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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 04/07/2025, n. 3587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3587 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 3361 dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Pastore;
Appellante
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Salvatore Di Mezza;
Appellato
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._2
Biancamaria Leone;
Appellato
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_3 C.F._3
Giuseppe Maturo;
Appellato nonché
pagina 1 di 20 , ( ), residente in [...] CodiceFiscale_4
Nazionale Sannitica;
Appellato contumace
Oggetto: atto di citazione ex artt. 392 C.p.c. e 622 C.p.p. a seguito di annullamento della sent. n. 7790/2019 della Corte di Appello penale di Napoli da parte della Corte
Suprema di Cassazione, sesta Sezione Penale con sentenza n. 15539/2021, depositata il 23/04/2021.
.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate, ex art. 127-ter
c.p.c., per la trattazione scritta del giorno 11.3.2025 depositate da parte appellante e dalle parti appellate e . Controparte_2 Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giudizio di primo grado;
giudizio di appello;
giudizio di cassazione.
Con decreto di citazione a giudizio emesso a seguito di udienza preliminare,
, , , Controparte_5 CP_6 CP_7 Controparte_2 CP_8
, , ,
[...] Controparte_1 Controparte_4 Controparte_9 CP_10
, Controparte_11 CP_12 Controparte_13 CP_14
, , , , ,
[...] CP_15 CP_16 CP_17 CP_18 CP_19
venivano tratti a giudizio innanzi al Tribunale CP0 Controparte_3 penale di Benevento, per rispondere del delitto previsto e punito dall'art. 416, comma 1, c.p. perché, come riportato nel suddetto decreto di citazione a giudizio, quali promotori ed organizzatori si associavano tra loro allo scopo di commettere più reati di turbativa d'asta, corruzione, abuso d'ufficio, truffa aggravata, frode nelle pubbliche forniture, emissione ed utilizzazione di fatture false, favoreggiamento reale, falso in atto pubblico, il tutto al fine di conseguire vantaggi nel corso delle procedure relative all'affidamento delle gare di appalto presso l'esponente
[...]
Parte_1
In particolare, nella qualità di Sindaco fino a giugno 2004, Controparte_2 successivamente assessore ai Lavori Pubblici, influiva ed interferiva nelle procedure di appalto allo scopo di farli aggiudicare ad alcune imprese.
pagina 2 di 20 , titolare della ditta individuale “Fuschini Costruzioni di Sergio Controparte_4
Fuschini”, con la complicità di aveva creato con le imprese di Controparte_2
, ed altre, un Controparte_3 Controparte_1 CP0 CP_15
“cartello” per la sistematica ed illecita spartizione degli appalti banditi dal Comune di Parte_1
, quale amministratore unico della COEDIL FAP, società operante Controparte_1 nel settore edile, con la correità di poneva in essere con le Controparte_2 imprese di , , Controparte_1 CP_15 CP0 CP1 CP_4
, , e un “cartello” per la sistematica ed
[...] CP_10 CP_17 CP_18 illecita spartizione degli appalti banditi dal Parte_1
Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, con sentenza n. 2044/ 2016 del 18/10/2016, alla luce delle risultanze probatorie acquisite nel corso dell'istruttoria dibattimentale (deposizioni testimoniali, documentazione anche e soprattutto bancaria), ritualmente sequestrata presso gli Uffici del Parte_1
e presso gli uffici degli imputati, letti gli artt. 533 e 535 c.p.p., dichiarava gli
[...] imputati , e Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3 responsabili del delitto loro ascritto previsto e punito dall'art. 416, primo comma c.p.. Ritenuta, inoltre, la continuazione per il delitto di cui all'art. 110, 319 e 81 secondo comma c.p., per i soli e previa Controparte_2 Controparte_1 riqualificazione nell'ipotesi di cui agli artt. 319, 319 bis e 321 c.p., con esclusione della recidiva nei confronti del , condannava e CP Controparte_2 [...]
alla pena di anni sei di reclusione;
e alla CP_1 Controparte_4 Controparte_3 pena di anni 4 e mesi 6 reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento durante la custodia cautelare in carcere.
Letto l'art. 538 c.p.p. il Tribunale di Benevento, stante la riconosciuta responsabilità penale di , e , Controparte_2 Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3 li condannava in solido anche al risarcimento dei danni in favore del
[...]
costituitosi parte civile già dall'udienza preliminare, da liquidarsi in Parte_1 sede civile.
I predetti venivano condannati anche alla refusione delle spese di costituzione e di rappresentanza della parte civile liquidate in € 5.000,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.
pagina 3 di 20 Letto anche l'art. 538 c.p.p. il Tribunale di Benevento li condannava in solido al pagamento in favore della parte civile a titolo di provvisionale della somma di €
50.000,00.
