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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 22/10/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1102/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, con sede in via Dante Alighieri, n. 8, cod. fisc. Parte_1 P.IVA_1 in persona del Sindaco pro tempore, dott. rappresentato e difeso, in virtù Parte_2 di deliberazione di Giunta n. 185 del 3 ottobre 2024 e di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Demetrio Fenucciu, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via G.F. Memoli, n. 12; appellante
E
“ con sede legale in Controparte_1
Salerno, alla via Trento, p. iva in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, sig. rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla Controparte_1 memoria di costituzione, dagli avv.ti Gennaro Stellato e Federico Stellato, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Salerno, alla via A. Diaz, n. 53; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1078/2024 DEL
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA – OPPOSIZIONE A ORDINANZA-
INGIUNZIONE;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: 1 per l'appellante (come da atto di appello) – “in riforma della sentenza n. 1078/2024 del
Tribunale di Vallo della Lucania ed in accoglimento del presente appello respingere la spiegata opposizione e confermare le ordinanze - ingiunzione impugnate. In ogni caso con vittoria delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio e distrazione in favore dello scrivente avvocato per dichiarato anticipo”; per l'appellata (come da memoria di costituzione) – “1) in via preliminare, in rito, dichiarare l'improcedibilità dell'appello proposto dal ai sensi degli artt. Parte_1
348 e 436-bis c.p.c., per i motivi di cui al presente atto;
2) in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal ai sensi degli artt. Parte_1
348-bis e 436-bis c.p.c. per i motivi di cui al presente atto;
3) in via principale, nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto perché totalmente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata nr. 1078/2024 resa dal
Tribunale di Vallo della Lucania … proc. RG. 623/2016; 4) condannare il Pt_1 appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1078/2024, il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla Controparte_1
nei confronti del ex artt. 22 legge n. 689/1981 e 6 d.lgs. n.
[...] Parte_1
150/2011, con ricorso depositato il 14 aprile 2016, così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione spiegata dalla avverso le Controparte_1 ordinanze-ingiunzioni n. 2030, n. 2031, n. 2032, n. 2033 e n. 2034 del 10 marzo 2016, con le quali il le aveva intimato il pagamento della complessiva somma di Parte_1 euro 246.146,85 (di cui euro 28.146,85 con l'ordinanza-ingiunzione n. 2030 ed euro
54.500,00 con ciascuna delle altre) a titolo di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 4, legge n. 17/2011, per avere la ricorrente gestito case- Controparte_2 vacanze senza aver presentato, in relazione agli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, la segnalazione certificata di inizio attività ed i moduli di comunicazione dei prezzi, annullando, per l'effetto, i predetti provvedimenti amministrativi;
2) condannava il alla refusione delle spese processuali. Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con ricorso Parte_1 depositato il 25 ottobre 2024, assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale di Vallo della Lucania sulla base di un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed in violazione degli artt. 2712, 2735 cod. civ., 3 e 15 legge Controparte_2
2 n. 17/2001 e 4 decreto legge n. 50/2017, la nota del 12 marzo 2015, con la quale il legale rappresentante della dichiarava Controparte_1 all'Ufficio dell'Ente che la società aveva destinato a case-vacanze, dall'anno 2010, CP_3 cinque unità immobiliari, e le riproduzioni analogiche delle pagine web attestanti che il dominio “biancolilla.it” era ad essa riferibile e che tali appartamenti erano pubblicizzati con finalità locative turistiche comprovavano la loro gestione imprenditoriale in assenza della segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) e, dunque, la sussistenza dell'illecito amministrativo sanzionato con le opposte ordinanze-ingiunzioni.
Costituitasi in giudizio con memoria depositata il 3 marzo 2025, la
[...]
eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello, Controparte_1 per non avere il , da un lato, dimostrato la sua tempestività mediante il Parte_1 deposito dei files eml o msg della notifica della sentenza di primo grado e, dall'altro, osservato il disposto dell'art. 434, comma 1, c.p.c., contestando, in ogni caso, nel merito, la fondatezza del gravame e reiterando l'assorbito motivo di opposizione con il quale aveva censurato la quantificazione delle sanzioni pecuniarie irrogatele con le ordinanze- ingiunzioni per gli anni 2010-2014.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'udienza del 16 ottobre
2025 come da dispositivo, ex artt. 2 e 6 d.lgs. n. 150/2011 e art. 437, comma 1, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla
[...]
in ordine all'inammissibilità del gravame per difetto della Controparte_1 prova della sua tempestività, atteso che il costituitosi dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Vallo della Lucania mediante un proprio funzionario, a norma dell'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, ha prodotto il messaggio di posta elettronica certificata del
27 settembre 2024, con il quale il difensore della società opponente notificava la sentenza di primo grado, pubblicata il 26 settembre 2024, in tal modo dimostrando di averla impugnata, mediante ricorso depositato il 25 ottobre 2024, nel rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 325, comma 1, c.p.c..
Del resto, quand'anche il non avesse comprovato di aver ricevuto la Parte_1 notifica della sentenza di primo grado in data 27 settembre 2024, l'appello sarebbe stato comunque tempestivo, essendo stato spiegato con ricorso depositato il 25 ottobre 2024 e, dunque, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione della decisione in esame, momento prima del quale non poteva decorrere alcun termine di impugnazione.
Né è configurabile la denunciata violazione dell'art. 434, comma 1, c.p.c..
3 Ed invero, tale disposizione normativa, al pari dell'art. 342, comma 1, c.p.c., va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n.
