CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 60 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 60 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 60/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3017/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di OM Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Bracco 20 80100 Napoli NA Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500001458000 BOLLO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Bracco 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150033713103000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180010667341000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190002224944000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210026152287000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220020626353000 CONTR.FOND. 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220020626454000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230017308963000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230025967667000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240012608608001 SANZ. 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240036810945000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6235/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 15/05/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione,
Agenzia Entrate D.P. Salerno, Camera di OM di Salerno e Regione Campania, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 09/06/2025, il sig. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n. 100 76 2025 00001458 000, notificata in data 19/03/2025, riferita al presunto mancato pagamento delle seguenti Cartelle di Pagamento contenenti l'iscrizione a ruolo di imposte e tasse emesse da diversi Enti creditori:
1. n. 10020150033713103000, presumibilmente notificata in data 22.03.2016, di € 157,82 (Camera di
OM di Salerno);
2. n. 1002018001066734100 presumibilmente notificata in data 12.02.2018 di € 138,17 (Camera di commercio di Salerno);
3. n. 10020190002224944000 presumibilmente notificata in data 25.01.2019 di € 258,49 (Camera di
OM Salerno);
4. n. 10020210026152287000 presumibilmente notificata in data 06.10.2022 di € 94,35 (Camera di
OM Salerno);
5. n. 10020220020626353000 presumibilmente notificata in data 19.12.2012 di € 2.166,38 (Agenzia
Entrate Eboli);
6. n. 10020220020626454000 presumibilmente notificata in data 19.12.2022 di € 173,43 (Camera di
OM Salerno);
7. n. 10020230017308963000 presumibilmente notificata in data 19.07.2023 di € 592,22 (Regione
Campania Tassa Automobilistica);
8. n. 10020230025967667000 presumibilmente notificata in data 23.10.2023 di € 89,96 (Camera di
OM Salerno);
9. n. 10020240012608608001 presumibilmente notificata in data 01.03.2024 di € 485,37 (Agenzia Entrate
Eboli);
10. n. 10020240036810945000 presumibilmente notificata in data 21.10.2024 di € 76,96 (Camera di
OM Salerno).
Il ricorrente ha impugnato il predetto atto esattivo per i seguenti motivi:
- Difetto di motivazione, non essendo stato indicato il bene da sottoporre ad iscrizione ipotecaria;
- Intervenuta prescrizione e/o decadenza, essendo inutilmente decorso il termine quinquennale previsto dalla legge, sia in riferimento alle imposte e tasse, sia in riferimento agli interessi e sanzioni;
- Omessa notifica degli atti prodromici, non essendo mai state notificate le Cartelle di Pagamento ivi richiamate;
- Mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, mancando ogni riferimento ai tassi applicati;
chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi, insistendo nelle istanze e nelle conclusioni con le Memorie Illustrative depositate il 16/12/2025.
Agenzia Entrate D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 14/07/2025, considerata la regolare notificazione degli atti sottesi a quello in questa sede impugnato, per come sarebbe stato provato dal Concessionario, ha chiesto volersi dichiarare l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 23/08/2025, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, attesa la regolare e tempestiva notificazione di tutte le Cartelle di Pagamento sottese all'atto impugnato che, essendo state regolarmente notificate e non impugnate, hanno cristallizzato la pretesa creditoria dell'Ente.
Ha nel prosieguo fatto rilevare di avere inoltre notificato diversi atti interruttivi della prescrizione (Intimazione di Pagamento e Pignoramento presso terzi), con conseguente infondatezza della ulteriore eccezione. Versando in atti l relativa documentazione e ritenendo infondati gli ulteriori motivi, ha chiesto volersi dichiarare il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Camera di OM di Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 09/09/2025, facendo rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva, riguardando i motivi di impugnazione, l'attività del Concessionario, ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Regione Campania, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 27/11/2025, insistendo sulla legittimità del proprio e facendo rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva, riguardando i motivi di impugnazione, l'attività del Concessionario, ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare osserva questo Giudice che la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 25456 pubblicata il 17 settembre 2025, si è pronunciata sulla questione relativa alla validità o meno del preavviso di iscrizione ipotecaria emesso e notificato al contribuente dall'Agenzia delle Entrate senza l'indicazione dell'immobile oggetto della misura cautelare, concludendo col seguente principio di diritto: "In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma
2, lett. u-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - la quale, come atto a contenuto informativo- sollecitatorio, si esaurisce nell'"avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca" - deve contenere soltanto l'indicazione (con riferimento all'an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all'entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare".
