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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 22/07/2025, n. 3599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3599 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2242/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2242/2025 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), tutti con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. Paolo Basso, presso cui hanno eletto domicilio
ATTORI contro
(C.F. residente in [...] C.F._4
Roma n. 115
CONVENUTO
Oggetto: azione di rendiconto
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Previo accertamento del diritto degli esponenti ad avere il rendiconto della gestione dei cespiti comuni indicati in premessa e, in particolare, di tutte le operazioni elencate nella premessa medesima, ordinarsi al convenuto la presentazione del conto con i documenti giustificativi e fissarsi CP_1
l'udienza di sua discussione.
In caso di accettazione del conto od in caso di accordo in seguito alla discussione, ordinarsi al convenuto il pagamento a favore degli esponenti delle somme che da esso risulteranno eventualmente dovute.
pagina 1 di 6 In caso di mancata presentazione del conto o di presentazione di conto non completo o non intelligibile dichiararsi tenuto e condannarsi il convenuto al rimborso, per la quota spettante agli esponenti, del denaro prelevato in esito alle medesime operazioni elencate in premessa.
Con vittoria di spese e competenze legali di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, , e hanno Pt_1 Pt_2 Parte_3 convenuto in giudizio formulando la seguente domanda: “Previo CP_1 accertamento del diritto degli esponenti ad avere il rendiconto della gestione dei cespiti comuni indicati in premessa e, in particolare, di tutte le operazioni elencate nella premessa medesima, ordinarsi al convenuto la presentazione CP_1 del conto con i documenti giustificativi e fissarsi l'udienza di sua discussione.
In caso di accettazione del conto od in caso di accordo in seguito alla discussione, ordinarsi al convenuto il pagamento a favore degli esponenti delle somme che da esso risulteranno eventualmente dovute.
In caso di mancata presentazione del conto o di presentazione di conto non completo o non intelligibile dichiararsi tenuto e condannarsi il convenuto al rimborso, per la quota spettante agli esponenti, del denaro prelevato in esito alle medesime operazioni elencate in premessa”.
A sostegno della domanda hanno esposto che in data 15.11.2006 era deceduto in
AN (TO) , lasciando quali eredi per legge la moglie Persona_1 CP_2
, il figlio e gli attori in quanto nipoti ex filio
[...] CP_1 Persona_2 premorto;
successivamente, in data 17.1.2020, ere deceduta in ON (TO)
, lasciando a succederle il figlio ed i nipoti, odierni Controparte_2 CP_1 attori;
l'asse ereditario della defunta era composto da un appartamento in Torino, un terreno in Supino (FR), da due libretti di risparmio postale contraddistinti con il n.
25690476 e con il n. 12057775 e da un conto corrente presso Banca Sella contraddistinto con il n. 3953525552980; i menzionati rapporti bancari e postali erano stati costituiti con denari provenienti da conti di proprietà della defunta e del di lei marito con intestazione fiduciaria di questi, in forza dell'intestazione CP_1 fiduciaria, aveva gestito tali rapporti prelevando le somme meglio dettagliate nell'atto di citazione, per complessivi € 100.643,50 sul conto Banca Sella ed € 103.174,85 sul pagina 2 di 6 libretto postale n. 25690476, somme rispetto alle quali, appunto, gli attori avanzavano domanda di rendiconto.
è stato dichiarato contumace. CP_1
Alla prima udienza del 1° luglio 2025 parte attrice ha rinunciato all'istanza di ordine di esibizione della documentazione bancaria e si è rimessa al giudice circa la necessità di c.t.u. contabile.
Il giudice, con ordinanza in data 14.7.2025, ha ritenuto la causa matura per la decisione, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 22 luglio 2025, previa discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
§§§
Gli attori hanno avanzato domanda di rendiconto nei confronti del convenuto rispetto al compimento di una serie di operazioni sul conto corrente Banca Sella n.
