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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 13/10/2025, n. 3246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3246 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Firenze
In Nome del Popolo Italiano Sezione Quinta Civile – Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, nella seguente composizione: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott. Niccolò Calvani giudice dott.ssa Linda Pattonelli giudice relatore nella camera di consiglio del 10/10/25
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 3282/2023 tra le parti:
(C.F.: , con gli avvocati CHIARA Parte_1 C.F._1
NT e IN AU FF IN ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Ilaria Fuccaro, in Firenze, Piazza dell'Indipendenza n. 13 ATTORE
(C.F.: ), con gli avvocati SERGIO Parte_2 C.F._2
PA e FA PI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze, via Salvestrina n. 12; CONVENUTA (C.F./P.IVA Controparte_1
) P.IVA_1
CONVENUTA
OGGETTO: Cause di responsabilità vs gli organi amministrativi e di controllo
Decisa a Firenze nella Camera di consiglio del 10/10/25 sulle seguenti conclusioni: CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
“Voglia Codesto Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, premessa ogni opportuna declaratoria e/o accertamento, Nel merito
- Dichiarare l'invalidità della delibera di approvazione del Bilancio 2021 ex art. 2479 ter, 1° e 3° comma, c.c. per contrarietà alla legge e/o ex art. 2479 ter, 3 comma c.c. per illiceità dell'oggetto, assegnando alla Società un termine congruo per l'adozione di una delibera idonea all'eliminazione delle cause di invalidità denunciate;
1 - Accertare e dichiarare che la convenuta, nel corso del suo mandato quale amministratore unico della Società, ha violato i doveri a lei imposti dalla legge e dallo statuto della Società stessa, e ha arrecato a quest'ultima danni, ex art. 2476, comma 3, c.c. per le ragioni esposte in narrativa;
- Per l'effetto, condannare la convenuta in via generica ai sensi dell'art. 278 c.p.c, a risarcire i suddetti danni in favore della Società, oltre a interessi e rivalutazione monetaria, disponendo che il processo prosegua per la liquidazione dei suddetti danni e comunque condannando immediatamente ex art. 278, comma 2, c.p.c la convenuta al pagamento di una provvisionale in favore della Società pari ad € 3,3 milioni o a quel diverso importo per cui si riterrà già raggiunta la prova al momento della decisione sull'an, sempre oltre interessi e rivalutazione monetaria;
In via istruttoria
- si insiste per il rigetto delle istanze istruttorie avversarie per i motivi già dedotti in atti e in ogni caso, si chiede di essere ammessi a prova contraria e a) Sui capitoli 2,4,5,6,7,8, 15, 16 e 17 di parte convenuta si indicano i seguenti testi: il signor Tes_1
b) Si formulano i seguenti capitoli di prova:
1. Vero che il 3 e il 4 marzo 2021 Lei e il Sig. titolare CP_2 dell'omonima ditta di falegnameria, vi recavate presso Villa Meleto su invito della signora per un sopralluogo per la redazione di un Parte_3 preventivo relativo alla fornitura di infissi in legno da installare presso la suddetta Villa?
2. Vero che le decisioni in merito al sopralluogo e al preventivo di cui al capitolo precedente erano assunte dalla signora ? Parte_3
Sui capitoli 1 e 2 si indica a teste il signor referente della società Testimone_2
Ellerre costruzioni s.r.l., domiciliato in Spadafora (ME), via Umberto I, 262.
- si rinnova la richiesta di rimessione in termini, ove occorrer possa, rispetto al deposito dei documenti prodotti sub docc. da 80 a 84 con la terza memoria istruttoria, di l'attore è venuto in possesso successivamente alla scadenza del termine per il deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n.2 c.p.c., e da 85 a 89 con le note scritte per l'udienza del 29 ottobre 2024 in quanto formatisi successivamente all'8 aprile 2024;
- Si insiste per l'emissione degli ordini di esibizione richiesti con la memoria istruttoria ex art. 186 comma 2 c.p.c., salvo quanto ricevuto medio tempore dall'amministratore unico della Società di cui si è detto s sopra, e pertanto si insiste affinché sia disposto ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. come segue: a) nei confronti della Società e dell'arch. di Arezzo di quanto segue: Persona_1
i. dei progetti per le opere di ripristino prescritte dalla Soprintendenza;
ii. delle attestazioni dei depositi dei medesimi progetti;
iii. preventivi raccolto per le opere di ripristino della Soprintendenza;
2 iv. della corrispondenza intercorsa con la Soprintendenza e il Comune di Castelfiorentino relativa al progetto di ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell'edificio; b) nei confronti della Società, avente oggetto: i. estratto di ruolo aggiornato relativo alla Società presso l'Agenzia delle Entrate, ii. copia di eventuali accertamenti/avvisi bonari /avvisi di rettifica o liquidazione imposte ricevuti dalla Società dalla sua costituzione, iii. aggiornamento sullo stato del procedimento avanti la Corte di Giustizia Tributaria di Messina;
c) nei confronti della Società, avente ad oggetto lo stato di realizzazione del programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale sovracomunale, corredato dai costi sostenuti e preventivati per l'esecuzione del programma;
d) nei confronti della Società e del commercialista della stessa, Dott. Persona_2
e/o , dei seguenti documenti (già oggetto di plurime richieste
[...] Controparte_3 ex art. 2476 comma 2 c.c. non esaudite), tutti con riferimento a una data non risalente più di 30 gg rispetto alla data di emanazione dell'ordine di esibizione:
1. Scadenziario fornitori e dettaglio fatture da ricevere;
2. Schede finanziamento soci e ripartizione degli stessi dalla data di costituzione della Società;
3. Schede di eventuali altri debiti/crediti vs soci;
4. Contratti attivi in essere;
5. Business plan con stato avanzamento dello stesso;
6. Posizione finanziaria netta;
7. Situazione debitoria, inclusi debiti non ancora contabilizzati;
8. Estratti conto dei conto-correnti e delle carte di credito della Società dalla data di costituzione e riconciliazione saldo banche;
9. Elenco affidamenti/finanziamenti con le banche e relativi dettagli, incluse eventuali pratiche in essere per nuovi finanziamenti anche solo richiesti;
10. Dettaglio delle capitalizzazioni fatte a seguito della ristrutturazione della proprietà immobiliare;
11. Rendicontazione dei ricavi delle vendite con dettaglio delle “occupancy” sino al 31.12.2023 e delle prenotazioni per i prossimi mesi;
12. Contratti tra la Società e i proprietari degli immobili siti in Messina – Spartà per la locazione di tali immobili. Sulle spese di lite
- In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari, oltre agli accessori di legge.”
CONCLUSIONI PER PARTE CONVENUTA:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Firenze: nel merito
3 ▪ rigettare tutte le domande proposte da e quelle introdotte dalla Parte_1 società a per il tramite del Curatore Controparte_1 CP_4
Speciale poi revocato;
▪ condannare l'attore al rimborso di spese e compensi di lite;
Parte_1 in via istruttoria
▪ ammettere le prove testimoniali e l'ordine di esibizione ex art. 210 cpc di cui alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc depositata il 19/03/2024.”
FATTO E PROCESSO Con Il sig. (d'ora innanzi, , socio al 51% della società Parte_1
[...]
(d'ora Controparte_6 innanzi, , ha convenuto in giudizio detta società, nonché la sig.ra CP_1
quale sua socia al 49% e AU dalla costituzione, avvenuta il 09/10/20, Parte_2 sino alle dimissioni rassegnate all'assemblea del 12/09/23, avanzando:
1) domanda di impugnazione del bilancio chiuso al 31/12/21, approvato con delibera 20/12/22, ai sensi dell'art. 2479-ter c.c., commi 1 o 3;
2) azione sociale di responsabilità ai sensi dell'art. 2476, comma 3 e comma 8 c.c., Part avverso la sig.ra con domanda di emissione di condanna generica sull'an debeatur e di condanna a una provvisionale quantificata nell'importo di euro
3.300.000, previo accertamento della responsabilità della convenuta per l'allegata violazione dei doveri sulla stessa gravanti quale AU, in ragione dell'asserita impossibilità, alla data dell'introduzione del giudizio, di un'esatta quantificazione di talune voci di danno ancora in fieri; e con contestuale richiesta di rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione e l'espletamento dell'istruttoria tesa alla determinazione del quantum debeatur ai fini della liquidazione dei danni e dell'emissione della condanna definitiva della causa e per la liquidazione;
3) istanza cautelare di revoca dell'amministratore inaudita altera parte per gravi irregolarità nella gestione;
Part formulando i seguenti addebiti di mala gestio a carico della sig.ra
- presentazione del bilancio chiuso al 31/12/21 ai soci per l'approvazione soltanto in data 20/12/22, con otto mesi di ritardo rispetto alla scadenza del termine di legge per l'espletamento dell'incombente;
- realizzazione di lavori di ristrutturazione degli immobili sociali (consistenti in un complesso immobiliare composto di terreni ed edifici, sottoposto a vincolo storico- artistico e adibito ad attività agrituristiche, sito in Meleto di Castelfiorentino) risultati carenti dei prescritti titoli abilitativi, come accertato dalla Soprintendenza, Part che ha applicato la sanzione pecuniaria di euro 16.500 alla sig.ra ex artt. 33 e 37 DPR n. 380/01, intimando la demolizione e il rifacimento delle opere: condotta, questa, asseritamente causativa di danni consistenti nelle spese inutilmente sostenute per i lavori eseguiti in violazione delle norme pertinenti, nonché in quelle da accertarsi come necessarie per i lavori di reintegro da eseguire e per il pagamento di maestranze e professionisti coinvolti, nonché nel mancato guadagno
4 dovuto al ritardo nell'ottenimento della disponibilità degli immobili da adibire ad attività ricettiva;
- mancato conseguimento dei requisiti previsti dalla legge per qualificarsi IAP, che la stessa convenuta si sarebbe impegnata ad acquisire all'atto della costituzione della società e della sua contestuale nomina quale AU, con conseguente esposizione di al rischio di perdita della qualifica di impresa agricola (e, dunque, della CP_1 possibilità di accesso ad agevolazioni fiscali, incentivi e fondi destinati agli agricoltori), anche in ragione della mancata predisposizione di un assetto organizzativo adeguato, ex art. 2086 c.c., atto a consentire il mantenimento della qualifica aliunde;
- illegittimo licenziamento del sig. dipendente adibito in via esclusiva alle Tes_1 mansioni di agronomo, guardiacaccia e responsabile della sicurezza in azienda, non seguito né dal relativo rimpiazzo, né dalla costituzione della società nel giudizio di impugnazione del licenziamento;
- omesso pagamento dei fornitori, con conseguente esposizione della società a iniziative giudiziarie ed esecutive;
- omessa corretta manutenzione della casella PEC sociale;
- omesso pagamento dell'ultima rata di un finanziamento bancario chirografario;
- abbandono della gestione materiale dell'azienda dal 17/01/23, allorquando la convenuta si sarebbe trasferita negli USA a tempo indeterminato;
- omessa, lacunosa e tardiva evasione delle richieste di accesso alla documentazione sociale avanzate dal socio attore, dapprima a luglio e a settembre 2022, e quindi in data 07/02/23 e in data 13/04/23;
- omessa rilevazione della ricorrenza dei presupposti per l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.p.c., a detta dell'attore evincibile dalla situazione patrimoniale al 30/06/22 (in cui risultava una perdita di oltre 32.000 euro, da sommare alla perdita 2021 di 10.000 euro portata a nuovo, a fronte di un capitale sociale di euro 50.000), ma in effetti preesistenti, ancorché occultati dall'erronea redazione del bilancio al 31/12/21;
- irrazionale ricorso al credito bancario allo scopo di finanziare le opere di ristrutturazione e di ripristino, pur al cospetto di perdite erosive del capitale, nonché in assenza di alcun business plan tale da garantire flussi in ingresso idonei a ripianare l'esposizione debitoria;
nonché esponendo i seguenti motivi di asserita invalidità del bilancio:
- mancato deposito del progetto di bilancio nei quindici giorni precedenti la data dell'assemblea fissata per la relativa discussione;
- difetto di veridicità e di correttezza, in particolare, con riguardo alle voci relative alle capitalizzazioni, all'erronea annotazione, nel conto economico, tra i ricavi, anziché tra le immobilizzazioni, di una riduzione ottenuta sul costo di acquisto del complesso immobiliare di , nonché alle informazioni contenute nella Nota CP_1
Integrativa.
