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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 01/04/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. 310/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 310/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. DI GIOVANNI LUCA
e nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. LO MUZIO CP_2 Controparte_3
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/02/2025, e Parte_1
esponevano che in data 04/09/1978 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in FOGGIA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
09/12/2009, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in FOGGIA il
04/09/1978, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del pagina 2 di 3 Comune di FOGGIA, nell'anno 1978 atto numero 723 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi vivranno separati e liberi di fissare la loro dimora con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) per quanto concerne i figli, nessun mantenimento sarà loro dovuto, in quanto indipendenti e autonomi economicamente;
4) i coniugi, economicamente indipendenti, rinunciano a qualsivoglia corresponsione economica, l'uno nei confronti dell'altro, a titolo di mantenimento;
5) Le spese della procedura sono compensate tra le parti ed i sottoscritti difensori rinunciano espressamente al vincolo di solidarietà professionale.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FOGGIA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 01/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia MEDICA Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 310/2025 V.G., promossa da:
, nata a [...] il [...], assistita e difesa Parte_1 dall'avv. DI GIOVANNI LUCA
e nato a [...] il [...], assistito e difeso Controparte_1 dall'avv. LO MUZIO CP_2 Controparte_3
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/02/2025, e Parte_1
esponevano che in data 04/09/1978 avevano contratto Controparte_1
matrimonio con rito concordatario, in FOGGIA.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto dei coniugi, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che la separazione omologata dal Tribunale di PESCARA in data
09/12/2009, si è protratta senza soluzione di continuità e che non esiste alcun motivo per una futura ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi;
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dai coniugi Parte_1
e provvede come segue:
[...] Controparte_1
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio dai predetti contratto in FOGGIA il
04/09/1978, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello Stato Civile del pagina 2 di 3 Comune di FOGGIA, nell'anno 1978 atto numero 723 parte II, serie A, alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1) i coniugi vivranno separati e liberi di fissare la loro dimora con l'obbligo del reciproco rispetto;
3) per quanto concerne i figli, nessun mantenimento sarà loro dovuto, in quanto indipendenti e autonomi economicamente;
4) i coniugi, economicamente indipendenti, rinunciano a qualsivoglia corresponsione economica, l'uno nei confronti dell'altro, a titolo di mantenimento;
5) Le spese della procedura sono compensate tra le parti ed i sottoscritti difensori rinunciano espressamente al vincolo di solidarietà professionale.
Manda alla Cancelleria del Tribunale di trasmettere copia della presente sentenza, allorché definitiva, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FOGGIA per le annotazioni e le altre incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 N. 1238.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 01/04/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 3 di 3