3953525552980 e sul libretto postale n. 25690476 facenti parte dell'asse ereditario di
. Controparte_2
Deve rammentarsi che “L'istituto del rendiconto opera esclusivamente in relazione a determinati, specifici rapporti giuridici, caratterizzati in genere da un'amministrazione di beni altrui (…)” (Cass. n. 27591/2024); “In base a un principio generale dell'ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando
a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere;
pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui” (Cass. n. 22063/2017).
L'obbligo di rendiconto, dunque, sorge nei casi previsti dalla legge o, comunque, in base alla seconda delle sentenze citate, ogniqualvolta, nell'ambito di una gestione di affari nell'interesse di altri, sia individuabile un dovere legale o negoziale di far conoscere il risultato della propria attività.
pagina 3 di 6 In virtù della previsione dell'art. 723 c.c., l'obbligo di rendiconto è ravvisabile in materia di comunione ereditaria e a tale ipotesi si sono riferiti gli attori con l'atto di citazione, avendo chiesto nelle conclusioni l'accertamento del loro diritto “ad avere il rendiconto della gestione dei cespiti comuni indicati in premessa”.
Sebbene nell'atto di citazione vengano citate due successioni (quella di Per_1
e quella di ), le operazioni in contestazione si riferiscono a
[...] Controparte_2 rapporti che fanno parte dell'asse ereditario della sola : conto Controparte_2 corrente Banca Sella n. 3953525552980 e libretto postale n. 25690476, non intestati a e quindi non compresi nella sua successione, come confermato Persona_1 dalla dichiarazione di successione di sub doc. 2. Persona_1
D'altra parte, non risulta provato che sui due rapporti citati siano confluite somme, ancora in comunione ereditaria, comprese nella successione di , Persona_1 circostanza che deve ragionevolmente escludersi considerato che i suddetti rapporti sono cointestati solo ad e senza partecipazione Controparte_2 CP_1 degli attori (coeredi di ) e, con riguardo al libretto postale n. Persona_1
25690476, che lo stesso è stato aperto il 27.9.2006, quindi prima del decesso di
. Persona_1
Fatte tali premesse, deve osservarsi che le operazioni contestate, elencate nell'atto di citazione, sono tutte anteriori al decesso di , fatta eccezione per Controparte_2 il prelievo di € 5.625,31 dal libretto postale n. 25690476 effettuato in data 24.1.2020
e di € 500,00 dal conto corrente Banca Sella effettuato in data 30.1.2020.
Dunque, trattandosi di operazioni anteriori al decesso di , non è Controparte_2 configurabile sulle stesse alcuna comunione ereditaria, venendo meno, conseguentemente, l'obbligo di rendiconto fondato sull'art. 723 c.c.
Deve poi ribadirsi che sia il conto corrente che il libretto postale sono cointestati alla de cuius ed a . CP_1
Valorizzando la deduzione, contenuta in atto di citazione, che il convenuto abbia gestito denari della madre in forza della cointestazione fiduciaria del conto, potrebbe da questo trarsi, in astratto, un obbligo di rendiconto derivante da un rapporto di mandato sottostante all'intestazione fiduciaria del conto.
Tuttavia: della cointestazione fiduciaria e del rapporto di mandato non è stata data né offerta alcuna prova, così come nessuna prova è ritraibile dalla documentazione prodotta in giudizio che le somme depositate sui due rapporti in contestazione pagina 4 di 6 fossero di esclusiva proprietà della de cuius, non avendo del resto gli attori formulato istanze istruttorie. Si consideri, altresì, che il rendiconto richiesto è stato esteso anche rispetto “alla provenienza dei denari in entrata onde verificare se trattasi di denari appartenenti all'asse ereditario in quanto già depositati sui conti riconducibili ai defunti” (pagg. 6 e 7 atto di citazione), richiesta che ulteriormente conferma come non vi sia alcuna certezza – nemmeno per gli attori che invece avevano il relativo onere probatorio – dell'appartenenza alla sola delle somme Controparte_2 depositate sui conti cointestati con il convenuto.