La sentenza veniva impugnata dai condannati innanzi alla Corte di Appello di Napoli che, con sentenza n. 7790/19 depositata il 07/11/2019, condivideva le argomentazioni in fatto ed in diritto del Tribunale di Benevento di condanna nell'impugnata sentenza, tuttavia, dichiarava non diversi procedere nei confronti di
, , e per essere Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 Controparte_1
i reati loro rispettivamente ascritti estinti per intervenuta prescrizione e confermava la condanna dei predetti , , e Controparte_4 Controparte_3 Controparte_2 al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile Controparte_1
in quanto i reati loro ascritti non risultavano prescritti Parte_1 prima della sentenza di prime cure.
Avverso la sentenza della Corte di Appello Partenopea, Controparte_2 CP_4
, e , proponevano con separati ricorsi,
[...] Controparte_1 Controparte_3 impugnazione innanzi alla Corte Suprema di Cassazione, contestando in sostanza la mancata assoluzione nel merito.
Con sentenza n. 15539/2021, depositata il 23/04/2021, la Corte Suprema di
Cassazione, sesta Sezione Penale, annullava la sentenza n. 7790/2019 della Corte di
Appello di Napoli limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
La Suprema Corte affermava: “il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili - comporta che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.. Pertanto, la sentenza di appello che non compia un esaustivo apprezzamento sulla responsabilità dell'imputato deve essere annullata con rinvio, limitatamente alla conferma delle statuizioni civili. Residuando la necessità di
pagina 4 di 20 statuire sulle questioni civili, l'intervenuta prescrizione non è neppure ostativa alla proposizione in sede di legittimità di vizi di motivazione della sentenza impugnata, in quanto il giudice del rinvio, pur in presenza della causa di estinzione del reato, sarà ugualmente tenuto a valutare nel merito l'oggetto dell'imputazione.(…). A fronte delle puntuali e specifiche condotte delittuose contestate, sia con riguardo alla costituzione ed organizzazione dell'associazione per delinquere, sia in relazione ai singoli reati scopo, la Corte di appello ha fornito argomentazioni essenzialmente generiche, senza indicare in maniera puntuale e specifica per ciascun imputato, le condotte poste in essere e le fonti di prova dalle quali le stesse sono state desunte.
(…) la Corte di appello, pur richiamando le risultanze probatorie già vagliate in primo grado, non ha fornito una adeguata motivazione, anche perché ha espressamente applicato il criterio di giudizio che assegna prevalenza alla causa di estinzione del reato, senza tener conto che la domanda risarcitoria proposta dalla parte civile avrebbe imposto un pieno accertamento di responsabilità. nella sentenza di appello manca una ricostruzione puntuale dei rapporti intercorsi tra i presunti associati ed anche il richiamo a quanto contenuto nella pronuncia di primo grado non è di per sé sufficiente. Basti a tal riguardo rilevare come nella sentenza di primo grado la fondatezza dell'imputazione per l'associazione sia stata desunta essenzialmente dalla deposizione di un appartenente alla polizia giudiziaria, rispetto al quale si indicano le conclusioni cui è pervenuto, ma non si ricostruiscono gli elementi di fatto che tali conclusioni supportano. Anche le più volte richiamate intercettazioni, telefoniche ed ambientali, non sono state compiutamente esaminate e l'unica integralmente riportata nella sentenza di primo grado appare anche di contenuto generico e scarsamente dimostrativo rispetto al reato associativo. (…). Considerazioni analoghe valgono anche con riferimento all'imputazione per corruzione, formulata nei confronti del e di CP
, li dove la Corte di appello si è limitata a richiamare la motivazione Controparte_1 della sentenza di primo grado, senza in alcun modo farsi carico dei motivi di appello formulati dagli imputati”.
Giudizio di rinvio.
Con atto di citazione ex artt. 392 c.pc. e 622 c.p.p., il in Parte_1 persona del Sindaco legale rappresentante p.t.- a seguito della sentenza n.
15539/2021 depositata il 23/04/2021 della Corte Suprema di Cassazione, sesta pagina 5 di 20 Sezione Penale, con cui è stata annullata la sentenza n. 7790/2019 della Corte di
Appello di Napoli limitatamente agli effetti civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione- ha riassunto il giudizio dinanzi a questa
Corte, in sede civile, citando , e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_4
, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Controparte_3
Corte di Appello di Napoli, reietta e disattesa ogni contraria istanza ed adverso, accogliere la domanda di risarcimento danni patrimoniali e/o morali subiti dal
a seguito dei reati commessi da , Parte_1 Controparte_2 CP_4
, e e per l'effetto: a)condannare in solido
[...] Controparte_3 Controparte_1
, e al Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_1 pagamento in favore del dell'importo corrispondente agli Parte_1 esuberi di importi che il si è visto costretto ad affrontare Parte_1 conseguenti alle irrisorie percentuali di ribasso praticate dalle imprese appartenenti al cartello, nella misura che sarà determinata dalla Corte di Appello a seguito dell'istruttoria processuale;
ovvero quella somma maggiore minore che l'Adita Corte di
Appello di Napoli vorrà liquidare, anche con la nomina di un CTU e/o in via equitativa;
b)condannare in solido tra loro , , e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
al risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali, nulla Controparte_1 escluso o eccettuato, cagionati al in conseguenza delle Parte_1 condotte poste in essere dagli stessi meglio descritte in questo atto e che verranno eventualmente precisati nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., danni da quantificarsi in base alla documentazione prodotta, a quanto emergerà in corso di causa e in via equitativa occorrendo;
c) condannare in solido i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di rinvio, nonché, come stabilito dalla
Corte di Cassazione nella sentenza di rinvio, di provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione”.
