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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16975 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 13059/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Simone Antonio
Castelnuovo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13059 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. MATASSINI LUCILLA, giusta delega in atti
- RICORRENTI-
E
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: Privilegio.
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 [...]
e quali eredi di nato a [...] Pt_2 Parte_3 Persona_1
(PI) il 6/10/1944 e deceduto in data 24/6/2024 a Empoli (All. 2), titolare della ditta individuale hanno convenuto in giudizio Parte_4
Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
[...]
l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis, accertare e dichiarare che il credito vantato dall' , e per essa dagli odierni ricorrenti quali Controparte_2 eredi del defunto nei confronti del Persona_1 [...] per l'importo di € 11.302,55, di cui € Controparte_3
9.655,88 in linea capitale ed € 1.646,67 in linea di interessi di mora dalla scadenze delle fatture sopra-citate alla data del 29/9/22 (data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo), oltre interessi maturati e maturandi al tasso legale a decorrere dalla data del 30/9/22 in poi, è da considerarsi in privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis. n. 5, c.c. e, per l'effetto, ordinare, con ogni consequenziale provvedimento, il riconoscimento del detto credito artigiano nella procedura di
Concordato Preventivo n. 73/22 o, comunque, nei confronti della società debitrice in bonis. Con vittoria di spese e competenze di lite”
Deduce parte ricorrente che nel corso del 2020 l' Controparte_2 effettuava, su incarico di Parte_5
(nel proseguo, per brevità, solo ), riparazioni e forniture su autoveicoli in uso/di CP_1 proprietà della prima meglio descritte nelle fatture n. 56 del 24/4/20 (All. 5), n. 59 del
4/5/20 (All 6), n. 62 dell'8/5/20 (All. 7), n. 64 del 13/5/20 (All. 8), n. 69 del 15/5/20 (All.
9), n. 78 del 29/5/20 (All. 10), n. 83 dell'8/6/20 (All. 11), n. 94 del 22/6/20 (All. 12), n. 97 del 26/6/20 (All. 13), n. 98 del 29/6/20 (All. 14) e n. 103 del 7/7/20 (All. 15). A seguito della comunicazione pec del 29/11/22 (All. 19), il legale dei ricorrenti re-inviava, in data
5/12/22, la precisione del credito dell' corredata da 2019, Controparte_2 Pt_6
2021 e 2022 del sig. iscrizione della ditta individuale all'albo artigiani, registro dei Pt_1 beni ammortizzabili e le fatture impagate, all'indirizzo pec (All.ti Email_1
20, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 e 20.8)
Con comunicazione pec del 26/5/2023 veniva dato avviso ai creditori che aveva CP_1 presentato domanda di concordato preventivo – rubricata al n. 73/22 dal su-intestato
Tribunale – e veniva richiesta una nuova precisazione del credito da far pervenire all'indirizzo (All. 21). Email_2
A mezzo del proprio legale, con pec del 1/6/23 (All. 22) provvedevano quindi a una ulteriore precisazione del credito dell' rappresentando la sussistenza Controparte_2 del privilegio artigiano.
Presa visione degli allegati alla comunicazione pec del 5/7/23 (All. 23) e del fatto che il credito non era stato inserito tra i creditori privilegiati (All. 24), la scrivente legale, con pec del 6/7/23, rappresentavano di aver precedentemente allegato documentazione comprovante il diritto della ditta individuale La UP al privilegio artigiano ex art. 2751bis n. 5, c.c. e chiedeva l'inserimento del credito tra i privilegiati (All. 25). Poiché con la comunicazione pec dell'11/7/23 (All. 26) apprendevano che non era stato riconosciuto il privilegio artigiano per “insufficienza della documentazione a supporto”
(All. 27), legale dei ricorrenti, con pec del 24/7/23 (All. 28), allegava la documentazione
(UNICO 2019, 2021 e 2022 del sig. iscrizione della ditta individuale all'albo Pt_1 artigiani, registro dei beni ammortizzabili e fatture impagate) precedentemente inviata a nonché dichiarazione ex art. 445 DPR 445/2000 a firma del sig. CP_1 Parte_7
e modello Iva 2020, 2021 e 2022 della ditta individuale (All.ti 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5 e
29.6) ma nulla cambiava, in seguito, con pec del 27/10/23 (All. 30), veniva comunicata l'avvenuta pubblicazione della sentenza di omologa del Concordato Preventivo (All. 31).
