Art. 2.
L' art. 16 del regio decreto-legge 29 giugno 1933, numero 995 , e' integrato dal seguente comma:
"Mediante regolamento da deliberare dall'Ente e da approvare con decreto del Ministro per il lavoro, e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabiliti la consistenza numerica, le norme di assunzione e di stato giuridico, il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di previdenza del personale - compreso il direttore generale - comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Ente".
L' art. 16 del regio decreto-legge 29 giugno 1933, numero 995 , e' integrato dal seguente comma:
"Mediante regolamento da deliberare dall'Ente e da approvare con decreto del Ministro per il lavoro, e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabiliti la consistenza numerica, le norme di assunzione e di stato giuridico, il trattamento economico di attivita' a qualsiasi titolo e di previdenza del personale - compreso il direttore generale - comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Ente".