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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
621/2017 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. LOREDANA MACCORA in sostituzione dell'avv. SALVATORE DANIELE GIANNONE, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. SALVATORE RIFICI in sostituzione dell'avv. EUGENIO PASSALACQUA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 621/2017 R.G.
TRA
(p.i. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 ed amministratore unico pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Salvatore Daniele Giannone ed elettivamente domiciliato in Sant'Agata
Militello, via Enna n. 2 presso lo studio professionale dell'avv. Massimo Miracola
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Basilio C.F._1
Scaffidi, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPOSTO avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 3 aprile 2017 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 29/2017 con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di € 134.913,38 (oltre interessi e spese) a titolo di compensi professionali maturati da per attività di consulenza finalizzata all'ottenimento di un Controparte_1
2 finanziamento regionale inserito nel bando P.O. FESR 2007/2013 MISURA 3.3.1.4.
BANDO TURISMO ASSESORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
Nella resistenza dell'opposto, costituitosi con comparsa del 29 settembre 2017, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione ed erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile.
La causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 2 febbraio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) e, dopo alcuni differimenti necessari per l'organizzazione del gravoso ruolo istruttorio ereditato, viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio;
profilo, quest'ultimo, eventualmente rilevante solo sul regolamento delle spese nella fase monitoria (v., e.g., Cass., n.
6663/2002).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Nella specie ha prodotto il contratto di mandato dell'aprile 2011, Controparte_1 debitamente sottoscritto dalle parti, affidato per lo svolgimento dell'ATTIVITÀ
NECESSARIA PER IL BUON ESITO DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIA-
3 BANDO TURISMO P.O. FESR 2007/2013 REGIONE SICILIA in forza di cui
[...]
nella qualità di amministratore unico di Per_1 Parte_1
L'opposto ha altresì prodotto il provvedimento n. 1220/9 del 2 luglio 2014 (v. allegato
3) con cui ha dunque dimostrato di avere svolto la prestazione Controparte_1 professionale e di aver continuato a seguire l'impresa opponente nell'iter necessario per la concessione definitiva del finanziamento (v. all. 4, 5 e 6), allegando correttamente l'altrui inadempimento, giacché il 4,5 % sull'importo di € 2.998.075,00
è pari alla somma di € 134.913,37 portata dal decreto ingiuntivo a cui va sommata l'I.V.A. ha invece sollevato una pluralità di eccezioni che nondimeno si Parte_1 rivelano infondate.
Con il primo motivo di opposizione ha lamentato la violazione dell'art. 3 bis L.
53/1994, nonché dell'art 52 del D.L. n. 90/2014 in materia di attestazione di conformità.
Il motivo non coglie nel segno giacché, anche quando tali argomentazioni fossero fondate, l'art. 11 della legge n. 53/1994 commina la sanzione della nullità che, tuttavia, risulta sanata ex art. 156, comma 3, c.p.c. avendo chiaramente l'atto raggiunto il suo
4 scopo visto che il convenuto sostanziale si è ampiamente difeso nel merito (sulla sanatoria in caso analogo v. Cass., n. 14369/2018).
Con il secondo motivo di doglianza l'opponente lamenta l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo che sarebbe stato adottato “sulla scorta di documentazione non valida e che non costituisce, ai sensi di legge, prova scritta idonea all'emissione del decreto”. Anche tale censura non persuade vuoi per la sua estrema genericità, vuoi perché il ricorso monitorio non si fonda su mere fatture (la cui inidoneità dimostrativa del credito nel giudizio a cognizione piena instauratosi dopo l'opposizione è pacifica ove le stesse siano contestate), ma su un titolo – i.e. il mandato
– sottoscritto da entrambe le parti e le cui firme non sono state affatto disconosciute nonché sul provvedimento di accredito del finanziamento idoneo a dimostrare l'espletamento della prestazione da parte del mandatario.
