Sentenza 14 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00009/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00080/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2025, proposto da
IA TI, US NA, OL AS, AN IE, AN MI e FI CA EN LD, rappresentati e difesi dagli avvocati Claudio Fiorucci e Roberto Baldoni, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo difensore in Perugia, Via Baldo, 7;
contro
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Di Cato, Roberto Annovazzi e Mirella Arlotta, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura dell’Ente in Perugia, Via Canali, 5;
INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Direzione provinciale di Perugia;
per l’accertamento e la declaratoria
del diritto di ciascun ricorrente a vedersi riliquidata la propria indennità di buonuscita con il riconoscimento dei sei scatti di cui all’articolo 6- bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, previo annullamento, ove occorrente, delle note a mezzo PEC, tutte del medesimo contenuto, con le quali l’INPS ha inteso denegare la suddetta riliquidazione a fronte dei singoli atti di diffida proposti dai ricorrenti e volti ad ottenerla in via stragiudiziale,
nonché per la condanna della parte resistente a procedere: (i) alla richiesta rideterminazione dell’indennità di buonuscita mediante l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali; (ii) al consequenziale pagamento, con l’aggiunta degli accessori di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2025 la dott.ssa LO RA Di RO e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti IA TI, US NA, OL AS, AN IE, AN MI e FI CA EN LD, tutti residenti in [...], allegano di aver prestato servizio nella Polizia di Stato e di essere stati posti a riposo, a domanda, successivamente al compimento dei 55 anni d’età e con oltre 35 anni di servizio utile.
Nel presente giudizio i predetti lamentano l’errata liquidazione del trattamento di fine servizio (TFS), calcolato senza considerare i sei scatti stipendiali di cui all’articolo 6- bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
Il TFS non sarebbe stato rideterminato neppure a seguito delle istanze dei ricorrenti, tutte riscontrate dall’INPS con comunicazioni identiche, recanti il diniego del beneficio.
2. Il ricorso da essi proposto è affidato a due motivi:
- sotto un primo profilo, viene dedotta la violazione da parte dell’INPS del quadro normativo vigente e allegato il diritto di ciascun ricorrente al riconoscimento dei predetti sei scatti stipendiali a fini del calcolo del TFS;
- sotto altro profilo, vengono contestate le argomentazioni svolte dall’INPS a supporto del diniego di tale riconoscimento.
3. Sulla base delle predette allegazioni, viene domandato l’accertamento del diritto di ciascun ricorrente al calcolo del TFS con l’applicazione del beneficio di cui all’articolo 6- bis del decreto legge n. 387 del 1987, previo eventuale annullamento delle contrarie note dell’INPS, nonché la condanna dell’Ente a provvedere alla rideterminazione del TFS e al conseguente pagamento degli importi dovuti, maggiorati degli accessori di legge.
4. L’INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, costituitosi in giudizio, ha depositato documenti e una memoria, con la quale ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, sostenendo di essere competente soltanto alla corresponsione del trattamento di fine servizio, da determinare in conformità al prospetto di liquidazione di competenza esclusiva dell’Amministrazione datrice di lavoro. Per la stessa ragione, l’Ente ha allegato anche il difetto di integrità del contraddittorio, stante la mancata notifica del ricorso all’Amministrazione dei ricorrenti.
Nel merito, l’Istituto resistente ha eccepito l’intervenuta prescrizione del diritto azionato, per decorso del termine quinquennale, e ha comunque negato la fondatezza della pretesa, sostenendo che ai ricorrenti non spetterebbe il beneficio richiesto.
Gli interessati non avrebbero infatti dimostrato il possesso dei requisiti per il computo, nella base di calcolo del TFS, dei sei scatti stipendiali e, inoltre, non apparterrebbero alle qualifiche cui è riservato il beneficio previsto dall’articolo 6- bis del decreto legge n. 387 del 1987.
Sotto altro profilo, i ricorrenti non verserebbero in alcuna delle fattispecie previste dalla disciplina normativa, essendo cessati dal servizio volontariamente. In questa ipotesi, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, il riconoscimento del beneficio invocato presupporrebbe il previo pagamento della restante contribuzione “ calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito ”, pagamento che nel caso di specie non è stato eseguito.
