TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/11/2025, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 135/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice IL NA RS, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 135 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo -
fideiussione
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Walter EN e Parte_1 C.F._1
AC EN
parte opponente
nei confronti di
C.F. e P.IVA ), in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Renata Castellan e dall'avv. Cesare Grappi
[...]
parte opposta
conclusioni:
per parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali e motivazioni di cui in premessa,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A) IN VIA PRELIMINARE: rimettere la causa sul
ruolo ed accogliere le istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 183 cpc (ante Cartabia) da
intendersi qui integralmente trascritte ed in particolar modo le istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c. B) IN
TESI: 1) accertare la vessatorietà della clausola nr. 6 di cui alla fideiussione azionata e la decadenza ex art.
1957 c.c. od, in subordine, la violazione dell'art. 1956 c.c. e, di conseguenza, accertare e dichiarare la
liberazione della Sig. da qualsiasi debito e/o pretesa della “ 2) ordinare a Parte_1 Controparte_1
“ di provvedere alla cancellazione del nominativo dell'odierna opponente dalla centrale Controparte_1
rischi, con riserva di agire in separata sede per il relativo risarcimento del danno;
C) in ipotesi: accertare la
1 R.G. n. 135/2023
carenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto nonché il difetto di legittimazione attiva
in capo alla società opposta e della titolarità del diritto dedotto dall'opposta nonchè l'intrasmissibilità ex lege
della garanzia unitamente al credito per mancanza del consenso alla cessione da parte della Sig.ra Pt_1
In ulteriore subordine: accertare il mancato esperimento del tentativo di mediazione da parte della
[...]
società opposta e per l'effetto dichiarare improcedibile il Decreto Ingiuntivo nr. 1103/2022 emesso dal
tribunale di Arezzo;
E) in ogni caso: 5) revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo nr.
1103/2022 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 07/11/2022, pubblicato in data 08/11/2022, portante il nr.
2364/2022 RG, su ricorso della “ per la somma capitale di € 46.499,37 oltre interessi, Controparte_1
oggetto del presente giudizio di opposizione;
6) in ogni caso, condannare l'opposta in favore dell'opponente al
rimborso delle competenze e spese di lite oltre forfettario delle spese generali pari al 15%, CPA ed IVA come
per legge”
per parte opposta: “IN VIA PRELIMINARE: Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del
decreto ingiuntivo opposto n. 1103/2022, RG n. 2364/2022 del Tribunale di Arezzo.
Concedere i termini per lo svolgimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 D.Lgs.
28/2010. IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare la totale infondatezza, in fatto ed in diritto, della
spiegata opposizione per tutte le ragioni sopra illustrate e, per l'effetto, rigettarla, con la conseguenza di
Confermare e dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 1103/2022, RG n. 2364/2022 del
Tribunale di Arezzo. IN VIA SUBORDINATA: Accertare e dichiarare che la Sig.ra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], è debitrice nei confronti di C.F._1 Controparte_1
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Padova (PD), Via San Marco n. 11/C, della somma di € P.IVA_1
46.499,37 oltre ai successivi interessi maturati sino al saldo effettivo e, comunque, di quella maggiore o
minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, Condannare la suddetta
debitrice al pagamento a favore di (C.F. e P.IVA ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Padova (PD), Via San Marco n. 11/C, della predetta somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi
legali maturati fino all'effettivo soddisfo. IN OGNI CASO: Con vittoria di compenso professionale,
anticipazioni, spese generali, Cpa e IVA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha opposto il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1103/2022 (r.g. 2364/2022) emesso dal Tribunale di Arezzo il 7 novembre 2022, su ricorso di
[...]