5 Costituitasi con comparsa depositata un giorno prima dell'udienza ex art. 183 c.p.c., Part la sig.ra ha resistito:
- contestando puntualmente tutte le censure attoree mosse al bilancio;
- affermando di essere rientrata dopo poche settimane in Italia dagli USA, ove si era effettivamente recata nel gennaio 2023 per sottoporsi a intervento chirurgico, e di avere comunque mantenuto il controllo della gestione di anche dall'estero; CP_1
- allegando di avere trasmesso la bozza di bilancio a controparte, depositandone copia presso la sede sociale, sino dal 19/07/22, e ascrivendo il ritardo nella convocazione dell'assemblea, comunque ritenuto non causativo di danno per la società, all'inerzia di controparte nel rispondere alle richieste della società e ai Con rilievi pretestuosi dallo stesso sig. mossi alla bozza presentatagli;
- riconducendo la maggior parte delle scelte tecniche e progettuali assunte in merito Con ai lavori di ristrutturazione risultati abusivi a decisioni del medesmo sig. a suo dire costantemente ingeritosi nella gestione, e in particolare nella tenuta dei rapporti con le maestranze e i professionisti, e comunque negando la produzione di alcun danno per la società dalle irregolarità contestate, atteso che i lavori prescritti dalla Soprintendenza avrebbero dovuto comunque essere realizzati, e che la sanzione pecuniaria era stata applicata alla sola AU;
- rilevando di avere proposto a suo tempo domanda di iscrizione IAP, non pervenuta a buon esito per motivi alla stessa ignoti, e che comunque tale circostanza non avrebbe provocato danni alla società;
- deducendo la legittimità del licenziamento intimato al dipendente sig. a Tes_1 fronte di comprovate distrazioni dallo stesso operate, e dando atto di non avere ricevuto la copia notificata del ricorso depositato dall'ex dipendente avanti al GL Con per averne ricevuto la notifica a mani la figlia del sig. con lei convivente,
affetta da neurodiversità, la quale avrebbe poi omesso di Parte_4 riferirgliene;
- precisando che il malfunzionamento della PEC, durato soltanto due giorni, nessun danno aveva arrecato alla società;
- rilevando la natura contestata dei crediti avanzati dai fornitori, a suo dire invitati Con dallo stesso ad assumere iniziative
contro
Gilda;
Con
- negando di avere mai frapposto ostacoli all'accesso del sig. alla documentazione sociale, e rilevando come, in ogni caso, nessun danno deriverebbe per la società da un'eventuale attività ostruzionistica in tale senso;
- contestando l'allegazione attorea in ordine a un'asserita stipulazione di mutuo per il finanziamento dei lavori di rifacimento imposti dalla Soprintendenza;
- deducendo, infine, la carenza di allegazione e di prova del danno alla società e del relativo quantum.
Nel corso del giudizio, a seguito:
- della nomina del Curatore Speciale per la società convenuta con ordinanza del 28/06/23;
- della relativa costituzione in giudizio con comparsa del 11/09/23;
6 - della dichiarazione della cessazione della materia del contendere in relazione all'istanza di revoca dell'AU e della revoca del Curatore Speciale già nominato, con ordinanza del 04/10/23, in considerazione delle dimissioni medio tempore Part rassegnate della sig.ra e della successiva tempestiva nomina di nuovo AU;
- del rigetto della domanda di chiamata in causa del nuovo AU con ordinanza del 17/01/23;
- del deposito delle memorie istruttorie da parte dell'attore e della convenuta sig.ra Part
nell'inerzia di in causa con il nuovo AU;
CP_1
all'udienza del 25/06/25, il GI, preso atto della domanda attorea di emissione di sentenza di condanna generica sull'an AU, con contestuale richiesta di rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione sino alla condanna definitiva, ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via pregiudiziale: sulla mancata comparizione della società nella persona del nuovo AU
In limine litis, osserva il Collegio come, all'indomani delle dimissioni rassegnate Part dalla sig.ra dalla carica di AU, essendosi la Società dotata di nuovo legale rappresentante diverso dal soggetto titolare passivo della domanda di risarcimento del danno da mala gestio, siano venuti meno, ipso iure:
- il conflitto di interesse tra l'AU convenuta nell'azione sociale e la compagine dalla stessa rappresentata, nel cui interesse la domanda risarcitoria è stata avanzata;
- e di conseguenza, il potere di rappresentanza sostanziale nel processo in capo al
Curatore Speciale, da ritenersi provvisorio e commisurato, per durata, alla persistenza della situazione di conflitto di interessi. Sennonché, detto avvicendamento nella persona fisica titolare della carica di LRPT della Società, lungi dal determinare l'interruzione del processo (non rientrando, in effetti, tra le ipotesi tassativamente elencate all'art. 299 c.p.c. quali cause di evento interruttivo, e tantomeno di un'interruzione di natura modificativa del soggetto parte in giudizio), ha semplicemente ingenerato in capo al GI il potere-dovere di concedere - come, in effetti, concesso - un termine perentorio per la costituzione del legale rappresentante di nuova designazione, in applicazione dell'art. 182, comma 2, c.p.c., pena la nullità degli atti processuali successivi al subentro (Cass. n. 23517/21): ragione per cui, pur nell'inerzia del nuovo AU, che ha determinato l'inutile spirare del termine concesso dal GI ai fini suesposti, la costituzione in giudizio a suo tempo effettuata dal Curatore Speciale vale, nondimeno, a evitare la dichiarazione di contumacia della Società, imponendo al Collegio di valutare le difese spiegate dalla persona fisica incaricata pro tempore di farne le veci in giudizio come a tutt'oggi espressive della posizione della compagine rispetto alla domanda avanzata dal socio nel suo interesse.
2. Nel merito 2.1. Sui presupposti per l'emissione della condanna generica
7 Venendo, dunque, alla disamina nel merito della domanda attorea, rileva il Collegio che:
- da un lato, l'attore, sin dall'introduzione della causa, ha chiesto emettersi sentenza di condanna generica sull'an debeatur della domanda risarcitoria del danno da mala gestio, previo accertamento della responsabilità della convenuta per l'allegata violazione dei doveri sulla stessa gravanti quale AU, con contestuale richiesta di rimessione della causa sul ruolo per la liquidazione dei danni e la condanna definitiva, all'esito dell'istruttoria tesa alla determinazione del quantum debeatur (oltreché per la domanda di impugnazione del bilancio e la decisione sulle spese di lite dell'intero giudizio, comprensivo anche della domanda di revoca per cui è medio tempore stata dichiarata la cessazione della materia del contendere);
- d'altro canto, la rimessione in decisione è avvenuta, ancorché anteriormente all'avvio dell'istruttoria, successivamente al deposito delle memorie istruttorie concesso dal GI su istanza di tutte le parti, ivi compreso l'attore (cfr. nota del 26/06/23, sostitutiva del verbale di prima udienza di comparizione, celebrata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.), proprio sulla scorta della reiterata richiesta di quest'ultimo di fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni, e tenuto conto della mancata espressa opposizione del convenuto e della Società sul punto.
Ciò posto, deve ritenersi condivisibile la decisione del GI di rimettere la causa in decisione per l'emissione della sentenza non definitiva sull'an a monte dell'avvio della fase istruttoria, dacché:
- non rileva, anzitutto, la mancanza di espressa adesione delle altre parti alla domanda attorea: come condivisibilmente osservato dal SC, infatti, nell'ipotesi in cui, con la domanda iniziale, sia stata richiesta una condanna specifica, ai fini della scissione del giudizio sull'an da quello sul quantum, occorre distinguere a seconda che tale proposizione avvenga all'interno dello stesso processo, o dia invece luogo a due diversi processi, in quanto soltanto in quest'ultimo caso la scissione richiede l'istanza dell'attore e il consenso del convenuto mentre, nel primo, la separazione può essere disposta, senza l'adesione della parte, anche d'ufficio, non determinandosi alcun vulnus ai canoni del giusto processo (Cass. n. 9404/11); principio, questo, da ritenersi applicabile al caso di specie, a fortiori, a fronte dell'avvenuta proposizione ab origine, in una con la domanda di condanna specifica, anche della domanda di condanna generica;
- inoltre, è proprio e soltanto a fronte della già compiuta delineazione del thema decidendum, con l'esaurimento dell'attività assertiva di tutte le parti, che si rende possibile la disamina demandata al giudicante al fine dell'emissione della pronuncia di condanna generica al risarcimento del danno, la quale, come noto, implica l'espletamento di un'indagine diretta all'acquisizione della certezza giuridica sull'illiceità della condotta della persona contro la quale la condanna stessa viene pronunziata, sulla sua responsabilità, nonché sulla potenzialità dannosa dell'illecito, ossia sull'esistenza dell'evento dannoso e del nesso c.d. di causalità
8 materiale tra questo e la condotta del responsabile e sull'idoneità dello stesso illecito a cagionare il danno-conseguenza la cui valutazione in concreto sarà poi compiuta in sede di liquidazione, venendo invece rimesse al successivo giudizio sul quantum debeatur la verifica della sussistenza in concreto delle conseguenze pregiudizievoli dell'illecito già accertato, alla stregua dell'art. 1223 c.c., e la determinazione quantitativa del relativo equivalente monetario (Cass. n. 27016/22);
- né, d'altro canto, le già avvenute discovery delle prove costituite e formulazione delle istanze di prova costituenda imponevano di procrastinare la decisione all'esito dell'esperimento dell'istruttoria: diversamente opinando, e dunque attendendo il completo espletamento delle attività processuali necessarie alla cognizione piena della vertenza, infatti, la stessa pronuncia di condanna generica eventualmente emessa verrebbe a essere destituita di utilità pratica;
- a ben vedere, anzi, proprio in ragione dell'avvenuta formulazione cumulata ab origine della domanda di emissione, nello stesso giudizio, sia della domanda di condanna generica che di quella di condanna specifica, si pone come necessaria, per il giudicante, la disamina, già in sede di decisione sulla condanna generica, dell'avvenuta indicazione, da parte dell'attore, dei mezzi di prova dei quali intenda avvalersi per la dimostrazione dell'esistenza del danno e la determinazione del quantum debeatur nonché, ancora prima, della compiuta ottemperanza all'onere attoreo di allegazione della natura e dell'entità del danno subito;
in difetto, dovendosi fare luogo al rigetto della stessa domanda di condanna generica per inadeguatezza della prova del danno, inammissibili essendo nuove attività assertive e nuove produzioni od offerte di prova nel prosieguo del giudizio (Cass. n. 5193/99; n. 23328/06; n. 9404/11; n. 6235/18; n. 21326/18; e cfr. anche la già citata Cass. SSUU n. 29862/22, in cui, in obiter dictum, il SC richiama il caso “in cui l'attore, al momento della rimessione della causa al collegio, aveva chiesto sì una condanna generica del convenuto, ma nella forma d'una sentenza non definitiva, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio ai fini dell'accertamento del quantum”, indicando come “ovvio che, in quel caso, si pretese dall'attore la formulazione anche delle richieste istruttorie, giusta la previsione dell'art. 189 c.p.c..”).
