Sentenza breve 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 15/05/2025, n. 895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 895 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00895/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00596/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 596 del 2025, proposto da
ME PP, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rizzo e Paolo Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Giffoni Sei Casali, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in NO, via Ss. Martiri Salernitani n. 31;
per l’accertamento
del silenzio-accoglimento formatosi ai sensi dell’art. 36 bis, comma 6, D.P.R. n. 380/2001, sulla SCIA in sanatoria di accertamento di conformità per difformità sull’immobile sito in Via Bissido 10, acquisita al protocollo del Comune di Giffoni Sei Casali n. 58 del 3 gennaio 2025;
nonché per l’accertamento e la declaratoria d’inefficacia e/o per l’annullamento del provvedimento del Comune di Giffoni Sei Casali prot. n. 2297 del 3 marzo 2025, avente ad oggetto “ Segnalazione Certificata Inizio Attività in Sanatoria per Accertamento di Conformità art.36-bis per difformità sull’immobile sito in Via Bissido 10. Richiesta documentazione integrativa e conformativa. Rif. SCIA 58/2025 ”, in uno ad ogni altro atto funzionalmente collegato, anche se non conosciuto, ivi compresi, ove e per quanto occorra, la nota prot. n. 6663 del 26 luglio 2024 e successiva nota prot. n.7104 del 9 agosto 2024, recante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990 per l’emissione di ordinanza di rimessione in pristino a norma dell’art. 27 e ss. del D.P.R. n. 380/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Giffoni Sei Casali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 la dott.ssa Laura PP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il presente ricorso è proposto per l’accertamento e la declaratoria del silenzio-accoglimento formatosi ai sensi dell’art. 36 bis, comma 6, D.P.R. n. 380/2001, sulla SCIA in sanatoria di accertamento di conformità per difformità sull’immobile sito in Via Bissido 10, e, comunque, per la declaratoria d’inefficacia e/o per l’annullamento del provvedimento prot. n. 2297 del 3 marzo 2025, avente ad oggetto “ Segnalazione Certificata Inizio Attività in Sanatoria per Accertamento di Conformità art.36-bis per difformità sull’immobile sito in Via Bissido 10. Richiesta documentazione integrativa e conformativa. Rif. SCIA 58/2025 ”.
Deduce la ricorrente che, a seguito di recenti sopralluoghi effettuati dal Comune sul predetto immobile, è risultata la presenza di opere prive di autorizzazione, e segnatamente un manufatto (deposito agricolo) e due accessori (una tettoia su prospetto nord del manufatto e una recinzione che funge da ricovero canino sul prospetto ovest del manufatto.
Di conseguenza, con nota prot. n. 6663 del 26 luglio 2024 e successiva comunicazione prot. n. 7104 del 9 agosto 2024, il Comune ha reso comunicazione di avvio del procedimento per l’emissione di ordinanza di rimessione in pristino contestando: per il corpo “A” (deposito agricolo) difformità prospettiche e una diversa conformazione delle falde di copertura; per i corpi “B” e “C” (tettoia e recinto ad uso canile) la realizzazione in assenza di preventiva autorizzazione.
La ricorrente, quindi, al fine di sanare sul piano edilizio i suddetti interventi, ha presentato in data 3 gennaio 2025 prot. 58 SCIA in sanatoria per l’accertamento di conformità ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 bis del D.P.R. n. 380/2001, trattandosi, per il corpo “A”, di parziali difformità rispetto al titolo legittimante l’immobile e, per i corpi “B” e “C”, di semplici strutture pertinenziali accessorie al fondo e al corpo “A”, utilizzate per lo svolgimento dell’attività agricola.
Sulla SCIA in sanatoria è intervenuta la nota prot. n. 2297 del 3 marzo 2025, con cui il Comune ha sostenuto che “ la tettoia (corpo “B”), per dimensioni (mq 70,00 circa di superficie coperta), utilizzo autonomo (ricovero mezzi e materiali) e caratteristiche costruttive (copertura in lamiera grecata fissata alla sottostante struttura costruita da travi IPE ancorata stabilmente al suolo) è stata realizzata in assenza di permesso di costruire (ex art.31 DPR 380/2001). Detta tettoia, infatti, non può essere considerata “pertinenza” ex art.70.5 del vigente RUEC, ma come nuova costruzione ”, chiedendo quindi di conformare l’istanza con esclusione di detta “tettoia”, da demolire ovvero, in caso di ricorrenza dei relativi presupposti (c.d. doppia conformità urbanistica ed edilizia) da rendere oggetto di separata istanza di accertamento di conformità ex art. 36, e per il resto ha ritenuto necessaria una integrazione documentale.
Si eccepisce la violazione dell’art. 36 bis, comma 6, del D.P.R. n. 380/2001 in quanto al momento di adozione della gravata nota prot. n.2297 del 3 marzo 2025 era già spirato il termine di legge e pertanto si era già formato il silenzio assenso, il cui perfezionamento prescinde dalla conformità alla normativa dell’intervento.
Si aggiunge come, anche a ritenere che l’istanza presentata dalla ricorrente fosse effettivamente carente, sotto il profilo documentale, nei termini esposti dall’Amministrazione Comunale, tale carenza avrebbe dovuto essere oggetto di idonea richiesta di integrazione, pur sempre formulata nei termini all’uopo previsti, mentre eventuali successive determinazioni del competente ufficio comunale sono dalla norma espressamente definite inefficaci.
Per tali motivi, secondo parte ricorrente, anche il parziale diniego della SCIA in sanatoria risulta opposto tardivamente, tenuto conto che, una volta maturato il silenzio accoglimento ex art. 36 bis, l’Amministrazione non ha possibilità di intervento, se non attraverso l’esercizio dei poteri di ritiro in autotutela dell’atto di tacito assenso, il che nella specie non è avvenuto.
Si afferma, infine, che nel caso di specie va riscontrata sia la sostanziale completezza dell’istanza, sia la conformità urbanistica ed edilizia delle parziali difformità sull’immobile fatte oggetto della SCIA in sanatoria ex art. 36 bis del D.P.R. n.380/2001.
Si è costituito in giudizio il Comune resistente deducendo di aver provveduto, con nota prot. n. 4433 dell’8 maggio 2025, a comunicare l’avvio del procedimento, ex artt. 7 e 21 nonies della Legge n. 241/1990, di annullamento in autotutela degli effetti relativi alla s.c.i.a. depositata dalla ricorrente in data 3 gennaio 2025 e domandando pertanto la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Nel merito, ha osservato che le opere segnalate dalla ricorrente sono riconducibili per dimensioni, utilizzo autonomo e caratteristiche costruttive alla nuova costruzione e, quindi, avrebbero richiesto un permesso di costruire, con la conseguenza che la SCIA presentata risulta in ogni caso inefficace.
Ha, infine, contestato l’avvenuta formazione di un provvedimento di assenso per SI , stanti le plurime carenza documentali riscontrate.
La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 14 maggio 2025 ed ivi la parte ha chiesto che venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso, avendo l’Amministrazione attivato il procedimento di annullamento d’ufficio, che dovrà essere concluso.
All’esito della discussione, dato avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è manifestamente improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito dell’udienza camerale.
Dirimente, a tal fine, risulta la dichiarazione resa dalla parte ricorrente in occasione dell’udienza camerale del 14 maggio 2025, siccome riportata a verbale.
Il procedimento in autotutela in essere sgrava infatti dell’interesse all’impugnazione, obbligando al contempo il Comune a portare a termine la procedura.
Costituisce, peraltro, ius receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale: “ Nel processo amministrativo vige il principio della piena disponibilità dell’interesse a ricorrere e della relativa azione, nel senso che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d’atto del Giudice, il quale, non avendo il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente o di sindacarne la valutazione, non può che dichiarare l’improcedibilità del gravame ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 10 gennaio 2024, n. 523).
In altri termini, nel caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice, in assenza di repliche e/o diverse richieste ex adverso formulate, non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa (Consiglio di Stato sez. IV, 6 novembre 2024, n.8892).
Dunque, facendo applicazione delle superiori coordinate ermeneutiche, il ricorso deve essere, in definitiva, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
In considerazione della definizione del giudizio con pronuncia di rito, le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di NO (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in NO nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Laura PP, Referendario, Estensore
Roberto Ferrari, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura PP | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO