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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 25/02/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4444/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. R.G. 4444/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Iveta Marinangeli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato difensore, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce all'atto di citazione depositato in data 23.8.2024
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Sabbatini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato difensore, come da procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data
5.9.2024
CONVENUTO
(C.F. e P. IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t. (C.F.: ), rappresentato Controparte_3 P.IVA_1
1 dall'Amministratore unico e legale rappresentante Rag. Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Renzo Giantomassi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore, come da procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.10.2024
CONVENUTO
(C.F. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_2 legale rappresentante p.t.
CONVENUTA AC
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_6 P.IVA_3 rappresentata da (C.F. , in persona del legale Controparte_7 P.IVA_4 rappresentante p.t.
CONVENUTA AC
Oggetto: giudizio di merito ex art. 618 c.p.c. conseguente al rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi successiva ex art. 617, secondo comma, c.p.c.
Conclusioni: all'udienza del 17 gennaio 2024 i difensori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e discusso la causa, che è stata trattenuta in decisione. Si riportano qui di seguito le conclusioni:
- per parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale così provvedere:
In via preliminare ed inaudita altera partem – sul punto verrà depositata una apposita istanza cautelare:
1. sospendere il decreto di trasferimento del 02.05.2024 relativo al procedimento esecutivo R.G.
Esec. Imm. n. 281/2022 del Tribunale di Ancona, ed il conseguente ordine di liberazione già preannunciato con intervento della forza pubblica per il giorno 2.9.2024 per essere il medesimo nullo e/o
2 annullabile e/o inefficace o inopponibile per tutti i motivi di cui alla parte espositiva del presente atto e degli scritti di parte,
e, per l'effetto, nel merito
3. dichiarare inefficace e/o annullabile il decreto di trasferimento dell'immobile in questione oggi gravato per tutti i motivi di cui alla parte espositiva del presente atto e degli scritti di parte anche in pregiudizio dei diritti dell'aggiudicatario, nonostante sia stato trascritto, non operando il disposto dell'art.
2929 c.c., che riguarda solo gli atti esecutivi precedenti alla vendita o all'assegnazione.
4. Revocare la condanna alle spese per soccombenza di cui al giudizio RG. 281-3/2022 resa con provvedimento del 16.07.2024 del Giudice Filippello;
Con vittoria di spese e competenze legali di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.
Con riserva di modificare e/o integrare la domanda e le istanze istruttorie anche a seguito delle eccezioni, deduzioni e conclusioni della resistente”.
- per parte convenuta : “Voglia il Tribunale di Ancona, ogni contraria Controparte_1 istanza disattesa e respinta, in via principale dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Parte_1 per le ragioni di cui in narrativa con conseguente declaratoria di improcedibilità del presente
[...] giudizio. In via subordinata voglia dichiarare la nullità assoluta ed insanabile della domanda proposta perché svolta in violazione di quanto disposto dall'art 163 n. 3 e 3 bis c.p.c.. In ulteriore subordine voglia comunque respingere la domanda perché gravemente infondata in fatto e diritto. In ogni caso con condanna alle spese di giudizio, anche ex art. 96 c.p.c., con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
- per parte convenuta : “Piaccia al Tribunale di Ancona, Controparte_2 contrariis reiectis:
NEL MERITO
A) Dichiarare che, a partire dal 30/5/2024, data di pubblicazione della sentenza del Tribunale di
Ancona n. 48/24 di ammissione del sig. alla procedura di liquidazione controllata Parte_1 dei beni e di nomina del Liquidatore nella persona dell'Avv. Luca Carrescia, la legittimazione ad agire per la tutela dei diritti patrimoniali non spetta più al debitore esecutato bensì al predetto Liquidatore.
3 Per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o improponibile l'avverso atto introduttivo, in quanto il relativo potere all'opposizione avverso il decreto di trasferimento spettava, decorso il 30/5/2024, spetta solamente a detto Liquidatore e non più al debitore esecutato in proprio.
B) Respingere in ogni caso l'opposizione de quo sia perché in contrasto con l'intervento spiegato dal
Liquidatore nell'esecuzione immobiliare n. 281/22 sia perché, anche qualora fosse ammissibile o proponibile, l'opposizione stessa appare del tutto infondata e pretestuosa in ragione delle numerose circostanze addotte in narrativa come pure inammissibile per la novità dei motivi di opposizione, come già ravvisati dal
Giudice con l'ordinanza emessa in data 2/11/2024.
Conseguentemente confermare integralmente l'ordinanza di rigetto emessa dal G.E. in data 16/7/2024 ed in questa sede impugnata, comunque respingendo in toto l'opposizione con l'adozione delle più opportune statuizioni.
C) Confermare la condanna alle spese a carico del debitore contenuta nell'ordinanza sommaria emessa in data 16/7/2024 e condannare il medesimo debitore, in aggiunta, anche al pagamento delle spese di lite per la presente fase di merito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha introdotto il presente giudizio di merito Parte_1 conseguentemente all'ordinanza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi da lui precedentemente proposta nella procedura esecutiva R.G. Esec. Imm. n. 281/2022.