2.2. Sui presupposti dell'azione di responsabilità e sull'onere della prova Delineati, dunque, i confini del potere-dovere di cognizione devoluto al Collegio giudicante con la proposizione della domanda di condanna generica, occorre poi rammentare che, com'è noto, il socio, quale soggetto legittimato ad agire nell'interesse della società fallita ai sensi del comma 3 dell'art. 2476 c.c., soggiace al regime di riparto degli oneri di allegazione e prova pacificamente invalso in tema di azioni contrattuali, in forza del quale – fermi a carico dell'attore gli oneri della prova del danno e del nesso causale con l'inadempimento - incombono sulla parte asserita creditrice unicamente la prova del titolo della pretesa creditoria azionata e l'allegazione dell'inadempimento ex adverso perpetrato (Cass. SSUU n. 13533/01), consistente, alternativamente o cumulativamente, nella violazione degli obblighi posti a carico dell'amministratore dalla legge o dallo Statuto;
con l'ulteriore precisazione per cui (Cass. SSUU n. 9100/15) l'onere di allegazione dell'inadempimento dovrà sostanziarsi nella specifica indicazione
9 dei singoli inadempimenti c.d. “qualificati” (Cass. SSUU. n. 577/08), intesi come astrattamente idonei a ingenerare il danno in concreto lamentato - pena, altrimenti, l'incombenza, a carico del debitore convenuto, dell'onere della diabolica probatio dell'adempimento di tutti i possibili doveri sullo stesso potenzialmente gravanti. Ciò posto, nell'ipotesi di specie, la generale e preliminare allegazione in ordine alla violazione, da parte della convenuta ex AU, del generale dovere di diligenza nella gestione della società sub specie, in particolare, del dovere di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale, è stata oggetto di ulteriore specificazione attraverso la denuncia, sin dall'atto introduttivo, di specifiche condotte inadempienti, che dovranno, dunque, essere oggetto di partita disamina, potendo farsi luogo, come sopra rammentato, alla pronuncia di condanna generica, unicamente al cospetto della compiuta allegazione e dell'esaustiva prova, o dell'adeguata offerta di prova, degli elementi costitutivi dell'illecito nei termini e nei limiti supra (cfr. § 2.1.) precisati. 1) Sull'accesso alla documentazione sociale Muovendo, anzitutto, dalla disamina della doglianza mossa alla condotta consistita nell'asseritamente ritardata e parziale ostensione dei documenti inerenti alla gestione sociale da parte dell'ex AU a fronte delle istanze all'uopo avanzate dall'attore quale socio di minoranza, osserva il Collegio, in via assorbente, che a prescindere da ogni valutazione in ordine all'effettiva sussistenza di una condotta inosservante degli obblighi imposti ex lege all'AU, a un esito negativo deve comunque pervenire la valutazione in merito alla potenziale dannosità di tale eventuale inosservanza nei confronti dell'integrità del patrimonio sociale – unico bene giuridico il cui pregiudizio è astrattamente deducibile da parte del socio, quale sostituto processuale della compagine di appartenenza, in sede di azione sociale di responsabilità:
- com'è noto, invero, il diritto di accesso alla documentazione sociale costituisce la manifestazione di un potere di controllo individuale riconosciuto in capo ai singoli soci indipendentemente dalla consistenza della rispettiva quota di partecipazione;
- peraltro, i doveri generali di buona fede e correttezza conformano il diritto di cui all'art. 2476, comma 2 c.c., impedendone, in ogni caso, un esercizio finalizzato a gravare la gestione societaria con una mole di reiterati adempimenti formali, o a svantaggiare la società stessa: in altri termini, dunque, l'accesso ai documenti sarà legittimamente negato ove la condotta del richiedente sconfini nell'abuso del diritto, sostanziandosi in atti meramente emulativi, quando non addirittura in contegni potenzialmente nocivi per la stessa compagine di appartenenza (Tribunale di Milano, ord. 25/09/19 e Tribunale di Bologna, ord. 13/06/20), dacché il diritto del socio di esercitare il controllo sulla gestione societaria, anche tramite l'accesso ai documenti, non può pregiudicare il diritto della società a mantenere la riservatezza su dati sensibili che il socio potrebbe impiegare contro di lei, allorquando ricorra un rischio di strumentalizzazione per ricoprire il socio richiedente una posizione extra-sociale potenzialmente confliggente (ipotesi che si verifica, ad esempio, al cospetto di un contenzioso giudiziale in corso o dello svolgimento contemporaneo di un'attività in potenziale concorrenza nel medesimo settore e in assenza di vincoli negoziali, quali patti di esclusiva o di non concorrenza: Tribunale di Torino, ord. 06/12/21);
10 - ciò detto, nell'ipotesi di specie, nessuna illegittima condotta nell'accesso del socio di minoranza alla documentazione sociale tale da integrare un'irregolarità gestoria Par connotata in termini di gravità appare essere stata perpetrata da parte dell' atteso che:
✓ in primo luogo, le richieste di informazioni risultano per tabulas essere state per la maggior parte riscontrate già a un mese dalla richiesta, come evincibile dalla stessa produzione, nella presente sede giudiziale, da parte dell'attore, della maggior parte della documentazione oggetto dell'avvenuta ostensione: come ammesso dallo stesso attore, infatti, a fronte di una richiesta articolata in 23 punti risalente al 12/09/22, già in data 10/10/22 erano stati fatti pervenire 21 documenti richiesti, mancando solamente la consegna di una relazione sulla vicenda pendente presso la Soprintendenza inerente ai lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare sociale (ferma comunque l'avvenuta consegna del provvedimento irrogato dall'Amministrazione) e di una relazione sui contenziosi pendenti o minacciati nei confronti della Società o promossi dalla stessa;
✓ oltretutto, negli obblighi di ostensione ricompresi nella norma citata non può ritenersi ricompreso quello alla stesura di relazioni scritte su richiesta dei soci, ben potendo e dovendo il diritto all'informazione essere soddisfatto mediante esposizione orale;
✓ del resto, è appena il caso di rilevare l'ingente mole dei documenti di volta in volta richiesti, l'esiguità del termine concesso dal richiedente per l'evasione delle istanze, la proposizione di pluralità di nuove istanze a distanza di pochi mesi le une dalle altre, la tempestività del primo, seppur parziale, riscontro, l'indeterminatezza e la genericità dell'oggetto delle istanze rimaste inevase – oltretutto costituenti una minima parte di più ampie e plurime richieste: circostanze, queste, tali da legittimare, in via astratta, o comunque da attenuare il giudizio di disvalore, anche di eventuali ritardi o di un'eventuale apposizione, da parte dell'AU, di limitazioni al diritto di accesso alla documentazione societaria;
✓ di talché, già la rilevata impossibilità di connotare in termini di gravità l'eventuale irregolarità commessa dell'AU in sede di accesso e di ispezione del socio di minoranza osta di per sé a ogni possibile valutazione dell'eventuale condotta ostativa all'esercizio del diritto del socio alla stregua di indice sintomatico dell'intento della convenuta di occultare violazioni di obblighi amministrativi e organizzativi sulla stessa incombenti;
✓ inoltre, e soprattutto, se è pur vero che già l'eventuale violazione del diritto del socio richiedente informazioni integrerebbe di per sé un inadempimento dell'AU agli obblighi amministrativi sullo stesso incombenti, è altrettanto vero che una siffatta violazione, ove anche effettivamente perpetrata: i. legittimerebbe il richiedente all'esperimento di un rimedio cautelare ad hoc, teso all'ottenimento in via di urgenza, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., dell'inibizione all'altrui condotta ostativa e della condanna al facere infungibile costituito dall'ostensione - rimedio che, nella specie, non risulta, tuttavia, essere stato invocato, ciò implicitamente dimostrando come anche lo stesso socio non abbia ritenuto tale condotta di per sé potenzialmente dannosa e grave;
11 ii. configurerebbe, in ogni caso, una fattispecie lesiva di una prerogativa individuale del socio, ma non anche un pregiudizio attuale o potenziale alla società, ai suoi interessi e alla relativa integrità patrimoniale – requisito, invece, necessario, come osservato, ai fini dell'accoglimento della domanda in esame (cfr., mutatis mutandis, anche, ex multis, Tribunale di Brescia, Sez. Imprese, decreto n. 78/23 del 15/09/23, secondo cui l'inerzia nella risposta dell'istanza di accesso ai documenti sociali formulata da un socio non costituisce fatto normalmente idoneo a recare pregiudizio alla società, pregiudicando solamente un diritto individuale del socio, e ciò, a fortiori, laddove tale inerzia non appaia ictu oculi del tutto ingiustificata);
- ciò posto, con riguardo alla censura relativa all'asserita violazione dei diritti di informativa e di controllo ex lege riconosciuti al socio, non ritiene il Tribunale di rinvenire, nel compendio probatorio in atti, evidenze tali da consentire di riconoscere, anche soltanto a livello di cognizione sommaria, un fumus di fondatezza delle asserzioni di parte ricorrente in ordine alla ricorrenza di una mala gestio societaria potenzialmente apportartice di danno alla società. 2) Sul ritardo nella presentazione del bilancio
Parimenti è a dirsi con riguardo alla censura in ordine all'avvenuta presentazione in assemblea del bilancio chiuso al 31/12/21, ai fini della relativa approvazione, soltanto in data 20/12/22, con otto mesi di ritardo rispetto alla scadenza del termine di legge per l'espletamento dell'incombente:
- sul punto, invero, osserva il Collegio che, in linea generale e di principio, seppure siano indubbie la rientranza, tra i doveri gravanti sugli amministratori, anche di quello di regolari tenuta e deposito delle scritture contabili, così come la legittimazione della società o del socio, quale suo sostituto processuale, a denunciarne eventuali violazioni, nondimeno, la circostanza del tardivo deposito di scritture contabili che comunque siano state presentate dall'AU ai soci per l'approvazione, con esito positivo, non costituisce, di per sé, né una condotta strictu sensu gestoria, né, soprattutto, una causa potenzialmente efficiente rispetto a un danno all'integrità patrimoniale sociale: ciò in quanto la contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, ma non li determina, ed è da quegli accadimenti, e non certo dalla loro (mancata, o scorretta, o tardiva) registrazione in contabilità, che deriva la perdita patrimoniale (SSUU n. 9100/15);
- donde, salva l'ipotesi che dalle singole violazioni od omissioni derivino specifiche voci di pregiudizio per il patrimonio sociale (per es., spese sostenute per il pagamento di sanzioni fiscali derivanti da omissioni di denuncia, spese tecniche aggiuntive per la necessità del ricorso a professionisti esterni, ecc.: ipotesi, nella specie, tuttavia, neppure allegata, se non in relazione a sanzioni irrogate alla sola AU a titolo personale), ben può condividersi l'affermazione del S.C. per cui la violazione di obblighi contabili o amministrativi e, in particolare, l'irregolarità contabile, in sé e per sé considerati, non rappresentano condotte idonee a determinare violazioni produttive di un danno alla società (Cass. n. 3652/97; n.
12 3652/97); tale non essendo la sanzione eventualmente irrogabile per omessa convocazione dell'assemblea nei casi in cui tale convocazione sia imposta dalla legge, ai sensi dell'art. 2631 c.c., in quanto destinata a incidere unicamente sul patrimonio personale dell'amministratore;
- né vale a condurre a diverse conclusioni l'allegazione attorea (oltretutto, tardivamente effettuata per la prima volta a pag. 10 della comparsa conclusionale) per cui detta ritardata presentazione avrebbe a sua volta ostacolato la percezione dello stato di crisi e la necessità di adozione dei provvedimenti idonei a Co fronteggiarla: come osservato dal nei medesimi precedenti succitati, infatti, neppure l'occultamento o la ritardata emersione, o sinanco il mancato tempestivo rilievo della perdita alla stessa connessa e l'omissione dei provvedimenti di ricapitalizzazione necessari determinati da scorrettezze o ritardi nella tenuta della contabilità risultano di per sé idonei antecedenti causali di una deminutio patrimonii sociale, idonea essendo, semmai, a procurare un danno da aggravio del deficit l'ulteriore e diversa condotta (da rendersi, tuttavia, oggetto di specifica allegazione nella sua consistenza concreta e nei suoi effetti economici e patrimoniali) di indebita prosecuzione attiva della gestione pur al cospetto di cause, note o conoscibili, di scioglimento di fatto (sul punto, cfr., amplius, infra, § 2.2., punto n. 3);
- né, tantomeno, vale a costituire indice di una potenzialità dannosa per il patrimonio sociale il paventato indebolimento della capacità della società di attrarre capitale o di ottenere nuova finanza esterna e di attrarre partners commerciali:
✓ un siffatto effetto, già nei termini in cui risulta prospettato, configura, al più, una probabilità astratta e ipotetica, ma non anche, come invece necessario ai fini dell'emissione della condanna generica, un pregiudizio potenziale concreto e connotato da attualità, laddove, invece, la potenzialità lesiva delle irregolarità gestorie deve essere accertata e non già meramente supposta, inidoneo essendo, all'uopo, il generico richiamo a un rischio astratto;
✓ inoltre, e soprattutto, a fronte di un'approvazione assembleare avvenuta e di bilanci, seppure tardivamente, depositati, il ritardo lamentato non appare neppure astrattamente idoneo a determinare le conseguenze paventate, potenzialmente cagionabili, semmai, dalla totale mancanza di deposito di uno o più bilanci di esercizio. 3) Sull'omessa rilevazione di una perdita erosiva del capitale e sull'omessa adozione delle misure ex lege atte a farvi fronte Secondo la ricostruzione operata dall'attore, già da una lettura correttiva del bilancio di esercizio chiuso al 31/12/21 si sarebbe verificata una perdita erosiva del capitale tale da dovere indurre l'AU alla repentina adozione delle misure di cui all'art. 2482-ter c.c., attesa, in particolare, la necessità di inserire tra le immobilizzazioni, con conseguente incidenza in negativo sul calcolo del PN, i ricavi invece annotati nel Conto Economico per l'importo di euro 90.000 a titolo di abbuoni attivi che, dalla lettura delle schede contabili, risulterebbero derivanti da uno sconto applicato sul prezzo di acquisto della proprietà immobiliare. Siffatta considerazione:
