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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 13/10/2025, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI nella persona del Giudice dott. Francesco Maria Ciaralli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1034 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione con ordinanza del 31.3.2025, con assegnazione dei termini ex art. 190 cod. proc. civ. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, vertente
TRA
, con l'avv. Gianpiero Fabrizi Parte_1
OPPONENTE
E
, in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t.,
OPPOSTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
1 FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 15/2023, emesso da questo Tribunale nel procedimento rubricato al n. 5734/2022 R.G., su istanza della società Controparte_1
con il quale è stato ingiunto all'odierno opponente, unitamente al
[...]
coobbligato , il pagamento della somma di euro 55.074,93, oltre Controparte_2
interessi e spese della procedura monitoria;
sorte costituente oggetto di crediti derivanti dalla stipulazione di un contratto di finanziamento.
2. A fondamento dell'opposizione l'opponente ha dedotto: la carenza di legittimazione attiva in capo all'opposta; la prescrizione del diritto di credito;
l'infondatezza dell'avversa domanda;
l'applicazione di tassi di interesse usurari.
3. Parte opponente ha dunque articolato le seguenti conclusioni: “in via preliminare sospendere ovvero non concedere, ex art. 649 c.p.c, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ricorrendone giusti e gravi motivi di legge;
sempre in via preliminare accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo ad Parte_2
, per tutte le motivazioni di cui in narrativa e, conseguentemente, revocare e/o annullare e/o
[...]
dichiarare nullo e/o comunque illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo telematico n.
15/2023 (RG 5437/2022) del Tribunale di Tivoli, notificato il 16 gennaio 2023; ancora in via preliminare, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione (anche in subordine, parziale) dell'asserito credito avversario ex art. 2946 c.c., con ogni consequenziale provvedimento di legge e di rito;
ancora in via preliminare, accertare e dichiarare la nullità/inesistenza della/e cessione/i di credito prodotta/e da controparte per mancanza degli elementi essenziali ex art. 1346 c.c. e per mancata produzione degli originali di tutte le cessioni di credito intervenute e, comunque di copia dei contratti solo citati da controparte;
e, accertare e dichiarare il difetto di costituzione in mora del debitore e di decadenza dal beneficio del termine, con conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso monitorio e, per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo
e/o comunque illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo telematico n. 15/2023 (RG
5734/2022) del Tribunale di Tivoli, notificato il 16 gennaio 2023; nel merito, nella denegata e
2 non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in via preliminare, Voglia
l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza e deduzione disattesa, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo telematico n.
15/2023 (RG 5734/2022) del Tribunale di Tivoli, notificato il 16 gennaio 2023 per mancanza di prova attestante il presunto credito ad esso sotteso (in particolare il contratto originale e la cessione/i di credito)e per l'omessa comunicazione di tutte le sue cessioni e per tutte le motivazioni meglio esposte negli atti di causa e, per l'effetto, accertare e dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente ad per tutti i motivi di cui al presente atto;
in via Parte_2
subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in via preliminare e della domanda principale, accertare e dichiarare la nullità/invalidità/il carattere abusivo/vessatorietà/non meritevolezza di tutela/illegittimità delle condizioni di contratto applicate da nonché il superamento del tasso soglia ex adverso applicato CP_3
nella previsione e calcolo degli interessi e, per l'effetto, previa applicazione dell'art. 1815 II c.c., ridurre la pretesa creditoria di controparte a quella minore somma che verrà accertata in corso di causa, per le ragioni e causali di cui al presente atto e, per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo telematico n.
15/2023 (RG 5734/2022) del Tribunale di Tivoli, notificato il 16 gennaio 2023; in via ulteriormente gradata, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in via preliminare, della domanda principale e di quella subordinata, ridurre la pretesa creditoria di controparte a quella minore somma che verrà accertata in corso di causa, tenuto conto del superamento, da parte di , e per essa della cessionaria opposta, del tasso soglia CP_3
nella previsione e calcolo degli interessi applicati e, per l'effetto, revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e/o comunque illegittimo e/o inefficace il decreto ingiuntivo telematico n.
15/2023 (RG 5734/2022) del Tribunale di Tivoli, notificato il 16.01.2023. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre 15% spese generali, iva e cpa di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
4. Benché evocata, la società non si è Controparte_1
costituita in giudizio e deve essere dichiarata contumace.
3 5. Con ordinanza del 31.3.2025, resa all'esito di udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ., la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini perentori ordinari per conclusionali e repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con riguardo alla dispiegata eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opposta, sollevata da parte opponente, la quale ha asserito il difetto della dimostrazione della cessione del credito in favore della società
[...]
nonché il difetto di notificazione della cessione nelle Controparte_1
forme di legge, il Tribunale osserva quanto segue.
1.1. Giova anzitutto precisare che la questione in esame, correttamente qualificata, attiene non già alla legittimazione processuale, sibbene alla titolarità del rapporto giuridico controverso, sulla base di quanto ritenuto dalla giurisprudenza più recente (cfr., Cass., Sez. Un., n. 2951/2016; nella giurisprudenza di merito, cfr.
l'orientamento espresso dal Tribunale di Spoleto, sent. n. 522/2019, con ampia e condivisibile motivazione sul punto;
Tribunale di Forlì, sent. n. 923/2019).
1.1.1. Più precisamente, si osserva in diritto che:
- la legitimatio ad causam, intesa come titolarità del potere di promuovere, per la legittimazione attiva, e del dovere di subire, per la legittimazione passiva, un giudizio su un rapporto giuridico di diritto sostanziale, va distinta dalla titolarità attiva e passiva del rapporto giuridico (cfr. Cass. 355/2008; Cass., n. 11321/2007);
- è ormai acquisito in giurisprudenza che, per determinare la legittimazione, si deve far riferimento al rapporto dedotto in giudizio, nel senso che parti legittime sono quelle indicate come parti del rapporto sostanziale (cfr. Cass. 355/2008; Cass.
11321/2007). Si considera infatti che le condizioni di legittimazione sono soddisfatte se l'attore nel chiamare in giudizio il convenuto afferma che esiste un rapporto sostanziale di cui egli e il convenuto sono rispettivamente il soggetto attivo ed il soggetto passivo (Cass., n. 11321/2007);
4 - ne consegue che, se l'attore afferma di essere creditore del convenuto, è avverata la condizione necessaria e sufficiente perché sussistano legittimazione attiva e passiva (Cass., n. 11321/2007);
- in diversi termini, è questione di legittimazione passiva soltanto quella attinente all'esistenza del dovere del convenuto di subire il giudizio instaurato dall'attore con una determinata prospettazione del rapporto oggetto della controversia, indipendentemente dall'effettiva sussistenza della titolarità del rapporto stesso;
costituisce invece questione di merito quella eventualmente sollevata dal convenuto (anche sostanziale) col dedurre la propria estraneità a quel rapporto, ossia la mancanza di detta titolarità, affermata invece dall'attore (anche sostanziale)
(cfr., Cass. 11321/2007);
- in sostanza, i casi in cui la decisione di merito non possa essere emanata per difetto di legittimazione ad agire o a contraddire si riducono a mere ipotesi virtuali in cui l'attore, nel proporre la domanda contro il convenuto, faccia valere un diritto dichiaratamente non proprio, o pretenda l'adempimento di un obbligo dichiaratamente non gravante sul convenuto, ovvero altri in cui il diritto controverso sia tale che a priori non possa appartenere a colui che chiede il giudizio
(Cass., n.11321/2007);
- quindi, a differenza della titolarità del rapporto, la legittimazione ad causam individua i soggetti che devono essere presenti nel giudizio affinché il Giudice possa pronunciare una sentenza di merito. Per tale suo significato viene definita una condizione della decisione di merito, laddove ogni eccezione del convenuto circo l'effettiva titolarità attiva o passiva del diritto fatto valere comporta una disanima e una decisione attinente al merito della controversia;
- ne deriva anche un diverso regime processuale delle questioni.
Sintetizzando i principi espressi dalla Suprema Corte sul punto (Cfr., Cass. Civ.
Sez. Unite, Sent, 16/02/2016, n. 2951) si precisa che:
5 - la legittimazione ad agire, attenendo al diritto di azione, spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal
Giudice;
- cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene invece al merito della causa;
- la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
- può quindi essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità, oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
- la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare, che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non
è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto proponibile a pena di decadenza solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio;
- essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) e, a sua volta, il Giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio (cfr., Tribunale Spoleto sez. I, 10/04/2021, n. 241).
1.1.2. La questione sollevata da parte opponente attiene, dunque, alla titolarità sul lato attivo del rapporto.
2. Tanto premesso, con riguardo alla dimostrazione della titolarità della situazione soggettiva attiva in capo alla parte che si afferma creditrice e che ha formulato la domanda monitoria, oggetto del susseguente giudizio di opposizione, il Tribunale osserva quanto segue.
6 2.1. È d'uopo anzitutto rammentare il condivisibile approdo ermeneutico raggiunto dalla giurisprudenza di legittimità, alla cui stregua “va ribadito il principio secondo cui la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
D.Lgs. 1 dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (così Cass., sez. 1, 22/02/2022, n. 5857; Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n.
24798), a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass., sez. 1, 02/03/2016, n. 4116; Cass., sez. 6 -1, 05/11/2020, n. 24798). Del pari, occorre rammentare che il menzionato art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco" detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (per questi aspetti, diffusamente,
Cass., sez. 1, 31/12/2017, n. 31188): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi
"blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (da ultimo,
Cass., sez. 3, 16/04/2021, n. 10200). Si è, quindi, affermato che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (in questo ordine di idee, oltre alla citata Cass., sez. 5,
29/12/2017, n. 31118; cfr. Cass., sez. 3, 13/06/2019, n. 15884; Cass., sez. 3,
10/02/2023, n. 4277).” (Cass. civ., sez. III, 07/10/2024, n. 26127).
7 2.2. Orbene, in tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, la giurisprudenza di legittimità (cfr., ex aliis, Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass.
5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688) ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera il cessionario dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che, ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
2.3. Alla luce della condivisibile e prevalente giurisprudenza di legittimità e merito
(cfr., ex aliis, Cass. civ., sez. I, 29/02/2024 n. 5478), può dunque chiarirsi che:
a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del Giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità;
b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
8 c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
3. Ciò posto, nel caso di specie l'opponente rileva che “Dalla avversaria produzione non si comprende quali siano i relativi debitori riferibili a ciascun atto di cessione dei crediti. Ciò impedisce di stabilire se il credito per cui è causa sia stato effettivamente ceduto dalla cedente alla cessionaria e non è stata prodotta alcuna lettera scritta attraverso cui e/o le altre società CP_3
richiamate e/o la cedente abbiano notificato la cessione al debitore. Come afferma la Cassazione
(v. 24798/2020) “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di una operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D. Lgs. 385/1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione nel credito medesimo di detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale”. Nessuno degli altri documenti prodotti, che comunque si contestano e disconoscono, permette evidentemente di stabilire se il debito dell'odierno opponente rientri tra quelli oggetto di cessione.”.
3.1. A fronte delle contestazioni formulate da parte opponente con riguardo ai documenti di cui al fascicolo monitorio, per come articolate nell'atto di opposizione, non può ritenersi che la società opposta, attrice sostanziale contumace nel presente giudizio, che in via monitoria si è affermata cessionaria del credito per cui è causa, abbia dimostrato l'inclusione del credito tra quelli oggetto di cessione, non sussistendo indicazioni sufficientemente precise e circostanziate che ciò possano far ravvisare.
4. L'opposizione proposta da deve essere dunque accolta, con Parte_1
conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto nei confronti dell'odierno opponente.
9 Il carattere dirimente delle suesposte considerazioni, in quanto logicamente e giuridicamente prioritarie rispetto alle ulteriori allegazioni e difese svolte, determina l'assorbimento di ogni altra domanda e questione.
5. Le spese del presente giudizio, liquidate secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto dell'attività difensiva effettivamente svolta nella contumacia dell'attore sostanziale (l'opponente non ha depositato alcuna memoria diversa dalla comparsa conclusionale e non si è svolta attività istruttoria), seguono la soccombenza, disponendosene la distrazione in favore del procuratore di parte opponente, dichiaratosi antistatario.
P . Q . M .
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, respinta od assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca nei confronti di Parte_1
il decreto ingiuntivo n. 15/2023 emesso dal Tribunale di Tivoli;
2. condanna la società in persona Controparte_1
del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di , Parte_1
delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 7.100,00 per compensi professionali, in euro 407,50 per esborsi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
3. dispone la distrazione delle spese di lite in favore del procuratore di parte opponente, avv. Gianpiero Fabrizi.
Così deciso in data 13 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Francesco Maria Ciaralli
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