13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dal consta sia di una parte volitivo-censoria, diretta Parte_1 ad indicare i punti impugnati della sentenza emanata giudice di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale decisione, sicché, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta conforme alla finalità sottesa all'art. 434, comma 1, c.p.c..
Ciò posto, per quanto attiene al merito del gravame, occorre preliminarmente osservare, in una prospettiva di carattere generale, che l'opposizione a ordinanza-ingiunzione, che non ha natura di impugnazione dell'atto della Pubblica Amministrazione, introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità che ha irrogato la sanzione, nel quale le posizioni sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano rispettivamente alla Pubblica
Amministrazione e al ricorrente.
La predetta opposizione, pertanto, può consistere anche nella semplice contestazione della pretesa azionata e, una volta proposta, attribuisce al giudice adito il più ampio sindacato circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 6 d.lgs. n. 150/2011 (nel quale è stato trasfuso l'abrogato art. 23 legge n.
689/1981), il Tribunale ha il potere-dovere di esaminare l'intera vicenda, con cognizione non limitata alla verifica della regolarità formale dell'atto, ma estesa, nell'ambito delle deduzioni delle parti, e consentendolo la materia, all'esame completo del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, onde stabilirne l'eventuale sussistenza, quand'anche parziale (cfr., ex plurimis, Cass. 19 dicembre 1989, n. 5721; Cass. 20 agosto
1997, n. 7779; Cass. 10 febbraio 1999, n. 1122).
4 In definitiva, nel procedimento di opposizione al provvedimento di irrogazione di una sanzione pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume la veste di attrice in senso sostanziale, sicché è tenuta, ai sensi degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., a fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete al ricorrente, che assume la veste di convenuto in senso sostanziale, dimostrarne i fatti impeditivi o estintivi (cfr., ex plurimis, Cass. 4 febbraio 2005, n. 2363; Cass. 7 marzo
2007, n. 5277; Cass. ord. 24 gennaio 2019, n. 1921).
Dovendo dimostrare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo,
l'autorità che ha emanato l'ordinanza-ingiunzione può anche avvalersi di presunzioni, che trasferiscono sulla controparte l'onere della prova contraria, purché gli elementi posti a fondamento delle stesse siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, nel senso, cioè, che occorre ravvisare una connessione tra i fatti accertati e quelli non conosciuti secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità, restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato in conformità a tali criteri (cfr., ex ceteris, Cass. 16 marzo 2001,
n. 3837; Cass. 10 agosto 2007, n. 17615).
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Vallo della Lucania, il abbia assolto l'onere Parte_1 di comprovare la sussistenza degli illeciti amministrativi ascritti alla
[...]
, id est l'espletamento, da parte di tale società, di una gestione Controparte_1 imprenditoriale di strutture ricettive extralberghiere in mancanza della presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) e dei moduli di comunicazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 4, legge n. 17/2001, avendo Controparte_2 prodotto nel primo grado del giudizio sia la nota del 12 marzo 2015, con la quale il suo legale rappresentante dichiarava all' dell' di aver destinato a case- Parte_3 Pt_4 vacanze, a decorrere dall'anno 2010, cinque unità immobiliari, sia le riproduzioni analogiche delle pagine web attestanti che tali appartamenti venivano pubblicizzati con finalità locative turistiche come residence “Biancolilla”, denominazione del dominio internet di proprietà dell'opponente.
In particolare, la dichiarazione del 12 marzo 2015, con la quale , socio Controparte_1 accomandatario e legale rappresentante della Controparte_1
, riferiva all' del Comune di che cinque appartamenti della
[...] Parte_3 Pt_1
5 società erano adibiti a case-vacanze dal 2010, traducendosi, in maniera incontrovertibile, nel consapevole riconoscimento di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'Ente locale e, dunque, in una confessione stragiudiziale, a norma degli artt. 2730 e 2735 cod. civ., costituisce, ex se, prova diretta della destinazione di quelle unità abitative a strutture ricettive, a prescindere dalla finalità per la quale era stata resa (cfr. Cass. 8 luglio 1971, n.
2165; Cass. 1 marzo 1988, n. 2133; Cass. 25 marzo 2002, n. 4204), sicché, come tale, non necessitava neanche di riscontri istruttori che ne corroborassero la valenza dimostrativa.
Ed infatti, una dichiarazione è qualificabile come confessione, che forma piena prova contro colui che l'ha rilasciata, quando, come nel caso in esame, sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e nella volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si realizza qualora dall'ammissione del fatto obiettivo derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio per il destinatario della dichiarazione (cfr., ex plurimis, Cass. 19 novembre 2010, n. 23495; Cass., Sez. Un.
25 marzo 2013, n. 7381; Cass. 23 maggio 2018, n. 12798).
In ogni caso, anche a voler ipoteticamente ritenere che la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della il 12 marzo Controparte_1
2015 non assurga a confessione stragiudiziale e, dunque, possieda una valenza meramente indiziaria, tuttavia, tale documento e le riproduzioni analogiche delle pagine web dalle quali emerge che i cinque appartamenti della società, censiti nel catasto fabbricati del
Comune di , località Macchie di Fiume, al foglio 17, particella 1211, subalterni 3, Pt_1
4, 5, 6 e 7, venivano pubblicizzati, a fini locativi, sotto l'insegna di residence “Biancolilla”
e che il dominio internet recante tale denominazione apparteneva all'opponente integrano, ove unitariamente valutati, elementi istruttori idonei a comprovare, in ragione della loro gravità, precisione e concordanza, ai sensi dell'art. 2729, comma 1, cod. civ., che le unità immobiliari in oggetto rientravano in una gestione imprenditoriale di strutture ricettive extralberghiere, che, come tale, richiedeva la presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività e dei moduli di comunicazione dei prezzi.
