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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 21/12/2025, n. 2738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2738 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. RT CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5100 r.g.a.c. dell'anno 2022 tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Antonia Donvito, come da Parte_1 mandato in atti,
RICORRENTE e
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Massafra, come da Controparte_1 mandato in atti,
RESISTENTE
con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.09.2022, , premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario il 06.08.2008 in RA (TA) con nata a Controparte_1
Taranto il 21.01.1975, trascritto all'Ufficio di Stato Civile di RA TA al n.15, parte
II, serie A, anno 2008; che dall'unione matrimoniale in data 08.05.2010 era nato a [...] il figlio affetto da spettro autistico;
che con sentenza n. 2/2021 il Tribunale di Taranto Per_1 aveva pronunciato la loro separazione personale alle condizioni stabilite nel verbale di udienza del 26.10.2020, svoltasi innanzi al Giudice Istruttore.
Il ricorrente, pertanto, rilevato che la completa attuazione dei suddetti accordi era risultata difficoltosa per i continui ostacoli frapposti dall'altro coniuge, essendo decorsi i termini di legge e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento dello stesso presso il padre;
chiedeva, inoltre, conferma Per_1 del percorso di mediazione intrapreso dai genitori e la modifica delle modalità di incontro
, ampliando i tempi di permanenza presso la madre, nonché la disciplina Parte_2 dell'aspetto economico con riferimento al mantenimento del minore.
Con la comparsa di costituzione e risposta la non si opponeva alla pronunzia di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava le avverse deduzioni in fatto ed in diritto del ricorrente, chiedendo la collocazione del minore presso di lei, con autorizzazione a trasferirsi con il figlio a Bologna per motivazioni lavorative, e la regolamentazione del diritto di visita del da stabilire in dieci giorni al mese, con modalità da concordare;
contributo Pt_1 di mantenimento di euro 300,00 mensili, oltre alle spese relative alla terapia comportamentale per il minore eccedenti l'ammontare dell'indennità di accompagnamento;
riconoscimento a favore della dei benefici della legge 104/1992, attualmente attribuiti al CP_1 Pt_1
; nel caso di rigetto della richiesta di collocazione presso la madre, chiedeva che il diritto
[...] di visita fosse stabilito in dieci giorni complessivi al mese secondo modalità da concordare.
Con ordinanza del 29.12.2022 il Giudice delegato, rilevati i ristretti limiti dell'istruttoria consentita nella fase presidenziale, confermava le condizioni stabilite nella sentenza di separazione, rinviando alla fase successiva ogni approfondimento sulla regolamentazione del diritto di visita.
Assegnati con ordinanza del 28.4.2023 i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., il ricorrente, visto il mutamento della situazione di fatto determinatosi a seguito del trasferimento per lavoro in altra città della , nell'interesse del minore, ne chiedeva l'affidamento in via CP_1 esclusiva.
Il Giudice, inoltre, nel medesimo provvedimento, preso atto che la convenuta non aveva provato il versamento dell'assegno mensile di mantenimento per il figlio e che tale emolumento non tollerava alcuna situazione di ritardo o di discontinuità, ordinava a In & Out s.p.a. il pagamento diretto al ricorrente della somma di euro 120,00 mensili.
Provvedendo in ordine ai mezzi istruttori, con ordinanza del 21.2.2024 il Giudice rilevata la necessità nell'interesse superiore del minore di verificare l'effettiva capacità genitoriale delle parti e “ritenuto che in questa prospettiva, avuto riguardo al clima di acuta discordia che affligge le relazioni fra le parti, alla necessità di prevenire il rischio di conseguenze maggiormente pregiudizievoli per la serenità e l'equilibrio del figlio [fosse] opportuno Per_1 disporre l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio con la finalità di acquisire ogni utile elemento di valutazione che permetta: a) di delineare il regime e le modalità di affidamento e di frequentazione del minore che siano meglio confacenti alle peculiarità della fattispecie, tenendo opportunamente conto dell'assetto di vita, dell'ambiente, dei costumi, delle occupazioni lavorative, delle attitudini, della disponibilità e della capacità di ciascuno dei genitori di soddisfarne nel modo migliore i molteplici bisogni;
b) di favorire la graduale evoluzione della vicenda verso un auspicabile approdo di serenità e di normalizzazione e di rendere possibile, con gli opportuni rimedi correttivi, il superamento degli ostacoli che si frappongono alla compiuta attuazione del regime di collocazione delle minori e del regime di frequentazione del coniuge non collocatario”, disponeva effettuarsi CTU genitoriale.
