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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Firenze, sez. IV, sentenza 26/02/2026, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 140/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BELLE BRUNELLA, Presidente e Relatore
MODENA MARCO, Giudice
VISCONTI GIUSEPPE, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 757/2025 depositato il 04/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Firenze - Via Riguccio Galluzzi, 30 50134 Firenze FI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0412025900712183000 VARI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 139/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 28 luglio 2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 041-2025-9007121830/00, notificata il 20 giugno 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate –
ON domandava il versamento di euro 26.921,91 derivanti da una pluralità di cartelle di pagamento emesse negli anni precedenti. Il ricorrente sosteneva che molte delle pretese sottese all'intimazione fossero ormai prescritte, in particolare quelle concernenti il pagamento delle tasse automobilistiche, ritenendo che fosse decorso il termine triennale di prescrizione, anche tenendo conto della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale COVID-19.
Contestava inoltre di non aver mai ricevuto la notifica della cartella n. 04120140036180802000, che, a suo dire, sarebbe stata inviata ad un indirizzo inesatto, non corrispondente alla residenza anagrafica dell'epoca.
Formulava, infine, istanza affinché la Corte ordinasse all'ente la produzione delle relate di notifica di tutte le cartelle richiamate nell'intimazione, ritenendo possibile che più atti fossero stati notificati ad indirizzi errati o non aggiornati.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – ON chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ente esponeva che la contestazione relativa alla mancata notifica delle cartelle non poteva più essere sollevata, poiché la pretesa si sarebbe ormai consolidata a seguito della mancata impugnazione delle numerose intimazioni di pagamento notificate negli anni precedenti. A tal fine, l'Agenzia depositava ampia documentazione notificatoria relativa ad atti di intimazione risalenti ad annualità precedenti, indicati come ritualmente notificati presso la residenza anagrafica del contribuente, con esito di irreperibilità assoluta. Sosteneva, poi, che, alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'intimazione di pagamento costituisce un autonomo atto impugnabile, equiparabile all'avviso di mora, la cui mancata contestazione determina la definitiva stabilizzazione della pretesa tributaria e preclude ogni successiva eccezione relativa alle notifiche delle cartelle o alla maturazione della prescrizione. Quanto alla cartella che il ricorrente assumeva non notificata,
l'Ente evidenziava che l'eventuale vizio sarebbe comunque sanato dalla notificazione, non contestata, delle intimazioni successive. L'Agenzia richiamava, infine, l'effetto sospensivo di 542 giorni derivante dall'art. 68 del D.L. 18/2020, che incide sui termini prescrizionali, rendendo in ogni caso infondata la pretesa estintiva del credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, occorre soffermarsi sul tema — decisivo — della notificazione degli atti precedenti e dell'irreperibilità del destinatario. Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate – ON emerge che numerose intimazioni di pagamento, risalenti agli anni 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022, sono state notificate presso l'indirizzo risultante in quel momento dal certificato storico di residenza del contribuente, con esito di irreperibilità assoluta. L'Ente ha depositato, come si ricava dalle controdeduzioni, le relative relate di notifica, dalle quali risulta che i messi, recatisi presso la residenza anagrafica, non abbiano rinvenuto alcun riferimento al destinatario (assenza di nome su citofono e/o cassetta postale), dando luogo all'applicazione della procedura prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e) del DPR 600/1973.
Come noto, tale forma di notificazione ha natura perentoria e perfezionante: si applica nei casi in cui il messo, dopo essersi recato presso la residenza anagrafica, accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, nonostante il dovere di aggiornare tempestivamente i propri dati anagrafici. La giurisprudenza citata dall'Ente
e riportata nelle controdeduzioni — tra cui Cass. 24745/2025, oltre alle già note Cass. SS.UU. n. 7822/2020 e n. 26817/2024 — chiarisce che il messo notificatore deve limitarsi ad accertare, sul luogo, la mancanza di elementi di reperibilità (nome su citofono o cassette postali), e che tale circostanza legittima l'applicazione della disciplina dell'irreperibilità assoluta.
