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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/12/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1647/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Scaramuzzino ha pronunciato la seguente nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 1647/2023. vertente tra
, nata a [...] il [...], c.f. ivi residente Parte_1 C.F._1
in Viale F. Petrarca, 131 ed ivi elettivamente domiciliato in Via Grande, 225, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Benvenuti, c.f. , che lo rappresenta e C.F._2
difende.
ricorrente nata a [...] il [...], c.f. , ivi resi- Parte_2 C.F._3
dente in Viale F. Petrarca, 131 ed ivi elettivamente domiciliata in Via Grande, 225, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Benvenuti, c.f. , che la rappresenta C.F._2
e difende.
ricorrente contro
con sede a Fauglia (PI) Via delle Colline n. Controparte_1
2, P.IVA , in persona dell'omonimo titolare elettivamente domiciliato il P.IVA_1
1 Livorno Scali Manzoni n. 19 presso l'Avv. Ugo Boirivant, dal quale è rappresentato e difeso.
resistente
, nato a [...] il [...], c.f. , domi- Controparte_2 C.F._4
ciliato in Via delle Galere n. 3, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanni Pagano, c.f.
, e presso il suo studio sito in Pisa, Lungarno Mediceo n. 56. C.F._5
resistente e
c.f. , già con sede in Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
Via Marocchesa n. 14, Mogliano Veneto (TV), in persona dell'amministratore delegato e del direttore generale , rappresentata e difesa Controparte_5 Controparte_6
dall'Avv. Giuseppe Ranieri (c.f. ) del foro di Firenze. C.F._6
terza chiamata
in punto: contratto di appalto (responsabilità contrattuale)
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
- presentate dal procuratore di parti attrici ( e ): Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Livorno, ogni diversa e contraria istanza ed ecce-
zione disattesa, accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti Controparte_7
e Ing. in relazione alle vicende oggetto di causa ed
[...] Controparte_2
ai conseguenti danni subiti dagli esponenti, come quantificati e documentati in atti: con-
dannare, in via solidale, l' nella persona del suo tito- Controparte_1
2 lare Sig. e l'Ing. all'integrale risarcimento dei Controparte_1 Controparte_2
seguenti danni: € 33.050,57 o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia
all'esito dell'istruttoria (per costi di ripristino dei vizi delle opere e per i danni ulteriori di
cui in narrativa), in favore del Sig. ; € 6.338,88 o la somma maggiore o mino- Parte_1
re che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria (per i danni ulteriori di cui in nar-
rativa) in favore della Sig.ra ; condannare l' Parte_2 Controparte_8
nella persona del suo titolare Sig. a pagare in favore del Sig.
[...] Controparte_1
, a titolo di penali per ritardo nel compimento dell'opera, la somma di € Parte_1
13.600,00 o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito
dell'istruttoria. Il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge, fi-
no alla data dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio,
spese generali C.P.A. e IVA come per legge”.
- dal procuratore di parte convenuta (SA DI : Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: in via preliminare dichiarare la improce-
dibilità della domanda attorea con ogni conseguenza di ragione e di legge. Nel merito re-
spingere la domanda attrice perché infondata e comunque contenere l'eventuale importo
risarcitorio in misura inferiore da quello richiesto, decurtando altresì dall'accertato la
somma di euro 2.821,86 relativa a corrispettivi per opere compiute dalla SA edile
Il tutto con vittoria di spese ed onorari.” Controparte_1
- dal procuratore di parte convenuta ( Controparte_2
“Perché piaccia all'Ill.mo Tribunale Intestato voler, i) in via preliminare in rito, differire
l'udienza fissata per il giorno 5 ottobre 2023, ore 10:00 onde consentire la chiamata in
causa del terzo , così come meglio sopra descritto;
ii) sempre in via Controparte_3
3 preliminare, rilevata l'assenza dei presupposti di cui all'art. 281-decies CPC, voglia di-
sporre con ordinanza la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando
l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti
dall'articolo 171-ter, iii) al contempo, sempre in via preliminare voler dichiarare improce-
dibile la domanda avanzata dal ricorrente per non aver esperito il procedimento di media-
zione contrattualmente pattuito e disciplinato all'art. 20 Contr. di Appalto d'opera; iv)
sempre in via preliminare, accertare l'illegittimità del procedimento instaurato ex art. 696
Cod. Proc. Civ., stante l'assenza di qualsiasi elemento di fumus e di periculum in mora,
con conseguente declaratoria della illegittimità della CTU acquisita;
v) nella denegata ipo-
tesi di mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità, nel merito, rigettare la do-
manda formulata dai ricorrenti nei confronti dell'Ing. perché infondata e finan- CP_2
che temeraria. vi) In ogni caso, condannare le a rilevare indenne l'Ing Controparte_3
da qualsivoglia condanna venisse nei suoi confronti pronunciata in accoglimen- CP_2
to della domanda formulata dai sig.ri e , ovvero della domanda formulata Pt_1 Pt_2
dalla Con vittoria di compensi e spese generali e Controparte_1
tecniche del procedimento per ATP R.G. n. 2246/2022 del Tribunale di Livorno e con vitto-
ria di spese, anche generali, e compensi del presente giudizio, da maggiorarsi ex art. 4 c. I
bis del D.M. n. 55/2014.”
- dal procuratore di parte terza chiamata:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito,
contrariis reiectis. In via preliminare. Accertare e dichiarare l'improcedibilità del ricorso
ai sensi dell'art. 20 del contratto d'appalto, non avendo rimosso la condizione di procedi-
bilità del previo esperimento della mediazione;
sempre in via preliminare accertare e di-
4 chiarare l'inoperatività della garanzia invocata dall'Ing. per tutte le ragioni di CP_2
cui al punto 1) della presente comparsa. Nel merito. In denegata ipotesi di mancato acco-
glimento delle preliminari eccezioni, respingere la domanda formulata nei confronti
dell'Ing. in quanto infondata sotto ogni profilo, per tutti i motivi sopra esposti;
CP_2
in via di mero subordine. In denegata ipotesi di accoglimento della domanda dei ricorrenti
ed ancor più nella denegatissima ipotesi in cui non sia dichiarata l'inoperatività della ga-
ranzia, accertare e dichiarare tenuta a manlevare l'Ing. nei Controparte_3 CP_2
limiti del massimale previsto a pag. 1 (doc.2) pari ad € 500.000,00, con lo scoperto del
10% (art. 3) ma con un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 5.000,00 e nei limiti della
quota di responsabilità accertata a carico dell'Ing. non operando il vincolo di CP_2
solidarietà con gli altri responsabili ai sensi dell'art. 12 della CGA (doc. 3). In ogni caso
non riconoscendo le spese incontrato dall' per i legali o tecnici che non siano da Parte_3
essa designati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, Salvis iuribus.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 1.6.2023, e convenivano in giu- Parte_1 Parte_2
dizio l' e l'Ing. al fine di senti- Controparte_1 Controparte_2
re dichiarare e riconoscere la responsabilità dei convenuti in relazione all'inadempimento del contratto d'appalto d'opera stipulato inter partes.
Il sig. incaricava l' di eseguire, Parte_1 CP_1 Controparte_1
presso l'appartamento sito in Livorno, Via San Gaetano, 29, piano 6, del quale è com-
proprietario con la sig.ra , le opere di straordinaria manutenzione elenca- Parte_2
5 te nel computo metrico di cui al contratto di appalto (doc. n. 1 di parti ricorrenti).
La direzione dei lavori veniva affidata dal committente all'ingegnere Controparte_9
[.
.
Il contratto d'appalto stipulato tra le parti de quo prevedeva l'inizio dei lavori al
27.01.2022 e la loro conclusione in data 30.06.2022.
Durante l'esecuzione del contratto il committente riscontrava dei difetti di ese- Pt_1
cuzione imputabili all'SA appaltatrice, oltre a delle divergenze rispetto a quanto convenuto e concordato tra le parti. Al fine di evitare eventuali e ulteriori errori nell'esecuzione delle prestazioni ad opera dell'impresa appaltatrice, il 13 maggio 2022,
si svolgeva un incontro con il direttore dei lavori per chiarire le problematiche soprag-
giunte e per definire una migliore gestione del cantiere, prevedendo inoltre un maggior coinvolgimento della committenza (doc. n. 2 di parti ricorrenti). A seguito di questo accordo il sig. accettava di riporre nuovamente fiducia nei confronti Pt_1
dell'SA appaltatrice e del direttore dei lavori incaricato (doc. n. 2 di parti di ricor-
renti). All'indomani di tale accordo emergevano, dopo il sopralluogo del committente
, ulteriori difetti nelle opere appaltate. Seguiva un'ulteriore contestazione della Pt_1
committenza e un ulteriore sollecito all'esecuzione dell'opera a regola d'arte (doc. n. 3
di parti ricorrenti). A tale contestazione rispondeva, in data 27.05.2022, il direttore dei lavori, comunicando al committente sig. la decisione di rinunciare all'incarico Pt_1
(doc. n. 3 di parti ricorrenti). Il giorno seguente, il 28.05.2022, l'appaltatrice sospende-
va i lavori ritenendo venuta meno la fiducia della committenza (doc. n. 4 di parte ricor-
rente).
6 Il giorno 31.05.2022 l'impresa appaltatrice interrompeva i lavori e riconsegnava le chiavi al committente.
Prima di procedere all'affidamento dei lavori a nuovo appaltatore, i ricorrenti incarica-
vano, per l'accertamento dei vizi delle opere fino a quel momento realizzate e dei costi necessari al loro ripristino, un tecnico di loro fiducia, l'Ing. Persona_1
L'Ing. stilando la relazione tecnica (di cui al doc. n. 5 di parti ricorren- Persona_1
ti) constatava l'esistenza dei difetti illo tempore già denunziati dalla committenza. I
committenti procedevano a formale contestazione dei vizi delle opere appaltate, effet-
tuata in data 10.06.2022 (doc. n. 6 e 7 di parti ricorrenti) tramite PEC ad opera del pro-
prio legale e recapitata all'indirizzo degli odierni resistenti, l' Controparte_1
e all'Ing.
