CASS
Sentenza 20 marzo 2023
Sentenza 20 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 20/03/2023, n. 7988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7988 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20850/2015 R.G. proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (c.f. 00884060526), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli Avvocati Pasquale SS, AN AD e LI NI, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma alla Via Crescenzio n. 2; – ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7988 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO ANGELO Data pubblicazione: 20/03/2023 2 Ric. n. 20850/2015 sez. T – ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. per la revocazione della sentenza n. 13175/2014, depositata in data 11 giugno 2014, della Corte di Cassazione;
udita la relazione della causa svolta dal dott. Angelo Napolitano nella pubblica udienza del 25 gennaio 2023, tenutasi alla presenza delle parti e del Sostituto Procuratore Generale;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. IU TE, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udita, per la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., l’Avv. ES SC per delega dell’Avv. LI NI;
udito, per l’Agenzia delle Entrate, l’Avvocato dello Stato Angelo De Curtis;
TO Nel corso del 2000 la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (d’ora in poi anche “la Banca” o “la contribuente”) presentò la dichiarazione dei sostituti d’imposta per l’anno 1999 (Mod. 770/2000). In seguito, si accorse di aver commesso alcune irregolarità nella redazione del quadro ST del predetto modello, relative al versamento delle imposte sostitutive dei redditi di natura finanziaria di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, irregolarità scaturenti dalle difficoltà interpretative ed applicative connesse alle prime applicazioni della riforma della disciplina sui redditi di natura finanziaria. Considerato che tali errori avevano comportato il versamento di ritenute a titolo d’imposta e di imposte sostitutive in misura ridotta rispetto al dovuto, la Banca, in data 30 giugno 2000, versò, a titolo di ravvedimento operoso ex art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, oltre ai maggiori importi dovuti e agli interessi, le sanzioni computate in base all’art. 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 472 del 1997, nella versione vigente ratione temporis. Successivamente, la Banca in data 13 settembre 2002 presentò all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Siena, una istanza di rimborso, 3 Ric. n. 20850/2015 sez. T – ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, chiedendo la restituzione dell’importo di euro 507.611,026 versato a titolo di sanzioni ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 ma non dovute ai sensi dell’art. 24 della legge n. 342 del 2000, oltre agli interessi maturati e maturandi spettanti per legge. In particolare, preso atto delle incertezze applicative seguite all’entrata in vigore della riforma della tassazione dei redditi di natura finanziaria, il Parlamento approvò la legge n. 342 del 2000, il cui art. 24, rubricato “Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari”, ha previsto che “i sostituti d’imposta e gli intermediari, che non hanno applicato le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al d.lgs. n. 461 del 1997, dovute per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999, ovvero non hanno eseguito i versamenti relativi al medesimo periodo, possono regolarizzare tali obblighi, versando entro il mese di dicembre 2000 le imposte dovute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale”. La Banca, allora, che già aveva sanato i suoi inadempimenti avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, ritenendo di potersi giovare della richiamata disposizione, presentò istanza di rimborso dell’importo versato a titolo di sanzioni all’amministrazione finanziaria, che la rigettò ritenendo che la nuova disposizione di cui al citato art. 24 della legge n. 342 del 2000 non si applicasse a chi, come la Banca odierna ricorrente, avesse già “sanato” la tardività negli adempimenti fiscali avvalendosi del ravvedimento operoso. Contro il diniego di rimborso la Banca propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Siena, che lo respinse AD alle tesi dell’amministrazione. Su appello della Banca, la C.T.R. della Toscana riformò la sentenza di primo grado, disponendo il rimborso alla contribuente dell’importo versato a titolo di sanzioni. L’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, ricorso che fu accolto con la sentenza n. 4 Ric. n. 20850/2015 sez. T – ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. 13175/2014, qui impugnata per revocazione dalla Banca sulla base di un unico complesso motivo. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta. Diritto 1.Con l’unico complesso motivo di ricorso, la Banca ha dedotto che la sentenza impugnata è affetta dal vizio revocatorio di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c. In particolare, l’errore di fatto imputato alla sentenza impugnata emergerebbe dalla circostanza che essa ha disconosciuto il rimborso chiesto dalla Banca sulla presupposizione che quest’ultima avesse versato le sanzioni in conseguenza della sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione, mentre in realtà la Banca aveva eseguito il detto versamento a titolo di ravvedimento operoso. Tale presupposizione sarebbe il frutto di un errore di percezione decisivo, relativo ad un punto non affrontato dalle parti nel dibattito processuale. Vi sarebbero, dunque, tutti i presupposti per revocare l’impugnata sentenza. In sede di giudizio rescissorio, la Banca ha chiesto il rigetto del ricorso proposto a suo tempo dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della C.T.R. della Toscana che aveva disposto il rimborso. 1.1. Il ricorso è inammissibile. Si deve premettere che questa Corte, con orientamento ormai consolidato (cfr., da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021, Rv. 661483 - 01), ha enucleato la nozione di “decisività ed essenzialità” dell’errore di fatto revocatorio, spiegando che è decisivo ed essenziale l’errore di fatto che ha condizionato l’esito della lite, nel senso che, se l’errore non fosse stato commesso, la decisione sarebbe stata diversa. Tanto premesso, deve rilevarsi che il riferimento all’accertamento con adesione, contenuto nella sentenza qui impugnata, non è altro 5 Ric. n. 20850/2015 sez. T – ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. che un “incidente linguistico”, un “lapsus”, che non inficia il nucleo della motivazione con cui questa Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di appello che aveva disposto il rimborso alla Banca degli importi versati a titolo di sanzione in sede di ravvedimento operoso. In realtà, nel parlare, seppur erroneamente, di “accertamento con adesione”, l’impugnata sentenza non si riferiva ad un istituto di cui la Banca si sarebbe avvalsa in luogo del ravvedimento operoso, ma di un istituto che sarebbe stato previsto dalla legge n. 342 del 2000 per “sanare” gli inadempimenti come quelli in cui era incorsa la Banca, ma di cui questa non avrebbe potuto comunque valersi in quanto essa aveva “già regolarizzato la propria posizione in data 30 giugno 2000, avendo pagato spontaneamente l’imposta, interessi e sanzioni in misura ridotta, definendo il proprio debito tributario prima della entrata in vigore della citata normativa”. Tale conclusione risulta chiara proprio leggendo interamente la motivazione della sentenza impugnata, in particolare il punto in cui la S.C. ha affermato che “tale normativa” (la legge n. 342 del 2000) prevedeva solo la possibilità di ricorrere all’accertamento con adesione nell’ipotesi di un soggetto che, pur potendo regolarizzare la propria posizione fiscale, non lo avesse ancora fatto. Dunque, in questa sede non importa che l’art. 24 della legge n. 342 del 2000 non abbia previsto, contrariamente a quanto per errore ritenuto dalla S.C. nella sentenza impugnata, l’accertamento con adesione come modalità per regolarizzare determinate pendenze fiscali, quanto che di tale normativa non potesse avvalersi l’odierna contribuente, visto che essa, già prima dell’entrata in vigore della legge n. 342 del 2000, aveva regolarizzato la sua posizione fiscale versando spontaneamente l’imposta, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta. Il nucleo della motivazione della sentenza impugnata, dunque, è che alla Banca era precluso il rimborso in quanto la legge n. 342 del 6 Ric. n. 20850/2015 sez. T – ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. 2000, sulla cui base esso era stato chiesto, era entrata in vigore dopo che essa aveva regolarizzato la propria posizione fiscale. E su tale nucleo motivazionale, come si è detto, non ha avuto nessuna incidenza l’erroneo riferimento all’accertamento con adesione. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro settemila per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, il 25 gennaio 2023.
