CA
Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 06/11/2025, n. 897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 897 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
I SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Balletti Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 499/23, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 953/23 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data
1.3.23
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Giordano Parte_1
Appellante
E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rapp.to e difeso dall'avv. Assunta Torino
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 953/23, depositata l'1.03.2023 e notificata il
6.04.2023, il Tribunale di Salerno ha accolto la domanda di detenzione sine titulo proposta dal , relativa Controparte_1 all'immobile sito in Atrani alla via Don G. Colavolpe n. 2 e, per l'effetto, ne ha ordinato il rilascio ad , a far data dal Parte_1
30.06.2023; ha rigettato, inoltre, la domanda di pagamento della indennità di occupazione, compensando tra le parti le spese del giudizio. 1 Avverso tale sentenza ha proposto appello affidato Parte_1
a tre motivi: con il primo deduce la inammissibilità della modifica della domanda in corso di causa, tramutata da sfratto in occupazione senza titolo;
con il secondo motivo contesta la mancata qualificazione della domanda in termini di azione di rivendica, assumendo, altresì, che il primo Giudice avrebbe dovuto rigettarla, non essendo stata fornita la prova positiva della proprietà del bene in capo all'attore; con il terzo motivo l'appellante lamenta la contraddittorietà della pronuncia in relazione alla qualifica di occupante senza titolo dell'intimato che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, non risultava incontestata ed avrebbe, pertanto, dovuto essere accertata nell'ambito di un procedimento ordinario.
Ha, quindi, così concluso: “In via principale, in accoglimento dell'appello, riformare l'impugnata sentenza N. 953/2023 emessa a definizione del giudizio RG n 5826/2021 rep. N. 1219/2023 del
2.03.2023 dal Tribunale di Salerno giudice onorario Giannuzzi Irene il
01.03.2023 , pubblicata il 01.03.2023 , notificata alla pec del difensore il 06.04.2023 e per l'effetto previa dichiarazione dell' inammissibilità della modifica della domanda in corso di causa, accertare e dichiarare altresì l'improcedibilità della domanda attorea perché basata su contratto di locazione nullo in quanto mai sottoscritto dall'intimato come accertato dalla CTU in corso di causa;
dichiarare l'improcedibilità della domanda di sfratto per occupazione senza titolo e per l'assoluta carenza del titolo di proprietà c) rigettare, per gli effetti, la stessa;
d) condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti e onorari del presente procedimento con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. NEL MERITO Accertare e dichiarare, IN VIA
SUBORDINATA, la legittima detenzione dell'immobile concesso dallo stesso Ente così come risulta dagli atti di causa e a fronte del quale
l'appellante ha sempre corrisposto un canone d'uso come riconosciuto dallo stesso giudicante di prime cure: In via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento della pretesa risarcitoria,
2 Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa di primo e secondo grado.”.
Si è costituito il eccependo, Controparte_1 preliminarmente, la nullità dell'atto di appello per omessa specificazione dei motivi e la inammissibilità del gravame, deducendone, nel merito, la infondatezza e concludendo per il suo rigetto.
All'esito dell'udienza di discussione del 28.10.25, la Corte ha deciso la causa, dando lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere affermata la tardività dell'impugnazione.
Il presente giudizio, avente ad oggetto una controversia in tema di locazione, si è definito, in primo grado, con la sentenza impugnata, notificata all'appellante a cura dell'appellato a mezzo PEC in data
6.04.2023.
L'impugnazione andava, quindi, proposta nel termine breve di trenta giorni dalla notifica della sentenza e, in relazione all'oggetto, secondo il rito del lavoro, ai sensi dell'art. 447 bis c.p.c.
In proposito deve, infatti, precisarsi che, a seguito dell'irrituale introduzione del giudizio di primo grado con atto di citazione, era stato disposto il mutamento del rito - da ordinario a locatizio;
in applicazione del principio di ultrattività del rito (Cass n. 28519/19), che impone che il gravame sia proposto nelle stesse forme del giudizio di primo grado, la sentenza andava, dunque, appellata con ricorso, vero è che anche questa Corte ha disposto il mutamento di rito, da ordinario a locatizio.
