TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 15/01/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1549/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1549/2023 tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. MARIA CRSCENZO e Parte_1 C.F._1 dall'avv. MICHELE CRESCENZO;
Parte attrice e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA Controparte_1 C.F._2
MAIORANO;
Parte convenuta
Oggi 15 gennaio 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. Michele Crescenzo, anche per delega dell'altro procuratore costituito, nonché la parte personalmente
Per parte convenuta nessuno è comparso fino alle ore 10,15.
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni.
Il procuratore precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e alle note conclusionali depositate e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni. Precisa che la domanda risulta ammissibile trattandosi di azione di responsabilità diretta e insiste quindi per l'ammissione dei mezzi istruttori come articolati.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1549/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. MARIA CRSCENZO e Parte_1 C.F._1 dall'avv. MICHELE CRESCENZO;
Parte attrice
Nei confronti di
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA Controparte_1 C.F._2
MAIORANO; Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione inoltrato per la notifica in data 13.2.2023 e perfezionatasi ex art. 140 c.p.c. in data
24.2.2023, ha convenuto in giudizio , nella qualità di Parte_1 Controparte_1 amministratore unico della società chiedendo, previo accertamento e declaratoria di Controparte_2 responsabilità dell'amministratore, la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 259.999,99 a titolo di risarcimento del danno per la mancata riscossione da parte della società dei canoni di CP_2 locazione per il periodo marzo 2011-febbraio 2023 degli immobili di proprietà della stessa.
A fondamento della propria domanda parte attrice ha premesso che la era stata costituita Controparte_3 in data 7.5.1985 con capitale sociale fissato in lire 90.000.000 (indicativamente pari ad € 46.481,12) così analiticamente suddiviso:
- La socio per una quota di lire 13.500.000 (indicativamente pari ad € 6.972.17) pari al Parte_1
15% del capitale sociale;
- La socio e amministratore unico per una quota di lire 76.500.000 (indicativamente CP_1 pari ad € 39.508,95) pari al 85% del capitale sociale;
Parte attrice ha dedotto che il capitale sociale della era stato modificato in data 19.7.2013 Controparte_3 con l'acquisto da parte di dell'ulteriore quota sociale del 15% dall'altro socio, con Parte_1
pagina 2 di 5 conseguente aumento della sua quota sociale al 30%, e ha rappresentato che nel corso degli anni la società aveva acquistato le seguenti quattro unità immobiliari: CP_2
- unità immobiliare sita in Eboli (SA) al Viale Eburum, 16 piano S1, identificata in NCEU del medesimo comune al foglio 52 part. 201 sub 40, cat. C/6 cl. 4 consistenza 93 mq, rendita € 72,05;
- unità immobiliare sita in Eboli (SA) al Viale Eburum, 16 piano T, identificata in NCEU del medesimo comune al foglio 52 part. 201 sub 42, cat. D/8, rendita € 1.312,00;
- unità immobiliare sita in Eboli (SA) al Viale Eburum, 16 piano T, identificata in NCEU del medesimo comune al foglio 52 part. 201 sub 41, cat. D/8, rendita € 644,00;
- unità immobiliare sita in Eboli (SA) alla Via Cornito, identificata in NCEU del medesimo comune al foglio 60 part. 424, cat. D/8, rendita € 9.672,00.
L'attore ha evidenziato che le prime tre unità immobiliari erano state nell'esclusiva disponibilità della parte convenuta, mentre l'ulteriore unità immobiliare era stata detenuta da società terza, che aveva fissato presso l'immobile la sua sede secondaria.
