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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 02/12/2025, n. 2517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2517 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, nella persona del dott. Liberato Faccenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 959 dell'anno 2025 R.G.A.C., vertente tra
( , residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura su foglio separato in calce al presente, dall'avv. Fausto Salerno
( ) ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Catanzaro alla via luigi Pascali C.F._2
n. 30, giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore
e
(P.I. , con sede in Gimigliano (CZ), Località Buda Controparte_1 P.IVA_1
Lotto 92, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. Marco
MI ( ) con studio in Catanzaro, viale G. Argento n. 14, giusta procura C.F._3 in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
Conclusioni così come precisate entro il 18.11.2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione del 27.2.2025, l'attore proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.
776/2024 emesso su istanza dell'opposta, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della stessa al pagamento della somma di € 7.950,00 a titolo di risarcimento del danno, chiedendo operarsi, subordinatamente, la compensazione giudiziale con l'importo eventualmente accertato e di cui alla domanda monitoria.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, instava per il rigetto dell'opposizione e della proposta domanda riconvenzionale.
Il giudizio, avente ad oggetto il corrispettivo dovuto in esecuzione di un contratto d'appalto stipulato tra le parti presso l'abitazione dell'attrice, oltre che il pregiudizio lamentato da quest'ultima in via pagina 1 di 2 riconvenzionale per i danni subiti a causa dei vizi delle opere realizzate, era stato preceduto dall'introduzione di procedimento di accertamento tecnico preventivo, proposto dallo stesso attore, estinto in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
Medesimo titolo, quest'ultimo, che, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 171 ter cod. proc. civ., viene fatto valere dai contraddittori nel presente giudizio di merito, con cui si chiede la cessazione della materia del contendere.
***
Assunto in decisione con ordinanza del 19.11.2025 all'esito dello scambio di note scritte, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, le parti concordemente hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo con il quale sono state soddisfatte le reciproche pretese, avendo provveduto stragiudizialmente ad eseguirlo;
ciò comporta, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse all'ottenimento di una pronuncia che statuisca sul merito delle rispettive pretese, vertendosi in materia di diritti indisponibili.
Alla definizione bonaria della controversia consegue, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Deve rilevarsi che le parti hanno dato atto di aver trovato un accordo anche sulle spese di lite del presente giudizio, chiedendo che le stesse vangano, pertanto, compensate, così rinunciando al criterio della soccombenza virtuale;
va, quindi, disposto in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
1. dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
776/2024;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, 2.12.2025.
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, nella persona del dott. Liberato Faccenda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 959 dell'anno 2025 R.G.A.C., vertente tra
( , residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura su foglio separato in calce al presente, dall'avv. Fausto Salerno
( ) ed elettivamente domiciliato nel suo studio in Catanzaro alla via luigi Pascali C.F._2
n. 30, giusta procura in calce all'atto di citazione;
attore
e
(P.I. , con sede in Gimigliano (CZ), Località Buda Controparte_1 P.IVA_1
Lotto 92, in persona del legale rappresentante p.t, rappresentata e difesa dall'avv. dall'avv. Marco
MI ( ) con studio in Catanzaro, viale G. Argento n. 14, giusta procura C.F._3 in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
convenuto
Conclusioni così come precisate entro il 18.11.2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione del 27.2.2025, l'attore proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.
776/2024 emesso su istanza dell'opposta, chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della stessa al pagamento della somma di € 7.950,00 a titolo di risarcimento del danno, chiedendo operarsi, subordinatamente, la compensazione giudiziale con l'importo eventualmente accertato e di cui alla domanda monitoria.
Parte convenuta, costituitasi in giudizio, instava per il rigetto dell'opposizione e della proposta domanda riconvenzionale.
Il giudizio, avente ad oggetto il corrispettivo dovuto in esecuzione di un contratto d'appalto stipulato tra le parti presso l'abitazione dell'attrice, oltre che il pregiudizio lamentato da quest'ultima in via pagina 1 di 2 riconvenzionale per i danni subiti a causa dei vizi delle opere realizzate, era stato preceduto dall'introduzione di procedimento di accertamento tecnico preventivo, proposto dallo stesso attore, estinto in ragione dell'accordo raggiunto dalle parti.
Medesimo titolo, quest'ultimo, che, dopo la concessione dei termini di cui all'art. 171 ter cod. proc. civ., viene fatto valere dai contraddittori nel presente giudizio di merito, con cui si chiede la cessazione della materia del contendere.
***
Assunto in decisione con ordinanza del 19.11.2025 all'esito dello scambio di note scritte, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, le parti concordemente hanno rappresentato di aver raggiunto un accordo con il quale sono state soddisfatte le reciproche pretese, avendo provveduto stragiudizialmente ad eseguirlo;
ciò comporta, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse all'ottenimento di una pronuncia che statuisca sul merito delle rispettive pretese, vertendosi in materia di diritti indisponibili.
Alla definizione bonaria della controversia consegue, quindi, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Deve rilevarsi che le parti hanno dato atto di aver trovato un accordo anche sulle spese di lite del presente giudizio, chiedendo che le stesse vangano, pertanto, compensate, così rinunciando al criterio della soccombenza virtuale;
va, quindi, disposto in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Liberato Faccenda, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe:
1. dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.
776/2024;
2. compensa le spese di lite tra le parti.
Catanzaro, 2.12.2025.
Il Giudice dott. Liberato Faccenda
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