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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 30/05/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Sezione civile
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente rel.
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Grazia M. Bagella Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 648 del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2018
promossa da:
(P.I.: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Sanluri, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Podda, rappresentata e difesa dall'avv. Giordano Balossi del Foro
di Milano per procura speciale allegata all'atto d'appello,
appellante
contro
(C.F.: e (C.F.: CP_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Oristano, presso lo studio dell'avv. C.F._2
Rossella Oppo, che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce alla comparsa di costituzione,
1
appellati
(P.I.: ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
liquidatore appellata
OGGETTO: risoluzione contratto di finanziamento e vendita.
All'udienza del 14-03-2025 la causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: voglia la Corte
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, previa fissazione di apposita udienza ex art. 351 c.p.c., sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, sussistendo,
nel caso di specie, i gravi motivi di cui all'art. 283 c.p.c., come meglio specificato in atto;
2) in via preliminare di rito, accertare e dichiarare, per le ragioni indicate in premessa,
la decadenza all'azione degli odierni appellati ex art. 132 cod. consumo;
3) nel merito, in principalità, accertare e dichiarare la nullità parziale della sentenza appellata per non avere il primo giudicante correttamente valutato le risultanze documentali né tantomeno la unanime giurisprudenza di legittimità in ordine all'onere della prova gravante sui sig.ri e , oltre che per CP_1 Parte_2
gli ulteriori motivi come meglio esposti in atto;
4) in ogni caso, riformare la sentenza appellata e per l'effetto rigettare integralmente ogni domanda svolta in primo grado dai sig.ri e , sia CP_1 Parte_2
essa principale o subordinata, preliminare o di merito, perché tutte infondate in fatto e diritto per le causali di cui in premessa e per l'effetto assolvere
[...]
da qualsivoglia richiesta di accertamento, pagamento e Parte_1
condanna da chiunque svolta nei suoi confronti;
2
5) confermare il decreto ingiuntivo opposto e per l'effetto condannare i sig.ri CP_1
e al pagamento in favore di
[...] Parte_2 Parte_1
di tutte le rate previste dal contratto di finanziamento sottoscritto dai
[...]
medesimi e così della somma di euro 27.899,39, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo;
6) in via subordinata, condannare alla rifusione in favore di Controparte_2 [...]
del valore totale delle rate del contratto di Parte_1
finanziamento ai sensi dell'art. 125 quinquies TUB;
7) condannare al pagamento delle spese di c.t.u. di entrambi i Controparte_2
gradi di giudizio;
8) in via ulteriormente subordinata, riformare la sentenza n. 163/2018 emessa dal
Tribunale di Oristano il 28 febbraio 2018 nella causa civile con R.G. 284/2015 nella parte in cui condanna alla ripetizione di tutte le rate già versate dai Parte_3
sig.ri e e per l'effetto scomputare dal totale le rate già CP_1 Parte_2
rifusagli da Controparte_2
9) condannare gli odierni appellati alla restituzione in favore di
[...]
del valore residuo dell'impianto fotovoltaico attualmente Parte_1
installato presso la loro abitazione;
10) con vittoria di spese e compensi professionali dei due gradi di giudizio oltre accessori di legge.
Nell'interesse degli appellati: voglia la Corte
1) in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità dell'appello;
2) nel merito, rigettare l'appello perché infondato in fatto e in diritto e confermare integralmente la sentenza impugnata;
3) con vittoria delle spese e delle competenze dei due gradi del giudizio, oltre agli
3
accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 163/2018 il Tribunale di Oristano accoglieva l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo n. 486/2014, emesso dal CP_1 Parte_2
medesimo tribunale su ricorso di per la somma di euro 27.889,35 a titolo Parte_3
di restituzione del debito residuo derivante dal finanziamento stipulato tra le parti per l'acquisto dell'impianto fotovoltaico fornito dalla pronunciando la Controparte_2
risoluzione del finanziamento per grave inadempimento della fornitrice, a norma dell'art. 125 quinquies Tub e condannando la società finanziaria alla restituzione delle somme nel frattempo ricevute;
le spese processuali erano poste a carico della .it. CP_3
e convenivano in giudizio la per ottenere la CP_1 Parte_2 Parte_3
revoca del decreto ingiuntivo dalla stessa notificatogli, deducendo:
1. in via preliminare la nullità ed inefficacia del decreto per difetto di legittimazione attiva della ricorrente, la quale aveva ceduto il proprio credito alla Controparte_4
[...]