Ed invero, risulta oltremodo evidente che la registrazione nell'anno 2009, da parte della
, del dominio www.biancolilla.it nel Controparte_1 database “whois“ e la pubblicizzazione, anche su siti specializzati (www.booking.com), delle cinque unità immobiliari come appartamenti a destinazione turistica costituiscono inequivoca manifestazione dell'esercizio organizzato di un'attività ricettiva, sicché tali circostanze, esaminate in simbiosi con la dichiarazione resa dal all'Ufficio Tributi CP_1
6 del Comune di Pollica il 12 marzo 2015, dimostrano che l'Ente locale ha legittimamente emanato le ordinanze-ingiunzioni n. 2030, 2031, 2032, 2033 e 2034 del 10 marzo 2016, per non avere la società opponente, negli anni 2010-2014, presentato né la S.C.I.A., né i moduli di comunicazione dei prezzi.
Né la può fondatamente contestare Controparte_1
l'ammissibilità e, in ogni caso, l'efficacia probatoria delle richiamate riproduzioni informatiche, atteso che, da un lato, come emerge per tabulas, la pagina web “whois information”, datata 11 novembre 2016, è stata prodotta dal , Pt_1 Parte_1 unitamente alla restante documentazione, con la comparsa di costituzione e risposta nel primo grado del giudizio e non in sede di appello e, dall'altro, la loro conformità ai dati riportati in internet non è stata giammai disconosciuta.
Del resto, il disconoscimento idoneo ad incrinare la valenza probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ. deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, giacché deve concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (cfr., ex plurimis, Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. ord.
13 maggio 2021, n. 12794; Cass. 29 gennaio 2024, n. 2607).
A seguito della costituzione del nel primo grado del giudizio, la Parte_1
si limitava ad eccepirne infondatamente Controparte_1 la decadenza dalle facoltà previste dall'art. 416 c.p.c., come, del resto, evidenziato dal giudice di primo grado, ma non negava in alcun modo la conformità delle riproduzioni analogiche prodotte dall'Ente locale alle informazioni e alle immagini presenti sul web, sicché tali documenti sono pienamente idonei a comprovare che gli immobili di proprietà della società opponente venivano pubblicizzati come case-vacanze e che il dominio www.biancolilla.it era ad essa riconducibile.
Avendo il depositato in giudizio la dichiarazione confessoria resa dal Parte_1 il 12 marzo 2015 e, in ogni caso, documentazione attestante l'esercizio, da parte CP_1 della , almeno fino all'anno 2016, di Controparte_1 un'attività di organizzazione e gestione di strutture ricettive a vocazione turistica, vale a dire la sussistenza del presupposto indefettibile per la configurazione degli illeciti amministrativi di cui all'art. 15, commi 1 e 4, legge n. 17/2001, risulta Controparte_2 privo di significativo rilievo, al fine di infirmare la legittimità delle ordinanze-ingiunzioni in oggetto, la duplice circostanza che la società opponente, dalle visure della C.C.I.A.A. di Salerno, risultava inattiva fin dal 1998, per non precluderne tale formale annotazione
7 l'effettiva operatività, e che aveva stipulato, in data 1 agosto 2014, tre ordinari contratti di locazione ad uso abitativo con durata quadriennale con Persona_1 CP_4
e , coniuge e figlie del suo legale rappresentante, giacché costui,
[...] Controparte_5 nonostante la loro sottoscrizione, riconosceva, in epoca successiva (12 marzo 2015), che gli appartamenti contraddistinti nel catasto fabbricati al foglio 17, particella 1211, subalterni 3, 4, 5, 6 e 7, erano adibiti a case-vacanze sin dal 2010 e, comunque, i predetti rapporti negoziali non potevano dissimulare l'oggettivo svolgimento, in forma imprenditoriale, di servizi di ospitalità turistica.
Parimenti, la sussistenza degli illeciti amministrativi previsti e sanzionati dall'art. 15, commi 1 e 4, legge n. 17/2001 non è inficiata dalla circostanza che il Controparte_2
Comune di non aveva disposto un accertamento ispettivo presso gli appartamenti Pt_1 di cui trattasi al fine di verificare la presenza in loco di clientela o l'effettiva fornitura dei servizi minimi delle case-vacanze, atteso che la dichiarazione confessoria del e la CP_1 pubblicizzazione di unità immobiliari con finalità locative turistiche costituivano manifestazione incontestabile dell'esercizio di un'attività ricettiva extralberghiera e, quindi, elementi istruttori ampiamente sufficienti a fondare l'emanazione delle ordinanze- ingiunzioni n. 2030, n. 2031, n. 2032, n. 2033 e n. 2034 del 10 marzo 2016, non avendo la presentato, in relazione agli anni 2010- Controparte_1
2014, la S.C.I.A. e i moduli di comunicazione dei prezzi.
Tuttavia, il , pur avendo, a fronte dei comprovati illeciti amministrativi, Parte_1 legittimamente emesso le ordinanze-ingiunzioni in contestazione, ha errato nel determinare l'entità delle sanzioni pecuniarie irrogate alla Controparte_1
con quelle recanti n. 2031, n. 2032, n. 2033 e n. 2034.
[...]
