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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/11/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, in persona del dott.
LA NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 662/2024 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 17.09.2025, vertente tra
(Partita Iva: , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia
Curatola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Reggio Calabria, via Del Gelsomino, 45, Sc. E, int.9, giusta procura in atti;
-Opponente- contro
(C.F.: in persona in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
UR RI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Reggio
Calabria alla Via Possidonea 46/b, giusta procura in atti;
-opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni: come da atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo il ha adito il Controparte_1
Tribunale di Reggio Calabria al fine di ottenere l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dell' , esponendo che: Parte_1
- con contratto di locazione commerciale, sottoscritto in data 24.03.2016 e registrato presso la Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria in data 25.03.2016, il “ CP_1
ha concesso in locazione all'
[...] Parte_1
l'immobile sito in Reggio Calabria via S. Anna II Tronco 20/E, riportato al N.C.E.U. di
Reggio Calabria Fgl. RC/108; Part. 608 Sub 3 cat. C/1;
- il prezzo della locazione è stato pattuito in €12.000,00, comprensivo di oneri condominiali, da versare in n. 12 rate mensili anticipate di € 1.000,00 e da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario intestato al locatore entro il 05 di ogni mese;
- da punto n.2 del contratto di locazione “Il mancato pagamento, decorso il tempo massimo di tolleranza di cinque giorni dalla scadenza, costituisce senz'altro atto di conduttore in mora. Decorso il termine massimo di 20 giorni dalla scadenza stabilita, il contratto si potrà ritenere risolto” e da punto n.4 “Il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute”;
- l'Amministratore pro tempore del “ ha inviato diverse Controparte_1 comunicazioni a mezzo PEC alla sig.ra n.q. di rappresentante legale della Parte_2
al fine di richiedere il pagamento dei canoni Parte_1 ancora non corrisposti e già scaduti e, con PEC del 27.10.2023, l'associazione culturale è stata formalmente costituita in mora;
- la somma complessivamente dovuta a titolo di canoni di locazione e oneri condominiali scaduti e non corrisposti ammonta ad € 4.500,00 (di cui €500 per metà mensilità di marzo 2020; €1000 per mensilità di agosto 2023; € 1000,00 per mensilità di settembre
2023; € 1000,00 per mensilità di ottobre 2023; € 1000,00 per mensilità di novembre 2023); - i pagamenti effettuati dall' nell'anno 2023 e risultanti da estratto conto Parte_1
non sono riconducibili alle mensilità in cui era stato effettuato il bonifico bensì ai pagamenti per i mesi precedenti.
2. Ottenuto il decreto ingiuntivo richiesto (decreto ingiuntivo n. 794/2023 emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria in data 26.12.2023), avverso lo stesso ha proposto tempestiva opposizione con domanda riconvenzionale l' , in Parte_1 Parte_3 persona del legale rappresentate p.t., rilevando l'insussistenza della pretesa creditoria ingiunta, in quanto le mensilità di agosto, settembre ed ottobre 2023 risultavano interamente pagate.
In specie, ha richiamato l'art. 1193 c.c. sottolineando che dalle causali dei bonifici di pagamento si potessero evincere le mensilità alle quali imputare i pagamenti effettuati
(bonifico eseguito in data 5.9.2023 per il pagamento della mensilità di Agosto 2023; bonifico eseguito il 10.10.2023 per il pagamento della mensilità di Settembre 2023; bonifico eseguito il 1.11.2023 per il pagamento della mensilità di Ottobre 2023 e bonifico eseguito il 20.11.2023 per il pagamento della mensilità di Novembre 2023) e specificando che il 50% della mensilità del mese di Marzo era stato corrisposto in contanti direttamente all'amministratore dott.
. Per_1
Ha rappresentato di non aver corrisposto le somme relative alle mensilità di febbraio in ragione del 50%, marzo, aprile e maggio 2020, in quanto mesi in cui l'attività dell'opponente era stata chiusa e per i quali la conduttrice aveva richiesto una riduzione del canone al 50% data la condizione economica precaria (incassi dell'associazione azzerati per la chiusura di tutte le attività ludiche e ricreative) determinata della pandemia del Covid-19.
