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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/07/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 253 del 28 maggio 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina
Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1015 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Riccardo Barbera e dell'avv. Alessandro Burzo;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Diego Di Napoli;
Parte resistente
Procedimento in cui è riunita la causa civile di I Grado iscritta al n. 987 / 2024 r.g. tra le stesse parti, con medesima posizione processuale.
Oggetto: impugnazione di licenziamento (art. 441 bis c.p.c.) – impugnazione di trasferimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. rappresenta di esser stata assunta alle dipendenze di Parte_1 Controparte_1 in data 30.09.2018 con contratto a tempo determinato per venticinque ore settimanali,
[...] divenuto poi, in data 31.10.2019, a tempo indeterminato con 38 ore settimanali. Riferisce di aver svolto la propria attività lavorativa presso la sede di Via della Solidarietà 12 in
Prato. In data 08.05.2023 la direttrice della società le comunicava oralmente la decisione datoriale di ridurre l'orario settimanale fino a 25 ore settimanali e la ricorrente, dunque, riporta di essersi recata presso la propria associazione sindacale che, via PEC, confermava il suo dissenso rispetto a detta decisione e la disponibilità a mantenere l'orario precedentemente concordato. La ricorrente riporta di aver subito, nonostante il rifiuto espresso, un'attribuzione di turni con riduzione oraria per alcuni giorni (dall'8.5.2023 al 12.05.2023), con conseguente riduzione stipendiale e di aver ricevuto comunicazione del suo trasferimento da Prato alla sede di Piacenza, Via Strada Agazzana
n.38/05, giustificato dalla datrice come conseguenza del rifiuto di accettare il nuovo orario lavorativo part time connesso all'assunzione di personale ai fini dell'ottemperanza della Legge
68/1999.
La lavoratrice, dopo aver chiesto tramite la propria associazione sindacale alla datrice la revoca del provvedimento, agiva presso il Tribunale chiedendo la sospensione ex art. 700 c.p.c. dei provvedimenti datoriali, chiedendo l'accertamento dell'assenza delle ragioni oggettive alla base e la nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 33 comma 5 della Legge 104/1992, in quanto coniuge affetto da invalidità al 46% a causa di una patologia cardiaca. Tale ricorso veniva rigettato.
La ricorrente espone, infine, di aver inviato, in data 13.10.2023, alla datrice di lavoro una dichiarazione di disponibilità a riprendere la propria attività lavorativa presso la sede originaria, stante la sua indisponibilità al trasferimento presso la sede di Piacenza, ma di non aver ricevuto alcun riscontro positivo. Qualifica, dunque, il provvedimento d trasferimento come ritorsivo, individuandolo come diretta conseguenza del rifiuto della diminuzione oraria impostale.
La sig.ra ha quindi intrapreso una prima iniziativa giudiziaria impugnando il Pt_1 provvedimento di trasferimento.
2. Si è costituita in giudizio nel presente procedimento (così, come si avrà modo di dire, nel successivo ricorso qui riunito) la datrice di lavoro eccependo in via Controparte_1 preliminare sia la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, alla luce del licenziamento per giusta causa della dipendente in data 22/07/2024, sia l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Piacenza (quale sede di lavoro della ricorrente) o di UD (quale sede legale della società e luogo di sottoscrizione del contratto), alla luce del decorso di sei mesi dal trasferimento all'iscrizione a ruolo del procedimento.
Nel merito, nega la sussistenza di qualsivoglia atteggiamento ritorsivo, adducendo, altresì, ragioni tecniche e organizzative alla base del trasferimento, che individua nell'obbligatorio inserimento presso la sede di Prato di un soggetto appartenente alle categorie protette, per quanto
Pag. 2 di 10 previsto dalla Legge 68 del 1999. La circostanza ha comportato, espone, una riduzione necessaria dell'orario della ricorrente, al fine di evitare un esubero orario rispetto alle necessità effettive della struttura, che, contrariamente, per la sede di Piacenza, sarebbero risultate del tutto congrue nel caso di trasferimento effettivo, sulla base di calcoli orari, di personale impiegato e di capienza della struttura allegati nel ricorso.
Allega altresì l'impossibilità di trasferire la ricorrente presso una sede toscana, alla luce della situazione occupazionale stabile ad eccezione delle sedi di Aulla, che cadrebbe in deficit orario, e
Livorno, che attesa la missione di un somministrato al 31.08.2023 si dichiara disponibile ad assumerla.
Parte convenuta contesta altresì la legittimazione di parte ricorrente ai sensi dell'art. 33 della
L. 104\1992, stante l'assenza di un accertamento tecnico circa le condizioni del coniuge o di una richiesta di espletamento in merito.