Ed infatti, le infrazioni contestate alla Controparte_1 risalivano al periodo temporale compreso tra gli anni 2010 e 2014, vale a dire quando era in vigore l'art. 15 legge n. 17/2001 nel testo antecedente alle modifiche Controparte_2 apportate dalla legge regionale n. 16/2014, pubblicata sul B.U.R.C. il 7 agosto 2014, sicché il avrebbe dovuto comminare con ciascuna delle ordinanze- Parte_1 ingiunzioni n. 2031, n. 2032, n. 2033 e n. 2034 la sanzione amministrativa di euro
28.146,85 anche per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, così come avvenuto, per l'anno
2010, con l'ordinanza-ingiunzione n. 2030.
In realtà, l'Ente locale, mentre con l'ordinanza-ingiunzione n. 2030 ha correttamente applicato, in relazione all'annualità 2010, sulla base dell'art. 15, commi 1 e 4, legge n. 17/2001, nella formulazione vigente ratione temporis, la sanzione Controparte_2
8 di euro 28.146,85, di cui euro 25.822,80 (euro 5.164,56 per ciascuno dei cinque appartamenti adibiti a case-vacanze) per l'omessa presentazione della S.C.I.A. ed euro
2.324,05 (euro 464,81 per ciascun per ciascuno dei cinque appartamenti adibiti a case- vacanze) per l'omessa presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi, con le ordinanze-ingiunzioni n. 2031, n. 2032, n. 2033 e n. 2034, ha irrogato, per ciascuna delle annualità 2011, 2012, 2013 e 2014, la più elevata sanzione di euro 54.500,00, di cui euro
50.000,00 (euro 10.000,00 per ciascuno dei cinque appartamenti) per l'omessa presentazione della S.C.I.A. ed euro 4.500,00 (euro 900,00 per ciascun per ciascuno dei cinque appartamenti) per l'omessa presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi, in forza delle sopravvenute disposizioni introdotte dalla legge regionale n. 16/2014.
Pertanto, sebbene le sanzioni pecuniarie potessero essere irrogate dal Parte_1 per ciascuno degli immobili mediante cui erano stati commessi gli illeciti amministrativi in esame e per ciascuno degli anni per i quali le violazioni normative si erano protratte, ad onta di quanto eccepito sul punto dalla Controparte_1 nel riproporre il motivo di opposizione ritenuto assorbito dal Tribunale di Vallo della
Lucania, la misura di quelle applicate con le ordinanze n. 2031, n. 2032, n. 2033 e n. 2034 del 10 marzo 2016 deve essere ridotta da euro 54.500,00 ad euro 28.146,85, a norma dell'art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150/2011.
In definitiva, il parziale accoglimento dell'appello comporta, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto l'opposizione proposta dalla Controparte_1
avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2030 del 10 marzo 2016 e la modifica
[...] delle contestuali ordinanze-ingiunzioni n. 2031, n. 2032, n. 2033 e n. 2034 limitatamente all'entità delle sanzioni pecuniarie irrogatele dal che deve essere Parte_1 rideterminata, per ciascuna di esse, da euro 54.500,00 ad euro 28.146,85, sicché l'Ente locale ha diritto di recuperare la complessiva somma di euro 140.734,25 (euro 28.146,85 per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).
Allorché riformi in tutto o in parte la decisione impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, fermo restando il potere di disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex
9 plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, la parziale fondatezza del motivo di opposizione con il quale la ha contestato la quantificazione delle Controparte_1 sanzioni amministrative irrogatele dal Comune di e la conseguente riduzione da Pt_1 euro 54.500,00 ad euro 28.146,85 di quelle applicate dall'Ente locale con le ordinanze- ingiunzioni n. 2031, n. 2032, n. 2033 e n. 2034 del 10 marzo 2016, configurando un'ipotesi di soccombenza reciproca (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061;
Cass. ord. 20 febbraio 2023, n. 5289; Cass. 17 maggio 2024, n. 13827), legittimano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal avverso la sentenza n. 1078/2024 del Tribunale di Vallo della Parte_1
Lucania con ricorso depositato il 25 ottobre 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado: a) rigetta l'opposizione proposta dalla Controparte_1
avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2030, emanata dal
[...] Parte_1
il 10 marzo 2016; b) modifica le ordinanze-ingiunzioni n. 2031, n. 2032, n.
[...]
2033 e n. 2034, emanate dal il 10 marzo 2016, limitatamente Parte_1 all'entità delle sanzioni pecuniarie irrogate alla Controparte_1
, che ridetermina, per ciascuna di esse, da euro 54.500,00 ad euro
[...]
