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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/01/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7352/2022 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7352/2022 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] in data [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. ORIANA MARIA TOSCANO;
CONTRO
, nato a [...] in data [...], cod. fisc.: ; CP_1 C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale con Parte_1
addebito al marito , l'affidamento esclusivo dei figli minorenni e CP_1 Persona_1
, nonché disporsi un assegno di mantenimento nella misura di Euro 500,00 mensili Persona_2
a carico del resistente in favore dei figli minorenni.
La ricorrente ha esposto: di aver contratto matrimonio con a Catania il CP_1
2.11.2006 (Atto n. 337.0, Parte I, Anno 2006); che dalla loro unione sono nati i figli
[...]
, il 5.1.2007, e , il 12.5.2015; che l'unione coniugale è naufragata a causa Per_1 Persona_2
dei comportamenti dispotici e violenti posti in essere dal resistente.
, seppur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 14.11.2022 sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti in favore della prole.
All'udienza del 16.5.2023, la ricorrente ha chiesto di rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, apprendo regolari le notifiche nei suoi confronti.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
La ricorrente non ha proposto richieste istruttorie, e pertanto la sua domanda volta a dichiarare l'addebito della separazione al resistente va rigettata.
Va, poi, considerato che la ricorrente ha chiesto la conferma di quanto stabilito nell'ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 14.11.2022.
2 Ebbene, appare opportuno disporre l'affidamento esclusivo alla ricorrente dei figli minorenni: infatti, alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minorenni, come nel caso di specie, in cui il resistente non ha avuto cura neppure di costituirsi in giudizio, e la ricorrente d'altro canto lamenta di non poter fare affidamento su di lui, dovendo provvedere a numerosi adempimenti amministrativi, riguardanti in particolare il figlio minorenne , afflitto da disturbo Persona_1
autistico.
Con riferimento alle questioni di natura economica, va considerato che la ricorrente,
all'udienza presidenziale, ha esposto che lavora nel settore delle pulizie, e che percepisce una retribuzione mensile di circa Euro 550,00; ha aggiunto che non sa quanto percepisca il resistente, che è senza occupazione.
In ogni caso, appare opportuno porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli minorenni dell'importo complessivo di Euro
500,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie: va, infatti, rispettato un importo pari o comunque prossimo al c.d. minimo vitale, dovendo questo Tribunale disciplinare, anche d'ufficio, i rapporti patrimoniali nel solo ed esclusivo interesse dei figli minorenni, interesse del tutto preminente rispetto a quello portato dalle odierne parti in giudizio, tenuto altresì conto che la ricorrente può verosimilmente percepire integralmente il c.d. assegno unico erogato in favore dei figli minorenni come per legge.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
3 - dispone l'affidamento esclusivo dei figli minorenni e alla Persona_1 Persona_3
ricorrente Parte_1
- dispone che il resistente possa vedere e tenere con sé i figli minorenni CP_1
e compatibilmente con le esigenze dell'altro coniuge e dei Persona_1 Persona_3
figli stessi (e segnatamente di quelle scolastiche), e comunque in mancanza di accordi diversi: ogni martedì, dall'uscita da scuola alle ore 20,00; a settimane alterne,
dall'uscita da scuola del venerdì o del sabato alle ore 20,00 della domenica;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del giorno di Natale o del giorno di
Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della
Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in via alternata, gli ulteriori giorni festivi previsti in calendario;
- dispone che il resistente contribuisca al mantenimento dei figli CP_1
minorenni e versando, entro il giorno 5 di ogni mese un Persona_1 Persona_2
assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 13
Dicembre 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Ignazio Cannata Baratta Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7352/2022 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Separazione giudiziale”
PROMOSSA DA
, nata a [...] in data [...], cod. fisc.: , Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. ORIANA MARIA TOSCANO;
CONTRO
, nato a [...] in data [...], cod. fisc.: ; CP_1 C.F._2
Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale con Parte_1
addebito al marito , l'affidamento esclusivo dei figli minorenni e CP_1 Persona_1
, nonché disporsi un assegno di mantenimento nella misura di Euro 500,00 mensili Persona_2
a carico del resistente in favore dei figli minorenni.
