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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1456 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Fabrizio LL, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10898 R.G. dell'anno 2019, riservata all'udienza del 3/12/2024, promossa:
[...]
n. a ROMA (RM) il 03/07/1989, in Parte_1 C.F._1 proprio e quale l.r.p.t. della impesa omonima, elett.te dom.to a ROMA, VIA VARRONE, 9
00193 ROMA, presso l'AVV. TUPINI ALESSIA che lo rappresenta e difende per mandato in atti ) ATTORE Email_1
CONTRO in persona dell'Amministratore pro-tempore, C.F. e P.I n° , CP_1 P.IVA_1 domiciliato per la carica presso la sede della stessa a Palermo, via Trinacria n. 32, elett.te dom.ta a PALERMO, VIA F. GUARDIONE 5 90141 PALERMO, presso l'AVV. LA
ROSA FABRIZIO ( che lo rappresenta e difende per mandato in atti Email_2
CONVENUTO
Avente ad oggetto: appalto d'opere
Conclusioni delle parti: come in atti
In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato all'indirizzo digitale della società convenuta Email_3
in data 12.06.2019, ha convenuto in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale la Parte_1
società quale proprietaria del marchio chiedendo che venisse CP_1 CP_2
dichiarato l'avvenuto recesso dell'attore dai patti contrattuali sottoscritti in data 8.07.2017, e venisse condannata la convenuta alla restituzione della somma corrispondente al doppio della caparra versatale nell'importo di euro 21.000,00 e perciò chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di euro 42000,00, al pagamento delle somme spese e, in via subordinata, venisse condannata la medesima società, al pagamento in suo favore alle somme corrispondenti al
Cont mancato guadagno, già quantificato dalla medesima società nell'importo di euro 4800,00 mensili decorrenti dal mese di luglio 2017 oltre che alla perdita di altre opportunità di guadagno,
“non potendosi attuare quanto si era impegnato con la convenuta”, oltre che alle spese di lite ed agli accessori di legge.
Dette domande sono state confermate con la memoria n. 1 ex 6° co. art. 183 cpc, trattandosi di rito pre-Cartabia (D.Lgs n. 149/2022).
In giudizio si è costituita in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
p.t., , con comparsa di risposta del 16 ottobre 2019, con cui ha contestato le Controparte_4
avverse domande, chiedendone il rigetto per infondatezza.
La causa viene posta in deliberazione all'udienza del 3/12/2024, con scambio di comparse conclusionali e memoria di replica, dopo la fase istruttoria compiuta con escussione di testimoni.
Le domande attrici appaiono fondate parzialmente e vanno accolte per quanto di ragione.
Il thema decidendum della causa appare circoscritto nel principale accertamento dell'inadempimento contrattuale della società convenuta dedotto dall'attore ed alla dipendente risoluzione del rapporto fra i due soggetti in lite, nonché dall'esame della domanda che, seppur formulata apparentemente in via subordinata, a ben vedere costituisce una domanda autonoma, e consistente nella chiesta condanna di al risarcimento del danno che l'attore assume CP_1
patito per la perdita di chances lavorative per impossibilità sopravvenuta della propria prestazione. In tale prospettiva questo decidente qualifica l'edictio actionis indicata dall'attore con l'espressione: “oltre che alla perdita di altre opportunità di guadagno, non potendosi attuare quanto si era impegnato con la convenuta”.
Nel merito rammentiamo che, in punto di fatto, l'8 luglio 2017, l'attore, quale titolare dell'impresa omonima, ebbe a sottoscrivere con la società proprietaria del marchio CP_1
un contratto di concessione in esclusiva avente ad oggetto l'assegnazione di n. 4 ETM CP_2 Cont
ed altri materiali, previo versamento in favore di Parte_2
dell'importo di euro 34.000,00 oltre IVA ed a svolgere le attività descritte all'art. 6 del contratto dalla lettera a) alla lettera m).
A fronte del pagamento suddetto, rateizzato contrattualmente secondo le modalità di cui ai n.ri 1
Cont e 2 della lettera a) dell'art. 6 del contratto, si impegnò a svolgere le attività elencate all'art. 5 del contratto stesso alle lettere da a) sino a q) nonché l'impegno a svolgere le attività descritte nell'allegato A in calce al contratto coi numeri da 1) a 9) dell'allegato stesso, nonché a distribuire
Cont fra società cedente , il medesimo concessionario la società erogatrice Parte_1
dell'attività pubblicitaria ADVERTENDO ed il marchio PANDAA by ETM, le royalties pervenute dall'attività pubblicitaria, con le percentuali indicate ai n.ri 10 e 11 dell'allegato suddetto
(il documento contrattuale è stato prodotto in giudizio dall'attore e digitalizzato come allegato n.
1 dell'atto di citazione).
Cont Parte attrice sostiene che non abbia adempiuto pienamente alle obbligazioni cui si era impegnata, a fronte, invece, del pieno adempimento da parte sua, quale concessionario, delle obbligazioni da lui assunte.
Orbene e posto che il rapporto di che trattasi deve essere collocato nell'alveo dei contratti a prestazioni corrispettive aventi ad oggetto la locazione di beni mobili di proprietà della cedente società PANDAA ETM S.r.l. in favore del concessionario e la prestazione Parte_1
di reciproci e speculari servizi di consulenza, informazione, controllo, formazione, specificamente descritte nel documento contrattuale datato 8/07/2017, si osserva quanto segue. ha chiesto al giudice di dichiararsi, in via principale, il recesso del medesimo Parte_1
concessionario dal contratto anzi calendato.
Sul punto si rileva che il recesso contrattualmente pattuito è regolato dal comma 1 dell'art. 8 del contratto, titolato: “Recesso, Cessione del contratto e Patto di riacquisto”. In tale norma pattizia si legge che il diritto di recesso del Concessionario può essere effettuato, mediante invio di lettera raccomandata r.r., non prima della scadenza del primo anno di esecuzione del contratto suddetto.
Ma nessuna conseguenza economica è sanzionata dalla norma pattizia nel contratto stesso.
D'altronde al messaggio p.e.c. inviato l'1/10/2018 dall'indirizzo pec dell'attore a quello della convenuta, al suo legale amministratore, ed altri, non può conferirsi valore di Controparte_4 recesso, essendo finalizzata solo a proporre una risoluzione conciliativa del rapporto e, alla stregua del pattuito con detta norma, non può avere alcuna efficacia recessiva dal rapporto contrattuale.