con il quale le è stato ingiunto - in qualità di fideiussore di titolare della CP_1 CP_3
ditta individuale “Costruzioni Edili di Asuni Tiziano”- il pagamento di € 46.499,37 oltre interessi e
2 R.G. n. 135/2023
spese giudiziali, a titolo di debito residuo dei rapporti di conto corrente 1471.40 e di finanziamento anticipi n. 23807272, stipulati dall con (successivamente incorporata in CP_3 Controparte_4
. Controparte_5
A sostegno dell'opposizione, l'odierna parte opponente ha proposto i seguenti motivi:
i. disconoscimento delle sottoscrizioni presenti nel documento n. 5 del fascicolo monitorio;
ii. nullità della fideiussione in quanto contenente clausole che riproducono quelle di cui allo schema ABI censurate dalla Banca d'Italia per violazione dell'art. 2 l. n. 287/1990, ove applicate in modo uniforme dalle banche;
iii. intervenuta decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c.; iv. nullità per vessatorietà della clausola n. 6 di cui alla fideiussione azionata;
v. violazione dell'art. 1956 c.c. e conseguente liberazione del fideiussore;
vi. carenza di prova della titolarità del credito in capo alla parte opposta;
vii. intrasmissibilità ex lege della garanzia unitamente al credito e mancanza del consenso alla cessione da parte di Parte_1
viii. mancanza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo;
ix. erroneità nella quantificazione delle somme oggetto di ingiunzione.
Su tali basi, ha quindi concluso nei termini sopra riportati. Parte_1
2. Si è costituita in giudizio la quale ha preliminarmente chiesto concedersi la Controparte_1
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
ha poi chiesto il rigetto delle domande proposte da parte opponente, deducendo che:
i. sussiste la prova della titolarità del credito, avendo la banca adeguatamente provato la cessione del credito da a e da quest'ultima a Controparte_5 Controparte_6
Cherry 106 s.p.a.;
ii. parte opponente non ha adeguatamente provato l'asserita nullità per violazione della normativa
antitrust del contratto di fideiussione;
iii. è generica l'eccezione di vessatorietà della clausola 6 della fideiussione;
iv. è infondata la richiesta di liberazione dei fideiussori per violazione dell'art. 1956 c.c.;
v. è stata provata la sussistenza del credito.
3. Con ordinanza del 10 dicembre 2023, il Tribunale ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnato alla parte opposta termine di giorni 15
per l'instaurazione del procedimento di mediazione.
3 R.G. n. 135/2023
4. Con note scritte depositate il 13 maggio 2024 e in seguito in sede di memorie ex art. 183 co. 6
c.p.c., la parte opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda formulata da CP_1 [...]
per incompetenza territoriale dell'Organismo di Mediazione dinanzi al quale si è svolto il CP_1
procedimento di mediazione.
5. All'udienza del 23 ottobre 2025, le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
******
6. Si procede preliminarmente all'esame del motivo di opposizione con il quale è stato dedotto il difetto di titolarità del credito in capo all'odierna opposta.
7. Giova rammentare che, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione,
trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
In particolare, laddove sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano,
quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, il fatto da provare è costituito soltanto dalla corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della operazione conclusa e, pertanto, sotto tale aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente perché non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà
necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
4 R.G. n. 135/2023
Nel caso in cui, invece, sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto. Tale principio vale in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto. Una cosa è, infatti, la comunicazione – necessaria ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore – altra è invece la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto (cfr. Cass. sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
A ciò si aggiunga che, in caso di cessioni plurime, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto l'ultima.
8. Tanto chiarito, nel caso di specie l'odierna opponente ha contestato, anzitutto, l'esistenza della doppia operazione di cessione di crediti in blocco evocata dalla odierna opposta;
in subordine ed in caso di accertata esistenza di tali contestate cessioni, l'inclusione del debito dell CP_3
Occorre, dunque, anzitutto verificare se vi sia prova dell'esistenza della cessione del credito da a e da quest'ultima a Cherry 106 s.p.a. Controparte_5 Controparte_6
Quanto alla prima cessione, la banca ha versato in atti l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, Parte Seconda, n. 151 del 23 dicembre 2017, su iniziativa di nel quale si legge CP_6
che: “ (l'“Acquirente”) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti Controparte_6
di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge sulla
Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017
(il “Contratto di Cessione”) da (“BMPS” o un “Originator”), un Controparte_5
insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti
informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo
a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto
dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile,
in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti
giuridici classificati in “sofferenza” sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v)
rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi
per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come
successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non
5 R.G. n. 135/2023
benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore
non benefici della garanzia prestata da Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i “Crediti BMPS”). I dati CP_7
indicativi di ciascuno dei Crediti BMPS, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta,
dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-
crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto.”