[...] Controparte_2
Seguiva, in data 06.07.2022, il deposito, ad opera del sig. , del ricorso per ATP Pt_1
ex art. 696 c.p.c., con contestuale richiesta di nomina di CTU, affinché si provvedesse all'accertamento delle opere eseguite, incompiute e ineseguite in base al contratto d'appalto stipulato inter-partes e alle relative quantificazioni (doc. n. 8 di ricorrenti).
Il consulente incaricato in sede di ATP, Ing. , provvedeva alla redazione Persona_2
della relazione tecnica con conseguente quantificazione dei danni sofferti dai ricorrenti.
Dalla relazione peritale emergevano danni per opere difettose, da intendere quali costi per l'eliminazione dei vizi e costi necessari per riacquistare il materiale rovinato,
nell'ammontare complessivo di € 13.978,31 (di cui, € 10.109,94 per manodopera e €
3.868,37 per materiale: cfr. doc. n. 13 di ricorrenti).
Come conseguenza dell'inadempimento di controparti, i ricorrenti sostenevano di aver
7 subito danni ulteriori, che quantificavano in € 5.580,00 per maggiori esborsi per canoni di locazione aggiuntivi (doc. n. 14 di parti ricorrenti), data l'impossibilità di abitare l'appartamento sino al completamento dei lavori;
in ulteriori € 2.745,00 per maggiori esborsi per pagamento magazzino (doc. n. 15 di ricorrenti), utilizzato per il deposito di mobilio vario;
in ulteriori € 7.097,75 per perdita di detrazioni fiscali e maggiori esborsi dovuti all'impossibilità dei ricorrenti di trasferire la propria residenza nell'immobile ed usufruire delle relative agevolazioni fiscali per prima casa, suddivisi in € 5.451,09 per perdita di detrazione degli interessi e spese mutuo per l'acquisto prima casa per l'anno
2021, oltre a detrazioni mancate per gli anni successivi (doc. n. 16 e 17 di ricorrenti) e
€ 1.600,00 per pagamento IMU che i ricorrenti non avrebbero dovuto corrispondere se avessero potuto trasferire tempestivamente la residenza nell'immobile gravato dai lavo-
ri (doc. n. 18 di ricorrenti); ulteriori € 13.600.00 quali danni da corrispondere a titolo di penali da ritardo nel completamento delle opere, come concordate in seno al contratto d'appalto (doc. n. 1 di ricorrenti); infine ulteriori € 12.896,70 complessivi quali costi di ricorso per ATP, compensi di CTU e CTP, costi di demolizione delle piastrelle in sede di ATP e spese legali.
Tutto ciò per un totale di € 55.897,76 al quale si dovranno sottrarre i costi per le opere eseguite dall'appaltatrice quantificati dalla CTU Controparte_1
in € 40.824,98 (oltre IVA).
I ricorrenti chiedevano dunque, a titolo di responsabilità per inadempimento, un risar-
cimento complessivo di € 52.989,45.
Con comparsa di costituzione si costituivano in giudizio in data 22.09.2023 l'
[...]
e l'Ing. contestando le richieste avan- Controparte_1 Controparte_2
8 zate dai ricorrenti.
L'impresa resistente insisteva sull'infondatezza della domanda attorea.
Il resistente chiedeva la chiamata in causa del terzo Controparte_2 Controparte_3
, insistendo per il rigetto della domanda formulata dai ricorrenti in quanto ritenuta
[...]
infondata. Parte convenuta chiedeva inoltre, al fine di essere tenuta Controparte_2
indenne dall'eventuale accoglimento della domanda attorea, la condanna di
[...]
. CP_3
Con comparsa di costituzione, depositata l'8.1.2024, si costituiva il terzo Controparte_3
chiedendo l'accertamento e l'eventuale dichiarazione di inoperatività della garan-
[...]
zia in favore del convenuto Chiedeva inoltre di respingere la do- Controparte_2
manda formulata nei confronti di in quanto infondata. Controparte_2
Il Giudice, in data 25.01.2024, prendeva atto che la causa soggiaceva al procedimento obbligatorio di mediazione, ordinava alle parti di dar seguito alla mediazione e asse-
gnava loro termine per il deposito di note scritte.
Infine, il Giudice, fallito il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per la lettura del dispositivo il giorno
18.12.2025, assegnando termine per note conclusionali.
2. Responsabilità contrattuale (contratto d'appalto)
Nel contratto d'appalto la responsabilità per l'esecuzione dell'opera e per la conformità
della stessa alle previsioni contrattuali grava in via primaria sull'appaltatore, il quale, ai sensi dell'art. 1655 c.c., assume l'obbligo di compiere l'opera con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. L'appaltatore è pertanto tenuto, ai
9 sensi degli artt. 1176, 1218 e 1662 c.c., a eseguire la prestazione secondo la diligenza qualificata del professionista e a garantire che l'opera sia conforme al progetto e alle regole dell'arte.
Sul piano patologico, l'art. 1667 c.c. disciplina la responsabilità per vizi e difformità
dell'opera, prevedendo che l'appaltatore risponda dei difetti che rendono l'opera inido-
nea alla sua destinazione o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che la responsabilità
dell'appaltatore non si esaurisce nella mera esecuzione materiale dell'opera, ma com-
prende anche il controllo della conformità del progetto esecutivo in quanto rientrante nel dovere di diligenza professionale. La Corte di Cassazione ha infatti affermato che l'appaltatore, quando rilevi errori progettuali evidenti o comunque riconoscibili con l'ordinaria diligenza, ha l'obbligo di segnalarli al committente, rispondendo in caso contrario dei danni derivanti dalla mancata segnalazione (cfr. Cass. Civ., sez. II, 29
gennaio 2016, n. 1654; Cass. Civ., sez. II, 30 marzo 2011, n. 7234).
Accanto alla figura dell'appaltatore si colloca quella del direttore dei lavori, il quale,
pur non assumendo la veste di parte in senso formale del contratto d'appalto, riveste una posizione di garanzia nella supervisione tecnica dell'esecuzione dell'opera. La giu-
risprudenza di legittimità riconosce al direttore dei lavori una responsabilità autonoma derivante dall'inadempimento degli obblighi professionali assunti con il committente,
soprattutto quando egli ometta di vigilare sulla corretta esecuzione dell'opera o non se-
gnali difformità e vizi rilevabili con la dovuta diligenza. La Corte di Cassazione ha af-
fermato che il direttore dei lavori risponde dei danni derivanti dal difetto di vigilanza e dal mancato controllo tecnico, indipendentemente dalla corresponsabilità
10 dell'appaltatore (cfr. Cass. Civ., sez. II, 26 maggio 2010, n. 12995; Cass. Civ., sez. II,
17 ottobre 2018, n. 26042). È stato altresì precisato che la responsabilità del direttore dei lavori può concorrere con quella dell'appaltatore quando entrambi contribuiscano causalmente alla realizzazione dell'opera viziata o difforme, configurandosi in tal caso una ipotesi di responsabilità tra i coautori del fatto dannoso (v. Cass. Civ., sez. II, 21
marzo 2017, n. 7214).
L'impostazione giurisprudenziale fin qui descritta conduce dunque a ritenere che,
nell'ambito del rapporto trilatero committente-appaltatore-direttore dei lavori,
l'appaltatore risponda primariamente della corretta esecuzione dell'opera, mentre il di-
rettore dei lavori assume una responsabilità professionale autonoma e concorrente per l'omessa vigilanza e per il mancato adempimento degli obblighi tecnici che gli compe-
tono.
***
Nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla relazione tecnica del CTU – acquisita dal procedimento di ATP – è individuabile una responsabilità congiunta dell'appaltatore, e del direttore dei lavori, l'Ing. Controparte_1
Controparte_2
Difatti, secondo quanto è possibile leggere dalla relazione peritale, si evidenzia come
“tra i vari vizi lamentati dal ricorrente risultano accertati, in quanto anche di per sé
accertabili, da codesta CTU, solo parte di essi ed in particolare difetti inerenti la posa
dei pavimenti e dei rivestimenti [...]. Il costo complessivo stimato per l'eliminazione
dei vizi presenti e riferibili alle opere eseguite dalla ditta ammonta per- CP_1
11 tanto ad un importo pari a: Euro 9.180,84 + iva per lavori, oltre alla fornitura di ma-
teriali per ulteriori Euro 3.863,37 compresa iva.
Per quanto attiene la determinazione in termini percentuali dell'apporto causale delle
condotte della ditta esecutrice e della Direzione Lavori nella produzione del danno ac-
certato, essa risulta oggettivamente assai difficile da ponderare e, nei termini ala real-
tà del cantiere, è possibile ritenere una ripartizione in termini di responsabilità pari al
60% in carico all'esecutore materiale (ditta appaltatrice) e al 40% in carico al sogget-
to (Direttore Lavori) che aveva dovere e facoltà di impartire ordini circa le modalità di
esecuzione delle opere (vedi in particolare eventuale ordine di immediato rifacimento
della pavimentazione nelle fasi iniziali della sua posa).
Il CTU prendeva inoltre posizione in merito all'indicazione del valore economico delle opere realizzate e stabiliva, inoltre, in quale percentuale lo stesso incideva sul valore opere riconosciute viziate. Egli statuiva quanto segue: “in risposta al quesito posto, il
valore economico delle opere realizzate incide sul valore complessivo dell'appalto per
una percentuale pari al 78,87%. L'insieme delle opere non realizzate incide sul valore
complessivo dell'appalto per una percentuale pari al 21,13%. Le opere riconosciute
viziate incidono invece su quelle complessivamente realizzate nella misura del 9,28%”.