L'attore ha riferito in punto di fatto che:
-in data 23.2.2024 egli aveva depositato un ricorso in opposizione al verbale di aggiudicazione di un immobile di sua proprietà emesso nella predetta procedura esecutiva, chiedendo all'adita autorità di sospendere il procedimento, attesa la sua richiesta di ammissione al piano del consumatore (docc. 1 e 2 dell'atto di citazione);
-il giudice dell'esecuzione con provvedimento interinale del 26.3.2024 aveva sospeso la procedura esecutiva, precisando che “tale disposto non incide allo stato sui termini di versamento del saldo del prezzo…” (docc. 3 e 4 dell'atto di citazione);
-con successivo provvedimento del 30.4.2024 il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'opposizione all'esecuzione, senza revocare tuttavia la sospensione della procedura esecutiva concessa (doc. 5 dell'atto di citazione);
4 -il tribunale di Ancona aveva quindi emesso in data 02.05.2024 il decreto di trasferimento dell'immobile da a (doc. 6 dell'atto di citazione); Parte_1 Controparte_1
-in data 19.5.2024 egli aveva depositato un ricorso in opposizione agli atti esecutivi, chiedendo all'adita autorità di sospendere il decreto di trasferimento ed il conseguente ordine di liberazione dell'immobile, già preannunciato, con intervento della forza pubblica, per il giorno 03.06.2024 (doc. 8 dell'atto di citazione) e di dichiarare inefficace e/o annullabile il suddetto decreto di trasferimento;
-con provvedimento del 16.7.2024 il tribunale di Ancona – esecuzioni immobiliari aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi ed aveva condannato l'opponente al pagamento delle spese della fase liquidate in € 2.415, oltre c.p.a. ed iva, concedendogli un termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito (doc. 10 dell'atto di citazione);
-conseguentemente il custode giudiziario gli aveva notificato la comunicazione di liberazione del bene immobile fissata per il giorno 2.9.2024 (doc. 11 dell'atto di citazione) ed egli aveva introdotto il presente giudizio di merito.
Parte attrice ha dedotto in punto di diritto:
1) la violazione dell'art. 626 c.p.c. per aver il giudice dell'esecuzione emesso il decreto di trasferimento dell'immobile senza aver prima revocato il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva, cui consegue la necessità di sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento e di dichiararne l'inefficacia;
2) la collusione fra creditore procedente e aggiudicatario, tanto che quest'ultimo si era costituito nella fase di opposizione all'esecuzione nonostante l'atto non gli fosse stato notificato, con illecito trattamento dei dati personali del debitore;
3) la lesione dei primari valori costituzionali, con conseguente produzione di un danno esistenziale;
4) l'ingiustizia della pronuncia di condanna alle spese di €. 2450,00 non essendovi stata una “soccombenza nel merito”, cui consegue la necessità di revocare predetta statuizione;
L'attore, infine, ha presentato istanza cautelare di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento.
ha chiesto il rigetto dell'opposizione eccependo e deducendo: Controparte_1
5 a) la carenza della legittimazione attiva di dal momento che essendo egli stato Parte_1 ammesso al piano del consumatore, l'unico soggetto titolato a proporre domande giudiziali riguardanti aspetti patrimoniali che lo coinvolgono, secondo il d.lgs. 14/2019, è il nominato commissario giudiziale avv. Luca Carrescia, con conseguente improcedibilità dell'odierna domanda;
b) la nullità assoluta e insanabile dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 n. 3 e 3bis
c.p.c., atteso che parte attrice nel corpo dell'atto di citazione ha lamentato di aver subito danni esistenziali ed ha paventato la richiesta di risarcimento degli stessi, domanda poi non esperita nelle conclusioni;
c) l'infondatezza della asserita violazione dell'art. 626 c.p.c. e della conseguente richiesta di sospensione del decreto di trasferimento dell'immobile per essere la procedura esecutiva ancora sospesa, dal momento che il rigetto delle domande di opposizione, tanto ex art. 615
c.p.c. quanto ex art. 617 c.p.c., ha travolto anche il provvedimento sospensivo;
d) l'infondatezza della domanda di revoca della condanna al pagamento delle spese di opposizione agli atti esecutivi, visto che il giudice nell'irrogarle ha seguito il criterio della soccombenza;
e) l'inesistenza di una collusione fra i convenuti, avvalorata dal fatto che l'aggiudicatario è parte del procedimento esecutivo.
2. Il condominio ” ha precisato in fatto che: CP_2
-l'immobile di cui si discute apparteneva a , madre dell'odierno attore, Controparte_8 che alla data del 25/6/2018, giorno in cui era deceduta, aveva maturato un debito per oneri condominiali dell'importo di Euro 11.810,93;
-nell'anno 2019, mancando qualsiasi denuncia di successione e/o accettazione di eredità, il condominio aveva presentato al tribunale di Spoleto un ricorso per la nomina di un curatore dell'eredità giacente -R.G. V.G. 1138/2019- (doc. 3 della comparsa), poi nominato dal presidente del tribunale nella persona dell'avv. Chiara Salvucci del foro di Spoleto (doc. 4 della comparsa);
-nell'anno 2021, durante la procedura di eredità giacente, era pervenuta al curatore la dichiarazione di accettazione dell'eredità da parte di (doc. 5 della Parte_1
6 comparsa), quindi egli aveva presentato la relazione-rendiconto e il giudice, approvato il conto finale, aveva dichiarato chiusa la procedura (doc. 8 della comparsa);
-nel 2022 il condominio aveva inviato una raccomandata all'erede , Parte_1 presso la sua residenza sita in Nocera Umbra, contenente i verbali di assemblea e la richiesta di pagamento degli arretrati (doc. 9 della comparsa);
-rimasta senza effetto la diffida, seppur ritirata personalmente dall'odierno attore, il condominio aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo per il recupero, nei confronti di degli oneri condominiali maturati successivamente al decesso della madre Parte_1
, cui era seguito l'atto di pignoramento immobiliare;
Controparte_8
-in data 26/1/2023 il condominio aveva notificato all'odierno attore l'atto di intervento nell'esecuzione immobiliare n. 281/2022 concernente gli oneri condominiali e le spese legali maturati antecedentemente al decesso della (doc. 2 della comparsa); Controparte_8
-il G.E. aveva emesso l'ordinanza di nomina dello stimatore e del custode;
