Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/02/2025, n. 1279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1279 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO Sezione SETTIMA civile
VERBALE DELLA CAUSA N. 6631 DELL'ANNO 2024
FRA
CONVENZIONATI - VIA CENA 17 MILANO Controparte_1
E
Controparte_2
Oggi, 13 febbraio 2025, alle ore 10,00, innanzi al giudice unico, gop dott.ssa Maria Josè Meola, sono comparsi:
Per la parte attrice\opponente: l'avv. SPORTIELLO DONATELLA;
Per parte convenuta\opposta: l'avv. NEPI GIULIA;
L'avv. Sportiello si oppone ai contenuti degli atti e scritti di causa di controparte, e fa rilevare che, rispetto alle fatture del 30\10\2020 e 30\11\2020, sono contestate perché riferite al periodo COVID, si riporta in ogni caso ai propri atti e scritti di causa ed alle rassegnate conclusioni, e ne chiede l'integrale accoglimento. Chiede infine poter discutere la causa ex art. 281 sexies CPC.
L'avv. Nepi contesta il contenuto degli atti e scritti di causa di controparte, ivi comprese le note conclusive, si riporta al contenuto di tutti i propri atti e scritti difensivi, evidenzia che l'autorizzazione al subappalto dei servizi da parte dell'opposta era facoltà prevista nell'art. 7 delle Condizioni Generali di appalto;
inoltre, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, il doc. 6 riporta copiosi scambi di mail tra la subappaltatrice e il sig. EF
CA indicato dalla testimone , in merito alle ore svolte presso il Condominio negli anni 2020, Testimone_1
2021 ivi compreso il periodo emergenziale. Chiede quindi poter discutere la causa ex art. 281 sexies CPC.
L'avv. Sportiello riferisce che il contratto di appalto non si è mai rinnovato e che quindi il subappalto doveva essere autorizzato;
riguardo il doc. 6 (mail), contestato nella veridicità non è stato confermato dalla e e il Tes_1 sig. EF CA non è stato chiamato come teste.
Dopo la discussione
Il Giudice
Trattiene la causa in decisione con contestuale deposito della Sentenza.
pagina 1 di 10
Dott.ssa Maria Josè Meola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
Sezione SETTIMA
Il Tribunale, nella persona del giudice unico, gop Dott.ssa Maria Josè Meola
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6631/2024 R.G. promossa da:
CONVENZIONATI - VIA CENA 17 MILANO (C.F. Controparte_1 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. SPORTIELLO DONATELLA, con elezione di domicilio in VIA COMELICO 3
20135 MILANO presso avv. SPORTIELLO DONATELLA;
ATTORE\OPPONENTE
contro
:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. NEPI GIULIA, con elezione di Controparte_2 P.IVA_2
domicilio presso e nello studio dell'avv. NEPI GIULIA;
CONVENUTO\OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti che qui si intendono richiamati.
Svolgimento del processo
Con Atto di Citazione del 15\02\2024, il proponeva opposizione, CP_1 Parte_1
chiedendone la declaratoria di nullità e\o la revoca, avverso il Decreto Ingiuntivo n. 419/2024, emesso dal
Tribunale di Milano, che gli ingiungeva di pagare, in favore di la somma di € 14.152,00 quale Controparte_2
pagina 2 di 10 sorte capitale, oltre agli interessi legali dalla data di scadenza delle fatture al saldo, e le spese della procedura,
liquidate in € 945,50 più accessori di legge. Deduceva l'infondatezza della pretesa azionata in sede monitoria, in
CP_ quanto, e il avevano stipulato un contratto (Cfr. all. 1 offerta per pulizia box di via Cena CP_1
dell'8\07\2015) , nell'anno 2015; detto rapporto, si differenzia tra il periodo ante novembre 2020 e quello successivo. Ed invero, dopo il 2016, ovvero, dopo la prima scadenza annuale del contratto, non intervenne alcun ulteriore vincolo contrattuale in forma scritta, ma entrambe le parti, concordarono, verbalmente, le prestazioni da eseguire e il quantum da versare.