Non risulta alcun altro documento che comprovi l'intervenuto passaggio della titolarità del credito.
Per ciò che attiene al dedotto successivo trasferimento da a Cherry 106 s.p.a., Controparte_6
vi è solo l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 78 del 3 luglio 2021,
con la quale Cherry 106 s.p.a. ha comunicato di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, in data 25.06.2021 ("Data di Efficacia Giuridica") da
[...]
(C.F./ P.IVA ) (il "CE"), in forza di cessione di crediti con effetto Controparte_6 P.IVA_2
economico a partire dalla data del 30/09/2020 (la "Data di Riferimento") i crediti, per capitale,
interessi e spese, (i "Crediti") che, alla Data di Riferimento o alla diversa data ivi indicata,
rispettavano cumulativamente, i seguenti criteri:”(a) Crediti acquistati dal CE ai sensi di un avviso
di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, numero 151, del 23
dicembre 2017, attualmente in essere e di titolarita' della CE;
(b) Crediti derivanti da contratti regolati
dalla legge italiana;
(c) Crediti vantati nei confronti di persone fisiche c.d. retail;
(d) Crediti in relazione ai
quali i BI UT non abbiano sporto denunce o querele di cui la CE o il relativo CE
RI abbia avuto comunicazione e/o evidenza alla Data di Efficacia Giuridica;
(e) Crediti in relazione
ai quali alla Data di Efficacia Giuridica non siano pendenti procedimenti civili intentati dai BI UT
nei confronti della CE o di un CE RI (e nei limiti in cui quest'ultimo ne abbia reso edotta
la CE) con esclusione (i) dei procedimenti di opposizione, (ii) dei procedimenti di impugnazione di
provvedimenti giudiziari emessi su iniziativa della CE o di un CE RI e (iii) degli altri
procedimenti iniziati per opporsi a azioni di recupero giudiziale della CE o di un CE RI (f)
Crediti derivanti da rapporti giuridici contraddistinti dai codici contratto indicati nella lista depositata in
data 28 maggio 2021 presso la dott.ssa Nicoletta Spina notai o in Padova, iscritto nel ruolo del Distretto
Notarile di Padova”.
Non risulta versato in atti il contratto completo dell'Allegato A ovvero dell'estratto evocato dalla opposta in sede di comparsa di costituzione, dal quale possa ricavarsi l'inclusione del credito per cui è causa nella cessione contestata, né risulta che il credito oggetto del presente giudizio risponda
6 R.G. n. 135/2023
al criterio sub f), posto che non vi è in atti la lista depositata in data 28 maggio 2021 presso la dott.ssa Nicoletta Spina notaio in Padova, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Padova.
Non vi è prova, dunque, della titolarità del credito per cui è causa in capo all'odierna opposta.
9. Fermo quanto precede, risulta altresì fondata l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, sollevata dalla parte opponente.
La questione oggetto dell'eccezione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 con cui la Banca d'Italia, in funzione di Autorità garante della concorrenza tra gli Istituti di Credito, sentito il parere dell'AGCM, ha ritenuto che alcune clausole dello schema contrattuale di fideiussione
omnibus predisposto dall'ABI nell'ottobre del 2002, ove applicate in modo uniforme dalle banche associate, fossero in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a) l. n. 287/1990 (cfr. doc. 1 – fascicolo opponente).
Si tratta, in particolare, delle seguenti clausole a) la c.d. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in
pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o
revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) la c.d. clausola di rinuncia ai termini
ex art. 1957 c.c., in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a
totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il
fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); c) la c.d. clausola di sopravvivenza, in base alla quale
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del
debitore di restituire le somme allo stesso erogate”(art. 8).
Secondo la Banca d'Italia, dette clausole esorbitano lo scopo - in sé legittimo - di determinare un rafforzamento dell'effettività delle garanzie personali, mirando piuttosto ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. L'uniforme applicazione di tali clausole costituisce, per questo, un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.