Con il terzo motivo di opposizione solleva eccezione di Parte_1 inadempimento, sostenendo che in concorso con tale Controparte_1 Per_2
avrebbe macchinato a suo danno, convincendolo a stipulare una polizza
[...] assicurativa – richiesta dal bando regionale – poi rivelatasi falsa e a sborsare per la stessa l'importo di € 40.000 di cui ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento all'opposto.
Neppure tali censure appaiono fondate.
Infatti, dal decreto di citazione a giudizio nel procedimento n. 471/2015 R.G.N.R. emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno in data 17 ottobre 2019 e versato in atti proprio dallo stesso opponente non emerge alcun coinvolgimento di nelle indagini per truffa ex artt. 640 e 61, co. Controparte_1
1, n. 7 c.p. in danno di essendo per lo stesso incriminato tale Parte_1
(“COMPAGNO a) del reato p. e p. dall'art. 61, co. 1, n. 7 c.p. e 640 c.p. Parte_2 perché, con raggiri consistiti nel proporre ad che agiva quale intermediario Persona_2 nell'attività di brokeraggio tesa a far conseguire alla rappresentata Parte_1 da , una polizza fideiussoria di cui necessitava per accedere a Persona_1 contributi comunitari erogati dalla Regione Sicilia, e che, tramite ed CP_2 [...] aveva ottenuto una proposta contrattuale dalla società di assicurazione CP_3 CP_4
[..
[...] per un prezzo di 74.000 euro, di recuperare analoga proposta presso diverso broker
[...]
a un prezzo inferiore, e artifici consistiti nel formare una proposta contrattuale a nome di
contraffatta, per un prezzo di 50.000 euro, nonché nel Controparte_5 precostituire indirizzi e-mail con intestazione apparentemente riconducibile a CP_5
, inducendo in errore lo stesso e, per conseguenza,
[...] Persona_2
l quale l'offerta veniva sottoposta, circa la bontà dell'affare, si procurava Persona_1 un ingiusto profitto pari alla somma di euro 50.000 che veniva versata su conto corrente della società
CBS CAPITAL INVESTMENT riconducibile agli stessi e e da Per_2 Pt_2 quest'ultimo immediatamente riversata, per la minor somma di euro 30.000 su conto corrente a lui stesso riconducibile. In Belluno il 6 novembre '14”).
Quanto poi a , a cui viene sì addebitato l'esercizio abusivo dell'attività Persona_2 di assicuratore per omessa iscrizione del registro ex art. 109 Cod. Ass. (sempre che tale iscrizione fosse necessaria alla luce dello svolgimento di attività nel Regno Unito allora membro dell'U.E. e del principio di libera circolazione e sempre che l'accertamento penale si sia concluso con una condanna), occorre notare che lo stesso viene indicato dall'organo inquirente come vittima di NO (“inducendo in errore lo stesso che, infatti, risulta tra le persone offese dal reato). Persona_2
In nessuno dei due casi, tuttavia, emerge la connivenza dell'opposto che, ai sensi della lettera N) delle NORME E CLAUSOLE GENERALI DEL MANDATO/CONTRATTO DI
INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA accluse al mandato stesso, si era impegnato semplicemente a sottoporre al cliente eventuali contratti assicurativi.
Nel contesto allegativo e probatorio appena delineato (in cui non sono stati articolati mezzi istruttori, ma da cui emerge documentalmente l'espletamento della prestazione da parte dell'opposto) l'eccezione di inadempimento sollevata da Parte_1
è contraria a buona fede e la domanda riconvenzionale è infondata specie perché se, da un lato, è dimostrato il conseguimento del finanziamento in via provvisoria grazie alle prestazioni del dall'altro, non è stato provato né che la ragione CP_1 dell'omesso accreditamento definitivo del finanziamento – fatto pacifico – è dipesa dalla condotta inadempiente dell'opposto né che quest'ultimo abbia ricevuto la somma di € 40.000.
6 D'altra parte, la scrittura privata da cui parte opponente vorrebbe far discendere la consapevolezza del raggiro in capo al è stata prodotta in maniera parziale CP_1
e non è utile allo scopo poiché dalla proposta ivi contenuta si evince solo il tentativo di regolare a parte i rapporti tra e che, come indicato dalla Procura, CP_1 Per_2
“poneva in essere attività di intermediazione tra e Controparte_1 Per_1
da una parte, e dall'altra” [v. il capo di imputazione di cui alla
[...] CP_6 lettera b)].
Per le medesime ragioni non può essere accolto il quinto motivo di opposizione con cui il debitore ha chiesto la risoluzione del mandato per inadempimento del mandatario.
Né appare conferente il richiamo a Cass., n. 320/2014 per contestare la debenza della somma vuoi perché la pronuncia riguarda gli incarichi professionali affidati da Enti locali (nella specie il Comune di Ragalna) che necessitano dell'impegno di spesa, vuoi perché nella vicenda dedotta in giudizio il pagamento del corrispettivo è chiaramente subordinato alla concessione del finanziamento provvisorio: infatti, a ritenere diversamente, cioè che sia necessario il finanziamento definitivo (il quale, come si evince dalla documentazione allegata dall'opposto, dipende da condotte del beneficiato), tutta l'attività prodromica e funzionale al decreto di accreditamento provvisorio realizzata dal professionista sarebbe svolta pro bono.
In questo senso depone pure la clausola di cui al punto 4) del mandato, alla cui stregua
Non avrebbe senso prevedere un importo pari allo 0,05 % dell'investimento (peraltro non richiesto nella specie) successivo alla prima erogazione delle somme e da corrispondere annualmente fino alla completa conclusione della pratica se l'attività prodromica alla concessione del finanziamento non dovesse essere remunerata.
Va infine osservato, a supporto della bontà di questa interpretazione, che la lettera K) delle NORME E CLAUSOLE GENERALI DEL MANDATO/CONTRATTO DI
INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA prevede la remunerazione del professionista anche in caso di “rinuncia, in tutto o in parte, al finanziamento e/o al contributo”, così confermando che nell'intenzione delle parti – e in difetto di responsabilità in capo al mandatario,
7 non accertata in giudizio – le prestazioni di quest'ultimo andavano remunerate appena fosse ricevuta una risposta positiva dalla Regione.
Pertanto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di liquidate, come Parte_1 in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 aggiornato al
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 260.000,00 ridotti del 35% con riferimento alla fase studio, introduttiva e decisionale, mentre calcolati in base ai parametri minimi con riferimento alla fase istruttoria tenuto conto in ogni caso della non particolare complessità delle questioni e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa.
Ne va disposto il versamento in favore dell'Erario tenuto conto che nel procedimento monitorio la parte ha documentato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che tale ammissione ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 115/2002 è “valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 621/2017 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
29/2017 emesso da questo Tribunale il 18 gennaio 2017;
2) condanna l versamento in favore dell' delle Parte_1 Pt_3 spese di lite, liquidate in € 8.316,45 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 20 febbraio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
8
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 20 del mese di febbraio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal G.I. presso il
Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, viene chiamata la causa civile iscritta al n.
621/2017 R.G.
È comparso, per la parte attrice, l'avv. LOREDANA MACCORA in sostituzione dell'avv. SALVATORE DANIELE GIANNONE, la quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
È comparso, per la parte convenuta, l'avv. SALVATORE RIFICI in sostituzione dell'avv. EUGENIO PASSALACQUA il quale precisa le conclusioni riportandosi integralmente a quanto dedotto e rilevato in atti e verbali di causa, con il rigetto di ogni contraria istanza, eccezione o difesa.
Il G.I. dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il G.U. esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PATTI SEZIONE CIVILE
Il giudice del Tribunale di Patti, dott. Giuseppe Puglisi, in funzione di giudice monocratico, visto il provvedimento del 30 novembre 2022 con cui ha assunto le funzioni presso l'Ufficio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 621/2017 R.G.
TRA
(p.i. ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 ed amministratore unico pro tempore, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Salvatore Daniele Giannone ed elettivamente domiciliato in Sant'Agata
Militello, via Enna n. 2 presso lo studio professionale dell'avv. Massimo Miracola
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (c.f. Controparte_1 [...]
), rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Basilio C.F._1
Scaffidi, presso il cui studio professionale è elettivamente domiciliato
OPPOSTO avente per OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Con citazione del 3 aprile 2017 proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto n. 29/2017 con cui questo Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento di € 134.913,38 (oltre interessi e spese) a titolo di compensi professionali maturati da per attività di consulenza finalizzata all'ottenimento di un Controparte_1
2 finanziamento regionale inserito nel bando P.O. FESR 2007/2013 MISURA 3.3.1.4.
BANDO TURISMO ASSESORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE.
Nella resistenza dell'opposto, costituitosi con comparsa del 29 settembre 2017, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione ed erano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. ratione temporis applicabile.
La causa perveniva per la prima volta dinnanzi allo scrivente – insediatosi il 30 novembre 2022 – all'udienza del 2 febbraio 2023 (poi sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.) e, dopo alcuni differimenti necessari per l'organizzazione del gravoso ruolo istruttorio ereditato, viene oggi decisa sulle conclusioni precisate dalle parti e previa discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.
2. – L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio avente ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione e non si limita al mero controllo sulla legittimità dell'emissione del provvedimento monitorio;
profilo, quest'ultimo, eventualmente rilevante solo sul regolamento delle spese nella fase monitoria (v., e.g., Cass., n.
6663/2002).
L'opposto riveste quindi la posizione sostanziale di attore ed è tenuto, secondo la disciplina generale, a provare i fatti costitutivi della pretesa;
mentre l'opponente, che assume a sua volta la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (v., per tutte,
Cass. n. 6091/2020).
In particolare, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a dimostrare solo la fonte del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi ad allegare l'inadempimento di controparte;
il debitore convenuto, invece, deve dimostrare il fatto lato sensu estintivo dell'altrui pretesa (v., ex multis, Cass. n. 25584/2018).
Nella specie ha prodotto il contratto di mandato dell'aprile 2011, Controparte_1 debitamente sottoscritto dalle parti, affidato per lo svolgimento dell'ATTIVITÀ
NECESSARIA PER IL BUON ESITO DELLA DOMANDA DI AGEVOLAZIONI FINANZIARIA-
3 BANDO TURISMO P.O. FESR 2007/2013 REGIONE SICILIA in forza di cui
[...]
nella qualità di amministratore unico di Per_1 Parte_1
L'opposto ha altresì prodotto il provvedimento n. 1220/9 del 2 luglio 2014 (v. allegato
3) con cui ha dunque dimostrato di avere svolto la prestazione Controparte_1 professionale e di aver continuato a seguire l'impresa opponente nell'iter necessario per la concessione definitiva del finanziamento (v. all. 4, 5 e 6), allegando correttamente l'altrui inadempimento, giacché il 4,5 % sull'importo di € 2.998.075,00
è pari alla somma di € 134.913,37 portata dal decreto ingiuntivo a cui va sommata l'I.V.A. ha invece sollevato una pluralità di eccezioni che nondimeno si Parte_1 rivelano infondate.
Con il primo motivo di opposizione ha lamentato la violazione dell'art. 3 bis L.
53/1994, nonché dell'art 52 del D.L. n. 90/2014 in materia di attestazione di conformità.
Il motivo non coglie nel segno giacché, anche quando tali argomentazioni fossero fondate, l'art. 11 della legge n. 53/1994 commina la sanzione della nullità che, tuttavia, risulta sanata ex art. 156, comma 3, c.p.c. avendo chiaramente l'atto raggiunto il suo
4 scopo visto che il convenuto sostanziale si è ampiamente difeso nel merito (sulla sanatoria in caso analogo v. Cass., n. 14369/2018).
Con il secondo motivo di doglianza l'opponente lamenta l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo che sarebbe stato adottato “sulla scorta di documentazione non valida e che non costituisce, ai sensi di legge, prova scritta idonea all'emissione del decreto”. Anche tale censura non persuade vuoi per la sua estrema genericità, vuoi perché il ricorso monitorio non si fonda su mere fatture (la cui inidoneità dimostrativa del credito nel giudizio a cognizione piena instauratosi dopo l'opposizione è pacifica ove le stesse siano contestate), ma su un titolo – i.e. il mandato
– sottoscritto da entrambe le parti e le cui firme non sono state affatto disconosciute nonché sul provvedimento di accredito del finanziamento idoneo a dimostrare l'espletamento della prestazione da parte del mandatario.
