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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 567/24 R.G., promossa
DA
, con sede legale Parte_1
in Acireale, Via San Francesco di Paola n. 21, P.IVA , in P.IVA_1 persona dell'Amministratore Unico nato ad [...] il Controparte_1
18.4.1947, rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Di Mauro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania Via P. Nicola n. 59 (
CF: ) giusto mandato in atti.; C.F._1
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_2
Via Latisana n. 5 A, ( CF : ); CodiceFiscale_2
Appellato contumace
All'udienza del 17/12/24, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1084/2021 la otteneva ingiunzione di Parte_1
pagamento nei confronti di , per la somma di € Controparte_2
21.301,79 oltre interessi legali e spese della procedura, per consumi idrici Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
relativi alla fornitura tipo A domestico, sita in Acireale Via Galatea n. 142 , come da documenti allegati al ricorso.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il CP_2
contestava la somma ingiunta dalla sostenendo e
[...] Pt_1
adducendo che il contratto di utenza con codice cliente n. 1228 serviva per erogare acqua potabile a cinque unità immobiliari, tutte di proprietà del
[...]
ma che quattro di tali unità nel 2013 furono oggetto di procedura CP_2
esecutiva immobiliare con immissione in possesso da parte del custode e che nell'ottobre del 2017 veniva trasferita anche l'ultima di tale unità, occupata sino a quella data dallo stesso . CP_2
Riteneva, pertanto, che lo stesso risultava debitore solamente di una minor somma, pari ad € 7.579,31 oltre ad € 2.508,12 dovuta a saldo per il pagamento di una precedente rateizzazione ( 29.6.2012).
Si costituiva in giudizio la contestando la domanda attrice e Parte_1
deducendo che:
1) Le circostanze ex adverso rappresentate in merito all'intervenuto trasferimento delle unità immobiliari servite dallo stesso e unico contratto di somministrazione, erano prive di rilevanza giuridica alcuna stante che, per la tipologia di contratto (somministrazione), il contraente intestatario risponde del debito nei confronti del somministrante sino al momento della formale disdetta o voltura del relativo contrato;
2) Il contatore risultava inaccessibile in quanto allocato all'interno dell'immobile (circostanza mai contestata dal e comunque CP_2
documentalmente provata dalla società opposta) motivo per cui la Pt_1
non aveva mai potuto apporre i sigilli al contatore e quindi di fatto
[...] sospendere l'erogazione della fornitura.
3) Stante la inaccessibilità del contatore, la emetteva, Parte_1
conseguentemente, a far data del 31.12.2013, fatture in acconto calcolate sui consumi storici e ciò sino alla data del 28.5.2019, data in cui a seguito di richiesta di voltura del contratto, veniva emessa fattura a chiusura sulla scorta del consumo indicato nel rilevatore con installazione di nuovo contatore sulla pubblica via. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Chiedeva, pertanto, il rigetto della proposta opposizione e la condanna del
[...]
al pagamento della somma ingiunta. CP_2
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e CTU, con sentenza n.
4285/2023 pubbl. il 20/10/23, il Tribunale di Catania accoglieva l'opposizione con la revoca del D.I., e compensava le spese processuali.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 17/4/24, proponeva appello Part
assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone la CP_3 riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto dell'opposizione e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 17/12/24, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di , il Controparte_2
quale, sebbene regolarmente citato, non si è costituito.
1) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza per travisamento dei fatti e motivazione ultra petita, per avere, il primo giudice, travisato i fatti esposti dall'opponente in merito alla contestazione del quantum debeatur.
1.1) Il gravame è fondato.
Dalla documentazione in atti risulta che il in seno alla opposizione CP_2
proposta, non ha mai contestato il cattivo funzionamento del contatore, ritenendo non dovute le somme ingiunte esclusivamente per il fatto che dal
2013, 4 delle 5 unità abitative di sua proprietà, tutte collegate all'utenza idrica a lui intestata, erano state oggetto di procedura esecutiva e consegnate al custode, mentre l'ultima era stata venduta nel 2017.
Risulta, altresì, che soltanto in data 28.5.2019 era stata chiesta la voltura del contratto.
A norma dell'art. 1559 c.c. la somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Il primo giudice ha, correttamente ritenuto che, a norma del sopra citato articolo, unico soggetto, contrattualmente obbligato nei confronti dell'azienda erogatrice è, pertanto, l'intestatario dell'utenza, fino a quando egli non comunichi la disdetta o venga richiesta la voltura del contratto stesso ad altro intestatario;
non vi è dubbio, pertanto, che fino a quel momento obbligato sia l'intestatario del contratto.