All'udienza del 18.12.2024 disponeva acquisirsi informative presso l' in ordine agli CP_2 emolumenti a qualsiasi titolo percepiti dal minore.
Depositata la CTU e acquisite le informative, all'udienza del 2.7.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione del Collegio con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Ciò premesso in fatto, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza di separazione n. 2/2021, emessa dal Tribunale di Taranto e pubblicata in data 4.1.2021.
È, parimenti, incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5
L.n.74/87; ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Passando all'esame delle problematiche riservate alla presente fase del giudizio, va rilevato che vanno decise in primo luogo le questioni relative al regime di affidamento e di collocazione del figlio minore Per_1
A tale proposito, il Collegio, attenendosi al costante insegnamento del S.C. secondo cui le determinazioni che riguardano i figli minori devono tendere al perseguimento del loro interesse materiale e morale ed ispirarsi all'esigenza di garantire che essi conservino con ciascuno dei genitori un rapporto paritetico e continuativo e ricevano da entrambi cura, assistenza, educazione ed istruzione, ritiene di dover regolare l'affidamento del minore in conformità alla soluzione preferenziale sancita dall'art. 155 c.c. nel testo modificato dalla legge 8.2.2006 n. 54, applicabile alle cause di divorzio, non essendovi ragioni che inducano a ritenere inopportuna, sconsigliabile o non praticabile l'esperienza dell'affidamento cosiddetto condiviso.
Ed infatti, la Corte di Cassazione con riferimento all'affidamento esclusivo ha avuto modo di affermare “l'affidamento del minore non condiviso a un solo genitore, costituendo un'eccezione alla regola dettata dall'art. 337-ter c.c., che riconosce il diritto e il valore assiologico della
"bigenitorialità", richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore, fondato sull'oggettivo riscontro probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, avente carattere prevalentemente oggettivo” (Sez. 1 - , Sentenza n. 24876 del 09/09/2025 (Rv. 675675 - 01).
Nel caso di specie, il consulente tecnico di ufficio, rassegnando conclusioni pienamente condivisibili, ha accertato che il collocamento condiviso sia la scelta più rispondente all'interesse del minore, attese le condizioni di vita, il lavoro, le attitudini e la disponibilità dimostrata da entrambi i genitori.
Ritiene a tal proposito il collegio l'opportunità di sottolineare che è lo stesso ricorrente ad aver dimostrato di ricercare la collaborazione dell'altra parte nella gestione del figlio, richiedendo una sua maggiore presenza, così come quella dei nonni anche materni che in maniera adeguata coadiuvano i genitori nella cura del minore.
D'altra parte, le dedotte, presunte violazioni ai doveri e agli oneri discendenti dalla responsabilità genitoriale poste in essere dalla vanno ricondotte anche alla perdurante CP_1 conflittualità tra i coniugi e, in ogni caso, non appaiono di gravità tale da comportare una valutazione di disfunzionalità dell'affidamento del figlio anche alla madre.
Confermato il regime di affidamento, è altresì opportuno confermare la collocazione prevalente presso il padre, che appare corrispondere agli interessi del minore.
Al riguardo, il CTU ha concluso, con valutazione ritenuta condivisibile e dalla quale il Collegio non intende discostarsi, che la rete affettiva del minore sia collocata nella provincia di Taranto, tra il domicilio del padre presso i suoi genitori e quello dei nonni materni, figure alle quali il minore risulta molto attaccato e che rappresentano un riferimento fondamentale nella sua vita.
Tale collocazione risulta funzionale anche alle esigenze legate allo svolgimento della terapia
ABA, raccomandata dall'Istituto Superiore di Sanità per disturbi comportamentali simili.