In tale contesto di carenza probatoria, non può che valere la presunzione di comproprietà delle somme depositate sui conti di cui al combinato disposto degli artt.
1854 – 1298 c.c.
Ne deriva, in assenza di prova di intestazione fiduciaria e di proprietà dei fondi in capo alla sola , che la movimentazione dei rapporti in contestazione da parte CP_2 di non possa configurarsi come “gestione di affari altrui”, avendo egli CP_1 legittimazione in proprio, in quanto cointestatario, ad effettuare operazioni sul conto.
Né, d'altra parte, vi è evidenza che il convenuto, nell'effettuare le operazioni di prelievo contestate, abbia superato la sua quota di metà per cui era pienamente legittimato ad operare. Non vale, a tale riguardo, la differente quantificazione del totale prelevato dai due cointestatari come riportata in udienza (€ 203.318,35 il convenuto, € 113.000,00 la de cuius), poiché il superamento della quota di cui il cointestatario poteva legittimamente disporre presuppone una ricostruzione globale dei conti sin dalla loro apertura (2006), con indicazione dei saldi via via disponibili, mentre le movimentazioni contestate con l'atto di citazione partono dal 2013 per il libretto postale e dal 2010 per il conto Banca Sella.
Ma, soprattutto, il prelievo di somme oltre la quota di cui il cointestatario poteva disporre configura appropriazione indebita e non è invece riconducibile, sul piano dell'inquadramento giuridico, all'obbligo di rendiconto che presuppone, invece, la prova di un rapporto di mandato o altro similare rapporto gestorio.
In conclusione, difetta la prova di un rapporto da cui derivi l'obbligo di rendiconto;
conseguentemente, la domanda deve essere respinta.
Nulla viene statuito in punto spese di lite stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, pagina 5 di 6 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta la domanda;
nulla in punto spese di lite.
Così deciso in Torino, in data 22 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2242/2025 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, (C.F. ), tutti con il C.F._2 Parte_3 C.F._3 patrocinio dell'avv. Paolo Basso, presso cui hanno eletto domicilio
ATTORI contro
(C.F. residente in [...] C.F._4
Roma n. 115
CONVENUTO
Oggetto: azione di rendiconto
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Previo accertamento del diritto degli esponenti ad avere il rendiconto della gestione dei cespiti comuni indicati in premessa e, in particolare, di tutte le operazioni elencate nella premessa medesima, ordinarsi al convenuto la presentazione del conto con i documenti giustificativi e fissarsi CP_1
l'udienza di sua discussione.
In caso di accettazione del conto od in caso di accordo in seguito alla discussione, ordinarsi al convenuto il pagamento a favore degli esponenti delle somme che da esso risulteranno eventualmente dovute.
pagina 1 di 6 In caso di mancata presentazione del conto o di presentazione di conto non completo o non intelligibile dichiararsi tenuto e condannarsi il convenuto al rimborso, per la quota spettante agli esponenti, del denaro prelevato in esito alle medesime operazioni elencate in premessa.
Con vittoria di spese e competenze legali di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, , e hanno Pt_1 Pt_2 Parte_3 convenuto in giudizio formulando la seguente domanda: “Previo CP_1 accertamento del diritto degli esponenti ad avere il rendiconto della gestione dei cespiti comuni indicati in premessa e, in particolare, di tutte le operazioni elencate nella premessa medesima, ordinarsi al convenuto la presentazione CP_1 del conto con i documenti giustificativi e fissarsi l'udienza di sua discussione.
In caso di accettazione del conto od in caso di accordo in seguito alla discussione, ordinarsi al convenuto il pagamento a favore degli esponenti delle somme che da esso risulteranno eventualmente dovute.
In caso di mancata presentazione del conto o di presentazione di conto non completo o non intelligibile dichiararsi tenuto e condannarsi il convenuto al rimborso, per la quota spettante agli esponenti, del denaro prelevato in esito alle medesime operazioni elencate in premessa”.