A fondamento di quanto domandato il ha dedotto, che le Parte_1 illecite, antigiuridiche e dannose condotte dei convenuti emergono dai numerosi testi escussi nell'istruttoria dibattimentale del giudizio di primo grado, dalla documentazione anche bancaria e dalle intercettazioni e perquisizioni ambientali svolte dalla PG operante. Sono infatti emerse gravissime irregolarità nei pagina 6 di 20 procedimenti di aggiudicazione delle gare di appalto pubblici relativi al Comune di
Esse venivano appunto aggiudicate con ribassi irrisori rispetto a quelli Parte_1 indicati nei relativi bandi di gara dalle altre imprese concorrenti, in modalità sostanzialmente ripetute e anch'esse in violazione delle norme procedurali in materia. In buona sostanza, i plichi che contenevano le offerte giungevano presso il
Comune di anche all'insaputa di talune imprese del tutto estranee al Parte_1 sistema corruttivo, le quali pur non possedendo i requisiti necessari per la partecipazione e l'aggiudicazione venivano inserite al solo scopo di raggiungere il quorum necessario per l'espletamento della gara stessa. Dall'esame degli atti si evince in modo chiaro, sostiene il un sistema di devianza degli appalti Pt_1 banditi dal con particolare riferimento alle riscontrate Parte_1 anomalie relative alla scelta dei contraenti ed alle offerte poste in essere con modalità di volta in volta diverse ma sempre con scopi elusivi dei principi della trasparenza operando così un radicale mutamento degli equilibri della libera concorrenza a tutto vantaggio delle imprese costituenti il cartello, che sistematicamente e metodicamente si sono accordate allo scopo di garantire gli appalti più significativi, vale a dire con importi rilevanti. Senza il cartello di imprese il si sarebbe avvantaggiato sul piano economico finanziario Parte_1 in quanto la libera concorrenza avrebbe evitato percentuali di ribasso insignificanti, addirittura dello 0,43% e quindi costi maggiori a carico dell'ente pubblico con un conseguente notevole incremento dei margini di profitto per le imprese costituenti il cartello. All'esito della trasmigrazione del procedimento dalla sede penale a quella civile, prosegue il le relative questioni vanno trattate Parte_1 prospettando il fatto non sotto il profilo del reato ma dell'illecito civile ex art. 2043
c.c.. Ne consegue, che nel giudizio civile ex art. 622 c.p.p. la Corte di Appello competente per valore, cui la Cassazione penale ha rimesso il procedimento ai soli effetti civili, deve applicare le regole proprie, processuali e probatorie, proprie del processo civile, e conseguentemente adottare, in tema di nesso eziologico tra condotta ed evento di danno, il criterio causale del “più che probabile che non”, e non quello penalistico dell'alto grado di probabilità logica e di credenza razionale.
Con espressa riserva di meglio ampliare, modificare, dedurre, articolare richieste istruttorie, produrre documentazione ex art 183, IV comma c.p.c. a seguito del pagina 7 di 20 comportamento processuale dei convenuti, il produceva: - Parte_1 sentenza n. 15539/2021 della sesta sezione penale della Corte di Cassazione depositata il 23.4.2021; - sentenza penale n. 7790/2019 della prima sezione penale della Corte di Appello di Napoli;
- sentenza penale n. 2044/2016 del Tribunale di
Benevento depositata il 16.1.2017; - ctu esperita nella fase delle indagini preliminari;
- relazione di notizia di reato.
Si costituivano i convenuti D'IO, , chiedendo il rigetto delle CP_1 CP_3 domande attoree con vittoria di spese di lite chiedendo la difesa di e di CP_3 la distrazione in favore dei rispettivi difensori antistatari. CP_1
In particolare, chiedeva di dichiarare nulla, inammissibile per Controparte_2 violazione del principio del ne bis in idem nei suoi confronti, in quanto già convenuto, per gli stessi fatti, in giudizio dinanzi la Corte dei Conti per essere condannato al risarcimento del danno in favore del nonché Parte_1 il rigetto della domanda perché carente delle condizioni dell'azione, nonché infondata in fatto ed in diritto, in quanto non provata sia sull'an (inesistenza del fatto – reato e del nesso causale) che sul quantum (le richieste risarcitorie formulate dal
[...] risultano indefinite, generiche). Parte_1
Secondo le parti appellate, come rilevato dalla stessa Suprema Corte di Cassazione,
l'affermazione che esista un accordo a monte tra i vari soggetti è risultata indimostrata poiché, dall'istruttoria dibattimentale, nulla è emerso quanto alle eventuali condotte che dimostrerebbero l'esistenza di tale accordo;
non si rinviene negli atti, infatti, né la esistenza di accordi tra gli imprenditori ed i politici, né tantomeno la presenza di sospetti contatti telefonici prima o durante l'espletamento delle gare, nonostante le acquisizioni dei tabulati telefonici e le numerose utenze telefoniche intercettate.