13 - risulta, peraltro, contrastata, nella sua motivazione fondante, da parte convenuta (pag. 19 comparsa di risposta), a detta della quale, invece, l'annotazione di tale importo tra i ricavi nel Conto Economico risulterebbe giustificata dal costituire esso l'oggetto non già di uno sconto applicato sul prezzo di acquisto, quanto, piuttosto, di un ristoro corrisposto in sede transattiva a seguito della contestazione di vizi occulti nel compendio compravenduto;
- rinviene, per contro, parziale condivisione, quantomeno nelle sue conclusioni, nella comparsa di costituzione (pagg. 35/37) depositata a suo tempo per la Società dal Curatore Speciale, a detta del quale:
✓ anche a prescindere dalla valutazione sulla natura del citato importo di euro 90.000 e dalla sua corretta annotazione, i costi per opere di risanamento degli immobili di proprietà sociale risultate oggetto di rilievi e di ordine di demolizione e ripristino da parte della Soprintendenza, contabilizzati nell'attivo dello Stato Patrimoniale, quali capitalizzazioni, per euro 822.360, avrebbero dovuto, invece, essere inseriti tra le componenti negative di reddito nel Conto Economico, non trattandosi di esborsi produttivi di un incremento di utilità o di valore dei cespiti patrimoniali, bensì di spese inutilmente sostenute per opere necessitanti integrale rifacimento in base a rilievi e ordini di ripristino intervenuti tra febbraio 2021 e luglio 2022, ossia anteriormente alla redazione del bilancio portato all'assemblea nel dicembre 2022: donde il bilancio approvato avrebbe dovuto mostrare un PN negativo in ragione di perdite erosive del capitale (pag. 41 comparsa Curatore Speciale);
✓ in ogni caso, dalla lettura del business plan per l'esercizio 2022 e dalla constatazione della mancata verificazione delle condizioni ivi previste per la conservazione di un equilibrio nell'esercizio (quali il raggiungimento di un determinato ammontare di ricavi, il contenimento di costi, la disponibilità di finanziamenti), avrebbe comunque dovuto ricavarsi l'assenza dei presupposti per la continuità aziendale, quantomeno al termine dell'esercizio 2022. Sul punto, ritiene il Collegio che:
- a fronte delle puntuali allegazioni del socio attore e della Società, nonché delle altrettanto specifiche contestazioni di parte convenuta, la verifica della presenza, nel bilancio di esercizio chiuso al 31/12/21, di errori contabili comportanti l'occultamento di perdite erosive del capitale, rilevante sia in merito alla disamina della domanda di impugnativa, che rispetto all'individuazione dell'an e del quando dell'affermata verificazione delle condizioni imponenti l'adozione, invece omessa, delle misure di cui all'art. 2482-ter c.c., richieda l'esperimento di istruttoria tecnica, da compiersi nel prosieguo della causa, tesa a operare la verifica della veridicitàdel bilancio 2021 e, in particolare, a espungere dall'Attivo patrimoniale e inserire, invece, nelle componenti negative del Conto Economico, tutti i costi sostenuti per opere di ristrutturazione rivelatesi non funzionali all'incremento di valore del complesso immobiliare;
- cionondimeno, e a prescindere dagli esiti di una siffatta indagine ancora da esperirsi, ben possa affermarsi l'intervenuta perdita delle condizioni per la lecita prosecuzione dell'attività di impresa quantomeno dalla metà del successivo
14 esercizio 2022, come evincibile dalla lettura della situazione patrimoniale di metà esercizio di cui al bilancio intermedio a sezioni contrapposte al 30/06/22 (doc. 4 attore), dalla quale emergono perdite per 32.596,32 che, sommate alle perdite 2021 riportate a nuovo per 10.474,86, conducono il capitale sociale di euro 50.000,00 a valori inferiori alla soglia legale di cui al comb. disp. artt. 2482-ter e 2484, n. 4 c.c.; dato, questo:
✓ rimasto incontestato in atti;
✓ di cui l'attore aveva già dato contezza in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio 2021, senza incontrare alcuna opposta osservazione dell'AU (doc. 14 attore);
✓ corroborato, anzi, dalla lettura della Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/22, portato all'assemblea per l'approvazione in data 12/09/23, nella quale la stessa AU (che all'indomani della predetta assemblea ha rassegnato le proprie dimissioni) ha espresso dubbi sulle prospettive di continuità dell'impresa (pag. 5 Nota Integrativa al bilancio 2022, doc. 86 attore). Ora, già al solo cospetto di una diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, a norma dell'art. 2482-bis c.c., si imponeva all'organo amministrativo la tenuta di una condotta diligente consistente nella convocazione dell'assemblea, nella sottoposizione alla stessa di una relazione appositamente predisposta, nel monitoraggio capillare dell'attività e nella convocazione di un'assemblea, nell'esercizio successivo, per l'approvazione del bilancio e la riduzione del capitale in proporzione alle perdite accertate e medio tempore non riportate sotto la soglia di allarme suindicata;
vieppiù, a fronte del superamento del limite minimo di legge del capitale, ricorrevano, ai sensi dell'art. 2482-ter c.c. e dell'art. 2484, n. 4 c.c., i presupposti per lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2485 c.c., quale alternativa ineluttabile alla ricapitalizzazione: talché l'inosservanza di tali obblighi integra inadempimento dell'AU e rende indebita l'attività di impresa successiva, proseguita sino alle dimissioni rassegnate nel settembre 2023. Impossibile appare, infatti, riservare all'ipotesi in esame quella tolleranza ordinariamente concessa alla situazione di sottocapitalizzazione iniziale delle imprese neocostituite giustificata dalla ragionevole previsione della sua transitorietà, atteso che, a fronte della perdita documentata, delle prospettive di ulteriori costi derivanti dall'intervenuta vicenda relativa ai lavori abusivi contestati dalla in CP_8 presenza di un'impresa ormai avviata e, soprattutto, al cospetto di un obbligo di legge che non consente deroghe, al verificarsi dei presupposti predetti, non poteva ritenersi verosimilmente sussistente, né tantomeno idonea a giustificare l'elusione degli obblighi di legge, alcuna prospettiva di una fisiologica inversione di tendenza come, invece, ragionevolmente prevedibile al cospetto di imprese appena avviate: e ciò, a fortiori, in considerazione dei dissidi insanabili ormai intercorrenti tra i due soci, ostativi a ogni previsione positiva nel senso di una ricapitalizzazione volontaria. Sennonché, è pur vero che non risulta che l'organo amministrativo abbia in seguito sollecitato, come dovuto ex lege, l'assemblea a prendere atto della perdita onde ricapitalizzare o porre la società in liquidazione - contegno, questo, già di per sé
15 integrante una violazione qualificata del dovere di diligenza dell'amministratore; ma è d'altro canto da osservarsi come:
- alla censura dell'omessa rilevazione del deficit, della mancata tenuta della condotta prescritta dalla legge, nonché del pacifico mancato compimento di alcuna condotta tesa a intraprendere un percorso liquidatorio, ossia delle condotte configuranti, sotto il profilo oggettivo, un illecito da mala gestio societaria, non abbia poi fatto seguito, da parte dell'attore, né la formulazione di una specifica doglianza atta a censurare la prosecuzione indebita dell'attività di impresa all'indomani della perdita erosiva del capitale, né tantomeno l'allegazione dell'unico danno- conseguenza eziologicamente collegabile a una siffatta condotta gestoria, costituito dall'aggravio del dissesto provocato dall'indebita prosecuzione: di talché, l'addebito, per come formulato, rimane fine a se stesso;
- del resto, neppure la generica prospettazione, da parte della società, di un danno- conseguenza risarcibile da commisurare “in misura non inferiore all'importo degli interessi moratori il cui decorso sarebbe stato impedito dall'avvio di una delle procedure previste dal c.c.i.i.” appare di per sé sufficiente a giustificare l'emissione di una pronuncia di condanna generica, in quanto non corredata, come invece necessario:
✓ né dall'allegazione dell'indebita prosecuzione dell'impresa in maniera non meramente conservativa,
✓ né dall'indicazione delle condotte gestorie in cui tale prosecuzione si sarebbe sostanziata,
✓ né dalla specificazione delle procedure concorsuali di cui sarebbe stato esigibile e sarebbe invece stato omesso l'esperimento,
✓ né dall'allegazione della ricorrenza dei presupposti per l'accesso a una o più delle predette procedure, notoriamente non coincidenti con la mera ricorrenza delle cause di scioglimento di fatto,
✓ né, tantomeno, dall'individuazione delle poste debitorie, tra quelle annotate nella contabilità sociale posta a sua disposizione, produttive di interessi moratori e del relativo ammontare;
- a ben vedere, anzi, buona parte delle censure mosse all'operato dell'ex AU attiene a condotte il cui asserito disvalore si sostanzia in un'omessa adozione di iniziative gestorie afferenti alla sfera dell'amministrazione attiva (il riferimento corre, esemplificativamente, al mancato rimpiazzo del dipendente factotum licenziato, o al mancato conseguimento della qualifica IAP da parte dell'ex AU per sé e per la Società, all'omessa ricezione di prenotazioni dai clienti e al ritardato avvio dell'attività ricettiva): addebito, questo, logicamente incompatibile con la deduzione di un evento lesivo costituito dall'aggravio del dissesto determinato dall'indebita prosecuzione di un'impresa sociale da gestire, invece, in maniera puramente conservativa;
- donde:
✓ da un lato, il pur avvenuto accertamento della violazione del dovere di diligente condotta imposto al cospetto di una situazione di deficit non può esitare in alcuna pronuncia di condanna risarcitoria neppure in forma generica, in assenza
16 di una puntuale allegazione e della prova, o dell'offerta di prova, dello stesso danno-evento da indebita prosecuzione e, a fortiori, della prospettazione delle conseguenze patrimonialmente pregiudizievoli di tale evento dannoso – carenze ormai non più emendabili, stante l'intervenuto irreversibile decorso dei termini previsti a pena di preclusione per le attività assertive, per le produzioni documentali e per le richieste di prova;
✓ dall'altro lato, a fronte dell'avvenuta puntuale formulazione e della rituale offerta di prova dell'addebito di omessa rilevazione delle cause della perdita della continuità aziendale, l'esperimento dell'istruttoria volta a verificare l'eventuale retrodatazione alla chiusura dell'esercizio 2021 della perdita erosiva del capitale si pone comunque come necessario, ancorché al solo fine di individuare il momento a partire dal quale l'attività di amministrazione attiva non soltanto non poteva dirsi dovuta, ma addirittura doveva ritenersi illecita – indagine rilevante al fine della disamina della fondatezza degli ulteriori addebiti di seguito esaminati sotto il profilo della potenzialità dannosa delle carenze gestorie oggetto di censura. Stante quanto sin qui esposto, dunque, se da un lato deve farsi luogo all'accoglimento della domanda di accertamento della specifica inadempienza allegata, dall'altro lato, a tale accertamento non potrà seguire la pronuncia di alcuna condanna risarcitoria, essendo mancata la formulazione di una corrispondente domanda, pena altrimenti la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.. 4) Sul mancato conseguimento della qualifica IAP La L. n. 45/07: Parte_6
- all'art. 2, individua i requisiti necessari per il conseguimento della qualifica c.d. IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), oltreché nel possesso di competenze e conoscenze professionali adeguate (lett. a)), anche nell'esercizio di attività agricola per almeno il 50% del tempo di lavoro complessivo, nonché nel trarre da tale attività la fonte di ricavi per almeno il 50% del reddito globale da lavoro, consentendo anche alle società l'ottenimento di siffatta qualifica qualora il relativo amministratore ne abbia a sua volta la titolarità;
- all'art. 4, consente al soggetto non ancora in possesso di tutti i citati requisiti di ottenere il riconoscimento in via provvisoria della qualifica, a condizione che si impegni alla realizzazione di tutti i presupposti di legge entro il termine di 24 mesi dalla presentazione della richiesta;
- all'art. 6, comma 2, dispone, in caso di accertamento negativo della qualifica, la revoca delle risorse finanziarie eventualmente assegnate e l'esclusione dalla relativa assegnazione per un determinato periodo di tempo. Così riepilogato il quadro normativo regionale di riferimento, non merita accoglimento, a opinione del Collegio, la domanda di condanna risarcitoria del danno correlato all'addebito costituito dal mancato conseguimento a titolo definitivo della qualifica IAP, a seguito di presentazione della relativa richiesta, per inutile decorso del termine biennale concesso dalla legge per il conseguimento dei requisiti prescritti - danno asseritamente consistito nella perdita di emolumenti e sovvenzioni, nonché nella
17 mancata fruizione della riduzione di imposta consentita ai titolari della qualifica – per i motivi di seguito esposti. Ricostruendo la sequenza fattuale:
- dalla lettura degli estratti del sito AR CA (docc. 46 e 47 attore), risulta che ha conseguito in via provvisoria, per la durata di due anni, la qualifica CP_1
IAP al 13/01/21, e ciò, verosimilmente, in ragione del conseguimento, in via altrettanto provvisoria, della medesima qualifica da parte del suo AU il precedente 28/10/20;