Con il terzo motivo di opposizione solleva eccezione di Parte_1 inadempimento, sostenendo che in concorso con tale Controparte_1 Per_2
avrebbe macchinato a suo danno, convincendolo a stipulare una polizza
[...] assicurativa – richiesta dal bando regionale – poi rivelatasi falsa e a sborsare per la stessa l'importo di € 40.000 di cui ha chiesto in via riconvenzionale il pagamento all'opposto.
Neppure tali censure appaiono fondate.
Infatti, dal decreto di citazione a giudizio nel procedimento n. 471/2015 R.G.N.R. emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Belluno in data 17 ottobre 2019 e versato in atti proprio dallo stesso opponente non emerge alcun coinvolgimento di nelle indagini per truffa ex artt. 640 e 61, co. Controparte_1
1, n. 7 c.p. in danno di essendo per lo stesso incriminato tale Parte_1
(“COMPAGNO a) del reato p. e p. dall'art. 61, co. 1, n. 7 c.p. e 640 c.p. Parte_2 perché, con raggiri consistiti nel proporre ad che agiva quale intermediario Persona_2 nell'attività di brokeraggio tesa a far conseguire alla rappresentata Parte_1 da , una polizza fideiussoria di cui necessitava per accedere a Persona_1 contributi comunitari erogati dalla Regione Sicilia, e che, tramite ed CP_2 [...] aveva ottenuto una proposta contrattuale dalla società di assicurazione CP_3 CP_4
[..
[...] per un prezzo di 74.000 euro, di recuperare analoga proposta presso diverso broker
[...]
a un prezzo inferiore, e artifici consistiti nel formare una proposta contrattuale a nome di
contraffatta, per un prezzo di 50.000 euro, nonché nel Controparte_5 precostituire indirizzi e-mail con intestazione apparentemente riconducibile a CP_5
, inducendo in errore lo stesso e, per conseguenza,
[...] Persona_2
l quale l'offerta veniva sottoposta, circa la bontà dell'affare, si procurava Persona_1 un ingiusto profitto pari alla somma di euro 50.000 che veniva versata su conto corrente della società
CBS CAPITAL INVESTMENT riconducibile agli stessi e e da Per_2 Pt_2 quest'ultimo immediatamente riversata, per la minor somma di euro 30.000 su conto corrente a lui stesso riconducibile. In Belluno il 6 novembre '14”).
Quanto poi a , a cui viene sì addebitato l'esercizio abusivo dell'attività Persona_2 di assicuratore per omessa iscrizione del registro ex art. 109 Cod. Ass. (sempre che tale iscrizione fosse necessaria alla luce dello svolgimento di attività nel Regno Unito allora membro dell'U.E. e del principio di libera circolazione e sempre che l'accertamento penale si sia concluso con una condanna), occorre notare che lo stesso viene indicato dall'organo inquirente come vittima di NO (“inducendo in errore lo stesso che, infatti, risulta tra le persone offese dal reato). Persona_2
In nessuno dei due casi, tuttavia, emerge la connivenza dell'opposto che, ai sensi della lettera N) delle NORME E CLAUSOLE GENERALI DEL MANDATO/CONTRATTO DI
INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA accluse al mandato stesso, si era impegnato semplicemente a sottoporre al cliente eventuali contratti assicurativi.
Nel contesto allegativo e probatorio appena delineato (in cui non sono stati articolati mezzi istruttori, ma da cui emerge documentalmente l'espletamento della prestazione da parte dell'opposto) l'eccezione di inadempimento sollevata da Parte_1
è contraria a buona fede e la domanda riconvenzionale è infondata specie perché se, da un lato, è dimostrato il conseguimento del finanziamento in via provvisoria grazie alle prestazioni del dall'altro, non è stato provato né che la ragione CP_1 dell'omesso accreditamento definitivo del finanziamento – fatto pacifico – è dipesa dalla condotta inadempiente dell'opposto né che quest'ultimo abbia ricevuto la somma di € 40.000.
6 D'altra parte, la scrittura privata da cui parte opponente vorrebbe far discendere la consapevolezza del raggiro in capo al è stata prodotta in maniera parziale CP_1
e non è utile allo scopo poiché dalla proposta ivi contenuta si evince solo il tentativo di regolare a parte i rapporti tra e che, come indicato dalla Procura, CP_1 Per_2
“poneva in essere attività di intermediazione tra e Controparte_1 Per_1
da una parte, e dall'altra” [v. il capo di imputazione di cui alla
[...] CP_6 lettera b)].
Per le medesime ragioni non può essere accolto il quinto motivo di opposizione con cui il debitore ha chiesto la risoluzione del mandato per inadempimento del mandatario.
Né appare conferente il richiamo a Cass., n. 320/2014 per contestare la debenza della somma vuoi perché la pronuncia riguarda gli incarichi professionali affidati da Enti locali (nella specie il Comune di Ragalna) che necessitano dell'impegno di spesa, vuoi perché nella vicenda dedotta in giudizio il pagamento del corrispettivo è chiaramente subordinato alla concessione del finanziamento provvisorio: infatti, a ritenere diversamente, cioè che sia necessario il finanziamento definitivo (il quale, come si evince dalla documentazione allegata dall'opposto, dipende da condotte del beneficiato), tutta l'attività prodromica e funzionale al decreto di accreditamento provvisorio realizzata dal professionista sarebbe svolta pro bono.
In questo senso depone pure la clausola di cui al punto 4) del mandato, alla cui stregua
Non avrebbe senso prevedere un importo pari allo 0,05 % dell'investimento (peraltro non richiesto nella specie) successivo alla prima erogazione delle somme e da corrispondere annualmente fino alla completa conclusione della pratica se l'attività prodromica alla concessione del finanziamento non dovesse essere remunerata.
Va infine osservato, a supporto della bontà di questa interpretazione, che la lettera K) delle NORME E CLAUSOLE GENERALI DEL MANDATO/CONTRATTO DI
INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA prevede la remunerazione del professionista anche in caso di “rinuncia, in tutto o in parte, al finanziamento e/o al contributo”, così confermando che nell'intenzione delle parti – e in difetto di responsabilità in capo al mandatario,
7 non accertata in giudizio – le prestazioni di quest'ultimo andavano remunerate appena fosse ricevuta una risposta positiva dalla Regione.
Pertanto, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo.
3. – Le spese di lite seguono la soccombenza.
Esse, pertanto, vanno poste a carico di liquidate, come Parte_1 in dispositivo, in base ai parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 aggiornato al
D.M. n. 147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022 e applicabile ratione temporis ai sensi dell'art. 6, secondo cui “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”, nonché in virtù dei principi già espressi da Cass., S.U., n. 17405/2012 in fattispecie analoga) per le cause di valore fino a € 260.000,00 ridotti del 35% con riferimento alla fase studio, introduttiva e decisionale, mentre calcolati in base ai parametri minimi con riferimento alla fase istruttoria tenuto conto in ogni caso della non particolare complessità delle questioni e dell'attività concretamente svolta dalla parte vittoriosa.
Ne va disposto il versamento in favore dell'Erario tenuto conto che nel procedimento monitorio la parte ha documentato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e che tale ammissione ai sensi dell'art. 75 d.P.R. n. 115/2002 è “valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 621/2017 R.G., ogni contraria istanza eccezione e difesa respinta, così decide:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n.
29/2017 emesso da questo Tribunale il 18 gennaio 2017;
2) condanna l versamento in favore dell' delle Parte_1 Pt_3 spese di lite, liquidate in € 8.316,45 oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Patti, lì 20 febbraio 2025
Il Giudice
Giuseppe Puglisi
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