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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/07/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3272/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3272 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
( ) con il patrocinio dell'avv. FOGGIA ALBERTO Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in in via della Scuola n.1, Email_1 Pt_1 presso lo studio del predetto difensore avv. FOGGIA ALBERTO contro
(P. IVA ) e per essa (P. IVA Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA DE LIMA SOUZA P.IVA_2
, ed elettivamente domiciliata in Napoli, Email_2 via Riviera di Chiaia, n. 267, presso lo studio del predetto difensore avv. GIANLUCA DE
LIMA SOUZA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. IL CONTENUTO DELL'ATTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. LE RAGIONI
DELL'OPPONENTE.
pagina 1 di 6 Con atto di citazione che in calce reca la data del 27 ottobre 2023, si opponeva al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1070 emesso dal giudice monocratico del Tribunale di Pisa in data
13.09.2023 e notificatole in data 20.10.2023; conveniva, pertanto, in giudizio la CP_1 istante del procedimento monitorio. Più e articolate le doglianze mosse in seno all'atto
[...] introduttivo.
Preliminarmente, l'opponente rilevava il difetto di legittimazione e/o di titolarità del rapporto dedotto in giudizio in capo al creditore istante, allegando l'assenza in atti di prova di una qualche valida cessione del credito da parte del creditore originario;
disconosceva, quindi, le firme di cui alla documentazione contrattuale versata in atti in allegato al ricorso monitorio per poi passare a contestare, ai sensi dell'art.2719 c.c., la conformità della fotocopia dell'apparente richiesta di finanziamento, depositata dall'ingiungente, con l'originale, del quale invero negava sin anche l'esistenza. Eccepiva, quindi, la nullità dell'eventuale accordo raggiunto per difetto di causa, sul punto, rilevando come nel finanziamento in oggetto lei- opponente fosse qualificata come “coobbligata”, ma come una siffatta qualità avrebbe comportato la nullità del contratto per difetto di causa, non essendo stata, lei, beneficiaria delle somme erogate. Specificamente, rilevava di non essere né soggetto finanziato, né garante del finanziato, derivandone da ciò che la propria obbligazione non poteva dirsi causalmente sorretta da alcuna valida ragione giustificativa, concludendo, dunque, nel senso della nullità del contratto stesso. Da ultimo, deduceva che anche a voler qualificare la propria
(di lei opponente) obbligazione alla stregua di un'obbligazione fideiussoria, il supposto creditore non avrebbe potuto, comunque, validamente esperire alcuna azione giudiziaria, in forza della sopravvenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.; e ciò a non dire dell'intervenuta prescrizione dello stesso credito, stante il decorso di 16 anni dal momento in cui il creditore avrebbe potuto legittimamente pretendere il pagamento dal debitore principale.
Chiedeva pertanto, in accoglimento dell'opposizione dispiegata, accertarsi, in via preliminare, il difetto di legittimazione e/o di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, nel merito revocarsi il decreto reso per tutte le ragioni sovra sinteticamente compendiate, con a seguire una regolamentazione delle spese di lite favorevole a sé e alle proprie ragioni.
-.-.-.-.-
2. LE RAGIONI DEL CREDITORE, IL CONTENUTO DELLA COMPARSA DI COSTITUZIONE.
pagina 2 di 6 Vocata ritualmente in giudizio, si costituiva, per conto della la sua Controparte_1 mandataria contestando allegazioni e richieste di cui all'opposizione Controparte_2 spiegata.