- in forza di tale qualifica, nel contratto di compravendita del complesso immobiliare di , intercorso tra il precedente proprietario, quale venditore, e il procuratore CP_1 speciale del sig. e di quale parte acquirente, all'art. 10, la Pt_1 CP_1 Part sig.ra nella qualità di AU della società acquirente, ha richiesto, per taluni terreni e fabbricati destinati ad attività agrituristica e relative pertinenze, le agevolazioni tributarie previste dalla legge per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso in favore degli IAP - nella specie, applicazione dell'aliquota dell'1% per imposta di registro e di trascrizione, nonché esenzione da imposta di bollo (doc. 1 attore, pag. 12);
- sempre dalla lettura dei citati docc. 46 e 47, e comunque come pacifico in atti, risulta essere avvenuta la perdita della qualifica provvisoria, per mancato conseguimento dei requisiti di legge nei termini previsti, rispettivamente in data Part 27/10/22, quanto alla sig.ra e in data 12/01/23, quanto a CP_1
Ora, sulla scorta di siffatti accadimenti, l'attore e la Società, dolendosi del mancato conseguimento a titolo definitivo della qualifica IAP, hanno ascritto a un'asserita condotta inerte e negligente della convenuta, consistita nel mancato adoperarsi per la realizzazione dei requisiti di conoscenza e attività necessari all'acquisizione del titolo da parte sua o di altro soggetto da inserirsi eventualmente in organigramma, una serie di conseguenze pregiudizievoli dagli stessi ricondotte a tale mancato conseguimento, individuate in aggravi di esborsi o perdita di benefici, quali, in particolare:
- l'avvenuta applicazione, ex post, per l'acquisto del compendio immobiliare di
, a seguito di accertamento operato dall'Agenzia delle Entrate, dell'aliquota CP_1 piena sull'imposta di registro, a suo tempo corrisposta in misura ridotta in ragione dell'applicazione dell'aliquota di favore per il possesso temporaneo della qualifica: applicazione cui ha fatto seguito la ricezione, da parte della società, della richiesta di pagamento all'Erario del differenziale di capitale, oltre interessi;
- la successiva irrogazione di una sanzione per il mancato pagamento dell'imposta di registro suppletiva post perdita della qualifica IAP;
- la temuta perdita di sovvenzioni ricevute dalla PA e indicate nella Nota Integrativa al bilancio chiuso al 31/12/21, nella misura di euro 5.000 quale Fondo Perduto e di euro 7.904,72 quale quota PAC per l'anno 2021 (doc. 13 attore, pag. 23). Sennonché, ritiene il Collegio che l'addebito, come formulato, sia destituito di fondamento, tanto sotto il profilo della sussistenza di una condotta colpevole e imputabile alla convenuta, quanto sotto il profilo della prova dell'esistenza di un danno consequenziale risarcibile:
18 - a ben vedere, dal lato della società, il mancato conseguimento a titolo definitivo della qualifica IAP comporta unicamente l'insorgenza, in capo al soggetto fruitore di benefici divenuti sine titulo con efficacia ex tunc, dell'obbligo di integrare il pagamento di un'imposta che lo stesso sarebbe stato tenuto ab origine a corrispondere in assenza della qualifica: in altri termini, dunque, l'obbligo di restituzione del beneficio fiscale non determina una deminutio patrimonii, ma semplicemente l'assoggettamento a un pagamento dovuto, o la restituzione di sovvenzioni ed emolumenti non spettanti;
parimenti è a dirsi degli interessi richiesti sul capitale dovuto a titolo di integrazione, costituenti il corrispettivo per il godimento, nelle more del pagamento posticipato, della somma ab origine dovuta o indebitamente percepita e da restituirsi, costituente un bene fruttifero;
laddove, invece, l'avvenuto accertamento non ha comportato l'irrogazione di sanzioni, attesa la conformità a diritto, al momento del pagamento, dell'applicazione dell'aliquota agevolata, eventuali sanzioni potendo essere applicate, semmai, a fronte del mancato pagamento dell'integrazione richiesta all'indomani della perdita della qualifica provvisoria (condotta, questa, da imputarsi, tuttavia, a mala gestio del solo AU pro tempore in carica all'epoca dell'accertamento, siccome derivante da una serie causale autonoma rispetto a quella ingenerata dal mancato conseguimento del titolo);
- orbene, onde potere ritenere le conseguenze del mancato conseguimento della qualifica alla stregua di danni patrimoniali ascrivibili all'AU che non ha provveduto a realizzare i requisiti di legge, la società e il socio suo sostituto processuale avrebbero dovuto fornire la prova dell'avvenuta assunzione, da parte della sig.ra Part
nei diretti confronti di di uno specifico impegno al CP_1 conseguimento dei requisiti per l'acquisizione a titolo definitivo della qualifica, soltanto in tale ipotesi potendosi valutare l'inutile decorso del biennio di legge per il consolidamento della qualifica provvisoria alla stregua di un inadempimento nei confronti della società amministrata fonte di responsabilità risarcitoria;
- sennonché, a ben vedere, in base al disposto succitato della Legge Regionale, l'impegno alla realizzazione dei requisiti di cui all'art. 2 deve intendersi come Part assunto dalla sig.ra all'atto della presentazione della richiesta e della contestuale acquisizione del titolo provvisorio, non già verso quanto CP_1 piuttosto nei confronti della PA: donde la conseguenza della mancata acquisizione dei titoli deve ritenersi circostanza neutra nei rapporti tra la società e il suo ex AU;
- a non dissimili conclusioni, del resto, dovrebbe pervenirsi anche volendosi inquadrare giuridicamente l'impegno assunto dall'AU nei confronti della PA per conto della società in una sorta di contratto in favore di terzo, in cui il promittente AU, impegnatosi verso lo stipulante (PA), matura anche nei diretti confronti del terzo beneficiario (la società amministrata) un debito, del cui inadempimento potrebbe essere chiamato a rispondere a titolo risarcitorio:
✓ in primo luogo, infatti, dovrebbe comunque ritenersi carente il requisito dell'imputabilità, intesa come rimproverabilità sul piano soggettivo, del mancato adempimento all'impegno assunto:
19 i. rammentato, infatti, che in base al citato disposto dell'art. 2 LR CA, due dei tre requisiti necessari al conseguimento della qualifica presuppongono lo svolgimento di attività di impresa in continuità; ii. e considerato, per contro, che proprio nel biennio di durata della qualifica provvisoria, entro il quale i requisiti avrebbero dovuto essere realizzati, si sono verificate nella società perdite erosive del capitale comportanti il venire meno della continuità aziendale e determinanti, per contro, l'insorgenza del dovere di astenersi dalla prosecuzione dell'impresa (considerazione, questa, che vale sia ove la perdita sia ritenuta collocabile nel primo semestre 2022, sia che, all'esito della CTU, essa possa essere fatta risalire al termine dell'esercizio 2021); iii. ne consegue che, in ragione di dette vicende societarie, ulteriori e diverse dalla mancata attivazione della AU ai sensi del citato art. 2, il conseguimento della qualifica a titolo definitivo si era reso impossibile (oltreché, a ben vedere, inutile);
- a ogni buon conto, anche qualora, all'esito dell'espletanda istruttoria tecnica, la causa primaria del dissesto comportante l'obbligo di gestione meramente conservativa dovesse essere ricondotta alla negligente condotta gestoria della stessa AU (in particolare, sotto il profilo della commissione di lavori non autorizzati comportanti esborsi inutili e assoggettamento ad aggravi di spese: cfr. amplius, infra, punto n. 6), egualmente non potrebbero rinvenirsi in atti (carenza ormai non più emendabile, atteso lo stato del processo) né la rituale allegazione, né la prova del danno-conseguenza rispetto alla cui causazione la perdita della qualifica risulterebbe astrattamente idonea, atteso che:
✓ quanto alla temuta revoca dei benefici che risultano erogati in base al bilancio 2021, (consistenti, in parte, in un contributo Covid a fondo perduto per titolari di reddito agrario ex art. 1 DL n. 41/21 e in parte in contributo PAC), non vi è prova che detta erogazione dipenda dal temporaneo possesso della qualifica IAP, né, soprattutto, è stata fornita la prova dell'avvenuta ricezione di richieste restitutorie, né tantomeno detta prova potrà essere fornita nel prosieguo del giudizio, a fronte dell'ormai intervenuta scadenza dei termini per le produzioni le offerte di prova, irrealizzabile essendo un abusivo prolungamento sine die delle tempistiche processuali al solo scopo di attendere l'effettivo prodursi di sopravvenienze fattuali, quali nuovi danni o nuove prove di danni preesistenti;
✓ quanto alla documentata notifica di un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate contenente l'imposizione di pagamento di un importo di 1.353.977,57 euro a titolo di integrazione dell'imposta di registro a suo tempo corrisposta in occasione dell'acquisto del complesso immobiliare di (per euro CP_1
653.490), oltre interessi (per euro 47.000 circa) e sanzioni (per euro 653.490), a ben vedere, dalla lettura combinata dello stralcio di avviso di accertamento di cui al doc. 42 attore e del ricorso presentato agli organi di giustizia tributaria dalla società di cui al doc. 26 convenuta, emerge che l'accertamento ha tratto origine da una condotta diversa da quella nella specie lamentata e, precisamente, dall'erronea dichiarazione di valore della compravendita immobiliare all'atto del pagamento dell'imposta e non già dall'applicazione di un'aliquota diversa da
20 quella dovuta (agli organi accertatori risultando l'avvenuta applicazione dell'aliquota del 9% e non già di quella agevolata dell'1%): donde l'aggravio di imposta e la correlata sanzione (che dalla lettura della Nota Integrativa al bilancio 2023 risultano essere stati oggetto di transazione e ridotti all'importo di euro 188.000 a titolo di imposta, oltre euro 4.100 di sanzioni) risultano in effetti conseguire a un fatto (l'erronea dichiarazione di valore della compravendita) diverso dal mancato conseguimento della qualifica IAP e mai oggetto di allegazione in atti quale fatto di mala gestio, benché noto allo stesso attore, per avere egli partecipato personalmente alla compravendita in questione quale co- acquirente a fianco della società;
✓ quanto, invece, al diverso avviso di accertamento di cui al doc. 80 attore, effettivamente motivato sulla scorta della sopravvenuta decadenza dalle agevolazioni fiscali derivanti dal possesso provvisorio della qualifica IAP all'epoca della compravendita immobiliare, trattasi, a ben vedere, di documento a prova diretta tardivamente prodotto in allegato alla terza memoria istruttoria, ancorché relativo a una vicenda accertativa intervenuta nel novembre 2023, ossia anteriormente alla scadenza del termine per le preclusioni istruttorie (marzo 2024); né può essere accolta la richiesta di rimessione in termini avanzata sul punto da parte attrice, in mancanza della prova della non imputabilità del ritardo nella produzione, atteso che: i. anzitutto, non sussiste l'evidenza di una notificazione del verbale di accertamento in epoca posteriore a tale scadenza;
ii. né è stata fornita la dimostrazione di un'attivazione diligente dell'attore volta a reperire informazioni e documenti inerenti alla vicenda in tempo utile a consentire il rispetto delle tempistiche processuali, non risultando in atti la prova di inutili tentativi di accesso alla documentazione sociale volti a ottenere informazioni specificamente afferenti all'accertamento fiscale correlato alla sopravvenuta perdita della qualifica provvisoria IAP: in particolare, invero, l'email di cui al doc. 84, datata 29/03/24, in cui è stato chiesto all'AU pro tempore di relazionare sulla vicenda procedimentale relativa all'accertamento AE in materia di imposta di registro, risale a epoca successiva alla scadenza del termine per il deposito della seconda memoria istruttoria;
detta richiesta di informazioni, oltretutto, al pari della precedente missiva del 29/02/24, contenente analoga richiesta in vista dell'assemblea del giorno 08/03/24, si riferiva con tutta evidenza al solo accertamento relativo all'erronea dichiarazione di valore, e non anche a quello conseguente alla perdita della qualifica provvisoria IAP;
ii. del resto, l'attore, in quanto parte del contratto di compravendita, ben avrebbe potuto e dovuto essere edotto in ordine all'avvenuta applicazione dell'aliquota beneficiata ed essere, pertanto, in grado di prevedere, all'atto dell'apprensione della notizia del mancato conseguimento della qualifica (risalente quantomeno al giugno 2023, data del deposito degli estratti AR da cui detta circostanza emerge), le possibili conseguenze della vicenda sul piano fiscale, nelle quali, vieppiù, presumibilmente, lo stesso è stato direttamente
21 coinvolto a titolo personale (cfr. lo stesso avviso di accertamento, che definisce espressamente dovute “da tutte le parti contraenti in solido” le somme aggiuntive, pari a complessive 320.356,80 euro, richieste a titolo di imposta di registro in conseguenza dell'applicazione dell'aliquota ordinaria in luogo di quella agevolata all'indomani dell'accertata perdita del beneficio provvisorio;
precisando, altresì, che le parti che hanno richiesto l'applicazione dell'agevolazione fiscale poi risultata sine titulo non possono “non conoscere quali sono i requisiti formali e sostanziali per godere delle agevolazioni richieste”);
✓ con riguardo, infine, all'asserita applicazione di una sanzione per il mancato pagamento del supplemento di imposta di registro richiesto a seguito dell'accertamento della decadenza dai benefici collegati al possesso temporaneo della qualifica IAP: i. anzitutto, trattasi di allegazione tardiva, siccome effettuata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale (pag. 19 comparsa conclusionale attore); ii. inoltre, non può ritenersi sufficiente prova dell'avvenuta irrogazione di tale sanzione, in assenza di ulteriori indizi, la mera constatazione dell'accantonamento di un fondo rischi ad hoc; ii. infine, e soprattutto, come già osservato, l'eventuale irrogazione di una sanzione non potrebbe ritenersi conseguenza ordinariamente prevedibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1225 c.c., del mancato conseguimento della qualifica a titolo definitivo – ordinarie conseguenze della quale possono essere soltanto l'applicazione dell'imposta in misura piena e la richiesta del pagamento della differenza, oltre interessi - ma deve, invece, ritenersi dipendente dal fatto, successivo e autonomo, del mancato pagamento tempestivo dell'imposta suppletiva richiesta: condotta, questa, dotata di incidenza causale autosufficiente rispetto alla specifica voce di danno lamentata e da ascriversi esclusivamente al soggetto, diverso dalla convenuta, ricoprente la carica di AU alla data dell'accertamento fiscale (intervenuto due mesi dopo le dimissioni rassegnate da Part parte della sig.ra . 5) Sul licenziamento del dipendente In merito alla vicenda del licenziamento del dipendente sig. oltre Tes_1 all'asserita illegittimità del licenziamento disciplinare irrogato, le doglianze attoree vertono: Par