All'esito dell'accertamento dell'illecito antitrust rilevato a monte dal provvedimento della Banca
d'Italia si è posta la questione, rimessa al vaglio delle Sezioni Unite, degli effetti che il suddetto accertamento abbia prodotto sui contratti di fideiussione “a valle” ovvero se, nel caso di fideiussioni rilasciate dal cliente della banca, nelle quali siano state inserite le predette clausole, la
7 R.G. n. 135/2023
cui natura anticoncorrenziale è stata accertata dall'Autorità competente, al garante spetti una tutela
“reale”, ossia a carattere “demolitorio”, oppure una tutela esclusivamente risarcitoria.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno composto il contrasto giurisprudenziale, enunciando il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di
intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la
l. n. 287 del 1990, art. 2, co. 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono
parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle
sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia
desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la nullità “derivata” del contratto di fideiussione
“a valle”, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione di quelle dello schema ABI dichiarate nulle dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, ossia le clausole nn. 2, 6 e 8.
Nel caso di specie, la fideiussione stipulata risale al periodo di accertamento effettuato dalla Banca
d'Italia, essendo stata stipulata il 29 luglio 2002 e contiene le clausole che costituiscono applicazione dello schema ABI in atti.
Risulta dunque fondata l'eccezione di nullità (derivata), per violazione dell'art. 2, co. 1, lett. a),
della l. n. 287 del 1990 delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione prestata.
10. Occorre a questo punto verificare le conseguenze che da ciò ne derivano sul credito azionato in via monitoria da considerando che la parte opponente ha anche Controparte_1
tempestivamente eccepito la decadenza della opposta dal diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Orbene, dagli atti risulta che la banca ha revocato gli affidamenti il 18 febbraio 2013 (cfr. doc. 6 -
fascicolo monitorio) ed è intervenuta nella procedura esecutiva solo il 6 agosto 2014 (doc.
7 -fascicolo
monitorio).
Né può essere utilmente invocato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, “in tema di
fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi
dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere
pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a semplice
richiesta”, la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza
intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale” (Cass. n. 835/2025).
8 R.G. n. 135/2023
Giova sul punto evidenziare che non vi è prova che sia stata tempestivamente rivolta al fideiussore alcuna richiesta scritta ai sensi della clausola n. 7 della fideiussione. Parte_1
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere accolta e per l'effetto deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 1103/2022 (r.g. 2364/2022) emesso dal Tribunale di
Arezzo, assorbito ogni ulteriore profilo.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano in dispositivo in base al d.m. 55 del 2014, come modificato dal d.m. 147 del 2022, sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento, ad eccezione della fase istruttoria, che si liquida sulla base dei valori minimi, trattandosi di causa istruita solo su base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
a) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
1103/2022 (r.g. 2364/2022), emesso dal Tribunale di Arezzo;
b) condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_1 Parte_1
liquidate in € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 19 novembre 2025
Il giudice
IL NA RS
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice IL NA RS, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 135 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 e avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo -
fideiussione
promossa da
(CF: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Walter EN e Parte_1 C.F._1
AC EN
parte opponente
nei confronti di
C.F. e P.IVA ), in persona del procuratore speciale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
rappresentata e difesa dall'avv. Renata Castellan e dall'avv. Cesare Grappi
[...]
parte opposta
conclusioni:
per parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per le causali e motivazioni di cui in premessa,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A) IN VIA PRELIMINARE: rimettere la causa sul
ruolo ed accogliere le istanze istruttorie formulate nella seconda memoria ex art. 183 cpc (ante Cartabia) da
intendersi qui integralmente trascritte ed in particolar modo le istanze di esibizione ex art. 210 c.p.c. B) IN
TESI: 1) accertare la vessatorietà della clausola nr. 6 di cui alla fideiussione azionata e la decadenza ex art.
1957 c.c. od, in subordine, la violazione dell'art. 1956 c.c. e, di conseguenza, accertare e dichiarare la
liberazione della Sig. da qualsiasi debito e/o pretesa della “ 2) ordinare a Parte_1 Controparte_1
“ di provvedere alla cancellazione del nominativo dell'odierna opponente dalla centrale Controparte_1
rischi, con riserva di agire in separata sede per il relativo risarcimento del danno;
C) in ipotesi: accertare la
1 R.G. n. 135/2023
carenza dei requisiti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto nonché il difetto di legittimazione attiva
in capo alla società opposta e della titolarità del diritto dedotto dall'opposta nonchè l'intrasmissibilità ex lege
della garanzia unitamente al credito per mancanza del consenso alla cessione da parte della Sig.ra Pt_1
In ulteriore subordine: accertare il mancato esperimento del tentativo di mediazione da parte della
[...]
società opposta e per l'effetto dichiarare improcedibile il Decreto Ingiuntivo nr. 1103/2022 emesso dal
tribunale di Arezzo;
E) in ogni caso: 5) revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo nr.
