Ordinanza cautelare 29 marzo 2019
Sentenza 10 settembre 2024
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2024
Rigetto
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/11/2025, n. 9309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9309 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09309/2025REG.PROV.COLL.
N. 08794/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8794 del 2024, proposto dal signor IE RG quale titolare e intestatario della omonima ditta individuale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Vittorio De Bonis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
il Ministero dello sviluppo economico, in persona del Ministro pro tempore , non costituito in giudizio;
il Gestore dei servizi energetici - GS S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola e Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della società Tesi di CO IT S.a.s., non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Lazio, Sezione III stralcio, n. 16301 del 10 settembre 2024, resa inter partes , concernente un diniego di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici per l’intervento di nuova costruzione dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica onshore e conseguente risarcimento danni.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Gestore dei servizi energetici - GS S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il consigliere NN SA e uditi per le parti gli avvocati Sergio Fidanzia e Angelo Gigliola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 2390 del 2019, proposto innanzi al T.a.r. Lazio, il signor RG IE aveva chiesto:
- l’annullamento del provvedimento di diniego all’accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici, numero protocollo GSEWEB/P20180361777 del 26.11.2018, emesso dal Gestore dei servizi energetici S.p.a., comunicato a mezzo P.E.C. in data 26.11.2018;
- l’accertamento del diritto ad essere ammesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili – ai sensi del Titolo VI del D.M. 23 giugno 2016, per l’intervento di Nuova costruzione dell’impianto di generazione di energia elettrica da fonte Eolica onshore con potenza pari a 0,060 MW, nel Comune di Albano di Lucania;
- la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al predetto meccanismo di incentivazione nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
2. A sostegno del ricorso, nel contestare l’impugnato provvedimento fondato su un preteso artato frazionamento, aveva dedotto quanto segue:
i) formazione del silenzio assenso e conseguente tardività del provvedimento, disparità di trattamento rispetto ad altro operatore;
ii) incompetenza del GS ai fini della verifica, oltre che dell’esistenza, anche della legittimità ed efficacia del titolo autorizzativo;
iii) difetto di istruttoria.
3. Nella resistenza del GS e del Ministero dello sviluppo economico, il Tribunale adìto (Sezione III stralcio) ha così deciso il gravame al suo esame:
- ha respinto il ricorso;
- ha condannato parte ricorrente alle spese di lite in favore del GS (€ 2.000) mentre le ha compensate con il Ministero.
4. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che:
- “ Il caso di specie risulta riconducibile alle ipotesi indicate dal D.M. 23 giugno 2016 come elementi indicativi dell’artato frazionamento ” e pertanto ne ripropone la testuale formulazione (premesse e art. 29).
5. Avverso tale pronuncia il signor IE ha interposto l’appello in trattazione, notificato il 11/11/2024 e depositato il 25/11/2024, articolando n. 2 motivi di gravame (pagine 4-8) così rubricati:
I) MOTIVAZIONE ILLOGICA DELLA DECISIONE E TRAVISAMENTO DEGLI ELEMENTI DI FATTO – CARENZA DI PROVA – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.M. 23 giugno 2016 ARTT. 5 e 29 ;
II) VIOLAZIONE FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE: ART. 2359 C.C.; L.R. BASILICATA N. 8 DEL 26.04.2012 ART. 6 .
5.1. Premette parte appellante che il GS ha ritenuto sussistere un artificioso frazionamento di un unico impianto, valorizzando due circostanze: il fatto che, alla data di entrata in esercizio (20 febbraio 2017), i due impianti risultavano nella disponibilità dello stesso produttore Tesi di CO IT S.a.S. e che i due punti di connessione dei due impianti erano ubicati sulla medesima particella catastale 101 del foglio 1 del Comune di Albano di Lucania.
