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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/01/2025, n. 131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 131 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G.2696/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MEISINA WLADIMIRO C.F._2
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ) contumace. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
Oggi 29/01/2025 ad ore 14.05 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi:
per parte appellante l'avv. MEISINA WLADIMIRO e la parte personalmente per parte appellata nessuno compare
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE APPELLANTE
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, Contrariis rejectis Preliminarmente: ➢ sospendere tutte le sanzioni e pene accessorie di cui al verbale di contestazione n. V/25564R/2022 (Prot. 64254/2022) del 09/11/2022 redatto dall' Accertatore Responsabile immissione dati Sovr. U.P.G. , CP_2 verbalizzato in data 28.12.2022 alle ore 14.53 presso il Comando di P.L. e notificato in data
16.01.2023, In via principale nel merito: ➢ accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità del verbale di contestazione n. verbale di contestazione n. SERIE 2019 N° 0224183 – CODICE A
BARRE N° 284918332 del 11/07/2023 e, per l'effetto, pronunciare l'annullamento e comunque dichiarare inefficace l'atto impugnato, mediante apposito provvedimento di archiviazione delle contravvenzioni disponendo tutte le comunicazioni di rito, con annullamento della confisca del mezzo e della revoca della patente di guida del ricorrente In via istruttoria: ➢ Parte_1 sentire i ricorrenti sugli accadimenti contestati ai sensi ed effetti dell'art. 204 comma 1 ter C.d.S.; In via subordinata: ➢ Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, rimettere i ricorrenti eventualmente in termini per il pagamento con applicazione del minimo edittale all'esito del procedimento;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429/437 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 2696/2024 promossa da:
(cf. con il patrocinio dell'avv. MEISINA Parte_1 C.F._1
WLADIMIRO
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ) contumace Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'appello di e Parte_2 Parte_1
avverso il provvedimento decisorio del Giudice di Pace di n. 24 del 2024 emesso nel CP_1
procedimento n. 759/2023 R.G. in data 09/01/2024.
Gli odierni appellanti avevano impugnato il verbale n. 284918332 del 12/07/2023 elevato dai Carabinieri di Stradella nei confronti di per le violazioni di cui all'art. 213, Parte_1
comma 8 D. lgs. n. 285/1992.
1.1 Gli appellanti allegano e deducono:
- di essere comproprietari, per la quota di 50% ciascuno, dell'autovettura Ford Fiesta targata
DN859XJ;
- che in data 28/06/2023 l'appellante , a seguito di un controllo mentre era alla guida Parte_1 del suddetto veicolo, è stato sanzionato dai Carabinieri di Stradella per la violazione dell'art. 193, comma 2, D.lgs. n. 285/1992 in quanto la vettura è risultata non assicurata;
conseguentemente, ne veniva disposto il sequestro;
- che in data 12/07/2023, in seguito ad ulteriore controllo, i Carabinieri di Stradella disponevano la confisca del veicolo e la revoca della patente del sig. , in quanto fermato mentre era Parte_1
alla guida del veicolo sequestrato;
- che l'utilizzo del veicolo risulta indispensabile per l'appellante per ragioni lavorative;
- che la condotta dell'appellante deve ritenersi giustificata in quanto lo stesso ha agito in stato di necessità;
- che la misura della confisca non poteva essere disposta in ragione della comproprietà e la sanzione della revoca della patente deve ritenersi illegittima in quanto disposta in via automatica.
Gli appellanti hanno contestato, altresì, profili di nullità della sentenza di primo grado e hanno formulato le conclusioni dianzi richiamate.
1.2 La , ritualmente convenuta, non si è costituita in giudizio. Controparte_1
2. La proposta impugnazione è meritevole di accoglimento quanto alla domandata di riforma della statuizione del Giudice di Pace, di cui si valorizza la portata sostanziale di sentenza;
cionondimeno, restano confermati nel merito i provvedimenti oggetto di censura da parte degli appellanti per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Preliminarmente si dà atto che il provvedimento in questa sede oggetto di impugnazione
è l'ordinanza di estinzione del processo pronunciata in udienza dal Giudice di Pace di Voghera nel proc. n. 759/2023 R.G. in data 09/01/2024.