Il contribuente, a fronte di tali relate, non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrarne l'erroneità, e non può ritenersi sufficiente, per contestarne la validità, il solo richiamo a un diverso indirizzo di fatto, posto che, come conferma il certificato anagrafico depositato dall'Ente, la residenza formale era quella presso la quale il messo ha effettuato gli accessi. Né possono rilevare, ai fini della validità della notifica, eventuali errori materiali di digitazione di una via (ad esempio, l'assonanza tra “Indirizzo_1” e “Indirizzo_2”), poiché la giurisprudenza in tema di irreperibilità ritiene validi anche gli atti nei quali la denominazione della via o il civico presentino leggere difformità, quando l'attività di ricerca svolta dal messo abbia comunque avuto luogo alla residenza risultante dai registri anagrafici.
La disciplina dell'irreperibilità assoluta attribuisce, quindi, piena efficacia alle notificazioni effettuate a decorrere dal 2014, efficacia che si riverbera sul giudizio odierno, poiché tali atti — a loro volta dotati di contenuto provvedimentale — avrebbero dovuto essere impugnati nei termini di legge. La mancata impugnazione ha determinato, come correttamente osservato da ADER, la definitiva stabilizzazione della pretesa tributaria, precludendo ogni contestazione sulla regolarità delle notifiche delle cartelle originarie e sull'eventuale maturazione della prescrizione.
In tale contesto, non ha pregio neppure la richiesta di ordine di esibizione delle relate di tutte le cartelle.
L'Ente ha prodotto tutta la documentazione essenziale ai fini dell'accertamento, e soprattutto ha depositato gli atti interruttivi più recenti (intimazioni) che, essendo rituali, rendono irrilevante verificare ex post eventuali vizi delle notificazioni più risalenti. La stabilità della pretesa deriva, infatti, dal mancato esercizio tempestivo del diritto di difesa da parte del contribuente nei confronti di atti notificati tramite irreperibilità assoluta, nella piena conformità alla disciplina normativa e giurisprudenziale vigente.
Le contestazioni del contribuente si infrangono, del resto, contro la disciplina che governa la natura giuridica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973, poiché la Corte di Cassazione – con un orientamento ormai costante e confermato da plurime pronunce delle Sezioni Unite – ha qualificato tale atto come
“autonomamente impugnabile”, dotato di contenuto provvedimentale e funzionale ad invitare il debitore al pagamento prima dell'esecuzione forzata. Ne discende che l'intimazione costituisce un atto che deve essere contestato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua notifica, pena la definitiva preclusione di ogni censura relativa ai vizi degli atti presupposti, inclusa la prescrizione maturata in epoca anteriore.
Le Sezioni Unite (da ultimo, Cass. SS.UU. n. 26817/2024) hanno affermato con chiarezza che l'intimazione produce un effetto di “cristallizzazione” della pretesa, impedendo al contribuente di far valere, in un momento successivo, eccezioni di nullità o prescrizione riferite alle cartelle non tempestivamente impugnate. Lo stesso principio è stato ribadito da Cass. 20476/2025, che ha confermato che l'intimazione svolge la funzione di nuovo precetto e, se non contestata, rende inoppugnabili i vizi anteriori.
Nel caso che ci occupa, l'Agenzia ha documentato la notifica di molteplici intimazioni pregresse, tutte non impugnate e dunque idonee a consolidare definitivamente la pretesa tributaria.
Quanto alla prescrizione delle pretese relative alle tasse automobilistiche, deve osservarsi che il semplice calcolo cronologico effettuato dal ricorrente non tiene conto né degli atti interruttivi depositati dall'ADER, né dell'effetto sospensivo legale di 542 giorni imposto dalla normativa emergenziale COVID-19.