28.146,85;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
10
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1102/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
, con sede in via Dante Alighieri, n. 8, cod. fisc. Parte_1 P.IVA_1 in persona del Sindaco pro tempore, dott. rappresentato e difeso, in virtù Parte_2 di deliberazione di Giunta n. 185 del 3 ottobre 2024 e di mandato in calce all'atto di appello, dall'avv. Demetrio Fenucciu, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Salerno, alla via G.F. Memoli, n. 12; appellante
E
“ con sede legale in Controparte_1
Salerno, alla via Trento, p. iva in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, sig. rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla Controparte_1 memoria di costituzione, dagli avv.ti Gennaro Stellato e Federico Stellato, presso lo studio dei quali elettivamente domicilia in Salerno, alla via A. Diaz, n. 53; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1078/2024 DEL
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA – OPPOSIZIONE A ORDINANZA-
INGIUNZIONE;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: 1 per l'appellante (come da atto di appello) – “in riforma della sentenza n. 1078/2024 del
Tribunale di Vallo della Lucania ed in accoglimento del presente appello respingere la spiegata opposizione e confermare le ordinanze - ingiunzione impugnate. In ogni caso con vittoria delle spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio e distrazione in favore dello scrivente avvocato per dichiarato anticipo”; per l'appellata (come da memoria di costituzione) – “1) in via preliminare, in rito, dichiarare l'improcedibilità dell'appello proposto dal ai sensi degli artt. Parte_1
348 e 436-bis c.p.c., per i motivi di cui al presente atto;
2) in via preliminare, in rito, dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal ai sensi degli artt. Parte_1
348-bis e 436-bis c.p.c. per i motivi di cui al presente atto;
3) in via principale, nel merito, rigettare integralmente l'appello proposto perché totalmente infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata nr. 1078/2024 resa dal
Tribunale di Vallo della Lucania … proc. RG. 623/2016; 4) condannare il Pt_1 appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dei sottoscritti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1078/2024, il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla Controparte_1
nei confronti del ex artt. 22 legge n. 689/1981 e 6 d.lgs. n.
[...] Parte_1
150/2011, con ricorso depositato il 14 aprile 2016, così provvedeva: 1) accoglieva l'opposizione spiegata dalla avverso le Controparte_1 ordinanze-ingiunzioni n. 2030, n. 2031, n. 2032, n. 2033 e n. 2034 del 10 marzo 2016, con le quali il le aveva intimato il pagamento della complessiva somma di Parte_1 euro 246.146,85 (di cui euro 28.146,85 con l'ordinanza-ingiunzione n. 2030 ed euro
54.500,00 con ciascuna delle altre) a titolo di sanzioni amministrative, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 4, legge n. 17/2011, per avere la ricorrente gestito case- Controparte_2 vacanze senza aver presentato, in relazione agli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, la segnalazione certificata di inizio attività ed i moduli di comunicazione dei prezzi, annullando, per l'effetto, i predetti provvedimenti amministrativi;
2) condannava il alla refusione delle spese processuali. Parte_1
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il con ricorso Parte_1 depositato il 25 ottobre 2024, assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale di Vallo della Lucania sulla base di un'erronea valutazione delle risultanze istruttorie ed in violazione degli artt. 2712, 2735 cod. civ., 3 e 15 legge Controparte_2
2 n. 17/2001 e 4 decreto legge n. 50/2017, la nota del 12 marzo 2015, con la quale il legale rappresentante della dichiarava Controparte_1 all'Ufficio dell'Ente che la società aveva destinato a case-vacanze, dall'anno 2010, CP_3 cinque unità immobiliari, e le riproduzioni analogiche delle pagine web attestanti che il dominio “biancolilla.it” era ad essa riferibile e che tali appartamenti erano pubblicizzati con finalità locative turistiche comprovavano la loro gestione imprenditoriale in assenza della segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) e, dunque, la sussistenza dell'illecito amministrativo sanzionato con le opposte ordinanze-ingiunzioni.
Costituitasi in giudizio con memoria depositata il 3 marzo 2025, la
[...]
eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello, Controparte_1 per non avere il , da un lato, dimostrato la sua tempestività mediante il Parte_1 deposito dei files eml o msg della notifica della sentenza di primo grado e, dall'altro, osservato il disposto dell'art. 434, comma 1, c.p.c., contestando, in ogni caso, nel merito, la fondatezza del gravame e reiterando l'assorbito motivo di opposizione con il quale aveva censurato la quantificazione delle sanzioni pecuniarie irrogatele con le ordinanze- ingiunzioni per gli anni 2010-2014.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'udienza del 16 ottobre
2025 come da dispositivo, ex artt. 2 e 6 d.lgs. n. 150/2011 e art. 437, comma 1, c.p.c..
L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
In via pregiudiziale, deve essere disattesa l'eccezione sollevata dalla
[...]
in ordine all'inammissibilità del gravame per difetto della Controparte_1 prova della sua tempestività, atteso che il costituitosi dinnanzi al Parte_1
Tribunale di Vallo della Lucania mediante un proprio funzionario, a norma dell'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, ha prodotto il messaggio di posta elettronica certificata del
27 settembre 2024, con il quale il difensore della società opponente notificava la sentenza di primo grado, pubblicata il 26 settembre 2024, in tal modo dimostrando di averla impugnata, mediante ricorso depositato il 25 ottobre 2024, nel rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 325, comma 1, c.p.c..
Del resto, quand'anche il non avesse comprovato di aver ricevuto la Parte_1 notifica della sentenza di primo grado in data 27 settembre 2024, l'appello sarebbe stato comunque tempestivo, essendo stato spiegato con ricorso depositato il 25 ottobre 2024 e, dunque, entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione della decisione in esame, momento prima del quale non poteva decorrere alcun termine di impugnazione.
Né è configurabile la denunciata violazione dell'art. 434, comma 1, c.p.c..
3 Ed invero, tale disposizione normativa, al pari dell'art. 342, comma 1, c.p.c., va interpretata nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale, come mezzo di gravame a critica libera, mantiene inalterata la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199; Cass. ord. 30 maggio 2018, n.
13535; Cass., Sez. Un., ord. 13 dicembre 2022, n. 36481).
L'appello proposto dal consta sia di una parte volitivo-censoria, diretta Parte_1 ad indicare i punti impugnati della sentenza emanata giudice di primo grado, sia di una parte argomentativa, preordinata a confutare le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento di tale decisione, sicché, pur non contenendo formule solenni o precostituite, né soluzioni alternative di risoluzione della controversia, risulta conforme alla finalità sottesa all'art. 434, comma 1, c.p.c..