In particolare, afferma che, con provvedimento del 29 settembre Controparte_3
2015, il Tribunale penale di Benevento ebbe ad emettere sentenza con la quale dichiarava la intervenuta prescrizione delle ipotesi accusatorie relative proprio ai capi 5) e 8) per quanto riguarda la sua posizione che ineriva espressamente alle turbative d'asta. La sentenza innanzi citata non è stata impugnata dal CP_3
per cui la stessa, nei suoi confronti, è divenuta irrevocabile. La intervenuta
[...] irrevocabilità della riportata sentenza, in base a quanto previsto dall'art. 2947,
pagina 8 di 20 comma 3, c.c., comporta che il termine di prescrizione per fatti illeciti (reato) da considerare è quello indicato nel comma 1 del menzionato articolo, termine che decorre dalla data di irrevocabilità della sentenza. Diretta conseguenza è che, per quanto riguarda le questioni afferenti alle turbative d'asta, sarebbe intervenuta la prescrizione. In via gradata, chiede di detrarre dalla somma che eventualmente l'adita Corte di Appello dovesse riconoscere al i Parte_1 cinquantamila euro riconosciuti e liquidati dal Tribunale di Benevento a titolo provvisionale immediatamente esecutiva.
In relazione a quanto rilevato dalla difesa di , circa l'eccezione di ne bis in CP idem, nel corso del presente giudizio il ha evidenziato che Parte_1 quest'ultimo è stato condannato a seguito di un giudizio contabile ovvero di esercizio di azione di responsabilità amministrativa contabile, che non preclude la costituzione di parte civile dell'ente danneggiato e di converso la richiesta risarcitoria dello stesso anche se i giudizi riguardano gli stessi fatti materiali, risultando l'azione erariale solo preclusa dall'integrale ristoro del danno erariale tale da determinare l'improcedibilità della domanda per carenza di interesse. Per quel che concerne l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa del , il Controparte_3 [...] ha rilevato che per l'art. 2947, ult. co.c.c., nell'ipotesi in cui un illecito Parte_1 civile sia considerato dalla legge anche come reato, qualora per il reato sia stabilito un più lungo termine di prescrizione questo si applica anche all'azione civile di risarcimento, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione penale, essendo il maggior termine di prescrizione correlato solo alla astratta previsione dell'illecito come reato.
Non si costituiva in giudizio nonostante la regolare evocazione in Controparte_4 giudizio dello stesso, ragion per cui deve essere dichiarata la contumacia dello stesso.
Con ordinanza depositata in data 11.1.2023 la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 16.1.2024 poi rinviata d'ufficio all'11.3.2025.
Indi, con decreto presidenziale del 12.2.2025 (ritualmente comunicato alle parti costituite), è stato disposto che la trattazione della controversia, per l'udienza dell'11.1.2025, si svolgesse mediante la c.d. trattazione “scritta”, secondo le modalità
pagina 9 di 20 degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs 149/2022, in vigore dall'1.1.2023.
Depositate le c.d. note di trattazione scritta ( da parte appellante e dalle parti appellate e ), la causa è stata trattenuta in Controparte_2 Controparte_3 decisione con ordinanza depositata il 19.3.2025 (ritualmente comunicata alle parti costituite in pari data), con la concessione alle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. del termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriori 20 giorni per il deposito di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre innanzitutto premettere i principi, enucleati dalla giurisprudenza di legittimità, riguardanti la natura e i limiti del giudizio di rinvio conseguente ad annullamento ai soli effetti civili, da parte della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 622 c.p.p..
Nell'ipotesi di cassazione della sentenza penale di proscioglimento ai soli effetti civili
( o nel caso in esame di dichiarazione di intervenuta prescrizione dei reati), il giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. è deputato all'accertamento dell'illecito civile quale fattispecie autonoma da quella penale, in ragione della necessità di rispettare il diritto alla presunzione di non colpevolezza (declinato dalla giurisprudenza della
Corte EDU e da quella della Corte di giustizia dell'Unione europea come diritto della persona a non essere presentata come colpevole nelle decisioni successive a quella penale che la abbia prosciolta), sicché in esso trovano applicazione le regole processuali e probatorie e i criteri di giudizio propri del processo civile, restando precluso l'accertamento, in via incidentale, della responsabilità penale del convenuto
(cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord. 18/10/2022, n. 30496; cfr. anche Cass. civ., Sez. III,
Ord., 31/05/2024, n. 15290).
In altri termini, il giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. costituisce fase del tutto nuova ed autonoma, funzionale all'emanazione di una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
19/05/2022, n. 16169).