5.2. Con il primo motivo, l’appellante, dopo aver ripercorso il tratto testuale della contestata pronuncia, deduce che, in realtà, non esisterebbe un unico punto di raccolta dell’energia in comune tra i due impianti, atteso che questi sarebbero ciascuno dotati della propria rete di connessione ed immissione dell’energia nella rete elettrica nazionale. Il T.a.r. si sarebbe limitato a richiamare genericamente l’art. 29 del d.m. 23 giugno 2016, senza indicare in concreto quali elementi di fatto esistano realmente e quali di questi siano tra quelli considerati dalla fattispecie astratta prevista dalla norma. L’appellante, altresì, evidenzia che l’aerogeneratore è stato acquistato a titolo oneroso e dunque non può essere escluso dagli incentivi, perché in passato apparteneva allo stesso soggetto (Tesi S.a.s. di CO IT), che gode di incentivi per altro aerogeneratore di sua proprietà. Inoltre, l’appellante pone in evidenza che si tratterebbe di due titoli autorizzativi ben distinti, l’uno prot. PAS n.2207 e l’altro prot. PAS n. 2206 del 01.08.2014. Circostanza quest’ultima che pone in evidenza come non si sia dinanzi ad un unico centro imprenditoriale, dovendosi tenere conto della cessione onerosa dell’impianto eolico intervenuta successivamente, in data 29 dicembre 2017. L’originario ricorrente, infine, sottolinea la necessità di prendere in considerazione la situazione catastale esistente (proprietà dell’impianto dell’appellante IE) alla data di presentazione dell’istanza di ammissione all’incentivo, istanza inoltrata il 13 luglio 2018 con protocollo GSEWEB/A20180704801.
5.3. Col secondo mezzo di gravame parte appellante valorizza quanto previsto dall’art. 2359 c.c. e dall’art. 6 della l.r. n. 8 del 26.04.2012, per evidenziare che il GS avrebbe mancato di verificare l’effettiva riconducibilità dei due impianti al medesimo centro d’interesse. Sarebbe rimasta indimostrata “ la prova di una relazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. tra l’Appellante e la Controinteressata ”.
6. L’appellante, previa riproposizione della domanda di risarcimento del danno in forma specifica o per equivalente, conclude chiedendo, in riforma dell’impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso di primo grado e quindi l’annullamento degli atti con lo stesso impugnati.
7. In data 27 novembre 2024 il GS – Gestore dei servizi energetici S.p.A. si è costituito in giudizio al fine di chiedere il rigetto dell’avverso gravame.
8. In data 13 dicembre 2024 parte appellata ha depositato memoria insistendo per il rigetto dell’appello. Ha evidenziato, tra l’altro, che l’impianto era già stato frazionato dalla società Tesi di CO IT quando questa era proprietaria di entrambi gli impianti e la impugnata decisione non si fonderebbe sulla unicità del nodo di raccolta degli stessi.
9. Con ordinanza n. 4797 del 18 dicembre 2024 la domanda cautelare è stata respinta per difetto del “requisito del periculum in mora , non riscontrandosi la concreta possibilità di produzione di un danno grave e irreparabile in capo all’appellante nelle more del giudizio, trattandosi di un pregiudizio di natura integralmente patrimoniale – e dunque reversibile – e la cui potenziale esiziale lesività sulla vita dell’impresa è stata dedotta solo genericamente dall’interessato;”.
10. In data 3 ottobre 2025 parte appellata ha depositato ulteriore memoria al fine di insistere per il rigetto del gravame.
11. La causa, chiamata per la discussione all’udienza del 4 novembre 2025, è stata trattenuta in decisione.
12. L’appello, per le ragioni di seguito esposte, è da respingere. L’infondatezza del gravame consente di reputare assorbita ogni questione in rito sollevata da parte appellata.
13. Ritiene il Collegio che la impugnata pronuncia del giudice di prime cure, assistita da un corredo motivazionale sintetico ma esauriente, sia meritevole di conferma in questa sede di giudizio.
Come riportato in punto di fatto, con i due motivi di gravame, suscettibili per il loro tenore di trattazione congiunta, si articolano rilievi che impingono sia sul piano formale che sostanziale sulla sussistenza dell’artato frazionamento.
Per il primo aspetto si deduce l’inconsistenza lessicale delle prospettazioni rese dal GS a sostegno della contestata determinazione, essendosi limitato a richiamare l’art. 29 del D.M. 23 giugno 2016 senza chiarire le ragioni a sostegno del contestato artato frazionamento.
Di contro va rilevato che, come risulta dal tenore dell’atto impugnato in prime cure, il Gestore ha fornito ampia ed esaustiva ostensione delle ragioni a suffragio della contestata determinazione avendo, in primis , fornito un quadro esplicativo della disciplina di riferimento attraverso specifico richiamo dell’art. 2, comma 1, lettera m) del Decreto 23 giugno 2016 ai fini della definizione della “ data di entrata in esercizio di un impianto ”, identificata, come testualmente riportato, quale “ data in cui, al termine dell’intervento di realizzazione delle opere funzionali all’esercizio dell’impianto, si effettua il primo funzionamento dell’impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDI’ ”.