Sul punto ha richiamato diverse pronunce della giurisprudenza di merito che hanno riconosciuto l'esistenza di un obbligo giuridico a carico della parte avvantaggiata dalla pandemia a rinegoziare il canone di locazione così da consentire la conservazione del contratto a condizioni più eque per le parti, circostanza non realizzatasi nel caso di specie, in quanto il locatore non aveva concesso la riduzione del canone durante il periodo di chiusura.
Per le ragioni esposte, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) preliminarmente, sospendere, per le motivazione spiegate in ricorso, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 794/2023 del 26.12.2023 (R.G. n.
3046/2023), emesso dal Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Dott.ssa Cristina Piasentin, con il quale veniva ingiunto all'odierna opponente, il pagamento della complessiva somma di € 4.500,00 oltre interesse come da domanda e spese di procedura, liquidate in € 473,00, per compensi ed in Euro 76,00, per esborsi oltre Iva, CPA e rimborso forfettario ex art. 2
D.M. n. 55/2014 oltre alle successive occorrende;
3) Accertare e dichiarare, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
4) Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto;
5) in via riconvenzionale, pronunciare una sentenza costitutiva di riduzione dei canoni
d'affitto relativamente ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno 2020; Con vittoria di spese
e competenze da distrarsi in favore del procuratore costituito”
3. Ritualmente notificato il ricorso in opposizione con pedissequo decreto di fissazione udienza, si è costituito il in persona del suo amministratore e Controparte_1
legale rappresentante p.t., contestando l'opposizione per infondatezza dei motivi addotti dall'opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo n. 794/2023, previa concessione della provvisoria esecuzione dello stesso.
In specie, ha evidenziato che la mancata corresponsione delle mensilità oggetto di ingiunzione potesse evincersi dall'estratto conto personale dell' ed Parte_1 ha richiamato il principio enucleato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 27076 del 2022 secondo cui la disciplina dell'imputazione di pagamento ex art. 1193 c.c. è applicabile esclusivamente in ipotesi di pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e non anche nell'ipotesi di pagamento di più canoni relativi ad un unico contratto di locazione, specificando che in materia locatizia, in ipotesi di morosità del conduttore per più canoni di locazione, spetta al locatore stabilire a quali dei canoni scaduti e non corrisposti vadano imputate le somme ricevute dal conduttore, indipendentemente dalle indicazioni di quest'ultimo.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, ha rilevato che le mensilità di febbraio, di marzo in ragione del 50%, di aprile e di maggio 2020 risultavano pagate e regolarmente contabilizzate dall'amministrazione condominiale ed ha sottolineato l'assenza, nel nostro ordinamento giuridico, di un obbligo tout court alla rinegoziazione del contratto e che lo stesso non è stato enucleato dal Legislatore durante la fase emergenziale scaturita dalla pandemia da Covid-19, durante la quale è stata riconosciuta solo un'agevolazione fiscale (sul punto ha richiamato il decreto Cura Italia n. 18/2020 convertito con l. n. 27 del 24/04/2020 con il quale non è stata consentita la sospensione unilaterale da parte del conduttore del pagamento dei canoni di locazione bensì è stato riconosciuto, quale unico beneficio per le locazioni commerciali, un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione per il mese di marzo 2020, specificando che detto canone doveva essere già stati pagato e successivamente portato in compensazione con l'erario).
Altresì, ha rilevato parte opponente non ha provato il pregiudizio lamentato, né è stato assolto l'onere di specifica allegazione e prova circa la sussistenza in concreto del nesso di causalità tra la pandemia da Covid-19 e l'azzeramento degli incassi, nonché tra detta situazione economico-finanziaria e l'impossibilità di pagamento del canone locatizio.
Infine, ha rilevato la temerarietà dell'azione spiegata dall'opponente sia per la sua infondatezza sia in quanto l'associazione socio-culturale ha riconosciuto il proprio debito nei confronti del Condominio ed ha richiesto ed ottenuto – a seguito della notifica del decreto ingiuntivo e prima della proposizione dell'opposizione – il pagamento dilazionato della somma ingiunta, tra l'altro epurata dagli interessi riconosciuti in sede monitoria.
Ha formulato richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, attesa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“PRELIMINARMENTE in esito alla delibazione in punto di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 794/2023, concedere alla odierna opposta i termini per la instaurazione della procedura di mediazione giusta disposizione degli articoli
648 cpc e art. 5 bis D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e, per l'effetto, voglia fissare la successiva udienza dopo la scadenza di cui all'art. 6 del citato d.lgs. 28/2010.