La decisione della Corte di cassazione ex art. 622 c.p.p. determina, dunque, una sostanziale "translatio iudicii" dinanzi al giudice civile, sicchè:
pagina 10 di 20 - la Corte di appello cui sia rimesso il procedimento deve applicare le regole processuali e sostanziali proprie del giudizio civile, con la conseguenza che l'attore può modificare la domanda, entro i termini di cui all'articolo 183 c.p.c. e di conseguenza proporre nuove prove che, anche a seguito di tale modifica, si rendano necessarie (cfr. Cass. civ., Sez. III, 02/01/2024, n. 6);
- la parte civile che abbia modificato la domanda ai fini della prospettazione degli elementi costitutivi dell'illecito civile può indicare i conseguenti mezzi di prova e le produzioni documentali nella citazione in riassunzione (ovvero, qualora la riassunzione sia eseguita dalla controparte, nella comparsa di costituzione da depositarsi entro venti giorni prima dell'udienza di trattazione, mentre il convenuto può indicare la prova contraria, nel primo caso, nella suddetta comparsa di costituzione o, nel secondo, entro l'udienza di trattazione;
cfr. Cass. civ., Sez. III,
Ord., 21/08/2023, n. 24954);
- il giudice civile di rinvio deve procedere a un'autonoma qualificazione del fatto, indipendente dalla formale imputazione penale (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord.
29/12/2023, n. 36524);
- l'autonomia funzionale e strutturale del giudizio di rinvio rispetto a quello penale da cui proviene comporta, oltre a quanto detto sino ad ora, che : 1) non potrà escludersi l'eventuale, diversa valutazione dell'elemento soggettivo (colpa anzichè dolo) nè una differente qualificazione del titolo di responsabilità ascritto al danneggiante, ove i fatti costitutivi posti a fondamento dell'atto di costituzione di parte civile siano gli stessi che il giudice di appello è chiamato ad esaminare;
2) sul versante specificamente probatorio, tenuto conto che nel processo penale, a differenza che in quello civile, la parte civile può legittimamente rendere testimonianza, in mancanza di una norma speculare a quella dell'art. 246 c.p.c., e tale testimonianza può essere sottoposta al cauto e motivato apprezzamento del giudice penale, che può fondare la sentenza di condanna anche soltanto su di essa,
l'efficacia probatoria di tale atto processuale deve essere vagliata alla stregua delle regole processuali del codice di rito civile;
3) anche il principio di inutilizzabilità di prove assunte in violazione di un espresso divieto probatorio valevole per il processo penale non può essere condiviso;
4) nell'ordinamento processual-civilistico, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il pagina 11 di 20 giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purchè idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se e in quanto non smentite dal raffronto critico con le altre risultanze del processo;
5) in base al principio del libero convincimento, pertanto, il giudice civile può autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria e, dunque, anche le prove raccolte in un processo.
L'utilizzabilità, difatti, è categoria del solo rito penale, ignota al processo civile, e le prove precostituite, quali gli stessi documenti provenienti da un giudizio penale, entrano legittimamente nel processo, attraverso la produzione, e nella decisione, in virtù di un'operazione di logica giuridica;
6) l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale si impone soltanto in ambito penalistico ogni qualvolta si intenda riformare la sentenza assolutoria di primo grado in ossequio della regola di giudizio
"al di là di ogni ragionevole dubbio" e della garanzia costituzionale della presunzione di non colpevolezza di cui all'art. 27 Cost., comma 2, ma non è applicabile ai giudizi risarcitori civili, governati - in tema di accertamento del nesso causale tra condotta illecita e danno - dalla diversa regola probatoria del "più probabile che non"; 7) anche le regole probatorie relative al nesso causale devono essere sottoposte al principio di autonomia del giudizio di rinvio rispetto a quello penale che ha dato origine alla vicenda, con la conseguente sufficienza di un minor grado di certezza in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito, secondo il canone civilistico del "più probabile che non" e senza alcun vincolo per il giudice civile nella ricostruzione del fatto (cfr. Cass. civ., Sez. III, 29/09/2021, n. 26476; cfr. anche
Cass. civ., Sez. III, Ord., 31/05/2024, n. 15290 cit.);
- la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, è tenuta ad applicare le regole processuali e probatorie proprie del processo civile, con la conseguenza che, in ossequio all'art. 2697 c.c., la parte civile assume la veste di attore-danneggiato e l'imputato quella di convenuto-danneggiante (cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
20/01/2022, n. 1754);
- il giudizio civile, anche ove segua ad un annullamento disposto dalla Corte di cassazione in sede penale per accoglimento di un ricorso della parte civile contro una sentenza di proscioglimento, non soffre alcun tipo di condizionamento e,
pagina 12 di 20 pertanto, deve estendersi all'intera pretesa risarcitoria, sia per l'aspetto inerente al fondamento della stessa che per quello dell'eventuale determinazione dell'ammontare risarcitorio (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 15/07/2020, n. 15041).