Il susseguirsi di intimazioni non impugnate – unitamente alla sospensione legale dei termini – impedisce di ritenere decorso il termine prescrizionale.
La prospettazione difensiva del contribuente manca, dunque, del necessario fondamento, non risultando provata alcuna inerzia dell'Amministrazione idonea a determinare l'estinzione dei crediti. Ugualmente non può essere accolta la doglianza relativa alla cartella n. 04120140036180802000.
Il ricorrente lamenta che la notifica sarebbe avvenuta presso un indirizzo diverso dalla propria residenza anagrafica;
ma anche a voler ipotizzare un errore materiale nella sua esecuzione, tale circostanza risulta come si è evidenziato oggi priva di rilevanza giuridica, giacché la presunta irregolarità è stata superata e definitivamente sanata dalla notificazione – non contestata nei termini – dell'intimazione di pagamento successiva. La Cassazione ha precisato che la notifica di un atto successivo, correttamente eseguita e non impugnata, preclude ogni contestazione relativa agli atti presupposti, anche quando venga dedotta la loro inesistenza o invalidità originaria.
In conclusione, la pretesa dell'Ufficio risulta sorretta da atti ritualmente notificati, più volte interruttivi della prescrizione e mai impugnati nei termini, mentre le eccezioni del ricorrente risultano tardive, infondate o comunque irrilevanti alla luce della disciplina applicabile e dell'orientamento giurisprudenziale consolidato.
Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Si precisa che l'espressione "la contribuente" non più modificabile nel dispositivo è frutto di un errore materiale e si intende corretta con "il contribuente".
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la contribuente al pagamento delle spese del grado a favore dell'ufficio che liquida in euro 1.500,00. Così deciso, in Firenze nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2026.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FIRENZE Sezione 4, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BELLE BRUNELLA, Presidente e Relatore
MODENA MARCO, Giudice
VISCONTI GIUSEPPE, Giudice
in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 757/2025 depositato il 04/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - ON - Firenze - Via Riguccio Galluzzi, 30 50134 Firenze FI
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 0412025900712183000 VARI TRIBUTI
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 139/2026 depositato il
24/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato il 28 luglio 2025, il sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 041-2025-9007121830/00, notificata il 20 giugno 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate –
ON domandava il versamento di euro 26.921,91 derivanti da una pluralità di cartelle di pagamento emesse negli anni precedenti. Il ricorrente sosteneva che molte delle pretese sottese all'intimazione fossero ormai prescritte, in particolare quelle concernenti il pagamento delle tasse automobilistiche, ritenendo che fosse decorso il termine triennale di prescrizione, anche tenendo conto della sospensione dei termini prevista dalla normativa emergenziale COVID-19.
Contestava inoltre di non aver mai ricevuto la notifica della cartella n. 04120140036180802000, che, a suo dire, sarebbe stata inviata ad un indirizzo inesatto, non corrispondente alla residenza anagrafica dell'epoca.