Pertanto erano costretti ad agire per le vie legali per il riconoscimento del proprio diritto.
Nessuno si costituiva in giudizio per il
[...]
. Controparte_1
Istruita la causa documentalmente, assegnata la causa in via definitiva a questo giudice con provvedimento del 4 giugno 2025, era rinviata all'udienza del 3 dicembre per la lettura della sentenza ex art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Ritenuto – come nel caso di specie - che se nella fase di accertamento dei crediti nel concordato preventivo vi sia contrasto, sulla natura privilegiata o meno di un credito post omologa, ogni relativa decisione è rimessa al giudice ordinario.
Considerata la propria competenza nella soluzione della domanda avanzata dai ricorrenti di veder accertata e riconosciuta la natura privilegiata artigiana ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. del credito del de cuius di cui sono eredi. Persona_1
Dalla documentazione depositata in atti emerge la sussistenza – al momento delle prestazioni rese - dei requisiti oggettivi e soggetti previsti dalla legge per il riconoscimento della qualità di impresa artigiana all'autofficina , data da: CP_2 Controparte_2
i) iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
ii) attività esercitata attraverso la forma della ditta individuale;
iii) assenza di personale dipendente - e quindi nessun costo del lavoro a eccezione del compenso del titolare che, come risulta dai modelli Unico depositati, era del tutto assimilabile a quello di un dipendente;
iv) assoluta prevalenza del lavoro personale (e manuale) del sig. Pt_1
nell'organizzazione produttiva aziendale - tant'è che alla sua morte, l'impresa individuale è stata cancellata dal Registro delle Imprese (v. All. 4); v) assenza di una organizzazione industriale avente autonoma capacità
produttiva;
vi) assenza di attività commerciale;
vii) assenza di investimenti in capitali;
viii) volume d'affari limitato;
ix) preminenza del lavoro sul capitale investito (dal registro beni ammortizzabili al
31/12/21 (v. All. 20.5) risulta che la stragrande maggioranza dei macchinari e delle attrezzature impiegata nella ditta individuale era stata acquistata svariati anni prima;
appare evidente che era una realtà caratterizzata dall'opera qualificante del titolare, da una limitatissima organizzazione e da un basso impiego di capitali); “La preminenza del lavoro personale sul capitale, con riferimento alle imprese individuali, costituisce difatti un dato del tutto coerente con la natura artigiana dell'impresa, giacchè è la stessa nozione di piccolo imprenditore desumibile dall'art. 2083 c.c., ad esigere che l'apporto del primo sia prevalente sul secondo” (C.C., n. 22379/19);
x) rispetto dei limiti dimensionali, da intendersi come espressione di sintesi di tutti i requisiti organizzativi, numerici e personalistici che devono concorrere per ottenere lo status amministrativo di artigiano.
Rilevato che credito che ammonta - circostanza pacifica e non contestata dalla resistente ad
€ 11.302,55, di cui € 9.655,88 in linea capitale ed € 1.646,67 in linea di interessi di mora dalle scadenze delle fatture sopra-citate alla data del 29/9/22 (data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo), oltre interessi maturati e maturandi al tasso legale a decorrere dalla data del 30/9/22.
Per quanto sopra va accolta la domanda dei ricorrenti, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda dei resistenti e condanna
[...]
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante, e per essa di Concordato Preventivo n. 73/22 a corrispondere ai resistenti l'importo di € 11.302,55, di cui € 9.655,88 in linea capitale ed € 1.646,67 in linea di interessi di mora dalle scadenze delle fatture sopra-citate alla data del 29/9/22 (data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo), oltre interessi maturati e maturandi al tasso legale a decorrere dalla data del 30/9/22.
2.- condanna il
[...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante, e per essa di Concordato Preventivo n. 73/22 al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in complessivi € 238,00 per esborsi, € 3.500,00 quale compenso professionale oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Roma, 3 dicembre 2025
VERBALE CHIUSO ORE
Il Giudice
dott. Simone Antonio Castelnuovo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Simone Antonio
Castelnuovo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13059 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
(C.F. ), (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), (c.f. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv. MATASSINI LUCILLA, giusta delega in atti
- RICORRENTI-
E
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: Privilegio.