Di talché nemmeno alcuna conseguenza sanzionatoria ovvero economica ha ingenerato la comunicazione.
Tuttavia: va rilevato che la fattispecie posta in essere da corrisponde a Parte_1
quella astratta di cui al secondo comma dell'art. 1385 c.c..
Trattasi del recesso non convenzionale di cui agli artt. 1373 e 1386 c.c. e riconducibile all'istituto della risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art 1453 c.c.. La giurisprudenza sul punto da molti anni afferma tale assioma (Cass. N.9941/1996; Cass. N. 12860/93).
La giurisprudenza, peraltro, in tal senso, riconosce che la dichiarazione di recesso può essere contenuta implicitamente nella stessa domanda di condanna alla restituzione del doppio della caparra (Cass. N. 2032/1994).
Sicché la presente domanda di declaratoria del recesso è assorbita da quella di risoluzione e di risarcimento ovvero pagamento del doppio della caparra versata.
Con riferimento, poi, alla richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento, la lettera r.r. del 14/12/2018 a firma, oltre che dell'attore, dell'avv. Alessia Tupini, intima la risoluzione del
Cont contratto per inadempimento della nei suoi obblighi contrattuali di cui all'art. 5 del contratto.
Orbene con riferimento all'art. 1453, comma 1°, come è noto la norma dispone che nei contratti a prestazioni corrispettive, come il caso de quo presenta, allorché uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può, a sua scelta, chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
L'attore ha chiesto una declaratoria di inadempimento della convenuta e di risoluzione del contratto inter partes costituito, col consequenziale risarcimento dei danni patiti sotto il quadruplice profilo della restituzione della caparra e/o del pagamento del doppio della caparra, del pagamento delle ulteriori spese, del risarcimento del mancato guadagno (lucro cessante) già quantificato dalla stessa convenuta in euro 4800,00 mensili, e del ristoro per perdita di nuove opportunità di guadagno. Al proposito diciamo, da subito, che le azioni di risarcimento e di risoluzione ex art. 1453 c.c. sono distinte ma possono essere proposte congiuntamente, come nel caso posto all'esame di questo decidente.
Il regime di distribuzione dell'onere della prova è disciplinato dagli artt. 2697 c.c. nonché dai principi giurisprudenziali in materia che qui evocano squisitamente la mai scalfita pronuncia di
Css. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, con f.ta da molteplici pronunce più recenti quali: Cass. Sez. II,
11.04.2013 n. 8901 e da 20.01.2015 n. 826.
La superiore pronuncia, dal 2001 mai mutata o scalfita, insegna che nell'azione di risoluzione, al pari di quelle risarcitorie e di adempimento, incombe sull'attore solo l'onere di provare il titolo della sua azione e di allegare di aver subito un danno, mentre incomberà sul convenuto l'onere di dimostrare l'inesistenza del pregiudizio allegato dall'attore ovvero le cause di sua giustificazione.
Infatti, perché si determini la risoluzione del contratto ed il giudice possa dichiararlo a carico di una delle parti, l'inadempimento allegato deve essere imputabile ad uno dei contraenti.
La colpa del contraente inadempiente, infatti, è presunta ai sensi dell'art. 1218 c.c., di tal ché se sussiste ricade sull'inadempiente l'onere di sollevarsi dalla dedotta responsabilità, dimostrando di non aver colpa del danno ingenerato
La colpa, tuttavia, non deve essere di entità grave, tant'è che l'art. 1455 c.c. dispone che il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di un contraente ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
Il giudizio di valutazione della gravità dell'inadempimento si fonda su due criteri, uno oggettivo ed un altro soggettivo. Il primo attiene all'entità oggettiva dell'inadempimento; il secondo, quello soggettivo, invece, poiché si deve tenere conto dell'interesse dell'altra parte alla conservazione del contratto e all'obiettivo che col contratto la parte vuole perseguire, dà rilievo alle modalità e circostanze dello svolgimento concreto del rapporto contrattuale, onde verificare se in concreto l'inadempimento dedotto dalla parte non inadempiente abbia in concreto ingenerato un'alterazione notevole dell'equilibrio contrattuale, quella che viene definita dalla dottrina e dalla giurisprudenza, l'incrinamento del sinallagma contrattuale.
Orbene se rientra negli oneri del giudicante ex officio valutare l'entità della gravità dell'inadempimento, è pur vero, che la non scarsa importanza dell'inadempimento stesso costituisce una condizione dell'azione di risoluzione e, in ossequio agli oneri probatori imposti dal legislatore con l'art. 2697 c.c., sarà onere dell'attore che agisce per il risarcimento dover provare l'esistenza della non scarsa importanza dell'inadempimento dell'altro contraente.
Ed in tal caso l'inadempimento potrà il giudice valutarlo di scarsa importanza solo allorché il contraente non rimanga totalmente insoddisfatto. La valutazione, infatti, di cui all'art. 1455 c.c. è necessaria nell'ipotesi di inadempimento parziale, sia nel senso che un'obbligazione contrattuale rimanga parzialmente insoddisfatta, sia nel senso che in presenza di diverse obbligazioni contrattuali, una sola di queste rimanga totalmente insoddisfatta.
Nel caso posto all'esame di questo giudice è evidente che la complessità della pattuizione fra le parti del contratto 8 luglio 2017 impone al giudice, di fronte all'allegazione dell'inadempimento e del danno asserto dal contraente adempiente, dover verificare se una o più obblighi contrattuali che la convenuta società ha sottoscritto e si è impegnata ad adempiere siano state integralmente svolte o meno e se, in ipotesi di mancata esecuzione, la stessa singola o plurima obbligazione abbia comportato un pregiudizio grave nell'altro contraente tanto da impedirgli l'adempimento dei suoi obblighi contrattuali ed il perseguimento dell'obiettivo causalmente prefisso nel suo interesse.
Tale operazione valutativa, così come insegna la Suprema Corte, impone al giudice di “non isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere ad una valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo”.
Tale espediente valutativo conduce, poi, il giudice a declinare la sua attenzione anche sull'elemento subiettivo, che consiste nella condotta assunta dalle parti, condotta da valutarsi anche in relazione ai precetti generali della correttezza e buona fede contrattuale. (v. Cass. Civ.,
Sez. I, Sent. 09/01/2013). Il più recente orientamento giurisprudenziale che supera radicalmente il precedente assai risalente che attribuiva rilievo all'inadempimento in sé considerato, senza alcun apprezzamento dell'interesse del contraente deluso, ove ad essere inadempiuta risultasse l'obbligazione principale, impone, invece, che l'accertamento da parte del giudice venga effettuato caso per caso, in maniera tale da appurare se l'inadempimento abbia inciso sull'interesse della parte non inadempiente, determinando un'alterazione del sinallagma.