Sulla base di quanto esposto, l'odierno attore ha spiegato domanda di risarcimento danni nei confronti di qualificando il mancato percepimento dei canoni di locazione degli immobili di proprietà Controparte_1 della società come danno immediato al socio, quantificando astrattamente la somma al lui CP_2 spettante, parametrata al valore della propria quota sociale, in € 259.999,99.
si è costituito in giudizio opponendosi alla domanda avversa ritenuta Controparte_1 inammissibile in quanto la mancata percezione dei canoni di locazioni da parte della come CP_2 prospettata, rappresenterebbe un pregiudizio economico della stessa società e, soltanto, di riflesso un danno per il socio, con conseguente impossibilità di qualificare la stessa come azione risarcitoria per pregiudizi arrecati al socio, non dipendenti da pregiudizi alla società gestita dall'amministratore indicato come responsabile. Parte convenuta, eccepita comunque la prescrizione con riferimento alla domanda risarcitoria riferita ad annualità antecedenti al quinquennio dalla domanda giudiziale, ha sostenuto che la locazione degli immobili intestati alla società costituiva attività estranea all'oggetto sociale della società amministrata, evidenziando l'impossibilità di mettere a frutto gli immobili, con particolare riferimento al capannone industriale, attesa la necessità di realizzare preventivamente opere di manutenzione degli stessi non finanziabili dalla società che era in sostanza inattiva. Il convenuto ha, quindi, concluso per la declaratoria di inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva del socio o per il rigetto della stessa per infondatezza nel merito.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 21.6.2023 sono assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. All'udienza del 15.11.2023 il G.U. ha disposto la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 7.2.2024, il G.U., sentite le parti e invitate le stesse a tentare una composizione bonaria della pagina 3 di 5 vertenza, non ravvisati margini per una transazione, si è riservato per esaminare le richieste istruttorie articolate. Con ordinanza del 17.9.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. In data 30.10.2024 si è costituito un nuovo difensore della parte convenuta in sostituzione del precedente. Differita l'udienza per conclusioni già fissata, all'odierna udienza, presente solo parte attrice, sono state precisate le conclusioni come da verbale e la causa è stata decisa.
Ciò detto brevemente sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del procedimento è possibile passare all'esame delle questioni controverse.
La domanda attorea avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni del socio derivante dalla mancata percezione dei canoni di locazione da parte della società è inammissibile. CP_2
L'azione individuale prevista dall'art. 2395 c.c. a tutela dei soci o dei terzi per il risarcimento dei danni ad essi derivati come conseguenza di atti dolosi o colposi degli amministratori di società, prevista per le società di capitali, ma analogicamente applicabile anche alle società di persone, di natura extracontrattuale, presuppone che i danni allegati dal socio o dal terzo non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano direttamente cagionati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori;
di conseguenza, tale azione può proposta solo quando il pregiudizio del socio o del terzo sia in rapporto causale diretto con l'azione degli amministratori (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/04/2021, n. 11223).
Con riguardo alle azioni di responsabilità proposte dal socio, la Cassazione ha precisato che la natura extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio, fondata sull'art. 2043 c.c. ed in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente arrecati al patrimonio sociale dall'amministratore, ma integri danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento dello stesso (v. Cass. civ. Sez. I Sent., 25/07/2007, n. 16416).
Più di recente, la Corte di legittimità, con riguardo al pregiudizio da mancata distribuzione degli utili, ha precisato che nelle società di persone, se l'amministratore, effettuato il rendiconto, non distribuisce gli utili, il socio subisce un danno diretto dalla mancata percezione di utili, atteso che la società personale, ancorché priva di autonoma personalità giuridica, costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci, sicché, anche con riguardo ad essa, è configurabile una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società (v. Cass. civ., Sez. I, Sentenza,
25/01/2016, n. 1261).
Ne consegue che il diritto agli utili per il socio di società personale può essere fatta valere dal socio come danno diretto ed immediato, proprio in quanto conseguente al mancato assolvimento da parte del socio amministratore dello specifico obbligo di distribuzione degli utili, ovviamente ove sussistenti (v. sempre pagina 4 di 5 Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 25/01/2016, n. 1261).
Diversamente, nel caso in cui il socio faccia valere in giudizio la mancata percezione degli utili come derivante da diversi comportamenti di gestione tenuti dall'amministratore, dato che in tali ipotesi il danno lamentato viene a configurarsi quale conseguenza del danno arrecato alla società e solo indirettamente quale danno patito dal socio, non è prospettabile un'azione diretta del socio nei confronti dell'amministratore (v. nuovamente Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/04/2021, n. 11223).
