Sentenza 11 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/05/2025, n. 331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 331 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2025 |
Testo completo
N. 40/2022 RG .
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati
1) dott. Massimo Gullino Presidente
2) dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel.
3) dott. Maria Carla Arena Consigliere
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 16.4.2024 , celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha deliberato e depositato la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento avverso la sentenza del Tribunale di Palmi Sez.
Lavoro n. 1209/2021 pubblicata il 23.9.2021 vertente
TRA
con l'avv. Fabiano Pezzani (PEC: Parte_1
) Email_1
appellante
CONTRO
(C.F. – P.IVA Controparte_1 P.IVA_1
), con sede in Roma, in persona del Presidente e legale rappresentante P.IVA_2
pro-tempore con gli Avv. Dario Adornato, Angelo Labrini, Angela Fazio
appellato
CONCLUSIONI: Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di Palmi, il sig. premetteva: Parte_1
di aver lavorato, nel corso dell'anno 2014, quale operaio a tempo determinato, con le mansioni di bracciante agricolo stagionale per la ditta IN ON dal
03.04.2014 al 31.12.2014;
2015 e di aver ricevuto in data 31.08.2016 il rigetto senza indicazione della motivazione ufficiale della reiezione;
di aver presentato ricorso amministrativo avverso il provvedimento di rigetto, che veniva deciso con delibera n.178249 datata 06.10.2017, senza che, anche in questo caso, venisse data alcuna spiegazione in merito alla reiezione della domanda.
Formulava le seguenti conclusioni: “1) Annullare il provvedimento impugnato in quanto emesso in violazione di legge e, consequenzialmente, accertare e dichiarare che l'istante ha prestato la propria attività lavorativa quale bracciante agricolo a tempo determinato alle dipendenze della per l'anno 2014 per Parte_2
102 giornate lavorative;
2)Dichiarare la debenza della indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2015, avendone i requisiti di legge 3)Con ogni conseguenza sul governo delle spese, delle quali se ne chiede la distrazione ex. art. 93 c.p.c. essendo il procuratore scrivente antistatario.”–
Si costituiva l' , il quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità e/o CP_1
improponibilità del ricorso per intervenuta decadenza annuale ai sensi dell'art. 47, secondo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come modificato dall'art. 4, comma 1, del D.L. 19.9.1992 n. 384, convertito con L. 14.11.1992 n.438; quanto all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli del comune di Molochio, eccepiva l'inammissibilità dell'azione giudiziaria, per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22, comma 1 D.L.
3.2.1970 n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970
n. 83.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'oggetto del giudizio fosse l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2015 e che, a fronte del disconoscimento del rapporto di lavoro per l'anno 2015 da parte dell' , il ricorrente avrebbe dovuto CP_1
fornire prova di aver svolto attività lavorativa nel suddetto anno, mentre la prova articolata dal ricorrente de la documentazione prodotta (contratto di lavoro e buste paga) avevano a oggetto il lavoro svolto nell'anno 2014; ha pertanto rigettato il ricorso, condannando il ricorrente alle spese di lite ritenendo mancante una valida dichiarazione di esenzione dalle spese legali ai sensi dell'articolo 152 disp.att. cpc. Avverso la sentenza ha proposto appello , deducendo che il primo giudice Pt_1
avrebbe travisato l'oggetto del giudizio in quanto per conseguire la prestazione richiesta (per la prima volta qualificata come avrebbe dovuto essere provata CP_2
l'effettività del lavoro svolto nell'anno 2014, per il quale era stata offerta prova documentale e in ogni caso articolata prova testimoniale.
Resiste l' , insistendo nella preliminare eccezione di decadenza relativa CP_1
all'anno 2014, prevista e sanzionata dall'art. 22, comma primo, D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che fissa in 120 giorni il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria dalla notifica o dalla presa di conoscenza del provvedimento d'iscrizione o mancata iscrizione o cancellazione negli elenchi dei lavoratori agricoli, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 del codice civile.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti e sono state depositate note nel termine del 16.04.2024 fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 28.10.2024 .
Motivi della decisione.
Va dato atto che l'appellante fa riferimento per la prima volta in questo grado all'istituto della , nonostante abbia lamentato il rigetto della indennità di CP_2
disoccupazione agricola come confermato del resto dalla documentazione versata in atti in primo grado (incluso il ricorso amministrativo proposto dallo stesso ). Pt_1
In ogni caso, nel corpo del gravame deduce correttamente che per conseguire la
CP_ prestazione per l'anno 2015 rigettata dall' con la comunicazione del 31 agosto
2016 dovesse essere provata l'attività agricola svolta nell'anno 2014 e non già quella dell'anno successivo (peraltro già riconosciuta, come da estratto contributivo in atti)
, come erroneamente ritenuto dal primo giudice.
CP_ In termini era del resto la stessa difesa dell' , che nella memoria di costituzione in primo grado evidenziava che la mancanza del requisito assicurativo di «almeno due anni di anzianità nell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria derivava dalla cancellazione delle giornate lavorative denunciate per l'anno 2014,
a seguito di verbale ispettivo elevato in data 30.10.2014 dall' nei confronti CP_1
dell'azienda agricola “IN ON” (dalla relazione dell'Ufficio competente e dalla documentazione allegata al risultavano accreditate soltanto n. 102 Parte_3
giornate agricole (OTD) per l'anno 2015, essendo state cancellate quelle relative all'anno 2014 pari a n. 85, mentre per gli anni precedenti vi era contribuzione solo da attività autonoma gestione commercianti).).
L' appello non può però essere accolto, sia pure per una ragione diversa da quella dell' impugnata sentenza e che assorbe ogni altra questione, costituita dall'eccezione di decadenza proposta dall' , che integra la ragione più liquida idonea a definire CP_1
il giudizio, confermando la reiezione delle originarie domande.
L'eccezione veniva così articolata fin dal primo grado dall'ente previdenziale:
“...con specifico riferimento alla domanda di dichiarare che il ricorrente ha diritto per l'anno 2015 all'iscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli del comune di
Molochio, preliminarmente eccepisce la sua inammissibilità stante l'intervenuta decadenza sanzionata dall'art. 22, comma primo, D.L. 3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che fissa in 120 giorni il termine per la proposizione dell'azione giudiziaria dalla notifica o dalla presa di conoscenza del provvedimento d'iscrizione o mancata iscrizione o cancellazione negli elenchi dei lavoratori agricoli (Corte Costituzionale, Sentenza 5 maggio 2005, n. 192; Cass., sez. L. n.9595/97; n. 5942/2001; n. 15813/2009, n. 9622 /2015) rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 del codice civile...”
In particolare, l' evidenziava che la cancellazione delle giornate per l'anno CP_1
2014 è è confluita nel secondo trimestrale 2015 di variazione comune di Palmi,
notificato mediante pubblicazione telematica, ai sensi dell'art. 38, comma 7, della
Legge n. 111 del 06 Luglio 2011, effettuata dall'Istituto nel proprio sito internet dal
15.09.2015 al 06.10.2015.
Ora, il diritto dei lavoratori agricoli a tempo determinato alle prestazioni previdenziali previste dalla legge è subordinato, oltre che allo svolgimento effettivo dell'attività lavorativa per un dato numero minimo di giornate coperte da contribuzione, all'iscrizione dei lavoratori stessi negli appositi elenchi nominativi previsti dall'art. 12, r.d. n. 1949/1940, la quale – secondo la costante giurisprudenza della Cassaione – espleta una funzione di agevolazione probatoria che, tuttavia, viene meno una volta che l' , a seguito di un controllo ispettivo, disconosca l'esistenza CP_1
del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, gravando in tal caso sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e/o di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio (così già Cass. n. 7845 del 2003, cui hanno dato continuità, tra le numerose, Cass. nn. 14296 del 2011, 2739 del 2016, 12001 del
2018).
L'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art.22 d.l. n.7/70, conv.
con modif. in l. n.83/70 (Cass.6229/19, Cass.30858/21, Cass.4523/24).
E' pacifico in giurisprudenza che la funzione di agevolazione probatoria correlata
CP_ all'iscrizione negli elenchi di cui al R.D. n.1249/40 non esime l' dal disconoscere il rapporto assicurativo pur in presenza di iscrizione e, all'opposto, in assenza di iscrizione, non preclude al lavoratore di agire in giudizio per chiedere l'iscrizione e la corrispondente prestazione;
epperò, tale iscrizione continua a essere un presupposto per le prestazioni previdenziali e pertanto, ove tale iscrizione sia esclusa
CP_ dall' con provvedimento non impugnato nei termini di decadenza dell'art.22 d.l.
n.7/70, tale decadenza, che ha natura sostanziale, preclude in modo definitivo l'azionabilità in giudizio del diritto alla prestazione.