Il punto di rottura del rapporto che giustifica la cancellazione del vincolo viene fornito dall'incrocio tra il grave inadempimento e l'intollerabile prosecuzione del rapporto, ove la prima misurazione è affidata a parametri oggettivi, sulla scorta dei quali, secondo comune apprezzamento ed in relazione alle circostanze, deve accertarsi l'apprezzabilità in concreto del peso dell'inadempimento nell'economia del rapporto. Tale risultato deve poi essere rapportato all'interesse del creditore deluso, considerato non in astratto, ma in concreto e cioè in relazione alla natura del contratto, alla qualità dei contraenti ed ogni altra circostanza rilevante.
Nel caso oggetto d'esame ritiene questo decidente di trovarci, oltre alla sua prerogativa principale di contratto a prestazioni corrispettive e continuate nel tempo, anche dinanzi ad un contratto commutativo con parziali effetti aleatori.
Si intende per contratto commutativo l'atto negoziale nel quale la misura delle prestazioni non dipende dal verificarsi di un evento incerto, come può essere il dover mettere in vendita un libro offerto al pubblico in una libreria ma di cui i contraenti, ad es. editore e libraio, non possono prevedere se il libraio riuscirà a venderlo e quante copie potranno essere venute, dipendendo l'esito dell'offerta dai desiderata e dai gusti dei lettori che possono essere mutevoli, occasionali, incerti e persino inesistenti.
In tale situazione il rapporto instaurato fra l'editore ed il libraio possiede un'intensa percentuale di aleatorietà perché nessuna delle parti sa l'esito della esposizione del libro nel negozio del libraio, di guisa che il contratto fra costoro instaurato sarà un contratto aleatorio.
Tali sono i contratti aleatori in cui ricade sulle parti il rischio che il contenuto della prestazione contrattuale (o del diritto dedotto nel contratto) dipenda dalla verificazione di un evento casuale: in questo caso l'ipotetico acquisto del libro da parte di un terzo cliente del libraio.
Tale tipologia contrattuale si contrappone a quella dei contratti commutativi ove le prestazioni e i diritti dedotti in contratto non dipendono da fattori causali essendo, in sostanza, già determinati o determinabili al momento della conclusione del contratto. Va rammentato, peraltro, che anche nei contratti commutativi può essere tollerata una certa aleatorietà, ma l'alea deve rientrare nei limiti della 'normalità, e cioé in un rischio ragionevolmente prevedibile da parte di persone di normale prudenza (ad es., fisiologiche variazioni dei costi). La distinzione è rilevante, in generale, in quanto ai contratti aleatori non si applicano le norme sulla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e sulla rescissione per lesione.
Nel contratto dell'8 luglio 2017 le parti hanno minuziosamente non solo specificato ogni Cont reciproca obbligazione e le prestazioni consequenziali e dipendenti (quanto ad Cont l'elenco degli obblighi assunti all'art. 5 da (come sopra già trascritto: le attività elencate all'art. 5 del contratto stesso alle lettere da a) sino a q) nonché l'impegno a svolgere le attività descritte nell'allegato A in calce al contratto coi numeri da 1) a 9) dell'allegato stesso), ma anche fissarono le modalità di distribuzione fra soggetti contrattuali e soggetti non parti del contratto le royalties pervenute dall'attività pubblicitaria, con le Cont percentuali indicate ai n.ri 10 e 11 dell'allegato suddetto – e cioè fra società cedente , il medesimo concessionario la società erogatrice dell'attività pubblicitaria Parte_1
ADVERTENDO ed il marchio PANDAA by ETM.
Ma di certo le parti contraenti non potevano a priori sapere cosa sarebbe successo dalla esibizione degli eco-raccoglitori e dalle attività conferite al Quelle restavano Parte_1 un'alea contrattuale.
Nel caso posto all'esame di questo decidente la prova confezionata in giudizio sullo Cont inadempimento delle obbligazioni assunte da , dal punto di visto oggettivo, consente di affermare che è stato provato, anche a mezzo testimoni e per parziale difetto di specifica contestazione di parte convenuta, che:
I - a distanza di 15 mesi dalla stipula del contratto sono stati individuate solo due sedi ma non sono stati mai consegnati i relativi box;
II - non è stata individuata la sede di stoccaggio a cui consegnare/depositare i materiali raccolti;
III - non è stata attivata nessuna procedura per i conferimenti con tessera sanitaria;
IV - i costi dello stoccaggio, previsti a carico di ND (pg. 2, all. A) sono rimasti a carico di V – sono rimasti a carico del medesimo Parte_1
Cont attore gli oneri per l'iscrizione negli albi che erano di competenza di;
VI – inesistente per difetto di documentazione in tal senso della pattuizione di accordi modificativi dell'onere di iscrizione ai detti albi;
VI – Tanto meno esiste al giudizio un nuovo regolamento contrattuale che modifichi i siti di stoccaggio già individuati;
VII – Quanto all'obbligo pubblicitario assunto da
Cont Cont
esso è regolamentato per contratto ed atteneva a quella che si era obbligata a 8 – R.G. n° 10898 / 2019
G.O.P. Fabrizio LL compiere presso la società ADVERTENDO;
nulla di tale attività è emerso sia stata effettuata dalla convenuta che sul punto non ha saputo riferire alcunché.
Sono emerse, invece, dalla voce dei testimoni assunti alle udienze, le seguenti circostanze:
Intanto le deposizioni assunte all'udienza del 21.03.2022 con e Controparte_5 [...]
, fratello dell'attore, non possono essere ritenute attendibili;
tuttavia non tanto Persona_1
per il legame familiare con l'attore, quanto per la loro stessa ammissione di aver partecipato alla stesura del contratto e dell'evidente interesse all'esito del giudizio.
Il teste ha fornito soltanto indicazioni di carattere burocratico del tutto Testimone_1
superflue e non incidenti sulla prova del fatto storico dell'inadempimento dedotto dall'attore.