Per esemplificare, risulta prospettabile un danno diretto del socio nel caso di mancata distribuzione di utili maturati o appropriazione indebita di utili, mentre il danno da illegittima o omessa corretta gestione si configura come danno diretto per la società e danno indiretto per i soci.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, dunque, l'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, atteso che l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato direttamente dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore.
Nel caso in esame parte attrice ha chiesto che venisse accertata la responsabilità del socio amministratore per il danno arrecato alla società circa i canoni di locazione che la stessa avrebbe potuto conseguire laddove gli immobili oggetto del patrimonio sociale fossero stati messi a frutto e locati a terzi, prospettando non un'ipotesi di mancata distribuzione degli utili maturata, ma di mancata formazione di utili distribuibili per una gestione reputata non corretta dei beni sociali.
Pertanto, l'azione come proposta va dichiarata inammissibile.
Le questioni attinenti al merito rimangono assorbite.
Le spese di lite possono essere compensate considerato il non agevole discrimen tra il pregiudizio diretto alla posizione del socio e il pregiudizio riflesso del socio rispetto al danno arrecato alla società in dipendenza di atti (o di omissioni) gestori dell'amministratore, nonché, in generale, i rapporti, familiari e societari, tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, disattesa e/o assorbita, così dispone:
1. Dichiara inammissibile la domanda proposta da Parte_1
2. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
Terza Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1549/2023 tra
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. MARIA CRSCENZO e Parte_1 C.F._1 dall'avv. MICHELE CRESCENZO;
Parte attrice e
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA Controparte_1 C.F._2
MAIORANO;
Parte convenuta
Oggi 15 gennaio 2025, innanzi al dott.ssa Enza Faracchio, sono comparsi: per parte attrice, l'avv. Michele Crescenzo, anche per delega dell'altro procuratore costituito, nonché la parte personalmente
Per parte convenuta nessuno è comparso fino alle ore 10,15.
Il Giudice invita la parte presente a precisare le conclusioni.
Il procuratore precisano le conclusioni riportandosi alle difese in atti e alle note conclusionali depositate e impugnando in fatto e in diritto le avverse deduzioni. Precisa che la domanda risulta ammissibile trattandosi di azione di responsabilità diretta e insiste quindi per l'ammissione dei mezzi istruttori come articolati.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott.ssa Enza Faracchio
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Terza Sezione Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Enza Faracchio, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1549/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. MARIA CRSCENZO e Parte_1 C.F._1 dall'avv. MICHELE CRESCENZO;
Parte attrice
Nei confronti di
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA Controparte_1 C.F._2
MAIORANO; Parte convenuta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione inoltrato per la notifica in data 13.2.2023 e perfezionatasi ex art. 140 c.p.c. in data
24.2.2023, ha convenuto in giudizio , nella qualità di Parte_1 Controparte_1 amministratore unico della società chiedendo, previo accertamento e declaratoria di Controparte_2 responsabilità dell'amministratore, la condanna del convenuto al pagamento della somma di € 259.999,99 a titolo di risarcimento del danno per la mancata riscossione da parte della società dei canoni di CP_2 locazione per il periodo marzo 2011-febbraio 2023 degli immobili di proprietà della stessa.