Premesso che il non ha proposto in sede di opposizione alcuna CP_2 contestazione circa l'esistenza del contratto di somministrazione né, tantomeno, sull'eccessività dei consumi o sul malfunzionamento del contatore, una volta ritenute non conducenti le contestazioni proposte, relative al rilascio degli immobili in periodi precedenti alla richiesta di voltura, il primo giudice avrebbe dovuto rigettare l'opposizione.
Pertanto, la sentenza impugnata è errata e va riformata con il rigetto dell'opposizione.
2) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in considerazione del valore della controversia (da 5.201,00 a
26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m.
147/22, e i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa)
(Cass. n. 31884/18, 19989/21).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Parte definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da CP_3
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4285/2023 pubbl. il 20/10/23,
e in riforma della stessa, così statuisce: rigetta l'opposizione proposta da avverso il D.I. n. Controparte_2
1084/21, emesso dal Tribunale di Catania il 17/3/21; condanna, alla rifusione delle spese del primo grado di Controparte_2
Pa giudizio, in favore di . che, liquida, in complessivi €.2.540,00, di CP_3 cui, €. 460,00 fase di studio, €.389,00 fase introduttiva, €. 840,00 fase istruttoria ed €. 851,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
condanna, alla rifusione delle spese del presente grado Controparte_2 di giudizio, in favore di SO. che, liquida, in complessivi €.3.288,50, CP_3 di cui €.382,50 per spese, €. 567,00 fase di studio, €.461,00 fase introduttiva,
€. 922,00 fase istruttoria ed €. 956,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
Pone definitivamente a carico di le spese di CTU come Controparte_2
precedentemente liquidate.
Così deciso in Catania il giorno 20 dicembre 2024 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati: dott. Giovanni Dipietro Presidente dott.ssa Maria Stella Arena Consigliere dott.ssa Mariannina Giuffrida Giudice Aus. Relatore ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 567/24 R.G., promossa
DA
, con sede legale Parte_1
in Acireale, Via San Francesco di Paola n. 21, P.IVA , in P.IVA_1 persona dell'Amministratore Unico nato ad [...] il Controparte_1
18.4.1947, rappresentata e difesa dall'avv. Graziella Di Mauro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Catania Via P. Nicola n. 59 (
CF: ) giusto mandato in atti.; C.F._1
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_2
Via Latisana n. 5 A, ( CF : ); CodiceFiscale_2
Appellato contumace
All'udienza del 17/12/24, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 1084/2021 la otteneva ingiunzione di Parte_1
pagamento nei confronti di , per la somma di € Controparte_2
21.301,79 oltre interessi legali e spese della procedura, per consumi idrici Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 2
relativi alla fornitura tipo A domestico, sita in Acireale Via Galatea n. 142 , come da documenti allegati al ricorso.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, il CP_2
contestava la somma ingiunta dalla sostenendo e
[...] Pt_1
adducendo che il contratto di utenza con codice cliente n. 1228 serviva per erogare acqua potabile a cinque unità immobiliari, tutte di proprietà del
[...]
ma che quattro di tali unità nel 2013 furono oggetto di procedura CP_2
esecutiva immobiliare con immissione in possesso da parte del custode e che nell'ottobre del 2017 veniva trasferita anche l'ultima di tale unità, occupata sino a quella data dallo stesso . CP_2
Riteneva, pertanto, che lo stesso risultava debitore solamente di una minor somma, pari ad € 7.579,31 oltre ad € 2.508,12 dovuta a saldo per il pagamento di una precedente rateizzazione ( 29.6.2012).
Si costituiva in giudizio la contestando la domanda attrice e Parte_1
deducendo che:
1) Le circostanze ex adverso rappresentate in merito all'intervenuto trasferimento delle unità immobiliari servite dallo stesso e unico contratto di somministrazione, erano prive di rilevanza giuridica alcuna stante che, per la tipologia di contratto (somministrazione), il contraente intestatario risponde del debito nei confronti del somministrante sino al momento della formale disdetta o voltura del relativo contrato;
2) Il contatore risultava inaccessibile in quanto allocato all'interno dell'immobile (circostanza mai contestata dal e comunque CP_2
documentalmente provata dalla società opposta) motivo per cui la Pt_1
non aveva mai potuto apporre i sigilli al contatore e quindi di fatto
[...] sospendere l'erogazione della fornitura.