Si rileva che detta ordinanza deve nella sostanza considerarsi avente natura e valore di sentenza, pertanto correttamente impugnata con l'ordinario mezzo di gravame (cfr. Cass., ord. n.
4989 del 21/02/201 e ord. n. 27311 del 17/11/2017). Si evidenzia, peraltro, che nel disporre l'estinzione del processo il giudice di primo grado sia incorso in errore circa l'applicazione dell'art. 181 c.p.c.: a fronte della mancata comparizione delle parti alla prima udienza, il giudizio è stato impropriamente dichiarato estinto senza che sia stato disposto, invece, il rinvio ad altra udienza previsto dalla legge.
Alla luce della riforma intervenuta con il d.lgs. n. 149/2022, che ha espunto la disposizione di cui all'art. 354 comma 2 nella precedente formulazione, dato altresì atto che il procedimento è stato instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore delle predette modifiche, la riforma della sentenza che dispone l'estinzione del processo non integra più una delle cause tassative di rimessione della causa al giudice di primo grado, per cui la causa viene trattenuta in decisione.
2.2 Venendo al merito, è agli atti che in data 12/07/2023 i Carabinieri di Stradella hanno contestato all'appellante la violazione dell'art. 213, comma 8, D. lgs n. 285/1992 poiché lo stesso nel corso di un controllo è stato trovato alla guida di veicolo sottoposto a sequestro ancora in essere.
Risulta, infatti, che con verbale n. 284920338 dei Carabinieri di Stradella in data
28/06/2023(cfr. doc. n. 2 fasc. appellante primo grado), è stato sanzionato per la Parte_1 violazione dell'art. 193, comma 2, D. lgs. n. 285/1992, in quanto alla guida del veicolo che circolava privo di copertura assicurativa, e contestualmente è stato disposto il sequestro della summenzionata autovettura.
Alla seconda contestazione seguivano la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e la misura della confisca del veicolo.
2.3 Va disattesa, in quanto non trova alcun riscontro nelle circostanze di fatto che qui interessano, l'argomentazione dell'appellante circa la sussistenza di uno stato di necessità che giustifichi il comportamento sanzionato.
In materia di sanzioni amministrative, l'art. 4 del d. lgs. n. 689/1981 richiama espressamente detta causa di giustificazione, come mutuata dalla disciplina penalistica, secondo cui
“non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo” (art. 54 c.p.).
La correlazione dell'invocata esimente con le esigenze lavorative dedotte dall'appellante risulta inconferente e priva di fondamento.
2.4 Merita, altresì, conferma la misura della confisca del veicolo disposta dalla competente
Autorità. È pacifico l'orientamento giurisprudenziale, a cui si aderisce, per cui la comproprietà del veicolo non evita la confisca nei casi in cui la legge lo preveda (tra le tante, Cass., sent. n.
50058/2017, n. 47024/2014, n. 47480/2013, n. 24288/2010).
2.5 Circa la disposta sanzione accessoria di revoca della patente di guida ex art. 213, comma
8 d. lgs. 258/1992, alla luce del recente intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 246 del
09/11/2022) che ne ha escluso l'automatismo, è allo stato incontroverso che la medesima debba essere soggetta ad un preventivo vaglio di proporzionalità da operarsi a cura dell'Amministrazione competente in ragione delle circostanze del caso concreto e debba, pertanto, escludersi ogni automatismo.
Nel caso di specie il carattere proporzionato della sanzione accessoria va ribadito in forza delle circostanze emerse nel giudizio di primo grado ed in questa sede riproposte.
In particolare, deve aversi riguardo alla manifesta violazione dell'obbligo di custodia e alla rilevanza della condotta, anche antecedente, tenuta dal soggetto sanzionato: la sanzione segue alla violazione del provvedimento di sequestro del veicolo, a suo tempo disposto per la mancata osservanza delle norme sugli obblighi assicurativi ex art. 193, comma 2, d. lgs. 258/1992.