Ciò posto, per quanto attiene al merito del gravame, occorre preliminarmente osservare, in una prospettiva di carattere generale, che l'opposizione a ordinanza-ingiunzione, che non ha natura di impugnazione dell'atto della Pubblica Amministrazione, introduce un ordinario giudizio di cognizione sul fondamento della pretesa dell'autorità che ha irrogato la sanzione, nel quale le posizioni sostanziali di attore e convenuto, anche ai fini della ripartizione dell'onere della prova, spettano rispettivamente alla Pubblica
Amministrazione e al ricorrente.
La predetta opposizione, pertanto, può consistere anche nella semplice contestazione della pretesa azionata e, una volta proposta, attribuisce al giudice adito il più ampio sindacato circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 6 d.lgs. n. 150/2011 (nel quale è stato trasfuso l'abrogato art. 23 legge n.
689/1981), il Tribunale ha il potere-dovere di esaminare l'intera vicenda, con cognizione non limitata alla verifica della regolarità formale dell'atto, ma estesa, nell'ambito delle deduzioni delle parti, e consentendolo la materia, all'esame completo del merito della pretesa fatta valere con l'ingiunzione, onde stabilirne l'eventuale sussistenza, quand'anche parziale (cfr., ex plurimis, Cass. 19 dicembre 1989, n. 5721; Cass. 20 agosto
1997, n. 7779; Cass. 10 febbraio 1999, n. 1122).
4 In definitiva, nel procedimento di opposizione al provvedimento di irrogazione di una sanzione pecuniaria, l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta in giudizio, assume la veste di attrice in senso sostanziale, sicché è tenuta, ai sensi degli artt. 2697, comma 1, cod. civ. e 115 c.p.c., a fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete al ricorrente, che assume la veste di convenuto in senso sostanziale, dimostrarne i fatti impeditivi o estintivi (cfr., ex plurimis, Cass. 4 febbraio 2005, n. 2363; Cass. 7 marzo
2007, n. 5277; Cass. ord. 24 gennaio 2019, n. 1921).
Dovendo dimostrare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito amministrativo,
l'autorità che ha emanato l'ordinanza-ingiunzione può anche avvalersi di presunzioni, che trasferiscono sulla controparte l'onere della prova contraria, purché gli elementi posti a fondamento delle stesse siano tali da far apparire l'esistenza del fatto ignoto come una conseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, nel senso, cioè, che occorre ravvisare una connessione tra i fatti accertati e quelli non conosciuti secondo regole di esperienza che convincano di ciò, sia pure con qualche margine di opinabilità, restando il relativo giudizio insindacabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato in conformità a tali criteri (cfr., ex ceteris, Cass. 16 marzo 2001,
n. 3837; Cass. 10 agosto 2007, n. 17615).
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Vallo della Lucania, il abbia assolto l'onere Parte_1 di comprovare la sussistenza degli illeciti amministrativi ascritti alla
[...]
, id est l'espletamento, da parte di tale società, di una gestione Controparte_1 imprenditoriale di strutture ricettive extralberghiere in mancanza della presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività (S.C.I.A.) e dei moduli di comunicazione dei prezzi, ai sensi dell'art. 15, commi 1 e 4, legge n. 17/2001, avendo Controparte_2 prodotto nel primo grado del giudizio sia la nota del 12 marzo 2015, con la quale il suo legale rappresentante dichiarava all' dell' di aver destinato a case- Parte_3 Pt_4 vacanze, a decorrere dall'anno 2010, cinque unità immobiliari, sia le riproduzioni analogiche delle pagine web attestanti che tali appartamenti venivano pubblicizzati con finalità locative turistiche come residence “Biancolilla”, denominazione del dominio internet di proprietà dell'opponente.
In particolare, la dichiarazione del 12 marzo 2015, con la quale , socio Controparte_1 accomandatario e legale rappresentante della Controparte_1
, riferiva all' del Comune di che cinque appartamenti della
[...] Parte_3 Pt_1
5 società erano adibiti a case-vacanze dal 2010, traducendosi, in maniera incontrovertibile, nel consapevole riconoscimento di fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli all'Ente locale e, dunque, in una confessione stragiudiziale, a norma degli artt. 2730 e 2735 cod. civ., costituisce, ex se, prova diretta della destinazione di quelle unità abitative a strutture ricettive, a prescindere dalla finalità per la quale era stata resa (cfr. Cass. 8 luglio 1971, n.
2165; Cass. 1 marzo 1988, n. 2133; Cass. 25 marzo 2002, n. 4204), sicché, come tale, non necessitava neanche di riscontri istruttori che ne corroborassero la valenza dimostrativa.
Ed infatti, una dichiarazione è qualificabile come confessione, che forma piena prova contro colui che l'ha rilasciata, quando, come nel caso in esame, sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e nella volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all'altra parte, ed un elemento oggettivo, che si realizza qualora dall'ammissione del fatto obiettivo derivi un concreto pregiudizio all'interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio per il destinatario della dichiarazione (cfr., ex plurimis, Cass. 19 novembre 2010, n. 23495; Cass., Sez. Un.
25 marzo 2013, n. 7381; Cass. 23 maggio 2018, n. 12798).