Peraltro, concorre a rafforzare tale conclusione, il fondamentale apporto dei nonni materni e paterni nella gestione delle dinamiche legate alla cura del minore e la rilevata instabilità emotiva della che, come evidenziato dal CTU, “verosimilmente, al momento, non le CP_1 permetterebbe di gestire completamente da sola a Bologna in relazione al fatto che una Per_1 delle motivazioni principali per cui la signora ha scelto la domiciliazione paterna e il successivo trasferimento a Bologna è stata dettata prevalentemente dalla difficoltà di gestione di da sola e senza aiuti, oltre l'intento di “dare una lezione” all'ex marito”. Per_1
Per quanto concerne la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, preso atto che risulta pacifico che la resistente si sia trasferita per motivi lavorativi a Bologna, può prevedersi, salvo diverso accordo tra le parti, il suo diritto/dovere di intrattenersi con il figlio minore in Taranto il terzo e l'eventuale quinto fine settimana del mese dall'uscita da scuola del venerdì sino alla mattina del lunedì successivo, quando provvederà a riaccompagnarlo a scuola.
Inoltre, il genitore non collocatario potrà esercitare il diritto di visita nei seguenti periodi: dal
23 dicembre (ore 9.00) al 30 dicembre successivo (ore 20.00) negli anni pari, dal 30 dicembre
(ore 9.00) al 6 gennaio (ore 20.00) negli anni dispari;
dal Giovedì Santo (ore 9.00) al martedì successivo (ore 20.00) negli anni dispari;
venti giorni durante il periodo estivo, secondo gli accordi che i coniugi prenderanno anno per anno entro il mese di giugno.
Il minore, poi, trascorrerà la giornata della Festa della Mamma con la madre e la giornata della
Festa del Papà con il padre, mentre trascorrerà il giorno del suo compleanno con il genitore con il quale si intratterrà in base al presente accordo.
Quanto al mantenimento del minore, osserva il collegio che, in ossequio alla giurisprudenza più recente del Supremo Collegio (cfr. Cass. Civ., sez. I, ord. 22 febbraio 2025, n. 4672), la sua stabile e continuativa residenza presso il padre giustifica, nell'interesse esclusivo del minore stesso, l'attribuzione dell'intero Assegno NI al genitore collocatario.
Ritiene inoltre congruo il Tribunale, tenuto conto delle diverse capacità patrimoniali del dipendente della Acciaierie d'Italia, e della , al momento apparentemente Pt_1 CP_1 priva di una occupazione stabile, delle esigenze di vita e di relazione del minore nonché della attribuzione dell'intero Assegno NI al padre, determinare in euro 70,00 mensili l'importo dovuto dal genitore non collocatario.
Entrambi i coniugi dovranno poi contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che dovessero occorrere nell'interesse del figlio, tali intendendosi gli esborsi che non sono legati alle comuni e ricorrenti esigenze della vita quotidiana, ma alle evenienze regolate dal Protocollo attualmente in vigore presso questo tribunale.
In ragione della natura della causa, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra domande ed eccezione respinta, pronunziando nella causa promossa da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 06.08.2008, in RA
(TA) da , nato a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato civile del comune di RA (TA), al n. 15, Parte II, Serie A, anno 2008;
2) affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso il domicilio Per_1 paterno e con regolamentazione del diritto di visita della madre secondo le modalità indicate in motivazione, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
3) pone a carico della con decorrenza dalla data del presente provvedimento l'obbligo CP_1 di corrispondere al la somma mensile di euro 70,00 per il mantenimento del figlio, oltre Pt_1 al 50% delle spese straordinarie ed alla rivalutazione Istat;
4) attribuisce l'intero Assegno NI al OR con decorrenza dalla data del presente provvedimento;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
6) compensa tra le parti le spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Presidente est.
RT VO
Il presente provvedimento, sotto la supervisione del Magistrato Affidatario, è stato redatto dal dott. Mot presso il Tribunale di Taranto Persona_2
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Dott. RT CASAVOLA -Presidente rel.