A sostegno della domanda hanno esposto che in data 15.11.2006 era deceduto in
AN (TO) , lasciando quali eredi per legge la moglie Persona_1 CP_2
, il figlio e gli attori in quanto nipoti ex filio
[...] CP_1 Persona_2 premorto;
successivamente, in data 17.1.2020, ere deceduta in ON (TO)
, lasciando a succederle il figlio ed i nipoti, odierni Controparte_2 CP_1 attori;
l'asse ereditario della defunta era composto da un appartamento in Torino, un terreno in Supino (FR), da due libretti di risparmio postale contraddistinti con il n.
25690476 e con il n. 12057775 e da un conto corrente presso Banca Sella contraddistinto con il n. 3953525552980; i menzionati rapporti bancari e postali erano stati costituiti con denari provenienti da conti di proprietà della defunta e del di lei marito con intestazione fiduciaria di questi, in forza dell'intestazione CP_1 fiduciaria, aveva gestito tali rapporti prelevando le somme meglio dettagliate nell'atto di citazione, per complessivi € 100.643,50 sul conto Banca Sella ed € 103.174,85 sul pagina 2 di 6 libretto postale n. 25690476, somme rispetto alle quali, appunto, gli attori avanzavano domanda di rendiconto.
è stato dichiarato contumace. CP_1
Alla prima udienza del 1° luglio 2025 parte attrice ha rinunciato all'istanza di ordine di esibizione della documentazione bancaria e si è rimessa al giudice circa la necessità di c.t.u. contabile.
Il giudice, con ordinanza in data 14.7.2025, ha ritenuto la causa matura per la decisione, fissando udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'udienza del 22 luglio 2025, previa discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
§§§
Gli attori hanno avanzato domanda di rendiconto nei confronti del convenuto rispetto al compimento di una serie di operazioni sul conto corrente Banca Sella n.
3953525552980 e sul libretto postale n. 25690476 facenti parte dell'asse ereditario di
. Controparte_2
Deve rammentarsi che “L'istituto del rendiconto opera esclusivamente in relazione a determinati, specifici rapporti giuridici, caratterizzati in genere da un'amministrazione di beni altrui (…)” (Cass. n. 27591/2024); “In base a un principio generale dell'ordinamento, chi esercita una gestione o svolge un'attività nell'interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questi e, quindi, di rendere il conto, portando
a conoscenza, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai quali scaturiscono partite di dare e avere;
pertanto, le specifiche ipotesi di obbligo di rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e il rendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui da un rapporto di natura sostanziale discende il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di far conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sfera patrimoniale altrui” (Cass. n. 22063/2017).
L'obbligo di rendiconto, dunque, sorge nei casi previsti dalla legge o, comunque, in base alla seconda delle sentenze citate, ogniqualvolta, nell'ambito di una gestione di affari nell'interesse di altri, sia individuabile un dovere legale o negoziale di far conoscere il risultato della propria attività.
pagina 3 di 6 In virtù della previsione dell'art. 723 c.c., l'obbligo di rendiconto è ravvisabile in materia di comunione ereditaria e a tale ipotesi si sono riferiti gli attori con l'atto di citazione, avendo chiesto nelle conclusioni l'accertamento del loro diritto “ad avere il rendiconto della gestione dei cespiti comuni indicati in premessa”.
Sebbene nell'atto di citazione vengano citate due successioni (quella di Per_1
e quella di ), le operazioni in contestazione si riferiscono a
[...] Controparte_2 rapporti che fanno parte dell'asse ereditario della sola : conto Controparte_2 corrente Banca Sella n. 3953525552980 e libretto postale n. 25690476, non intestati a e quindi non compresi nella sua successione, come confermato Persona_1 dalla dichiarazione di successione di sub doc. 2. Persona_1
D'altra parte, non risulta provato che sui due rapporti citati siano confluite somme, ancora in comunione ereditaria, comprese nella successione di , Persona_1 circostanza che deve ragionevolmente escludersi considerato che i suddetti rapporti sono cointestati solo ad e senza partecipazione Controparte_2 CP_1 degli attori (coeredi di ) e, con riguardo al libretto postale n. Persona_1
25690476, che lo stesso è stato aperto il 27.9.2006, quindi prima del decesso di
. Persona_1
Fatte tali premesse, deve osservarsi che le operazioni contestate, elencate nell'atto di citazione, sono tutte anteriori al decesso di , fatta eccezione per Controparte_2 il prelievo di € 5.625,31 dal libretto postale n. 25690476 effettuato in data 24.1.2020
e di € 500,00 dal conto corrente Banca Sella effettuato in data 30.1.2020.