In subordine, anche a voler superare tale ragione ostativa, i ricorrenti sarebbero decaduti dal beneficio, non avendo presentato la domanda di collocamento in quiescenza entro il termine previsto dall’articolo 6- bis del decreto legge n. 387 del 1987, ossia entro il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate le prescritte anzianità anagrafica e di servizio.
5. I ricorrenti hanno successivamente depositato documenti e una memoria, con la quale hanno controdedotto alle difese avversarie.
6. In prossimità dell’udienza, anche l’INPS ha depositato una memoria, ove sono state riportate notizie relative alla posizione di ciascun ricorrente, che sarebbero state comunicate alla difesa dell’Ente dall’ufficio amministrativo di sede. In particolare, da tali elementi si evince che:
- per i ricorrenti TI, NA, AS, IE e LD, l’INPS intenderebbe applicare il beneficio dei sei scatti stipendiali al momento della liquidazione del TFS o della relativa seconda rata;
- per il ricorrente MI, poiché la seconda rata del TFS è stata già liquidata il 23 febbraio 2023, l’Istituto ha provveduto il 24 settembre 2025 alla rideterminazione delle somme con il conteggio dei sei scatti stipendiali e ha emesso in pari data il mandato di pagamento in favore del beneficiario.
A supporto di quest’ultima affermazione, è stato depositato, in allegato alla memoria, il prospetto di riliquidazione del TFS per il predetto sig. MI.
L’Istituto ha, quindi, dichiarato di riportarsi alle deduzioni e conclusioni formulate nella memoria di costituzione, domandando la dichiarazione della cessazione della materia del contendere relativamente al predetto ricorrente MI e la compensazione delle spese.
7. All’udienza pubblica fissata, la difesa di parte ricorrente ha insistito per la decisione del ricorso, sottolineando l’assenza di un titolo formale che attesti il riconoscimento del diritto in capo ai singoli ricorrenti, a eccezione del sig. AN MI.
La difesa dell’INPS ha affermato che al predetto ricorrente sarebbero stati corrisposti anche gli interessi sulle somme dovute.
La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
8. Preliminarmente, deve rilevarsi che, come affermato da consolidata giurisprudenza, “ l’unico soggetto obbligato a corrispondere l’indennità di buonuscita è il competente Ente previdenziale (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231; Id., Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6465; Id., Sez. VI, 31 gennaio 2006, n. 329; TAR Umbria, 12 febbraio 2024, n. 82 e n. 87; Id., 6 febbraio 2024, n. 58) e, pertanto, la controversia concernente la liquidazione dell’indennità deve essere instaurata esclusivamente nei confronti di tale Ente (cfr. ancora Cons. Stato, n. 1231 del 2019, cit.; TAR Umbria, 2 febbraio 2024, n. 51, n. 52 e n. 53; Id., 6 febbraio 2024, n. 55 e n. 59) ” (così, ex multis , TAR Umbria, 8 gennaio 2025, nn. 8-12).
Vanno, conseguentemente, disattese sia l’eccezione di difetto di integrità del contraddittorio per mancata evocazione dell’Amministrazione datrice di lavoro, sia l’eccezione di carenza di legittimazione passiva dell’INPS.
9. Ciò posto, rileva il Collegio che, con riguardo al ricorrente MI, la pretesa relativa alla rideterminazione del TFS con il conteggio dei sei scatti stipendiali, nonché al pagamento della differenza rispetto a quanto già corrisposto risulta essere stata soddisfatta. Al riguardo, va perciò dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Deve, tuttavia, osservarsi che dalla documentazione depositata in giudizio non è evincibile che siano stati corrisposti anche gli accessori del credito. L’unica differenza tra l’originario prospetto del TFS e quello di riliquidazione depositato in prossimità dell’udienza consiste, infatti, nella compilazione, in quest’ultimo documento, del campo denominato “ Legge di beneficio applicata ” con l’inserimento della dicitura “ Legge 232/90 ” e con la specificazione, a fianco della stessa, degli importi quantificati a titolo di “ Maggiorazione ” e di “ ER ”. Non è, invece, indicato come siano state calcolate le somme e, quindi, non è dato comprendere se le stesse effettivamente includano anche gli interessi, come dichiarato soltanto verbalmente in udienza dalla difesa dell’Ente.