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5100 r.g.a.c. dell'anno 2022 tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Antonia Donvito, come da Parte_1 mandato in atti,
RICORRENTE e
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonia Massafra, come da Controparte_1 mandato in atti,
RESISTENTE
con l'intervento del
P.M. in sede
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19.09.2022, , premetteva di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario il 06.08.2008 in RA (TA) con nata a Controparte_1
Taranto il 21.01.1975, trascritto all'Ufficio di Stato Civile di RA TA al n.15, parte
II, serie A, anno 2008; che dall'unione matrimoniale in data 08.05.2010 era nato a [...] il figlio affetto da spettro autistico;
che con sentenza n. 2/2021 il Tribunale di Taranto Per_1 aveva pronunciato la loro separazione personale alle condizioni stabilite nel verbale di udienza del 26.10.2020, svoltasi innanzi al Giudice Istruttore.
Il ricorrente, pertanto, rilevato che la completa attuazione dei suddetti accordi era risultata difficoltosa per i continui ostacoli frapposti dall'altro coniuge, essendo decorsi i termini di legge e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento dello stesso presso il padre;
chiedeva, inoltre, conferma Per_1 del percorso di mediazione intrapreso dai genitori e la modifica delle modalità di incontro
, ampliando i tempi di permanenza presso la madre, nonché la disciplina Parte_2 dell'aspetto economico con riferimento al mantenimento del minore.
Con la comparsa di costituzione e risposta la non si opponeva alla pronunzia di CP_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma contestava le avverse deduzioni in fatto ed in diritto del ricorrente, chiedendo la collocazione del minore presso di lei, con autorizzazione a trasferirsi con il figlio a Bologna per motivazioni lavorative, e la regolamentazione del diritto di visita del da stabilire in dieci giorni al mese, con modalità da concordare;
contributo Pt_1 di mantenimento di euro 300,00 mensili, oltre alle spese relative alla terapia comportamentale per il minore eccedenti l'ammontare dell'indennità di accompagnamento;
riconoscimento a favore della dei benefici della legge 104/1992, attualmente attribuiti al CP_1 Pt_1
; nel caso di rigetto della richiesta di collocazione presso la madre, chiedeva che il diritto
[...] di visita fosse stabilito in dieci giorni complessivi al mese secondo modalità da concordare.
Con ordinanza del 29.12.2022 il Giudice delegato, rilevati i ristretti limiti dell'istruttoria consentita nella fase presidenziale, confermava le condizioni stabilite nella sentenza di separazione, rinviando alla fase successiva ogni approfondimento sulla regolamentazione del diritto di visita.
Assegnati con ordinanza del 28.4.2023 i termini di cui all'art. 183 VI co. c.p.c., il ricorrente, visto il mutamento della situazione di fatto determinatosi a seguito del trasferimento per lavoro in altra città della , nell'interesse del minore, ne chiedeva l'affidamento in via CP_1 esclusiva.
Il Giudice, inoltre, nel medesimo provvedimento, preso atto che la convenuta non aveva provato il versamento dell'assegno mensile di mantenimento per il figlio e che tale emolumento non tollerava alcuna situazione di ritardo o di discontinuità, ordinava a In & Out s.p.a. il pagamento diretto al ricorrente della somma di euro 120,00 mensili.
Provvedendo in ordine ai mezzi istruttori, con ordinanza del 21.2.2024 il Giudice rilevata la necessità nell'interesse superiore del minore di verificare l'effettiva capacità genitoriale delle parti e “ritenuto che in questa prospettiva, avuto riguardo al clima di acuta discordia che affligge le relazioni fra le parti, alla necessità di prevenire il rischio di conseguenze maggiormente pregiudizievoli per la serenità e l'equilibrio del figlio [fosse] opportuno Per_1 disporre l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio con la finalità di acquisire ogni utile elemento di valutazione che permetta: a) di delineare il regime e le modalità di affidamento e di frequentazione del minore che siano meglio confacenti alle peculiarità della fattispecie, tenendo opportunamente conto dell'assetto di vita, dell'ambiente, dei costumi, delle occupazioni lavorative, delle attitudini, della disponibilità e della capacità di ciascuno dei genitori di soddisfarne nel modo migliore i molteplici bisogni;
b) di favorire la graduale evoluzione della vicenda verso un auspicabile approdo di serenità e di normalizzazione e di rendere possibile, con gli opportuni rimedi correttivi, il superamento degli ostacoli che si frappongono alla compiuta attuazione del regime di collocazione delle minori e del regime di frequentazione del coniuge non collocatario”, disponeva effettuarsi CTU genitoriale.