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione ed il suo rigetto.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato lamentandone il vizio derivante dall'omessa notifica delle Cartelle di Pagamento in esso richiamate.
Al fine di legittimare la Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria, Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto la documentazione comprovante la regolare notifica degli atti sottesi a quello impugnato che, non essendo stati impugnati, hanno cristallizzato la pretesa creditoria dell'Ente comunale.
Infondata deve pure ritenersi l'eccezione di intervenuta prescrizione, per essere state successivamente e tempestivamente notificate le Intimazioni di Pagamento ed il Pignoramento preso terzi le cui relate sono state versate in atti.
Quanto alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, infine, facendo riferimento a consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, questo Giudice ritiene che la mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non possa dar luogo all'invalidità della Comunicazione Preventiva di
Iscrizione Ipotecaria emessa per mancato pagamento delle Cartelle Esattoriali in quanto, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, le cartelle che intimino al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché dall'art. 3 della L. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori.
Per i sueposti motivi il ricorso deve essere respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
RESPINGE
il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 800,00 oltre oneri accessori, se dovuti, da dividersi, in parti uguali tra le controparti costituite, con distrazione in favore del
Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, per quelle spettanti ad Agenzia Entrate Riscossione.
Salerno, 19/12/2025
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
CHIANURA PIETRO VITO, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3017/2025 depositato il 09/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di OM Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_4
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Bracco 20 80100 Napoli NA Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 10076202500001458000 BOLLO
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via Bracco 20 80100 Napoli NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020150033713103000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020180010667341000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020190002224944000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020210026152287000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220020626353000 CONTR.FOND. 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020220020626454000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230017308963000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230025967667000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240012608608001 SANZ. 2021
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240036810945000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6235/2025 depositato il
19/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con Ricorso notificato con posta elettronica certificata del 15/05/2025 ad Agenzia Entrate Riscossione,
Agenzia Entrate D.P. Salerno, Camera di OM di Salerno e Regione Campania, depositato nella segreteria di questa Corte di Giustizia Tributaria in data 09/06/2025, il sig. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria n. 100 76 2025 00001458 000, notificata in data 19/03/2025, riferita al presunto mancato pagamento delle seguenti Cartelle di Pagamento contenenti l'iscrizione a ruolo di imposte e tasse emesse da diversi Enti creditori:
1. n. 10020150033713103000, presumibilmente notificata in data 22.03.2016, di € 157,82 (Camera di
OM di Salerno);
2. n. 1002018001066734100 presumibilmente notificata in data 12.02.2018 di € 138,17 (Camera di commercio di Salerno);
3. n. 10020190002224944000 presumibilmente notificata in data 25.01.2019 di € 258,49 (Camera di
OM Salerno);
4. n. 10020210026152287000 presumibilmente notificata in data 06.10.2022 di € 94,35 (Camera di
OM Salerno);
5. n. 10020220020626353000 presumibilmente notificata in data 19.12.2012 di € 2.166,38 (Agenzia
Entrate Eboli);
6. n. 10020220020626454000 presumibilmente notificata in data 19.12.2022 di € 173,43 (Camera di
OM Salerno);
7. n. 10020230017308963000 presumibilmente notificata in data 19.07.2023 di € 592,22 (Regione
Campania Tassa Automobilistica);
8. n. 10020230025967667000 presumibilmente notificata in data 23.10.2023 di € 89,96 (Camera di
OM Salerno);
9. n. 10020240012608608001 presumibilmente notificata in data 01.03.2024 di € 485,37 (Agenzia Entrate
Eboli);
10. n. 10020240036810945000 presumibilmente notificata in data 21.10.2024 di € 76,96 (Camera di
OM Salerno).