Nel novembre 2020, anche a causa dell'emergenza Covid, l'amministratore del Condominio opponente, non confermò l'incarico all'odierna opposta, considerato anche che il servizio di pulizia reso in quel periodo, da marzo a novembre 2020, era quasi inesistente. Anche nel 2021, sempre in ragione della limitazione nella circolazione delle persone per l'emergenza Covid, il servizio di pulizia era rimasto completamente sospeso,
anche perchè il Condominio opponente constava e consta solo ed esclusivamente di ricoveri auto. Da ciò ne deriva che le fatture evase da dal marzo 2020 al novembre 2020, costituivano per lo più un Controparte_2
indebito, perché vi era stata la sospensione del servizio;
ed invero, l'odierna opposta, aveva emesso le fatture,
recanti sempre il medesimo importo, in automatico, certa, tra l'altro, che l'amministratore non le avrebbe mai contestate, per essere il medesimo in sospesione professionale a causa dell'emergenza sanitaria. Di contro,
l'amministratore, certo della sospensione del servizio di pulizia, per tutto il 2020 e buona parte del 2021 e, in mancanza di un accordo per il periodo post ripresa, era convinto che l'opposta non emettesse ulteriori fatture,
attesi i servizi non resi né concordati.
Precisava l'opponente, che tutte le fatture relative al 2020 e 2021, recano un importo che non può essere riconosciuto credito in favore dell'opposta attesa la mancata esecuzione delle prestazioni di riferimento, e, ab origine, la mancanza di un accordo\contratto sottostante. Tale circostanza risulta provata dal contenuto di una mail, inoltrata da al Condominio opponente, ove, quest'ultima chiede il rinnovo del contratto, con CP_3
indicazione, peraltro, di un importo pari al doppio rispetto a quello richiesto nel contratto del 2015, pur comprendendo i medesimi servizi.
pagina 3 di 10 In ogni caso, l'opponente dichiarava, nel proprio atto, di rendersi disponibile a corrispondere l'esatto eventuale importo, all'esito della prova della quantità del servizio reso, e formulava anche una proposta transattiva nei seguenti termini: a saldo e stralcio, senza riconoscimento delle pretese avversarie, il pagamento della somma di euro 6.000,00.
Contestava poi in diritto, la nullità della clausola n. 4 di rinnovo tacito del contratto di pulizie del 1\08\2015,
sulla quale l'opposta fonderebbe la richiesta di pagamento delle fatture, perché vessatoria ex art. 1341, comma 2
c.c., atteso che il Condomino, ai sensi della relativa disciplina, è paragonato ad un consumatore (Cass.3 feb 2023
Cass. 24 luglio 2001 n. 10086, Cass. 22 maggio 2015, n. 10679). A ciò consegue che, dal 2016, il rapporto non è più disciplinato dall'accordo scritto, bensì da accordi intercorsi verbalmente, a ciò Controparte_4
CP_ consegue che è onerata di fornire la prova di aver reso la prestazione nei termini e nelle modalità per cui oggi è credito.
Contestava, in ogni caso, la cattiva esecuzione delle prestazioni parzialmente rese.
Deduceva, ai fini dell'accertamento della fondatezza della pretesa, l'onere della prova gravante sull'opposta, non assolto dalla mera produzione delle fatture, che, in questa sede, non sono sufficienti a provare il credito.
Nel proprio scritto rassegnava le seguenti
CONCLUSIONI
Piaccia all'Illmo. Tribunale, contrariis rejectis, accertato e dichiarato il buon diritto dell'esponente:
In via preliminare:
non concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto in quanto l'op-
posizione è di pronta soluzione e il credito non è certo, né liquido né esigibile per fondata contestazione sulla prestazione fatturata.
Nel merito accertata e dichiarata la nullità della clausola n. 4 di rinnovo tacito del contratto di pulizia del 1.8.2015;
accertato e dichiarato il mancato rinnovo del contratto di “somministrazione” ;
pagina 4 di 10 accertata e dichiarata la carenza di accordo tra le parti;
accertato e dichiarato che non sono dovuti gli importi fatturi, per le ragioni esposte in narrativa;
revocare il decreto ingiuntivo opposto.