In ogni caso, anche a voler ipoteticamente ritenere che la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della il 12 marzo Controparte_1
2015 non assurga a confessione stragiudiziale e, dunque, possieda una valenza meramente indiziaria, tuttavia, tale documento e le riproduzioni analogiche delle pagine web dalle quali emerge che i cinque appartamenti della società, censiti nel catasto fabbricati del
Comune di , località Macchie di Fiume, al foglio 17, particella 1211, subalterni 3, Pt_1
4, 5, 6 e 7, venivano pubblicizzati, a fini locativi, sotto l'insegna di residence “Biancolilla”
e che il dominio internet recante tale denominazione apparteneva all'opponente integrano, ove unitariamente valutati, elementi istruttori idonei a comprovare, in ragione della loro gravità, precisione e concordanza, ai sensi dell'art. 2729, comma 1, cod. civ., che le unità immobiliari in oggetto rientravano in una gestione imprenditoriale di strutture ricettive extralberghiere, che, come tale, richiedeva la presentazione della segnalazione certificata di inizio di attività e dei moduli di comunicazione dei prezzi.
Ed invero, risulta oltremodo evidente che la registrazione nell'anno 2009, da parte della
, del dominio www.biancolilla.it nel Controparte_1 database “whois“ e la pubblicizzazione, anche su siti specializzati (www.booking.com), delle cinque unità immobiliari come appartamenti a destinazione turistica costituiscono inequivoca manifestazione dell'esercizio organizzato di un'attività ricettiva, sicché tali circostanze, esaminate in simbiosi con la dichiarazione resa dal all'Ufficio Tributi CP_1
6 del Comune di Pollica il 12 marzo 2015, dimostrano che l'Ente locale ha legittimamente emanato le ordinanze-ingiunzioni n. 2030, 2031, 2032, 2033 e 2034 del 10 marzo 2016, per non avere la società opponente, negli anni 2010-2014, presentato né la S.C.I.A., né i moduli di comunicazione dei prezzi.
Né la può fondatamente contestare Controparte_1
l'ammissibilità e, in ogni caso, l'efficacia probatoria delle richiamate riproduzioni informatiche, atteso che, da un lato, come emerge per tabulas, la pagina web “whois information”, datata 11 novembre 2016, è stata prodotta dal , Pt_1 Parte_1 unitamente alla restante documentazione, con la comparsa di costituzione e risposta nel primo grado del giudizio e non in sede di appello e, dall'altro, la loro conformità ai dati riportati in internet non è stata giammai disconosciuta.
Del resto, il disconoscimento idoneo ad incrinare la valenza probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 cod. civ. deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, giacché deve concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (cfr., ex plurimis, Cass. 2 settembre 2016, n. 17526; Cass. ord.
13 maggio 2021, n. 12794; Cass. 29 gennaio 2024, n. 2607).
A seguito della costituzione del nel primo grado del giudizio, la Parte_1
si limitava ad eccepirne infondatamente Controparte_1 la decadenza dalle facoltà previste dall'art. 416 c.p.c., come, del resto, evidenziato dal giudice di primo grado, ma non negava in alcun modo la conformità delle riproduzioni analogiche prodotte dall'Ente locale alle informazioni e alle immagini presenti sul web, sicché tali documenti sono pienamente idonei a comprovare che gli immobili di proprietà della società opponente venivano pubblicizzati come case-vacanze e che il dominio www.biancolilla.it era ad essa riconducibile.
Avendo il depositato in giudizio la dichiarazione confessoria resa dal Parte_1 il 12 marzo 2015 e, in ogni caso, documentazione attestante l'esercizio, da parte CP_1 della , almeno fino all'anno 2016, di Controparte_1 un'attività di organizzazione e gestione di strutture ricettive a vocazione turistica, vale a dire la sussistenza del presupposto indefettibile per la configurazione degli illeciti amministrativi di cui all'art. 15, commi 1 e 4, legge n. 17/2001, risulta Controparte_2 privo di significativo rilievo, al fine di infirmare la legittimità delle ordinanze-ingiunzioni in oggetto, la duplice circostanza che la società opponente, dalle visure della C.C.I.A.A. di Salerno, risultava inattiva fin dal 1998, per non precluderne tale formale annotazione
7 l'effettiva operatività, e che aveva stipulato, in data 1 agosto 2014, tre ordinari contratti di locazione ad uso abitativo con durata quadriennale con Persona_1 CP_4
e , coniuge e figlie del suo legale rappresentante, giacché costui,
[...] Controparte_5 nonostante la loro sottoscrizione, riconosceva, in epoca successiva (12 marzo 2015), che gli appartamenti contraddistinti nel catasto fabbricati al foglio 17, particella 1211, subalterni 3, 4, 5, 6 e 7, erano adibiti a case-vacanze sin dal 2010 e, comunque, i predetti rapporti negoziali non potevano dissimulare l'oggettivo svolgimento, in forma imprenditoriale, di servizi di ospitalità turistica.
Parimenti, la sussistenza degli illeciti amministrativi previsti e sanzionati dall'art. 15, commi 1 e 4, legge n. 17/2001 non è inficiata dalla circostanza che il Controparte_2
Comune di non aveva disposto un accertamento ispettivo presso gli appartamenti Pt_1 di cui trattasi al fine di verificare la presenza in loco di clientela o l'effettiva fornitura dei servizi minimi delle case-vacanze, atteso che la dichiarazione confessoria del e la CP_1 pubblicizzazione di unità immobiliari con finalità locative turistiche costituivano manifestazione incontestabile dell'esercizio di un'attività ricettiva extralberghiera e, quindi, elementi istruttori ampiamente sufficienti a fondare l'emanazione delle ordinanze- ingiunzioni n. 2030, n. 2031, n. 2032, n. 2033 e n. 2034 del 10 marzo 2016, non avendo la presentato, in relazione agli anni 2010- Controparte_1
2014, la S.C.I.A. e i moduli di comunicazione dei prezzi.