-a seguito della richiesta del custode di rilascio dell'appartamento, aveva Parte_1 presentato un'istanza al G.E. finalizzata ad ottenere il mantenimento del possesso dell'immobile, deducendo che questo era l'unico bene suo e della propria famiglia e dichiarando di voler tenere un comportamento collaborativo e non ostativo al rilascio volontario dell'appartamento (doc. 12 della comparsa), e il giudice lo aveva autorizzato con obbligo di liberazione non appena il bene fosse stato aggiudicato, contestualmente disponendo che modificasse la propria residenza cosicché la situazione di fatto Parte_1 corrispondesse alla situazione di diritto (doc. 13 della comparsa);
- aveva chiesto quindi di poter vendere direttamente l'immobile ma il G.E. aveva Parte_1 disatteso la sua istanza, nominando un delegato alla vendita (docc. 14 e 15 della comparsa);
-rimasto deserto il primo incanto, il delegato aveva comunicato l'esito dell'aggiudicazione al secondo incanto a favore del sig. ; Controparte_1
-a questo punto aveva depositato una prima opposizione all'esecuzione, rigettata Parte_1
e non reclamata né impugnata con il giudizio di merito;
viceversa, frattanto l'aggiudicatario aveva ottenuto il via libera al versamento del saldo prezzo ed era stato emesso il decreto di trasferimento dell'immobile;
7 -quindi aveva proposto una seconda opposizione agli atti esecutivi, fondata sui Parte_1 medesimi motivi, e nel corso del giudizio sommario era stata emessa la sentenza n. 48/24 con cui il tribunale di Ancona aveva accolto la domanda di di accesso Parte_1 alla procedura di liquidazione controllata dei propri beni ai sensi del vigente CCII ed aveva disposto che il nominato liquidatore, avv. Luca Carrescia, intervenisse nella procedura esecutiva pendente onde domandarne l'improcedibilità e l'apprensione alla procedura concorsuale delle somme ricavate dalla vendita dei cespiti di proprietà del ricorrente;
-il liquidatore aveva provveduto in conformità;
-il G.E. all'esito del giudizio aveva emesso ordinanza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, condannando al pagamento delle spese di lite, vista la soccombenza, e Parte_1 quest'ultimo aveva impugnato tale provvedimento introducendo il presente giudizio di merito.
Così ricostruita la vicenda, nel merito il condominio ” ha chiesto il rigetto CP_2 dell'opposizione eccependo e deducendo:
a) la contraddittorietà del comportamento di che da una parte ha introdotto Parte_1
l'odierno giudizio di merito e dall'altra non ha proposto reclamo avverso la sentenza n.
48/24;
b) la carenza di legittimazione ad agire in materia di diritti patrimoniali di Parte_1
atteso che essa spetta al liquidatore avv. Luca Carrescia, cui consegue l'inammissibilità/improcedibilità dell'odierna domanda;
c) l'inesistenza di una collusione fra creditore e aggiudicatario, essendo anzi quest'ultimo litisconsorte necessario;
d) la pretestuosità ed infondatezza di tutte le eccezioni sollevate dall'attore, dal momento che egli stesso si è sempre espressamente dichiarato favorevole e disponibile al rilascio dell'appartamento quale conseguenza naturale ed indefettibile del decreto di trasferimento e della sentenza n. 48/24;
e) la debenza delle spese di lite da parte di come da ordinanza del G.E. del Parte_1
16/7/2024.
3. Il processo non ha necessitato di alcuna attività istruttoria ulteriore, in quanto documentale.
8 Si precisa che con ordinanza del 2.11.2024 non è stata concessa la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento e sono state eseguite le operazioni di sgombero dell'appartamento oggetto di causa che è stato rilasciato in data
4.11.2024 grazie anche all'ausilio della forza pubblica.
Le parti hanno depositato le relative memorie ex art. 171ter c.p.c. (la prima memoria è stata depositata dal e da la seconda solo dal;
nessuno ha CP_2 CP_1 CP_2 depositato la terza memoria).
All'udienza del 17.1.2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le relative conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, senza termini per le note conclusionali e le repliche.
4. Tanto premesso, deve preliminarmente dichiararsi la contumacia dell'
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., e della in Controparte_5 Controparte_6 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata da (c.f. , Controparte_7 P.IVA_4 in persona del legale rappresentante p.t., in quanto parti non costituite.
5. Le domande avanzate dall'odierno attore vanno rigettate per le seguenti motivazioni.
Risultano fatti pacifici in quanto documentalmente provati che:
-nell'esecuzione immobiliare n. 281/2022 promossa nei confronti di , il Parte_1 giudice dell'esecuzione in data 11.7.2023 ha delegato la vendita di un immobile di sua proprietà, sito a Senigallia, nel condominio “ ”; CP_2
-rimasto deserto il primo incanto, il delegato in data 22.2.2024 ha comunicato l'esito dell'aggiudicazione al secondo incanto a favore del sig. ; Controparte_1
C dierno convenuto in data 23.2.2024 ha proposto opposizione all'aggiudicazione, chiedendo all'adita autorità di sospendere il procedimento, attesa la sua richiesta di ammissione al piano del consumatore esperita il 14.2.2024 (procedura concorsuale n. r.g. PU
18/24);
-il giudice dell'esecuzione con provvedimento interinale del 26.3.2024 ha sospeso la procedura esecutiva, precisando che “tale disposto non incide allo stato sui termini di versamento del saldo del prezzo…”;
9 -con successivo provvedimento del 30.4.2024 il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'opposizione all'esecuzione, disponendo che una volta avvenuto il versamento del saldo prezzo, il delegato procedesse con le operazioni di trasferimento, senza dar seguito alla successiva fase di distribuzione delle somme ricavate, nell'attesa della definizione della procedura concorsuale n. r.g. PU 18/24;
-tale ordinanza di rigetto non è stata reclamata né impugnata instaurando il giudizio di merito, viceversa, ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto Parte_1 di trasferimento dell'immobile, emesso dal giudice dell'esecuzione in data 2.5.2024, ritenendolo inefficace/annullabile in quanto emesso senza revocare la sospensione della procedura esecutiva;
-anche tale giudizio di opposizione si è concluso con un'ordinanza di rigetto emessa dal giudice dell'esecuzione in data 16.7.2024, avverso la quale l'odierno attore ha introdotto il presente giudizio di merito;
-frattanto in data 30.5.2024 il tribunale di Ancona, all'esito della procedura R.G. PU n. 18-
1/2024, ha emesso la sentenza n. 48/2024 con la quale ha disposto l'apertura della liquidazione controllata dei beni del debitore nei confronti di , Parte_1 nominando quale liquidatore l'avv. Luca Carrescia, già gestore della procedura di sovraindebitamento e conferendogli l'incarico di intervenire nella procedura esecutiva pendente onde domandarne l'improcedibilità nonché l'apprensione alla procedura concorsuale delle somme ricavate dalla vendita dei cespiti di proprietà del ricorrente.