Dunque, trattandosi di operazioni anteriori al decesso di , non è Controparte_2 configurabile sulle stesse alcuna comunione ereditaria, venendo meno, conseguentemente, l'obbligo di rendiconto fondato sull'art. 723 c.c.
Deve poi ribadirsi che sia il conto corrente che il libretto postale sono cointestati alla de cuius ed a . CP_1
Valorizzando la deduzione, contenuta in atto di citazione, che il convenuto abbia gestito denari della madre in forza della cointestazione fiduciaria del conto, potrebbe da questo trarsi, in astratto, un obbligo di rendiconto derivante da un rapporto di mandato sottostante all'intestazione fiduciaria del conto.
Tuttavia: della cointestazione fiduciaria e del rapporto di mandato non è stata data né offerta alcuna prova, così come nessuna prova è ritraibile dalla documentazione prodotta in giudizio che le somme depositate sui due rapporti in contestazione pagina 4 di 6 fossero di esclusiva proprietà della de cuius, non avendo del resto gli attori formulato istanze istruttorie. Si consideri, altresì, che il rendiconto richiesto è stato esteso anche rispetto “alla provenienza dei denari in entrata onde verificare se trattasi di denari appartenenti all'asse ereditario in quanto già depositati sui conti riconducibili ai defunti” (pagg. 6 e 7 atto di citazione), richiesta che ulteriormente conferma come non vi sia alcuna certezza – nemmeno per gli attori che invece avevano il relativo onere probatorio – dell'appartenenza alla sola delle somme Controparte_2 depositate sui conti cointestati con il convenuto.
In tale contesto di carenza probatoria, non può che valere la presunzione di comproprietà delle somme depositate sui conti di cui al combinato disposto degli artt.
1854 – 1298 c.c.
Ne deriva, in assenza di prova di intestazione fiduciaria e di proprietà dei fondi in capo alla sola , che la movimentazione dei rapporti in contestazione da parte CP_2 di non possa configurarsi come “gestione di affari altrui”, avendo egli CP_1 legittimazione in proprio, in quanto cointestatario, ad effettuare operazioni sul conto.
Né, d'altra parte, vi è evidenza che il convenuto, nell'effettuare le operazioni di prelievo contestate, abbia superato la sua quota di metà per cui era pienamente legittimato ad operare. Non vale, a tale riguardo, la differente quantificazione del totale prelevato dai due cointestatari come riportata in udienza (€ 203.318,35 il convenuto, € 113.000,00 la de cuius), poiché il superamento della quota di cui il cointestatario poteva legittimamente disporre presuppone una ricostruzione globale dei conti sin dalla loro apertura (2006), con indicazione dei saldi via via disponibili, mentre le movimentazioni contestate con l'atto di citazione partono dal 2013 per il libretto postale e dal 2010 per il conto Banca Sella.
Ma, soprattutto, il prelievo di somme oltre la quota di cui il cointestatario poteva disporre configura appropriazione indebita e non è invece riconducibile, sul piano dell'inquadramento giuridico, all'obbligo di rendiconto che presuppone, invece, la prova di un rapporto di mandato o altro similare rapporto gestorio.
In conclusione, difetta la prova di un rapporto da cui derivi l'obbligo di rendiconto;
conseguentemente, la domanda deve essere respinta.
Nulla viene statuito in punto spese di lite stante la contumacia di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, pagina 5 di 6 definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta la domanda;
nulla in punto spese di lite.
Così deciso in Torino, in data 22 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
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