- sull'omessa costituzione dell' per la società, nel giudizio di impugnazione della misura avviato dall'ex dipendente;
- nonché sull'omessa assunzione di un nuovo dipendente da adibirsi alle medesime mansioni, circostanza, a dire dell'attore, sintomatica dell'inadempienza della convenuta rispetto all'obbligo di cui all'art. 2086 c.c. di predisposizione di adeguati assetti organizzativi, che avrebbe determinato, in particolare, il venire meno di ogni presidio di sicurezza contro intrusioni esterne del complesso immobiliare. Sennonché, a parere del Tribunale, nessuna delle condotte lamentate risulta causalmente idonea alla provocazione di una deminutio patrimonii sociale:
22 - in primis, una volta documentato – come nella specie - l'avvenuto rispetto delle regole procedurali (doc. 13 convenuta, dimostrante l'avvenuto espletamento dell'iter della contestazione, della presentazione di osservazioni, dell'audizione, anteriormente all'emissione della misura disciplinare); e una volta esclusa la totale irragionevolezza ictu oculi della decisione datoriale, alla luce della lettura delle motivazioni espresse in sede di contraddittorio preliminare all'emissione della misura (fondato su addebiti puntuali e circostanziati di un triplice ordine di condotte distrattive tenute nell'espletamento delle mansioni lavorative, indicati come corroborati dalle risultanze della previa audizione di una pluralità di informatori), la scelta relativa all'irrogazione di un licenziamento, ancorché per motivi soggettivi quale quello disciplinare tipico del licenziamento per giusta causa, può ritenersi sindacabile soltanto in sede di giudizio lavoristico di impugnazione della misura datoriale, ma deve invece ritenersi sottratta al sindacato del giudice adito nella diversa sede dell'azione di responsabilità dell'amministratore per mala gestio: ciò in nome del principio della c.d. Business judgement rule, in forza del quale il giudizio sulla diligenza dell'amministratore nell'adempimento del proprio mandato non può mai investire il merito delle scelte di gestione, o le modalità e le circostanze di tali scelte, ancorché connotate da profili di rilevante alea economica, ma deve limitarsi alla valutazione della diligenza dimostrata nell'apprezzamento preventivo dei margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere e alla verifica dell'eventuale omissione di quelle cautele, verifiche e informazioni normalmente richieste in relazione a quella determinata tipologia di scelte, fermo comunque restando il limite costituito dalla necessaria ragionevolezza, da valutarsi ex ante (ex multis, Cass. n. 15470/17);
- del resto, attesa la non obbligatorietà della costituzione in giudizio, scelta anch'essa rientrante nella sfera del merito insindacabile delle scelte imprenditoriali, il contegno inerte della convenuta che ha condotto alla declaratoria di contumacia della società datrice nella causa di impugnazione del licenziamento avanti al Giudice del Lavoro, a prescindere da ogni disamina sull'imputabilità o meno della mancata ricezione della notifica dell'atto introduttivo, non può valutarsi alla stregua di un condotta gestoria connotata da negligenza;
né, tantomeno, detta inerzia può ritenersi di per sé causalmente efficiente rispetto alla pronuncia di accoglimento del ricorso del lavoratore, non essendo possibile, sulla scorta della documentazione in atti e, in particolare, delle motivazioni della decisione, effettuare un giudizio prognostico in ordine a un possibile diverso esito del giudizio in ipotesi di rituale costituzione della resistente: se è pur vero, infatti, che la sentenza de qua, una volta esclusa, per tabulas, la natura ritorsiva del provvedimento datoriale, si è poi limitata a prendere atto della contestazione della sussistenza dei fatti materiali oggetto di addebito da parte del ricorrente e della mancata prova degli stessi da parte della datrice in ragione della sua contumacia, ritenendo per ciò soltanto, illegittimo il licenziamento (doc. 89), non è, d'altro canto, possibile ritenersi che, in ipotesi di prova dei fatti posti a fondamento della misura (nella specie: distrazione di parte del prezzo corrisposto da per l'acquisto di un cavallo, CP_1 sottrazione di 2 q di concime acquistato dalla società ed escussione dalla Società
23 dell'asserito rimborso del prezzo sostenuto per il pagamento di un tartufo in realtà donato da terzi), l'impugnazione sarebbe stata rigettata con certezza o con un grado di probabilità superiore a quella opposta (parametro rilevante in ambito civilistico ai fini della valutazione del nesso eziologico tra fatto illecito e danno evento);
- ancora, e soprattutto, l'idoneità del licenziamento e della successiva condanna all'indennità irrogata dal Giudice del Lavoro a cagionare un danno patrimoniale deve essere esclusa, sol che si consideri che, in ipotesi di mancato licenziamento al novembre 2021 e di prosecuzione del rapporto di lavoro, gli importi da corrispondere al lavoratore:
✓ da un lato, avrebbero con certezza sopravanzato quelli dovuti a titolo di indennità, pari a sei mensilità di retribuzione, e di spese di lite (in ragione di poco più di 19.000 euro comprensivi di interessi al luglio 2024);
✓ d'altro canto, non sarebbero corrisposti alla percezione di prestazioni lavorative dotate di una concreta utilità per l'azienda: come già rilevato, infatti, a partire dal 31/12/21, o al più tardi dal 30/06/22, e quindi a distanza di poco più di sei mesi dall'interruzione del rapporto (periodo corrispondente a quello coperto dall'indennità sostitutiva), avrebbe dovuto essere constatata l'intervenuta erosione del capitale sociale, e la società avrebbe comunque dovuto interrompere ogni attività gestionale diversa da quelle di natura meramente liquidatoria o conservativa;
onde, dopo tale momento, il mantenimento in organico di un dipendente svolgente mansioni inerenti a una gestione operativa, quali quelle demandate al sig. (guardiacaccia, agronomo, responsabile Tes_1 della sicurezza, come sostenuto dall'attore, ma anche, come sostenuto nel ricorso depositato dal lavoratore e prodotto al doc. 14 di parte convenuta, addetto a mansioni di tipo amministrativo quali elaborazione di buste paga, gestione delle piscine, cura del rapporto con i fornitori e dei pagamenti per la società, cura dei cantieri) si sarebbe rivelato, per la maggior parte, una spesa indebitamente aggravante il deficit patrimoniale;
- proprio alla luce di tale ultima considerazione, deve inoltre essere esclusa la portata anche soltanto potenzialmente lesiva dell'omesso rimpiazzo del lavoratore con l'assunzione di altri dipendenti addetti alle medesime mansioni, condotta incompatibile con quella dovuta nelle ipotesi di mancanza di prospettive di continuità aziendale, tra cui si annovera quella in esame;
- quanto, del resto, all'omessa destinazione di altro personale nella mansione, già ricoperta dal dipendente licenziato, di responsabile della sicurezza all'interno del compendio aziendale - unica, tra le mansioni già assegnate all'ex dipendente, afferente ad attività di natura conservativa di cui avrebbe potuto ritenersi lecito l'espletamento anche al cospetto del ricorrere di una causa di scioglimento di fatto dell'impresa - , è appena il caso di osservare che:
✓ nessun obbligo legale o statutario imponeva, nella specie, l'assunzione di un responsabile per la sicurezza, rientrando la scelta in merito nel già menzionato novero delle scelte imprenditoriali insindacabili;
✓ in ogni caso, nessuna prova di danno derivante da tale omessa assunzione risulta fornita in atti, inidonea essendo all'uopo la mera denuncia-querela di violazione
24 di domicilio sporta dallo stesso attore in data 29/03/23 (doc. 41), nella quale non risulta essersi dato atto di alcun furto o danneggiamento di cose, e alla quale, tra l'altro, non risulta avere fatto seguito alcuna indagine da parte delle competenti Autorità. 6) Sull'esecuzione di lavori non autorizzati Risulta, invece, fondato e meritevole di accoglimento l'addebito relativo alla condotta gestoria consistita nell'avere ordinato la realizzazione di lavori di ristrutturazione del complesso immobiliare di in carenza dei necessari titoli CP_1 abilitativi:
- è in atti (doc. 19 attore) il Decreto del Ministero della Cultura, Direttore Generale
, Rep. n. 914 del 13/07/22, con cui, riepilogati Controparte_9 gli esiti del procedimento avviato dalla Soprintendenza a seguito di sopralluogo e del rilievo di opere realizzate e lavori edili in corso di esecuzione in assenza di autorizzazione ai sensi degli artt. 21-22 D.Lgs. n. 42/04 su un bene, quale la Villa di Meleto, sottoposto a vincolo di tutela dalla vigente normativa in tema di beni culturali, è stato disposto, ai sensi dell'art. 160, comma 1 D.Lgs. n. 42/04, un ordine di ripristino tramite intervento di reintegrazione di una serie di opere identificate per punti (irrilevante essendo, per contro, ai fini che qui occupano, la contestuale irrogazione di sanzione pecuniaria da parte della stessa alla sig.ra CP_8 Part
per le medesime opere abusive: doc. 18);
- ancora, sempre sul punto, risulta dalla lettura del verbale assembleare del 31/10/22 (doc. 21 attore) l'avvenuto conferimento all'arch. dell'incarico professionale Per_1 in relazione alla necessaria “reintegrazione”;
- orbene, deve valutarsi quale condotta irragionevole, imprudente e contraria alla dovuta diligenza professionale l'avere commissionato, da parte dell'AU, opere di ristrutturazione di una villa rinascimentale, oltretutto di un'ingente entità economica (come risulta dalla già menzionata annotazione contabile dei costi all'uopo sostenuti, pari almeno a 822.000 euro), in assenza del previo necessario conseguimento delle autorizzazioni delle competenti Autorità;
- irrilevante e inidoneo a condurre a conclusioni contrarie risulta il fatto dell'asserita ingerenza del socio odierno attore nelle decisioni inerenti alla commissione e alla realizzazione di tali opere, in considerazione:
✓ della mancata proposizione, nella presente sede, di una domanda di accertamento di responsabilità solidale del socio quale amministratore di fatto ingeritosi nel singolo atto gestorio, o quale socio che ha intenzionalmente deciso i lavori ai sensi dell'art. 2476, comma 8 c.c., e di condanna del medesimo attore al regresso pro quota in favore della convenuta;
✓ del disposto del citato art. 2476, comma 8 c.c., il quale prevede comunque la corresponsabilità in solido dell'amministratore, e dunque la sua piena assoggettabilità anche a domanda risarcitoria per l'intero in sede di azione sociale, con effetto liberatorio nei confronti dell'eventuale corresponsabile, e salvo regresso, in ossequio alla nozione di solidarietà di cui all'art. 1292 c.c.;
✓ del consolidato principio per cui in generale, non costituiscono circostanze di esonero dalla responsabilità civile dell'amministratore per il danno derivato alla
25 società dalla violazione degli obblighi imposti dalla carica né l'essersi prestato ad assumere soltanto formalmente la carica di amministratore fungendo da prestanome del soggetto a cui è demandata di fatto la gestione, né lo svolgimento del mandato nella completa ignoranza dell'operato del terzo incaricato dell'esecuzione delle attività proprie dell'amministratore (Tribunale di Milano, Sez. Imprese, 01/02/21); e per cui, di conseguenza, con riferimento particolare all'ipotesi di specie, non vale a esonerare dalle incombenze di legge
– comprensive dell'obbligo di eseguire opere di restauro e conservazione dei beni aziendali secondo diritto – e, quindi, a costituire valida esimente per la convenuta inadempiente, quale AU all'epoca dei fatti, l'effettiva assunzione della gestione di fatto della vicenda relativa ai lavori da parte del socio odierno attore, in possesso del titolo di architetto, in ragione delle sue maggiori competenze nel settore edilizio, in una sorta di tacita ripartizione di incombenti tra l'organo amministrativo e il socio ingeritosi nella conduzione e nella supervisione delle opere di restauro del compendio immobiliare parte del patrimonio sociale: è all'amministratore di diritto che spettano, infatti, il potere di amministrare la società e il correlato dovere di svolgere tale munus in ottemperanza ai doveri di legge e Statuto, talché egli sarà comunque chiamato a rispondere, nei confronti della Società amministrata, a titolo di omesso impedimento, anche dell'operato illegittimo dell'eventuale soggetto terzo ingeritosi nella singola scelta gestoria – pena, altrimenti, lo scardinamento del principio per cui spetta ai soci la scelta del soggetto investito della gestione;