NEL MERITO: previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
n. 794/2023, rigettare integralmente la opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente accertamento del diritto del Controparte_1 alla somma indicata in decreto ingiuntivo, oltre interessi dalla singola maturazione mensile sino al soddisfo.
ANCORA NEL MERITO: dire inammissibile e comunque infondata la domanda riconvenzionale di parte opponente, con ogni conseguente statuizione in merito.
- Accertare e ritenere la temerarietà dell'atto di opposizione e per ciò stesso condannare L' , ex art. 96 c.p.c. al pagamento Parte_1 di una somma a titolo di maggior danno, da quantificarsi anche nel corso del presente giudizio e, in via subordinata, anche in via equitativa in relazione al valore della lite ed al contegno processuale delle parti in giudizio.
- Con condanna al pagamento della somma oggetto di ingiunzione ed accessori di legge.
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del costituito procuratore.
Salvi ed impregiudicati tutti i diritti e riservate le conseguenti eventuali e separate azioni o ragioni”.
4. All'udienza del 20.06.2024, il Giudice, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., ha assegnato termine all'opposto per la proposizione della domanda di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 in quanto procedimento avente ad oggetto la materia locatizia.
In data 21.02.2025 parte opposta ha depositato telematicamente l'accordo conciliativo raggiunto in sede di mediazione.
Alla successiva udienza del 17.09.2025 parte opposta ha domandato la pronuncia di sentenza che desse atto dell'intervenuto accordo conciliativo con compensazione delle spese di lite, rappresentando che parte opponente ha pagato quanto dovuto. Alla stessa udienza la causa è stata trattenuta in decisione con termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
5. Preso atto del raggiungimento dell'accordo intercorso tra le parti costituite in sede di mediazione (cfr. verbale di mediazione del 18.12.2024 e accordo di conciliazione in pari data, entrambi sottoscritti dalle parti e dai rispettivi difensori) depositato in atti e, quindi, della definizione stragiudiziale in via bonaria della controversia, occorre pronunciare la cessazione della materia del contendere, con assorbimento di ogni altra questione, anche preliminare, e senza alcuna valutazione in merito alle condizioni ed alle conseguenze dell'accordo raggiunto.
Sul punto, infatti, occorre richiamare l'orientamento di legittimità per il quale deve essere dichiarata – anche d'ufficio – cessata la materia del contendere qualora risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. n. 19845/2019). Giova specificare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere va pronunciata anche in caso di intervenuta transazione tra le parti, come accaduto nel caso di specie, in quanto la definizione stragiudiziale della lite incide sul diritto sostanziale che forma oggetto del processo (Cass. n. 2647/2003)
Altresì, alla cessazione della materia del contendere consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto, con specifico riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha precisato che “la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione” (Cass. 13085/2008)
6.Essendo la cessazione della materia del contendere derivata dal raggiungimento di un accordo fra le parti in sede di mediazione (il quale oltretutto prevede espressamente che
“ciascuna parte provvederà alla corresponsione delle spese vive sostenute nel corso della procedura di mediazione, con altresì il pagamento degli onorari a favore dei propri legali”), le spese di lite devono essere integralmente compensate (cfr. Cass. n. 14016/2024, Trib.
Milano 06/11/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del Parte_1 in persona in persona dell'amministratore e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 794/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 26.12.2023;
- dichiara interamente compensate le spese di lite
Reggio Calabria, 17/11/2025
Il Giudice
LA NI
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, in persona del dott.