In particolare, quanto all'asserito difetto di legittimazione osservava come il creditore procedente avesse regolarmente assolto a tutti gli obblighi di legge conseguenti all'avvenuta cessione del credito dando conto di come degli stessi vi fosse piena prova già agli atti del giudizio monitorio, notando, altresì, come in ogni caso, il contratto di cessione di crediti in blocco non fosse soggetto a forme sacramentali o, comunque, a forme particolari al fine specifico della sua validità ed efficacia. Avanzava, poi, istanza di verificazione delle firme disconosciute ribadendo la riconducibilità delle stesse al soggetto che si era visto recapitare il decreto ingiuntivo. Nel merito, allegava che il finanziamento del quale ora si discute era stato erogato per l'acquisto di una autovettura, come già dimostrato dalla documentazione esibita, precisando come rispetto a siffatta operazione la avesse assunto la qualifica di Pt_1 coobbligata in solido, e non di fideiussore. Così argomentando, sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di decadenza formulata ai sensi dell'art. 1957 c.c., deducendo, invece, in punto di prescrizione, che il dies a quo era da intendersi decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento. Sul presupposto, allora, della bontà della pretesa creditoria azionata col ricorso monitorio, essa parte convenuta (opposta) concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione ex adverso proposta, attesa l'infondatezza della stessa;
il tutto con vittoria di spese e onorari di causa.
-.-.-.-.-
3. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
La causa veniva istruita acquisendo al fascicolo di causa la documentazione versata in atti da ciascuna parte costituita e, all'esito, decisa a mezzo della presente sentenza, sulle conclusioni di cui alle note scritte debitamente depositate dai procuratori costituiti.
-.-.-.-.-
4. SULL'IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA.
La domanda monitoria è improcedibile e il decreto ingiuntivo emesso va pertanto revocato.
La controversia approdata qui innanzi rientra nel novero delle materie di cui all'art. 5 del d.lgs.vo 4 marzo 2010, n. 28. Il titolo da cui origina la lite è, infatti, un contratto di finanziamento stipulato tra un professionista e un consumatore.
pagina 3 di 6 L'art. 5, prima citato, onera chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa al novero delle materie elencate dal medesimo articolo, di esperire prima dell'introduzione della causa di merito il procedimento di mediazione. In un'ottica deflattiva, infatti, il legislatore si premura di individuare dei metodi alternativi di risoluzione della controversia, comminando quale sanzione, in caso di mancata introduzione del procedimento di mediazione,
l'improcedibilità della domanda dispiegata in giudizio. Venendo al caso, ben si vede come all'udienza del 14 marzo 2024, il giudice istruttore, verificata la mancata introduzione della procedura di mediazione, onerava parte opposta di dar corso a siffatta proceduta (quella di mediazione) nel termine di 15 giorni.
Va detto che nel caso di domanda monitoria, la mediazione va sì introdotta, ma successivamente all'instaurazione del giudizio di merito. Diversamente opinando infatti si vanificherebbe la natura stessa del procedimento monitorio, il quale stante il suo carattere di speditezza, verrebbe a essere stravolto dalla necessità di introdurre un procedimento di ADR.
Ciò detto, va, quindi, chiarito che l'onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta, che assume la posizione di attore in senso sostanziale. È infatti il creditore ad avere interesse a che la domanda volta all'accertamento del proprio credito venga coltivata.
Se così, avendo parte opposta omesso di esperire la procedura di mediazione occorre procedere alla dichiarazione di improcedibilità della domanda.
Ed invero, l'inerzia del creditore impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità della domanda e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto.
È, difatti, principio ripetuto nella giurisprudenza di merito e di legittimità quello in forza del quale “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1- bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (ex multis, Cass. n. 19596/2022; Cass n.11598/2022).
La domanda monitoria va dunque dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo emesso va revocato.
