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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 30/10/2024, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
N. 8355 /2024 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 8355 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. Parte_1
, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. MENEGHEL PAOLO , come da mandato in Controparte_1
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Per i ricorrenti : 1) Il signor si obbliga a corrispondere alla signora Parte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di CP_1
euro 530,00 (cinquecentotrenta euro), rivalutabile ISTAT annualmente.
2) Il signor si obbliga al pagamento integrale dell'importo dovuto a Parte_1 CP_2
sino al 19.10.2022 (come da estratto conto commerciale del 19.02.2024, inviato dal gestore
al signor , ancora formalmente intestatario dell'utenza), in relazione alla fornitura Parte_1
di teleriscaldamento in essere presso la casa già coniugale, utilizzata in via esclusiva dalla signora a far data dalla separazione, anche in forza di successivo subentro CP_1
formalizzato con proprietario dell'immobile de quo. CP_3
Per contro, la signora rinuncia alla corresponsione in proprio favore di ogni CP_1
importo maturato dalla separazione a oggi a titolo di rivalutazione Istat e si impegna ad
effettuare la voltura relativamente all'utenza de quo o, comunque, a porre in essere ogni altra
attività funzionale a far sì che il signor non risulti più esserne l'intestatario. La Parte_1
stessa signora , inoltre, dichiara e dà atto che tutte le bollette relative all'utenza CP_1
de quo e successive al 19.10.2022 sono già state saldate o comunque verranno dalla stessa
pagate in proprio e integralmente, con ciò liberando il signor da ogni eventuale Parte_1
onere.
3) Le parti dichiarano sin d'ora reciprocamente che, a seguito dell'integrale adempimento di
quanto indicato al punto 2, riterranno regolati, con reciproca soddisfazione, tutti i loro
rapporti patrimoniali e che non avranno niente altro da richiedere e/o pretendere l'uno nei
confronti dell'altro, ad alcun titolo e/o ragione, anche in relazione al mantenimento a suo
tempo disposto in favore della LI , nulla più prevedendo in merito a conferma di Per_1
quanto già concordemente pattuito, stante l'autosufficienza economica della stessa e, quindi,
il presente ricorso definisce tra loro ogni e qualsiasi rapporto economico.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e Parte_1
hanno contratto matrimonio civile il 21/08/1999 in Controparte_1
Padova; dall'unione nasceva la LI , oggi maggiorenne e economicamente Per_1
indipendente.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di Padova il 12.10.2017 e la separazione è stata omologata il
25.10.2017.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità delle rassegnate conclusioni, non è invece necessario recepire le conclusioni riportate al punto 2 costituendo espressione della libertà negoziale delle parti.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra Parte_1
Parte_
L' e contratto il
[...] Parte_1 Controparte_1
21/08/1999 in Padova;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità delle rassegnate conclusioni, ad eccezione delle condizioni al punto 2 che non richiedono recepimento da parte del Tribunale;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 22/10/2024
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott. Cinzia Balletti Presidente rel.
dott. Alina Rossato Giudice
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 8355 /2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. Parte_1
, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. MENEGHEL PAOLO , come da mandato in Controparte_1
atti;
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Per i ricorrenti : 1) Il signor si obbliga a corrispondere alla signora Parte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, l'importo mensile di CP_1
euro 530,00 (cinquecentotrenta euro), rivalutabile ISTAT annualmente.
2) Il signor si obbliga al pagamento integrale dell'importo dovuto a Parte_1 CP_2
sino al 19.10.2022 (come da estratto conto commerciale del 19.02.2024, inviato dal gestore
al signor , ancora formalmente intestatario dell'utenza), in relazione alla fornitura Parte_1
di teleriscaldamento in essere presso la casa già coniugale, utilizzata in via esclusiva dalla signora a far data dalla separazione, anche in forza di successivo subentro CP_1
formalizzato con proprietario dell'immobile de quo. CP_3
Per contro, la signora rinuncia alla corresponsione in proprio favore di ogni CP_1
importo maturato dalla separazione a oggi a titolo di rivalutazione Istat e si impegna ad
effettuare la voltura relativamente all'utenza de quo o, comunque, a porre in essere ogni altra
attività funzionale a far sì che il signor non risulti più esserne l'intestatario. La Parte_1
stessa signora , inoltre, dichiara e dà atto che tutte le bollette relative all'utenza CP_1
de quo e successive al 19.10.2022 sono già state saldate o comunque verranno dalla stessa
pagate in proprio e integralmente, con ciò liberando il signor da ogni eventuale Parte_1
onere.
3) Le parti dichiarano sin d'ora reciprocamente che, a seguito dell'integrale adempimento di
quanto indicato al punto 2, riterranno regolati, con reciproca soddisfazione, tutti i loro
rapporti patrimoniali e che non avranno niente altro da richiedere e/o pretendere l'uno nei
confronti dell'altro, ad alcun titolo e/o ragione, anche in relazione al mantenimento a suo
tempo disposto in favore della LI , nulla più prevedendo in merito a conferma di Per_1
quanto già concordemente pattuito, stante l'autosufficienza economica della stessa e, quindi,
il presente ricorso definisce tra loro ogni e qualsiasi rapporto economico.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e Parte_1
hanno contratto matrimonio civile il 21/08/1999 in Controparte_1
Padova; dall'unione nasceva la LI , oggi maggiorenne e economicamente Per_1
indipendente.
Nel giudizio di separazione i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente
delegato del Tribunale di Padova il 12.10.2017 e la separazione è stata omologata il
25.10.2017.
Ciò premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio civile,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b) , l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità delle rassegnate conclusioni, non è invece necessario recepire le conclusioni riportate al punto 2 costituendo espressione della libertà negoziale delle parti.
Attesa la concorde volontà delle parti, spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio civile tra Parte_1
Parte_
L' e contratto il
[...] Parte_1 Controparte_1
21/08/1999 in Padova;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità delle rassegnate conclusioni, ad eccezione delle condizioni al punto 2 che non richiedono recepimento da parte del Tribunale;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Padova nella camera di consiglio del 22/10/2024
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti