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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/05/2025, n. 719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 719 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 3358/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3358/2024 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da
, (C.F.: col patrocinio dell'avv. Irene Ferrauto Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, (C.F.: , col patrocinio dell'avv. Alfio Caruso CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 30/10/2024)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 10/04/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 07/10/2024, - premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio con a Lentini il 28/09/2017 (atto n. 54, parte II, CP_2 serie A, anno 2017), nel corso del quale è nato il figlio (in data 24/11/2021), Per_1
pagina 1 di 5 - chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito, con addebito a quest'ultimo, nonché la previsione delle seguenti ulteriori statuizioni:
- l'affido esclusivo del minore alla madre, con diritto del padre di vedere il figlio due pomeriggi a settimana;
- l'assegnazione, alla ricorrente, della casa coniugale sita in Lentini, via Agnone;
- l'obbligo, a carico del di versare alla ricorrente la somma di € 800,00 CP_1 mensili a titolo di mantenimento della moglie e del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie per quest'ultimo;
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla domanda CP_1 relativa alla dichiarazione della separazione personale dei coniugi.
Contestava, invece, le ulteriori domande avanzate dal ricorrente. In particolare, chiedeva di:
- disporre l'affido condiviso del minore, con collocamento presso la madre “(…) ed il diritto del padre doi tenerlo con se almeno tre giorni la settimana dalle 17:00 alle
20:00, ed ogni quindici giorni trascorrere il fine settimana (dal sabato alle ore 17:00 alla domenica alle ore 20:00) col padre. Stabilire, altresì, che durante il periodo estivo, il minore trascorrerà almeno quindici giorni col padre;
mentre le festività del Natale e della Pasqua verranno così trascorse: se il minore trascorrerà il Natale con la madre, il capodanno verrà trascorso col padre e viceversa;
per le festività di Pasqua: se il giorno di Pasqua il minore lo trascorre con la madre, il lunedì dell'Angelo lo trascorrerà col padre o viceversa, anche in questo caso ad anni alterni”;
- porre, a carico del resistente, l'obbligo di corrispondere alla la somma di Pt_1
€ 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- assegnare al resistente la casa coniugale di sua proprietà “(…) ritenuto che la sig.ra già dal mese di Giugno 2024 se ne è andata via senza farvi più ritorno”. Pt_1
In data 25/03/2025, i procuratori delle parti presentavano istanza congiunta di conversione del procedimento in separazione consensuale e depositavano il seguente accordo:
“1- dichiarare la separazione personale dei coniugi odierni ricorrenti, autorizzandoli a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto e con piena libertà di ciascuno di richiedere la residenza sia nel territorio italiano che all'estero;
2- i coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo dotati di adeguati redditi propri;
3- Affidamento condiviso del figlio minore che va collocato presso l'abitazione Per_1 pagina 2 di 5 della madre, con diritto del padre di vederlo almeno due pomeriggi a settimana dal 18 alle 20 ed a settimane alterne dal sabato pomeriggio alla domenica sera , salvo accordi diversi in relazione agli impegni sia del figlio che dei genitori:
4- Obbligo del sig. di provvedere al mantenimento del figlio nella misura di CP_1 euro 250.00 da versarsi in favore della madre anticipatamente entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale come per legge;
5- Riconoscere che la sig,ra ha diritto a percepire l'intero ammontare Parte_1 dell'assegno unico, rinunciando il alla parte a lui spettante;
qualora per fatti CP_1 sopravvenuti la misura di tale assegno dovesse essere ridotta o esclusa il CP_1 contribuirà personalmente ad integrare la sua parte versandola alla sig.ra , ad Pt_1 integrazione del mantenimento di cui al punto 4;);
6- Entrambi i genitori contribuiranno in ragione del 50% ciascuno per le spese straordinarie per il figlio come da linea guida del Tribunale di Siracusa, compreso le spese per la logopedia per il figlio, che saranno anticipate interamente dalla sig.ra
alla quale il tramite bonifico e a settimane alterne verserà la quota a Pt_1 CP_1 lui spettante;
7- La casa coniugale di proprietà del sarà assegnato allo stesso, mentre gli CP_1 arredi saranno ripartite come da successivo punto-
8- La sig,ra ha diritto di prelevare dall'abitazione coniugale i seguenti beni e Pt_1 arredi: ingresso con specchio, parete attrezzata, divano, armadio camera da letto, letto
e materasso, 2 comodini e comò, cameretta con scrivania sedia;
frigorifero, TV salone, Bimby, Macchina del Caffè, friggitrice ad aria, Folletto ed accessori, Ferro da stiro;
tende salone cucina e camera da letto, con bastone, vaso in vetro, tavolino salone, quadri cucina e corridoio, lampadario cucina, camera da leto a applique;
oltre al corredo e biancheria personale
I superiori beni rimarranno nella disponibilità del sig. fino a quando la sig.ra CP_1
non avrà trovato una nuova abitazione, obbligandosi il a prendersene Pt_1 CP_1 cura ed usarli con la diligenza del buon padre di famiglia.