pagina 4 di 6 Per cui riassumendo, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta;
con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. Questo è il principio enunciato nella sentenza n. 19596 del 20 settembre 2020 dalle Sezioni Unite della
Corte di cassazione, investite della questione dirimente sul punto con l'ordinanza interlocutoria n. 18741 del 2019 della Terza Sezione della Suprema Corte per il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare relativamente all'individuazione della parte processuale obbligata ex lege dell'onere di promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. L'incertezza sul soggetto onerato tra debitore opponente o creditore opposto a instaurare la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha portato nel tempo a decisioni contrastanti delle varie corti di merito e di legittimità. Aderendo all'indirizzo giurisprudenziale venutosi a creare dopo la citata decisone assunta dalle SU della Corte di cassazione, si condividono appieno le ragioni che sottendono tale decisione e che la fanno preferire all'opposto orientamento, che vedrebbe, invece, gravato dell'incombenza il debitore opponente, per cui l'improcedibilità dell'opposizione provocherebbe il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo, che diventerebbe così irrevocabile. In primo luogo, è il creditore opposto il soggetto che assume l'iniziativa processuale attraverso il procedimento monitorio, di cui il giudizio di opposizione rappresenta solo una conseguenza, una fase successiva ed eventuale. Per cui, l'istanza di mediazione deve essere azionata dal soggetto che chiede in giudizio il riconoscimento del proprio diritto di credito. Inoltre, poiché la domanda di mediazione determina l'interruzione della prescrizione, l'onere della mediazione non potrebbe non gravare che sul soggetto, che ha interesse a interrompere la prescrizione, cioè sul creditore opposto;
piuttosto che sul debitore, che ha, invece, l'interesse contrario a far valer la prescrizione.
Pertanto, in conseguenza della dichiarazione di improcedibilità della domanda del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, questo deve essere revocato.
Le considerazioni che precedono assorbono, esimendo questo dalla trattazione, ogni altra domanda.
5. SULLE SPESE DEL GIUDIZIO.
pagina 5 di 6 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi del giudizio effettivamente svolte.
Attesa la semplicità della questione di diritto che ha definito la controversia, questo giudice ritiene congrua l'applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA l'improcedibilità dell'opposizione e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1070 del 13.09.2023 (RG n. 1032/2023), notificato il
20.10.2023.
CONDANNA parte opposta a rifondere all'opponente le spese processuali Parte_1 che liquida in € 286,00 per esborsi, € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali (15% sul compenso totale) IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa il 23.07.2025
Il giudice dott.ssa Santa Spina
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Santa Spina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3272 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, promossa da:
( ) con il patrocinio dell'avv. FOGGIA ALBERTO Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliata in in via della Scuola n.1, Email_1 Pt_1 presso lo studio del predetto difensore avv. FOGGIA ALBERTO contro
(P. IVA ) e per essa (P. IVA Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), con il patrocinio dell'avv. GIANLUCA DE LIMA SOUZA P.IVA_2
, ed elettivamente domiciliata in Napoli, Email_2 via Riviera di Chiaia, n. 267, presso lo studio del predetto difensore avv. GIANLUCA DE
LIMA SOUZA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. IL CONTENUTO DELL'ATTO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO. LE RAGIONI
DELL'OPPONENTE.
pagina 1 di 6 Con atto di citazione che in calce reca la data del 27 ottobre 2023, si opponeva al Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1070 emesso dal giudice monocratico del Tribunale di Pisa in data
13.09.2023 e notificatole in data 20.10.2023; conveniva, pertanto, in giudizio la CP_1 istante del procedimento monitorio. Più e articolate le doglianze mosse in seno all'atto
[...] introduttivo.
Preliminarmente, l'opponente rilevava il difetto di legittimazione e/o di titolarità del rapporto dedotto in giudizio in capo al creditore istante, allegando l'assenza in atti di prova di una qualche valida cessione del credito da parte del creditore originario;
disconosceva, quindi, le firme di cui alla documentazione contrattuale versata in atti in allegato al ricorso monitorio per poi passare a contestare, ai sensi dell'art.2719 c.c., la conformità della fotocopia dell'apparente richiesta di finanziamento, depositata dall'ingiungente, con l'originale, del quale invero negava sin anche l'esistenza. Eccepiva, quindi, la nullità dell'eventuale accordo raggiunto per difetto di causa, sul punto, rilevando come nel finanziamento in oggetto lei- opponente fosse qualificata come “coobbligata”, ma come una siffatta qualità avrebbe comportato la nullità del contratto per difetto di causa, non essendo stata, lei, beneficiaria delle somme erogate. Specificamente, rilevava di non essere né soggetto finanziato, né garante del finanziato, derivandone da ciò che la propria obbligazione non poteva dirsi causalmente sorretta da alcuna valida ragione giustificativa, concludendo, dunque, nel senso della nullità del contratto stesso. Da ultimo, deduceva che anche a voler qualificare la propria
(di lei opponente) obbligazione alla stregua di un'obbligazione fideiussoria, il supposto creditore non avrebbe potuto, comunque, validamente esperire alcuna azione giudiziaria, in forza della sopravvenuta decadenza ai sensi dell'art. 1957 c.c.; e ciò a non dire dell'intervenuta prescrizione dello stesso credito, stante il decorso di 16 anni dal momento in cui il creditore avrebbe potuto legittimamente pretendere il pagamento dal debitore principale.