Con riguardo agli accessori del credito, la domanda formulata dal ricorrente MI è, perciò, meritevole di accoglimento, avendo questo Tribunale amministrativo regionale già più volte evidenziato che sulle maggiorazioni del TFS dovute in relazione al beneficio dei sei scatti stipendiali devono essere corrisposti gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell’articolo 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (cfr., tra le più recenti, TAR Umbria, 11 ottobre 2025, n. 726 e la giurisprudenza ivi richiamata). Gli importi devono essere quindi “ maggiorati dalla maggior somma tra gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, per il divieto di cumulo stabilito dall’art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724, applicabile a tutte le categorie di rapporti di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni per cui ricorrono le ragioni di contenimento della spesa pubblica a base della norma testé richiamata, secondo la ratio decidendi prospettata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 459/2000 ( ex aliis , Cass., sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624; C.d.S., sez. III, 22 maggio 2019, n. 3327) ” (Cons. Stato, Sez. II, 22 marzo 2021, n. 2463).
L’INPS deve essere dunque condannato al pagamento dei predetti accessori sulla somma versata al ricorrente AN MI in relazione al riconoscimento dei sei scatti stipendiali, a far data dall’originaria liquidazione della seconda rata del TFS (cfr. TAR Umbria, n. 726 del 2025, cit.), salvo che l’Istituto sia in grado di dare compiuta evidenza alla parte, producendo i relativi conteggi, che gli accessori siano già stati corrisposti.
10. Per quanto riguarda gli altri ricorrenti, l’interesse alla decisione della controversia è, invece, ancora attuale, atteso che, nella memoria depositata in prossimità dell’udienza, la difesa dell’INPS si è limitata a riportare affermazioni degli uffici concernenti la futura applicazione del beneficio richiesto, senza tuttavia che risulti in atti l’assunzione di un espresso impegno dell’Istituto al riguardo. Anche nell’ultima memoria l’Ente ha, inoltre, insistito nelle difese già articolate, volte a contrastare la pretesa dei ricorrenti.
11. Venendo, quindi, allo scrutinio delle domande proposte dai signori IA TI, US NA, OL AS, AN IE e FI CA EN LD, va anzitutto rilevata l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’INPS, peraltro in termini generici e senza specifiche deduzioni in fatto.
11.1. La giurisprudenza in materia ha avuto modo di chiarire che il termine di prescrizione quinquennale del diritto all’indennità di buonuscita stabilito dall’articolo 20, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 decorre non già dalla data di collocamento a riposo, bensì “ dal momento dell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale (cfr., ex aliis , Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze 14 novembre 2014, n. 5598 e 19 marzo 2012, n. 1526; Consiglio di Stato, sezione VI, decisioni 18 agosto 2010, n. 5870, 11 marzo 2008, n. 1034 e 12 febbraio 2007, n. 544, 6 luglio 2000, n. 3794), anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito da riconnettersi al pagamento rateale del dovuto ” (Cons. Stato, Sez. II, 18 aprile 2023, n. 3914; nello stesso senso la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale: v., ex multis , TAR Umbria, 2 febbraio 2024, n. 51).
11.2. Nel caso in esame, il mancato decorso del termine di prescrizione si evince da quanto affermato dallo stesso Istituto resistente nella memoria del 30 settembre 2025, atteso che, secondo quanto ivi riportato, per alcuni ricorrenti (IA TI, US NA e FI CA EN LD) il TFS non è ancora liquidabile, mentre per altri (OL AS e AN IE) non è scaduto il termine per il pagamento della seconda rata.
11.3. Per tutti i predetti ricorrenti il termine di prescrizione non ha dunque neppure cominciato a decorrere, non essendo stato emesso per nessuno di loro l’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.
12. Ciò posto, il ricorso proposto dai signori TI, NA, AS, IE e LD è fondato.
13. Per quanto attiene alla ricostruzione normativa che ha condotto al riconoscimento del beneficio per cui è causa in favore degli appartenenti alla Polizia di Stato, per economia processuale si richiama l’ampia ricostruzione contenuta nei precedenti specifici di questo Tribunale amministrativo regionale.