✓ della genericità dell'allegazione in merito a tale ingerenza attorea, inidonea di per sé a configurare un'ipotesi di amministrazione di fatto idonea a determinare la soggezione del socio a responsabilità gestoria, non risultando, in particolare, l'affermazione, neppure per mezzo dell'indicazione di elementi sintomatici, di un esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione, eventualmente anche settoriale e non comportante l'estensione a tutti i poteri dell'organo di gestione, ma in ogni caso di entità apprezzabile nel complesso dell'attività gestoria, e svolto in modo non episodico o occasionale (Tribunale di Napoli, Sezione Imprese, 18/05/22); sul punto, a ogni buon conto, occorre rammentare che, proprio in virtù del citato principio per cui, al cospetto dell'allegazione e della prova di una condotta di violazione di obblighi di diligenza, la responsabilità per mala gestio si estende a tutti gli amministratori che non forniscano la prova liberatoria dell'assenza di colpa o della manifesta espressione di dissenso all'atto che sapevano (o avrebbero dovuto sapere) essere in procinto di compiersi, l'eventuale gestione sociale, anche in via esclusiva, da parte di un amministratore di fatto non varrebbe, di per sé, a esonerare l'AU di diritto da responsabilità (quantomeno a titolo solidale per concorso omissivo da mancato controllo) per danni derivanti da condotte di mala gestio, risultando per tabulas la conoscenza delle opere autorizzate e la prosecuzione, ciononostante, dell'attività di gestione sociale da parte della convenuta, e non essendo nella specie stata fornita la prova liberatoria, ex art. 2476 c.c., a carico della parte asserita concorrente nel danno, del dissenso
26 formalmente espresso, potenzialmente estensibile sino alla rassegnazione delle dimissioni (Cass. n. 2038/18): donde la condivisibile mancata ammissione delle istanze di prova orale articolate da parte convenuta nella seconda memoria istruttoria, tese a dimostrare la partecipazione del sig. GZ alla deliberazione dei lavori e ai rapporti con maestranze e professionisti, il carattere concordato tra socio e AU delle decisioni in merito assunte, e sinanco della manifestata contrarietà verbis della convenuta all'avvio dei lavori poi oggetto di contestazione da parte della Soprintendenza (capp. 15, 16), non essendo tale dissenso stato seguito da una presa di posizione ufficiale, o da interventi atti a neutralizzare le condotte del coamministratore, o dalle dimissioni formali dell'AU, in effetti intervenute soltanto a fatto compiuto e danno avverato;
- parimenti irrilevante e privo di efficacia esimente, per le medesime ragioni, l'accertamento di un'eventuale corresponsabilità nella realizzazione delle opere abusive della ditta esecutrice dei lavori;
così come risulta, d'altro canto, generico – in assenza della necessaria specificazione delle circostanze fattuali in cui l'eventuale corresponsabilità si sarebbe sostanziata, pur possibile per l'attore, in virtù della sua conoscenza personale e diretta della vicenda in esame - l'addebito in ordine alla mancata assunzione di iniziative giudiziarie nei confronti di tale appaltatore, in particolare mediante proposizione di un giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo dallo stesso ottenuto per il pagamento del compenso maturato;
- in merito a tale addebito, risultano altresì fornite una sufficiente allegazione e adeguate prove e offerte/istanze di prova in punto di danno risarcibile, consistente, quanto al danno emergente, nei costi sostenuti per le opere realizzate e rivelatesi inutili, in quanto necessitanti rifacimento a seguito del provvedimento ministeriale, in quelli da sostenere per il disfacimento di tali opere e il relativo rifacimento, nonché nelle spese tecniche correlate:
✓ dal doc. 19 contenente il Decreto Ministeriale, infatti, è possibile evincere l'elenco dei lavori necessitanti rifacimento;
✓ dalla lettura della relazione datata 03/05/23 a firma dell'arch. (doc. 10 Per_1 convenuta), incaricato da di seguire la vicenda, possono evincersi i CP_1 vari passaggi in cui si articola l'iter che il progetto di rifacimento dovrà seguire per la regolarizzazione delle opere (il quale, in particolare, e in successivi momenti, dovrà ricevere l'avallo di Soprintendenza, Comune e Genio Civile);
✓ dalla lettura della successiva relazione (doc. 32 convenuta) a firma del medesimo architetto e di quella firmata dall'ing. già approvata dalla Per_3
Soprintendenza, inoltre, è possibile ricavare una prima stima di massima dei costi – stima contestata da parte attrice nella terza memoria istruttoria, in quanto ritenuta al ribasso e approssimativa, siccome non contemplante, tra l'altro, i costi di ascensore e impianto elettrico nonché quelli delle opere inutilmente già realizzate e destinate a essere demolite, e comunque ancora necessitante dell'approvazione del Genio Civile e del Comune (presso il quale la pratica risulta essere stata sospesa in attesa della definizione del procedimento penale Part avviato per i medesimi fatti ai danni della sig.ra ;
27 - cionondimeno, sul punto, attesa la divergenza delle parti in ordine alla stima dei citati costi, si rende necessario il compimento di un'istruttoria tecnica, da effettuarsi a seguito di integrazione documentale da disporsi iussu iudicis in accoglimento parziale delle istanze di emissione di ordine di esibizione di cui alla seconda memoria istruttoria di parte attrice, non potendosi operare all'uopo il mero calcolo raddoppiato delle spese sostenute per la prima realizzazione delle opere, dacché la Soprintendenza ha disposto la demolizione e il rifacimento di alcune soltanto di queste (doc. 19), e inidonee prove del quantum essendo:
✓ da un lato, la stima effettuata dall'architetto nominato dalla convenuta per seguire la pratica, nettamente divergente in minus dalla stima attorea, e dallo stesso tecnico definita come approssimativa e non definitiva (doc. 32, pag. 2, che definisce i costi proposti come meramente “indicativi”);
✓ dall'altro lato, la considerazione alla stregua di confessione dell'indicazione della somma di euro 1.500.000 quale importo da prendere a mutuo al fine di realizzazione delle opere ordinate, effettuata dalla convenuta in sede di ottenimento dell'autorizzazione assembleare alla relativa stipula nel già citato verbale della seduta del 31/10/22: rammentato, anzitutto, che il predetto mutuo non è poi mai stato stipulato e che la confessione, tecnicamente intesa quale prova legale, può avere per oggetto soltanto la narrazione di fatti e non anche l'espressione di valutazioni soggettive da parte del confitente, è, infatti, opportuno rilevare che ben potrebbe detta stima essere stata effettuata in eccesso e in via cautelativa dall'AU, onde l'impossibilità sinanco di valutarla alla stregua di un indice presuntivo;
- in particolare, l'indagine peritale dovrà vertere, previa acquisizione, iussu iudicis, dei progetti esecutivi e dettagliati delle opere di ripristino prescritte dalla Soprintendenza comprensivi della specifica indicazione delle opere di ripristino, nonché delle tempistiche e dei costi connessi:
✓ sull'individuazione di quali, tra le opere eseguite, siano risultate da ripristinare, con indicazione dei costi sostenuti per la relativa realizzazione: indagine necessaria per comprendere le spese inutilmente già effettuate, da valutarsi alla stregua di una componente del danno emergente;
✓ sulla stima dei costi e delle spese tecniche che si renderanno necessari per il relativo rifacimento al fine di rendere l'immobile conforme alle prescrizioni delle Autorità competenti, altra componente del danno emergente;
✓ sull'epurazione, per contro, dalle opere già realizzate e da quelle da realizzare, di quei costi afferenti a opere che avrebbero comunque dovuto essere poste in essere, da espungere dal calcolo del danno, in quanto correlate a un'utilità conseguita dalla società con la relativa esecuzione;
- non può, invece, ritenersi accoglibile la domanda di rifusione del danno da lucro cessante dato dal mancato guadagno ritraibile dall'avvio dell'attività ricettiva invece rimasta in stallo nelle more dei lavori di ripristino a seguito dell'ordine ministeriale, attese non soltanto la genericità e l'inidoneità probatoria del prodotto business plan da cui l'attore pretenderebbe di ricavare l'indicazione dei predetti ricavi mancati, ma soprattutto la già rilevata assenza di condizioni, già all'epoca
28 delle pervenute contestazioni, per la prosecuzione della gestione attiva dell'impresa sociale: circostanza, questa, che vale a escludere la stessa potenzialità lesiva della condotta gestoria contra ius in relazione a questa specifica voce di danno. 7) Sull'omesso pagamento dei fornitori Non risulta, allo stato, provata nell'an la fondatezza della censura in merito all'omesso pagamento dei debiti verso i fornitori sociali (così come della rata di finanziamento bancario) che avrebbe portato, a detta di parte attrice, al raddoppio dell'esposizione debitoria dall'esercizio 2021 all'esercizio 2022, dando adito altresì a iniziative giudiziali ed esecutive, nonché a iscrizioni di gravami;
e ciò pur a fronte della mancata contestazione della sussistenza delle poste debitorie indicate dall'attore quali poste passive a carico della società e documentate dall'elenco di fatture di cui al doc. 25, nonché dalle annotazioni relative ai debiti esposte nei bilanci 2022 e 2023:
- in disparte le ipotesi, estranee al presente thema decidendum siccome non oggetto di allegazione attorea, di distrazione di danaro dalle casse sociali, o di presenza nelle medesime casse di risorse sufficienti per adempiere alle obbligazioni e di procurato inadempimento per mera trascuratezza, o addirittura di proposito, invero, la circostanza in sé del mancato pagamento di debiti sociali, lungi dal costituire indice sintomatico univoco di mala gestio, costituisce soltanto indice atto a denotare il fatto, nel caso di specie già pacifico, della carenza di liquidità della società, così, anzi, corroborando la contestuale asserzione in ordine all'avvenuta verificazione di cause che avrebbero imposto lo scioglimento;
- semmai, sono le cause di una siffatta carenza di liquidità che avrebbero potuto essere oggetto di doglianze pertinenti allo strumento azionato, sempreché riconducibili a condotte gestorie negligenti nel perseguimento dell'interesse sociale e talmente irragionevoli da superare il limite della business judgement rule, non configurando il mero insuccesso imprenditoriale, di per sé, un illecito;
- orbene, nell'ipotesi di specie, l'unica dissipazione irragionevole di risorse sociali comprovatamente posta in essere dalla ex AU risulta essere stata inverata dall'avvenuta autorizzazione di lavori abusivi di restauro sul compendio aziendale: donde, soltanto al cospetto della prova della derivazione causale della carenza di liquidità ostativa al pagamento dei fornitori da siffatta specifica inadempienza agli obblighi gestori, sarebbe consentito ascrivere all'ex AU, quale ulteriore conseguenza dannosa della propria scelta irragionevole e causativa di spese superflue, il danno costituito dalle conseguenze pregiudizievoli della procurata inadempienza nei confronti dei creditori sociali;
- sennonché, onde pervenire alla prova di tale derivazione causale, allo stato non reperibile in atti, è necessario l'espletamento dell'istruttoria tecnica volta all'individuazione delle opere abusive realizzate necessitanti demolizione e ripristino, dei costi sostenuti per la relativa realizzazione e di quelli da sostenersi per il relativo rifacimento e la riduzione in pristino, nonché della collocazione temporale della relativa esecuzione e di quella dell'insorgenza e della scadenza dei debiti rimasti impagati: potendosi rinvenire detto nesso causale
29 ✓ solamente al cospetto di debiti insorti successivamente agli esborsi irragionevoli: qualora, infatti, la società fosse già risultata incapiente rispetto alle posizioni debitorie anche anteriormente alla realizzazione dei lavori, la causa dell'inadempienza avrebbe dovuto essere ascritta ad altre pregresse inadempienze gestorie, nella specie, tuttavia, non tempestivamente allegate né provate (tardiva essendo la doglianza attorea, operata per la prima volta a pag. 26 della comparsa conclusionale, in merito alla violazione, da parte dell'AU, dell'obbligo di assicurarsi di disporre della provvista prima di contrarre debiti per la società);
✓ e nella misura in cui l'ammontare della deminutio patrimonii determinata da siffatti esborsi sopravanzi o eguagli quello dei debiti impagati, sempreché risulti, altresì, dalle scritture contabili in atti, l'incapienza della residua liquidità in cassa a fare fronte ai medesimi: donde la rilevanza dell'indagine tecnica sull'esatta individuazione del momento di emersione della perdita erosiva del capitale sociale e della sua anteriorità o posteriorità rispetto all'insorgenza delle poste creditorie inadempiute, nonché sull'ammontare della capacità solutoria della Società alla data della scadenza dei debiti rimasti impagati;
- peraltro, a differenza del danno emergente risarcibile da costi inutilmente sostenuti per opere abusive, coincidente con i medesimi costi, stante la mancata corrispondenza del relativo esborso ad alcuna utilità per la società, occorre invece circoscrivere il danno risarcibile consequenziale al provocato inadempimento dei debiti sociali, una volta appurato il nesso causale con la condotta gestoria irragionevolmente causativa di perdita di liquidità:
✓ al solo ammontare degli interessi moratori dovuti dalla scadenza e di eventuali aggravi determinati da spese di lite in procedimenti per ingiunzione, atti di precetto/pignoramento, o iscrizioni di gravami pregiudizievoli, purché documentati in atti;
✓ con esclusione, invece, della somma dovuta in linea capitale, in quanto costituente il corrispettivo di prestazioni di beni, lavori e servizi effettivamente entrati nel patrimonio sociale e di cui la società ha usufruito;
✓ e con esclusione, altresì, di quelle somme dovute per i lavori abusivi inutilmente effettuati, i cui costi, seppure non correlati a prestazioni utiliter datae, devono già essere computati quali danno consequenziale alla condotta di incauta esecuzione di lavori – pena altrimenti l'indebita duplicazione di risarcimento per il medesimo vulnus al patrimonio sociale;
- ciò posto, pertanto:
✓ se, da un lato, non può farsi luogo all'accoglimento della domanda di condanna generica, risultando, allo stato, ancora incerta nell'an, oltreché e ancora prima che nel quantum, la stessa sussistenza di una condotta gestoria produttiva di danno;
✓ dall'altro lato, l'attuale incertezza sulla sussistenza del diritto e la persistente possibilità del successivo accertamento sul punto all'esito dell'istruttoria precludono il rigetto integrale della domanda, imponendo di riservare ogni pronuncia alla sentenza definitiva del merito.
