Ordinanza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, ordinanza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
n. 321/2023 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Messina, in persona del Consigliere Istruttore dr.ssa Marisa Salvo, ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 321/2023 R.G. vertente tra in persona dell'amministratore delegato e Parte_1 legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall' avv. Mauro Cati e dall'avv. Barbara Bombacii;
Appellante
rappresentato e difeso dal Prof. Avv. avv. Antonio Saitta;
Parte_2
Appellato
********************
Letti gli atti;
premesso che l'udienza dell' 1.04.2025 si è svolta a trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. d(così come introdotto dal D. Leg.vo 10.10.2022 n. 149), giusta ordinanza del 4.02.2025 con cui la causa è stata rinviata alla data odierna per mancata comparizione delle parti , tramite deposito di note scritte;
considerato che
, benchè la causa , alla data del 4.02.2025 non fosse stata ancora rimessa al Collegio per la decisione, per mera svista , il detto rinvio ex art. 127 c.p.c. è stato disposto da quest'ultimo, anzichè dal C.I., che sarebbe stato ancora competente, non essendo stata avviata la fase collegiale;
rilevato che, comunque, le parti hanno avuto regolare notizia del disposto rinvio e sono state, pertanto, avvertite delle conseguenze derivanti dall'ulteriore mancato deposito di note scritte;
considerato, in punto di diritto, che, in base al chiaro disposto dell'art. 127 ter, comma 4, ultima parte, c. p. c. – secondo il quale “se nessuna delle parti deposita le note nel nuovo termine o compare all'udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo” -, non essendo state depositate dalle parti costituite note scritte né per la data precedente, né per quella odierna, fissata ai sensi del quarto comma dell'art. 127 ter c. p. c. con provvedimenti
P. Q. M
visti gli artt. 127 ter, comma 4, ultima parte, e 310, ultimo comma, c. p. c.,
• ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo n.321/2023 R. G.;
• dichiara che le spese del presente grado rimangono a carico della parte che le ha anticipate.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in data 2.03.2025
Il Consigliere istruttore
D.ssa Marisa Salvo