Come si è rilevato, “[i] l beneficio dell’applicazione nella base di calcolo per l’indennità di buonuscita dei sei scatti stipendiali di importo pari al 2,5% da calcolarsi sull’ultimo stipendio –in passato previsto solo per i gradi più elevati della carriera militare - è stato introdotto dall’art. 6 bis comma 1 del D.L. 387 del 21 settembre 1987 in riferimento al personale della sola Polizia di Stato “ che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto ”.
Il comma 2 del medesimo articolo estende l’attribuzione dei sei scatti “ al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile ”, con la precisazione che “ la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità; per il personale che abbia già maturato i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine è fissato per il 31 dicembre 1990 ”.
Lo stesso beneficio è stato esteso ai sensi dell’art. 1 comma 15-bis del d.l. 16 settembre 1987 n. 379, - introdotto dalla legge di conversione 14 novembre 1987 n. 468 - “ ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati ” ma nel solo caso di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso. Non era quindi compresa l’ipotesi di cessazione dal servizio a domanda. Tale norma è stata successivamente sostituita dall’art. 11 della legge 8 agosto 1990 n. 231, avente analogo contenuto.
In buona sostanza, prima dell’entrata in vigore del codice dell’ordinamento militare il beneficio dei sei scatti stipendiali da calcolarsi nell’indennità di buonuscita spettava al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare e alle altre forze armate nei soli casi di collocamento a riposo non volontario - sopraggiunti limiti di età, morte o inabilità permanente al servizio - mentre al personale della polizia di Stato era riconosciuto anche a domanda, al raggiungimento dei prescritti requisiti di età e di servizio.
Il D.lgs. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) all’art. 2268 ha abrogato sia l’art. 11 della L. 231/90, che l’art. 6 bis del D.l. 387/1987; che peraltro l’abrogazione della l. 231/90 non abbia determinato la reviviscenza del precedente art. 1 comma 15-bis d.l. n. 379/1987 è stato espressamente escluso (cfr. Cons. Stato, sez. II, 23 marzo 2023 n. 2986, ma anche C.G.A.R.S., 19 agosto 2022 n. 926, cit.). In merito al predetto istituto in generale è stato chiarito che “ la tesi della reviviscenza di disposizioni a seguito di abrogazione referendaria non può essere accolta, perché si fonda su una visione “stratificata” dell’ordine giuridico, in cui le norme di ciascuno strato, pur quando abrogate, sarebbero da considerarsi quiescenti e sempre pronte a ridiventare vigenti. Ove fosse seguita tale tesi, l’abrogazione, non solo in questo caso, avrebbe come effetto il ritorno in vigore di disposizioni da tempo soppresse, con conseguenze imprevedibili per lo stesso legislatore, rappresentativo o referendario, e per le autorità chiamate a interpretare e applicare tali norme, con ricadute negative in termini di certezza del diritto [...]. Il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate, dunque, non opera in via generale e automatica e può essere ammesso soltanto in ipotesi tipiche e molto limitate [...]. Peraltro, sia la giurisprudenza della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, sia la scienza giuridica ammettono il ripristino di norme abrogate per via legislativa solo come fatto eccezionale e quando ciò sia disposto in modo espresso ” (Corte cost., 24 gennaio 2012, n. 13).
Lo stesso D.lgs. 66/2010 all’art. 1911 ha nuovamente introdotto in via generale il beneficio dei sei aumenti periodi di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio: detta disposizione, che si applica a tutte le forze di polizia ad ordinamento militare in ragione della collocazione della stessa all’interno del Codice dell’ordinamento militare, dispone, con riferimento all’attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio, che “ continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 ”.
Ritenuto abrogato l’art. 1, comma 15-bis d.l. n. 379/1987, ben si comprende perché l’art. 1911 comma 3 del C.O.M. lasci fermo, per tutte le forze di polizia, quelle ad ordinamento civile e quelle ad ordinamento militare, l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987: infatti, come già anticipato supra, l’art. 6 bis - in origine limitato alle sole forze di polizia ad ordinamento civile - prevedeva l’applicabilità del beneficio sia nei casi di collocamento a riposo non volontario che a domanda. Dal 2010, per espressa previsione dell’art. 1911 C.O.M. quello stesso articolo, già abrogato dallo stesso testo normativo continua a produrre effetti con ambito soggettivo più ampio rispetto a quello originario, ovvero risulta rivolto a tutto il personale, quello civile e anche quello militare.