Al CTU in sede di ATP veniva inoltre chiesto di pronunziarsi in ordine alle soluzioni tecniche più idonee per portare a compimento le opere rimaste incompiute e per realiz-
zare a regola d'arte le opere già realizzate che presentavano vizi e/o difetti, quantifi-
cando l'importo delle opere necessarie. A tale quesito il CTU rispondeva quanto segue:
“per portare finite le opere rimaste incompiute del tutto o in parte, risulta essenzial-
mente necessario riprendere le lavorazioni interrotte, e ciò nel caso specifico della ra-
12 satura delle superfici intonacate, della posa dei battiscopa, il completamento
dell'impianto di riscaldamento e di quello elettrico, la posa dei sanitari, del mobile in
bagno e del box doccia, allaccio cucina, il montaggio dello scaldabagno e
dell'addolcitore, nonché la pitturazione di soffitti e pareti [...]. Pertanto, l'importo del-
le opere necessarie per portare a compimento l'appalto è il seguente: costi di comple-
tamento: Euro 10.937,36 + iva;
costi di messa in pristino: Euro 9.1980,84 + iva per
lavori, oltre alla fornitura di materiali per ulteriori Euro 3.868,37 compresa iva.
Emerge, per tabulas, come i CTP delle parti resistenti, pur non condividendo i profili della CTU in punto di quantum di responsabilità delle attuali resistenti, non muovano alcuna contestazione in ordine alla ricostruzione dei fatti avanzata dal CTU, sia in rela-
zione ai vizi delle opere eseguite sia alle lavorazioni rimaste ineseguite.
Ciò induce, ancor più, a ritenere del tutto condivisibili gli approdi raggiunti dal CTU,
già di per sé immuni da censure in quanto solidamente e logicamente argomentati.
Secondo quanto emerge dagli atti è da ritenere, dunque, condivisibile la ricostruzione del CTU anche in tema di riparto della responsabilità tra i convenuti. Per_2
Nel caso di specie, la responsabilità per l'inadempimento contrattuale deve essere ripar-
tita tra l'appaltatore e il direttore dei lavori, in considerazione della diversa incidenza causale delle rispettive condotte nella produzione dell'evento dannoso. Tuttavia, nel ca-
so in esame, il contratto di appalto, all'art. 9, prevede espressamente che, laddove sia nominata la direzione tecnica dei lavori, quest'ultima è chiamata a svolgere un ruolo at-
tivo nel rapporto trilaterale committente – appaltatore e direzione stessa, con compiti di vigilanza, controllo e coordinamento dell'esecuzione dell'opera.
13 Tale previsione contrattuale rafforza la posizione di garanzia del direttore dei lavori,
ampliandone il perimetro degli obblighi professionali rispetto alla mera verifica forma-
le dell'andamento dei lavori. In tale contesto, emerge per tabulas, (doc. n. 11 di parte convenuta che la direzione dei lavori non si è limitata a una funzione acces- CP_2
soria o meramente consultiva, ma ha assunto un ruolo di costante supervisione tecnica,
con il correlato obbligo di intervenire tempestivamente per prevenire o correggere le difformità riscontrabili in corso d'opera. Dagli atti, per giunta, non traspare la prova di un tempestivo e diretto intervento della direzione lavori che sia volto ad illuminare la committenza in ordine ai difetti d'esecuzione.
In materia, la giurisprudenza di legittimità, riconosce che il direttore dei lavori risponde dei danni derivanti dall'omessa o inadeguata vigilanza e del mancato esercizio dei pote-
ri di controllo e di segnalazione, ove tali omissioni abbiano concorso causalmente alla realizzazione dell'opera viziata o difforme (cfr. Cass. Civ., sez. II, 26 maggio 2010, n.
12995; Cass. Civ., sez. II, 17 ottobre 2018, n. 26042).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che l'inadempimento accertato sia il risultato di una condotta colposa concorrente dell'appaltatore e della direzione dei lavori. In parti-
colare, l'appaltatore ha inciso in misura prevalente sull'evento dannoso, avendo mate-
rialmente eseguito l'opera in modo non conforme alle regole dell'arte e alle previsioni progettuali della committenza;
la direzione dei lavori, dal canto suo, ha contribuito al verificarsi del danno per non aver esercitato tempestivamente e con la necessaria dili-
genza i propri poteri di vigilanza e denunzia in favore della committenza.
Dovendosi, dunque, per quanto sin qui illustrato, accogliere le conclusioni formulate dal CTU in seno al procedimento sommario di accertamento tecnico preventivo (con-
14 clusioni ed argomentazioni del CTU devono intendersi qui integralmente richiamate),
la responsabilità ex contractu dovrà intendersi così ripartita:
• quota percentuale di responsabilità pari al Controparte_1
60%
• Ing. quota percentuale di responsabilità pari al 40% Controparte_2
3. Quantificazione del risarcimento
Parti ricorrenti sostengono di aver subito dall'esecuzione del contratto una serie di pre-
giudizi diretti ed indiretti. Nello specifico, esse segnalano:
• In favore del Sig. Parte_1
- € 13.978,31 per ripristino opere viziate;
- € 2.790,00 pari a un mezzo (½) dei canoni aggiuntivi pagati per la locazione dell'immobile provvisoriamente abitato insieme alla Sig.ra Pt_2
- € 2.745,00 per pagamento del magazzino per ricovero mobilia per gli ulteriori mesi resisi necessari a seguito del ritardo nel completamento del cantiere;
- € 3.548,88 pari a un mezzo (½) delle perdite e dei maggiori esborsi sostenuti per non aver potuto trasferire la propria residenza del nuovo appartamento;
- € 13.600,00 per penali come contrattualmente stabilite con l'appaltatrice;
- € 12.896,70 per spese legali e tecniche del procedimento di ATP dallo stesso pro-
mosso in via esclusiva;
- Complessivamente: € 49.558,89, detratti 2.908,32 ancora dovuti all'impresa, per un totale di €46.650,57
• In favore della Sig.ra Parte_2
- € 2.790,00 pari a un mezzo (½) dei canoni aggiuntivi pagati per la locazione
15 dell'immobile provvisoriamente abitato insieme alla Sig. ; Pt_1
- € 3.548,88 pari a un mezzo (½) delle perdite e dei maggiori esborsi sostenuti per non aver potuto trasferire la propria residenza del nuovo appartamento;
- Complessivamente: € 6.338,88.
Per addivenire alla quantificazione del danno patito dalle ricorrenti devono condivi-
dersi, anche sotto questo profilo, gli approdi del CTU, in quanto, come prima detto a proposito dell'an, logicamente e solidamente argomentati.
I. Il valore complessivo dell'appalto è pari a € 51.762,32 + iva.
II. Il valore economico delle opere realizzate e non viziate incide sul valore com-
plessivo dell'appalto in percentuale pari al 78,87%; l'entità delle opere esegui-
te ovvero il valore delle opere realizzate dalla ditta è quantificata CP_1
in € 40.824,96 + iva.
III. L'importo delle opere da completare, tra quelle in carico alla ditta Parte_4
[...
ammonta ad € 10.937,36 + iva, incidendo sul valore complessivo dell'appalto per una percentuale pari al 21,13%
IV. Le opere realizzate che presentano vizi sono quantificabili in un importo pari ad € 3.789,84 + iva, incidendo su quelle complessivamente realizzate nella mi-
sura del 9,28%
V. Il costo complessivo per l'eliminazione dei vizi presenti e riferibili alle opere eseguite dalla ammonta a € 9.190,84 + iva per lavori, ol- Controparte_1
tre alla fornitura di materiali per ulteriori € 3.868,37 iva compresa.
In base alle predette voci, ai fini della quantificazione del danno quale conseguenza diretta dell'appalto, è possibile operare il seguente calcolo:
16 va accertato il diritto del Sig. , quale proprietario e committente dei lavori, ad otte- Pt_1
nere il risarcimento dei danni per ripristino opere difettose, nella misura stimata dallo stes-
so CTU e suddivisa tra costi per l'eliminazione dei vizi e costi necessari a riacquistare il materiale rovinato.
Perciò, sommando 9.190,84 (iva da aggiungere) – per manodopera + 3.868,37 (iva inclu-
sa) – per materiali, si ottiene, adeguando il primo valore all'Iva, un totale di € 13.978,31
Il 60% della cifra totale, quale risarcimento dovuto dalla è pa- Controparte_1
ri ad € 8.386,99 (iva inclusa).
Il restante 40% è posto a carico del Direttore dei Lavori, Ing. per un totale di € CP_2
5.591,32 (iva inclusa).
Il valore delle opere realizzate dall' è pari ad € 40.824,96 ai Controparte_1
quali si sottraggono € 3.789,84, quest'ultima cifra, quale entità economica delle opere vi-
ziate, giungendo alla cifra di € 40.738,50 (iva inclusa) che rappresenta il valore comples-
sivo delle opere eseguite dalla al netto delle opere viziate. CP_1
Ne deriva che l' avendo il Sig. corrisposto la cifra di € Controparte_1 Pt_1
37.916,64 (iva inclusa) è creditrice della somma di € 2.821,86 che verrà successivamente sottratta (previa applicazione della compensazione) dal quantum debeatur.
Tuttavia, è pure documentalmente provato che i ricorrenti abbiano sofferto ulteriori danni causalmente riconducibili all'inadempimento delle resistenti.
• : Parte_1
- € 2.790,00 pari a un mezzo (½) dei canoni aggiuntivi pagati per la locazione dell'immobile provvisoriamente abitato insieme alla Sig.ra (Doc. n. 14, di Pt_2
17 ricorrenti);
- € 2.745,00 per pagamento del magazzino per ricovero mobilia per gli ulteriori mesi resisi necessari a seguito del ritardo nel completamento del cantiere (Doc. n. 15, di ricorrenti);
- € 3.548,88 pari a un mezzo (½) delle perdite e dei maggiori esborsi sostenuti per non aver potuto trasferire la propria residenza del nuovo appartamento (Doc. n. 16,
17 e 18, di ricorrenti);
- € 13.600,00 per penali come contrattualmente stabilite con l'appaltatrice (Doc. n.
1, di ricorrenti);
- Complessivamente: € 22.683,88
• : Parte_2
- € 2.790,00 pari a un mezzo (½) dei canoni aggiuntivi pagati per la locazione dell'immobile provvisoriamente abitato insieme alla Sig. (Doc. n. 14, di ri- Pt_1
correnti);
- € 3.548,88 pari a un mezzo (½) delle perdite e dei maggiori esborsi sostenuti per non aver potuto trasferire la propria residenza del nuovo appartamento (Doc. n. 16,
17 e 18, di ricorrenti);
- Complessivamente: € 6.338,88.
Tali cifre dovranno essere ripartire tra le resistenti in misura pari alla percentuale di re-
sponsabilità, per un totale ripartito da corrispondere a:
- In favore di : € 13.610,33 – da ed € Parte_1 Controparte_1
9.073,55 – da Ing. Controparte_2
- In favore di : € 3.803,33 – da ed € Parte_2 Controparte_1
18 2.535,55 – da Ing. Controparte_2
• L'SA DI risulta dunque obbligata nei confronti di CP_1 [...]
per un totale di: € 8.386,99 (a titolo di risarcimento danni per ripristino ope- Pt_1
re difettose e materiali) + 13.610,33 (per danni ulteriori e spese), da cui vanno sot-
tratti € 2.821,86 quali credito dell'SA per opere eseguite, per un totale com-
plessivo di € 19.175,46 (iva inclusa). La stessa SA risulta inoltre obbligata nei confronti di per un totale di € 3.803,33 (iva inclusa) Parte_2
• L'Ing. risulta dunque obbligato nei confronti di Controparte_2 CP_10
[.
per un totale di: € 5.591,32 (a titolo di risarcimento danni per ripristino opere di-
fettose e materiali) + 9.073,55 (per danni ulteriori e spese), per un totale complessi-
vo di € 14.664,87 (iva inclusa). Lo stesso Ing. risulta inoltre obbligato CP_2
nei confronti di per un totale di € 2.535,55. Parte_2
Su tali somme, attesa la natura risarcitoria e, dunque, di debito di valore, va calcola-
ta la rivalutazione monetaria (con una data di decorrenza media calcolata in via di buona approssimazione) e gli interessi vanno calcolati sulle somme via via rivaluta-
te.
In conclusione, si ha che, le somme dovute, ad oggi rivalutate e con interessi calco-
lati sulle somme via via rivalutate, ammontano ad:
- € 21.030,46 da in favore di;
€ 4.171,25 Controparte_1 Parte_1
da in favore di;
Controparte_1 Parte_2
- € 16.083,52 da in favore di;
€ 2.780,83 da Controparte_2 Parte_1
in favore di . Controparte_2 Parte_2
4. Sulla chiamata in garanzia dell'assicurazione del direttore dei lavori CP_2
19 Accertata la responsabilità del direttore dei lavori per l'inadempimento degli CP_2
obblighi professionali assunti nei confronti del committente, occorre esaminare la do-
manda di manleva proposta dal medesimo nei confronti della compagnia assicuratrice ritualmente chiamata in causa. Controparte_3
Emerge, per tabulas, che l'Ing. fosse assistito, all'epoca dei fatti, da una po- CP_2
lizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale, stipulata con la
[...]
(doc. n. 2 di parte terza chiamata), avente ad oggetto la co- Controparte_11
pertura dei danni cagionati a terzi nello svolgimento dell'attività di direzione e vigilan-
za dei lavori. Il sinistro oggetto di causa rientra nell'ambito di operatività della garanzia assicurativa, trattandosi di danno patrimoniale conseguente a condotte colpose ascrivi-
bili all'esercizio dell'attività professionale assicurata, e non risultando dedotte né pro-
vate cause di esclusione della copertura. In applicazione dell'art. 1917 c.c., deve per-
tanto affermarsi che l'assicurazione chiamata è tenuta a tenere indenne l'assicurato di quanto egli sia condannato a corrispondere al danneggiato in conseguenza dell'inadempimento accertato, nei limiti del massimale e alle condizioni previste dal contratto di assicurazione. Ne consegue che la compagnia assicuratrice deve essere ri-
tenuta obbligata all'esborso della somma dovuta dal direttore dei lavori a titolo di re-
sponsabilità per inadempimento, trattandosi di obbligazione indennitaria che trova tito-
lo nel rapporto di garanzia dedotto in giudizio e accertato nel presente procedimento.
5. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parti resistenti dovranno rifondere a parti ricorrenti le spese del presente giudizio, le quali vengono liquidate in considerazione dei parametri disciplinati dal D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
20 parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art.
13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022. Nel caso in esame, deve trovare applicazione in ragione del criterio del
decisum, lo scaglione che va da € 52.001 a € 260.000, nell'ambito del quale vanno considerati i valori medi per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva,
istruttoria e decisoria), dovendosi considerare la circostanza che nel presente giudizio la fase istruttoria si svolgeva su base meramente documentale.
Analogamente le parti resistenti dovranno rifondere a parti ricorrenti le spese di giudizio del procedimento per ATP.
Nel rapporto processuale tra resistente e terzo chiamato, quest'ultimo risulta CP_2
soccombente, dovendo, dunque, rifondere all'assicurato le spese di lite sostenute per aver resistito alle pretese dei danneggiati, il tutto nei limiti di cui alla nota spese depositata in sede di precisazione delle conclusioni dalla parte CP_2
In omaggio al criterio di cui sopra, le spese della CTU assunta nel giudizio per ATP,
dovranno essere poste a carico di parti ricorrenti.
Quanto alle spese di CTP dei ricorrenti, emerge la prova del pagamento (doc. 28) di compensi per euro 2.283,84.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno decidendo definitivamente, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa:
1) accerta la responsabilità dell' e dell'Ing. Controparte_1
per i danni derivanti dall'inadempimento del contratto Controparte_2
d'appalto in esame;
21 2) accerta le seguenti quote di responsabilità dei soggetti obbligati che si ripartiscono nel 60% a carico di e, nel restante 40% a Controparte_1
carico di Controparte_2
3) accerta e dichiara che il danno subìto dalle ricorrenti ammonta (importi ad oggi ri-
valutati e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate) a complessivi:
• € 37.113,98 per parte;
Parte_1
• € 6.952,08 per parte;
Parte_2
4) condanna l' a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 21.030,46 (iva inclusa), oltre ad interessi legali da oggi sino al saldo effettivo;
condanna altresì l' a corrispondere Controparte_1
a la somma di € 4.171,25 (iva inclusa) oltre ad interessi legali da Parte_2
oggi sino al saldo effettivo;
5) condanna l'Ing. a corrispondere a la somma di € Controparte_2 Parte_1
16.083,52 (iva inclusa), oltre ad interessi legali da oggi sino al saldo effettivo;
condanna altresì l'Ing. a corrispondere a la Controparte_2 Parte_2
somma di € € 2.780,83 (iva inclusa), oltre ad interessi legali da oggi sino al saldo effettivo;
6) condanna la compagnia assicuratrice chiamata in garanzia Controparte_3
dal direttore dei lavori, Ing. a manlevare e tenere indenne il Controparte_2
predetto da tutto quanto egli sia tenuto a corrispondere in favore dei ricorrenti con la presente pronuncia, nei limiti del massimale di polizza e delle condizioni con-
trattuali;
22 7) condanna parti resistenti, nei limiti della quota di responsabilità a loro ascritta,
[...]
CP_1
ed Ing. (40%), a ri- Controparte_13 Controparte_2
fondere alle ricorrenti le spese di lite del presente giudizio che liquida in comples-
sivi € 11.133,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a spe-
se per € 1.193,64, oltre rimborso spese generali per 15%, oltre accessori come per legge;
8) condanna parte terza chiamata a rifondere al resistente Controparte_3
le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi Controparte_2
€ 5.077,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a spese per
€ 718,00, oltre rimborso spese generali per 15%, oltre accessori come per legge;
9) condanna parti resistenti, nei limiti della quota di responsabilità a loro ascritta,
[...]
CP_1
ed Ing. (40%), a ri- Controparte_13 Controparte_2
fondere alle ricorrenti le spese di lite per il procedimento per ATP sub RG
2246/2022, che liquida in complessivi € 3.827,00 per compenso di avvocato unita-
riamente determinato, oltre a spese di CTP per euro 2.283,84, oltre ad anticipazio-
ni per euro 145,50, oltre rimborso spese generali per 15%, oltre accessori come per legge;
10) condanna parte terza chiamata a rifondere al resistente Controparte_3
le spese di lite per il procedimento per ATP sub RG Controparte_2
2246/2022, che liquida in complessivi € 3.056,00 per compenso di avvocato unita-
riamente determinato, oltre a spese per € 359,00, oltre rimborso spese generali per
15%, oltre accessori come per legge;
23 11) pone definitivamente a carico, nei limiti della quota di responsabilità a loro ascrit-
ta, di (60%) ed Ing. Controparte_1 Controparte_2
(40%) le spese della CTU assunta nel procedimento per ATP sub RG 2246/2022.
Così deciso in Livorno, sentenza letta all'udienza del 18.12.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
24
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulio Scaramuzzino ha pronunciato la seguente nella persona del giudice unico, dott. Giulio Scaramuzzino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile n. 1647/2023. vertente tra
, nata a [...] il [...], c.f. ivi residente Parte_1 C.F._1
in Viale F. Petrarca, 131 ed ivi elettivamente domiciliato in Via Grande, 225, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Benvenuti, c.f. , che lo rappresenta e C.F._2
difende.
ricorrente nata a [...] il [...], c.f. , ivi resi- Parte_2 C.F._3
dente in Viale F. Petrarca, 131 ed ivi elettivamente domiciliata in Via Grande, 225, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Benvenuti, c.f. , che la rappresenta C.F._2
e difende.
ricorrente contro
con sede a Fauglia (PI) Via delle Colline n. Controparte_1
2, P.IVA , in persona dell'omonimo titolare elettivamente domiciliato il P.IVA_1
1 Livorno Scali Manzoni n. 19 presso l'Avv. Ugo Boirivant, dal quale è rappresentato e difeso.
resistente
, nato a [...] il [...], c.f. , domi- Controparte_2 C.F._4
ciliato in Via delle Galere n. 3, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanni Pagano, c.f.
, e presso il suo studio sito in Pisa, Lungarno Mediceo n. 56. C.F._5
resistente e
c.f. , già con sede in Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4
Via Marocchesa n. 14, Mogliano Veneto (TV), in persona dell'amministratore delegato e del direttore generale , rappresentata e difesa Controparte_5 Controparte_6
dall'Avv. Giuseppe Ranieri (c.f. ) del foro di Firenze. C.F._6
terza chiamata
in punto: contratto di appalto (responsabilità contrattuale)
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti:
CONCLUSIONI
- presentate dal procuratore di parti attrici ( e ): Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Livorno, ogni diversa e contraria istanza ed ecce-
zione disattesa, accertata e dichiarata la responsabilità dei convenuti Controparte_7
e Ing. in relazione alle vicende oggetto di causa ed
[...] Controparte_2
ai conseguenti danni subiti dagli esponenti, come quantificati e documentati in atti: con-
dannare, in via solidale, l' nella persona del suo tito- Controparte_1
2 lare Sig. e l'Ing. all'integrale risarcimento dei Controparte_1 Controparte_2
seguenti danni: € 33.050,57 o la somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia
all'esito dell'istruttoria (per costi di ripristino dei vizi delle opere e per i danni ulteriori di
cui in narrativa), in favore del Sig. ; € 6.338,88 o la somma maggiore o mino- Parte_1
re che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria (per i danni ulteriori di cui in nar-
rativa) in favore della Sig.ra ; condannare l' Parte_2 Controparte_8
nella persona del suo titolare Sig. a pagare in favore del Sig.
[...] Controparte_1
, a titolo di penali per ritardo nel compimento dell'opera, la somma di € Parte_1
13.600,00 o quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia all'esito
dell'istruttoria. Il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge, fi-
no alla data dell'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio,
spese generali C.P.A. e IVA come per legge”.
- dal procuratore di parte convenuta (SA DI : Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis: in via preliminare dichiarare la improce-
dibilità della domanda attorea con ogni conseguenza di ragione e di legge. Nel merito re-
spingere la domanda attrice perché infondata e comunque contenere l'eventuale importo
risarcitorio in misura inferiore da quello richiesto, decurtando altresì dall'accertato la
somma di euro 2.821,86 relativa a corrispettivi per opere compiute dalla SA edile
Il tutto con vittoria di spese ed onorari.” Controparte_1
- dal procuratore di parte convenuta ( Controparte_2
“Perché piaccia all'Ill.mo Tribunale Intestato voler, i) in via preliminare in rito, differire
l'udienza fissata per il giorno 5 ottobre 2023, ore 10:00 onde consentire la chiamata in
causa del terzo , così come meglio sopra descritto;
ii) sempre in via Controparte_3
3 preliminare, rilevata l'assenza dei presupposti di cui all'art. 281-decies CPC, voglia di-
sporre con ordinanza la prosecuzione del processo nelle forme del rito ordinario fissando
l'udienza di cui all'articolo 183, rispetto alla quale decorrono i termini previsti
dall'articolo 171-ter, iii) al contempo, sempre in via preliminare voler dichiarare improce-
dibile la domanda avanzata dal ricorrente per non aver esperito il procedimento di media-
zione contrattualmente pattuito e disciplinato all'art. 20 Contr. di Appalto d'opera; iv)
sempre in via preliminare, accertare l'illegittimità del procedimento instaurato ex art. 696
Cod. Proc. Civ., stante l'assenza di qualsiasi elemento di fumus e di periculum in mora,
con conseguente declaratoria della illegittimità della CTU acquisita;
v) nella denegata ipo-
tesi di mancato accoglimento dell'eccezione di improcedibilità, nel merito, rigettare la do-
manda formulata dai ricorrenti nei confronti dell'Ing. perché infondata e finan- CP_2
che temeraria. vi) In ogni caso, condannare le a rilevare indenne l'Ing Controparte_3
da qualsivoglia condanna venisse nei suoi confronti pronunciata in accoglimen- CP_2
to della domanda formulata dai sig.ri e , ovvero della domanda formulata Pt_1 Pt_2
dalla Con vittoria di compensi e spese generali e Controparte_1
tecniche del procedimento per ATP R.G. n. 2246/2022 del Tribunale di Livorno e con vitto-
ria di spese, anche generali, e compensi del presente giudizio, da maggiorarsi ex art. 4 c. I
bis del D.M. n. 55/2014.”
- dal procuratore di parte terza chiamata:
“Piaccia all'On.le Tribunale adito, previe le declaratorie del caso e gli incombenti di rito,
contrariis reiectis. In via preliminare. Accertare e dichiarare l'improcedibilità del ricorso
ai sensi dell'art. 20 del contratto d'appalto, non avendo rimosso la condizione di procedi-
bilità del previo esperimento della mediazione;
sempre in via preliminare accertare e di-
4 chiarare l'inoperatività della garanzia invocata dall'Ing. per tutte le ragioni di CP_2
cui al punto 1) della presente comparsa. Nel merito. In denegata ipotesi di mancato acco-
glimento delle preliminari eccezioni, respingere la domanda formulata nei confronti
dell'Ing. in quanto infondata sotto ogni profilo, per tutti i motivi sopra esposti;
CP_2
in via di mero subordine. In denegata ipotesi di accoglimento della domanda dei ricorrenti
ed ancor più nella denegatissima ipotesi in cui non sia dichiarata l'inoperatività della ga-
ranzia, accertare e dichiarare tenuta a manlevare l'Ing. nei Controparte_3 CP_2
limiti del massimale previsto a pag. 1 (doc.2) pari ad € 500.000,00, con lo scoperto del
10% (art. 3) ma con un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 5.000,00 e nei limiti della
quota di responsabilità accertata a carico dell'Ing. non operando il vincolo di CP_2
solidarietà con gli altri responsabili ai sensi dell'art. 12 della CGA (doc. 3). In ogni caso
non riconoscendo le spese incontrato dall' per i legali o tecnici che non siano da Parte_3
essa designati. Con vittoria di spese, diritti ed onorari, Salvis iuribus.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 1.6.2023, e convenivano in giu- Parte_1 Parte_2
dizio l' e l'Ing. al fine di senti- Controparte_1 Controparte_2
re dichiarare e riconoscere la responsabilità dei convenuti in relazione all'inadempimento del contratto d'appalto d'opera stipulato inter partes.
Il sig. incaricava l' di eseguire, Parte_1 CP_1 Controparte_1
presso l'appartamento sito in Livorno, Via San Gaetano, 29, piano 6, del quale è com-
proprietario con la sig.ra , le opere di straordinaria manutenzione elenca- Parte_2
5 te nel computo metrico di cui al contratto di appalto (doc. n. 1 di parti ricorrenti).
La direzione dei lavori veniva affidata dal committente all'ingegnere Controparte_9
[.
.
Il contratto d'appalto stipulato tra le parti de quo prevedeva l'inizio dei lavori al
27.01.2022 e la loro conclusione in data 30.06.2022.
Durante l'esecuzione del contratto il committente riscontrava dei difetti di ese- Pt_1
cuzione imputabili all'SA appaltatrice, oltre a delle divergenze rispetto a quanto convenuto e concordato tra le parti. Al fine di evitare eventuali e ulteriori errori nell'esecuzione delle prestazioni ad opera dell'impresa appaltatrice, il 13 maggio 2022,
si svolgeva un incontro con il direttore dei lavori per chiarire le problematiche soprag-
giunte e per definire una migliore gestione del cantiere, prevedendo inoltre un maggior coinvolgimento della committenza (doc. n. 2 di parti ricorrenti). A seguito di questo accordo il sig. accettava di riporre nuovamente fiducia nei confronti Pt_1
dell'SA appaltatrice e del direttore dei lavori incaricato (doc. n. 2 di parti di ricor-
renti). All'indomani di tale accordo emergevano, dopo il sopralluogo del committente
, ulteriori difetti nelle opere appaltate. Seguiva un'ulteriore contestazione della Pt_1
committenza e un ulteriore sollecito all'esecuzione dell'opera a regola d'arte (doc. n. 3
di parti ricorrenti). A tale contestazione rispondeva, in data 27.05.2022, il direttore dei lavori, comunicando al committente sig. la decisione di rinunciare all'incarico Pt_1
(doc. n. 3 di parti ricorrenti). Il giorno seguente, il 28.05.2022, l'appaltatrice sospende-
va i lavori ritenendo venuta meno la fiducia della committenza (doc. n. 4 di parte ricor-
rente).
6 Il giorno 31.05.2022 l'impresa appaltatrice interrompeva i lavori e riconsegnava le chiavi al committente.
Prima di procedere all'affidamento dei lavori a nuovo appaltatore, i ricorrenti incarica-
vano, per l'accertamento dei vizi delle opere fino a quel momento realizzate e dei costi necessari al loro ripristino, un tecnico di loro fiducia, l'Ing. Persona_1
L'Ing. stilando la relazione tecnica (di cui al doc. n. 5 di parti ricorren- Persona_1
ti) constatava l'esistenza dei difetti illo tempore già denunziati dalla committenza. I
committenti procedevano a formale contestazione dei vizi delle opere appaltate, effet-
tuata in data 10.06.2022 (doc. n. 6 e 7 di parti ricorrenti) tramite PEC ad opera del pro-
prio legale e recapitata all'indirizzo degli odierni resistenti, l' Controparte_1
e all'Ing.