9- I veicoli in uso dei coniugi saranno così ripartiti: la Opel SA targata GJ368RZ sarà trasferita interamente alla sig.ra e il furgone targato EY725GH sarà Parte_1 trasferito interamente al ciascuno sosterrà le spese per il proprio CP_1 trasferimento;
la moto BMW rimarrà di proprietà del rinunciando la CP_1 sig.ra ad ogni diritto. Pt_1
10. La scopertura del conto corrente UNICREDIT Filiale di Lentini cointestato ad pagina 3 di 5 entrambi coniugi sarà risanata a spese esclusive del e successivamente CP_1 il conto corrente sarà definitivamente estinto;
tale operazione dovrà essere effettuata entro il 9.04.2025; le rate residue della finanziaria sulla Opel SA fino all'estinzione restano a carico del che si obbliga a pagarle liberando la sig.ra . CP_1 Parte_1
Il sempre entro il 9.4.2025 è tenuto a pagare l'utenza elettrica pari a euro CP_1
196,55 giusto fatt. del 7.12.2024 n.2445499397 relativa all'abitazione Per_2 familiare intestata alla sigra trattandosi di un consumo esclusivo del Parte_1
CP_1
10- Con i superiori accordi le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, di aver definitivamente chiuso ogni rapporto scaturente dal matrimonio, ritenendo i superiori accordi definitivi ed esausti”.
Con note scritte per l'udienza del 09/04/2025, fissata per la comparizione delle parti,
i rispettivi difensori chiedevano al giudice di omologare la separazione alle condizioni di cui sopra.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta. Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio in quanto appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento del figlio minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, le ulteriori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi pagina 4 di 5 rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3358/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Lentini il 28/09/2017 (Atto n. 54, parte II, serie A, anno 2017); omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Lentini per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 5.5.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3358/2024 R.G., avente ad oggetto “separazione giudiziale” promossa da
, (C.F.: col patrocinio dell'avv. Irene Ferrauto Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
, (C.F.: , col patrocinio dell'avv. Alfio Caruso CP_1 C.F._2
RESISTENTE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 30/10/2024)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 10/04/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 07/10/2024, - premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio con a Lentini il 28/09/2017 (atto n. 54, parte II, CP_2 serie A, anno 2017), nel corso del quale è nato il figlio (in data 24/11/2021), Per_1
pagina 1 di 5 - chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito, con addebito a quest'ultimo, nonché la previsione delle seguenti ulteriori statuizioni:
- l'affido esclusivo del minore alla madre, con diritto del padre di vedere il figlio due pomeriggi a settimana;
- l'assegnazione, alla ricorrente, della casa coniugale sita in Lentini, via Agnone;
- l'obbligo, a carico del di versare alla ricorrente la somma di € 800,00 CP_1 mensili a titolo di mantenimento della moglie e del figlio, oltre al 50% delle spese straordinarie per quest'ultimo;
Si costituiva in giudizio , il quale non si opponeva alla domanda CP_1 relativa alla dichiarazione della separazione personale dei coniugi.
Contestava, invece, le ulteriori domande avanzate dal ricorrente. In particolare, chiedeva di:
- disporre l'affido condiviso del minore, con collocamento presso la madre “(…) ed il diritto del padre doi tenerlo con se almeno tre giorni la settimana dalle 17:00 alle
20:00, ed ogni quindici giorni trascorrere il fine settimana (dal sabato alle ore 17:00 alla domenica alle ore 20:00) col padre. Stabilire, altresì, che durante il periodo estivo, il minore trascorrerà almeno quindici giorni col padre;
mentre le festività del Natale e della Pasqua verranno così trascorse: se il minore trascorrerà il Natale con la madre, il capodanno verrà trascorso col padre e viceversa;
per le festività di Pasqua: se il giorno di Pasqua il minore lo trascorre con la madre, il lunedì dell'Angelo lo trascorrerà col padre o viceversa, anche in questo caso ad anni alterni”;
- porre, a carico del resistente, l'obbligo di corrispondere alla la somma di Pt_1
€ 200,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie;
- assegnare al resistente la casa coniugale di sua proprietà “(…) ritenuto che la sig.ra già dal mese di Giugno 2024 se ne è andata via senza farvi più ritorno”. Pt_1
In data 25/03/2025, i procuratori delle parti presentavano istanza congiunta di conversione del procedimento in separazione consensuale e depositavano il seguente accordo:
“1- dichiarare la separazione personale dei coniugi odierni ricorrenti, autorizzandoli a vivere separati con obbligo di mutuo rispetto e con piena libertà di ciascuno di richiedere la residenza sia nel territorio italiano che all'estero;