Il Codice dell’ordinamento militare si è quindi limitato a non innovare (anzi sottolineando la perdurante vigenza), con riferimento alle forze di polizia ad ordinamento militare (essendo questo l’ambito di applicazione del Codice), il regime in vigore per il calcolo dell’indennità di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia, così come delineato dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che comprende, come visto, sia gli appartenenti all’ordinamento militare, sia gli appartenenti all’ordinamento civile delle forze di polizia.
Tutte le considerazioni sopra svolte inducono a ritenere che l’articolo 6-bis del decreto legge n. 387/1987 debba sicuramente trovare applicazione al personale della Polizia di Stato, oltre che a quello militare (...) (cfr. con specifico riferimento alla polizia di Stato, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 21 maggio 2023, n. 190 e T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 12 gennaio 2023 n.139, nonché, con riferimento al personale militare, Cons. Stato, sez. II, 14 dicembre 2023, n. 10838, id. 18 aprile 2023, n.3914, id., 23 marzo 2023 n. 2986, T.A.R. Piemonte, sez. I, 08 maggio 2023, n. 439) ” (TAR Umbria, 12 febbraio 2024, n. 87).
14. Posto il quadro giuridico sopra riportato, deve osservarsi che, contrariamente a quanto affermato dall’INPS, i ricorrenti hanno dimostrato il possesso dei requisiti del collocamento a riposo al compimento dei 55 anni d’età e con oltre 35 anni di servizio utile.
Tali requisiti risultano, in effetti, non solo dai depositi documentali dei ricorrenti in vista dell’udienza, ma anche dalle produzioni dello stesso Istituto resistente.
15. Deve inoltre osservarsi che, in disparte ogni ulteriore considerazione sul punto, dalla documentazione in atti risulta confermato anche il possesso delle qualifiche indicate all’articolo 6- bis , comma 1, del decreto legge n. 387 del 1987, ove si fa riferimento al “ Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate ”.
Dalla predetta documentazione si evince, infatti, che:
- la sig.ra IA TI ha prestato servizio quale assistente capo tecnico coordinatore;
- il sig. US NA era sovrintendente capo coordinatore;
- la sig.ra OL AS rivestiva, alla cessazione, la qualifica di ispettore superiore;
- il sig. AN IE ha prestato servizio quale sovrintendente capo;
- il sig. FI CA EN LD rivestiva, alla cessazione, la qualifica di sostituto commissario.
16. Non risulta ostativa alla concessione del beneficio la circostanza che i ricorrenti siano stati collocati in pensione a domanda, senza aver versato la contribuzione necessaria ad assicurare la copertura relativa al beneficio stesso.
16.1. Non è, infatti, applicabile alla fattispecie in esame l’articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997, che si riferisce al calcolo dei sei scatti stipendiali ai fini del trattamento pensionistico, e non invece ai fini del trattamento di fine servizio, oggetto dell’odierna controversia.
In particolare, il predetto articolo 4 dispone, al comma 1, che “ A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all’articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804 , all’articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224 , inserito dall’articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404 , all’articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall’articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231 , all’articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 , e all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232 , sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , all’atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3 ”.
Secondo quanto stabilito dal successivo comma 2, “ Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito ”.
Se è vero, quindi, che, laddove il beneficio venga richiesto ai fini pensionistici, lo stesso deve avere un’adeguata copertura previdenziale, al contrario, nel caso in cui sia domandato ai soli fini dell’indennità di buonuscita, non è previsto alcun obbligo di versamento, rimanendo il beneficio a carico della fiscalità generale (cfr. Cons. Stato, Sez. I, parere n. 1906 del 27 giugno 2019). Tale differenza di trattamento è giustificata dall’intrinseca diversità dei due emolumenti: la pensione ha chiaramente natura previdenziale, mentre l’indennità di buonuscita ha carattere di retribuzione differita e prescinde dal raggiungimento dei requisiti necessari per l’acquisto del diritto a pensione (TAR Umbria, 6 febbraio 2024, n. 58).