Precisati tali principi, quanto alla domanda risarcitoria formulata dal
[...] nei confronti di la stessa è da considerarsi Parte_1 Controparte_2 inammissibile essendo stato lo stesso già condannato in sede erariale al risarcimento dei danni per gli stessi fatti nei confronti del Parte_1 non essendo consentita una duplicazione del risarcimento del danno, che realizzerebbe la violazione del principio del ne bis in idem. Ed invero, la difesa di tale parte appellata ha prodotto copia della sentenza n. 341/2020, della Corte dei Conti –
Sezione prima giurisdizionale Centrale d'appello, che ha rigettato il gravame proposto dall'Ing. e confermato le sentenze impugnate con cui il Collegio CP partenopeo condannava per la pretesa erariale che traeva origine dallo stesso procedimento penale iscritto al n. 3907-21-2006 R.G.N.R., al risarcimento CP del danno in favore del ponendo a carico dell'Ing. Parte_1 CP la complessiva somma di euro 1.557.935,02, pari al sessanta per cento del danno, quantificato in euro 2.596.558,37, con conversione del sequestro conservativo in pignoramento, ai sensi dell'art. 686 c.p.c..
Ed invero, secondo l'orientamento emerso in sede di giurisprudenza di legittimità ( cfr. Cassazione civie, Sez. Unite, ordinanza n. 24859 del 4 ottobre 2019) cui la Corte aderisce: “ L'azione di responsabilità per danno erariale promossa dalla Procura regionale della Corte dei conti e quella con la quale le amministrazioni pubbliche possono promuovere le ordinarie azioni civilistiche di responsabilità sono reciprocamente indipendenti, anche quando investano i medesimi fatti materiali, non sussistendo alcuna giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia di danno recato alla pubblica amministrazione. La prima azione è volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della pubblica amministrazione e al corretto impiego delle risorse pubbliche, con funzione prevalentemente sanzionatoria, mentre la seconda è finalizzata al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della singola amministrazione attrice. L'azione di responsabilità contabile nei confronti del dipendente di un'amministrazione pubblica non è sostitutiva delle ordinarie azioni
pagina 13 di 20 civilistiche di responsabilità nei rapporti tra l'amministrazione e il soggetto danneggiante, pertanto la singola pubblica amministrazione danneggiata può promuovere dinanzi al giudice ordinario l'azione civilistica di responsabilità a titolo risarcitorio, facendo valere il proprio interesse particolare e concreto in relazione agli scopi specifici che essa persegue, non essendo ipotizzabile che la pubblica amministrazione non possa agire in sede giurisdizionale a tutela dei propri diritti, tanto più in mancanza di specifiche norme derogatorie. L'azione può essere proposta dinanzi al giudice ordinario anche per far valere il risarcimento del danno all'immagine arrecato all'ente pubblico, non essendo prevista una riserva di giurisdizione esclusiva in favore del giudice contabile, in quanto la normativa che prevede la proposizione dell'azione per il risarcimento del danno all'immagine da parte delle procure regionali della Corte dei conti nel giudizio erariale si limita a circoscrivere oggettivamente
l'ambito di operatività dell'azione, senza introdurre una preclusione alla proposizione della stessa dinanzi al giudice ordinario da parte dell'amministrazione danneggiata. È riconosciuta la coesistenza di diverse azioni di natura risarcitoria, che possono essere esercitate anche contestualmente, purché ciò non determini una duplicazione del risarcimento del danno, in quanto allora si realizzerebbe la violazione del principio del ne bis in idem: una volta ottenuto l'integrale risarcimento del danno, si pone il problema della proponibilità o della prosecuzione dell'altra azione che risulta priva di interesse, avendo l'amministrazione già conseguito integralmente il ristoro dei danni subiti. L'eventuale interferenza che può determinarsi tra tali giudizi pone esclusivamente un problema di proponibilità dell'azione di responsabilità e di eventuale osservanza del principio del ne bis in idem, senza dar luogo a questione di giurisdizione” .
Anche la domanda risarcitoria formulata dal nei confronti Parte_1 di , e , in applicazione dei sopra Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3 esposti principi considerata, dunque, la piena autonomia del presente giudizio rispetto a quello celebratosi in sede penale, risulta infondata per la ragione assorbente, rispetto ad ogni altra considerazione (quindi anche in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111
Cost.; cfr. Cass. civ., Sez. V, 19/06/2024, n. 16843; Sez. V, 11/06/2024, n. 16195;
Sez. lavoro, 10/05/2021, n. 12346; Sez. V, Ord., 09/01/2019, n. 363), della pagina 14 di 20 mancanza di allegazione, nell'atto di citazione in riassunzione – e, a fortiori, di prova- circa i danni (patrimoniali e non patrimoniali) da lui patiti in conseguenza del comportamento, ritenuto illecito, dei convenuti.