È agli atti che la medesima violazione, in relazione allo stesso veicolo, sia già stata oggetto di contestazione all'appellante in epoca prossima agli accadimenti per cui è causa (cfr. verbale
Polizia Locale di Voghera, in data 09/01/2023, fasc. primo grado).
In tema di sanzioni amministrative, ai fini della determinazione della sanzione e, segnatamente, in ragione della “funzione di forte deterrenza che ha la sanzione della revoca della patente di guida, prevista da varie disposizioni del codice della strada per contrastare comportamenti pericolosi al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale” (cfr. sent.
Corte Cost. cit.), i criteri di determinazione per la valutazione di merito ben discendono dall'applicazione delle coordinate legislative mutuate dall'art. 11 L. 689/1981 e dall'art. 133 c.p. (in tal senso Cass., 1546/1990).
La debita considerazione della complessiva condotta del soggetto agente vale, pertanto, a confermare la sanzione accessoria in contestazione.
3. Alla luce della contumacia della parte vittoriosa, nulla si dispone sulle spese di lite.
4. Stante la parziale fondatezza in rito dell'appello, non sussistono le condizioni per il pagamento ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_2 [...]
nei confronti della avverso la sentenza del Giudice di Pace di Voghera Pt_1 Controparte_1
n. 24/2024
- riforma la sentenza n. 24/2024 del Giudice di Pace di Voghera emessa in data 11.05.2024;
- conferma il verbale n. 284918332 del 12/07/2023 elevato dai Carabinieri di Stradella nei confronti dell'appellante Parte_1 - nulla sulle spese.
Pavia, 29 gennaio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
TERZA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA
TRA
(cf. e c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. MEISINA WLADIMIRO C.F._2
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ) contumace. Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
Oggi 29/01/2025 ad ore 14.05 innanzi al giudice Andrea Francesco Forcina, sono comparsi:
per parte appellante l'avv. MEISINA WLADIMIRO e la parte personalmente per parte appellata nessuno compare
Il giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come segue:
PARTE APPELLANTE
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, Contrariis rejectis Preliminarmente: ➢ sospendere tutte le sanzioni e pene accessorie di cui al verbale di contestazione n. V/25564R/2022 (Prot. 64254/2022) del 09/11/2022 redatto dall' Accertatore Responsabile immissione dati Sovr. U.P.G. , CP_2 verbalizzato in data 28.12.2022 alle ore 14.53 presso il Comando di P.L. e notificato in data
16.01.2023, In via principale nel merito: ➢ accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità del verbale di contestazione n. verbale di contestazione n. SERIE 2019 N° 0224183 – CODICE A
BARRE N° 284918332 del 11/07/2023 e, per l'effetto, pronunciare l'annullamento e comunque dichiarare inefficace l'atto impugnato, mediante apposito provvedimento di archiviazione delle contravvenzioni disponendo tutte le comunicazioni di rito, con annullamento della confisca del mezzo e della revoca della patente di guida del ricorrente In via istruttoria: ➢ Parte_1 sentire i ricorrenti sugli accadimenti contestati ai sensi ed effetti dell'art. 204 comma 1 ter C.d.S.; In via subordinata: ➢ Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, rimettere i ricorrenti eventualmente in termini per il pagamento con applicazione del minimo edittale all'esito del procedimento;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 429/437 c.p.c. dandone lettura.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 2696/2024 promossa da:
(cf. con il patrocinio dell'avv. MEISINA Parte_1 C.F._1
WLADIMIRO
PARTE APPELLANTE
E
(c.f. ) contumace Controparte_1 P.IVA_1
PARTE APPELLATA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Oggetto della presente controversia è l'appello di e Parte_2 Parte_1
avverso il provvedimento decisorio del Giudice di Pace di n. 24 del 2024 emesso nel CP_1
procedimento n. 759/2023 R.G. in data 09/01/2024.