La ricorrente ha esposto: di aver contratto matrimonio con a Catania il CP_1
2.11.2006 (Atto n. 337.0, Parte I, Anno 2006); che dalla loro unione sono nati i figli
[...]
, il 5.1.2007, e , il 12.5.2015; che l'unione coniugale è naufragata a causa Per_1 Persona_2
dei comportamenti dispotici e violenti posti in essere dal resistente.
, seppur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio. CP_1
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 14.11.2022 sono stati adottati i provvedimenti provvisori ed urgenti in favore della prole.
All'udienza del 16.5.2023, la ricorrente ha chiesto di rinviare la causa per la precisazione delle conclusioni.
Va preliminarmente dichiarata la contumacia del resistente, apprendo regolari le notifiche nei suoi confronti.
Nel merito, la domanda di separazione è fondata.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte e il comportamento mantenuto da entrambe le parti nella conduzione del presente giudizio, sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza coniugale.
La ricorrente non ha proposto richieste istruttorie, e pertanto la sua domanda volta a dichiarare l'addebito della separazione al resistente va rigettata.
Va, poi, considerato che la ricorrente ha chiesto la conferma di quanto stabilito nell'ordinanza ex art. 708 c.p.c. del 14.11.2022.
2 Ebbene, appare opportuno disporre l'affidamento esclusivo alla ricorrente dei figli minorenni: infatti, alla regola dell'affidamento condiviso può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse dei minorenni, come nel caso di specie, in cui il resistente non ha avuto cura neppure di costituirsi in giudizio, e la ricorrente d'altro canto lamenta di non poter fare affidamento su di lui, dovendo provvedere a numerosi adempimenti amministrativi, riguardanti in particolare il figlio minorenne , afflitto da disturbo Persona_1
autistico.
Con riferimento alle questioni di natura economica, va considerato che la ricorrente,
all'udienza presidenziale, ha esposto che lavora nel settore delle pulizie, e che percepisce una retribuzione mensile di circa Euro 550,00; ha aggiunto che non sa quanto percepisca il resistente, che è senza occupazione.
In ogni caso, appare opportuno porre a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore dei figli minorenni dell'importo complessivo di Euro
500,00, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie: va, infatti, rispettato un importo pari o comunque prossimo al c.d. minimo vitale, dovendo questo Tribunale disciplinare, anche d'ufficio, i rapporti patrimoniali nel solo ed esclusivo interesse dei figli minorenni, interesse del tutto preminente rispetto a quello portato dalle odierne parti in giudizio, tenuto altresì conto che la ricorrente può verosimilmente percepire integralmente il c.d. assegno unico erogato in favore dei figli minorenni come per legge.
I profili esaminati appaiono del tutto assorbenti.
La natura della causa e la particolarità delle questioni giuridiche affrontate consentono di dichiarare irripetibili le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 CP_1
3 - dispone l'affidamento esclusivo dei figli minorenni e alla Persona_1 Persona_3
ricorrente Parte_1
- dispone che il resistente possa vedere e tenere con sé i figli minorenni CP_1
e compatibilmente con le esigenze dell'altro coniuge e dei Persona_1 Persona_3
figli stessi (e segnatamente di quelle scolastiche), e comunque in mancanza di accordi diversi: ogni martedì, dall'uscita da scuola alle ore 20,00; a settimane alterne,
dall'uscita da scuola del venerdì o del sabato alle ore 20,00 della domenica;
per trenta giorni, dei quali almeno quindici giorni continuativamente, nel periodo estivo;
per sette giorni, comprensivi ad anni alterni della festività del giorno di Natale o del giorno di
Capodanno, nel periodo natalizio;
per tre giorni, comprensivi ad anni alterni della
Domenica di Pasqua o del Lunedì dell'Angelo, nel periodo pasquale;
ad anni alterni il giorno del compleanno;
in via alternata, gli ulteriori giorni festivi previsti in calendario;
- dispone che il resistente contribuisca al mantenimento dei figli CP_1
minorenni e versando, entro il giorno 5 di ogni mese un Persona_1 Persona_2
assegno mensile dell'importo complessivo di Euro 500,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie;
- dichiara irripetibili le spese processuali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 13
Dicembre 2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott. Massimo Escher
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