Articolo 2 della Legge 25 marzo 1958, n. 316
Articolo 1
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30 aprile 1958
Art. 2.

L' art. 16 del regio decreto-legge 29 giugno 1933, numero 995 , e' integrato dal seguente comma:
"Mediante regolamento da deliberare dall'Ente e da approvare con decreto del Ministro per il lavoro, e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabiliti la consistenza numerica, le norme di assunzione e di stato giuridico, il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di previdenza del personale - compreso il direttore generale - comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Ente".

Entrata in vigore il 30 aprile 1958