-il liquidatore, dopo aver accettato l'incarico in data 5.6.2024, in data 30.6.2024 è intervenuto nella procedura esecutiva 281/2022 domandando quanto disposto dalla sentenza 48/2024.
6. Così ricostruita la vicenda fattuale e processuale, si rileva preliminarmente che non può essere accolta la richiesta, avanzata dalla difesa del , di dichiarazione di CP_2 improcedibilità per intervenuta ammissione del debitore opponente alla procedura controllata del sovraindebitato.
Infatti non sono applicabili al caso di specie le norme di cui agli artt. 143 e 150
CCII(d.lgs. n. 14 del 2019), alla cui applicazione rinvia l'art. 270, comma 5, (aventi contenuto analogo agli artt. 43 e 51 l.fall.), in quanto l'opposizione agli atti esecutivi investe la regolarità di un atto del procedimento esecutivo e non ha ad oggetto pretese verso la procedura da
10 sovraindebitamento (cfr. in motivazione Cass. n. 10820 del 2020, che ha superato il precedente orientamento espresso da Cass. n. 6968 del 1999). Inoltre, il giudizio di esecuzione deve tenersi distinto da quello di opposizione. I giudizi di opposizione sono oramai considerati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina processi di cognizione totalmente autonomi rispetto al processo esecutivo, seppure collegati funzionalmente a questo mediante lo strumento della sospensione.
7. Nel merito, si rileva che le pretese di parte attrice sono infondate.
Infatti, innanzitutto il motivo relativo alla dedotta violazione dell'art. 626 c.p.c. risulta infondato, per la stessa motivazione già evidenziata nel provvedimento del G.E. con cui è stata rigettata l'opposizione agli atti esecutivi, e cioè in quanto la sospensione dell'esecuzione
è stata disposta (con provvedimento interinale del 26.3.2024) all'interno della fase sommaria del primo procedimento di opposizione, fase sommaria poi conclusasi con l'ordinanza del 30 aprile 2024 che ha rigettato l'opposizione e che pertanto ha comportato con tutta evidenza l'automatica perdita di efficacia della sospensione stessa.
Inoltre, il motivo relativo alla pretesa collusione tra creditore procedente e aggiudicatario è, oltreché genericamente allegato, anche nuovo in quanto non dedotto col ricorso ex art. 617, secondo comma, c.p.c. ed è pertanto inammissibile.
Infine, la richiesta di revoca della pronuncia di condanna del alle spese di Parte_1
€. 2450,00 per il rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, risulta infondata in considerazione del fatto che in tale fase l'onere delle spese segue l'ordinario principio di soccombenza (cfr.
Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 5061 del 5 marzo 2007 “Nel procedimento esecutivo l'onere delle spese non segue il principio della soccombenza, ma quello della soggezione del debitore all'esecuzione; nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, strutturati come giudizi di cognizione, trova, invece, applicazione l'ordinario principio della soccombenza, con la conseguenza che le spese vanno poste a carico del soccombente che, con il comportamento tenuto fuori del processo, ovvero con il darvi inizio o resistervi in forma e con argomenti non rispondenti a diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi”) ed il giudice dell'esecuzione, rigettando le pretese attoree, ha dunque correttamente applicato il disposto di cui all'art. 91 c.p.c..
8. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., parte attrice deve essere condannata a rimborsare alle parti convenute le spese processuali da quest'ultime anticipate, liquidate, in mancanza di
11 nota spese, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri previsti per le cause di valore pari al disputatum, nella misura dei valori minimi, tenuto conto della semplicità della causa e che sono state depositate solo le memorie ex art. 171ter c.p.c. senza ulteriore attività istruttoria. Per quanto riguarda la parte convenuta , suddette spese Controparte_1 processuali vanno distratte a favore dell'avv. Sabbatini Giovanni, il quale ha dichiarato di averle anticipate.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
1) rigetta l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da con atto di Parte_1 citazione depositato il 26 agosto 2024;
2) condanna a rimborsare le spese processuali anticipate Parte_1 dall'avv. Giovanni Sabbatini, in qualità di difensore di , che ha dichiarato Controparte_1 di averle anticipate ex art. 93 c.p.c., che liquida nella somma pari a € 2.250, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA;
3) condanna a rimborsare le spese processuali anticipate dal Parte_1 condominio come in epigrafe rappresentato, che liquida nella somma pari a € CP_2
2.250, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona, 25 febbraio 2025
Il giudice
Willelma Monterotti
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. R.G. 4444/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Iveta Marinangeli ed elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato difensore, giusta procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce all'atto di citazione depositato in data 23.8.2024
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Giovanni Sabbatini ed elettivamente domiciliato presso lo studio del nominato difensore, come da procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data
5.9.2024
CONVENUTO
(C.F. e P. IVA ), in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'Amministratore p.t. (C.F.: ), rappresentato Controparte_3 P.IVA_1
1 dall'Amministratore unico e legale rappresentante Rag. Controparte_4 rappresentata e difesa dall'avv. Renzo Giantomassi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del nominato difensore, come da procura alle liti redatta su foglio separato, depositata telematicamente e sottoscritta e autenticata con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c., da ritenersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata in data 14.10.2024
CONVENUTO
(C.F. ), in persona del Controparte_5 P.IVA_2 legale rappresentante p.t.