Il ricorrente ha impugnato il predetto atto esattivo per i seguenti motivi:
- Difetto di motivazione, non essendo stato indicato il bene da sottoporre ad iscrizione ipotecaria;
- Intervenuta prescrizione e/o decadenza, essendo inutilmente decorso il termine quinquennale previsto dalla legge, sia in riferimento alle imposte e tasse, sia in riferimento agli interessi e sanzioni;
- Omessa notifica degli atti prodromici, non essendo mai state notificate le Cartelle di Pagamento ivi richiamate;
- Mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, mancando ogni riferimento ai tassi applicati;
chiedendone l'annullamento, con vittoria di spese e compensi, insistendo nelle istanze e nelle conclusioni con le Memorie Illustrative depositate il 16/12/2025.
Agenzia Entrate D.P. Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 14/07/2025, considerata la regolare notificazione degli atti sottesi a quello in questa sede impugnato, per come sarebbe stato provato dal Concessionario, ha chiesto volersi dichiarare l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Agenzia Entrate Riscossione, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_3, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 23/08/2025, ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, attesa la regolare e tempestiva notificazione di tutte le Cartelle di Pagamento sottese all'atto impugnato che, essendo state regolarmente notificate e non impugnate, hanno cristallizzato la pretesa creditoria dell'Ente.
Ha nel prosieguo fatto rilevare di avere inoltre notificato diversi atti interruttivi della prescrizione (Intimazione di Pagamento e Pignoramento presso terzi), con conseguente infondatezza della ulteriore eccezione. Versando in atti l relativa documentazione e ritenendo infondati gli ulteriori motivi, ha chiesto volersi dichiarare il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi, con distrazione in favore del Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Camera di OM di Salerno, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 09/09/2025, facendo rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva, riguardando i motivi di impugnazione, l'attività del Concessionario, ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
Regione Campania, costituita nel giudizio con proprie Controdeduzioni depositate il 27/11/2025, insistendo sulla legittimità del proprio e facendo rilevare il proprio difetto di legittimazione passiva, riguardando i motivi di impugnazione, l'attività del Concessionario, ha concluso per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare osserva questo Giudice che la Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 25456 pubblicata il 17 settembre 2025, si è pronunciata sulla questione relativa alla validità o meno del preavviso di iscrizione ipotecaria emesso e notificato al contribuente dall'Agenzia delle Entrate senza l'indicazione dell'immobile oggetto della misura cautelare, concludendo col seguente principio di diritto: "In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma
2, lett. u-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria - la quale, come atto a contenuto informativo- sollecitatorio, si esaurisce nell'"avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca" - deve contenere soltanto l'indicazione (con riferimento all'an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all'entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare".
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione ed il suo rigetto.
Il ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'atto impugnato lamentandone il vizio derivante dall'omessa notifica delle Cartelle di Pagamento in esso richiamate.
Al fine di legittimare la Comunicazione Preventiva di Iscrizione Ipotecaria, Agenzia Entrate Riscossione ha prodotto la documentazione comprovante la regolare notifica degli atti sottesi a quello impugnato che, non essendo stati impugnati, hanno cristallizzato la pretesa creditoria dell'Ente comunale.
Infondata deve pure ritenersi l'eccezione di intervenuta prescrizione, per essere state successivamente e tempestivamente notificate le Intimazioni di Pagamento ed il Pignoramento preso terzi le cui relate sono state versate in atti.
Quanto alla mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, infine, facendo riferimento a consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, questo Giudice ritiene che la mancata specificazione del metodo di calcolo degli interessi non possa dar luogo all'invalidità della Comunicazione Preventiva di
Iscrizione Ipotecaria emessa per mancato pagamento delle Cartelle Esattoriali in quanto, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, le cartelle che intimino al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché dall'art. 3 della L. 241/1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori.
Per i sueposti motivi il ricorso deve essere respinto e parte ricorrente condannata al pagamento delle spese di giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Salerno, in composizione monocratica,
RESPINGE
il ricorso e condanna ilricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 800,00 oltre oneri accessori, se dovuti, da dividersi, in parti uguali tra le controparti costituite, con distrazione in favore del
Procuratore costituito, dichiaratosi antistatario, per quelle spettanti ad Agenzia Entrate Riscossione.
Salerno, 19/12/2025
Il Giudice Monocratico
Dr. Pietro Vito Chianura
(firma digitale)