Dalla deposizione del teste resa all'udienza del 21.03.2022, apprendiamo che Testimone_2
erano stati individuati i siti della collocazione degli eco-raccoglitori presso Persona_2
Todis” di via Forte dei Braschi e “Iperfamily” di Torrevecchia, ma non ricorda altro sito indicati dall'attore nei supermercati TF SRL. Null'altro il teste ha affermato a conferma o confutazione dei capitoli di prova articolati da parte convenuta. Tantomeno se poi gli eco-raccoglitori furon allocati in sito.
L'unico elemento probante utile ai fini della decisione è la prova del tentativo della convenuta società, anche tramite le dichiarazioni dei propri testimoni, di scaricare la responsabilità del concessionario di non aver mai sostanzialmente iniziato l'attività conferitagli poiché Parte_1
non avrebbe esibito le autorizzazioni amministrative necessarie e lui stesso non avrebbe chiesto la consegna materiale degli eco-raccoglitori entro sessanta giorni dalla stipula dell'accordo.
Circostanza questa assolutamente fuorviante poiché non c'è chi non veda che se il concessionario ha versato alla cedente le somme pattuite per svolgere le attività sue preposte di raccolta dei
Cont materiali inseribili negli eco-raccoglitori di proprietà della col marchio PAAANDA by
ETM, non può dubitarsi che l'attività di consegna non può che essere a carico del proprietario di
Cont questi beni e non di chi li deve ricevere. Quindi era la a dover farsi carico di mettere in grado il concessionario di prendere in carico gli eco-raccoglitori, salvo l'obbligo del Parte_1
concessionario di fornire le autorizzazioni necessarie, la cui esistenza e consistenza è una circostanza del tutto estranea all'oggetto del contraddittorio. Ritiene, invece, questo giudice, che quanto affermato dai testimoni in corso di causa integri la
Cont comprova piena dell'inadempimento di perché non può dubitarsi che la società convenuta ha incassato gli acconti versatili da pari ad euro 21000,00 e non si è attivata Parte_1
a svolgere le altre attività contrattualmente pattuite, tant'è che si armeggia attorno a presunti accordi successivi o obblighi burocratici dei quali non dà alcuna prova di esistenza e che sarebbero stati la fonte giustificatrice della inerzia della stessa.
Ritiene, dunque, questo decidente che, valutando tutte le difese delle parti costituite e le deposizioni raccolte in corso di causa unitamente alla documentazione versata in atti, la prova dell'inadempimento integrale delle obbligazioni assunte da sia stata pienamente CP_1
raggiunta e la convenuta società non ha assolto la presunzione di inadempimento dedotto dall'attore in citazione.
Pertanto: va accolta pienamente sia la domanda di risoluzione per grave inadempimento del contraente società di tutte le sue obbligazioni contrattuali dipendenti dalla scrittura CP_1
contrattuale datata 8 luglio 2017 e la conseguente domanda, a titolo risarcitorio, di pagamento del doppio della caparra ricevuta di euro 21.000,00 oltre agli interessi di legge decorrenti dal dì della costituzione in mora al soddisfo.
Non è dovuta invece la rivalutazione monetaria di tali somme poiché con la pattuizione della caparra confirmatoria di cui all'art. 1385 cc ed il pagamento del doppio di cui al secondo comma della medesima norma le parti hanno già quantificato l'entità del risarcimento pattiziamente e null'altro è dovuto salvo l'incremento in forza degli interessi legali di cui all'art. 1282 c.c. trattandosi di obbligazione pecuniaria che nasce dalla data di costituzione in mora, qui formulata con la lettera r.r. dell'avv. Tupini del 14/12/2018.
Non va accolta invece la domanda di risarcimento per mancato guadagno, cioè il lucro cessante, poiché al giudizio non v'è prova alcuna che la mancata attivazione del contratto, in che si è sostanziata la mancata consegna degli eco-raccoglitori e delle attività contrattualmente pattuite fra i due contraenti, abbia fatto perdere le chances di verosimile attività e relativo guadagno del
[...]
La circostanza, infatti, dei possibili guadagni rientra, infatti, nell'alea di possibilità e Pt_1
probabilità che nel futuro gli eco-raccoglitori avrebbe potuto essere utilizzati da terzi soggetti ma di ciò non può ragionevolmente farsi alcun accertamento in concreto. Pertanto: tale domanda va rigettata per difetto di prova.
Il regolamento delle spese di lite segue il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si valuta, atteso il valore della causa pari ad euro 42.000,00 rapportandolo alla media dello scaglione delle cause di valore tra 26001,00 e 52000,00, in euro 5.077,00 oltre le spese documentate in euro
545,00, oltre 15% per spese forfetarie generali, ed oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
P.Q.M.
Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa. Lette le difese scritte di entrambe le parti.
Definitivamente pronunziando.
Accoglie le domande formulate dall'attore nel suo atto di citazione del 12.06.2019 poiché fondate in fatto e in diritto.
Dichiara risolto per grave inadempimento della convenuta società il contratto CP_1
sottoscritto in data 8.07.2017 con in proprio e quale titolare dell'impresa Parte_1
omonima corrente in Roma, via Carlo Urbani n. 15. Parte_1
Condanna la convenuta società in persona del suo rappresentante Controparte_6
pro-tempore, l'attore al pagamento in favore dell'attore in proprio e nella qualità spiegata della somma di euro 42.000,00 oltre interessi ai tassi di legge dalla data del 14/12/2018 al soddisfo.
Condanna la convenuta società, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a rifondere l'attore, delle spese del giudizio come in motivazione indicate in Parte_1
complessivi euro 5622,00 di cui euro 545,00 per esborsi documentati oltre spese forfetarie ed accessori di legge.
Sentenza esecutiva ope legis.
Così deciso in Palermo, 1/04/2025 Il Giudice
Fabrizio LL 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 – R.G. n° 10898 / 2019
G.O.P.
[...]
[...]