CONVENUTA AC
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_6 P.IVA_3 rappresentata da (C.F. , in persona del legale Controparte_7 P.IVA_4 rappresentante p.t.
CONVENUTA AC
Oggetto: giudizio di merito ex art. 618 c.p.c. conseguente al rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi successiva ex art. 617, secondo comma, c.p.c.
Conclusioni: all'udienza del 17 gennaio 2024 i difensori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni e discusso la causa, che è stata trattenuta in decisione. Si riportano qui di seguito le conclusioni:
- per parte attrice: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale così provvedere:
In via preliminare ed inaudita altera partem – sul punto verrà depositata una apposita istanza cautelare:
1. sospendere il decreto di trasferimento del 02.05.2024 relativo al procedimento esecutivo R.G.
Esec. Imm. n. 281/2022 del Tribunale di Ancona, ed il conseguente ordine di liberazione già preannunciato con intervento della forza pubblica per il giorno 2.9.2024 per essere il medesimo nullo e/o
2 annullabile e/o inefficace o inopponibile per tutti i motivi di cui alla parte espositiva del presente atto e degli scritti di parte,
e, per l'effetto, nel merito
3. dichiarare inefficace e/o annullabile il decreto di trasferimento dell'immobile in questione oggi gravato per tutti i motivi di cui alla parte espositiva del presente atto e degli scritti di parte anche in pregiudizio dei diritti dell'aggiudicatario, nonostante sia stato trascritto, non operando il disposto dell'art.
2929 c.c., che riguarda solo gli atti esecutivi precedenti alla vendita o all'assegnazione.
4. Revocare la condanna alle spese per soccombenza di cui al giudizio RG. 281-3/2022 resa con provvedimento del 16.07.2024 del Giudice Filippello;
Con vittoria di spese e competenze legali di giudizio, da distrarsi in favore dello scrivente procuratore che si dichiara antistatario.
Con riserva di modificare e/o integrare la domanda e le istanze istruttorie anche a seguito delle eccezioni, deduzioni e conclusioni della resistente”.
- per parte convenuta : “Voglia il Tribunale di Ancona, ogni contraria Controparte_1 istanza disattesa e respinta, in via principale dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Parte_1 per le ragioni di cui in narrativa con conseguente declaratoria di improcedibilità del presente
[...] giudizio. In via subordinata voglia dichiarare la nullità assoluta ed insanabile della domanda proposta perché svolta in violazione di quanto disposto dall'art 163 n. 3 e 3 bis c.p.c.. In ulteriore subordine voglia comunque respingere la domanda perché gravemente infondata in fatto e diritto. In ogni caso con condanna alle spese di giudizio, anche ex art. 96 c.p.c., con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
- per parte convenuta : “Piaccia al Tribunale di Ancona, Controparte_2 contrariis reiectis:
NEL MERITO
A) Dichiarare che, a partire dal 30/5/2024, data di pubblicazione della sentenza del Tribunale di
Ancona n. 48/24 di ammissione del sig. alla procedura di liquidazione controllata Parte_1 dei beni e di nomina del Liquidatore nella persona dell'Avv. Luca Carrescia, la legittimazione ad agire per la tutela dei diritti patrimoniali non spetta più al debitore esecutato bensì al predetto Liquidatore.
3 Per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o improponibile l'avverso atto introduttivo, in quanto il relativo potere all'opposizione avverso il decreto di trasferimento spettava, decorso il 30/5/2024, spetta solamente a detto Liquidatore e non più al debitore esecutato in proprio.
B) Respingere in ogni caso l'opposizione de quo sia perché in contrasto con l'intervento spiegato dal
Liquidatore nell'esecuzione immobiliare n. 281/22 sia perché, anche qualora fosse ammissibile o proponibile, l'opposizione stessa appare del tutto infondata e pretestuosa in ragione delle numerose circostanze addotte in narrativa come pure inammissibile per la novità dei motivi di opposizione, come già ravvisati dal
Giudice con l'ordinanza emessa in data 2/11/2024.
Conseguentemente confermare integralmente l'ordinanza di rigetto emessa dal G.E. in data 16/7/2024 ed in questa sede impugnata, comunque respingendo in toto l'opposizione con l'adozione delle più opportune statuizioni.
C) Confermare la condanna alle spese a carico del debitore contenuta nell'ordinanza sommaria emessa in data 16/7/2024 e condannare il medesimo debitore, in aggiunta, anche al pagamento delle spese di lite per la presente fase di merito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha introdotto il presente giudizio di merito Parte_1 conseguentemente all'ordinanza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi da lui precedentemente proposta nella procedura esecutiva R.G. Esec. Imm. n. 281/2022.