Viene poi riportato anche il tenore del paragrafo 1.3.1 delle Procedure Applicative del Decreto, circa la definizione del “ completamento lavori ” come “l'installazione di tutte le macchine e di tutti i dispositivi elettromeccanici e l'ultimazione delle opere civili di impianto in conformità a quanto autorizzato”, specificando che “devono essere realizzate e installate tutte le opere impiantistiche, tutte le opere civili strutturali e tutte le opere civili funzionati all'esercizio dell'impianto in conformità con il progetto autorizzato”.
Ma soprattutto il Gestore, dopo aver richiamato i documenti prodotti dalla Società ed il tenore della richiamata disciplina di cui al summenzionato Decreto del 23 giugno 2016 e delle Procedure Applicative, ha specificato che “ il GSE, ai fini del controllo sul rispetto di quanto disposto dall'art. 5 del Decreto, fa riferimento alla situazione catastale esistente alla data di entrata in esercizio ”.
Ha quindi conclusivamente rilevato, a sostegno della contestazione operata nei riguardi della Società, quanto segue:
“ Nel corso dell'istruttoria di valutazione della richiesta di accesso agli incentivi in oggetto, il GSE ha riscontrato che alla suddetta data di entrata in esercizio:
i due impianti risultavano nella disponibilità dello stesso produttore: Tesi di CO IT S.A.S;
i punti di connessione dei due impianti, sono ubicati sulla medesima particella catastale 101 del foglio 1 del Comune di Albano di Lucania (PZ). ”.
Peraltro il GS aveva evidenziato diversi elementi sintomatici dell’artato frazionamento a partire dal collocamento dei due impianti nella stessa area catastale (identificata dalle particelle 101 e 113 del foglio 13) nonché:
- “ la-condivisione del preventivo di connessione alla rete di EN IB (Codice di rintracciabilità: T0672679) ”;
- “ la coincidenza delle date di richiesta del titolo autorizzativo: per la FER104925: PAS prot. n. 2207 dell’1/8/2014, presentata dalla società Abbasciano S.A.S. e volturata alla Tesi di CO IT S.A.S con Comunicazione di trasferimento degli effetti della PAS prot. 3783 del 17/10/2016; per la FER102467: PAS prot. n. 2206 dell'1/08/2014, presentata dalla Sig.ra OM TI e volturata alla Tesi di CO IT S.A.S con Comunicazione di trasferimento degli effetti della PAS prot. 3783 del 17/10/2016 ”;
- “ gli impianti sono entrati in esercizio in data 20/02/2017 ”.
Ne consegue che effettivamente l’impianto andava reputato di potenza nominale superiore al valore di soglia per l’accesso diretto agli incentivi pari a 0,060 MW (ex art. 4, comma 3, lettera a), del Decreto per impianti eolici on shore ).
Tali circostanze fattuali non sono adeguatamente contraddette dalle deduzioni di parte appellante, laddove evidenzia sviluppi della vicenda che non risultano in contrasto con quanto rimarcato dal Gestore, e suffragato dagli atti di causa, circa il fatto che alla data di entrata in esercizio i due impianti erano entrambi nella disponibilità del produttore e i due punti di connessione dei due impianti erano collocati sulla medesima particella catastale.
Quanto dedotto da parte appellante non risulta pertanto convincente, non potendo assumere rilievo quanto evidenziato circa la disponibilità dell’impianto acquisita “ a titolo oneroso ”, la diversità dei punti di consegna dell’elettricità, l’acquisto a titolo oneroso dell’aerogeneratore, l’assenza di elementi di collegamento tra le due società nonché, si riporta testualmente, “ la situazione catastale esistente (proprietà dell’impianto dell’Appellante IE) alla data di presentazione dell’istanza di ammissione all’incentivo, istanza inoltrata il 13.07.2018 con protocollo GSEWEB/A20180704801 ”.
Trattasi di elementi che non sono in grado di contraddire quanto sopra evidenziato dal GS a sostegno della rilevata unicità dell’impianto, trattandosi di aspetti di carattere meramente formale o comunque sopravvenuti rispetto al dato temporale di riferimento, fermo restando che, come controdedotto dal GS, sia il provvedimento impugnato in prime cure sia la conseguente pronuncia non valorizzano la unicità del nodo di raccolta dei due impianti attribuendone rilievo decisivo.