1103/2022 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 07/11/2022, pubblicato in data 08/11/2022, portante il nr.
2364/2022 RG, su ricorso della “ per la somma capitale di € 46.499,37 oltre interessi, Controparte_1
oggetto del presente giudizio di opposizione;
6) in ogni caso, condannare l'opposta in favore dell'opponente al
rimborso delle competenze e spese di lite oltre forfettario delle spese generali pari al 15%, CPA ed IVA come
per legge”
per parte opposta: “IN VIA PRELIMINARE: Concedere ex art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del
decreto ingiuntivo opposto n. 1103/2022, RG n. 2364/2022 del Tribunale di Arezzo.
Concedere i termini per lo svolgimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 D.Lgs.
28/2010. IN VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare la totale infondatezza, in fatto ed in diritto, della
spiegata opposizione per tutte le ragioni sopra illustrate e, per l'effetto, rigettarla, con la conseguenza di
Confermare e dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 1103/2022, RG n. 2364/2022 del
Tribunale di Arezzo. IN VIA SUBORDINATA: Accertare e dichiarare che la Sig.ra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], è debitrice nei confronti di C.F._1 Controparte_1
(C.F. e P.IVA ), con sede legale in Padova (PD), Via San Marco n. 11/C, della somma di € P.IVA_1
46.499,37 oltre ai successivi interessi maturati sino al saldo effettivo e, comunque, di quella maggiore o
minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, Condannare la suddetta
debitrice al pagamento a favore di (C.F. e P.IVA ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Padova (PD), Via San Marco n. 11/C, della predetta somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi
legali maturati fino all'effettivo soddisfo. IN OGNI CASO: Con vittoria di compenso professionale,
anticipazioni, spese generali, Cpa e IVA come per legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha opposto il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1103/2022 (r.g. 2364/2022) emesso dal Tribunale di Arezzo il 7 novembre 2022, su ricorso di
[...]
con il quale le è stato ingiunto - in qualità di fideiussore di titolare della CP_1 CP_3
ditta individuale “Costruzioni Edili di Asuni Tiziano”- il pagamento di € 46.499,37 oltre interessi e
2 R.G. n. 135/2023
spese giudiziali, a titolo di debito residuo dei rapporti di conto corrente 1471.40 e di finanziamento anticipi n. 23807272, stipulati dall con (successivamente incorporata in CP_3 Controparte_4
. Controparte_5
A sostegno dell'opposizione, l'odierna parte opponente ha proposto i seguenti motivi:
i. disconoscimento delle sottoscrizioni presenti nel documento n. 5 del fascicolo monitorio;
ii. nullità della fideiussione in quanto contenente clausole che riproducono quelle di cui allo schema ABI censurate dalla Banca d'Italia per violazione dell'art. 2 l. n. 287/1990, ove applicate in modo uniforme dalle banche;
iii. intervenuta decadenza della banca ai sensi dell'art. 1957 c.c.; iv. nullità per vessatorietà della clausola n. 6 di cui alla fideiussione azionata;
v. violazione dell'art. 1956 c.c. e conseguente liberazione del fideiussore;
vi. carenza di prova della titolarità del credito in capo alla parte opposta;
vii. intrasmissibilità ex lege della garanzia unitamente al credito e mancanza del consenso alla cessione da parte di Parte_1
viii. mancanza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo;
ix. erroneità nella quantificazione delle somme oggetto di ingiunzione.