L'attore ha riferito in punto di fatto che:
-in data 23.2.2024 egli aveva depositato un ricorso in opposizione al verbale di aggiudicazione di un immobile di sua proprietà emesso nella predetta procedura esecutiva, chiedendo all'adita autorità di sospendere il procedimento, attesa la sua richiesta di ammissione al piano del consumatore (docc. 1 e 2 dell'atto di citazione);
-il giudice dell'esecuzione con provvedimento interinale del 26.3.2024 aveva sospeso la procedura esecutiva, precisando che “tale disposto non incide allo stato sui termini di versamento del saldo del prezzo…” (docc. 3 e 4 dell'atto di citazione);
-con successivo provvedimento del 30.4.2024 il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'opposizione all'esecuzione, senza revocare tuttavia la sospensione della procedura esecutiva concessa (doc. 5 dell'atto di citazione);
4 -il tribunale di Ancona aveva quindi emesso in data 02.05.2024 il decreto di trasferimento dell'immobile da a (doc. 6 dell'atto di citazione); Parte_1 Controparte_1
-in data 19.5.2024 egli aveva depositato un ricorso in opposizione agli atti esecutivi, chiedendo all'adita autorità di sospendere il decreto di trasferimento ed il conseguente ordine di liberazione dell'immobile, già preannunciato, con intervento della forza pubblica, per il giorno 03.06.2024 (doc. 8 dell'atto di citazione) e di dichiarare inefficace e/o annullabile il suddetto decreto di trasferimento;
-con provvedimento del 16.7.2024 il tribunale di Ancona – esecuzioni immobiliari aveva rigettato l'opposizione agli atti esecutivi ed aveva condannato l'opponente al pagamento delle spese della fase liquidate in € 2.415, oltre c.p.a. ed iva, concedendogli un termine di 60 giorni per l'introduzione del giudizio di merito (doc. 10 dell'atto di citazione);
-conseguentemente il custode giudiziario gli aveva notificato la comunicazione di liberazione del bene immobile fissata per il giorno 2.9.2024 (doc. 11 dell'atto di citazione) ed egli aveva introdotto il presente giudizio di merito.
Parte attrice ha dedotto in punto di diritto:
1) la violazione dell'art. 626 c.p.c. per aver il giudice dell'esecuzione emesso il decreto di trasferimento dell'immobile senza aver prima revocato il provvedimento di sospensione della procedura esecutiva, cui consegue la necessità di sospendere l'efficacia esecutiva del provvedimento e di dichiararne l'inefficacia;
2) la collusione fra creditore procedente e aggiudicatario, tanto che quest'ultimo si era costituito nella fase di opposizione all'esecuzione nonostante l'atto non gli fosse stato notificato, con illecito trattamento dei dati personali del debitore;
3) la lesione dei primari valori costituzionali, con conseguente produzione di un danno esistenziale;
4) l'ingiustizia della pronuncia di condanna alle spese di €. 2450,00 non essendovi stata una “soccombenza nel merito”, cui consegue la necessità di revocare predetta statuizione;
L'attore, infine, ha presentato istanza cautelare di sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento.
ha chiesto il rigetto dell'opposizione eccependo e deducendo: Controparte_1
5 a) la carenza della legittimazione attiva di dal momento che essendo egli stato Parte_1 ammesso al piano del consumatore, l'unico soggetto titolato a proporre domande giudiziali riguardanti aspetti patrimoniali che lo coinvolgono, secondo il d.lgs. 14/2019, è il nominato commissario giudiziale avv. Luca Carrescia, con conseguente improcedibilità dell'odierna domanda;
b) la nullità assoluta e insanabile dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 n. 3 e 3bis
c.p.c., atteso che parte attrice nel corpo dell'atto di citazione ha lamentato di aver subito danni esistenziali ed ha paventato la richiesta di risarcimento degli stessi, domanda poi non esperita nelle conclusioni;
c) l'infondatezza della asserita violazione dell'art. 626 c.p.c. e della conseguente richiesta di sospensione del decreto di trasferimento dell'immobile per essere la procedura esecutiva ancora sospesa, dal momento che il rigetto delle domande di opposizione, tanto ex art. 615
c.p.c. quanto ex art. 617 c.p.c., ha travolto anche il provvedimento sospensivo;
d) l'infondatezza della domanda di revoca della condanna al pagamento delle spese di opposizione agli atti esecutivi, visto che il giudice nell'irrogarle ha seguito il criterio della soccombenza;
e) l'inesistenza di una collusione fra i convenuti, avvalorata dal fatto che l'aggiudicatario è parte del procedimento esecutivo.
2. Il condominio ” ha precisato in fatto che: CP_2
-l'immobile di cui si discute apparteneva a , madre dell'odierno attore, Controparte_8 che alla data del 25/6/2018, giorno in cui era deceduta, aveva maturato un debito per oneri condominiali dell'importo di Euro 11.810,93;
-nell'anno 2019, mancando qualsiasi denuncia di successione e/o accettazione di eredità, il condominio aveva presentato al tribunale di Spoleto un ricorso per la nomina di un curatore dell'eredità giacente -R.G. V.G. 1138/2019- (doc. 3 della comparsa), poi nominato dal presidente del tribunale nella persona dell'avv. Chiara Salvucci del foro di Spoleto (doc. 4 della comparsa);
-nell'anno 2021, durante la procedura di eredità giacente, era pervenuta al curatore la dichiarazione di accettazione dell'eredità da parte di (doc. 5 della Parte_1
6 comparsa), quindi egli aveva presentato la relazione-rendiconto e il giudice, approvato il conto finale, aveva dichiarato chiusa la procedura (doc. 8 della comparsa);
-nel 2022 il condominio aveva inviato una raccomandata all'erede , Parte_1 presso la sua residenza sita in Nocera Umbra, contenente i verbali di assemblea e la richiesta di pagamento degli arretrati (doc. 9 della comparsa);
-rimasta senza effetto la diffida, seppur ritirata personalmente dall'odierno attore, il condominio aveva depositato ricorso per decreto ingiuntivo per il recupero, nei confronti di degli oneri condominiali maturati successivamente al decesso della madre Parte_1
, cui era seguito l'atto di pignoramento immobiliare;
Controparte_8
-in data 26/1/2023 il condominio aveva notificato all'odierno attore l'atto di intervento nell'esecuzione immobiliare n. 281/2022 concernente gli oneri condominiali e le spese legali maturati antecedentemente al decesso della (doc. 2 della comparsa); Controparte_8
-il G.E. aveva emesso l'ordinanza di nomina dello stimatore e del custode;