3 – R.G. n° 10898 / 2019
G.O.P. Fabrizio LL
4 – R.G. n° 10898 / 2019
G.O.P. Fabrizio LL
5 – R.G. n° 10898 / 2019
G.O.P. Fabrizio LL
6 – R.G. n° 10898 / 2019
G.O.P. Fabrizio LL
7 – R.G. n° 10898 / 2019
G.O.P. Fabrizio LL
9 – R.G. n° 10898 / 2019
G.O.P. Fabrizio LL
10 – R.G. n° 10898 / 2019
G.O.P. Fabrizio LL
11 – R.G. n° 10898 / 2019
G.O.P. Fabrizio LL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del G.O.P. dott. Fabrizio LL, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10898 R.G. dell'anno 2019, riservata all'udienza del 3/12/2024, promossa:
[...]
n. a ROMA (RM) il 03/07/1989, in Parte_1 C.F._1 proprio e quale l.r.p.t. della impesa omonima, elett.te dom.to a ROMA, VIA VARRONE, 9
00193 ROMA, presso l'AVV. TUPINI ALESSIA che lo rappresenta e difende per mandato in atti ) ATTORE Email_1
CONTRO in persona dell'Amministratore pro-tempore, C.F. e P.I n° , CP_1 P.IVA_1 domiciliato per la carica presso la sede della stessa a Palermo, via Trinacria n. 32, elett.te dom.ta a PALERMO, VIA F. GUARDIONE 5 90141 PALERMO, presso l'AVV. LA
ROSA FABRIZIO ( che lo rappresenta e difende per mandato in atti Email_2
CONVENUTO
Avente ad oggetto: appalto d'opere
Conclusioni delle parti: come in atti
In fatto e in diritto
Con atto di citazione notificato all'indirizzo digitale della società convenuta Email_3
in data 12.06.2019, ha convenuto in giudizio dinanzi l'intestato Tribunale la Parte_1
società quale proprietaria del marchio chiedendo che venisse CP_1 CP_2
dichiarato l'avvenuto recesso dell'attore dai patti contrattuali sottoscritti in data 8.07.2017, e venisse condannata la convenuta alla restituzione della somma corrispondente al doppio della caparra versatale nell'importo di euro 21.000,00 e perciò chiedendone la condanna al pagamento dell'importo di euro 42000,00, al pagamento delle somme spese e, in via subordinata, venisse condannata la medesima società, al pagamento in suo favore alle somme corrispondenti al
Cont mancato guadagno, già quantificato dalla medesima società nell'importo di euro 4800,00 mensili decorrenti dal mese di luglio 2017 oltre che alla perdita di altre opportunità di guadagno,
“non potendosi attuare quanto si era impegnato con la convenuta”, oltre che alle spese di lite ed agli accessori di legge.
Dette domande sono state confermate con la memoria n. 1 ex 6° co. art. 183 cpc, trattandosi di rito pre-Cartabia (D.Lgs n. 149/2022).
In giudizio si è costituita in persona del suo legale rappresentante Controparte_3
p.t., , con comparsa di risposta del 16 ottobre 2019, con cui ha contestato le Controparte_4
avverse domande, chiedendone il rigetto per infondatezza.
La causa viene posta in deliberazione all'udienza del 3/12/2024, con scambio di comparse conclusionali e memoria di replica, dopo la fase istruttoria compiuta con escussione di testimoni.
Le domande attrici appaiono fondate parzialmente e vanno accolte per quanto di ragione.
Il thema decidendum della causa appare circoscritto nel principale accertamento dell'inadempimento contrattuale della società convenuta dedotto dall'attore ed alla dipendente risoluzione del rapporto fra i due soggetti in lite, nonché dall'esame della domanda che, seppur formulata apparentemente in via subordinata, a ben vedere costituisce una domanda autonoma, e consistente nella chiesta condanna di al risarcimento del danno che l'attore assume CP_1
patito per la perdita di chances lavorative per impossibilità sopravvenuta della propria prestazione. In tale prospettiva questo decidente qualifica l'edictio actionis indicata dall'attore con l'espressione: “oltre che alla perdita di altre opportunità di guadagno, non potendosi attuare quanto si era impegnato con la convenuta”.
Nel merito rammentiamo che, in punto di fatto, l'8 luglio 2017, l'attore, quale titolare dell'impresa omonima, ebbe a sottoscrivere con la società proprietaria del marchio CP_1
un contratto di concessione in esclusiva avente ad oggetto l'assegnazione di n. 4 ETM CP_2 Cont
ed altri materiali, previo versamento in favore di Parte_2
dell'importo di euro 34.000,00 oltre IVA ed a svolgere le attività descritte all'art. 6 del contratto dalla lettera a) alla lettera m).
A fronte del pagamento suddetto, rateizzato contrattualmente secondo le modalità di cui ai n.ri 1
Cont e 2 della lettera a) dell'art. 6 del contratto, si impegnò a svolgere le attività elencate all'art. 5 del contratto stesso alle lettere da a) sino a q) nonché l'impegno a svolgere le attività descritte nell'allegato A in calce al contratto coi numeri da 1) a 9) dell'allegato stesso, nonché a distribuire
Cont fra società cedente , il medesimo concessionario la società erogatrice Parte_1
dell'attività pubblicitaria ADVERTENDO ed il marchio PANDAA by ETM, le royalties pervenute dall'attività pubblicitaria, con le percentuali indicate ai n.ri 10 e 11 dell'allegato suddetto
(il documento contrattuale è stato prodotto in giudizio dall'attore e digitalizzato come allegato n.
1 dell'atto di citazione).
Cont Parte attrice sostiene che non abbia adempiuto pienamente alle obbligazioni cui si era impegnata, a fronte, invece, del pieno adempimento da parte sua, quale concessionario, delle obbligazioni da lui assunte.
Orbene e posto che il rapporto di che trattasi deve essere collocato nell'alveo dei contratti a prestazioni corrispettive aventi ad oggetto la locazione di beni mobili di proprietà della cedente società PANDAA ETM S.r.l. in favore del concessionario e la prestazione Parte_1
di reciproci e speculari servizi di consulenza, informazione, controllo, formazione, specificamente descritte nel documento contrattuale datato 8/07/2017, si osserva quanto segue. ha chiesto al giudice di dichiararsi, in via principale, il recesso del medesimo Parte_1
concessionario dal contratto anzi calendato.
Sul punto si rileva che il recesso contrattualmente pattuito è regolato dal comma 1 dell'art. 8 del contratto, titolato: “Recesso, Cessione del contratto e Patto di riacquisto”. In tale norma pattizia si legge che il diritto di recesso del Concessionario può essere effettuato, mediante invio di lettera raccomandata r.r., non prima della scadenza del primo anno di esecuzione del contratto suddetto.
Ma nessuna conseguenza economica è sanzionata dalla norma pattizia nel contratto stesso.
D'altronde al messaggio p.e.c. inviato l'1/10/2018 dall'indirizzo pec dell'attore a quello della convenuta, al suo legale amministratore, ed altri, non può conferirsi valore di Controparte_4 recesso, essendo finalizzata solo a proporre una risoluzione conciliativa del rapporto e, alla stregua del pattuito con detta norma, non può avere alcuna efficacia recessiva dal rapporto contrattuale.