Su tali basi, ha quindi concluso nei termini sopra riportati. Parte_1
2. Si è costituita in giudizio la quale ha preliminarmente chiesto concedersi la Controparte_1
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto;
ha poi chiesto il rigetto delle domande proposte da parte opponente, deducendo che:
i. sussiste la prova della titolarità del credito, avendo la banca adeguatamente provato la cessione del credito da a e da quest'ultima a Controparte_5 Controparte_6
Cherry 106 s.p.a.;
ii. parte opponente non ha adeguatamente provato l'asserita nullità per violazione della normativa
antitrust del contratto di fideiussione;
iii. è generica l'eccezione di vessatorietà della clausola 6 della fideiussione;
iv. è infondata la richiesta di liberazione dei fideiussori per violazione dell'art. 1956 c.c.;
v. è stata provata la sussistenza del credito.
3. Con ordinanza del 10 dicembre 2023, il Tribunale ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e assegnato alla parte opposta termine di giorni 15
per l'instaurazione del procedimento di mediazione.
3 R.G. n. 135/2023
4. Con note scritte depositate il 13 maggio 2024 e in seguito in sede di memorie ex art. 183 co. 6
c.p.c., la parte opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda formulata da CP_1 [...]
per incompetenza territoriale dell'Organismo di Mediazione dinanzi al quale si è svolto il CP_1
procedimento di mediazione.
5. All'udienza del 23 ottobre 2025, le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies ult. co. c.p.c.
******
6. Si procede preliminarmente all'esame del motivo di opposizione con il quale è stato dedotto il difetto di titolarità del credito in capo all'odierna opposta.
7. Giova rammentare che, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione,
trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.
In particolare, laddove sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano,
quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, il fatto da provare è costituito soltanto dalla corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della operazione conclusa e, pertanto, sotto tale aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente perché non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà
necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
4 R.G. n. 135/2023
Nel caso in cui, invece, sia contestata l'esistenza del contratto di cessione, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera
“notificazione” della cessione da questa effettuata al debitore ceduto. Tale principio vale in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto. Una cosa è, infatti, la comunicazione – necessaria ai fini dell'opponibilità della cessione al debitore – altra è invece la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto (cfr. Cass. sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).
A ciò si aggiunga che, in caso di cessioni plurime, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'attuale titolarità del credito, e non soltanto l'ultima.
8. Tanto chiarito, nel caso di specie l'odierna opponente ha contestato, anzitutto, l'esistenza della doppia operazione di cessione di crediti in blocco evocata dalla odierna opposta;
in subordine ed in caso di accertata esistenza di tali contestate cessioni, l'inclusione del debito dell CP_3
Occorre, dunque, anzitutto verificare se vi sia prova dell'esistenza della cessione del credito da a e da quest'ultima a Cherry 106 s.p.a. Controparte_5 Controparte_6
Quanto alla prima cessione, la banca ha versato in atti l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta
Ufficiale, Parte Seconda, n. 151 del 23 dicembre 2017, su iniziativa di nel quale si legge CP_6
che: “ (l'“Acquirente”) comunica di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti Controparte_6
di cui agli articoli 1 e 4 (come implementato dall'articolo 7.1, commi 1 e 6) della Legge sulla
Cartolarizzazione, in base ad un contratto di cessione di crediti pecuniari concluso in data 20 dicembre 2017
(il “Contratto di Cessione”) da (“BMPS” o un “Originator”), un Controparte_5
insieme di crediti che derivano da rapporti giuridici in relazione ai quali si forniscono le seguenti
informazioni orientative: (i) rapporti giuridici regolati dalla legge italiana;
(ii) rapporti giuridici sorti in capo
a BMPS (o a banche dalla stessa incorporate), antecedentemente al 31 dicembre 2016, per effetto
dell'esercizio dell'attività bancaria in tutte le sue forme;
(iii) rapporti giuridici risolti e, laddove applicabile,
in relazione ai quali il debitore principale sia stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine;
(iv) rapporti
giuridici classificati in “sofferenza” sia alla data del 31 dicembre 2016 sia alla data del 20 dicembre 2017; (v)
rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non benefici della garanzia prestata dall'Istituto di servizi
per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA), costituito ai sensi del D.P.R. n. 278 del 28 maggio 1987, come
successivamente modificato e riorganizzato;
(vi) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore non
5 R.G. n. 135/2023
benefici della garanzia prestata da Fidi Toscana S.p.A.; (vii) rapporti giuridici in relazione ai quali il debitore
non benefici della garanzia prestata da Emilia Romagna Soc. Coop. a r.l. (i “Crediti BMPS”). I dati CP_7
indicativi di ciascuno dei Crediti BMPS, nonché la conferma, ai debitori ceduti che ne faranno richiesta,
dell'avvenuta cessione, sono messi a disposizione sul sito internet https://www.gruppomps.it/cessione-dei-
crediti.html e resteranno a disposizione fino all'estinzione del relativo credito ceduto.”