Gli odierni appellanti avevano impugnato il verbale n. 284918332 del 12/07/2023 elevato dai Carabinieri di Stradella nei confronti di per le violazioni di cui all'art. 213, Parte_1
comma 8 D. lgs. n. 285/1992.
1.1 Gli appellanti allegano e deducono:
- di essere comproprietari, per la quota di 50% ciascuno, dell'autovettura Ford Fiesta targata
DN859XJ;
- che in data 28/06/2023 l'appellante , a seguito di un controllo mentre era alla guida Parte_1 del suddetto veicolo, è stato sanzionato dai Carabinieri di Stradella per la violazione dell'art. 193, comma 2, D.lgs. n. 285/1992 in quanto la vettura è risultata non assicurata;
conseguentemente, ne veniva disposto il sequestro;
- che in data 12/07/2023, in seguito ad ulteriore controllo, i Carabinieri di Stradella disponevano la confisca del veicolo e la revoca della patente del sig. , in quanto fermato mentre era Parte_1
alla guida del veicolo sequestrato;
- che l'utilizzo del veicolo risulta indispensabile per l'appellante per ragioni lavorative;
- che la condotta dell'appellante deve ritenersi giustificata in quanto lo stesso ha agito in stato di necessità;
- che la misura della confisca non poteva essere disposta in ragione della comproprietà e la sanzione della revoca della patente deve ritenersi illegittima in quanto disposta in via automatica.
Gli appellanti hanno contestato, altresì, profili di nullità della sentenza di primo grado e hanno formulato le conclusioni dianzi richiamate.
1.2 La , ritualmente convenuta, non si è costituita in giudizio. Controparte_1
2. La proposta impugnazione è meritevole di accoglimento quanto alla domandata di riforma della statuizione del Giudice di Pace, di cui si valorizza la portata sostanziale di sentenza;
cionondimeno, restano confermati nel merito i provvedimenti oggetto di censura da parte degli appellanti per le ragioni di seguito esposte.
2.1 Preliminarmente si dà atto che il provvedimento in questa sede oggetto di impugnazione
è l'ordinanza di estinzione del processo pronunciata in udienza dal Giudice di Pace di Voghera nel proc. n. 759/2023 R.G. in data 09/01/2024.
Si rileva che detta ordinanza deve nella sostanza considerarsi avente natura e valore di sentenza, pertanto correttamente impugnata con l'ordinario mezzo di gravame (cfr. Cass., ord. n.
4989 del 21/02/201 e ord. n. 27311 del 17/11/2017). Si evidenzia, peraltro, che nel disporre l'estinzione del processo il giudice di primo grado sia incorso in errore circa l'applicazione dell'art. 181 c.p.c.: a fronte della mancata comparizione delle parti alla prima udienza, il giudizio è stato impropriamente dichiarato estinto senza che sia stato disposto, invece, il rinvio ad altra udienza previsto dalla legge.
Alla luce della riforma intervenuta con il d.lgs. n. 149/2022, che ha espunto la disposizione di cui all'art. 354 comma 2 nella precedente formulazione, dato altresì atto che il procedimento è stato instaurato in epoca successiva all'entrata in vigore delle predette modifiche, la riforma della sentenza che dispone l'estinzione del processo non integra più una delle cause tassative di rimessione della causa al giudice di primo grado, per cui la causa viene trattenuta in decisione.
2.2 Venendo al merito, è agli atti che in data 12/07/2023 i Carabinieri di Stradella hanno contestato all'appellante la violazione dell'art. 213, comma 8, D. lgs n. 285/1992 poiché lo stesso nel corso di un controllo è stato trovato alla guida di veicolo sottoposto a sequestro ancora in essere.
Risulta, infatti, che con verbale n. 284920338 dei Carabinieri di Stradella in data
28/06/2023(cfr. doc. n. 2 fasc. appellante primo grado), è stato sanzionato per la Parte_1 violazione dell'art. 193, comma 2, D. lgs. n. 285/1992, in quanto alla guida del veicolo che circolava privo di copertura assicurativa, e contestualmente è stato disposto il sequestro della summenzionata autovettura.