LA NI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 662/2024 r.g.a.c., trattenuta in decisione all'udienza del 17.09.2025, vertente tra
(Partita Iva: , in Parte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia
Curatola ed elettivamente domiciliata presso il suo studio legale sito in Reggio Calabria, via Del Gelsomino, 45, Sc. E, int.9, giusta procura in atti;
-Opponente- contro
(C.F.: in persona in persona Controparte_1 P.IVA_2
dell'amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
UR RI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale sito in Reggio
Calabria alla Via Possidonea 46/b, giusta procura in atti;
-opposto-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo conclusioni: come da atti e verbali di causa
CONCISA ESPOSIZIONE DEL FATTO E DELLE RAGIONI DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo il ha adito il Controparte_1
Tribunale di Reggio Calabria al fine di ottenere l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dell' , esponendo che: Parte_1
- con contratto di locazione commerciale, sottoscritto in data 24.03.2016 e registrato presso la Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria in data 25.03.2016, il “ CP_1
ha concesso in locazione all'
[...] Parte_1
l'immobile sito in Reggio Calabria via S. Anna II Tronco 20/E, riportato al N.C.E.U. di
Reggio Calabria Fgl. RC/108; Part. 608 Sub 3 cat. C/1;
- il prezzo della locazione è stato pattuito in €12.000,00, comprensivo di oneri condominiali, da versare in n. 12 rate mensili anticipate di € 1.000,00 e da effettuarsi a mezzo di bonifico bancario intestato al locatore entro il 05 di ogni mese;
- da punto n.2 del contratto di locazione “Il mancato pagamento, decorso il tempo massimo di tolleranza di cinque giorni dalla scadenza, costituisce senz'altro atto di conduttore in mora. Decorso il termine massimo di 20 giorni dalla scadenza stabilita, il contratto si potrà ritenere risolto” e da punto n.4 “Il conduttore non potrà in alcun modo ritardare il pagamento del canone e degli oneri accessori oltre i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni e non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo eseguito il pagamento delle rate scadute”;
- l'Amministratore pro tempore del “ ha inviato diverse Controparte_1 comunicazioni a mezzo PEC alla sig.ra n.q. di rappresentante legale della Parte_2
al fine di richiedere il pagamento dei canoni Parte_1 ancora non corrisposti e già scaduti e, con PEC del 27.10.2023, l'associazione culturale è stata formalmente costituita in mora;
- la somma complessivamente dovuta a titolo di canoni di locazione e oneri condominiali scaduti e non corrisposti ammonta ad € 4.500,00 (di cui €500 per metà mensilità di marzo 2020; €1000 per mensilità di agosto 2023; € 1000,00 per mensilità di settembre
2023; € 1000,00 per mensilità di ottobre 2023; € 1000,00 per mensilità di novembre 2023); - i pagamenti effettuati dall' nell'anno 2023 e risultanti da estratto conto Parte_1
non sono riconducibili alle mensilità in cui era stato effettuato il bonifico bensì ai pagamenti per i mesi precedenti.
2. Ottenuto il decreto ingiuntivo richiesto (decreto ingiuntivo n. 794/2023 emesso dal
Tribunale di Reggio Calabria in data 26.12.2023), avverso lo stesso ha proposto tempestiva opposizione con domanda riconvenzionale l' , in Parte_1 Parte_3 persona del legale rappresentate p.t., rilevando l'insussistenza della pretesa creditoria ingiunta, in quanto le mensilità di agosto, settembre ed ottobre 2023 risultavano interamente pagate.
In specie, ha richiamato l'art. 1193 c.c. sottolineando che dalle causali dei bonifici di pagamento si potessero evincere le mensilità alle quali imputare i pagamenti effettuati
(bonifico eseguito in data 5.9.2023 per il pagamento della mensilità di Agosto 2023; bonifico eseguito il 10.10.2023 per il pagamento della mensilità di Settembre 2023; bonifico eseguito il 1.11.2023 per il pagamento della mensilità di Ottobre 2023 e bonifico eseguito il 20.11.2023 per il pagamento della mensilità di Novembre 2023) e specificando che il 50% della mensilità del mese di Marzo era stato corrisposto in contanti direttamente all'amministratore dott.
. Per_1
Ha rappresentato di non aver corrisposto le somme relative alle mensilità di febbraio in ragione del 50%, marzo, aprile e maggio 2020, in quanto mesi in cui l'attività dell'opponente era stata chiusa e per i quali la conduttrice aveva richiesto una riduzione del canone al 50% data la condizione economica precaria (incassi dell'associazione azzerati per la chiusura di tutte le attività ludiche e ricreative) determinata della pandemia del Covid-19.
Sul punto ha richiamato diverse pronunce della giurisprudenza di merito che hanno riconosciuto l'esistenza di un obbligo giuridico a carico della parte avvantaggiata dalla pandemia a rinegoziare il canone di locazione così da consentire la conservazione del contratto a condizioni più eque per le parti, circostanza non realizzatasi nel caso di specie, in quanto il locatore non aveva concesso la riduzione del canone durante il periodo di chiusura.