Formulava, infine, istanza affinché la Corte ordinasse all'ente la produzione delle relate di notifica di tutte le cartelle richiamate nell'intimazione, ritenendo possibile che più atti fossero stati notificati ad indirizzi errati o non aggiornati.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate – ON chiedendo il rigetto del ricorso. L'Ente esponeva che la contestazione relativa alla mancata notifica delle cartelle non poteva più essere sollevata, poiché la pretesa si sarebbe ormai consolidata a seguito della mancata impugnazione delle numerose intimazioni di pagamento notificate negli anni precedenti. A tal fine, l'Agenzia depositava ampia documentazione notificatoria relativa ad atti di intimazione risalenti ad annualità precedenti, indicati come ritualmente notificati presso la residenza anagrafica del contribuente, con esito di irreperibilità assoluta. Sosteneva, poi, che, alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'intimazione di pagamento costituisce un autonomo atto impugnabile, equiparabile all'avviso di mora, la cui mancata contestazione determina la definitiva stabilizzazione della pretesa tributaria e preclude ogni successiva eccezione relativa alle notifiche delle cartelle o alla maturazione della prescrizione. Quanto alla cartella che il ricorrente assumeva non notificata,
l'Ente evidenziava che l'eventuale vizio sarebbe comunque sanato dalla notificazione, non contestata, delle intimazioni successive. L'Agenzia richiamava, infine, l'effetto sospensivo di 542 giorni derivante dall'art. 68 del D.L. 18/2020, che incide sui termini prescrizionali, rendendo in ogni caso infondata la pretesa estintiva del credito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Preliminarmente, occorre soffermarsi sul tema — decisivo — della notificazione degli atti precedenti e dell'irreperibilità del destinatario. Dalla documentazione prodotta dall'Agenzia delle Entrate – ON emerge che numerose intimazioni di pagamento, risalenti agli anni 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2022, sono state notificate presso l'indirizzo risultante in quel momento dal certificato storico di residenza del contribuente, con esito di irreperibilità assoluta. L'Ente ha depositato, come si ricava dalle controdeduzioni, le relative relate di notifica, dalle quali risulta che i messi, recatisi presso la residenza anagrafica, non abbiano rinvenuto alcun riferimento al destinatario (assenza di nome su citofono e/o cassetta postale), dando luogo all'applicazione della procedura prevista dall'art. 60, comma 1, lett. e) del DPR 600/1973.
Come noto, tale forma di notificazione ha natura perentoria e perfezionante: si applica nei casi in cui il messo, dopo essersi recato presso la residenza anagrafica, accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, nonostante il dovere di aggiornare tempestivamente i propri dati anagrafici. La giurisprudenza citata dall'Ente
e riportata nelle controdeduzioni — tra cui Cass. 24745/2025, oltre alle già note Cass. SS.UU. n. 7822/2020 e n. 26817/2024 — chiarisce che il messo notificatore deve limitarsi ad accertare, sul luogo, la mancanza di elementi di reperibilità (nome su citofono o cassette postali), e che tale circostanza legittima l'applicazione della disciplina dell'irreperibilità assoluta.
Il contribuente, a fronte di tali relate, non ha fornito alcun elemento idoneo a dimostrarne l'erroneità, e non può ritenersi sufficiente, per contestarne la validità, il solo richiamo a un diverso indirizzo di fatto, posto che, come conferma il certificato anagrafico depositato dall'Ente, la residenza formale era quella presso la quale il messo ha effettuato gli accessi. Né possono rilevare, ai fini della validità della notifica, eventuali errori materiali di digitazione di una via (ad esempio, l'assonanza tra “Indirizzo_1” e “Indirizzo_2”), poiché la giurisprudenza in tema di irreperibilità ritiene validi anche gli atti nei quali la denominazione della via o il civico presentino leggere difformità, quando l'attività di ricerca svolta dal messo abbia comunque avuto luogo alla residenza risultante dai registri anagrafici.
La disciplina dell'irreperibilità assoluta attribuisce, quindi, piena efficacia alle notificazioni effettuate a decorrere dal 2014, efficacia che si riverbera sul giudizio odierno, poiché tali atti — a loro volta dotati di contenuto provvedimentale — avrebbero dovuto essere impugnati nei termini di legge. La mancata impugnazione ha determinato, come correttamente osservato da ADER, la definitiva stabilizzazione della pretesa tributaria, precludendo ogni contestazione sulla regolarità delle notifiche delle cartelle originarie e sull'eventuale maturazione della prescrizione.
In tale contesto, non ha pregio neppure la richiesta di ordine di esibizione delle relate di tutte le cartelle.