Chiedeva pertanto, in accoglimento dell'opposizione dispiegata, accertarsi, in via preliminare, il difetto di legittimazione e/o di titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, nel merito revocarsi il decreto reso per tutte le ragioni sovra sinteticamente compendiate, con a seguire una regolamentazione delle spese di lite favorevole a sé e alle proprie ragioni.
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2. LE RAGIONI DEL CREDITORE, IL CONTENUTO DELLA COMPARSA DI COSTITUZIONE.
pagina 2 di 6 Vocata ritualmente in giudizio, si costituiva, per conto della la sua Controparte_1 mandataria contestando allegazioni e richieste di cui all'opposizione Controparte_2 spiegata.
In particolare, quanto all'asserito difetto di legittimazione osservava come il creditore procedente avesse regolarmente assolto a tutti gli obblighi di legge conseguenti all'avvenuta cessione del credito dando conto di come degli stessi vi fosse piena prova già agli atti del giudizio monitorio, notando, altresì, come in ogni caso, il contratto di cessione di crediti in blocco non fosse soggetto a forme sacramentali o, comunque, a forme particolari al fine specifico della sua validità ed efficacia. Avanzava, poi, istanza di verificazione delle firme disconosciute ribadendo la riconducibilità delle stesse al soggetto che si era visto recapitare il decreto ingiuntivo. Nel merito, allegava che il finanziamento del quale ora si discute era stato erogato per l'acquisto di una autovettura, come già dimostrato dalla documentazione esibita, precisando come rispetto a siffatta operazione la avesse assunto la qualifica di Pt_1 coobbligata in solido, e non di fideiussore. Così argomentando, sosteneva l'infondatezza dell'eccezione di decadenza formulata ai sensi dell'art. 1957 c.c., deducendo, invece, in punto di prescrizione, che il dies a quo era da intendersi decorrere dalla scadenza dell'ultima rata del finanziamento. Sul presupposto, allora, della bontà della pretesa creditoria azionata col ricorso monitorio, essa parte convenuta (opposta) concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione ex adverso proposta, attesa l'infondatezza della stessa;
il tutto con vittoria di spese e onorari di causa.
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3. LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
La causa veniva istruita acquisendo al fascicolo di causa la documentazione versata in atti da ciascuna parte costituita e, all'esito, decisa a mezzo della presente sentenza, sulle conclusioni di cui alle note scritte debitamente depositate dai procuratori costituiti.
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4. SULL'IMPROCEDIBILITÀ DELLA DOMANDA.
La domanda monitoria è improcedibile e il decreto ingiuntivo emesso va pertanto revocato.
La controversia approdata qui innanzi rientra nel novero delle materie di cui all'art. 5 del d.lgs.vo 4 marzo 2010, n. 28. Il titolo da cui origina la lite è, infatti, un contratto di finanziamento stipulato tra un professionista e un consumatore.
pagina 3 di 6 L'art. 5, prima citato, onera chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa al novero delle materie elencate dal medesimo articolo, di esperire prima dell'introduzione della causa di merito il procedimento di mediazione. In un'ottica deflattiva, infatti, il legislatore si premura di individuare dei metodi alternativi di risoluzione della controversia, comminando quale sanzione, in caso di mancata introduzione del procedimento di mediazione,
l'improcedibilità della domanda dispiegata in giudizio. Venendo al caso, ben si vede come all'udienza del 14 marzo 2024, il giudice istruttore, verificata la mancata introduzione della procedura di mediazione, onerava parte opposta di dar corso a siffatta proceduta (quella di mediazione) nel termine di 15 giorni.
Va detto che nel caso di domanda monitoria, la mediazione va sì introdotta, ma successivamente all'instaurazione del giudizio di merito. Diversamente opinando infatti si vanificherebbe la natura stessa del procedimento monitorio, il quale stante il suo carattere di speditezza, verrebbe a essere stravolto dalla necessità di introdurre un procedimento di ADR.
Ciò detto, va, quindi, chiarito che l'onere di promuovere la mediazione grava sulla parte opposta, che assume la posizione di attore in senso sostanziale. È infatti il creditore ad avere interesse a che la domanda volta all'accertamento del proprio credito venga coltivata.
Se così, avendo parte opposta omesso di esperire la procedura di mediazione occorre procedere alla dichiarazione di improcedibilità della domanda.
Ed invero, l'inerzia del creditore impone al giudice di dichiarare l'improcedibilità della domanda e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto.
È, difatti, principio ripetuto nella giurisprudenza di merito e di legittimità quello in forza del quale “nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1- bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta;
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo” (ex multis, Cass. n. 19596/2022; Cass n.11598/2022).
La domanda monitoria va dunque dichiarata improcedibile e il decreto ingiuntivo emesso va revocato.
pagina 4 di 6 Per cui riassumendo, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta;
con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo. Questo è il principio enunciato nella sentenza n. 19596 del 20 settembre 2020 dalle Sezioni Unite della
Corte di cassazione, investite della questione dirimente sul punto con l'ordinanza interlocutoria n. 18741 del 2019 della Terza Sezione della Suprema Corte per il contrasto giurisprudenziale venutosi a creare relativamente all'individuazione della parte processuale obbligata ex lege dell'onere di promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. L'incertezza sul soggetto onerato tra debitore opponente o creditore opposto a instaurare la procedura di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha portato nel tempo a decisioni contrastanti delle varie corti di merito e di legittimità. Aderendo all'indirizzo giurisprudenziale venutosi a creare dopo la citata decisone assunta dalle SU della Corte di cassazione, si condividono appieno le ragioni che sottendono tale decisione e che la fanno preferire all'opposto orientamento, che vedrebbe, invece, gravato dell'incombenza il debitore opponente, per cui l'improcedibilità dell'opposizione provocherebbe il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo, che diventerebbe così irrevocabile. In primo luogo, è il creditore opposto il soggetto che assume l'iniziativa processuale attraverso il procedimento monitorio, di cui il giudizio di opposizione rappresenta solo una conseguenza, una fase successiva ed eventuale. Per cui, l'istanza di mediazione deve essere azionata dal soggetto che chiede in giudizio il riconoscimento del proprio diritto di credito. Inoltre, poiché la domanda di mediazione determina l'interruzione della prescrizione, l'onere della mediazione non potrebbe non gravare che sul soggetto, che ha interesse a interrompere la prescrizione, cioè sul creditore opposto;
piuttosto che sul debitore, che ha, invece, l'interesse contrario a far valer la prescrizione.
Pertanto, in conseguenza della dichiarazione di improcedibilità della domanda del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, questo deve essere revocato.
Le considerazioni che precedono assorbono, esimendo questo dalla trattazione, ogni altra domanda.
5. SULLE SPESE DEL GIUDIZIO.
pagina 5 di 6 Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza, tenuto conto del valore della controversia e delle fasi del giudizio effettivamente svolte.
Attesa la semplicità della questione di diritto che ha definito la controversia, questo giudice ritiene congrua l'applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott.ssa Santa Spina, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA l'improcedibilità dell'opposizione e, per l'effetto,
REVOCA il decreto ingiuntivo n. 1070 del 13.09.2023 (RG n. 1032/2023), notificato il
20.10.2023.
CONDANNA parte opposta a rifondere all'opponente le spese processuali Parte_1 che liquida in € 286,00 per esborsi, € 3.397,00 per compensi, oltre spese generali (15% sul compenso totale) IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Pisa il 23.07.2025
Il giudice dott.ssa Santa Spina
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