Per le ragioni esposte, ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“1) preliminarmente, sospendere, per le motivazione spiegate in ricorso, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
2) nel merito, revocare il Decreto Ingiuntivo n. 794/2023 del 26.12.2023 (R.G. n.
3046/2023), emesso dal Tribunale Ordinario di Reggio Calabria, Dott.ssa Cristina Piasentin, con il quale veniva ingiunto all'odierna opponente, il pagamento della complessiva somma di € 4.500,00 oltre interesse come da domanda e spese di procedura, liquidate in € 473,00, per compensi ed in Euro 76,00, per esborsi oltre Iva, CPA e rimborso forfettario ex art. 2
D.M. n. 55/2014 oltre alle successive occorrende;
3) Accertare e dichiarare, l'insussistenza e/o l'infondatezza e/o l'inesigibilità del credito ex adverso azionato ovvero, in via subordinata, ridurne sensibilmente l'ammontare, per le ragioni tutte esposte in narrativa;
4) Per l'effetto e in ogni caso revocare il decreto ingiuntivo opposto;
5) in via riconvenzionale, pronunciare una sentenza costitutiva di riduzione dei canoni
d'affitto relativamente ai mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno 2020; Con vittoria di spese
e competenze da distrarsi in favore del procuratore costituito”
3. Ritualmente notificato il ricorso in opposizione con pedissequo decreto di fissazione udienza, si è costituito il in persona del suo amministratore e Controparte_1
legale rappresentante p.t., contestando l'opposizione per infondatezza dei motivi addotti dall'opponente e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo n. 794/2023, previa concessione della provvisoria esecuzione dello stesso.
In specie, ha evidenziato che la mancata corresponsione delle mensilità oggetto di ingiunzione potesse evincersi dall'estratto conto personale dell' ed Parte_1 ha richiamato il principio enucleato dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 27076 del 2022 secondo cui la disciplina dell'imputazione di pagamento ex art. 1193 c.c. è applicabile esclusivamente in ipotesi di pluralità di rapporti obbligatori tra le stesse parti e non anche nell'ipotesi di pagamento di più canoni relativi ad un unico contratto di locazione, specificando che in materia locatizia, in ipotesi di morosità del conduttore per più canoni di locazione, spetta al locatore stabilire a quali dei canoni scaduti e non corrisposti vadano imputate le somme ricevute dal conduttore, indipendentemente dalle indicazioni di quest'ultimo.
Quanto alla domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, ha rilevato che le mensilità di febbraio, di marzo in ragione del 50%, di aprile e di maggio 2020 risultavano pagate e regolarmente contabilizzate dall'amministrazione condominiale ed ha sottolineato l'assenza, nel nostro ordinamento giuridico, di un obbligo tout court alla rinegoziazione del contratto e che lo stesso non è stato enucleato dal Legislatore durante la fase emergenziale scaturita dalla pandemia da Covid-19, durante la quale è stata riconosciuta solo un'agevolazione fiscale (sul punto ha richiamato il decreto Cura Italia n. 18/2020 convertito con l. n. 27 del 24/04/2020 con il quale non è stata consentita la sospensione unilaterale da parte del conduttore del pagamento dei canoni di locazione bensì è stato riconosciuto, quale unico beneficio per le locazioni commerciali, un credito d'imposta pari al 60% del canone di locazione per il mese di marzo 2020, specificando che detto canone doveva essere già stati pagato e successivamente portato in compensazione con l'erario).
Altresì, ha rilevato parte opponente non ha provato il pregiudizio lamentato, né è stato assolto l'onere di specifica allegazione e prova circa la sussistenza in concreto del nesso di causalità tra la pandemia da Covid-19 e l'azzeramento degli incassi, nonché tra detta situazione economico-finanziaria e l'impossibilità di pagamento del canone locatizio.
Infine, ha rilevato la temerarietà dell'azione spiegata dall'opponente sia per la sua infondatezza sia in quanto l'associazione socio-culturale ha riconosciuto il proprio debito nei confronti del Condominio ed ha richiesto ed ottenuto – a seguito della notifica del decreto ingiuntivo e prima della proposizione dell'opposizione – il pagamento dilazionato della somma ingiunta, tra l'altro epurata dagli interessi riconosciuti in sede monitoria.