All'udienza del 18.12.2024 disponeva acquisirsi informative presso l' in ordine agli CP_2 emolumenti a qualsiasi titolo percepiti dal minore.
Depositata la CTU e acquisite le informative, all'udienza del 2.7.2025 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva riservata per la decisione del Collegio con la concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Ciò premesso in fatto, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza di separazione n. 2/2021, emessa dal Tribunale di Taranto e pubblicata in data 4.1.2021.
È, parimenti, incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione da parte convenuta, sulla quale ricadeva il relativo onere ai sensi dell'art.5
L.n.74/87; ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett.b) L.n.898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge
6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Passando all'esame delle problematiche riservate alla presente fase del giudizio, va rilevato che vanno decise in primo luogo le questioni relative al regime di affidamento e di collocazione del figlio minore Per_1
A tale proposito, il Collegio, attenendosi al costante insegnamento del S.C. secondo cui le determinazioni che riguardano i figli minori devono tendere al perseguimento del loro interesse materiale e morale ed ispirarsi all'esigenza di garantire che essi conservino con ciascuno dei genitori un rapporto paritetico e continuativo e ricevano da entrambi cura, assistenza, educazione ed istruzione, ritiene di dover regolare l'affidamento del minore in conformità alla soluzione preferenziale sancita dall'art. 155 c.c. nel testo modificato dalla legge 8.2.2006 n. 54, applicabile alle cause di divorzio, non essendovi ragioni che inducano a ritenere inopportuna, sconsigliabile o non praticabile l'esperienza dell'affidamento cosiddetto condiviso.
Ed infatti, la Corte di Cassazione con riferimento all'affidamento esclusivo ha avuto modo di affermare “l'affidamento del minore non condiviso a un solo genitore, costituendo un'eccezione alla regola dettata dall'art. 337-ter c.c., che riconosce il diritto e il valore assiologico della
"bigenitorialità", richiede un rigoroso accertamento della contrarietà all'interesse del minore dell'affidamento all'altro genitore, fondato sull'oggettivo riscontro probatorio, svolto all'esito di un'indagine complessa e completa, della sussistenza del requisito di legge, avente carattere prevalentemente oggettivo” (Sez. 1 - , Sentenza n. 24876 del 09/09/2025 (Rv. 675675 - 01).
Nel caso di specie, il consulente tecnico di ufficio, rassegnando conclusioni pienamente condivisibili, ha accertato che il collocamento condiviso sia la scelta più rispondente all'interesse del minore, attese le condizioni di vita, il lavoro, le attitudini e la disponibilità dimostrata da entrambi i genitori.
Ritiene a tal proposito il collegio l'opportunità di sottolineare che è lo stesso ricorrente ad aver dimostrato di ricercare la collaborazione dell'altra parte nella gestione del figlio, richiedendo una sua maggiore presenza, così come quella dei nonni anche materni che in maniera adeguata coadiuvano i genitori nella cura del minore.
D'altra parte, le dedotte, presunte violazioni ai doveri e agli oneri discendenti dalla responsabilità genitoriale poste in essere dalla vanno ricondotte anche alla perdurante CP_1 conflittualità tra i coniugi e, in ogni caso, non appaiono di gravità tale da comportare una valutazione di disfunzionalità dell'affidamento del figlio anche alla madre.
Confermato il regime di affidamento, è altresì opportuno confermare la collocazione prevalente presso il padre, che appare corrispondere agli interessi del minore.
Al riguardo, il CTU ha concluso, con valutazione ritenuta condivisibile e dalla quale il Collegio non intende discostarsi, che la rete affettiva del minore sia collocata nella provincia di Taranto, tra il domicilio del padre presso i suoi genitori e quello dei nonni materni, figure alle quali il minore risulta molto attaccato e che rappresentano un riferimento fondamentale nella sua vita.
Tale collocazione risulta funzionale anche alle esigenze legate allo svolgimento della terapia
ABA, raccomandata dall'Istituto Superiore di Sanità per disturbi comportamentali simili.