Non risulta alcun altro documento che comprovi l'intervenuto passaggio della titolarità del credito.
Per ciò che attiene al dedotto successivo trasferimento da a Cherry 106 s.p.a., Controparte_6
vi è solo l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 78 del 3 luglio 2021,
con la quale Cherry 106 s.p.a. ha comunicato di aver acquistato pro soluto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, in data 25.06.2021 ("Data di Efficacia Giuridica") da
[...]
(C.F./ P.IVA ) (il "CE"), in forza di cessione di crediti con effetto Controparte_6 P.IVA_2
economico a partire dalla data del 30/09/2020 (la "Data di Riferimento") i crediti, per capitale,
interessi e spese, (i "Crediti") che, alla Data di Riferimento o alla diversa data ivi indicata,
rispettavano cumulativamente, i seguenti criteri:”(a) Crediti acquistati dal CE ai sensi di un avviso
di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II, numero 151, del 23
dicembre 2017, attualmente in essere e di titolarita' della CE;
(b) Crediti derivanti da contratti regolati
dalla legge italiana;
(c) Crediti vantati nei confronti di persone fisiche c.d. retail;
(d) Crediti in relazione ai
quali i BI UT non abbiano sporto denunce o querele di cui la CE o il relativo CE
RI abbia avuto comunicazione e/o evidenza alla Data di Efficacia Giuridica;
(e) Crediti in relazione
ai quali alla Data di Efficacia Giuridica non siano pendenti procedimenti civili intentati dai BI UT
nei confronti della CE o di un CE RI (e nei limiti in cui quest'ultimo ne abbia reso edotta
la CE) con esclusione (i) dei procedimenti di opposizione, (ii) dei procedimenti di impugnazione di
provvedimenti giudiziari emessi su iniziativa della CE o di un CE RI e (iii) degli altri
procedimenti iniziati per opporsi a azioni di recupero giudiziale della CE o di un CE RI (f)
Crediti derivanti da rapporti giuridici contraddistinti dai codici contratto indicati nella lista depositata in
data 28 maggio 2021 presso la dott.ssa Nicoletta Spina notai o in Padova, iscritto nel ruolo del Distretto
Notarile di Padova”.
Non risulta versato in atti il contratto completo dell'Allegato A ovvero dell'estratto evocato dalla opposta in sede di comparsa di costituzione, dal quale possa ricavarsi l'inclusione del credito per cui è causa nella cessione contestata, né risulta che il credito oggetto del presente giudizio risponda
6 R.G. n. 135/2023
al criterio sub f), posto che non vi è in atti la lista depositata in data 28 maggio 2021 presso la dott.ssa Nicoletta Spina notaio in Padova, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Padova.
Non vi è prova, dunque, della titolarità del credito per cui è causa in capo all'odierna opposta.
9. Fermo quanto precede, risulta altresì fondata l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, sollevata dalla parte opponente.
La questione oggetto dell'eccezione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 con cui la Banca d'Italia, in funzione di Autorità garante della concorrenza tra gli Istituti di Credito, sentito il parere dell'AGCM, ha ritenuto che alcune clausole dello schema contrattuale di fideiussione
omnibus predisposto dall'ABI nell'ottobre del 2002, ove applicate in modo uniforme dalle banche associate, fossero in contrasto con l'art. 2, co. 2, lett. a) l. n. 287/1990 (cfr. doc. 1 – fascicolo opponente).
Si tratta, in particolare, delle seguenti clausole a) la c.d. clausola di reviviscenza, secondo la quale il fideiussore è tenuto “a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in
pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o
revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo” (art. 2); b) la c.d. clausola di rinuncia ai termini
ex art. 1957 c.c., in forza della quale “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a
totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il
fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art.