-a seguito della richiesta del custode di rilascio dell'appartamento, aveva Parte_1 presentato un'istanza al G.E. finalizzata ad ottenere il mantenimento del possesso dell'immobile, deducendo che questo era l'unico bene suo e della propria famiglia e dichiarando di voler tenere un comportamento collaborativo e non ostativo al rilascio volontario dell'appartamento (doc. 12 della comparsa), e il giudice lo aveva autorizzato con obbligo di liberazione non appena il bene fosse stato aggiudicato, contestualmente disponendo che modificasse la propria residenza cosicché la situazione di fatto Parte_1 corrispondesse alla situazione di diritto (doc. 13 della comparsa);
- aveva chiesto quindi di poter vendere direttamente l'immobile ma il G.E. aveva Parte_1 disatteso la sua istanza, nominando un delegato alla vendita (docc. 14 e 15 della comparsa);
-rimasto deserto il primo incanto, il delegato aveva comunicato l'esito dell'aggiudicazione al secondo incanto a favore del sig. ; Controparte_1
-a questo punto aveva depositato una prima opposizione all'esecuzione, rigettata Parte_1
e non reclamata né impugnata con il giudizio di merito;
viceversa, frattanto l'aggiudicatario aveva ottenuto il via libera al versamento del saldo prezzo ed era stato emesso il decreto di trasferimento dell'immobile;
7 -quindi aveva proposto una seconda opposizione agli atti esecutivi, fondata sui Parte_1 medesimi motivi, e nel corso del giudizio sommario era stata emessa la sentenza n. 48/24 con cui il tribunale di Ancona aveva accolto la domanda di di accesso Parte_1 alla procedura di liquidazione controllata dei propri beni ai sensi del vigente CCII ed aveva disposto che il nominato liquidatore, avv. Luca Carrescia, intervenisse nella procedura esecutiva pendente onde domandarne l'improcedibilità e l'apprensione alla procedura concorsuale delle somme ricavate dalla vendita dei cespiti di proprietà del ricorrente;
-il liquidatore aveva provveduto in conformità;
-il G.E. all'esito del giudizio aveva emesso ordinanza di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, condannando al pagamento delle spese di lite, vista la soccombenza, e Parte_1 quest'ultimo aveva impugnato tale provvedimento introducendo il presente giudizio di merito.
Così ricostruita la vicenda, nel merito il condominio ” ha chiesto il rigetto CP_2 dell'opposizione eccependo e deducendo:
a) la contraddittorietà del comportamento di che da una parte ha introdotto Parte_1
l'odierno giudizio di merito e dall'altra non ha proposto reclamo avverso la sentenza n.
48/24;
b) la carenza di legittimazione ad agire in materia di diritti patrimoniali di Parte_1
atteso che essa spetta al liquidatore avv. Luca Carrescia, cui consegue l'inammissibilità/improcedibilità dell'odierna domanda;
c) l'inesistenza di una collusione fra creditore e aggiudicatario, essendo anzi quest'ultimo litisconsorte necessario;
d) la pretestuosità ed infondatezza di tutte le eccezioni sollevate dall'attore, dal momento che egli stesso si è sempre espressamente dichiarato favorevole e disponibile al rilascio dell'appartamento quale conseguenza naturale ed indefettibile del decreto di trasferimento e della sentenza n. 48/24;
e) la debenza delle spese di lite da parte di come da ordinanza del G.E. del Parte_1
16/7/2024.
3. Il processo non ha necessitato di alcuna attività istruttoria ulteriore, in quanto documentale.
8 Si precisa che con ordinanza del 2.11.2024 non è stata concessa la sospensione inaudita altera parte dell'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento e sono state eseguite le operazioni di sgombero dell'appartamento oggetto di causa che è stato rilasciato in data
4.11.2024 grazie anche all'ausilio della forza pubblica.
Le parti hanno depositato le relative memorie ex art. 171ter c.p.c. (la prima memoria è stata depositata dal e da la seconda solo dal;
nessuno ha CP_2 CP_1 CP_2 depositato la terza memoria).
All'udienza del 17.1.2025 le parti hanno discusso la causa e precisato le relative conclusioni ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione, senza termini per le note conclusionali e le repliche.
4. Tanto premesso, deve preliminarmente dichiararsi la contumacia dell'
[...]
in persona del legale rappresentante p.t., e della in Controparte_5 Controparte_6 persona del legale rappresentante p.t., rappresentata da (c.f. , Controparte_7 P.IVA_4 in persona del legale rappresentante p.t., in quanto parti non costituite.
5. Le domande avanzate dall'odierno attore vanno rigettate per le seguenti motivazioni.
Risultano fatti pacifici in quanto documentalmente provati che:
-nell'esecuzione immobiliare n. 281/2022 promossa nei confronti di , il Parte_1 giudice dell'esecuzione in data 11.7.2023 ha delegato la vendita di un immobile di sua proprietà, sito a Senigallia, nel condominio “ ”; CP_2
-rimasto deserto il primo incanto, il delegato in data 22.2.2024 ha comunicato l'esito dell'aggiudicazione al secondo incanto a favore del sig. ; Controparte_1
C dierno convenuto in data 23.2.2024 ha proposto opposizione all'aggiudicazione, chiedendo all'adita autorità di sospendere il procedimento, attesa la sua richiesta di ammissione al piano del consumatore esperita il 14.2.2024 (procedura concorsuale n. r.g. PU
18/24);
-il giudice dell'esecuzione con provvedimento interinale del 26.3.2024 ha sospeso la procedura esecutiva, precisando che “tale disposto non incide allo stato sui termini di versamento del saldo del prezzo…”;
9 -con successivo provvedimento del 30.4.2024 il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'opposizione all'esecuzione, disponendo che una volta avvenuto il versamento del saldo prezzo, il delegato procedesse con le operazioni di trasferimento, senza dar seguito alla successiva fase di distribuzione delle somme ricavate, nell'attesa della definizione della procedura concorsuale n. r.g. PU 18/24;
-tale ordinanza di rigetto non è stata reclamata né impugnata instaurando il giudizio di merito, viceversa, ha proposto opposizione agli atti esecutivi avverso il decreto Parte_1 di trasferimento dell'immobile, emesso dal giudice dell'esecuzione in data 2.5.2024, ritenendolo inefficace/annullabile in quanto emesso senza revocare la sospensione della procedura esecutiva;
-anche tale giudizio di opposizione si è concluso con un'ordinanza di rigetto emessa dal giudice dell'esecuzione in data 16.7.2024, avverso la quale l'odierno attore ha introdotto il presente giudizio di merito;
-frattanto in data 30.5.2024 il tribunale di Ancona, all'esito della procedura R.G. PU n. 18-
1/2024, ha emesso la sentenza n. 48/2024 con la quale ha disposto l'apertura della liquidazione controllata dei beni del debitore nei confronti di , Parte_1 nominando quale liquidatore l'avv. Luca Carrescia, già gestore della procedura di sovraindebitamento e conferendogli l'incarico di intervenire nella procedura esecutiva pendente onde domandarne l'improcedibilità nonché l'apprensione alla procedura concorsuale delle somme ricavate dalla vendita dei cespiti di proprietà del ricorrente.