2- i coniugi rinunciano espressamente e reciprocamente all'assegno di mantenimento essendo dotati di adeguati redditi propri;
3- Affidamento condiviso del figlio minore che va collocato presso l'abitazione Per_1 pagina 2 di 5 della madre, con diritto del padre di vederlo almeno due pomeriggi a settimana dal 18 alle 20 ed a settimane alterne dal sabato pomeriggio alla domenica sera , salvo accordi diversi in relazione agli impegni sia del figlio che dei genitori:
4- Obbligo del sig. di provvedere al mantenimento del figlio nella misura di CP_1 euro 250.00 da versarsi in favore della madre anticipatamente entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione annuale come per legge;
5- Riconoscere che la sig,ra ha diritto a percepire l'intero ammontare Parte_1 dell'assegno unico, rinunciando il alla parte a lui spettante;
qualora per fatti CP_1 sopravvenuti la misura di tale assegno dovesse essere ridotta o esclusa il CP_1 contribuirà personalmente ad integrare la sua parte versandola alla sig.ra , ad Pt_1 integrazione del mantenimento di cui al punto 4;);
6- Entrambi i genitori contribuiranno in ragione del 50% ciascuno per le spese straordinarie per il figlio come da linea guida del Tribunale di Siracusa, compreso le spese per la logopedia per il figlio, che saranno anticipate interamente dalla sig.ra
alla quale il tramite bonifico e a settimane alterne verserà la quota a Pt_1 CP_1 lui spettante;
7- La casa coniugale di proprietà del sarà assegnato allo stesso, mentre gli CP_1 arredi saranno ripartite come da successivo punto-
8- La sig,ra ha diritto di prelevare dall'abitazione coniugale i seguenti beni e Pt_1 arredi: ingresso con specchio, parete attrezzata, divano, armadio camera da letto, letto
e materasso, 2 comodini e comò, cameretta con scrivania sedia;
frigorifero, TV salone, Bimby, Macchina del Caffè, friggitrice ad aria, Folletto ed accessori, Ferro da stiro;
tende salone cucina e camera da letto, con bastone, vaso in vetro, tavolino salone, quadri cucina e corridoio, lampadario cucina, camera da leto a applique;
oltre al corredo e biancheria personale
I superiori beni rimarranno nella disponibilità del sig. fino a quando la sig.ra CP_1
non avrà trovato una nuova abitazione, obbligandosi il a prendersene Pt_1 CP_1 cura ed usarli con la diligenza del buon padre di famiglia.
9- I veicoli in uso dei coniugi saranno così ripartiti: la Opel SA targata GJ368RZ sarà trasferita interamente alla sig.ra e il furgone targato EY725GH sarà Parte_1 trasferito interamente al ciascuno sosterrà le spese per il proprio CP_1 trasferimento;
la moto BMW rimarrà di proprietà del rinunciando la CP_1 sig.ra ad ogni diritto. Pt_1
10. La scopertura del conto corrente UNICREDIT Filiale di Lentini cointestato ad pagina 3 di 5 entrambi coniugi sarà risanata a spese esclusive del e successivamente CP_1 il conto corrente sarà definitivamente estinto;
tale operazione dovrà essere effettuata entro il 9.04.2025; le rate residue della finanziaria sulla Opel SA fino all'estinzione restano a carico del che si obbliga a pagarle liberando la sig.ra . CP_1 Parte_1
Il sempre entro il 9.4.2025 è tenuto a pagare l'utenza elettrica pari a euro CP_1
196,55 giusto fatt. del 7.12.2024 n.2445499397 relativa all'abitazione Per_2 familiare intestata alla sigra trattandosi di un consumo esclusivo del Parte_1
CP_1
10- Con i superiori accordi le parti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, di aver definitivamente chiuso ogni rapporto scaturente dal matrimonio, ritenendo i superiori accordi definitivi ed esausti”.
Con note scritte per l'udienza del 09/04/2025, fissata per la comparizione delle parti,
i rispettivi difensori chiedevano al giudice di omologare la separazione alle condizioni di cui sopra.
Preso atto di quanto sopra, il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata e va accolta. Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal Collegio in quanto appaiono conformi all'interesse morale e materiale del figlio minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appaiono adeguate a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento del figlio minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
Inoltre, le ulteriori condizioni concordate dalle parti possono essere recepite dal
Collegio, poiché non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed inderogabili in materia di famiglia ed anzi pagina 4 di 5 rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
3358/2024 R.G.: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , Parte_1 CP_1
i quali hanno contratto matrimonio concordatario a Lentini il 28/09/2017 (Atto n. 54, parte II, serie A, anno 2017); omologa le condizioni della separazione e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Lentini per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del
Tribunale, il 5.5.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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