In ogni caso
Con vittoria delle spese di lite
Istaurato il contraddittorio si costituiva la convenuta opposta, che contestava le deduzioni ed eccezioni dell'opponente, e faceva rilevare che, tra le odierne parti di causa, a seguito di trattativa, era intercorso il contratto di appalto di servizi, sottoscritto il 01\08\2025, con il quale, a fronte della fornitura di servizi di pulizia,
era stato concordato il corrispettivo di € 300,00 oltre IVA, per n. 12 mensilità; erano state ivi precisate sia la tipologia delle operazioni di pulizia che la frequenza delle stesse (Cfr. all. doc. 4 Contratto di appalto del
01.08.2015); detti servizi vennero poi subappaltati da a Smart sino al Controparte_2 CP_5
giugno/luglio del 2022, e a di AB dal luglio del 2022 sino al termine Controparte_6 Controparte_7
del rapporto contrattuale (doc. 5 Contratto di subappalto del 27.06.2022). Precisava che, per tutta la durata del rapporto contrattuale, i servizi di pulizia vennero regolarmente eseguiti, anche durante il periodo emergenziale
(Cfr. doc. 6 comunicazioni e prospetto ore Smart Soc. coop., doc. 7 Fatture Smart Soc. coop. e doc. 8
Fatture di AB NA AN), ed anche se il Condominio, oggi opponente, ritardava Controparte_6
o ometteva i pagamenti, tanto che si resero necessari vari solleciti, anche a mezzo mail (Cfr. doc.
9 - di CP_8
pagamento).
Proprio in ragione di tali mancati pagamenti fu inoltrata anche una diffida formale, e persistendo l'inadempimento in capo al Condominio, fu comunicata, in data 30\11\2023, da parte di la volontà di Parte_2
risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. (Cfr. doc. 11); a seguire, fu presentata l'azione monitoria per il recupero dell'indebito.
In diritto deduceva l'infondatezza dell'eccezione di parte opponente, afferente alla nullità, perché vessatoria,
della clausola contenuta nell'art. 4 del contratto stipulato con l'opposta, atteso che, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto delle condizioni generali del contratto, prevista dall'art. 1341, comma 2 c.c.,
sussiste solo in caso di contratti redatti, da una parte sola, su moduli o formulari, c.d. “per adesione”, nel caso di pagina 5 di 10 specie si tratta di uno schema contrattuale condiviso da tutte le parti coinvolte, per cui non può essere applicata la suddetta disciplina (Cfr. ex pluribus Tribunale Milano sez. VI, 06/10/2023, n.7742, Cass. Civ., n.
17073/2013). Evidenziava quindi la piena validità ed efficacia della clausola di tacito rinnovo contenuta nel contratto per cui è causa, anche in ragione della documentazione versata in atti, da cui emergono accordi,
anche scritti, sulla prosecuzione dell'incarico negli anni successivi alla sottoscrizione dell'appalto.
Nel merito, rispetto all'attività svolta dall'opposta, elencata nelle fatture azionate in sede monitoria, per la quale il opponente, ha operato una distinzione di tre diversi periodi: 1) periodo ante novembre 2020; 2) CP_1
periodo da novembre 2020 a tutto il 2021; 3) periodo successivo all'emergenza COVID (anni 2022 e 2023),
evidenziava che, riguardo a quello antecedente al novembre 2020, non viene svolta alcuna contestazione né in ordine all'esecuzione dei servizi, né in ordine alla loro quantificazione economica;
ed invero, il CP_1
stesso riconosce (a pag. 3 della Citazione in Opp.) che “l'opposta ha reso la prestazione di pulizie, per come
concordato”, per cui è pacifica la debenza delle somme dovute, portate dalle fatture n. 1432 del 31.10.2017
dell'importo di € 244,00, n. 1777 del 30.10.2020 dell'importo di € 366,00 e la n. 2007 del 30.11.2020
dell'importo di € 366,00 (doc. 15 Fatture insolute).
Riguardo il periodo da novembre 2020 a tutto il 2021 (emergenza COVID), ove, a dire dell'opponente, i servizi sarebbero stati sostanzialmente inesistenti, in realtà gli stessi furono regolarmente adempiuti dall'opposta perché
non si verificò alcuna interruzione delle attività in quanto, con specifico riferimento alle attività di pulizia, non vi era alcuna restrizione imposta dalle autorità, attesa la necessità, impellente, di sanificazione e disinfestazione degli ambienti.
Vieppiù, la continuità del rapporto in tale periodo è confermata dai pagamenti, che, seppur in ritardo e\o parziali,
vennero effettuati dal Condominio, senza alcuna contestazione sull'esecuzione o sospensione dei medesimi servizi (cfr. doc. 16 Mail del 26.01.2020, e docc. 6 e 7 fogli ore). CP_1
Precisava che la quantificazione economica, al fine dell'emissione delle fatture azionate in monitorio, si fondava su quanto contrattualmente convenuto, tra l'altro, mai contestato dal , con particolare CP_1
riferimento alla congruità dell'importo forfettario di € 300,00 oltre IVA al mese.
pagina 6 di 10 Evidenziava ancora che, riguardo i servizi resi negli anni 2022 e 2023, non era mai stata sollevata alcuna lamentela da parte del opponente, sia sulla loro effettiva esecuzione che sulla loro qualità, per cui CP_1
gli importi esposti nelle fatture riferite a detto periodo sono legittimamente dovuti.
Nel proprio atto rassegnava le seguenti CONCLUSIONI
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così
provvedere:
IN VIA PRELIMINARE
Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 419/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data
31.12.2023 e depositato in data 10.01.2024, stante il fatto che l'opposizione proposta non è fondata su prova scritta, né è di pronta soluzione.
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO
Respingere le domande ed eccezioni tutte formulate dall'opponente in quanto infondate, inammissibili e pretestuose, per le ragioni tutte esposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 419/2024 emesso dal Tribunale di Milano in data 31.12.2023 e depositato in data 10.01.2024.
IN VIA SUBORDINATA E CP_9
Nella denegata e non creduta ipotesi di revoca e/o annullamento e/ dichiarazione di nullità e/o inefficacia del decreto ingiuntivo oggetto della presente opposizione, condannare
C.F. , corrente in Milano, Via Cena Controparte_10 P.IVA_1
17, in persona dell'Amministratore pro tempore, al pagamento in favore di a fronte dei Controparte_2
servizi di pulizia resi nel 2017, 2020, 2021, 2022 e 2023 e di cui alle fatture allegate sub doc. 15, della somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione.
IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA E CP_9
Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'eccezione attorea di nullità della clausola n. 4 del contratto di appalto di servizi e di ritenuta insussistenza di successivo accordo tra le parti, condannare
Controparte_1
pagina 7 di 10 CONVENZIONATI”, C.F. , corrente in Milano, Via Cena 17, in persona P.IVA_1
dell'Amministratore pro tempore, ad indennizzare in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2041 c.c., a fronte dei servizi di pulizia resi nel 2017, 2020, 2021, 2022
e 2023 e di cui alle fatture allegate sub doc. 15.
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e competenze di causa.
Espletata l'istruttoria, sia essa orale che documentale, la causa viene oggi definita con Sentenza.
Motivi della decisione
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettata.
Rileva questo giudice, che, in questa sede, va preliminarmente affrontata la questione afferente all'esistenza del rapporto contrattuale, tra le odierne parti di causa, per i periodi di assunti servizi di pulizia resi, elencati nelle fatture azionate in sede monitoria. Va dato atto, che, l'eccezione afferente alla nullità della clausola n. 4
(rinnovo tacito) contenuta nel contratto di appalto stipulato, tra le parti, in data 08\07\2025, perché non approvata per iscritto, è infondata, atteso che, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto, prevista dall'art. 1341,
comma 2 c.c., nel caso specifico, non sussiste, in quanto non ci troviamo difronte ad un contratto c.d. “per adesione”, redatto su moduli o formulari, per cui, la clausola di tacito rinnovo è pienamente valida ed efficace, e,
di conseguenza, risulta confermata, tra le parti, la prosecuzione dell'incarico negli anni successivi alla sottoscrizione del contratto.