Di talché nemmeno alcuna conseguenza sanzionatoria ovvero economica ha ingenerato la comunicazione.
Tuttavia: va rilevato che la fattispecie posta in essere da corrisponde a Parte_1
quella astratta di cui al secondo comma dell'art. 1385 c.c..
Trattasi del recesso non convenzionale di cui agli artt. 1373 e 1386 c.c. e riconducibile all'istituto della risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art 1453 c.c.. La giurisprudenza sul punto da molti anni afferma tale assioma (Cass. N.9941/1996; Cass. N. 12860/93).
La giurisprudenza, peraltro, in tal senso, riconosce che la dichiarazione di recesso può essere contenuta implicitamente nella stessa domanda di condanna alla restituzione del doppio della caparra (Cass. N. 2032/1994).
Sicché la presente domanda di declaratoria del recesso è assorbita da quella di risoluzione e di risarcimento ovvero pagamento del doppio della caparra versata.
Con riferimento, poi, alla richiesta di risoluzione del contratto per inadempimento, la lettera r.r. del 14/12/2018 a firma, oltre che dell'attore, dell'avv. Alessia Tupini, intima la risoluzione del
Cont contratto per inadempimento della nei suoi obblighi contrattuali di cui all'art. 5 del contratto.
Orbene con riferimento all'art. 1453, comma 1°, come è noto la norma dispone che nei contratti a prestazioni corrispettive, come il caso de quo presenta, allorché uno dei contraenti non adempie le sue obbligazioni, l'altro può, a sua scelta, chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
L'attore ha chiesto una declaratoria di inadempimento della convenuta e di risoluzione del contratto inter partes costituito, col consequenziale risarcimento dei danni patiti sotto il quadruplice profilo della restituzione della caparra e/o del pagamento del doppio della caparra, del pagamento delle ulteriori spese, del risarcimento del mancato guadagno (lucro cessante) già quantificato dalla stessa convenuta in euro 4800,00 mensili, e del ristoro per perdita di nuove opportunità di guadagno. Al proposito diciamo, da subito, che le azioni di risarcimento e di risoluzione ex art. 1453 c.c. sono distinte ma possono essere proposte congiuntamente, come nel caso posto all'esame di questo decidente.
Il regime di distribuzione dell'onere della prova è disciplinato dagli artt. 2697 c.c. nonché dai principi giurisprudenziali in materia che qui evocano squisitamente la mai scalfita pronuncia di
Css. S.U. n. 13533 del 30.10.2001, con f.ta da molteplici pronunce più recenti quali: Cass. Sez. II,
11.04.2013 n. 8901 e da 20.01.2015 n. 826.
La superiore pronuncia, dal 2001 mai mutata o scalfita, insegna che nell'azione di risoluzione, al pari di quelle risarcitorie e di adempimento, incombe sull'attore solo l'onere di provare il titolo della sua azione e di allegare di aver subito un danno, mentre incomberà sul convenuto l'onere di dimostrare l'inesistenza del pregiudizio allegato dall'attore ovvero le cause di sua giustificazione.
Infatti, perché si determini la risoluzione del contratto ed il giudice possa dichiararlo a carico di una delle parti, l'inadempimento allegato deve essere imputabile ad uno dei contraenti.
La colpa del contraente inadempiente, infatti, è presunta ai sensi dell'art. 1218 c.c., di tal ché se sussiste ricade sull'inadempiente l'onere di sollevarsi dalla dedotta responsabilità, dimostrando di non aver colpa del danno ingenerato
La colpa, tuttavia, non deve essere di entità grave, tant'è che l'art. 1455 c.c. dispone che il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di un contraente ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra.
Il giudizio di valutazione della gravità dell'inadempimento si fonda su due criteri, uno oggettivo ed un altro soggettivo. Il primo attiene all'entità oggettiva dell'inadempimento; il secondo, quello soggettivo, invece, poiché si deve tenere conto dell'interesse dell'altra parte alla conservazione del contratto e all'obiettivo che col contratto la parte vuole perseguire, dà rilievo alle modalità e circostanze dello svolgimento concreto del rapporto contrattuale, onde verificare se in concreto l'inadempimento dedotto dalla parte non inadempiente abbia in concreto ingenerato un'alterazione notevole dell'equilibrio contrattuale, quella che viene definita dalla dottrina e dalla giurisprudenza, l'incrinamento del sinallagma contrattuale.
Orbene se rientra negli oneri del giudicante ex officio valutare l'entità della gravità dell'inadempimento, è pur vero, che la non scarsa importanza dell'inadempimento stesso costituisce una condizione dell'azione di risoluzione e, in ossequio agli oneri probatori imposti dal legislatore con l'art. 2697 c.c., sarà onere dell'attore che agisce per il risarcimento dover provare l'esistenza della non scarsa importanza dell'inadempimento dell'altro contraente.
Ed in tal caso l'inadempimento potrà il giudice valutarlo di scarsa importanza solo allorché il contraente non rimanga totalmente insoddisfatto. La valutazione, infatti, di cui all'art. 1455 c.c. è necessaria nell'ipotesi di inadempimento parziale, sia nel senso che un'obbligazione contrattuale rimanga parzialmente insoddisfatta, sia nel senso che in presenza di diverse obbligazioni contrattuali, una sola di queste rimanga totalmente insoddisfatta.
Nel caso posto all'esame di questo giudice è evidente che la complessità della pattuizione fra le parti del contratto 8 luglio 2017 impone al giudice, di fronte all'allegazione dell'inadempimento e del danno asserto dal contraente adempiente, dover verificare se una o più obblighi contrattuali che la convenuta società ha sottoscritto e si è impegnata ad adempiere siano state integralmente svolte o meno e se, in ipotesi di mancata esecuzione, la stessa singola o plurima obbligazione abbia comportato un pregiudizio grave nell'altro contraente tanto da impedirgli l'adempimento dei suoi obblighi contrattuali ed il perseguimento dell'obiettivo causalmente prefisso nel suo interesse.
Tale operazione valutativa, così come insegna la Suprema Corte, impone al giudice di “non isolare singole condotte di una delle parti per stabilire se costituiscano motivo di inadempienza a prescindere da ogni altra ragione di doglianza dei contraenti, ma deve, invece, procedere ad una valutazione sinergica del comportamento di questi ultimi, attraverso un'indagine globale ed unitaria dell'intero loro agire, anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento, perché l'unitarietà del rapporto obbligatorio a cui ineriscono tutte le prestazioni inadempiute da ognuno non tollera una valutazione frammentaria e settoriale della condotta di ciascun contraente ma esige un apprezzamento complessivo”.