3) Stante la inaccessibilità del contatore, la emetteva, Parte_1
conseguentemente, a far data del 31.12.2013, fatture in acconto calcolate sui consumi storici e ciò sino alla data del 28.5.2019, data in cui a seguito di richiesta di voltura del contratto, veniva emessa fattura a chiusura sulla scorta del consumo indicato nel rilevatore con installazione di nuovo contatore sulla pubblica via. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 3
Chiedeva, pertanto, il rigetto della proposta opposizione e la condanna del
[...]
al pagamento della somma ingiunta. CP_2
Istruita la causa a mezzo produzione documentale e CTU, con sentenza n.
4285/2023 pubbl. il 20/10/23, il Tribunale di Catania accoglieva l'opposizione con la revoca del D.I., e compensava le spese processuali.
Avverso detta sentenza con atto notificato il 17/4/24, proponeva appello Part
assumendone l'erroneità dei motivi decisionali e chiedendone la CP_3 riforma, per le ragioni esposte in seno all'appello, con il rigetto dell'opposizione e vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 17/12/24, a seguito di discussione orale, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di , il Controparte_2
quale, sebbene regolarmente citato, non si è costituito.
1) Con il proposto gravame si lamenta l'erroneità della sentenza per travisamento dei fatti e motivazione ultra petita, per avere, il primo giudice, travisato i fatti esposti dall'opponente in merito alla contestazione del quantum debeatur.
1.1) Il gravame è fondato.
Dalla documentazione in atti risulta che il in seno alla opposizione CP_2
proposta, non ha mai contestato il cattivo funzionamento del contatore, ritenendo non dovute le somme ingiunte esclusivamente per il fatto che dal
2013, 4 delle 5 unità abitative di sua proprietà, tutte collegate all'utenza idrica a lui intestata, erano state oggetto di procedura esecutiva e consegnate al custode, mentre l'ultima era stata venduta nel 2017.
Risulta, altresì, che soltanto in data 28.5.2019 era stata chiesta la voltura del contratto.
A norma dell'art. 1559 c.c. la somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose. Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 4
Il primo giudice ha, correttamente ritenuto che, a norma del sopra citato articolo, unico soggetto, contrattualmente obbligato nei confronti dell'azienda erogatrice è, pertanto, l'intestatario dell'utenza, fino a quando egli non comunichi la disdetta o venga richiesta la voltura del contratto stesso ad altro intestatario;
non vi è dubbio, pertanto, che fino a quel momento obbligato sia l'intestatario del contratto.
Premesso che il non ha proposto in sede di opposizione alcuna CP_2 contestazione circa l'esistenza del contratto di somministrazione né, tantomeno, sull'eccessività dei consumi o sul malfunzionamento del contatore, una volta ritenute non conducenti le contestazioni proposte, relative al rilascio degli immobili in periodi precedenti alla richiesta di voltura, il primo giudice avrebbe dovuto rigettare l'opposizione.
Pertanto, la sentenza impugnata è errata e va riformata con il rigetto dell'opposizione.
2) Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate in considerazione del valore della controversia (da 5.201,00 a
26.000,00) e dell'attività difensiva spiegata, secondo i criteri di cui al d.m.
147/22, e i relativi parametri (minimi, stante la limitata difficoltà della causa)
(Cass. n. 31884/18, 19989/21).
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO
Parte definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto da CP_3
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4285/2023 pubbl. il 20/10/23,
e in riforma della stessa, così statuisce: rigetta l'opposizione proposta da avverso il D.I. n. Controparte_2
1084/21, emesso dal Tribunale di Catania il 17/3/21; condanna, alla rifusione delle spese del primo grado di Controparte_2
Pa giudizio, in favore di . che, liquida, in complessivi €.2.540,00, di CP_3 cui, €. 460,00 fase di studio, €.389,00 fase introduttiva, €. 840,00 fase istruttoria ed €. 851,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
Corte di Appello di Catania – seconda sezione civile 5
condanna, alla rifusione delle spese del presente grado Controparte_2 di giudizio, in favore di SO. che, liquida, in complessivi €.3.288,50, CP_3 di cui €.382,50 per spese, €. 567,00 fase di studio, €.461,00 fase introduttiva,
€. 922,00 fase istruttoria ed €. 956,00 fase decisionale, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
, oltre C.P.A., spese generali ed IVA se dovuta;
Pone definitivamente a carico di le spese di CTU come Controparte_2
precedentemente liquidate.
Così deciso in Catania il giorno 20 dicembre 2024 nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte di Appello.
IL GIUDICE AUSILIARIO EST.
Dott.ssa Mariannina Giuffrida
IL PRESIDENTE
Dott. Giovanni Dipietro