[...] Controparte_2
Seguiva, in data 06.07.2022, il deposito, ad opera del sig. , del ricorso per ATP Pt_1
ex art. 696 c.p.c., con contestuale richiesta di nomina di CTU, affinché si provvedesse all'accertamento delle opere eseguite, incompiute e ineseguite in base al contratto d'appalto stipulato inter-partes e alle relative quantificazioni (doc. n. 8 di ricorrenti).
Il consulente incaricato in sede di ATP, Ing. , provvedeva alla redazione Persona_2
della relazione tecnica con conseguente quantificazione dei danni sofferti dai ricorrenti.
Dalla relazione peritale emergevano danni per opere difettose, da intendere quali costi per l'eliminazione dei vizi e costi necessari per riacquistare il materiale rovinato,
nell'ammontare complessivo di € 13.978,31 (di cui, € 10.109,94 per manodopera e €
3.868,37 per materiale: cfr. doc. n. 13 di ricorrenti).
Come conseguenza dell'inadempimento di controparti, i ricorrenti sostenevano di aver
7 subito danni ulteriori, che quantificavano in € 5.580,00 per maggiori esborsi per canoni di locazione aggiuntivi (doc. n. 14 di parti ricorrenti), data l'impossibilità di abitare l'appartamento sino al completamento dei lavori;
in ulteriori € 2.745,00 per maggiori esborsi per pagamento magazzino (doc. n. 15 di ricorrenti), utilizzato per il deposito di mobilio vario;
in ulteriori € 7.097,75 per perdita di detrazioni fiscali e maggiori esborsi dovuti all'impossibilità dei ricorrenti di trasferire la propria residenza nell'immobile ed usufruire delle relative agevolazioni fiscali per prima casa, suddivisi in € 5.451,09 per perdita di detrazione degli interessi e spese mutuo per l'acquisto prima casa per l'anno
2021, oltre a detrazioni mancate per gli anni successivi (doc. n. 16 e 17 di ricorrenti) e
€ 1.600,00 per pagamento IMU che i ricorrenti non avrebbero dovuto corrispondere se avessero potuto trasferire tempestivamente la residenza nell'immobile gravato dai lavo-
ri (doc. n. 18 di ricorrenti); ulteriori € 13.600.00 quali danni da corrispondere a titolo di penali da ritardo nel completamento delle opere, come concordate in seno al contratto d'appalto (doc. n. 1 di ricorrenti); infine ulteriori € 12.896,70 complessivi quali costi di ricorso per ATP, compensi di CTU e CTP, costi di demolizione delle piastrelle in sede di ATP e spese legali.
Tutto ciò per un totale di € 55.897,76 al quale si dovranno sottrarre i costi per le opere eseguite dall'appaltatrice quantificati dalla CTU Controparte_1
in € 40.824,98 (oltre IVA).
I ricorrenti chiedevano dunque, a titolo di responsabilità per inadempimento, un risar-
cimento complessivo di € 52.989,45.
Con comparsa di costituzione si costituivano in giudizio in data 22.09.2023 l'
[...]
e l'Ing. contestando le richieste avan- Controparte_1 Controparte_2
8 zate dai ricorrenti.
L'impresa resistente insisteva sull'infondatezza della domanda attorea.
Il resistente chiedeva la chiamata in causa del terzo Controparte_2 Controparte_3
, insistendo per il rigetto della domanda formulata dai ricorrenti in quanto ritenuta
[...]
infondata. Parte convenuta chiedeva inoltre, al fine di essere tenuta Controparte_2
indenne dall'eventuale accoglimento della domanda attorea, la condanna di
[...]
. CP_3
Con comparsa di costituzione, depositata l'8.1.2024, si costituiva il terzo Controparte_3
chiedendo l'accertamento e l'eventuale dichiarazione di inoperatività della garan-
[...]
zia in favore del convenuto Chiedeva inoltre di respingere la do- Controparte_2
manda formulata nei confronti di in quanto infondata. Controparte_2
Il Giudice, in data 25.01.2024, prendeva atto che la causa soggiaceva al procedimento obbligatorio di mediazione, ordinava alle parti di dar seguito alla mediazione e asse-
gnava loro termine per il deposito di note scritte.
Infine, il Giudice, fallito il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. per la lettura del dispositivo il giorno
18.12.2025, assegnando termine per note conclusionali.
2. Responsabilità contrattuale (contratto d'appalto)
Nel contratto d'appalto la responsabilità per l'esecuzione dell'opera e per la conformità
della stessa alle previsioni contrattuali grava in via primaria sull'appaltatore, il quale, ai sensi dell'art. 1655 c.c., assume l'obbligo di compiere l'opera con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. L'appaltatore è pertanto tenuto, ai
9 sensi degli artt. 1176, 1218 e 1662 c.c., a eseguire la prestazione secondo la diligenza qualificata del professionista e a garantire che l'opera sia conforme al progetto e alle regole dell'arte.
Sul piano patologico, l'art. 1667 c.c. disciplina la responsabilità per vizi e difformità
dell'opera, prevedendo che l'appaltatore risponda dei difetti che rendono l'opera inido-
nea alla sua destinazione o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.
La giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che la responsabilità
dell'appaltatore non si esaurisce nella mera esecuzione materiale dell'opera, ma com-
prende anche il controllo della conformità del progetto esecutivo in quanto rientrante nel dovere di diligenza professionale. La Corte di Cassazione ha infatti affermato che l'appaltatore, quando rilevi errori progettuali evidenti o comunque riconoscibili con l'ordinaria diligenza, ha l'obbligo di segnalarli al committente, rispondendo in caso contrario dei danni derivanti dalla mancata segnalazione (cfr. Cass. Civ., sez. II, 29
gennaio 2016, n. 1654; Cass. Civ., sez. II, 30 marzo 2011, n. 7234).
Accanto alla figura dell'appaltatore si colloca quella del direttore dei lavori, il quale,
pur non assumendo la veste di parte in senso formale del contratto d'appalto, riveste una posizione di garanzia nella supervisione tecnica dell'esecuzione dell'opera. La giu-
risprudenza di legittimità riconosce al direttore dei lavori una responsabilità autonoma derivante dall'inadempimento degli obblighi professionali assunti con il committente,
soprattutto quando egli ometta di vigilare sulla corretta esecuzione dell'opera o non se-
gnali difformità e vizi rilevabili con la dovuta diligenza. La Corte di Cassazione ha af-
fermato che il direttore dei lavori risponde dei danni derivanti dal difetto di vigilanza e dal mancato controllo tecnico, indipendentemente dalla corresponsabilità
10 dell'appaltatore (cfr. Cass. Civ., sez. II, 26 maggio 2010, n. 12995; Cass. Civ., sez. II,
17 ottobre 2018, n. 26042). È stato altresì precisato che la responsabilità del direttore dei lavori può concorrere con quella dell'appaltatore quando entrambi contribuiscano causalmente alla realizzazione dell'opera viziata o difforme, configurandosi in tal caso una ipotesi di responsabilità tra i coautori del fatto dannoso (v. Cass. Civ., sez. II, 21
marzo 2017, n. 7214).
L'impostazione giurisprudenziale fin qui descritta conduce dunque a ritenere che,
nell'ambito del rapporto trilatero committente-appaltatore-direttore dei lavori,
l'appaltatore risponda primariamente della corretta esecuzione dell'opera, mentre il di-
rettore dei lavori assume una responsabilità professionale autonoma e concorrente per l'omessa vigilanza e per il mancato adempimento degli obblighi tecnici che gli compe-
tono.
***
Nel caso di specie, secondo quanto emerge dalla relazione tecnica del CTU – acquisita dal procedimento di ATP – è individuabile una responsabilità congiunta dell'appaltatore, e del direttore dei lavori, l'Ing. Controparte_1
Controparte_2
Difatti, secondo quanto è possibile leggere dalla relazione peritale, si evidenzia come
“tra i vari vizi lamentati dal ricorrente risultano accertati, in quanto anche di per sé
accertabili, da codesta CTU, solo parte di essi ed in particolare difetti inerenti la posa
dei pavimenti e dei rivestimenti [...]. Il costo complessivo stimato per l'eliminazione
dei vizi presenti e riferibili alle opere eseguite dalla ditta ammonta per- CP_1
11 tanto ad un importo pari a: Euro 9.180,84 + iva per lavori, oltre alla fornitura di ma-
teriali per ulteriori Euro 3.863,37 compresa iva.
Per quanto attiene la determinazione in termini percentuali dell'apporto causale delle
condotte della ditta esecutrice e della Direzione Lavori nella produzione del danno ac-
certato, essa risulta oggettivamente assai difficile da ponderare e, nei termini ala real-
tà del cantiere, è possibile ritenere una ripartizione in termini di responsabilità pari al
60% in carico all'esecutore materiale (ditta appaltatrice) e al 40% in carico al sogget-
to (Direttore Lavori) che aveva dovere e facoltà di impartire ordini circa le modalità di
esecuzione delle opere (vedi in particolare eventuale ordine di immediato rifacimento
della pavimentazione nelle fasi iniziali della sua posa).
Il CTU prendeva inoltre posizione in merito all'indicazione del valore economico delle opere realizzate e stabiliva, inoltre, in quale percentuale lo stesso incideva sul valore opere riconosciute viziate. Egli statuiva quanto segue: “in risposta al quesito posto, il
valore economico delle opere realizzate incide sul valore complessivo dell'appalto per
una percentuale pari al 78,87%. L'insieme delle opere non realizzate incide sul valore
complessivo dell'appalto per una percentuale pari al 21,13%. Le opere riconosciute
viziate incidono invece su quelle complessivamente realizzate nella misura del 9,28%”.