Tale espediente valutativo conduce, poi, il giudice a declinare la sua attenzione anche sull'elemento subiettivo, che consiste nella condotta assunta dalle parti, condotta da valutarsi anche in relazione ai precetti generali della correttezza e buona fede contrattuale. (v. Cass. Civ.,
Sez. I, Sent. 09/01/2013). Il più recente orientamento giurisprudenziale che supera radicalmente il precedente assai risalente che attribuiva rilievo all'inadempimento in sé considerato, senza alcun apprezzamento dell'interesse del contraente deluso, ove ad essere inadempiuta risultasse l'obbligazione principale, impone, invece, che l'accertamento da parte del giudice venga effettuato caso per caso, in maniera tale da appurare se l'inadempimento abbia inciso sull'interesse della parte non inadempiente, determinando un'alterazione del sinallagma.
Il punto di rottura del rapporto che giustifica la cancellazione del vincolo viene fornito dall'incrocio tra il grave inadempimento e l'intollerabile prosecuzione del rapporto, ove la prima misurazione è affidata a parametri oggettivi, sulla scorta dei quali, secondo comune apprezzamento ed in relazione alle circostanze, deve accertarsi l'apprezzabilità in concreto del peso dell'inadempimento nell'economia del rapporto. Tale risultato deve poi essere rapportato all'interesse del creditore deluso, considerato non in astratto, ma in concreto e cioè in relazione alla natura del contratto, alla qualità dei contraenti ed ogni altra circostanza rilevante.
Nel caso oggetto d'esame ritiene questo decidente di trovarci, oltre alla sua prerogativa principale di contratto a prestazioni corrispettive e continuate nel tempo, anche dinanzi ad un contratto commutativo con parziali effetti aleatori.
Si intende per contratto commutativo l'atto negoziale nel quale la misura delle prestazioni non dipende dal verificarsi di un evento incerto, come può essere il dover mettere in vendita un libro offerto al pubblico in una libreria ma di cui i contraenti, ad es. editore e libraio, non possono prevedere se il libraio riuscirà a venderlo e quante copie potranno essere venute, dipendendo l'esito dell'offerta dai desiderata e dai gusti dei lettori che possono essere mutevoli, occasionali, incerti e persino inesistenti.
In tale situazione il rapporto instaurato fra l'editore ed il libraio possiede un'intensa percentuale di aleatorietà perché nessuna delle parti sa l'esito della esposizione del libro nel negozio del libraio, di guisa che il contratto fra costoro instaurato sarà un contratto aleatorio.
Tali sono i contratti aleatori in cui ricade sulle parti il rischio che il contenuto della prestazione contrattuale (o del diritto dedotto nel contratto) dipenda dalla verificazione di un evento casuale: in questo caso l'ipotetico acquisto del libro da parte di un terzo cliente del libraio.
Tale tipologia contrattuale si contrappone a quella dei contratti commutativi ove le prestazioni e i diritti dedotti in contratto non dipendono da fattori causali essendo, in sostanza, già determinati o determinabili al momento della conclusione del contratto. Va rammentato, peraltro, che anche nei contratti commutativi può essere tollerata una certa aleatorietà, ma l'alea deve rientrare nei limiti della 'normalità, e cioé in un rischio ragionevolmente prevedibile da parte di persone di normale prudenza (ad es., fisiologiche variazioni dei costi). La distinzione è rilevante, in generale, in quanto ai contratti aleatori non si applicano le norme sulla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e sulla rescissione per lesione.
Nel contratto dell'8 luglio 2017 le parti hanno minuziosamente non solo specificato ogni Cont reciproca obbligazione e le prestazioni consequenziali e dipendenti (quanto ad Cont l'elenco degli obblighi assunti all'art. 5 da (come sopra già trascritto: le attività elencate all'art. 5 del contratto stesso alle lettere da a) sino a q) nonché l'impegno a svolgere le attività descritte nell'allegato A in calce al contratto coi numeri da 1) a 9) dell'allegato stesso), ma anche fissarono le modalità di distribuzione fra soggetti contrattuali e soggetti non parti del contratto le royalties pervenute dall'attività pubblicitaria, con le Cont percentuali indicate ai n.ri 10 e 11 dell'allegato suddetto – e cioè fra società cedente , il medesimo concessionario la società erogatrice dell'attività pubblicitaria Parte_1
ADVERTENDO ed il marchio PANDAA by ETM.
Ma di certo le parti contraenti non potevano a priori sapere cosa sarebbe successo dalla esibizione degli eco-raccoglitori e dalle attività conferite al Quelle restavano Parte_1 un'alea contrattuale.
Nel caso posto all'esame di questo decidente la prova confezionata in giudizio sullo Cont inadempimento delle obbligazioni assunte da , dal punto di visto oggettivo, consente di affermare che è stato provato, anche a mezzo testimoni e per parziale difetto di specifica contestazione di parte convenuta, che:
I - a distanza di 15 mesi dalla stipula del contratto sono stati individuate solo due sedi ma non sono stati mai consegnati i relativi box;
II - non è stata individuata la sede di stoccaggio a cui consegnare/depositare i materiali raccolti;
III - non è stata attivata nessuna procedura per i conferimenti con tessera sanitaria;
IV - i costi dello stoccaggio, previsti a carico di ND (pg. 2, all. A) sono rimasti a carico di V – sono rimasti a carico del medesimo Parte_1
Cont attore gli oneri per l'iscrizione negli albi che erano di competenza di;
VI – inesistente per difetto di documentazione in tal senso della pattuizione di accordi modificativi dell'onere di iscrizione ai detti albi;
VI – Tanto meno esiste al giudizio un nuovo regolamento contrattuale che modifichi i siti di stoccaggio già individuati;
VII – Quanto all'obbligo pubblicitario assunto da
Cont Cont
esso è regolamentato per contratto ed atteneva a quella che si era obbligata a 8 – R.G. n° 10898 / 2019
G.O.P. Fabrizio LL compiere presso la società ADVERTENDO;
nulla di tale attività è emerso sia stata effettuata dalla convenuta che sul punto non ha saputo riferire alcunché.
Sono emerse, invece, dalla voce dei testimoni assunti alle udienze, le seguenti circostanze:
Intanto le deposizioni assunte all'udienza del 21.03.2022 con e Controparte_5 [...]