Tuttavia, il , pur avendo, a fronte dei comprovati illeciti amministrativi, Parte_1 legittimamente emesso le ordinanze-ingiunzioni in contestazione, ha errato nel determinare l'entità delle sanzioni pecuniarie irrogate alla Controparte_1
con quelle recanti n. 2031, n. 2032, n. 2033 e n. 2034.
[...]
Ed infatti, le infrazioni contestate alla Controparte_1 risalivano al periodo temporale compreso tra gli anni 2010 e 2014, vale a dire quando era in vigore l'art. 15 legge n. 17/2001 nel testo antecedente alle modifiche Controparte_2 apportate dalla legge regionale n. 16/2014, pubblicata sul B.U.R.C. il 7 agosto 2014, sicché il avrebbe dovuto comminare con ciascuna delle ordinanze- Parte_1 ingiunzioni n. 2031, n. 2032, n. 2033 e n. 2034 la sanzione amministrativa di euro
28.146,85 anche per gli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, così come avvenuto, per l'anno
2010, con l'ordinanza-ingiunzione n. 2030.
In realtà, l'Ente locale, mentre con l'ordinanza-ingiunzione n. 2030 ha correttamente applicato, in relazione all'annualità 2010, sulla base dell'art. 15, commi 1 e 4, legge n. 17/2001, nella formulazione vigente ratione temporis, la sanzione Controparte_2
8 di euro 28.146,85, di cui euro 25.822,80 (euro 5.164,56 per ciascuno dei cinque appartamenti adibiti a case-vacanze) per l'omessa presentazione della S.C.I.A. ed euro
2.324,05 (euro 464,81 per ciascun per ciascuno dei cinque appartamenti adibiti a case- vacanze) per l'omessa presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi, con le ordinanze-ingiunzioni n. 2031, n. 2032, n. 2033 e n. 2034, ha irrogato, per ciascuna delle annualità 2011, 2012, 2013 e 2014, la più elevata sanzione di euro 54.500,00, di cui euro
50.000,00 (euro 10.000,00 per ciascuno dei cinque appartamenti) per l'omessa presentazione della S.C.I.A. ed euro 4.500,00 (euro 900,00 per ciascun per ciascuno dei cinque appartamenti) per l'omessa presentazione dei moduli di comunicazione dei prezzi, in forza delle sopravvenute disposizioni introdotte dalla legge regionale n. 16/2014.
Pertanto, sebbene le sanzioni pecuniarie potessero essere irrogate dal Parte_1 per ciascuno degli immobili mediante cui erano stati commessi gli illeciti amministrativi in esame e per ciascuno degli anni per i quali le violazioni normative si erano protratte, ad onta di quanto eccepito sul punto dalla Controparte_1 nel riproporre il motivo di opposizione ritenuto assorbito dal Tribunale di Vallo della
Lucania, la misura di quelle applicate con le ordinanze n. 2031, n. 2032, n. 2033 e n. 2034 del 10 marzo 2016 deve essere ridotta da euro 54.500,00 ad euro 28.146,85, a norma dell'art. 6, comma 12, d.lgs. n. 150/2011.
In definitiva, il parziale accoglimento dell'appello comporta, in riforma della sentenza di primo grado, il rigetto l'opposizione proposta dalla Controparte_1
avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2030 del 10 marzo 2016 e la modifica
[...] delle contestuali ordinanze-ingiunzioni n. 2031, n. 2032, n. 2033 e n. 2034 limitatamente all'entità delle sanzioni pecuniarie irrogatele dal che deve essere Parte_1 rideterminata, per ciascuna di esse, da euro 54.500,00 ad euro 28.146,85, sicché l'Ente locale ha diritto di recuperare la complessiva somma di euro 140.734,25 (euro 28.146,85 per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013, 2014).
Allorché riformi in tutto o in parte la decisione impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, fermo restando il potere di disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex
9 plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, la parziale fondatezza del motivo di opposizione con il quale la ha contestato la quantificazione delle Controparte_1 sanzioni amministrative irrogatele dal Comune di e la conseguente riduzione da Pt_1 euro 54.500,00 ad euro 28.146,85 di quelle applicate dall'Ente locale con le ordinanze- ingiunzioni n. 2031, n. 2032, n. 2033 e n. 2034 del 10 marzo 2016, configurando un'ipotesi di soccombenza reciproca (cfr., ex ceteris, Cass., Sez. Un., 31 ottobre 2022, n. 32061;
Cass. ord. 20 febbraio 2023, n. 5289; Cass. 17 maggio 2024, n. 13827), legittimano, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dal avverso la sentenza n. 1078/2024 del Tribunale di Vallo della Parte_1
Lucania con ricorso depositato il 25 ottobre 2024, così provvede:
1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della pronuncia di primo grado: a) rigetta l'opposizione proposta dalla Controparte_1
avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2030, emanata dal
[...] Parte_1
il 10 marzo 2016; b) modifica le ordinanze-ingiunzioni n. 2031, n. 2032, n.
[...]
2033 e n. 2034, emanate dal il 10 marzo 2016, limitatamente Parte_1 all'entità delle sanzioni pecuniarie irrogate alla Controparte_1
, che ridetermina, per ciascuna di esse, da euro 54.500,00 ad euro
[...]
28.146,85;
2. compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 16 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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