30 Non merita, invece, accoglimento, siccome infondata, e deve pertanto essere immediatamente disattesa senza necessità di attendere la sentenza definitiva, la doglianza relativa all'omessa resistenza in giudizio contro pretese creditorie, in mancanza dell'allegazione e della prova della relativa abusività o insussistenza:
- se e nella misura in cui un debito della società sussista e il relativo adempimento sia legittimamente richiesto, la proposizione di iniziative giudiziali meramente dilatorie integrerebbe, anzi, una condotta gestoria irragionevole e fonte di danno ingiusto per la compagine amministrata;
- sennonché, neppure quest'ultima tipologia di condotta risulta essere stata oggetto di tempestiva allegazione e doglianza (risultando la domanda di rifusione delle spese per giudizi dilatori formulata per la prima volta in comparsa conclusionale, benché la circostanza dell'avvenuta proposizione dei giudizi e il contenuto dei relativi atti introduttivi fossero noti quantomeno sin dal deposito della comparsa di risposta e dei relativi allegati): donde l'estraneità al thema decidendum della delibazione in ordine alla manifesta infondatezza delle iniziative giudiziarie intraprese, unica ipotesi al ricorrere della quale i costi dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo menzionati in atti avrebbero potuto astrattamente integrare un danno ingiusto al patrimonio sociale. 8) Sui restanti addebiti Parimenti infondati, siccome non dotati della necessaria potenzialità lesiva, devono, infine, ritenersi i restanti addebiti mossi all'indirizzo della convenuta:
- quanto all'omessa corretta tenuta della manutenzione della PEC sociale, premessa la già rilevata inconferenza, ai fini dell'indagine che qui occupa, di eventuali rischi astratti e genericamente prospettati, e anche a volere obliterare l'affermazione contenuta in comparsa di risposta (pag. 15), per cui tale malfunzionamento, in realtà, si sarebbe protratto per soli due giorni a causa di un ritardo nell'accredito del pagamento della quota di abbonamento, trattasi di condotta di per sé inidonea a determinare un pregiudizio concreto all'integrità del patrimonio sociale;
- infondata appare, poi, già in punto di an della sussistenza dell'addebito, l'allegazione in ordine all'avvenuto abbandono della gestione, da parte attrice fondata sulla scorta del pacifico dato del temporaneo trasferimento della convenuta negli USA nel gennaio 2023:
✓ in primo luogo, e in via generale, ben può la gestione di una società essere temporaneamente tenuta a distanza e senza la presenza fisica in loco;
✓ inoltre e in ogni caso, come condivisibilmente affermato dal Curatore Speciale nella comparsa di risposta depositata per la società, l'allegazione appare infondata, risultando per tabulas l'avvenuto compimento di atti gestori, quali l'introduzione di cause di opposizione a decreti ingiuntivi, già nel successivo mese di aprile, e avendo, vieppiù, lo stesso attore prodotto, in allegato alla nota depositata in data 13/04/23 contenente istanza aggiuntiva, l'estratto di uno scambio di messaggi Whatsapp in cui si legge la dichiarazione confessoria del Co medesimo per cui la sig.ra aveva medio tempore fatto ritorno a (doc. CP_1
40, messaggi indicati come datati al 10/04/23);
31 - nessuna potenzialità lesiva può essere, inoltre, rinvenuta nell'eventuale carenza dell'AU nell'attività di ricezione delle richieste di prenotazioni provenienti da aspiranti clienti della struttura, condotta anch'essa collocata temporalmente Part dall'attore nel periodo successivo al viaggio della sig.ra in USA effettuato nel gennaio 2023, e menzionata nello scambio messaggi Whatsapp prodotto dal medesimo attore in allegato alla citata nota del 13/04/23 (doc. 43): ciò in quanto, come già più volte rilevato, a tale epoca, essendo già intervenuta la perdita erosiva del capitale, l'AU avrebbe dovuto per legge astenersi da ogni prosecuzione della gestione per finalità non liquidatorie o conservative;
- ancora, la censura contenuta in atto di citazione in ordine a un preteso abusivo accesso al credito bancario in epoca successiva al verificarsi della causa di scioglimento di fatto risulta smentita, oltreché dall'asserzione, rimasta incontestata della stessa convenuta, per cui nessun seguito fu dato alla delibera assembleare del 31/10/22 di approvazione della decisione di accendere un finanziamento, anche dalla constatazione per cui, in effetti, dalle prodotte visure ipotecarie, (doc. 48 attore e doc. 12 società), non risulta l'iscrizione di ipoteche a garanzia di mutui bancari;
- ciò posto, la successiva doglianza per cui, in mancanza della stipula di tale mutuo, la società non avrebbe disposto delle risorse necessarie a fare fronte alla realizzazione dei lavori, risulta:
✓ tardiva, e come tale inammissibile, siccome operata per la prima volta dall'attore nella seconda memoria istruttoria,
✓ nonché logicamente incompatibile con la precedente censura, non potendosi, dapprima, l'attore dolere dell'avvenuta accensione, per poi dolersi della mancata accensione del medesimo finanziamento;
- parimenti inammissibile, in quanto tardivamente formulata per la prima volta nella seconda memoria istruttoria, risulta, infine, la doglianza relativa a un preteso inadempimento del programma di miglioramento agricolo, oltretutto formulabile sin dall'atto introduttivo, siccome riferita a documentazione afferente a dati risalenti al 2020 (email dell'agente immobiliare e relativi allegati: doc. 79) che parte attrice non ha allegato essere pervenuti nella sua disponibilità in epoca successiva all'introduzione del giudizio;
in ogni caso, la stessa, quand'anche ritenuta esaminabile nel merito, dovrebbe comunque ritenersi destituita di fondamento, siccome afferente a condotta:
✓ non corrispondente ad alcuna violazione di obblighi gestori,
✓ né priva di portata lesiva,
✓ ma, anzi, conforme a quanto imposto ex lege all'amministratore, all'indomani dell'accertato venire meno delle condizioni per la continuità aziendale,
- stesso dicasi in merito alla doglianza in ordine all'asserita mancata predisposizione di adeguati assetti organizzativi, oltretutto genericamente formulata sia sotto il profilo temporale, sia sotto il profilo dell'indicazione delle misure organizzative omesse – omissioni, queste, che ne precludono ogni possibile disamina funzionale alla verifica della ricorrenza della necessaria potenzialità lesiva del patrimonio sociale.
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2.3. Sulla domanda di condanna provvisionale Non può farsi luogo all'accoglimento della domanda di emissione di pronuncia di condanna provvisionale, atteso che:
- ai sensi dell'art. 278 c.p.c., l'emissione di detta pronuncia è riservata ai soli casi in cui, almeno per una parte del danno di cui sia stato accertato l'an, sia stata raggiunta la prova anche in punto di quantum;
- sennonché, nell'ipotesi in esame, per talune voci di danno non è stata neppure raggiunta la prova dell'an – talché le stesse sono state rigettate tout court, con pronuncia parziale definitiva, ove detta prova sia risultata come ormai non più raggiungibile nel presente giudizio, oppure con pronuncia non definitiva di rigetto della sola domanda di condanna generica e rimessione sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria, ove detta prova sia risultata come ritualmente offerta, e quindi raggiungibile nel prosieguo del giudizio: donde, a fortiori, per tali voci, non risulta accoglibile la domanda di condanna provvisionale;
- per contro, per la sola voce relativa alla realizzazione delle opere abusive, è stata raggiunta la prova dell'an idonea a consentire l'emissione della pronuncia di condanna generica, ma la causa dovrà proseguire per l'istruttoria sul solo quantum, non potendosi ritenere raggiunta, allo stato, la prova nemmeno parziale dell'ammontare dei costi di realizzazione di opere da demolire e di ripristino delle medesime nello stato conforme a diritto (costi in cui si sostanzierà il riconosciuto credito da risarcimento del danno emergente): come già rilevato (cfr., supra, § 2.2, punto n. 6), infatti, in merito alle predette quantificazioni si contrappongono una valutazione attorea basata su indici non attendibili, e una valutazione di parte convenuta fondata su una stima definita al ribasso dallo stesso tecnico di fiducia suo autore;
donde, non potendosi ritenere tale stima al ribasso alla stregua di una
“non contestazione” di una cifra minima – dacché la non contestazione può operare solamente su fatti e non anche su valutazioni - la prova del quantum potrà essere raggiunta soltanto all'esito dell'esecuzione del disposto ordine esibizione accolto e dell'espletamento delle indagini peritali sul quesito come sommariamente delineato, e la cui elaborazione nel dettaglio è riservata al GI.
3. Sulle spese di lite: rinvio A fronte dell'inidoneità della presente pronuncia a chiudere il processo, la decisione in ordine al riparto delle spese di lite deve essere riservata all'esito della pronuncia della sentenza definitiva, soltanto in tale sede potendosi valutare appieno la sussistenza di una soccombenza piena o parziale, o la ricorrenza dei presupposti per disporre una compensazione delle spese di lite, mediante la considerazione complessiva dell'accertata fondatezza o meno dei singoli addebiti attorei e dell'eventuale discostamento del decisum rispetto al domandato - e ciò anche in relazione agli addebiti formulati dall'attore per le quali il rigetto in punto di an sia già intervenuto nella presente sede con carattere definitivo.
PQM
Il Tribunale di Firenze, non definitivamente pronunciando:
- accerta e dichiara che la sig.ra nel corso del suo mandato quale Parte_2
AU della Controparte_1 Controparte_6
33 limitata, ha violato i doveri imposti dalla legge e dallo Statuto, autorizzando opere edilizie in assenza dei prescritti titoli e omettendo la tempestiva adozione dei provvedimenti di cui all'art. 2482-ter c.c.;
- condanna la convenuta, in via generica, ai sensi dell'art. 278 c.p.c., al risarcimento, in favore della Controparte_6
, dei danni consequenziali alla prima delle suesposte
[...] inadempienze, come liquidati nel prosieguo della causa;
- rimette la causa sul ruolo per l'espletamento dell'istruttoria in relazione alla domanda di impugnativa e alla domanda di risarcimento per gli addebiti relativi alle due suesposte inadempienze, nonché per l'addebito relativo all'omesso pagamento dei creditori sociali, secondo le modalità indicate con separata ordinanza dal GI, al quale sarà altresì rimessa la determinazione del quesito al CTU sulla base degli elementi sopra indicati in motivazione;
- rigetta la domanda di condanna al risarcimento per tutti i restanti addebiti di responsabilità;
- riserva la decisione in punto di spese di lite all'esito della definizione del giudizio.
Firenze, camera di consiglio del 10/10/25
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
Il giudice estensore dott.ssa Linda Pattonelli
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