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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XII, sentenza 09/02/2026, n. 1170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1170 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1170/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
TRICOLI ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5582/2021 depositato il 24/09/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. NT Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 293/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 10 e pubblicata il 25/01/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180045962606 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180045962606 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 appellava la sentenza n. 293/10/21 della CTP di Palermo, che aveva rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29620180045962606 per IRPEF /CREDITI D'IMPOSTA addizionali anno d'imposta 2014.
Resisteva con proprie controdeduzioni l'Agenzia delle NT .
Nel corso del giudizio di appello, l'odierna appellante presentava istanza di rinvio per valutare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 186–205, della L. 197/2022. Con successiva produzione del 09/06/2023, la contribuente depositava: Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, Quietanza di pagamento del 05/06/2023, Ricevuta telematica NTl di presa in carico del 06/06/2023. All'udienza del 12/06/2023, la Sezione 12 della Corte, preso atto dell'adesione alla definizione agevolata, emetteva ordinanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 197, L. 197/2022, rinviando la causa a nuovo ruolo per le verifiche. Non risultano successivamente sollevate contestazioni da parte delle Amministrazioni intimate, né emergono irregolarità nella documentazione comprovante il perfezionamento della procedura agevolativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Applicabilità della definizione agevolata alla presente controversia.
La controversia risulta: - pendente al 1° gennaio 2023, come richiesto dall'art. 1, comma 186, L. 197/2022; avente ad oggetto un atto impositivo (cartella di pagamento ex art. 36-ter), rientrante tra gli atti definibili;
- già sospesa con ordinanza della Corte per consentire il perfezionamento della definizione agevolata;
integralmente definita dalla contribuente mediante presentazione della domanda e pagamento degli importi dovuti.
2. Effetti della definizione agevolata. La definizione agevolata delle controversie tributarie, disciplinata dall'art. 1, commi 186–205, L. 197/2022, prevede che: “La definizione perfezionata comporta l'estinzione del giudizio, senza pronuncia sulle spese, salvo che il giudice ritenga di compensarle.”
Avendo la contribuente presentato rituale domanda ed effettuato pagamento entro i termini, con deposito della quietanza e ricevuta di acquisizione NTl, il Collegio prende atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione e dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese..
3. La Suprema Corte con ordinanza 29293/2020 ha statuito che l'invio dell'istanza di rottamazione e la sua accettazione (che avviene quanto il Riscossore comunica gli importi del piano di dilazione) integra gli elementi della rinuncia e dell'accettazione della stessa da parte del Fisco, ex art. 44.
Inoltre, il Supremo Consesso ha però precisato che la rinuncia alla causa deve essere formulata anche con espressa istanza depositato avanti alla Commissione adita, condizione qui rispettata.:“è vero dunque che il pagamento integrale costituisce valido requisito per l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ma non è un requisito indispensabile per la semplice estinzione dello stesso, essendo sufficiente anche solo la domanda di adesione alla definizione agevolata e il pagamento della prima rata, e del resto l'estinzione del giudizio non determina anche l'estinzione del debito tributario dal momento che, secondo questa Corte, «non sussiste l'interesse del convenuto ad impugnare un'ordinanza di estinzione del giudizio, trattandosi di statuizione meramente processuale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio” (Cass. n. 29293/2020).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia – Sezione 12:
1) DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO per intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria pendente, ai sensi dell'art. 1, commi 186–205, L. 197/2022.
2) COMPENSA INTEGRALMENTE LE SPESE
Così deciso in Palermo, 19.1.26
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 12, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 08:45 con la seguente composizione collegiale:
MONTALTO ALFREDO, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
TRICOLI ANTONIO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5582/2021 depositato il 24/09/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. NT Direzione Provinciale Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 293/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale PALERMO sez. 10 e pubblicata il 25/01/2021
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180045962606 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620180045962606 IRPEF-ALTRO 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente Ricorrente_1 appellava la sentenza n. 293/10/21 della CTP di Palermo, che aveva rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 29620180045962606 per IRPEF /CREDITI D'IMPOSTA addizionali anno d'imposta 2014.
Resisteva con proprie controdeduzioni l'Agenzia delle NT .
Nel corso del giudizio di appello, l'odierna appellante presentava istanza di rinvio per valutare la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1, commi 186–205, della L. 197/2022. Con successiva produzione del 09/06/2023, la contribuente depositava: Domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, Quietanza di pagamento del 05/06/2023, Ricevuta telematica NTl di presa in carico del 06/06/2023. All'udienza del 12/06/2023, la Sezione 12 della Corte, preso atto dell'adesione alla definizione agevolata, emetteva ordinanza di sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 1, comma 197, L. 197/2022, rinviando la causa a nuovo ruolo per le verifiche. Non risultano successivamente sollevate contestazioni da parte delle Amministrazioni intimate, né emergono irregolarità nella documentazione comprovante il perfezionamento della procedura agevolativa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Applicabilità della definizione agevolata alla presente controversia.
La controversia risulta: - pendente al 1° gennaio 2023, come richiesto dall'art. 1, comma 186, L. 197/2022; avente ad oggetto un atto impositivo (cartella di pagamento ex art. 36-ter), rientrante tra gli atti definibili;
- già sospesa con ordinanza della Corte per consentire il perfezionamento della definizione agevolata;
integralmente definita dalla contribuente mediante presentazione della domanda e pagamento degli importi dovuti.
2. Effetti della definizione agevolata. La definizione agevolata delle controversie tributarie, disciplinata dall'art. 1, commi 186–205, L. 197/2022, prevede che: “La definizione perfezionata comporta l'estinzione del giudizio, senza pronuncia sulle spese, salvo che il giudice ritenga di compensarle.”
Avendo la contribuente presentato rituale domanda ed effettuato pagamento entro i termini, con deposito della quietanza e ricevuta di acquisizione NTl, il Collegio prende atto dell'avvenuto perfezionamento della definizione e dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese..
3. La Suprema Corte con ordinanza 29293/2020 ha statuito che l'invio dell'istanza di rottamazione e la sua accettazione (che avviene quanto il Riscossore comunica gli importi del piano di dilazione) integra gli elementi della rinuncia e dell'accettazione della stessa da parte del Fisco, ex art. 44.
Inoltre, il Supremo Consesso ha però precisato che la rinuncia alla causa deve essere formulata anche con espressa istanza depositato avanti alla Commissione adita, condizione qui rispettata.:“è vero dunque che il pagamento integrale costituisce valido requisito per l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ma non è un requisito indispensabile per la semplice estinzione dello stesso, essendo sufficiente anche solo la domanda di adesione alla definizione agevolata e il pagamento della prima rata, e del resto l'estinzione del giudizio non determina anche l'estinzione del debito tributario dal momento che, secondo questa Corte, «non sussiste l'interesse del convenuto ad impugnare un'ordinanza di estinzione del giudizio, trattandosi di statuizione meramente processuale inidonea ad arrecare pregiudizio alle parti coinvolte ed a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, limitandosi l'efficacia di tale giudicato al solo aspetto del venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio” (Cass. n. 29293/2020).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia – Sezione 12:
1) DICHIARA ESTINTO IL GIUDIZIO per intervenuta definizione agevolata della controversia tributaria pendente, ai sensi dell'art. 1, commi 186–205, L. 197/2022.
2) COMPENSA INTEGRALMENTE LE SPESE
Così deciso in Palermo, 19.1.26
IL RELATORE IL PRESIDENTE