16.2. L’articolo 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997 non modifica, dunque, il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita in relazione – per quanto rileva nella presente controversia – all’attribuzione dei sei scatti riconosciuti dall’articolo 6- bis del decreto legge n. 387 del 1987 (Cons. Stato, Sez. II, 18 aprile 2023, n. 3908).
17. Non può, poi, ritenersi che i ricorrenti siano decaduti dal beneficio per non aver presentato la domanda di collocamento in quiescenza entro e non oltre il 30 giugno dell’anno nel quale sono maturate richieste anzianità, ai sensi del comma 2 dell’articolo 6- bis del decreto legge n. 387 del 1987.
17.1. Al riguardo, questo Tribunale ha già avuto modo di affermare che “ secondo la giurisprudenza largamente prevalente, la natura non decadenziale della previsione deve farsi discendere non soltanto dalla mancata previsione espressa del termine del 30 giugno come appunto termine decadenziale, ma anche nella lettura della norma all’interno del contesto in cui è inserita e, in particolare, in relazione al disposto del comma 3 dell’art. 6-bis, ove si dispone che “ i provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda ”.
Ne deriva che il rispetto del termine del 30 giugno è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo, mentre in caso di mancato rispetto non determina alcuna decadenza in capo all’interessato.
Né può ammettersi una diversa interpretazione di detto termine, riferito espressamente alla domanda di collocamento a riposo. Invero, il rispetto del termine del 30 giugno non può essere considerato una condizione la cui inottemperanza impedisce il collocamento a riposo a domanda (nel senso quindi di ritenere che il collocamento a riposo a domanda sia ammissibile solo se richiesto nel periodo immediatamente seguente al verificarsi delle due condizioni predette), proprio perché il già richiamato comma 3 lascia intendere che il collocamento a riposo a domanda possa avvenire anche in anni successivi, dipendendo esclusivamente dalla data di presentazione dell’istanza ” (TAR Umbria, 12 febbraio 2024, n. 87).
Di conseguenza, anche a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità “ non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti ” (Cons. Stato, Sez. II, 23 marzo 2023, n. 2986; Id., Sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).
17.2. Nessuna decadenza può, pertanto, ritenersi maturata a carico dei ricorrenti.
18. Quanto alle posizioni dei signori IA TI, US NA, OL AS, AN IE e FI CA EN LD, il ricorso deve, perciò, essere accolto. Per l’effetto, deve essere dichiarato il diritto dei predetti ricorrenti al beneficio economico, relativo al calcolo del trattamento di fine servizio, contemplato dall’articolo 6- bis del decreto legge n. 387 del 1987, e deve essere disposta la condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione richiamata, e alla corresponsione del dovuto, entro e non oltre la scadenza del termine di pagamento della seconda rata del TFS.
A decorrere dalla predetta scadenza, e fino all’effettivo soddisfo, sulle somme dovute matureranno inoltre gli interessi nella misura legale.
19. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- quanto alla posizione del ricorrente AN MI, dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda concernente la sorte capitale e accoglie la domanda attinente agli accessori del credito, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
- quanto ai ricorrenti IA TI, US NA, OL AS, AN IE e FI CA EN LD, accoglie le domande proposte, nei sensi di cui in motivazione, e per l’effetto: (i) dichiara il diritto dei predetti ricorrenti al riconoscimento, ai fini del TFS, dei sei scatti stipendiali, di cui all’articolo 6- bis del decreto legge n. 387 del 1987; (ii) condanna l’INPS alla conseguente rideterminazione del TFS e alla corresponsione di quanto dovuto, come specificato in motivazione e nel termine ivi indicato; (iii) condanna l’INPS, per il caso di infruttuosa scadenza di tale termine, alla corresponsione degli interessi legali sulle somme dovute, fino all’effettivo soddisfo.
Condanna l’INPS al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 1.000,00 (mille/00), oltre IVA, CPA, oneri per spese generali nella misura del 15 per cento e rimborso del contributo unificato, se dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
PI AR, Presidente
LO RA Di RO, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LO RA Di RO | PI AR |
IL SEGRETARIO