Conformi, da ultimo:
Sez. L - , Ordinanza n. 7967 del 25/03/2024 : In tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale che,
pertanto, non può essere riconosciuta in difetto di impugnazione del provvedimento amministrativo di esclusione da tali elenchi nel termine decadenziale di cui all'art. 22
del d.l. n. 7 del 1970, conv. con modif. in l. n. 83 del 1970;
Sez. L - , Ordinanza n. 7986 del 25/03/2024 : Il termine di decadenza di centoventi giorni - previsto dall'art. 22 d.l. n. 7 del 1970, conv. dalla l. n. 83 del 1970, per impugnare in sede giurisdizionale la mancata iscrizione o la cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli - decorre in ogni caso dalla data in cui il relativo provvedimento amministrativo diviene definitivo, indipendentemente dalla causa per cui si verifica la definitività, precisandosi in motivazione : “... la decorrenza del termine di decadenza non dipende dal tipo di procedimento amministrativo attivato dalla parte, non essendo l'istituto decadenziale, di carattere pubblicistico, condizionabile dal comportamento delle parti (cfr., pur con
riferimento al diverso termine di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, nel testo
modificato dall'art. 4 del d.l. n. 384 del 1992 del convertito, con modificazioni, nella
legge n. 438 del 1992, Sez. L, Sentenza n. 7527 del 29/03/2010, Rv. 612848 – 01). Il
termine decorre infatti -per espressa previsione normativa- dalla definitività del
provvedimento amministrativo, che può formarsi sia per mancato o tardivo ricorso
amministrativo del privato, sia per decisione amministrativa sul ricorso, sia infine per decorso dei termini per la stessa”.
Nel caso di specie la pubblicazione telematica della variazione degli elenchi dei lavoratori agricoli, con esclusione delle giornate denunciate nel 2014, è stata effettuata ai sensi dell'art. 38, comma 7, della Legge n. 111 del 06 Luglio 2011 dall'
nel proprio sito internet dal 15.09.2015 al 06.10.2015 ; il provvedimento è CP_1
divenuto definitivo il 6.11.2015, allo scadere dei trenta giorni previsti per il ricorso amministrativo, decorrendo da tale momento il termine di 120 giorni di cui al citato art. 22 d.l. n. 7/1970, ampiamente decorso al tempo di introduzione del ricorso giudiziale ( 12.12.2017).
In assenza di specifica contestazione del ricorrente sia sulla validità della anzidetta pubblicazione telematica della variazione degli elenchi che sull'eccezione di decadenza dall'impugnazione del provvedimento formale di cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli, la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2015 è dunque infondata;
infatti, una volta divenuta definitiva la mancata iscrizione negli elenchi agricoli, anche la domanda volta ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione agricola non può trovare accoglimento, essendo l'iscrizione negli elenchi agricoli il presupposto per il pagamento della prestazione. La decadenza dall'azione giudiziaria ha infatti natura sostanziale e quindi, la conseguente inammissibilità si estende anche alle domande volte ad ottenere benefici previdenziali connessi all'iscrizione negli elenchi nominativi.
Per quanto sopra, non è ammissibile la prova per testi insistita nel gravame.
La sentenza va pertanto confermata con la motivazione così integrata e le spese di lite seguono la soccombenza, con liquidazione come da dispositivo (DM n.
147/2022, III scaglione, valore indeterminabile basso), nei minimi stante al semplicità delle questioni.
Va escluso il pagamento del contributo unificato, stante la dichiarazione resa ai fini dell'esonero.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di , con ricorso Parte_1 CP_1
depositato il 2 febbraio 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Palmi, Sezione
Lavoro n. 1209/2021 pubbl. il 23/09/2021, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
• rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza
• condanna l'appellante a rifondere all'Inps le spese del grado, che liquida in complessivi € 1.983,00 oltre accessori di legge.
Così deciso, nella camera di consiglio del. 28.10.2024
Il Consigliere relatore
(Dott. Eugenio Scopelliti ) Il Presidente
(Dott. Massimo Gullino)