Dunque, in definitiva, il non ha dimostrato in alcun modo, Parte_1 ai sensi degli artt. 2697 c.c. e 1223 c.c., i danni patrimoniali e non patrimoniali eventualmente patiti in conseguenza del comportamento illecito dei convenuti, non avendo neanche specificato, nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, quali fossero eventualmente i pregiudizi di cui ha chiesto il risarcimento.
Nelle allegazioni difensive dell'atto di citazione in riassunzione, infatti, si è limitato a dedurre che “… le illecite, antigiuridiche e dannose condotte dei convenuti emergono dai numerosi testi escussi nell'istruttoria dibattimentale del giudizio di primo grado, dalla documentazione anche bancaria e dalle intercettazioni e perquisizioni ambientali svolte dalla PG operante. Sono infatti emerse gravissime irregolarità nei procedimenti di aggiudicazione delle gare di appalto pubblici relativi al Parte_1
Esse venivano appunto aggiudicate con ribassi irrisori rispetto a quelli indicati nei relativi bandi di gara dalle altre imprese concorrenti, in modalità sostanzialmente ripetute e anch'esse in violazione delle norme procedurali in materia. In buona sostanza, i plichi che contenevano le offerte giungevano presso il Comune di Pt_1 anche all'insaputa di talune imprese del tutto estranee al sistema corruttivo, le
[...] quali pur non possedendo i requisiti necessari per la partecipazione e l'aggiudicazione venivano inserite al solo scopo di raggiungere il quorum necessario per l'espletamento della gara stessa. Dall'esame degli atti si evince in modo chiaro un sistema di devianza degli appalti banditi dal Comune di con particolare riferimento Parte_1 alle riscontrate anomalie relative alla scelta dei contraenti ed alle offerte poste in essere con modalità di volta in volta diverse ma sempre con scopi elusivi dei principi della trasparenza operando così un radicale mutamento degli equilibri della libera concorrenza a tutto vantaggio delle imprese costituenti il cartello, che sistematicamente e metodicamente si sono accordate allo scopo di garantire gli appalti più significativi, vale a dire con importi rilevanti. Senza il cartello di imprese il
[...]
si sarebbe avvantaggiato sul piano economico finanziario in quanto la Parte_1 libera concorrenza avrebbe evitato percentuali di ribasso insignificanti, addirittura
pagina 15 di 20 dello 0,43% e quindi costi maggiori a carico dell'ente pubblico con un conseguente notevole incremento dei margini di profitto per le imprese costituenti il cartello..”
Ed ancora, nelle conclusioni il si è limitato a chiedere: Parte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli, reietta e disattesa ogni contraria istanza ed adverso, accogliere la domanda di risarcimento danni patrimoniali e/o morali subiti dal a seguito dei reati commessi da Parte_1 Controparte_2
, e e per l'effetto: a)condannare in Controparte_4 Controparte_3 Controparte_1 solido , e al Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3 Controparte_1 pagamento in favore del dell'importo corrispondente agli Parte_1 esuberi di importi che il si è visto costretto ad affrontare Parte_1 conseguenti alle irrisorie percentuali di ribasso praticate dalle imprese appartenenti al cartello, nella misura che sarà determinata dalla Corte di Appello a seguito dell'istruttoria processuale;
ovvero quella somma maggiore minore che l'Adita Corte di
Appello di Napoli vorrà liquidare, anche con la nomina di un CTU e/o in via equitativa;
b)condannare in solido tra loro , , e Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
al risarcimento di tutti danni patrimoniali e non patrimoniali, nulla Controparte_1 escluso o eccettuato, cagionati al in conseguenza delle Parte_1 condotte poste in essere dagli stessi meglio descritte in questo atto e che verranno eventualmente precisati nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1, c.p.c., danni da quantificarsi in base alla documentazione prodotta, a quanto emergerà in corso di causa e in via equitativa occorrendo;
c) condannare in solido i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio di rinvio, nonché, come stabilito dalla
Corte di Cassazione nella sentenza di rinvio, di provvedere anche sulle spese del giudizio di Cassazione”.
In sostanza, quanto al danno patrimoniale, oltre alle generiche allegazioni contenute nell'atto di citazione vi è la mancanza, in ogni caso, di prova anche documentale, posto che il non ha depositato altri documenti se non la Parte_1 sentenza n. 15539/2021 della sesta sezione penale della Corte di Cassazione depositata il 23.4.2021, la sentenza penale n. 7790/2019 della prima sezione penale della Corte di Appello di Napoli, la sentenza penale n. 2044/2016 del Tribunale di
Benevento depositata il 16.1.2017, la ctu esperita nella fase delle indagini preliminari, la relazione di notizia di reato che, però non possono costituire una pagina 16 di 20 fonte di prova del danno, non evincendosi dagli stessi elementi per valutare il danno né fornendo il altri elementi per valutare il danno richiesto. Pt_1
Né può farsi luogo, sul punto, ad una valutazione equitativa, ex artt. 2056 e 1226
c.c., posto che il Comune di non ha fornito alcuna prova, si ribadisce, Parte_1 innanzitutto della sussistenza di pregiudizi patrimoniali e, dunque, di conseguenza, neanche dell'eventuale nesso di causalità tra la condotta dei convenuti e tali eventuali pregiudizi, né, infine, della impossibilità o della oggettiva difficoltà di provarne l'ammontare.