Al CTU in sede di ATP veniva inoltre chiesto di pronunziarsi in ordine alle soluzioni tecniche più idonee per portare a compimento le opere rimaste incompiute e per realiz-
zare a regola d'arte le opere già realizzate che presentavano vizi e/o difetti, quantifi-
cando l'importo delle opere necessarie. A tale quesito il CTU rispondeva quanto segue:
“per portare finite le opere rimaste incompiute del tutto o in parte, risulta essenzial-
mente necessario riprendere le lavorazioni interrotte, e ciò nel caso specifico della ra-
12 satura delle superfici intonacate, della posa dei battiscopa, il completamento
dell'impianto di riscaldamento e di quello elettrico, la posa dei sanitari, del mobile in
bagno e del box doccia, allaccio cucina, il montaggio dello scaldabagno e
dell'addolcitore, nonché la pitturazione di soffitti e pareti [...]. Pertanto, l'importo del-
le opere necessarie per portare a compimento l'appalto è il seguente: costi di comple-
tamento: Euro 10.937,36 + iva;
costi di messa in pristino: Euro 9.1980,84 + iva per
lavori, oltre alla fornitura di materiali per ulteriori Euro 3.868,37 compresa iva.
Emerge, per tabulas, come i CTP delle parti resistenti, pur non condividendo i profili della CTU in punto di quantum di responsabilità delle attuali resistenti, non muovano alcuna contestazione in ordine alla ricostruzione dei fatti avanzata dal CTU, sia in rela-
zione ai vizi delle opere eseguite sia alle lavorazioni rimaste ineseguite.
Ciò induce, ancor più, a ritenere del tutto condivisibili gli approdi raggiunti dal CTU,
già di per sé immuni da censure in quanto solidamente e logicamente argomentati.
Secondo quanto emerge dagli atti è da ritenere, dunque, condivisibile la ricostruzione del CTU anche in tema di riparto della responsabilità tra i convenuti. Per_2
Nel caso di specie, la responsabilità per l'inadempimento contrattuale deve essere ripar-
tita tra l'appaltatore e il direttore dei lavori, in considerazione della diversa incidenza causale delle rispettive condotte nella produzione dell'evento dannoso. Tuttavia, nel ca-
so in esame, il contratto di appalto, all'art. 9, prevede espressamente che, laddove sia nominata la direzione tecnica dei lavori, quest'ultima è chiamata a svolgere un ruolo at-
tivo nel rapporto trilaterale committente – appaltatore e direzione stessa, con compiti di vigilanza, controllo e coordinamento dell'esecuzione dell'opera.
13 Tale previsione contrattuale rafforza la posizione di garanzia del direttore dei lavori,
ampliandone il perimetro degli obblighi professionali rispetto alla mera verifica forma-
le dell'andamento dei lavori. In tale contesto, emerge per tabulas, (doc. n. 11 di parte convenuta che la direzione dei lavori non si è limitata a una funzione acces- CP_2
soria o meramente consultiva, ma ha assunto un ruolo di costante supervisione tecnica,
con il correlato obbligo di intervenire tempestivamente per prevenire o correggere le difformità riscontrabili in corso d'opera. Dagli atti, per giunta, non traspare la prova di un tempestivo e diretto intervento della direzione lavori che sia volto ad illuminare la committenza in ordine ai difetti d'esecuzione.
In materia, la giurisprudenza di legittimità, riconosce che il direttore dei lavori risponde dei danni derivanti dall'omessa o inadeguata vigilanza e del mancato esercizio dei pote-
ri di controllo e di segnalazione, ove tali omissioni abbiano concorso causalmente alla realizzazione dell'opera viziata o difforme (cfr. Cass. Civ., sez. II, 26 maggio 2010, n.
12995; Cass. Civ., sez. II, 17 ottobre 2018, n. 26042).
Alla luce di tali principi, deve ritenersi che l'inadempimento accertato sia il risultato di una condotta colposa concorrente dell'appaltatore e della direzione dei lavori. In parti-
colare, l'appaltatore ha inciso in misura prevalente sull'evento dannoso, avendo mate-
rialmente eseguito l'opera in modo non conforme alle regole dell'arte e alle previsioni progettuali della committenza;
la direzione dei lavori, dal canto suo, ha contribuito al verificarsi del danno per non aver esercitato tempestivamente e con la necessaria dili-
genza i propri poteri di vigilanza e denunzia in favore della committenza.
Dovendosi, dunque, per quanto sin qui illustrato, accogliere le conclusioni formulate dal CTU in seno al procedimento sommario di accertamento tecnico preventivo (con-
14 clusioni ed argomentazioni del CTU devono intendersi qui integralmente richiamate),
la responsabilità ex contractu dovrà intendersi così ripartita:
• quota percentuale di responsabilità pari al Controparte_1
60%
• Ing. quota percentuale di responsabilità pari al 40% Controparte_2
3. Quantificazione del risarcimento
Parti ricorrenti sostengono di aver subito dall'esecuzione del contratto una serie di pre-
giudizi diretti ed indiretti. Nello specifico, esse segnalano:
• In favore del Sig. Parte_1
- € 13.978,31 per ripristino opere viziate;
- € 2.790,00 pari a un mezzo (½) dei canoni aggiuntivi pagati per la locazione dell'immobile provvisoriamente abitato insieme alla Sig.ra Pt_2
- € 2.745,00 per pagamento del magazzino per ricovero mobilia per gli ulteriori mesi resisi necessari a seguito del ritardo nel completamento del cantiere;
- € 3.548,88 pari a un mezzo (½) delle perdite e dei maggiori esborsi sostenuti per non aver potuto trasferire la propria residenza del nuovo appartamento;
- € 13.600,00 per penali come contrattualmente stabilite con l'appaltatrice;
- € 12.896,70 per spese legali e tecniche del procedimento di ATP dallo stesso pro-
mosso in via esclusiva;
- Complessivamente: € 49.558,89, detratti 2.908,32 ancora dovuti all'impresa, per un totale di €46.650,57
• In favore della Sig.ra Parte_2
- € 2.790,00 pari a un mezzo (½) dei canoni aggiuntivi pagati per la locazione
15 dell'immobile provvisoriamente abitato insieme alla Sig. ; Pt_1
- € 3.548,88 pari a un mezzo (½) delle perdite e dei maggiori esborsi sostenuti per non aver potuto trasferire la propria residenza del nuovo appartamento;
- Complessivamente: € 6.338,88.
Per addivenire alla quantificazione del danno patito dalle ricorrenti devono condivi-
dersi, anche sotto questo profilo, gli approdi del CTU, in quanto, come prima detto a proposito dell'an, logicamente e solidamente argomentati.
I. Il valore complessivo dell'appalto è pari a € 51.762,32 + iva.
II. Il valore economico delle opere realizzate e non viziate incide sul valore com-
plessivo dell'appalto in percentuale pari al 78,87%; l'entità delle opere esegui-
te ovvero il valore delle opere realizzate dalla ditta è quantificata CP_1
in € 40.824,96 + iva.
III. L'importo delle opere da completare, tra quelle in carico alla ditta Parte_4
[...
ammonta ad € 10.937,36 + iva, incidendo sul valore complessivo dell'appalto per una percentuale pari al 21,13%
IV. Le opere realizzate che presentano vizi sono quantificabili in un importo pari ad € 3.789,84 + iva, incidendo su quelle complessivamente realizzate nella mi-
sura del 9,28%
V. Il costo complessivo per l'eliminazione dei vizi presenti e riferibili alle opere eseguite dalla ammonta a € 9.190,84 + iva per lavori, ol- Controparte_1
tre alla fornitura di materiali per ulteriori € 3.868,37 iva compresa.
In base alle predette voci, ai fini della quantificazione del danno quale conseguenza diretta dell'appalto, è possibile operare il seguente calcolo:
16 va accertato il diritto del Sig. , quale proprietario e committente dei lavori, ad otte- Pt_1
nere il risarcimento dei danni per ripristino opere difettose, nella misura stimata dallo stes-
so CTU e suddivisa tra costi per l'eliminazione dei vizi e costi necessari a riacquistare il materiale rovinato.
Perciò, sommando 9.190,84 (iva da aggiungere) – per manodopera + 3.868,37 (iva inclu-
sa) – per materiali, si ottiene, adeguando il primo valore all'Iva, un totale di € 13.978,31
Il 60% della cifra totale, quale risarcimento dovuto dalla è pa- Controparte_1
ri ad € 8.386,99 (iva inclusa).
Il restante 40% è posto a carico del Direttore dei Lavori, Ing. per un totale di € CP_2
5.591,32 (iva inclusa).
Il valore delle opere realizzate dall' è pari ad € 40.824,96 ai Controparte_1
quali si sottraggono € 3.789,84, quest'ultima cifra, quale entità economica delle opere vi-
ziate, giungendo alla cifra di € 40.738,50 (iva inclusa) che rappresenta il valore comples-
sivo delle opere eseguite dalla al netto delle opere viziate. CP_1
Ne deriva che l' avendo il Sig. corrisposto la cifra di € Controparte_1 Pt_1
37.916,64 (iva inclusa) è creditrice della somma di € 2.821,86 che verrà successivamente sottratta (previa applicazione della compensazione) dal quantum debeatur.
Tuttavia, è pure documentalmente provato che i ricorrenti abbiano sofferto ulteriori danni causalmente riconducibili all'inadempimento delle resistenti.