, fratello dell'attore, non possono essere ritenute attendibili;
tuttavia non tanto Persona_1
per il legame familiare con l'attore, quanto per la loro stessa ammissione di aver partecipato alla stesura del contratto e dell'evidente interesse all'esito del giudizio.
Il teste ha fornito soltanto indicazioni di carattere burocratico del tutto Testimone_1
superflue e non incidenti sulla prova del fatto storico dell'inadempimento dedotto dall'attore.
Dalla deposizione del teste resa all'udienza del 21.03.2022, apprendiamo che Testimone_2
erano stati individuati i siti della collocazione degli eco-raccoglitori presso Persona_2
Todis” di via Forte dei Braschi e “Iperfamily” di Torrevecchia, ma non ricorda altro sito indicati dall'attore nei supermercati TF SRL. Null'altro il teste ha affermato a conferma o confutazione dei capitoli di prova articolati da parte convenuta. Tantomeno se poi gli eco-raccoglitori furon allocati in sito.
L'unico elemento probante utile ai fini della decisione è la prova del tentativo della convenuta società, anche tramite le dichiarazioni dei propri testimoni, di scaricare la responsabilità del concessionario di non aver mai sostanzialmente iniziato l'attività conferitagli poiché Parte_1
non avrebbe esibito le autorizzazioni amministrative necessarie e lui stesso non avrebbe chiesto la consegna materiale degli eco-raccoglitori entro sessanta giorni dalla stipula dell'accordo.
Circostanza questa assolutamente fuorviante poiché non c'è chi non veda che se il concessionario ha versato alla cedente le somme pattuite per svolgere le attività sue preposte di raccolta dei
Cont materiali inseribili negli eco-raccoglitori di proprietà della col marchio PAAANDA by
ETM, non può dubitarsi che l'attività di consegna non può che essere a carico del proprietario di
Cont questi beni e non di chi li deve ricevere. Quindi era la a dover farsi carico di mettere in grado il concessionario di prendere in carico gli eco-raccoglitori, salvo l'obbligo del Parte_1
concessionario di fornire le autorizzazioni necessarie, la cui esistenza e consistenza è una circostanza del tutto estranea all'oggetto del contraddittorio. Ritiene, invece, questo giudice, che quanto affermato dai testimoni in corso di causa integri la
Cont comprova piena dell'inadempimento di perché non può dubitarsi che la società convenuta ha incassato gli acconti versatili da pari ad euro 21000,00 e non si è attivata Parte_1
a svolgere le altre attività contrattualmente pattuite, tant'è che si armeggia attorno a presunti accordi successivi o obblighi burocratici dei quali non dà alcuna prova di esistenza e che sarebbero stati la fonte giustificatrice della inerzia della stessa.
Ritiene, dunque, questo decidente che, valutando tutte le difese delle parti costituite e le deposizioni raccolte in corso di causa unitamente alla documentazione versata in atti, la prova dell'inadempimento integrale delle obbligazioni assunte da sia stata pienamente CP_1
raggiunta e la convenuta società non ha assolto la presunzione di inadempimento dedotto dall'attore in citazione.
Pertanto: va accolta pienamente sia la domanda di risoluzione per grave inadempimento del contraente società di tutte le sue obbligazioni contrattuali dipendenti dalla scrittura CP_1
contrattuale datata 8 luglio 2017 e la conseguente domanda, a titolo risarcitorio, di pagamento del doppio della caparra ricevuta di euro 21.000,00 oltre agli interessi di legge decorrenti dal dì della costituzione in mora al soddisfo.
Non è dovuta invece la rivalutazione monetaria di tali somme poiché con la pattuizione della caparra confirmatoria di cui all'art. 1385 cc ed il pagamento del doppio di cui al secondo comma della medesima norma le parti hanno già quantificato l'entità del risarcimento pattiziamente e null'altro è dovuto salvo l'incremento in forza degli interessi legali di cui all'art. 1282 c.c. trattandosi di obbligazione pecuniaria che nasce dalla data di costituzione in mora, qui formulata con la lettera r.r. dell'avv. Tupini del 14/12/2018.
Non va accolta invece la domanda di risarcimento per mancato guadagno, cioè il lucro cessante, poiché al giudizio non v'è prova alcuna che la mancata attivazione del contratto, in che si è sostanziata la mancata consegna degli eco-raccoglitori e delle attività contrattualmente pattuite fra i due contraenti, abbia fatto perdere le chances di verosimile attività e relativo guadagno del
[...]
La circostanza, infatti, dei possibili guadagni rientra, infatti, nell'alea di possibilità e Pt_1
probabilità che nel futuro gli eco-raccoglitori avrebbe potuto essere utilizzati da terzi soggetti ma di ciò non può ragionevolmente farsi alcun accertamento in concreto. Pertanto: tale domanda va rigettata per difetto di prova.
Il regolamento delle spese di lite segue il principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si valuta, atteso il valore della causa pari ad euro 42.000,00 rapportandolo alla media dello scaglione delle cause di valore tra 26001,00 e 52000,00, in euro 5.077,00 oltre le spese documentate in euro
545,00, oltre 15% per spese forfetarie generali, ed oltre C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
P.Q.M.
Ogni contraria domanda ed eccezione disattesa. Lette le difese scritte di entrambe le parti.
Definitivamente pronunziando.
Accoglie le domande formulate dall'attore nel suo atto di citazione del 12.06.2019 poiché fondate in fatto e in diritto.
Dichiara risolto per grave inadempimento della convenuta società il contratto CP_1
sottoscritto in data 8.07.2017 con in proprio e quale titolare dell'impresa Parte_1
omonima corrente in Roma, via Carlo Urbani n. 15. Parte_1
Condanna la convenuta società in persona del suo rappresentante Controparte_6
pro-tempore, l'attore al pagamento in favore dell'attore in proprio e nella qualità spiegata della somma di euro 42.000,00 oltre interessi ai tassi di legge dalla data del 14/12/2018 al soddisfo.
Condanna la convenuta società, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a rifondere l'attore, delle spese del giudizio come in motivazione indicate in Parte_1
complessivi euro 5622,00 di cui euro 545,00 per esborsi documentati oltre spese forfetarie ed accessori di legge.
Sentenza esecutiva ope legis.
Così deciso in Palermo, 1/04/2025 Il Giudice
Fabrizio LL 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 – R.G. n° 10898 / 2019
G.O.P.
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