Né può darsi rilievo al fatto che non vi è prova “ di una relazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. tra l’Appellante e la Controinteressata ” (cfr. pag. 8 dell’atto di appello), in quanto, come si preciserà riportando uno specifico precedente della Sezione al riguardo, tale circostanza non è necessaria al fine di suffragare il quadro indiziario che connota la fattispecie dell’artato frazionamento.
Si deve conclusivamente rilevare sul punto l’infondatezza di quanto complessivamente dedotto da parte appellante dovendosi prendere atto dell’esaustività del quadro motivazionale che connota l’atto impugnato in prime cure con la precisa formulazione delle contestazioni effettuate nei riguardi della Società.
Ciò integra senz’altro la contestata fattispecie dell’artato frazionamento secondo il consolidato orientamento di questo Consiglio di Stato, ove si osserva che “ Il divieto di artato frazionamento, relativo agli impianti da fonti rinnovabili, costituisce un principio generale dell’ordinamento che opera a prescindere da una puntuale previsione normativa ed è applicabile a tutti gli impianti che percepiscono incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, 12 aprile 2022, n.2745; id ., sez. II, 12 aprile 2022, n.2743).
Ancor più di recente questa Sezione ha coerentemente osservato al riguardo che “ Il divieto di artato frazionamento degli impianti è stato da sempre considerato una declinazione, nello specifico settore dei meccanismi di incentivazione per la produzione di energia da fonti rinnovabili, del generale divieto di abuso del diritto, quale principio generale dell’ordinamento giuridico. L’elusione delle regole di settore al fine di conseguire vantaggi non spettanti, quale che ne sia la natura, come sopra detto, non può assurgere a fattispecie costitutiva del diritto all’incentivazione (o del diritto a un’incentivazione superiore a quella spettante), in quanto pregiudica gli altri operatori economici che quelle regole hanno rispettato, vanifica l’imposizione, ad opera dei vari “Conti Energia”, di specifici requisiti di potenza per l’ammissione al beneficio e frustra, in ultima analisi, la stessa finalità perseguita attraverso la distribuzione delle risorse scarse in questione (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. II, 3 ottobre 2025, n. 7774; id., 18 gennaio 2023, n. 640; 31 luglio 2023, n. 7402).
Stante l’immanenza del generale divieto di abuso del diritto, non può, quindi, come l’appellante pretenderebbe, attribuirsi valore costitutivo alle singole disposizioni normative o regolamentari che nel tempo hanno chiarito il principio del divieto in questione sul piano positivo, declinandone gli effetti sul piano applicativo.
Infine, sul piano probatorio, ai fini della sussistenza dell’artato frazionamento di un impianto, è sufficiente che tale frazionamento possa ragionevolmente e non illogicamente desumersi da fatti gravi, precisi e concordanti (cfr. Cons. Stato sez. II 8 agosto 2023, n. 7706; id., 11 febbraio 2025, n. 1096): nella specie adeguatamente rappresentati dalla sostanziale contestualità di richieste e adempimenti, dalla contiguità degli impianti (tutti di analoga potenza) e delle particelle di ubicazione, poi confluite in una sola dopo essere rimaste “frazionate” per il tempo necessario all’inoltro delle singole istanze, l’identità del soggetto responsabile, ecc. ” (cfr. Cons. Stato, Sez. II, n. 7996 del 13 ottobre 2025).
Va quindi conclusivamente reputato infondato quanto dedotto da parte appellante nel senso della pretesa insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie dell’artato frazionamento.
14. La domanda di risarcimento in forma specifica e, in via subordinata, “in termini economici” va di conseguenza disattesa per difetto dei relativi presupposti alla luce di quanto evidenziato nel senso dell’infondatezza delle articolate censure.
15. Tanto premesso, l’appello deve essere respinto.
15.1. Le spese di giudizio, secondo il canone della soccombenza, sono da porre a carico di parte appellante nella misura di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 8794/2024), lo respinge.
Condanna parte appellante al rimborso, in favore del GS, delle spese di grado nell’importo di € 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
GI SS NO, Presidente FF
NN SA, Consigliere, Estensore
Francesco Guarracino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN SA | GI SS NO |
IL SEGRETARIO