Al riguardo va, infatti, detto che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale (cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 18/03/2022, n. 8941).
Dunque la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato (cfr. Cass. civ., Sez. III, 12/04/2023, n.
9744; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/02/2023, n. 3413).
E, inoltre, l'esercizio del potere discrezionale del giudice nel liquidare il danno in via equitativa, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., non dà luogo ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva o integrativa;
tale potere è subordinato, pertanto, alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare l'ammontare del danno (cfr., tra le più recenti, Cass. civ., Sez. III, Ord.,
01/03/2024, n. 5601).
Quanto, poi, ai danni non patrimoniali, nessuna prova ha articolato, in questa sede,
l'attore in riassunzione circa eventuali turbamenti d'animo e sofferenze patite in conseguenza dei comportamenti dei convenuti.
Al riguardo va detto, infatti, che se è vero, da un lato, che i pregiudizi di natura non patrimoniale presuppongono necessariamente una valutazione equitativa (dovendo il giudicante indicare, in motivazione, i criteri seguiti per tale tipo di liquidazione;
cfr., tra le altre, Cass. civ., Sez. III, Ord., 04/03/2024, n. 5674), è altrettanto vero che la pagina 17 di 20 lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "in re ipsa", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 14/03/2024, n. 6795; Sez. III, Ord., 08/03/2024, n. 6388;
Sez. lavoro, Ord., 04/08/2023, n. 23878; Sez. I, Ord., 03/07/2023, n. 18722; Sez.
III, 10/05/2018, n. 11269).
Per le motivazioni sopra esposte, va dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento danni (patrimoniali e non patrimoniali) formulata dal Parte_1 nei confronti di e deve essere rigettata la domanda di
[...] Controparte_2 risarcimento danni (patrimoniali e non patrimoniali) formulata dal Parte_1 nei confronti di , e .
[...] Controparte_1 Controparte_4 Controparte_3
Le spese processuali
La regolamentazione delle spese di lite (anche quelle del giudizio di legittimità, per la cui liquidazione la Suprema Corte ha rinviato a questo giudice del rinvio, ex art. 385, co.3, c.p.c.) va compiuta in base dell'esito finale della lite, con apprezzamento unitario (potendo il giudice del rinvio pervenire anche ad una compensazione totale o parziale delle spese dell'intero giudizio;
cfr. Cass. civ., Sez. III, 18/06/2003, n.
9690; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI – Lav., Ord., 12/10/2022, n. 29857; Sez. VI - 3,
Ord., 13/12/2017, n. 29888).
Ragion per cui in applicazione del principio della soccombenza del Parte_1 le spese vanno poste a suo esclusivo carico e vengono qui liquidate in favore
[...] dei convenuti costituitisi rispettivamente nel giudizio di rinvio e nel giudizio di legittimità, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri tra minimi e medi, per le fasi sopra indicate per ognuna delle parti convenute (cfr. Cass. civ.,
Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord.,
29/09/2022, n. 28325).
Va aggiunto che le spese vanno liquidate con applicazione dei parametri di cui al DM
n. 55/2014 e successive integrazioni, trattandosi di liquidazione che interviene in un momento successivo alla data di entrata in vigore dello stesso (cfr., fra le altre, Cass.
pagina 18 di 20 23/9/2020, n. 19980) con riferimento per il presente giudizio di rinvio allo scaglione indeterminabile di complessità media.
Infine, per i giudizi precedenti, trattandosi di spese sostenute dalla parte civile, vanno applicati i parametri relativi ai giudizi penali, ai sensi dell'art. 12 del richiamato DM (v., in argomento, Cass. 14/11/2019, n. 47860).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 4^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3361/2021 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara la contumacia di;
Controparte_4
2) dichiara inammissibile la domanda di risarcimento danni (patrimoniali e non patrimoniali) formulata dal nei confronti di Pt_1 Parte_1 CP
;
[...]
3) rigetta la domanda di risarcimento danni (patrimoniali e non patrimoniali) formulata dal nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 CP_4
e ;
[...] Controparte_3
4) dichiara tenuto e condanna il al pagamento: Parte_1
- quanto al giudizio di legittimità, di € 5.00,00 per compensi professionali il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge in favore di , Controparte_1
, e;
Controparte_2 Controparte_4 Controparte_3
- quanto al presente giudizio di rinvio, di euro 4.500,00 per compensi professionali il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge in favore di , di Controparte_2
e con distrazione in favore del difensore Controparte_1 Controparte_3 antistatario di , e . Controparte_1 Controparte_3
Napoli, 2.7.2024
Il Consigliere est. Il Presidente
Francesca Sicilia Giuseppe De Tullio
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