Riguardo la effettiva esecuzione dei servizi di pulizia pattuiti, va rilevato che, le deposizioni testimoniali, rese in corso di causa (ud. 07\11\2024) hanno confermato l'esecuzione dei servizi di pulizia secondo le modalità
contrattualmente convenute;
invero, i testi, sigg.ri e hanno Testimone_1 Parte_3
confermato che i servizi di pulizia furono resi anche nel periodo emergenziale, sempre con la medesima frequenza, e che il Condominio, nel corso del rapporto, non aveva mai svolto alcun tipo di contestazione.
Va dato atto che le predette circostanze, confermate dai testi escussi, hanno trovato ulteriore conferma nel doc. 6
prodotta dall'opposta, contenente gli scambi di mail con e il prospetto delle ore lavorate dalla Controparte_2
subappaltatrice presso il Condominio.
pagina 8 di 10 In sede di prova orale, e segnatamente dalle dichiarazioni del teste, sig. Parte_3 Persona_1
è emersa anche la prova dell'esistenza del subappalto, concesso da a
[...] Controparte_2 Controparte_6
di AB NA AN;
detto teste ha anche confermato la esatta esecuzione delle attività di pulizia subappaltate, infatti ha riferito: “operavo dei controlli visivi, recandomi in loco, per verificare se i servizi di
pulizia fossero stati fatti correttamente”.
Va inoltre dato atto, in questa sede, che il opponente, riguardo l'attività di pulizia resa dall'opposta, CP_1
per il periodo antecedente al novembre 2020, non ha mai svolto alcuna contestazione, né in ordine all'esecuzione dei servizi, né in ordine alla loro quantificazione economica, per cui sono certamente dovute le somme azionate in monitorio, portate dalle fatture n. 1432 del 31.10.2017 dell'importo di € 244,00, n. 1777 del
30.10.2020 dell'importo di € 366,00 e n. 2007 del 30.11.2020 dell'importo di € 366,00.
Riguardo gli assunti servizi di pulizia resi nel periodo 2020\2021 (c.d. Covid), si rileva che, dalla raccolta prova orale (cfr. dichiarazioni dei sigg. e ), nonché Testimone_1 Controparte_11
dalla produzione documentale (cfr. all. 6 e 7) è emerso che gli stessi furono realmente resi;
vieppiù, il
, con riferimento a detto periodo, effettuò, a seguito di vari solleciti, dei parziali pagamenti, senza CP_1
sollevare alcuna contestazione sull'esecuzione o sospensione dei servizi, con ciò riconoscendo la loro effettività.
Riguardo i servizi assunti come resi per il periodo 2022\2023, si rileva che, dall'istruttoria, sia essa documentale
(cfr. all. 5, 6, 7 e 8 opposta) che orale, è emersa la prova della loro esecuzione nella misura convenuta.
In ragione di quanto innanzi, ritenuto valido ed efficace il contratto intercorso tra le parti, rinnovatosi,
tacitamente, di anno in anno, vanno ritenute valide ed efficaci anche le pattuizioni ivi contenute, afferenti alla quantificazione economica, pari all'importo forfettario di € 300,00 oltre IVA al mese;
rilevato che è emersa la prova che i servizi pattuiti ed elencati nelle fatture azionate in sede monitoria, furono realmente resi, si rivela legittimo il credito vantato dall'opposta; di contro, risultata infondata l'opposizione, la stessa va rigettata, con conferma del Decreto Ingiuntivo opposto, e soccombenza dell'opponente anche per il pagamento delle spese e competenze di causa, come liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
pagina 9 di 10 1) Rigetta l'opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo N. 419\2024, confermando quest'ultimo in ogni sua parte e dichiarandolo esecutivo ex art. 653 CPC.
2) Per effetto di quanto al punto 1 che precede, condanna l'opponente,
[...]
, in persona dell'amministratore, legale rapp. p.t., al pagamento, in Parte_4
favore di delle spese e competenze di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per onorario, Controparte_2
oltre IVA, se dovuta, CPA ed Rf come per legge.
Sentenza resa ex Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Milano 13\02\2025.
il Giudice
Dott.ssa Maria Josè Meola
pagina 10 di 10