-il liquidatore, dopo aver accettato l'incarico in data 5.6.2024, in data 30.6.2024 è intervenuto nella procedura esecutiva 281/2022 domandando quanto disposto dalla sentenza 48/2024.
6. Così ricostruita la vicenda fattuale e processuale, si rileva preliminarmente che non può essere accolta la richiesta, avanzata dalla difesa del , di dichiarazione di CP_2 improcedibilità per intervenuta ammissione del debitore opponente alla procedura controllata del sovraindebitato.
Infatti non sono applicabili al caso di specie le norme di cui agli artt. 143 e 150
CCII(d.lgs. n. 14 del 2019), alla cui applicazione rinvia l'art. 270, comma 5, (aventi contenuto analogo agli artt. 43 e 51 l.fall.), in quanto l'opposizione agli atti esecutivi investe la regolarità di un atto del procedimento esecutivo e non ha ad oggetto pretese verso la procedura da
10 sovraindebitamento (cfr. in motivazione Cass. n. 10820 del 2020, che ha superato il precedente orientamento espresso da Cass. n. 6968 del 1999). Inoltre, il giudizio di esecuzione deve tenersi distinto da quello di opposizione. I giudizi di opposizione sono oramai considerati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina processi di cognizione totalmente autonomi rispetto al processo esecutivo, seppure collegati funzionalmente a questo mediante lo strumento della sospensione.
7. Nel merito, si rileva che le pretese di parte attrice sono infondate.
Infatti, innanzitutto il motivo relativo alla dedotta violazione dell'art. 626 c.p.c. risulta infondato, per la stessa motivazione già evidenziata nel provvedimento del G.E. con cui è stata rigettata l'opposizione agli atti esecutivi, e cioè in quanto la sospensione dell'esecuzione
è stata disposta (con provvedimento interinale del 26.3.2024) all'interno della fase sommaria del primo procedimento di opposizione, fase sommaria poi conclusasi con l'ordinanza del 30 aprile 2024 che ha rigettato l'opposizione e che pertanto ha comportato con tutta evidenza l'automatica perdita di efficacia della sospensione stessa.
Inoltre, il motivo relativo alla pretesa collusione tra creditore procedente e aggiudicatario è, oltreché genericamente allegato, anche nuovo in quanto non dedotto col ricorso ex art. 617, secondo comma, c.p.c. ed è pertanto inammissibile.
Infine, la richiesta di revoca della pronuncia di condanna del alle spese di Parte_1
€. 2450,00 per il rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi, risulta infondata in considerazione del fatto che in tale fase l'onere delle spese segue l'ordinario principio di soccombenza (cfr.
Cass. Civ., Sez. III, Sentenza n. 5061 del 5 marzo 2007 “Nel procedimento esecutivo l'onere delle spese non segue il principio della soccombenza, ma quello della soggezione del debitore all'esecuzione; nei procedimenti di opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, strutturati come giudizi di cognizione, trova, invece, applicazione l'ordinario principio della soccombenza, con la conseguenza che le spese vanno poste a carico del soccombente che, con il comportamento tenuto fuori del processo, ovvero con il darvi inizio o resistervi in forma e con argomenti non rispondenti a diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi”) ed il giudice dell'esecuzione, rigettando le pretese attoree, ha dunque correttamente applicato il disposto di cui all'art. 91 c.p.c..
8. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., parte attrice deve essere condannata a rimborsare alle parti convenute le spese processuali da quest'ultime anticipate, liquidate, in mancanza di
11 nota spese, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri previsti per le cause di valore pari al disputatum, nella misura dei valori minimi, tenuto conto della semplicità della causa e che sono state depositate solo le memorie ex art. 171ter c.p.c. senza ulteriore attività istruttoria. Per quanto riguarda la parte convenuta , suddette spese Controparte_1 processuali vanno distratte a favore dell'avv. Sabbatini Giovanni, il quale ha dichiarato di averle anticipate.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
1) rigetta l'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta da con atto di Parte_1 citazione depositato il 26 agosto 2024;
2) condanna a rimborsare le spese processuali anticipate Parte_1 dall'avv. Giovanni Sabbatini, in qualità di difensore di , che ha dichiarato Controparte_1 di averle anticipate ex art. 93 c.p.c., che liquida nella somma pari a € 2.250, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA;
3) condanna a rimborsare le spese processuali anticipate dal Parte_1 condominio come in epigrafe rappresentato, che liquida nella somma pari a € CP_2
2.250, oltre rimborso spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona, 25 febbraio 2025
Il giudice
Willelma Monterotti
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