Alla seconda contestazione seguivano la sanzione accessoria della revoca della patente di guida e la misura della confisca del veicolo.
2.3 Va disattesa, in quanto non trova alcun riscontro nelle circostanze di fatto che qui interessano, l'argomentazione dell'appellante circa la sussistenza di uno stato di necessità che giustifichi il comportamento sanzionato.
In materia di sanzioni amministrative, l'art. 4 del d. lgs. n. 689/1981 richiama espressamente detta causa di giustificazione, come mutuata dalla disciplina penalistica, secondo cui
“non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo” (art. 54 c.p.).
La correlazione dell'invocata esimente con le esigenze lavorative dedotte dall'appellante risulta inconferente e priva di fondamento.
2.4 Merita, altresì, conferma la misura della confisca del veicolo disposta dalla competente
Autorità. È pacifico l'orientamento giurisprudenziale, a cui si aderisce, per cui la comproprietà del veicolo non evita la confisca nei casi in cui la legge lo preveda (tra le tante, Cass., sent. n.
50058/2017, n. 47024/2014, n. 47480/2013, n. 24288/2010).
2.5 Circa la disposta sanzione accessoria di revoca della patente di guida ex art. 213, comma
8 d. lgs. 258/1992, alla luce del recente intervento della Corte Costituzionale (sent. n. 246 del
09/11/2022) che ne ha escluso l'automatismo, è allo stato incontroverso che la medesima debba essere soggetta ad un preventivo vaglio di proporzionalità da operarsi a cura dell'Amministrazione competente in ragione delle circostanze del caso concreto e debba, pertanto, escludersi ogni automatismo.
Nel caso di specie il carattere proporzionato della sanzione accessoria va ribadito in forza delle circostanze emerse nel giudizio di primo grado ed in questa sede riproposte.
In particolare, deve aversi riguardo alla manifesta violazione dell'obbligo di custodia e alla rilevanza della condotta, anche antecedente, tenuta dal soggetto sanzionato: la sanzione segue alla violazione del provvedimento di sequestro del veicolo, a suo tempo disposto per la mancata osservanza delle norme sugli obblighi assicurativi ex art. 193, comma 2, d. lgs. 258/1992.
È agli atti che la medesima violazione, in relazione allo stesso veicolo, sia già stata oggetto di contestazione all'appellante in epoca prossima agli accadimenti per cui è causa (cfr. verbale
Polizia Locale di Voghera, in data 09/01/2023, fasc. primo grado).
In tema di sanzioni amministrative, ai fini della determinazione della sanzione e, segnatamente, in ragione della “funzione di forte deterrenza che ha la sanzione della revoca della patente di guida, prevista da varie disposizioni del codice della strada per contrastare comportamenti pericolosi al fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale” (cfr. sent.
Corte Cost. cit.), i criteri di determinazione per la valutazione di merito ben discendono dall'applicazione delle coordinate legislative mutuate dall'art. 11 L. 689/1981 e dall'art. 133 c.p. (in tal senso Cass., 1546/1990).
La debita considerazione della complessiva condotta del soggetto agente vale, pertanto, a confermare la sanzione accessoria in contestazione.
3. Alla luce della contumacia della parte vittoriosa, nulla si dispone sulle spese di lite.
4. Stante la parziale fondatezza in rito dell'appello, non sussistono le condizioni per il pagamento ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30.5.2002 n.115.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_2 [...]
nei confronti della avverso la sentenza del Giudice di Pace di Voghera Pt_1 Controparte_1
n. 24/2024
- riforma la sentenza n. 24/2024 del Giudice di Pace di Voghera emessa in data 11.05.2024;
- conferma il verbale n. 284918332 del 12/07/2023 elevato dai Carabinieri di Stradella nei confronti dell'appellante Parte_1 - nulla sulle spese.
Pavia, 29 gennaio 2025
Il Giudice
Andrea Francesco Forcina