• : Parte_1
- € 2.790,00 pari a un mezzo (½) dei canoni aggiuntivi pagati per la locazione dell'immobile provvisoriamente abitato insieme alla Sig.ra (Doc. n. 14, di Pt_2
17 ricorrenti);
- € 2.745,00 per pagamento del magazzino per ricovero mobilia per gli ulteriori mesi resisi necessari a seguito del ritardo nel completamento del cantiere (Doc. n. 15, di ricorrenti);
- € 3.548,88 pari a un mezzo (½) delle perdite e dei maggiori esborsi sostenuti per non aver potuto trasferire la propria residenza del nuovo appartamento (Doc. n. 16,
17 e 18, di ricorrenti);
- € 13.600,00 per penali come contrattualmente stabilite con l'appaltatrice (Doc. n.
1, di ricorrenti);
- Complessivamente: € 22.683,88
• : Parte_2
- € 2.790,00 pari a un mezzo (½) dei canoni aggiuntivi pagati per la locazione dell'immobile provvisoriamente abitato insieme alla Sig. (Doc. n. 14, di ri- Pt_1
correnti);
- € 3.548,88 pari a un mezzo (½) delle perdite e dei maggiori esborsi sostenuti per non aver potuto trasferire la propria residenza del nuovo appartamento (Doc. n. 16,
17 e 18, di ricorrenti);
- Complessivamente: € 6.338,88.
Tali cifre dovranno essere ripartire tra le resistenti in misura pari alla percentuale di re-
sponsabilità, per un totale ripartito da corrispondere a:
- In favore di : € 13.610,33 – da ed € Parte_1 Controparte_1
9.073,55 – da Ing. Controparte_2
- In favore di : € 3.803,33 – da ed € Parte_2 Controparte_1
18 2.535,55 – da Ing. Controparte_2
• L'SA DI risulta dunque obbligata nei confronti di CP_1 [...]
per un totale di: € 8.386,99 (a titolo di risarcimento danni per ripristino ope- Pt_1
re difettose e materiali) + 13.610,33 (per danni ulteriori e spese), da cui vanno sot-
tratti € 2.821,86 quali credito dell'SA per opere eseguite, per un totale com-
plessivo di € 19.175,46 (iva inclusa). La stessa SA risulta inoltre obbligata nei confronti di per un totale di € 3.803,33 (iva inclusa) Parte_2
• L'Ing. risulta dunque obbligato nei confronti di Controparte_2 CP_10
[.
per un totale di: € 5.591,32 (a titolo di risarcimento danni per ripristino opere di-
fettose e materiali) + 9.073,55 (per danni ulteriori e spese), per un totale complessi-
vo di € 14.664,87 (iva inclusa). Lo stesso Ing. risulta inoltre obbligato CP_2
nei confronti di per un totale di € 2.535,55. Parte_2
Su tali somme, attesa la natura risarcitoria e, dunque, di debito di valore, va calcola-
ta la rivalutazione monetaria (con una data di decorrenza media calcolata in via di buona approssimazione) e gli interessi vanno calcolati sulle somme via via rivaluta-
te.
In conclusione, si ha che, le somme dovute, ad oggi rivalutate e con interessi calco-
lati sulle somme via via rivalutate, ammontano ad:
- € 21.030,46 da in favore di;
€ 4.171,25 Controparte_1 Parte_1
da in favore di;
Controparte_1 Parte_2
- € 16.083,52 da in favore di;
€ 2.780,83 da Controparte_2 Parte_1
in favore di . Controparte_2 Parte_2
4. Sulla chiamata in garanzia dell'assicurazione del direttore dei lavori CP_2
19 Accertata la responsabilità del direttore dei lavori per l'inadempimento degli CP_2
obblighi professionali assunti nei confronti del committente, occorre esaminare la do-
manda di manleva proposta dal medesimo nei confronti della compagnia assicuratrice ritualmente chiamata in causa. Controparte_3
Emerge, per tabulas, che l'Ing. fosse assistito, all'epoca dei fatti, da una po- CP_2
lizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale, stipulata con la
[...]
(doc. n. 2 di parte terza chiamata), avente ad oggetto la co- Controparte_11
pertura dei danni cagionati a terzi nello svolgimento dell'attività di direzione e vigilan-
za dei lavori. Il sinistro oggetto di causa rientra nell'ambito di operatività della garanzia assicurativa, trattandosi di danno patrimoniale conseguente a condotte colpose ascrivi-
bili all'esercizio dell'attività professionale assicurata, e non risultando dedotte né pro-
vate cause di esclusione della copertura. In applicazione dell'art. 1917 c.c., deve per-
tanto affermarsi che l'assicurazione chiamata è tenuta a tenere indenne l'assicurato di quanto egli sia condannato a corrispondere al danneggiato in conseguenza dell'inadempimento accertato, nei limiti del massimale e alle condizioni previste dal contratto di assicurazione. Ne consegue che la compagnia assicuratrice deve essere ri-
tenuta obbligata all'esborso della somma dovuta dal direttore dei lavori a titolo di re-
sponsabilità per inadempimento, trattandosi di obbligazione indennitaria che trova tito-
lo nel rapporto di garanzia dedotto in giudizio e accertato nel presente procedimento.
5. Spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza, parti resistenti dovranno rifondere a parti ricorrenti le spese del presente giudizio, le quali vengono liquidate in considerazione dei parametri disciplinati dal D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei
20 parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art.
13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del
13/08/2022. Nel caso in esame, deve trovare applicazione in ragione del criterio del
decisum, lo scaglione che va da € 52.001 a € 260.000, nell'ambito del quale vanno considerati i valori medi per le singole fasi svoltesi (fase di studio, introduttiva,
istruttoria e decisoria), dovendosi considerare la circostanza che nel presente giudizio la fase istruttoria si svolgeva su base meramente documentale.
Analogamente le parti resistenti dovranno rifondere a parti ricorrenti le spese di giudizio del procedimento per ATP.
Nel rapporto processuale tra resistente e terzo chiamato, quest'ultimo risulta CP_2
soccombente, dovendo, dunque, rifondere all'assicurato le spese di lite sostenute per aver resistito alle pretese dei danneggiati, il tutto nei limiti di cui alla nota spese depositata in sede di precisazione delle conclusioni dalla parte CP_2
In omaggio al criterio di cui sopra, le spese della CTU assunta nel giudizio per ATP,
dovranno essere poste a carico di parti ricorrenti.
Quanto alle spese di CTP dei ricorrenti, emerge la prova del pagamento (doc. 28) di compensi per euro 2.283,84.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno decidendo definitivamente, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa:
1) accerta la responsabilità dell' e dell'Ing. Controparte_1
per i danni derivanti dall'inadempimento del contratto Controparte_2
d'appalto in esame;
21 2) accerta le seguenti quote di responsabilità dei soggetti obbligati che si ripartiscono nel 60% a carico di e, nel restante 40% a Controparte_1
carico di Controparte_2
3) accerta e dichiara che il danno subìto dalle ricorrenti ammonta (importi ad oggi ri-
valutati e con interessi calcolati sulle somme via via rivalutate) a complessivi:
• € 37.113,98 per parte;
Parte_1
• € 6.952,08 per parte;
Parte_2
4) condanna l' a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la somma di € 21.030,46 (iva inclusa), oltre ad interessi legali da oggi sino al saldo effettivo;
condanna altresì l' a corrispondere Controparte_1
a la somma di € 4.171,25 (iva inclusa) oltre ad interessi legali da Parte_2
oggi sino al saldo effettivo;
5) condanna l'Ing. a corrispondere a la somma di € Controparte_2 Parte_1
16.083,52 (iva inclusa), oltre ad interessi legali da oggi sino al saldo effettivo;
condanna altresì l'Ing. a corrispondere a la Controparte_2 Parte_2
somma di € € 2.780,83 (iva inclusa), oltre ad interessi legali da oggi sino al saldo effettivo;
6) condanna la compagnia assicuratrice chiamata in garanzia Controparte_3
dal direttore dei lavori, Ing. a manlevare e tenere indenne il Controparte_2
predetto da tutto quanto egli sia tenuto a corrispondere in favore dei ricorrenti con la presente pronuncia, nei limiti del massimale di polizza e delle condizioni con-
trattuali;
22 7) condanna parti resistenti, nei limiti della quota di responsabilità a loro ascritta,
[...]
CP_1
ed Ing. (40%), a ri- Controparte_13 Controparte_2
fondere alle ricorrenti le spese di lite del presente giudizio che liquida in comples-
sivi € 11.133,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a spe-
se per € 1.193,64, oltre rimborso spese generali per 15%, oltre accessori come per legge;
8) condanna parte terza chiamata a rifondere al resistente Controparte_3
le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi Controparte_2
€ 5.077,00 per compenso di avvocato unitariamente determinato, oltre a spese per
€ 718,00, oltre rimborso spese generali per 15%, oltre accessori come per legge;
9) condanna parti resistenti, nei limiti della quota di responsabilità a loro ascritta,
[...]
CP_1
ed Ing. (40%), a ri- Controparte_13 Controparte_2
fondere alle ricorrenti le spese di lite per il procedimento per ATP sub RG
2246/2022, che liquida in complessivi € 3.827,00 per compenso di avvocato unita-
riamente determinato, oltre a spese di CTP per euro 2.283,84, oltre ad anticipazio-
ni per euro 145,50, oltre rimborso spese generali per 15%, oltre accessori come per legge;
10) condanna parte terza chiamata a rifondere al resistente Controparte_3
le spese di lite per il procedimento per ATP sub RG Controparte_2
2246/2022, che liquida in complessivi € 3.056,00 per compenso di avvocato unita-
riamente determinato, oltre a spese per € 359,00, oltre rimborso spese generali per
15%, oltre accessori come per legge;
23 11) pone definitivamente a carico, nei limiti della quota di responsabilità a loro ascrit-
ta, di (60%) ed Ing. Controparte_1 Controparte_2
(40%) le spese della CTU assunta nel procedimento per ATP sub RG 2246/2022.
Così deciso in Livorno, sentenza letta all'udienza del 18.12.2025
Il Giudice
dott. Giulio Scaramuzzino
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