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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 23/12/2025, n. 2857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2857 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Graziella Costantino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3515 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024 vertente:
TRA
nato a [...]/SP, il 18.10.1979 (C.F. CPF. 299.660.298-69) e Parte_1 residente in Rua Diadema, 227, Guarulhos/SP; elettivamente domiciliato in Palermo, via r.l. 24, n.8 presso e nello studio dell'Avv. La Malfa Maria Stella del Foro di Palermo
( ; Fax 091.7656684; pec: che lo rappresenta CodiceFiscale_1 Email_1
e difende in virtù di procura alle liti in atti.
- RICORRENTE -
E
, (C.F. ), in persona del in carica, legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici- alla via G. Da Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. Email_2
C.F. C.F._2
- RESISTENTE –
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che venga dichiarato il Controparte_1 proprio status di cittadino italiano in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano
[...]
ovvero ovvero nato a [...], il [...], figlio di Per_1 Persona_1 Persona_2
1 e di che, in data 03.03.1906, ha contratto matrimonio con Per_3 Controparte_3 Per_4
, dall'unione coniugale nasceva il 12.02.1909, , il quale in data 01.03.1938,
[...] Persona_5 contraeva matrimonio con dalla cui unione nasceva il 26.01.1946 Persona_6 Persona_7
la quale il 20.05.1978, contraeva matrimonio con adottando il nome
[...] Persona_8 di dall' unione nasceva il 18.10.1979, Persona_9 Parte_1
[...]
Il ricorrente ha, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il Parte_2
d'Italia a Sao Paulo (Brasile)seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del Parte_2 al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis senza ricevere alcun fattivo riscontro.
Il P.M. apponeva il visto.
All'udienza del 22 dicembre 2025 parte ricorrente ha insistito nell'accoglimento della domanda mentre il resistente ha chiesto la sospensione del procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in virtù della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna.
All'esito, il giudice ha riservato la decisione.
Preliminarmente, si rappresenta che la richiesta formulata dall'Avvocatura dello Stato, volta ad ottenere la sospensione cosiddetta impropria del processo in attesa della pronuncia della Corte costituzionale, risulta superata dalla definizione del giudizio dinanzi al Giudice delle Leggi.
Con sentenza n. 142/2025, infatti, la Corte ha dichiarato inammissibili e infondate le diverse questioni di legittimità costituzionale ivi sollevate.
Sempre in via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.l. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo del ricorrente era originario di SS (CS), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero della ricorrente, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, il ricorrente ha agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadino italiano in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalla parte ricorrente, la quale ha depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione
2 brasiliano dell'avo italiano già menzionato, unitamente agli ulteriori atti di nascita dei discendenti, sino all' odierno ricorrente.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_2
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'art. 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 giorni il Parte_3 termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del 2008).
La complessità delle questioni trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadino italiano del ricorrente;
B) ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, di procedere Controparte_1 alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro 22.12.2025.
Il Giudice dott.ssa Graziella Costantino
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