1957 c.c., che si intende derogato” (art. 6); c) la c.d. clausola di sopravvivenza, in base alla quale
“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del
debitore di restituire le somme allo stesso erogate”(art. 8).
Secondo la Banca d'Italia, dette clausole esorbitano lo scopo - in sé legittimo - di determinare un rafforzamento dell'effettività delle garanzie personali, mirando piuttosto ad addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca, ovvero dall'invalidità o dall'inefficacia dell'obbligazione principale e degli atti estintivi della stessa. L'uniforme applicazione di tali clausole costituisce, per questo, un ostacolo al libero dispiegarsi del mercato creditizio secondo il gioco della libera concorrenza.
All'esito dell'accertamento dell'illecito antitrust rilevato a monte dal provvedimento della Banca
d'Italia si è posta la questione, rimessa al vaglio delle Sezioni Unite, degli effetti che il suddetto accertamento abbia prodotto sui contratti di fideiussione “a valle” ovvero se, nel caso di fideiussioni rilasciate dal cliente della banca, nelle quali siano state inserite le predette clausole, la
7 R.G. n. 135/2023
cui natura anticoncorrenziale è stata accertata dall'Autorità competente, al garante spetti una tutela
“reale”, ossia a carattere “demolitorio”, oppure una tutela esclusivamente risarcitoria.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, hanno composto il contrasto giurisprudenziale, enunciando il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di
intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la
l. n. 287 del 1990, art. 2, co. 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono
parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle
sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia
desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
La nullità dell'intesa a monte determina, dunque, la nullità “derivata” del contratto di fideiussione
“a valle”, ma limitatamente alle clausole che costituiscono pedissequa applicazione di quelle dello schema ABI dichiarate nulle dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2005, ossia le clausole nn. 2, 6 e 8.
Nel caso di specie, la fideiussione stipulata risale al periodo di accertamento effettuato dalla Banca
d'Italia, essendo stata stipulata il 29 luglio 2002 e contiene le clausole che costituiscono applicazione dello schema ABI in atti.
Risulta dunque fondata l'eccezione di nullità (derivata), per violazione dell'art. 2, co. 1, lett. a),
della l. n. 287 del 1990 delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione prestata.
10. Occorre a questo punto verificare le conseguenze che da ciò ne derivano sul credito azionato in via monitoria da considerando che la parte opponente ha anche Controparte_1
tempestivamente eccepito la decadenza della opposta dal diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c.
Orbene, dagli atti risulta che la banca ha revocato gli affidamenti il 18 febbraio 2013 (cfr. doc. 6 -
fascicolo monitorio) ed è intervenuta nella procedura esecutiva solo il 6 agosto 2014 (doc.
7 -fascicolo
monitorio).
Né può essere utilmente invocato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, “in tema di
fideiussione, la decadenza prevista dall'art. 1957 c.c., per l'ipotesi che il creditore non coltivi entro sei mesi
dalla scadenza dell'obbligazione la propria pretesa nei confronti del debitore principale, può essere
pattiziamente esclusa: nel caso in cui le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a semplice
richiesta”, la decadenza è evitata rivolgendo al fideiussore una mera istanza di pagamento, anche senza
intraprendere un'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale” (Cass. n. 835/2025).
8 R.G. n. 135/2023
Giova sul punto evidenziare che non vi è prova che sia stata tempestivamente rivolta al fideiussore alcuna richiesta scritta ai sensi della clausola n. 7 della fideiussione. Parte_1
11. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere accolta e per l'effetto deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 1103/2022 (r.g. 2364/2022) emesso dal Tribunale di
Arezzo, assorbito ogni ulteriore profilo.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano in dispositivo in base al d.m. 55 del 2014, come modificato dal d.m. 147 del 2022, sulla base dei valori medi relativi allo scaglione di riferimento, ad eccezione della fase istruttoria, che si liquida sulla base dei valori minimi, trattandosi di causa istruita solo su base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
a) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo Parte_1
1103/2022 (r.g. 2364/2022), emesso dal Tribunale di Arezzo;
b) condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti di Controparte_1 Parte_1
liquidate in € 6.713,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 19 novembre 2025
Il giudice
IL NA RS
9