Trib. Taranto, sentenza 21/12/2025, n. 2738
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Sentenza 21 dicembre 2025

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  • Accolto
    Mancanza di riconciliazione e decorso dei termini legali

    Il Tribunale ha ritenuto provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la sentenza di separazione, e che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.

  • Accolto
    Interesse del minore

    Il Collegio ritiene di dover regolare l'affidamento del minore in conformità alla soluzione preferenziale dell'affidamento condiviso, non essendovi ragioni che inducano a ritenere inopportuna, sconsigliabile o non praticabile tale forma di affidamento. Il CTU ha accertato che il collocamento condiviso sia la scelta più rispondente all'interesse del minore. Il Collegio conferma la collocazione prevalente presso il padre, che appare corrispondere agli interessi del minore, data la rete affettiva del minore nella provincia di Taranto e la funzionalità alle esigenze terapeutiche.

  • Accolto
    Regolamentazione del diritto di visita del genitore non collocatario

    Viene regolamentato il diritto di visita della madre con il figlio minore in Taranto il terzo e l'eventuale quinto fine settimana del mese dall'uscita da scuola del venerdì sino alla mattina del lunedì successivo, quando provvederà a riaccompagnarlo a scuola. La madre potrà esercitare il diritto di visita nei periodi di Natale e Pasqua, nonché venti giorni durante il periodo estivo. Il minore trascorrerà la giornata del suo compleanno con il genitore con cui si intratterrà in base all'accordo.

  • Accolto
    Mantenimento del minore

    Viene posto a carico della madre l'obbligo di corrispondere al padre la somma mensile di euro 70,00 per il mantenimento del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie ed alla rivalutazione Istat. Entrambi i coniugi dovranno contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie.

  • Rigettato
    Collocazione del minore e trasferimento

    Il Collegio conferma la collocazione prevalente del minore presso il padre, ritenendo che la rete affettiva del minore sia collocata nella provincia di Taranto e che il trasferimento a Bologna non sia nell'interesse del minore, considerando anche la rilevata instabilità emotiva della madre.

  • Accolto
    Diritto di visita genitore non collocatario

    Viene regolamentato il diritto di visita della madre con il figlio minore in Taranto il terzo e l'eventuale quinto fine settimana del mese dall'uscita da scuola del venerdì sino alla mattina del lunedì successivo, quando provvederà a riaccompagnarlo a scuola. La madre potrà esercitare il diritto di visita nei periodi di Natale e Pasqua, nonché venti giorni durante il periodo estivo. Il minore trascorrerà la giornata del suo compleanno con il genitore con cui si intratterrà in base all'accordo.

  • Rigettato
    Contributo di mantenimento del minore

    Il Tribunale determina in euro 70,00 mensili l'importo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del minore, tenuto conto delle diverse capacità patrimoniali dei coniugi e delle esigenze del minore, nonché dell'attribuzione dell'intero Assegno NI al padre.

  • Altro
    Benefici legge 104/1992

    La sentenza non si pronuncia esplicitamente su questa domanda, ma la decisione sull'affidamento e sul mantenimento del minore implica una valutazione implicita della situazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Taranto, sentenza 21/12/2025, n. 2738
    Giurisdizione : Trib. Taranto
    Numero : 2738
    Data del deposito : 21 dicembre 2025

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