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, , Parte_1 [...]
e quali eredi di nato a [...] Pt_2 Parte_3 Persona_1
(PI) il 6/10/1944 e deceduto in data 24/6/2024 a Empoli (All. 2), titolare della ditta individuale hanno convenuto in giudizio Parte_4
Controparte_1
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia
[...]
l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis, accertare e dichiarare che il credito vantato dall' , e per essa dagli odierni ricorrenti quali Controparte_2 eredi del defunto nei confronti del Persona_1 [...] per l'importo di € 11.302,55, di cui € Controparte_3
9.655,88 in linea capitale ed € 1.646,67 in linea di interessi di mora dalla scadenze delle fatture sopra-citate alla data del 29/9/22 (data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo), oltre interessi maturati e maturandi al tasso legale a decorrere dalla data del 30/9/22 in poi, è da considerarsi in privilegio ai sensi dell'art. 2751 bis. n. 5, c.c. e, per l'effetto, ordinare, con ogni consequenziale provvedimento, il riconoscimento del detto credito artigiano nella procedura di
Concordato Preventivo n. 73/22 o, comunque, nei confronti della società debitrice in bonis. Con vittoria di spese e competenze di lite”
Deduce parte ricorrente che nel corso del 2020 l' Controparte_2 effettuava, su incarico di Parte_5
(nel proseguo, per brevità, solo ), riparazioni e forniture su autoveicoli in uso/di CP_1 proprietà della prima meglio descritte nelle fatture n. 56 del 24/4/20 (All. 5), n. 59 del
4/5/20 (All 6), n. 62 dell'8/5/20 (All. 7), n. 64 del 13/5/20 (All. 8), n. 69 del 15/5/20 (All.
9), n. 78 del 29/5/20 (All. 10), n. 83 dell'8/6/20 (All. 11), n. 94 del 22/6/20 (All. 12), n. 97 del 26/6/20 (All. 13), n. 98 del 29/6/20 (All. 14) e n. 103 del 7/7/20 (All. 15). A seguito della comunicazione pec del 29/11/22 (All. 19), il legale dei ricorrenti re-inviava, in data
5/12/22, la precisione del credito dell' corredata da 2019, Controparte_2 Pt_6
2021 e 2022 del sig. iscrizione della ditta individuale all'albo artigiani, registro dei Pt_1 beni ammortizzabili e le fatture impagate, all'indirizzo pec (All.ti Email_1
20, 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 e 20.8)
Con comunicazione pec del 26/5/2023 veniva dato avviso ai creditori che aveva CP_1 presentato domanda di concordato preventivo – rubricata al n. 73/22 dal su-intestato
Tribunale – e veniva richiesta una nuova precisazione del credito da far pervenire all'indirizzo (All. 21). Email_2
A mezzo del proprio legale, con pec del 1/6/23 (All. 22) provvedevano quindi a una ulteriore precisazione del credito dell' rappresentando la sussistenza Controparte_2 del privilegio artigiano.
Presa visione degli allegati alla comunicazione pec del 5/7/23 (All. 23) e del fatto che il credito non era stato inserito tra i creditori privilegiati (All. 24), la scrivente legale, con pec del 6/7/23, rappresentavano di aver precedentemente allegato documentazione comprovante il diritto della ditta individuale La UP al privilegio artigiano ex art. 2751bis n. 5, c.c. e chiedeva l'inserimento del credito tra i privilegiati (All. 25). Poiché con la comunicazione pec dell'11/7/23 (All. 26) apprendevano che non era stato riconosciuto il privilegio artigiano per “insufficienza della documentazione a supporto”
(All. 27), legale dei ricorrenti, con pec del 24/7/23 (All. 28), allegava la documentazione
(UNICO 2019, 2021 e 2022 del sig. iscrizione della ditta individuale all'albo Pt_1 artigiani, registro dei beni ammortizzabili e fatture impagate) precedentemente inviata a nonché dichiarazione ex art. 445 DPR 445/2000 a firma del sig. CP_1 Parte_7
e modello Iva 2020, 2021 e 2022 della ditta individuale (All.ti 29.1, 29.2, 29.3, 29.4, 29.5 e
29.6) ma nulla cambiava, in seguito, con pec del 27/10/23 (All. 30), veniva comunicata l'avvenuta pubblicazione della sentenza di omologa del Concordato Preventivo (All. 31).