2. l'inadempimento di agli obblighi assunti con il modulo di Controparte_2
avvio pratica sottoscritto in data 12-01-2012 ed in particolare (i) l'impianto fotovoltaico installato sul tetto della loro abitazione - da connettere alla rete elettrica “a costo zero” e senza anticipazione di costi, in quanto compensati dagli incentivi previsti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, erogati dal Gestore Servizio Energetico - non possedeva la capacità produttiva e/ la potenza promessa ed era risultato di valore di gran lunga inferiore a quello previsto;
(ii)
l'importo del finanziamento stipulato per l'acquisto dell'impianto era eccessivo rispetto al costo dello stesso;
(iii) non era stata fornita la documentazione relativa alla polizza assicurativa, alla garanzia ed alle caratteristiche tecniche dell'impianto;
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(iv) non era stata curata la pratica presso l'EL, con conseguente perdita degli incentivi statali;
(v) non erano state rimborsate tutte le rate del finanziamento né
assicurato il pagamento con il risparmio derivante dall'impianto; (vi) non era stata fornita la documentazione relativa alla pompa di calore, privando l'utente dello sgravio fiscale;
3. il finanziamento sottoscritto con la era collegato all'acquisto Parte_3
dell'impianto, essendo stato proposto e concluso tramite i promotori e CP_2
soggiaceva alla disciplina di cui all'art. 125 quinquies Tub;
4. a fronte dell'inadempimento del fornitore, sussistevano i presupposti per la pronuncia di risoluzione del contratto di credito al consumo o, quantomeno, per l'accertamento della mancanza di causa del finanziamento o, ancora, degli artifici e raggiri perpetrati in suo danno per ottenere la conclusione del contratto di fornitura;
5. la domanda di pagamento delle rate residue non poteva, comunque, essere accolta poiché fondata su poste illegittime per violazione dell'art. 1283 c.c. oltre che usurarie;
6. la segnalazione presso la Centrale Rischi da parte della era illegittima, in CP_3
quanto aveva ad oggetto somme di cui gli attori non erano debitori.
Nella contestazione formulata da il Tribunale di Oristano autorizzava la Parte_3
chiamata di la quale non si costituiva, restando contumace. Controparte_2
Respinta l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, essendo la il soggetto che CP_3
aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo opposto, il tribunale riteneva applicabile alla fattispecie la disciplina consumeristica, avuto riguardo, da un lato, all'oggetto della proposta di “avvio pratica” di fornitura, installazione e collegamento elettrico di un impianto fotovoltaico offerta dalla destinato a soddisfare esigenze domestiche CP_2
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degli aderenti e, dall'altro, della qualità professionale dell'azienda venditrice/installatrice,
ai sensi dell'art. 3, lett. c) Codice Consumo. Alcun dubbio, osservava il primo giudice,
poteva poi essere sollevato circa il collegamento negoziale tra il contratto stipulato con la e il contratto di finanziamento, espressamente menzionato nel primo. CP_2
All'esito dell'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio, il tribunale riteneva quindi fondata la domanda di risoluzione formulata dagli opponenti in via riconvenzionale,
avendo fornito un impianto incompleto e inidoneo alla connessione con la rete CP_2
elettrica, oltre che sottodimensionato rispetto alle concrete esigenze di potenza, cagionando così la perdita degli incentivi statali.
Concludeva il giudicante che l'inadempimento all'obbligazione principale del venditore,
allo stesso imputabile, concretava i presupposti di cui all'art. 1455 c.c. e riverberava i suoi effetti sul contratto di finanziamento ai sensi dell'art. 125 quinquies Tub. Condannava indi parte opposta alla restituzione delle somme ricevute in base al contratto risolto, oltre interessi legali. Di contro, respingeva l'eccezione di decadenza formulata dalla convenuta ai sensi dell'art. 132 Cod. Consumo, in quanto riferita espressamente ai soli diritti riconosciuti dall'art. 130 c. 2 stesso codice e non estensibile analogicamente all'ipotesi disciplinata dall'art. 125 quinquies Tub.
Respingeva invece la domanda risarcitoria per illegittima segnalazione alla Centrale
Rischi, avendo gli attori mancato di dimostrare di aver sofferto un pregiudizio in conseguenza di tale segnalazione.
Avverso la predetta sentenza ha interposto tempestivo appello la Parte_1
succeduta alla a seguito di fusione per incorporazione,
[...] Parte_3
deducendo: (i) l'omessa pronuncia nei confronti di nei cui confronti Controparte_2
la domanda attrice doveva ritenersi estesa quale responsabile dell'inadempimento, con la conseguenza che la condanna alla restituzione dei ratei di finanziamento pagati avrebbe
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dovuto essere rivolta nei suoi confronti;
(ii) l'erronea interpretazione dell'art. 132 Cod.
Consumo laddove il primo giudice ne escludeva l'applicazione alla fattispecie in esame,
invece prevista e disciplinata dall'art. 130 stesso codice, cui si affiancava in via aggiuntiva e non sostitutiva la tutela approntata dall'art. 125 quinquies Tub, con la conseguenza che doveva essere dichiarata la decadenza dal diritto di far valere eventuali vizi e/o difetti,
denunciati a distanza di tre anni dalla conclusione del contratto con la (iii) la CP_2
violazione dell'art. 2697 c.c. per avere il giudicante ritenuto provati i fatti costitutivi della domanda riconvenzionale sulla base di una mera brochure che gli stessi attori dichiaravano di non ricevuto direttamente dalla né al momento della conclusione del contratto CP_2
di finanziamento e comunque per il tramite di un soggetto (tale estraneo al Per_1
giudizio e sconosciuto alla società finanziatrice;
neppure era provata l'impossibilità del collegamento alla linea elettrica e che il denunciato fallimento fosse imputabile alla venditrice e neanche il sottodimensionamento e l'inidoneità dell'impianto; tantomeno era dimostrato che la avesse promesso il certo ottenimento di incentivi pubblici, CP_2
essendo onere dei beneficiari attivarsi per riceverli.
Si sono costituiti e , eccependo l'inammissibilità dell'appello CP_1 Parte_2
ex art. 342 c.p.c. e 348 bis c.p.c. e comunque resistendo all'impugnazione, della quale hanno chiesto il rigetto.
, non si è costituita, restando contumace. Controparte_2
La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va respinto il rilievo di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c.
L'appellante ha formulato distinte censure relativamente all'applicazione del principio dell'onere della prova ed all'eccezione di prescrizione, illustrando compiutamente le
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ragioni delle doglianze svolte su specifici capi della motivazione ed esponendo le argomentazioni difensive a sostegno delle proprie richieste di riforma, tant'è che la controparte ha svolto pertinenti difese (cfr. Cass. Civ. n. 7675/2019; n. 10916/17).
E' poi privo di interesse il profilo di inammissibilità ex art. 348 c.p.c., non avendo la Corte
pronunciato in prima battuta l'ordinanza di inammissibilità dell'impugnazione per carenza di ragionevole probabilità di essere accolta.
Sempre in via preliminare va esaminata la regolarità della notifica eseguita nei confronti della . Controparte_2
La sentenza di primo grado era pronunciata anche nei confronti della Controparte_2
- per quanto ne sia stata omessa la menzione in epigrafe - chiamata in causa dagli opponenti
(convenuti sostanziali) al fine di ottenere l'accertamento del grave inadempimento della medesima alle obbligazioni assunte nei loro confronti con il contratto del 12-01-2012,
presupposto dell'applicazione dell'art. 125 quinquies Tub al collegato contratto di finanziamento.
Correttamente, pertanto, l'appellante provvedeva a notificare l'impugnazione anche al litisconsorte Controparte_5
la notifica a mezzo Pec (v. avviso di mancata consegna del 10-07-2018), non è
[...]
andata a buon fine neanche la notifica presso la sede della società, tentata dall'ufficiale giudiziario il 18-07-2018 (v. relata in atti) a norma dell'art. 145 c.p.c.
Verificata quindi la intervenuta messa in liquidazione della società (v. visura camerale del
4-09-2018), la notifica è stata tentata nei confronti del liquidatore, , Controparte_6
indicato nei pubblici registri, prima presso la sua residenza (in data 31-07-2018) e successivamente ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (in data 8-05-2019) non essendo noto il suo nuovo domicilio e/o residenza, come da certificazione allegata.
deve dunque essere dichiarata contumace. Controparte_2
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Tanto premesso, il primo motivo d'appello è infondato.
Come sopra accennato, gli attori - opponenti al decreto ingiuntivo richiesto dalla Parte_3
- chiedevano la chiamata in causa della società fornitrice “al fine di poter accertare
[...]
il suo grave inadempimento e di conseguenza richiedere la dichiarazione della risoluzione
del contratto di finanziamento oggetto di causa” (v. verbale udienza 20-07-2015 avanti il
Tribunale di Oristano).
La domanda riconvenzionale era rivolta nei confronti della opposta ed aveva ad oggetto la risoluzione del contratto di finanziamento con la medesima stipulato in collegamento con la fornitura ed installazione dell'impianto fotovoltaico.
In questi termini era accolta dal tribunale la domanda riconvenzionale formulata nei capi
1) e 2) delle conclusioni rassegnate dagli attori, previo accertamento del grave inadempimento di nei cui confronti non era rivolta alcuna domanda. CP_2
Invero, la chiamata di terzo non era giustificata dall'estensione della domanda nei confronti del vero responsabile, come rappresentato dall'appellante, bensì dalla necessità di coinvolgere la società fornitrice nel giudizio di risoluzione del contratto del contratto di finanziamento, nel quale era invocato il disposto dell'art. 125 quinquies Tub commi 1 e 2
ove è previsto che “
1. Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte
del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la
costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se
con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui
all'articolo 1455 del codice civile.
2. La risoluzione del contratto di credito comporta
l'obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché' ogni
altro onere eventualmente applicato. La risoluzione del contratto di credito non comporta
l'obbligo del consumatore di rimborsare al finanziatore l'importo che sia stato già versato
al fornitore dei beni o dei servizi. Il finanziatore ha il diritto di ripetere detto importo nei
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confronti del fornitore stesso”.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato il percorso argomentativo seguito dal primo giudice per respingere l'eccezione di decadenza prevista dall'art. 132 Cod.
Consumo.
Va rilevato in primo luogo che parte convenuta formulava eccezione di decadenza e non anche di prescrizione (v. pag. 6 comparsa di costituzione primo grado).
Il tribunale qualificava la vicenda negoziale in esame quale operazione di credito al consumo, caratterizzata da un collegamento funzionale tra il contratto di compravendita dell'impianto e il contratto di mutuo stipulato espressamente per finanziare l'acquisto del bene, soggetta alla disciplina di cui agli artt. 121 e ss. t.u.b., nel testo modificato dal d.lgs.
n. 141/2010.
Tale qualificazione non è stata contestata dall'appellante, che anzi la presuppone laddove ha invocato la disciplina stabilita dagli artt. 130-132 Cod. Consumo.
Giova ricordare che le disposizioni del testo unico bancario, introdotte dal d.lgs. n.
141/2010 in attuazione della direttiva 2008/48/CE del 23.4.2008 relativa ai contratti di credito ai consumatori, definiscono il “contratto di credito collegato” (art. 121, comma 1,
lett. d) come il “contratto di credito finalizzato esclusivamente a finanziare la fornitura di
un bene o la prestazione di un servizio specifici se ricorre almeno una delle seguenti
condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del bene o del prestatore del servizio
per promuovere o concludere il contratto di credito;
2) il bene o il servizio specifici sono
esplicitamente individuati nel contratto di credito”.
Nella specie, il modulo di adesione sottoscritto dal in data 12-01-2012 non solo è CP_1
intestato (in alto a sinistra), di cui i sig.ri risultano intermediari CP_2 Parte_4
(nel riquadro in alto a destra), ma riporta anche le modalità (mediante finanziamento) per il pagamento del prezzo di acquisto dell'impianto fotovoltaico ivi descritto.
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D'altronde il collegamento negoziale tra il finanziamento concesso dalla società Parte_3
era espressamente ammesso da parte opposta in primo grado.
Nell'ipotesi del citato collegamento negoziale di fonte legale è accordata al consumatore la speciale tutela di cui all'art. 125 quinquies t.u.b., che accorda al consumatore una azione diretta nei confronti del mutuante per ottenere la risoluzione del contratto di mutuo in caso di inadempimento del fornitore di beni e servizi, che si aggiunge alle azioni che può
esercitare sulla base delle disposizioni generali applicabili ad ogni rapporto contrattuale.
Quali unici presupposti per l'utile esercizio dell'azione diretta verso il finanziatore sono previsti: a) la previa costituzione in mora del fornitore;
b) la sussistenza, in concreto, dei requisiti necessari ad ottenere la risoluzione del contratto di fornitura.
Come questa Corte ha già avuto modo di precisare in svariate pronunce aventi ad oggetto la medesima vicenda negoziale e come recentemente confermato anche dalla Suprema
Corte di Cassazione: “il fatto che detta azione diretta nei confronti del finanziatore si
«aggiunga» alle azioni che il consumatore può già esercitare sulla base delle disposizioni
applicabili ad ogni rapporto contrattuale … non vale ad alterare le condizioni cui deve,
comunque, sottostare l'accertamento incidentale delle condizioni di risoluzione del
contratto di fornitura secondo la normativa codicistica integrata da quella di maggior
favore prevista dal d.lgs. n. 206/2005 ( c.d. codice del consumo), poiché la disposizione
dell'art. 125 quinquies Tub non può considerarsi avulsa dall'impianto sistematico a cui fa
riferimento richiamando l'art. 1455 c.c., dunque con le norme che disciplinano la
prescrizione e la decadenza dell'azione redibitoria, che va raccordata con le norme dettate
dal codice di consumo, che in tema di decadenza del consumatore dal diritto a domandare
la risoluzione del contratto di vendita prevede una disciplina più favorevole e dunque un
termine più ampio per la denuncia dei vizi o della non conformità del bene acquistato da
quello promesso. Il senso dell'affermazione secondo cui la speciale tutela apprestata
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dall'articolo 125 quinquies si aggiunge agli altri strumenti di cui il consumatore può
avvalersi, sta proprio in ciò, che il rapporto è regolato dalla normativa complessivamente
ad esso applicabile. Del resto, diversamente ragionando, si conseguirebbe un risultato
non solo elusivo della previsione normativa in questione, ma impeditivo della sua
operatività, poiché, ove si consentisse la risoluzione del contratto di finanziamento «a
valle» pur dopo l'inutile decorso dei termini per la denuncia dei vizi idonei a determinare
un inadempimento grave del fornitore, si renderebbe impossibile la risoluzione di quello
di fornitura «a monte» (che è, invece, il presupposto logico giuridico della caducazione
del primo) ben potendo il fornitore opporre l'eccezione di decadenza al finanziatore che
agisse ― ai sensi del comma 2 dell'art. 125 quinquies ― per «ripetere detto importo nei
confronti del fornitore stesso». Dovendo, dunque, la norma poter trovare attuazione nella
sua completezza, non può che interpretarsi nel senso che, sebbene non sia necessario che
il consumatore ― per ottenere gli effetti della caducazione del contratto di finanziamento
e, quindi, la restituzione di quanto corrisposto per la restituzione di quanto ricevuto ―
ottenga una declaratoria di risoluzione del contratto di fornitura esercitando la relativa
azione nei confronti del fornitore, è, tuttavia, necessario che ottenga l'accertamento
incidentale dei suoi presupposti, come regolati dalla disciplina codicistica integrata da
quella consumeristica più favorevole, e, quindi, metta in mora il fornitore ― unica
condizione dell'esercizio dell'azione diretta ― nel rispetto dei termini di decadenza e
prescrizione” (Cass. Civ. n. 6639 del 13.3.2025, che conferma la sentenza di questa Corte
n. 221/2020).
La sentenza impugnata deve dunque essere riformata nella parte in cui il rigetto dell'eccezione di decadenza è fondato sulla ritenuta inapplicabilità dell'art. 132 Cod.
Consumo alla fattispecie de qua.
Tuttavia, detta conclusione non comporta l'accoglimento del motivo d'appello, peraltro
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genericamente formulato in ordine alla tempistica della contestazione di inadempimento rivolta dal consumatore a CP_2
Nell'atto introduttivo di primo grado parte attrice allegava che la aveva ultimato CP_2
l'installazione dell'impianto fotovoltaico in data 3-02-2012 senza però provvedere al collegamento alla rete elettrica.
La circostanza del mancato collegamento era riscontrata dal consulente tecnico d'ufficio,
il quale accertava la mancanza del gruppo di misura, che l'EL non aveva potuto istallare poichè “… l'impianto risulta incompleto, non adeguato alle disposizioni previste dalle
norme per la connessione di Utenti Attivi (la norma CEI 0-21 successivamente è stata
aggiornata ulteriormente) e sottodimensionato nella scelta del convertitore DC/AC”.
Gli attori documentavano inoltre la corrispondenza intercorsa con EL RI
(raccomandate del 4-04-12, 31-07-2012, 30-10-2012) e cioè con il gestore della rete elettrica presso il quale doveva essere curata la pratica di connessione alla rete BT
dell'impianto di produzione da fonte solare.
Dopo aver reso l'informativa necessaria al completamento della procedura (comunicazione del 4-04-12), EL ribadiva che l'attivazione dell'impianto era subordinata alla conformità
alle prescrizioni dell'allegato del Codice di Rete di Terna ed alla norma CEI 0-21 e che era necessario l'invio della dichiarazione di notorietà sottoscritta dai costruttori dell'inverter e del sistema di protezione dell'interfaccia; con la comunicazione del 30-10-2012, infine,
EL informava il che, non avendo ricevuto nel termine previsto dall'art. 7.2 CP_1
dell'allegato A della delibera ARG/elt 99/08 la documentazione necessaria, la pratica doveva intendersi annullata.
L'esito negativo di quella pratica aveva comportato per il l'impossibilità definitiva CP_1
di collegarsi in rete con la formula promessa da nel modulo dal medesimo CP_2
sottoscritto e quindi la perdita degli incentivi statali, come rilevato dal c.t.u. (v. pag. 13
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relazione scritta).
Pertanto, deve ritenersi che il termine di decadenza di due mesi previsto dall'art. 132 Cod.
Consumo decorra non prima della data di ricevimento della comunicazione EL datata 30-
10-2012 e cioè dal momento in cui il era nelle condizioni di rendersi conto CP_1
dell'inadempimento della l contratto di vendita mista ad appalto (cfr. la sentenza CP_2
di questa Corte n. 41/2022), mentre l'inidoneità dell'inverter ad assicurare la connessione alla rete elettrica veniva accertata dal c.t.u.
Entro il termine di decadenza, attraverso la , con comunicazione del 16-12- CP_7
2012 il contestava a (e ) la mancata esecuzione integrale delle CP_1 CP_2 CP_3
obbligazioni derivanti dal contratto “con particolare riferimento all'allaccio
dell'impianto. Alla data odierna il montaggio non è stato concluso e l'impianto non è
entrato in produzione. I coniugi , tra l'altro, non potranno mai più beneficiare delle CP_1
tariffe incentivanti che erano state indicate in fase contrattuale”.
Il termine di decadenza non può pertanto dirsi maturato né con riferimento alla perdita degli incentivi statali né relativamente alla non conformità dell'inverter alle caratteristiche stabilite dalla legge per il collegamento elettrico, che soltanto un accertamento tecnico poteva evidenziare.
Con il terzo motivo l'appellante ha dedotto la violazione dell'art. 2697 c.c. per aver il tribunale affermato l'inadempimento di nonostante parte attrice avesse mancato CP_2
di dimostrare quali obbligazioni imputabili alla fornitrice fossero rimaste inevase e per quali ragioni.
In particolare, ha contestato la provenienza della brochure prodotta dagli opponenti e l'operato del soggetto (tale che aveva proposto la conclusione dell'affare, Per_1
rimarcando la propria estraneità alla pratica commerciale ingannevole esposta dagli acquirenti, i quali peraltro non dimostravano la condotta asseritamente perpetrata in loro
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danno.
La censura non ha pregio.
A sostegno della domanda di risoluzione del contratto di finanziamento collegato al contratto di fornitura e installazione di impianto fotovoltaico gli attori producevano il modulo intestato a sottoscritto in data 12-01-2012, nel quale risultano indicati, CP_2
oltre il nome degli intermediari (sig.ri e , le modalità di pagamento del Pt_4 Per_1
prezzo, le caratteristiche dell'impianto e le obbligazioni a carico di ed, in CP_2
particolare, l'installazione, lo svolgimento della pratica DIA, della pratica EL, della pratica GSE e la garanzia totale sui rischi. Nelle condizioni ivi esposte in dettaglio era spiegato che la formula “Anticipi Zero” significava “il tendenziale ripagamento
dell'impianto tramite incentivi statali e la valorizzazione dell'energia elettrica consumata
e/o immessa in rete”, come da brochure allegata, spiegando che il concetto di Anticipi Zero
consisteva nell'anticipazione da parte di al cliente la produzione di energia CP_2
elettrica fino al collegamento con il GSE;
inoltre, la si assumeva l'obbligo di CP_2
seguire l'iter burocratico per l'ottenimento degli incentivi “ed in particolare di redigere la
comunicazione di inizio lavori al comune di competenza, le domande per la connessione
dell'impianto alla rete EL, ivi compresi gli oneri che ne scaturiscono nonché la
conclusione con la richiesta di ottenere la tariffa incentivante al GSE … E' compresa
sempre la verifica e il collaudo funzionale dell'impianto, compresa la connessione alla
rete EL”.
La brochure prodotta dagli attori, sempre intestata a e riferita alla campagna CP_2
promozionale 2011-2012, riproduce la medesima offerta (Anticipo Zero) riportata nel modulo di adesione, assicurando al cliente il godimento degli incentivi statali e l'assistenza fino all'avvenuta registrazione al GSE.
Non vi dunque incertezza sul contenuto degli obblighi assunti da e neppure sulla CP_2
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riferibilità all'acquisto dell'impianto finanziato dalla Parte_3
Quanto all'accertamento dell'inadempimento, l'indagine peritale espletata in primo grado consentiva di verificare che aveva omesso di coltivare la pratica EL, come era CP_2
suo obbligo, e aveva montato un inverter non conforme alla normativa entrata in vigore il
23-12-2011, che avrebbe dovuto essere sostituito con una versione successiva aggiornata alla norma CEI 0-21, così impedendo la connessione dell'impianto in rete e la definitiva perdita degli incentivi statali (v. pag. 13 relazione scritta c.t.u.: “Allo stato attuale, per
poter connettere l'impianto ed essere in grado di produrre energia elettrica, si dovrà
sostituire l'inverter, presentare ex novo una nuova domanda di connessione per l'impianto
di produzione e completare tutto l'iter autorizzativo connesso presso il Gestore di Rete.
Chiaramente, non si potrà beneficiare della tariffa incentivante prevista dal Conto Energia
in quanto quest'ultimo si è esaurito, dopo la quinta versione (Quinto Conto Energia), il 6-
07-2013. Con Deliberazione 250/2013/R/efr del 6-06-2013, l'AEEG ha deliberato che il
costo indicativo cumulato annuo degli incentivi spettanti agli impianti fotovoltaici ha
raggiunto il valore di 6,7 miliardi di euro l'anno in data 6-06-2013 … Da tale data non è
stato più possibile richiedere il riconoscimento degli incentivi secondo le modalità previste
dai Decreti di riferimento secondo il meccanismo di incentivazione del Conto Energia”).
L'inadempimento di è dunque conclamato e deve essere certamente ritenuto CP_2
“grave” ai sensi dell'art. 1455 c.c., in quanto riguarda un'obbligazione essenziale del contratto di vendita mista ad appalto stipulato tra le parti.
Infatti, la funzione economica dell'operazione posta in essere dalle parti consisteva nella vendita di un impianto fotovoltaico che fosse dotato delle caratteristiche necessarie ad essere collegato alla rete EL e ad ottenere i benefici statali sul costo dell'energia, da procurarsi a carico della stessa fornitrice.
Il mancato assolvimento di tali oneri è emerso inequivocabilmente in causa e non è stato
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specificamente confutato dall'appellante, mentre alcun rilievo in senso contrario rivestono gli altri profili di inadempimento denunciati dal consumatore - mancata consegna di documentazione, falsa rappresentazione di risultati - che non trovavano approfondimento istruttorio in primo grado.
Le conseguenze dell'inadempimento del fornitore si riverberano, ai sensi dell'art. 125
quinquies Tub sul contratto di finanziamento.
Non può quindi l'appellante dolersi della condanna alla restituzione delle rate versate dal consumatore per il titolo in oggetto, espressamente prevista dal secondo comma della norma citata né - soltanto nella comparsa conclusionale - della avvenuta restituzione di alcune rate, non meglio determinate né provate, da parte del fornitore.
L'appello deve dunque essere respinto, condannando l'appellante alla rifusione in favore dell'appellato delle spese processuali del presente grado, liquidate come in dispositivo al valore medio del relativo scaglione.
Si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
163/2018 del Tribunale di Oristano;
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali in favore di CP_1
e , che si liquidano in complessivi euro 6.946,00 per compensi, oltre quanto Parte_2
dovuto per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002.
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Così deciso in Cagliari il 15-05-2025.
Il Presidente rel.
dott. Maria Teresa Spanu
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