A fondamento della propria domanda parte attrice ha premesso che la era stata costituita Controparte_3 in data 7.5.1985 con capitale sociale fissato in lire 90.000.000 (indicativamente pari ad € 46.481,12) così analiticamente suddiviso:
- La socio per una quota di lire 13.500.000 (indicativamente pari ad € 6.972.17) pari al Parte_1
15% del capitale sociale;
- La socio e amministratore unico per una quota di lire 76.500.000 (indicativamente CP_1 pari ad € 39.508,95) pari al 85% del capitale sociale;
Parte attrice ha dedotto che il capitale sociale della era stato modificato in data 19.7.2013 Controparte_3 con l'acquisto da parte di dell'ulteriore quota sociale del 15% dall'altro socio, con Parte_1
pagina 2 di 5 conseguente aumento della sua quota sociale al 30%, e ha rappresentato che nel corso degli anni la società aveva acquistato le seguenti quattro unità immobiliari: CP_2
- unità immobiliare sita in Eboli (SA) al Viale Eburum, 16 piano S1, identificata in NCEU del medesimo comune al foglio 52 part. 201 sub 40, cat. C/6 cl. 4 consistenza 93 mq, rendita € 72,05;
- unità immobiliare sita in Eboli (SA) al Viale Eburum, 16 piano T, identificata in NCEU del medesimo comune al foglio 52 part. 201 sub 42, cat. D/8, rendita € 1.312,00;
- unità immobiliare sita in Eboli (SA) al Viale Eburum, 16 piano T, identificata in NCEU del medesimo comune al foglio 52 part. 201 sub 41, cat. D/8, rendita € 644,00;
- unità immobiliare sita in Eboli (SA) alla Via Cornito, identificata in NCEU del medesimo comune al foglio 60 part. 424, cat. D/8, rendita € 9.672,00.
L'attore ha evidenziato che le prime tre unità immobiliari erano state nell'esclusiva disponibilità della parte convenuta, mentre l'ulteriore unità immobiliare era stata detenuta da società terza, che aveva fissato presso l'immobile la sua sede secondaria.
Sulla base di quanto esposto, l'odierno attore ha spiegato domanda di risarcimento danni nei confronti di qualificando il mancato percepimento dei canoni di locazione degli immobili di proprietà Controparte_1 della società come danno immediato al socio, quantificando astrattamente la somma al lui CP_2 spettante, parametrata al valore della propria quota sociale, in € 259.999,99.
si è costituito in giudizio opponendosi alla domanda avversa ritenuta Controparte_1 inammissibile in quanto la mancata percezione dei canoni di locazioni da parte della come CP_2 prospettata, rappresenterebbe un pregiudizio economico della stessa società e, soltanto, di riflesso un danno per il socio, con conseguente impossibilità di qualificare la stessa come azione risarcitoria per pregiudizi arrecati al socio, non dipendenti da pregiudizi alla società gestita dall'amministratore indicato come responsabile. Parte convenuta, eccepita comunque la prescrizione con riferimento alla domanda risarcitoria riferita ad annualità antecedenti al quinquennio dalla domanda giudiziale, ha sostenuto che la locazione degli immobili intestati alla società costituiva attività estranea all'oggetto sociale della società amministrata, evidenziando l'impossibilità di mettere a frutto gli immobili, con particolare riferimento al capannone industriale, attesa la necessità di realizzare preventivamente opere di manutenzione degli stessi non finanziabili dalla società che era in sostanza inattiva. Il convenuto ha, quindi, concluso per la declaratoria di inammissibilità della domanda per carenza di legittimazione attiva del socio o per il rigetto della stessa per infondatezza nel merito.
Instaurato il contraddittorio tra le parti, all'udienza del 21.6.2023 sono assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. All'udienza del 15.11.2023 il G.U. ha disposto la comparizione personale delle parti.
All'udienza del 7.2.2024, il G.U., sentite le parti e invitate le stesse a tentare una composizione bonaria della pagina 3 di 5 vertenza, non ravvisati margini per una transazione, si è riservato per esaminare le richieste istruttorie articolate. Con ordinanza del 17.9.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata udienza per conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.. In data 30.10.2024 si è costituito un nuovo difensore della parte convenuta in sostituzione del precedente. Differita l'udienza per conclusioni già fissata, all'odierna udienza, presente solo parte attrice, sono state precisate le conclusioni come da verbale e la causa è stata decisa.
Ciò detto brevemente sulla posizione difensiva delle parti e sull'iter del procedimento è possibile passare all'esame delle questioni controverse.