- controricorrente -
Civile Sent. Sez. 5 Num. 7988 Anno 2023 Presidente: CIRILLO ETTORE Relatore: NAPOLITANO ANGELO Data pubblicazione: 20/03/2023 2 Ric. n. 20850/2015 sez. T – ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. per la revocazione della sentenza n. 13175/2014, depositata in data 11 giugno 2014, della Corte di Cassazione;
udita la relazione della causa svolta dal dott. Angelo Napolitano nella pubblica udienza del 25 gennaio 2023, tenutasi alla presenza delle parti e del Sostituto Procuratore Generale;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. IU TE, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
udita, per la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., l’Avv. ES SC per delega dell’Avv. LI NI;
udito, per l’Agenzia delle Entrate, l’Avvocato dello Stato Angelo De Curtis;
TO Nel corso del 2000 la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (d’ora in poi anche “la Banca” o “la contribuente”) presentò la dichiarazione dei sostituti d’imposta per l’anno 1999 (Mod. 770/2000). In seguito, si accorse di aver commesso alcune irregolarità nella redazione del quadro ST del predetto modello, relative al versamento delle imposte sostitutive dei redditi di natura finanziaria di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 461 del 1997, irregolarità scaturenti dalle difficoltà interpretative ed applicative connesse alle prime applicazioni della riforma della disciplina sui redditi di natura finanziaria. Considerato che tali errori avevano comportato il versamento di ritenute a titolo d’imposta e di imposte sostitutive in misura ridotta rispetto al dovuto, la Banca, in data 30 giugno 2000, versò, a titolo di ravvedimento operoso ex art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 472 del 1997, oltre ai maggiori importi dovuti e agli interessi, le sanzioni computate in base all’art. 13, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 472 del 1997, nella versione vigente ratione temporis. Successivamente, la Banca in data 13 settembre 2002 presentò all’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Siena, una istanza di rimborso, 3 Ric. n. 20850/2015 sez. T – ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 602 del 1973, chiedendo la restituzione dell’importo di euro 507.611,026 versato a titolo di sanzioni ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997 ma non dovute ai sensi dell’art. 24 della legge n. 342 del 2000, oltre agli interessi maturati e maturandi spettanti per legge. In particolare, preso atto delle incertezze applicative seguite all’entrata in vigore della riforma della tassazione dei redditi di natura finanziaria, il Parlamento approvò la legge n. 342 del 2000, il cui art. 24, rubricato “Regolarizzazione degli adempimenti degli intermediari”, ha previsto che “i sostituti d’imposta e gli intermediari, che non hanno applicato le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria di cui al d.lgs. n. 461 del 1997, dovute per il periodo dal 1° luglio 1998 al 31 dicembre 1999, ovvero non hanno eseguito i versamenti relativi al medesimo periodo, possono regolarizzare tali obblighi, versando entro il mese di dicembre 2000 le imposte dovute, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale”. La Banca, allora, che già aveva sanato i suoi inadempimenti avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso, ritenendo di potersi giovare della richiamata disposizione, presentò istanza di rimborso dell’importo versato a titolo di sanzioni all’amministrazione finanziaria, che la rigettò ritenendo che la nuova disposizione di cui al citato art. 24 della legge n. 342 del 2000 non si applicasse a chi, come la Banca odierna ricorrente, avesse già “sanato” la tardività negli adempimenti fiscali avvalendosi del ravvedimento operoso. Contro il diniego di rimborso la Banca propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Siena, che lo respinse AD alle tesi dell’amministrazione. Su appello della Banca, la C.T.R. della Toscana riformò la sentenza di primo grado, disponendo il rimborso alla contribuente dell’importo versato a titolo di sanzioni. L’Agenzia delle Entrate propose ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, ricorso che fu accolto con la sentenza n. 4 Ric. n. 20850/2015 sez. T – ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. 13175/2014, qui impugnata per revocazione dalla Banca sulla base di un unico complesso motivo. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso. Il Sostituto Procuratore Generale ha depositato requisitoria scritta. Diritto 1.Con l’unico complesso motivo di ricorso, la Banca ha dedotto che la sentenza impugnata è affetta dal vizio revocatorio di cui all’art. 395 n. 4 c.p.c. In particolare, l’errore di fatto imputato alla sentenza impugnata emergerebbe dalla circostanza che essa ha disconosciuto il rimborso chiesto dalla Banca sulla presupposizione che quest’ultima avesse versato le sanzioni in conseguenza della sottoscrizione di un atto di accertamento con adesione, mentre in realtà la Banca aveva eseguito il detto versamento a titolo di ravvedimento operoso. Tale presupposizione sarebbe il frutto di un errore di percezione decisivo, relativo ad un punto non affrontato dalle parti nel dibattito processuale. Vi sarebbero, dunque, tutti i presupposti per revocare l’impugnata sentenza. In sede di giudizio rescissorio, la Banca ha chiesto il rigetto del ricorso proposto a suo tempo dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della C.T.R. della Toscana che aveva disposto il rimborso. 1.1. Il ricorso è inammissibile. Si deve premettere che questa Corte, con orientamento ormai consolidato (cfr., da ultimo, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 16439 del 10/06/2021, Rv. 661483 - 01), ha enucleato la nozione di “decisività ed essenzialità” dell’errore di fatto revocatorio, spiegando che è decisivo ed essenziale l’errore di fatto che ha condizionato l’esito della lite, nel senso che, se l’errore non fosse stato commesso, la decisione sarebbe stata diversa. Tanto premesso, deve rilevarsi che il riferimento all’accertamento con adesione, contenuto nella sentenza qui impugnata, non è altro 5 Ric. n. 20850/2015 sez. T – ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. che un “incidente linguistico”, un “lapsus”, che non inficia il nucleo della motivazione con cui questa Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di appello che aveva disposto il rimborso alla Banca degli importi versati a titolo di sanzione in sede di ravvedimento operoso. In realtà, nel parlare, seppur erroneamente, di “accertamento con adesione”, l’impugnata sentenza non si riferiva ad un istituto di cui la Banca si sarebbe avvalsa in luogo del ravvedimento operoso, ma di un istituto che sarebbe stato previsto dalla legge n. 342 del 2000 per “sanare” gli inadempimenti come quelli in cui era incorsa la Banca, ma di cui questa non avrebbe potuto comunque valersi in quanto essa aveva “già regolarizzato la propria posizione in data 30 giugno 2000, avendo pagato spontaneamente l’imposta, interessi e sanzioni in misura ridotta, definendo il proprio debito tributario prima della entrata in vigore della citata normativa”. Tale conclusione risulta chiara proprio leggendo interamente la motivazione della sentenza impugnata, in particolare il punto in cui la S.C. ha affermato che “tale normativa” (la legge n. 342 del 2000) prevedeva solo la possibilità di ricorrere all’accertamento con adesione nell’ipotesi di un soggetto che, pur potendo regolarizzare la propria posizione fiscale, non lo avesse ancora fatto. Dunque, in questa sede non importa che l’art. 24 della legge n. 342 del 2000 non abbia previsto, contrariamente a quanto per errore ritenuto dalla S.C. nella sentenza impugnata, l’accertamento con adesione come modalità per regolarizzare determinate pendenze fiscali, quanto che di tale normativa non potesse avvalersi l’odierna contribuente, visto che essa, già prima dell’entrata in vigore della legge n. 342 del 2000, aveva regolarizzato la sua posizione fiscale versando spontaneamente l’imposta, gli interessi e le sanzioni in misura ridotta. Il nucleo della motivazione della sentenza impugnata, dunque, è che alla Banca era precluso il rimborso in quanto la legge n. 342 del 6 Ric. n. 20850/2015 sez. T – ud. 25-1-2023 est. Napolitano A. 2000, sulla cui base esso era stato chiesto, era entrata in vigore dopo che essa aveva regolarizzato la propria posizione fiscale. E su tale nucleo motivazionale, come si è detto, non ha avuto nessuna incidenza l’erroneo riferimento all’accertamento con adesione. In conclusione, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. al pagamento, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro settemila per onorari, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso, in Roma, il 25 gennaio 2023.