Peraltro, concorre a rafforzare tale conclusione, il fondamentale apporto dei nonni materni e paterni nella gestione delle dinamiche legate alla cura del minore e la rilevata instabilità emotiva della che, come evidenziato dal CTU, “verosimilmente, al momento, non le CP_1 permetterebbe di gestire completamente da sola a Bologna in relazione al fatto che una Per_1 delle motivazioni principali per cui la signora ha scelto la domiciliazione paterna e il successivo trasferimento a Bologna è stata dettata prevalentemente dalla difficoltà di gestione di da sola e senza aiuti, oltre l'intento di “dare una lezione” all'ex marito”. Per_1
Per quanto concerne la regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario, preso atto che risulta pacifico che la resistente si sia trasferita per motivi lavorativi a Bologna, può prevedersi, salvo diverso accordo tra le parti, il suo diritto/dovere di intrattenersi con il figlio minore in Taranto il terzo e l'eventuale quinto fine settimana del mese dall'uscita da scuola del venerdì sino alla mattina del lunedì successivo, quando provvederà a riaccompagnarlo a scuola.
Inoltre, il genitore non collocatario potrà esercitare il diritto di visita nei seguenti periodi: dal
23 dicembre (ore 9.00) al 30 dicembre successivo (ore 20.00) negli anni pari, dal 30 dicembre
(ore 9.00) al 6 gennaio (ore 20.00) negli anni dispari;
dal Giovedì Santo (ore 9.00) al martedì successivo (ore 20.00) negli anni dispari;
venti giorni durante il periodo estivo, secondo gli accordi che i coniugi prenderanno anno per anno entro il mese di giugno.
Il minore, poi, trascorrerà la giornata della Festa della Mamma con la madre e la giornata della
Festa del Papà con il padre, mentre trascorrerà il giorno del suo compleanno con il genitore con il quale si intratterrà in base al presente accordo.
Quanto al mantenimento del minore, osserva il collegio che, in ossequio alla giurisprudenza più recente del Supremo Collegio (cfr. Cass. Civ., sez. I, ord. 22 febbraio 2025, n. 4672), la sua stabile e continuativa residenza presso il padre giustifica, nell'interesse esclusivo del minore stesso, l'attribuzione dell'intero Assegno NI al genitore collocatario.
Ritiene inoltre congruo il Tribunale, tenuto conto delle diverse capacità patrimoniali del dipendente della Acciaierie d'Italia, e della , al momento apparentemente Pt_1 CP_1 priva di una occupazione stabile, delle esigenze di vita e di relazione del minore nonché della attribuzione dell'intero Assegno NI al padre, determinare in euro 70,00 mensili l'importo dovuto dal genitore non collocatario.
Entrambi i coniugi dovranno poi contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che dovessero occorrere nell'interesse del figlio, tali intendendosi gli esborsi che non sono legati alle comuni e ricorrenti esigenze della vita quotidiana, ma alle evenienze regolate dal Protocollo attualmente in vigore presso questo tribunale.
In ragione della natura della causa, sussistono i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra domande ed eccezione respinta, pronunziando nella causa promossa da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 06.08.2008, in RA
(TA) da , nato a [...] il [...], e , Parte_1 Controparte_1 nata a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato civile del comune di RA (TA), al n. 15, Parte II, Serie A, anno 2008;
2) affida il figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione presso il domicilio Per_1 paterno e con regolamentazione del diritto di visita della madre secondo le modalità indicate in motivazione, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte;
3) pone a carico della con decorrenza dalla data del presente provvedimento l'obbligo CP_1 di corrispondere al la somma mensile di euro 70,00 per il mantenimento del figlio, oltre Pt_1 al 50% delle spese straordinarie ed alla rivalutazione Istat;
4) attribuisce l'intero Assegno NI al OR con decorrenza dalla data del presente provvedimento;
5) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
6) compensa tra le parti le spese.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 17.12.2025.
Il Presidente est.
RT VO
Il presente provvedimento, sotto la supervisione del Magistrato Affidatario, è stato redatto dal dott. Mot presso il Tribunale di Taranto Persona_2