Tuttavia, il presente grado è stato introdotto con atto di citazione notificato il 2.05.2023 ed iscritto a ruolo il 9.05.2023.
Ebbene, anche se nelle controversie soggette al rito locatizio l'appello va proposto con il deposito in cancelleria del ricorso nei termini perentori fissati dalla legge, tale requisito può dirsi validamente soddisfatto anche con il deposito di un atto di citazione, che, seppur irrituale, non comporta di per sé l'invalidità del gravame, in
3 applicazione del principio generale di conservazione degli atti viziati, ai sensi dell'art. 156 c.c., co. 2.
In tale ipotesi resta, tuttavia, di per sé irrilevante la notifica previamente effettuata all'appellato dell'atto introduttivo, dovendosi, invece, far riferimento, ai fini della valutazione sulla tempestività del gravame, al momento del suo deposito nella cancelleria del giudice ad quem, che deve avvenire nel rispetto dei termini perentori fissati dalla legge per la proposizione dell'impugnazione, a nulla valendo che negli stessi termini sia intervenuta la notificazione dell'atto.
L'appello avverso la sentenza di primo grado, da proporsi con ricorso,
è inammissibile, quindi, ove l'atto introduttivo sia stato depositato in cancelleria oltre il termine di decadenza di trenta giorni dalla notifica della sentenza (o, in caso di mancata notifica, oltre il termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c.).
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione, secondo la quale “nelle controversie in materia di locazione, alle quali è applicabile, ai sensi dell'art. 447 bis cpc, il rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona con il deposito dell'atto in cancelleria nel termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero, in caso di mancata notifica, nel termine lungo di cui all'art. 327 cpc, e ciò anche se
l'appello sia proposto erroneamente con la forma della citazione, assumendo rilievo in tal caso solo la data di deposito della medesima.”
(Cass. n. 9530/10; Cass. n. 21153/21; Cass n. 25061/15)
Difatti, quando l'ordinamento prescrive per l'esercizio del diritto di impugnazione rispettivamente la forma del ricorso da depositare presso l'ufficio che deve ricevere l'impugnazione ovvero la forma della citazione o della notificazione di un atto alla parte destinataria dell'impugnazione, lo scopo dell'attività di esercizio del diritto di impugnazione connaturato alle due diverse forme è, nel primo, che nel termine di impugnazione si realizzi la “presa di contatto” con il giudice investito dell'impugnazione e, nel secondo, che entro quel termine si realizzi la “presa di contatto” con la parte destinataria
4 dell'impugnazione. Ne consegue che l'errore nella scelta dell'atto di proposizione dell'impugnazione sotto il profilo del contenuto-forma che non abbia realizzato la “presa di contatto” prescritta, può essere rimediato esclusivamente tramite eventuali attività integrative successive all'adozione dell'atto, idonee a realizzare quella “presa di contatto”, solo però entro il termine di impugnazione e non già oltre quel termine (Cass. S.U., n. 28575/18).
Conseguentemente, in applicazione dei richiamati principi, va dichiarata l'inammissibilità dell'appello, perché, ancorché notificato all'appellato prima della scadenza del termine di cui all'art. 325 c.p.c.,
è stato però depositato, con l'iscrizione a ruolo, solo successivamente al passaggio in giudicato della pronuncia, che quindi non è stata ritualmente appellata nei termini di legge: la sentenza doveva essere infatti impugnata con ricorso da depositare nel termine del 8.05.2023
(cadente di lunedì), ovvero di 30 gg. dalla notificazione della sentenza, laddove l'atto di appello risulta invece depositato solo in un momento successivo, il 9.05.2023, irrilevante essendo la tempestiva notifica del gravame alla controparte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Poiché l'appello è stato dichiarato inammissibile, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno I Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro il Parte_1
avverso la sentenza n. 953/23 emessa dal Controparte_1
Tribunale di Salerno, pubblicata in data 1.3.23, così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello per tardività;
5 2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese del grado che liquida in euro 2.906,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cna;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposta impugnazione, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Salerno, 28 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Maria Balletti
6