Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 15/05/2025, n. 537 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 537 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 97/2024
N. SENT. 537/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di RI- Sezione lavoro, composta dai signori magistrati: dott. PIETRO MASTRORILLI - Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO - Consigliere dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
- nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, con domicilio in via X Marzo n. 180/G-20, 70026 Modugno - C.F._1 assistito e difeso dall'avv. ANTONIO MAFFEI - c. f. -; C.F._2
-appellante- E
- c. f. , con domicilio in Lungomare Trieste n. 29, RI - assistito CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. CRISTINA SERVODIO - c. f. -; C.F._3
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto del 13 marzo 2023 il ricorrente indicato in epigrafe promuoveva opposizione avverso il provvedimento del 10 febbraio 2023 con cui l' , sulla CP_1 scorta delle risultanze dell'accertamento dell'Ispettorato Territoriale del lavoro di RI, aveva provveduto alla modifica della PAT e alla richiesta dei premi assicurativi nella misura di euro 1.467,56 in relazione agli anni 2017, 2018 e 2019. In particolare, con detto accertamento sfociato nel verbale n. BA000002/2022-227 dell'8 settembre 2022 era stato contestato al l'impiego, nel periodo dal 1° Pt_1 settembre 2017 al 30 settembre 2019, della lavoratrice subordinata – CP_2 con mansioni di addetta alle pulizie di 7° livello del CCNL Commercio ed orario di lavoro dalle 17:00 alle 24:00 dal lunedì al sabato – senza la preventiva comunicazione dell'instaurazione del rapporto di lavoro (con la conseguente violazione dell'art. 3, comma 3, del D.L. n. 12 del 2002, convertito con modificazioni dalla L. n. 73 del 2002, come sostituito dall'art. 22, comma 1, del D. Lgs. n. 151 del 2015) ed era stata elevata al suo indirizzo la contestuale diffida, ex art. 13 del D. Lgs. n. 124 del 2004, alla regolarizzazione della predetta inosservanza. Con l'atto introduttivo del giudizio l'opponente riproponeva i medesimi motivi del ricorso amministrativo, evidenziando:
1
- che nel dedotto arco temporale la lavoratrice, oltre ad aver collaborato con il marito (titolare della pizzeria “Al Borgo Antico” di Modugno) era stata impiegata saltuariamente anche presso un altro datore di lavoro (nello specifico, la “SNC PR AL & C. PR Hotels” sita a Rimini), come risultante dalla documentazione dell'ARPAL Puglia, Centro per l'Impiego di Modugno;
- che le giornate di lavoro espletate dalla (dal lunedì al sabato), sì come CP_2 indicate nel verbale ispettivo, erano erronee, essendo il lunedì la giornata di chiusura e riposo della macelleria;
- che le dichiarazioni rese agli ispettori dai colleghi di lavoro e Persona_1 si appalesavano del tutto faziose e poco credibili, in quanto il Testimone_1 primo aveva motivi di inimicizia nei confronti della ditta e la seconda era legata da vincolo di parentela con la lavoratrice (essendo sua sorella). Per tali ragioni, il instava per l'accertamento della nullità e/o per l'annullamento Pt_1 del provvedimento nonché per la condanna dell'Istituto al pagamento delle CP_1 spese di lite, con distrazione. L' resisteva al ricorso, invocandone il rigetto. CP_1
2. Con sentenza n. 3135 in data 14 novembre 2023 il Tribunale del lavoro di RI rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese processuali, oltre accessori. Osservava, in sintesi, il primo giudice:
- che il si era limitato a riproporre le censure di cui al ricorso amministrativo Pt_1 senza tuttavia allegare alcun elemento atto a dimostrare il contrario di quanto accertato dagli ispettori nel verbale sotteso al provvedimento impugnato;
- che, quindi, il ricorso introduttivo era fondato principalmente su allegazioni indimostrate, in quanto non sostenute da un'adeguata richiesta di prova;
- che tale deficit allegativo era talmente radicale da non poter essere sanato né dalla parte istante, né dal giudice mediante l'esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c. e nemmeno attraverso la documentazione prodotta dal ricorrente con la nota di deposito del 22 giugno 2023;
- che, attesa l'insuperabilità delle citate carenze allegative, il ricorrente era in ogni caso decaduto dalle richieste istruttorie;
- che, pertanto, l'opposizione doveva essere rigettata. 3. Con ricorso del 16 febbraio 2024 ha interposto appello avverso la Parte_1 sentenza di primo grado, chiedendone la riforma per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano. L' ha resistito al gravame con apposita memoria, concludendo per il rigetto CP_1 dell'impugnazione e la conferma della sentenza gravata.
2 4. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 29 aprile 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
5. L'appello è affidato a tre motivi. 5.1. Con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato la sussistenza di un insanabile deficit allegativo senza entrare nel merito delle proprie difese ed argomentazioni ed omettendo di considerare come la produzione documentale allegata al ricorso di prime cure non fosse stata mai contestata dall' . CP_3
Di conseguenza, ripropone le doglianze di prime cure: a. sulla discrasia temporale tra il provvedimento di recupero contributivo emesso dall' ed il verbale ispettivo CP_1 ad esso sotteso;
b. sull'esistenza di documentazione (scontrini fiscali) atta a dimostrare che la giornata del lunedì era quella di chiusura settimanale dell'esercizio commerciale (sì da doversi riformulare il calcolo operato dall' con la decurtazione di un CP_3 giorno a settimana); c. sull'esistenza di documentazione (fotografie estratte da facebook) atta a dimostrare che la aveva lavorato per un altro datore di lavoro CP_2 in una città ben distante da Modugno;
d. sull'inattendibilità delle dichiarazioni rese dai lavoratori escussi in sede ispettiva. 5.2. Con il secondo motivo il contesta la decisione del primo giudice nella parte Pt_1 in cui ha escluso che il deficit allegativo lamentato potesse essere colmato con la documentazione prodotta in allegato alle note difensive del 22 giugno 2023, vale a dire con la decisione del Comitato per i rapporti di lavoro del 16 maggio 2023, nonostante l'ammissibilità di detta produzione documentale, formatasi in data successiva a quella di proposizione del ricorso di primo grado e non contestata dall . CP_3
5.3. Con il terzo motivo l'appellante si duole della violazione giudiziale degli artt. 115 e 116 c.p.c., avendo il Tribunale omesso di valutare le proprie allegazioni difensive.
6. I richiamati motivi sono solo in parte fondati.
7. La censura che investe l'accertamento della durata del rapporto di lavoro subordinato della è meritevole di accoglimento, atteso che: CP_2
7.a. il provvedimento di modifica PAT, ancorché testualmente emesso sulla CP_1 scorta delle informazioni contenute nel verbale ispettivo (relativo all'arco temporale compreso tra il 1° settembre 2017 ed il 30 settembre 2019), in effetti afferisce al più ampio arco temporale compreso tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2019 senza che detta dilatazione temporale abbia trovato qualsivoglia giustificazione da parte dell' ; CP_3
7.b. la cessazione del rapporto di lavoro tra la ed il a fine giugno 2019 CP_2 Pt_1
(anziché alla data del 30 settembre 2019 individuata nel verbale di accertamento ispettivo) trova riscontro nella valutazione integrata:
7.b.1. dell'estratto contributivo INPS in atti, da cui risulta che la lavoratrice il 2 luglio 2019 è stata assunta da un altro datore di lavoro (PR AL & C. PR Hotels), alle cui dipendenze ha prestato attività lavorativa fino al 2 novembre 2019 (per 15 settimane);
3 7.b.
2. delle dichiarazioni rese in sede ispettiva dal sulla permanenza del Per_1 rapporto di lavoro subordinato oggetto di causa fino a giugno 2019 (“Io ho iniziato a Pasqua 2014, lei ha smesso di lavorare a giugno 2019…”).
8. È di contro destituito di fondamento il motivo che attinge la mancanza di prova dello svolgimento di attività lavorativa da parte della dal lunedì al sabato, in CP_2 quanto:
8.a. gli scontrini fiscali invocati dall'appellante al fine di dimostrare la mancanza di incassi nella giornata del lunedì non appaiono idonei allo scopo, atteso che – per un verso – afferiscono ad un arco temporale (da settembre a dicembre 2017) di gran lunga inferiore rispetto a quello oggetto di causa e – per altro verso – talora comunque registrano incassi in tale giornata, ancorché esigui;
ciò che testimonia che l'esercizio commerciale non restava del tutto chiuso;
8.b. il ha riferito agli ispettori che la aveva lavorato sempre con lui Per_1 CP_2 dal lunedì al sabato per svolgere diverse mansioni, ancorché in prevalenza quelle di addetta alle pulizie (“Lei lavorava come me sempre dal lunedì al sabato, sempre… svolgeva tutte le mansioni e prevalentemente era addetta alle pulizie…”), ed ha altresì precisato che l'esercizio commerciale del era aperto sia di mattina (come Pt_1 macelleria) che di sera (come braceria) (“io ero macellaio preparatore di carni al mattino e la sera ero addetto alla brace… In merito alla sig.ra posso riferire che CP_2 la stessa era addetta alle pulizie ma si occupava anche di servizio ai tavoli di sera nella braceria, ma anche addetta alla cucina, addetta a preparare carne, dolci, contorni vari…”); ragion per cui è del tutto plausibile che, quand'anche nella giornata del lunedì una delle due attività venisse svolta in modo marginale, in detta giornata fosse comunque necessaria la prestazione lavorativa della per assicurare la CP_2 pulizia del locale.
9. Né è dato dubitare della genuinità ed attendibilità delle dichiarazioni del in Per_1 quanto:
9.a. rese nell'immediatezza del sopralluogo ispettivo (senza condizionamenti postumi connessi alla possibilità di ponderare il peso e la valenza delle proprie dichiarazioni);
9.b. provenienti da un soggetto a conoscenza diretta dei fatti di causa per aver lavorato a stretto contatto con la alle dipendenze del CP_2 Pt_1
9.c. immuni da sospetti di mancanza di terzietà del dichiarante per possibili risentimenti nei confronti del datore di lavoro (paventati dal , avendo il Pt_1 Per_1 espressamente riferito agli ispettori di aver definito il contenzioso con il proprio datore di lavoro e di non avere pertanto alcun interesse a sporgere denuncia nei suoi confronti (“Per la rivendicazione dei miei diritti ho già promosso e definito un'azione legale;
pertanto, non ho interesse a presentare denuncia all'Ispettorato”).
10. L'impostazione difensiva dell'appellante va parimenti disattesa laddove invoca le fotografie che ritraggono la nella cucina della pizzeria del marito ovvero CP_2 presso ristoranti/pizzerie site a Riccione a dimostrazione del fatto che la sua presenza presso la propria macelleria/braceria non fosse caratterizzata né dalla frequenza temporale né dalla durata oggetto dei rilievi ispettivi, in quanto:
4 10.a. le fotografie che ritraggono la lavoratrice presso la pizzeria del marito sono del tutto irrilevanti, risultando scattate in giornate [la prima l'11 gennaio 2016 e la seconda il 15 aprile 2017 (e non il 15 aprile 2018, come affermato dal ] antecedenti Pt_1 rispetto all'arco temporale in disamina;
10.b. le fotografie che ritraggono la lavoratrice a Riccione nelle sole tre giornate del 7 dicembre 2017 (in concomitanza con il ponte festivo dell'Immacolata), del 24 giugno 2018 (di domenica) e dell'11 luglio 2018 (in pieno periodo estivo) non sono affatto dirimenti, essendo affatto plausibile che la in tali occasioni possa essersi CP_2 recata fuori città approfittando di ponti e/o giornate festive ovvero fruendo delle ferie legittimamente maturate nel corso del rapporto di lavoro. 11. Da ultimo, deve darsi atto dell'irrilevanza probatoria del provvedimento n. 14 del 16 maggio 2023 - con il quale il Comitato per i rapporti di lavoro, all'esito del ricorso amministrativo presentato dal ha disposto il parziale annullamento del verbale Pt_1 ispettivo -, attesa l'autonomia del presente giudizio (intercorrente tra il e Pt_1
l' ) rispetto all'esito del ricorso amministrativo spiegato dal ricorrente nei CP_1 confronti dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro;
né appare pertinente ai fini di causa il richiamo formulato dall'appellante al principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., in quanto la valorizzazione in chiave probatoria del contegno processuale di omessa contestazione delle parti presuppone che essa afferisca alle circostanze di fatto (tra cui anche i documenti che ne acclarano la sussistenza) ma non può di certo estendersi all'attività di valutazione della loro rilevanza probatoria, che compete esclusivamente all'autorità giudiziaria.
12. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va accolto per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, deve dichiararsi la legittimità del provvedimento impugnato limitatamente al periodo CP_1 dal 1° settembre 2017 al 30 giugno 2019.
13. In ordine alle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio – tenuto conto del parziale accoglimento della domanda dell'appellante – si ritiene di disporne la compensazione tra le parti per 2/3 e di porre la quota residua – liquidata come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. di cui al D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e delle questioni trattate) e da distrarre in favore del procuratore antistatario – a carico dell' , secondo soccombenza. CP_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di RI – Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato il 16 febbraio Parte_1
2024 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di RI in data 14 novembre 2023, nei confronti dell' così provvede: CP_1
- accoglie l'appello per quanto di ragione e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara la legittimità del provvedimento impugnato limitatamente al CP_1 periodo dal 1° settembre 2017 al 30 giugno 2019;
- condanna l'Istituto appellato a rifondere alla controparte 1/3 delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, che liquida nell'intero in euro 1.500,00 per ciascun
5 grado, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Antonio Maffei, dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese processuali tra le parti nella quota residua. Così deciso in RI, il 29 aprile 2025
Il Presidente
dott. Pietro Mastrorilli Il Consigliere estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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