Ha formulato richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, attesa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 648 c.p.c., ed ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“PRELIMINARMENTE in esito alla delibazione in punto di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 794/2023, concedere alla odierna opposta i termini per la instaurazione della procedura di mediazione giusta disposizione degli articoli
648 cpc e art. 5 bis D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e, per l'effetto, voglia fissare la successiva udienza dopo la scadenza di cui all'art. 6 del citato d.lgs. 28/2010.
NEL MERITO: previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo
n. 794/2023, rigettare integralmente la opposizione e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente accertamento del diritto del Controparte_1 alla somma indicata in decreto ingiuntivo, oltre interessi dalla singola maturazione mensile sino al soddisfo.
ANCORA NEL MERITO: dire inammissibile e comunque infondata la domanda riconvenzionale di parte opponente, con ogni conseguente statuizione in merito.
- Accertare e ritenere la temerarietà dell'atto di opposizione e per ciò stesso condannare L' , ex art. 96 c.p.c. al pagamento Parte_1 di una somma a titolo di maggior danno, da quantificarsi anche nel corso del presente giudizio e, in via subordinata, anche in via equitativa in relazione al valore della lite ed al contegno processuale delle parti in giudizio.
- Con condanna al pagamento della somma oggetto di ingiunzione ed accessori di legge.
- Con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del costituito procuratore.
Salvi ed impregiudicati tutti i diritti e riservate le conseguenti eventuali e separate azioni o ragioni”.
4. All'udienza del 20.06.2024, il Giudice, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., ha assegnato termine all'opposto per la proposizione della domanda di mediazione ai sensi del D. Lgs. 28/2010 in quanto procedimento avente ad oggetto la materia locatizia.
In data 21.02.2025 parte opposta ha depositato telematicamente l'accordo conciliativo raggiunto in sede di mediazione.
Alla successiva udienza del 17.09.2025 parte opposta ha domandato la pronuncia di sentenza che desse atto dell'intervenuto accordo conciliativo con compensazione delle spese di lite, rappresentando che parte opponente ha pagato quanto dovuto. Alla stessa udienza la causa è stata trattenuta in decisione con termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
5. Preso atto del raggiungimento dell'accordo intercorso tra le parti costituite in sede di mediazione (cfr. verbale di mediazione del 18.12.2024 e accordo di conciliazione in pari data, entrambi sottoscritti dalle parti e dai rispettivi difensori) depositato in atti e, quindi, della definizione stragiudiziale in via bonaria della controversia, occorre pronunciare la cessazione della materia del contendere, con assorbimento di ogni altra questione, anche preliminare, e senza alcuna valutazione in merito alle condizioni ed alle conseguenze dell'accordo raggiunto.
Sul punto, infatti, occorre richiamare l'orientamento di legittimità per il quale deve essere dichiarata – anche d'ufficio – cessata la materia del contendere qualora risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (Cass. n. 19845/2019). Giova specificare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere va pronunciata anche in caso di intervenuta transazione tra le parti, come accaduto nel caso di specie, in quanto la definizione stragiudiziale della lite incide sul diritto sostanziale che forma oggetto del processo (Cass. n. 2647/2003)
Altresì, alla cessazione della materia del contendere consegue la revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto, con specifico riferimento all'opposizione a decreto ingiuntivo, la Suprema Corte ha precisato che “la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto, in conseguenza di un fatto estintivo del fondamento della pretesa azionata o che comunque comporti la carenza sopravvenuta di interesse, travolge necessariamente anche la pronunzia (di merito e suscettibile di passare in giudicato) resa nella fase monitoria, che pertanto deve essere revocata da parte del giudice dell'opposizione” (Cass. 13085/2008)
6.Essendo la cessazione della materia del contendere derivata dal raggiungimento di un accordo fra le parti in sede di mediazione (il quale oltretutto prevede espressamente che
“ciascuna parte provvederà alla corresponsione delle spese vive sostenute nel corso della procedura di mediazione, con altresì il pagamento degli onorari a favore dei propri legali”), le spese di lite devono essere integralmente compensate (cfr. Cass. n. 14016/2024, Trib.
Milano 06/11/2022).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti del Parte_1 in persona in persona dell'amministratore e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, ogni diversa domanda o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 794/2023 emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 26.12.2023;
- dichiara interamente compensate le spese di lite
Reggio Calabria, 17/11/2025
Il Giudice
LA NI