L'Ente ha prodotto tutta la documentazione essenziale ai fini dell'accertamento, e soprattutto ha depositato gli atti interruttivi più recenti (intimazioni) che, essendo rituali, rendono irrilevante verificare ex post eventuali vizi delle notificazioni più risalenti. La stabilità della pretesa deriva, infatti, dal mancato esercizio tempestivo del diritto di difesa da parte del contribuente nei confronti di atti notificati tramite irreperibilità assoluta, nella piena conformità alla disciplina normativa e giurisprudenziale vigente.
Le contestazioni del contribuente si infrangono, del resto, contro la disciplina che governa la natura giuridica dell'intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973, poiché la Corte di Cassazione – con un orientamento ormai costante e confermato da plurime pronunce delle Sezioni Unite – ha qualificato tale atto come
“autonomamente impugnabile”, dotato di contenuto provvedimentale e funzionale ad invitare il debitore al pagamento prima dell'esecuzione forzata. Ne discende che l'intimazione costituisce un atto che deve essere contestato entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua notifica, pena la definitiva preclusione di ogni censura relativa ai vizi degli atti presupposti, inclusa la prescrizione maturata in epoca anteriore.
Le Sezioni Unite (da ultimo, Cass. SS.UU. n. 26817/2024) hanno affermato con chiarezza che l'intimazione produce un effetto di “cristallizzazione” della pretesa, impedendo al contribuente di far valere, in un momento successivo, eccezioni di nullità o prescrizione riferite alle cartelle non tempestivamente impugnate. Lo stesso principio è stato ribadito da Cass. 20476/2025, che ha confermato che l'intimazione svolge la funzione di nuovo precetto e, se non contestata, rende inoppugnabili i vizi anteriori.
Nel caso che ci occupa, l'Agenzia ha documentato la notifica di molteplici intimazioni pregresse, tutte non impugnate e dunque idonee a consolidare definitivamente la pretesa tributaria.
Quanto alla prescrizione delle pretese relative alle tasse automobilistiche, deve osservarsi che il semplice calcolo cronologico effettuato dal ricorrente non tiene conto né degli atti interruttivi depositati dall'ADER, né dell'effetto sospensivo legale di 542 giorni imposto dalla normativa emergenziale COVID-19.
Il susseguirsi di intimazioni non impugnate – unitamente alla sospensione legale dei termini – impedisce di ritenere decorso il termine prescrizionale.
La prospettazione difensiva del contribuente manca, dunque, del necessario fondamento, non risultando provata alcuna inerzia dell'Amministrazione idonea a determinare l'estinzione dei crediti. Ugualmente non può essere accolta la doglianza relativa alla cartella n. 04120140036180802000.
Il ricorrente lamenta che la notifica sarebbe avvenuta presso un indirizzo diverso dalla propria residenza anagrafica;
ma anche a voler ipotizzare un errore materiale nella sua esecuzione, tale circostanza risulta come si è evidenziato oggi priva di rilevanza giuridica, giacché la presunta irregolarità è stata superata e definitivamente sanata dalla notificazione – non contestata nei termini – dell'intimazione di pagamento successiva. La Cassazione ha precisato che la notifica di un atto successivo, correttamente eseguita e non impugnata, preclude ogni contestazione relativa agli atti presupposti, anche quando venga dedotta la loro inesistenza o invalidità originaria.
In conclusione, la pretesa dell'Ufficio risulta sorretta da atti ritualmente notificati, più volte interruttivi della prescrizione e mai impugnati nei termini, mentre le eccezioni del ricorrente risultano tardive, infondate o comunque irrilevanti alla luce della disciplina applicabile e dell'orientamento giurisprudenziale consolidato.
Il ricorso deve pertanto essere integralmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Si precisa che l'espressione "la contribuente" non più modificabile nel dispositivo è frutto di un errore materiale e si intende corretta con "il contribuente".
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la contribuente al pagamento delle spese del grado a favore dell'ufficio che liquida in euro 1.500,00. Così deciso, in Firenze nella Camera di Consiglio del 24 febbraio 2026.