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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/11/2025, n. 1517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1517 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 5351/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...]; Parte_1
E
, nata a [...] il [...]; Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Corso C. Finocchiaro Aprile, n. 124, presso lo studio dell'avv. CASTIGLIA TIZIANO, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti: come in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero parere favorevole in data 14/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 11/11/2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni della loro separazione, omologata dal Tribunale di Palermo con decreto del 26.10.2022 (procedimento n. 3145/2022 R.G.), nei seguenti termini:
“1)-Rapporti tra i coniugi. I coniugi continueranno a vivere separati, con facoltà per ciascuno di mutare liberamente, ove occorra, la propria dimora, il domicilio e la residenza.
2)-Contributo al mantenimento del coniuge. Tenuto conto delle mutate condizioni dei ricorrenti, cessa -con effetto dalla sottoscrizione del presente atto- l'obbligo per il sig.
[...] di versare alla sig.ra il contributo al mantenimento della stessa Pt_1 Parte_2 stabilito in sede di separazione personale, omologata con decreto dei 24-26.10.2022, al quale la medesima contestualmente rinuncia.
3)-Passaporti e autorizzazioni. Le parti confermano il loro reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e/o permessi di espatrio e si obbligano a prestarsi vicendevolmente tutte le eventuali autorizzazioni amministrative che dovessero essere all'uopo loro richieste
I ricorrenti dichiarano di esser soddisfatti delle superiori condizioni che consapevolmente e concordemente leggono e accettano mediante sottoscrizione ad ogni effetto di legge, in ogni facciata, di copia del presente ricorso introduttivo” (vedi ricorso congiunto depositato in data 10/11/2025).
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché la domanda va accolta.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche in motivazione – concordate tra e Parte_1
- delle condizioni di separazione omologate dal Controparte_1
Tribunale di Palermo, con decreto del 26.10.2022 (procedimento n. 3145/2022 R.G.);
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Palermo in data 24/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 5351/2025 R.G.V.G.
PROMOSSO DA
nato a [...] il [...]; Parte_1
E
, nata a [...] il [...]; Controparte_1 entrambi elettivamente domiciliati in Palermo, Corso C. Finocchiaro Aprile, n. 124, presso lo studio dell'avv. CASTIGLIA TIZIANO, che li rappresenta e difende per mandato in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica delle condizioni di separazione (ricorso congiunto)
Conclusioni delle parti: come in ricorso.
Conclusioni del Pubblico Ministero parere favorevole in data 14/11/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato in data 11/11/2025, le parti hanno chiesto disporsi la modifica delle condizioni della loro separazione, omologata dal Tribunale di Palermo con decreto del 26.10.2022 (procedimento n. 3145/2022 R.G.), nei seguenti termini:
“1)-Rapporti tra i coniugi. I coniugi continueranno a vivere separati, con facoltà per ciascuno di mutare liberamente, ove occorra, la propria dimora, il domicilio e la residenza.
2)-Contributo al mantenimento del coniuge. Tenuto conto delle mutate condizioni dei ricorrenti, cessa -con effetto dalla sottoscrizione del presente atto- l'obbligo per il sig.
[...] di versare alla sig.ra il contributo al mantenimento della stessa Pt_1 Parte_2 stabilito in sede di separazione personale, omologata con decreto dei 24-26.10.2022, al quale la medesima contestualmente rinuncia.
3)-Passaporti e autorizzazioni. Le parti confermano il loro reciproco consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e/o permessi di espatrio e si obbligano a prestarsi vicendevolmente tutte le eventuali autorizzazioni amministrative che dovessero essere all'uopo loro richieste
I ricorrenti dichiarano di esser soddisfatti delle superiori condizioni che consapevolmente e concordemente leggono e accettano mediante sottoscrizione ad ogni effetto di legge, in ogni facciata, di copia del presente ricorso introduttivo” (vedi ricorso congiunto depositato in data 10/11/2025).
Le condizioni concordate non sono contrarie all'ordine pubblico, né a disposizioni di legge, sicché la domanda va accolta.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- prende atto delle modifiche in motivazione – concordate tra e Parte_1
- delle condizioni di separazione omologate dal Controparte_1
Tribunale di Palermo, con decreto del 26.10.2022 (procedimento n. 3145/2022 R.G.);
- nulla sulle spese.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Palermo in data 24/11/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott. Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.