La domanda attorea avente ad oggetto la richiesta di risarcimento danni del socio derivante dalla mancata percezione dei canoni di locazione da parte della società è inammissibile. CP_2
L'azione individuale prevista dall'art. 2395 c.c. a tutela dei soci o dei terzi per il risarcimento dei danni ad essi derivati come conseguenza di atti dolosi o colposi degli amministratori di società, prevista per le società di capitali, ma analogicamente applicabile anche alle società di persone, di natura extracontrattuale, presuppone che i danni allegati dal socio o dal terzo non siano solo il riflesso di quelli arrecati eventualmente al patrimonio sociale, ma siano direttamente cagionati al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori;
di conseguenza, tale azione può proposta solo quando il pregiudizio del socio o del terzo sia in rapporto causale diretto con l'azione degli amministratori (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/04/2021, n. 11223).
Con riguardo alle azioni di responsabilità proposte dal socio, la Cassazione ha precisato che la natura extracontrattuale ed individuale dell'azione del socio, fondata sull'art. 2043 c.c. ed in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c., esige che il pregiudizio non sia il mero riflesso dei danni eventualmente arrecati al patrimonio sociale dall'amministratore, ma integri danni direttamente causati al socio come conseguenza immediata del comportamento dello stesso (v. Cass. civ. Sez. I Sent., 25/07/2007, n. 16416).
Più di recente, la Corte di legittimità, con riguardo al pregiudizio da mancata distribuzione degli utili, ha precisato che nelle società di persone, se l'amministratore, effettuato il rendiconto, non distribuisce gli utili, il socio subisce un danno diretto dalla mancata percezione di utili, atteso che la società personale, ancorché priva di autonoma personalità giuridica, costituisce un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci, sicché, anche con riguardo ad essa, è configurabile una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società (v. Cass. civ., Sez. I, Sentenza,
25/01/2016, n. 1261).
Ne consegue che il diritto agli utili per il socio di società personale può essere fatta valere dal socio come danno diretto ed immediato, proprio in quanto conseguente al mancato assolvimento da parte del socio amministratore dello specifico obbligo di distribuzione degli utili, ovviamente ove sussistenti (v. sempre pagina 4 di 5 Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 25/01/2016, n. 1261).
Diversamente, nel caso in cui il socio faccia valere in giudizio la mancata percezione degli utili come derivante da diversi comportamenti di gestione tenuti dall'amministratore, dato che in tali ipotesi il danno lamentato viene a configurarsi quale conseguenza del danno arrecato alla società e solo indirettamente quale danno patito dal socio, non è prospettabile un'azione diretta del socio nei confronti dell'amministratore (v. nuovamente Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 28/04/2021, n. 11223).
Per esemplificare, risulta prospettabile un danno diretto del socio nel caso di mancata distribuzione di utili maturati o appropriazione indebita di utili, mentre il danno da illegittima o omessa corretta gestione si configura come danno diretto per la società e danno indiretto per i soci.
Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, dunque, l'azione individuale del socio nei confronti dell'amministratore di una società non è esperibile quando il danno lamentato costituisca solo il riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale, atteso che l'art. 2395 c.c. esige che il singolo socio sia stato danneggiato direttamente dagli atti colposi o dolosi dell'amministratore.
Nel caso in esame parte attrice ha chiesto che venisse accertata la responsabilità del socio amministratore per il danno arrecato alla società circa i canoni di locazione che la stessa avrebbe potuto conseguire laddove gli immobili oggetto del patrimonio sociale fossero stati messi a frutto e locati a terzi, prospettando non un'ipotesi di mancata distribuzione degli utili maturata, ma di mancata formazione di utili distribuibili per una gestione reputata non corretta dei beni sociali.
Pertanto, l'azione come proposta va dichiarata inammissibile.
Le questioni attinenti al merito rimangono assorbite.
Le spese di lite possono essere compensate considerato il non agevole discrimen tra il pregiudizio diretto alla posizione del socio e il pregiudizio riflesso del socio rispetto al danno arrecato alla società in dipendenza di atti (o di omissioni) gestori dell'amministratore, nonché, in generale, i rapporti, familiari e societari, tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, disattesa e/o assorbita, così dispone:
1. Dichiara inammissibile la domanda proposta da Parte_1
2. Compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Salerno, 15 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Enza Faracchio
pagina 5 di 5