Pertanto erano costretti ad agire per le vie legali per il riconoscimento del proprio diritto.
Nessuno si costituiva in giudizio per il
[...]
. Controparte_1
Istruita la causa documentalmente, assegnata la causa in via definitiva a questo giudice con provvedimento del 4 giugno 2025, era rinviata all'udienza del 3 dicembre per la lettura della sentenza ex art. 281 sexies cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Ritenuto – come nel caso di specie - che se nella fase di accertamento dei crediti nel concordato preventivo vi sia contrasto, sulla natura privilegiata o meno di un credito post omologa, ogni relativa decisione è rimessa al giudice ordinario.
Considerata la propria competenza nella soluzione della domanda avanzata dai ricorrenti di veder accertata e riconosciuta la natura privilegiata artigiana ex art. 2751 bis, n. 5, c.c. del credito del de cuius di cui sono eredi. Persona_1
Dalla documentazione depositata in atti emerge la sussistenza – al momento delle prestazioni rese - dei requisiti oggettivi e soggetti previsti dalla legge per il riconoscimento della qualità di impresa artigiana all'autofficina , data da: CP_2 Controparte_2
i) iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
ii) attività esercitata attraverso la forma della ditta individuale;
iii) assenza di personale dipendente - e quindi nessun costo del lavoro a eccezione del compenso del titolare che, come risulta dai modelli Unico depositati, era del tutto assimilabile a quello di un dipendente;
iv) assoluta prevalenza del lavoro personale (e manuale) del sig. Pt_1
nell'organizzazione produttiva aziendale - tant'è che alla sua morte, l'impresa individuale è stata cancellata dal Registro delle Imprese (v. All. 4); v) assenza di una organizzazione industriale avente autonoma capacità
produttiva;
vi) assenza di attività commerciale;
vii) assenza di investimenti in capitali;
viii) volume d'affari limitato;
ix) preminenza del lavoro sul capitale investito (dal registro beni ammortizzabili al
31/12/21 (v. All. 20.5) risulta che la stragrande maggioranza dei macchinari e delle attrezzature impiegata nella ditta individuale era stata acquistata svariati anni prima;
appare evidente che era una realtà caratterizzata dall'opera qualificante del titolare, da una limitatissima organizzazione e da un basso impiego di capitali); “La preminenza del lavoro personale sul capitale, con riferimento alle imprese individuali, costituisce difatti un dato del tutto coerente con la natura artigiana dell'impresa, giacchè è la stessa nozione di piccolo imprenditore desumibile dall'art. 2083 c.c., ad esigere che l'apporto del primo sia prevalente sul secondo” (C.C., n. 22379/19);
x) rispetto dei limiti dimensionali, da intendersi come espressione di sintesi di tutti i requisiti organizzativi, numerici e personalistici che devono concorrere per ottenere lo status amministrativo di artigiano.
Rilevato che credito che ammonta - circostanza pacifica e non contestata dalla resistente ad
€ 11.302,55, di cui € 9.655,88 in linea capitale ed € 1.646,67 in linea di interessi di mora dalle scadenze delle fatture sopra-citate alla data del 29/9/22 (data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo), oltre interessi maturati e maturandi al tasso legale a decorrere dalla data del 30/9/22.
Per quanto sopra va accolta la domanda dei ricorrenti, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita, così provvede:
1) Accoglie la domanda dei resistenti e condanna
[...]
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante, e per essa di Concordato Preventivo n. 73/22 a corrispondere ai resistenti l'importo di € 11.302,55, di cui € 9.655,88 in linea capitale ed € 1.646,67 in linea di interessi di mora dalle scadenze delle fatture sopra-citate alla data del 29/9/22 (data di presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo), oltre interessi maturati e maturandi al tasso legale a decorrere dalla data del 30/9/22.
2.- condanna il
[...]
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante, e per essa di Concordato Preventivo n. 73/22 al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in complessivi € 238,00 per esborsi, € 3.500,00 quale compenso professionale oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Roma, 3 dicembre 2025
VERBALE CHIUSO ORE
Il Giudice
dott. Simone Antonio Castelnuovo