3. Al presente procedimento risulta riunita la causa n. 987 del 2024, inizialmente assegnata ad altro giudice e qui riunita giusto provvedimento della Presidente del Tribunale, promossa dalla lavoratrice al fine sia di impugnare il licenziamento per giusta causa nel frattempo intervenuto, sia di ottenere la condanna della datrice al pagamento di differenze retributive, quantificate in
35.389,00 euro, rapportate all'accertamento di un inquadramento superiore rispetto a quello riconosciuto (domanda, quest'ultima, separata con provvedimento ai sensi dell'art. 441 bis c.p.c., il cui procedimento è tuttora in corso).
Dopo aver ripercorso la cronologia degli eventi già rappresentata nel ricorso principale, la sig.ra espone di aver ricevuto, il 6.5.2024, contestazione disciplinare avente ad oggetto Pt_1
l'assenza ingiustificata dal lavoro dal 15.10.2023, iniziativa datoriale cui non seguiva alcuna sanzione disciplinare. Seguiva analoga contestazione con raccomandata del 28.6.2024 cui seguiva, il 10.7.2024, licenziamento per giusta causa.
La sig.ra impugna il provvedimento datoriale sotto vari profili di illegittimità. Pt_1
Contesta, difatti, la tardività della contestazione, assunta dopo molti mesi rispetto al trasferimento ed al rifiuto della lavoratrice di prendere servizio presso la struttura di Piacenza ed in seguito ad una prima contestazione disciplinare che non dava adito a sanzioni di sorta. Deduce la violazione del principio del ne bis in idem per identità dei fatti posti alla base delle due iniziative disciplinari e l'insussistenza del fatto, deputando l'assenza al rifiuto di prendere servizio presso la sede di
Piacenza, reputando illegittimo il trasferimento per le ragioni già esposte nel procedimento principale.
Chiede, conseguentemente, la condanna della alla reintegra nel posto Controparte_1 di lavoro per effetto dell'applicazione dell'art. 2 d.lgs. 23 del 2015 ovvero, in ipotesi, dell'art. 3,
Pag. 3 di 10 comma 2, d.lgs. 23 del 2015. In ulteriore ipotesi subordinata, richiede la tutela obbligatoria ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lgs. citato, individuando la misura dell'indennità in 1.453,12 euro.
4. La si è costituita chiedendo il rigetto della domanda. Sotto il Controparte_1 profilo della dedotta nullità o illegittimità del licenziamento, la datrice deduce la piena legittimità del procedimento disciplinare, ripercorrendo le difese svolte nella causa inerente al trasferimento della lavoratrice (eccependo la violazione del ne bis in idem), ed eccepisce, in ipotesi, l'aliude perceptum et percipiendum.
5. Fallito il tentativo di conciliazione e disposta la riunione delle cause, la causa relativa all'impugnativa del licenziamento ed al trasferimento non ha necessitato ulteriori approfondimenti istruttori rispetto alle allegazioni documentali delle parti costituite, rendendola quindi suscettibile di essere decisa. All'esito della discussione orale e dell'esame delle difese delle parti, è stato pubblicato dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con il quale sono state accolte le domande promosse dalla lavoratrice.
6. In rapporto alle questioni preliminari sollevate da parte resistente, non vi sono motivi per dichiarare la cessata materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse ad agire con riferimento al primo ricorso, intrapreso al fine di accertare l'illegittimità del trasferimento intervenuto. Difatti, la successiva impugnativa del provvedimento datoriale, con cui si richiede il ripristino del rapporto di lavoro per effetto dell'applicazione della normativa a tutela dei licenziamenti illegittimi (ovvero, ratione temporis, il cd. Job's Act), rende del tutto attuale l'interesse della lavoratrice ad ottenere anche una pronuncia circa il trasferimento intervenuto e, pertanto, il ripristino del rapporto di lavoro presso la sede originaria di Prato. Tale conclusione non conduce neppure a ritenere violato il ne bis in idem processuale - come eccepito dalla resistente nella comparsa del procedimento riunito -, dal momento che le doglianze della sig.ra con Pt_1 riferimento al trasferimento risultano connaturate alla deduzione difensiva circa l'insussistenza
(disciplinare, più che materiale) del fatto posto alla base del licenziamento, fatto successivo su cui si incentra il secondo ricorso promosso dalla lavoratrice.
7. Parimenti, non risulta persuasiva l'eccezione di incompetenza territoriale (proposta dalla parte ricorrente rispetto al primo ricorso promosso). Come sottolineato dalla giurisprudenza richiamata anche da parte ricorrente in sede di prima udienza, nel rito del lavoro il criterio della competenza territoriale del giudice del luogo dove si trova la dipendenza aziendale cui il lavoratore è addetto, in base a quanto previsto dall'art. 413, comma 2, c.p.c., va riferito non all'atto con cui il lavoratore sia stato destinato alla dipendenza, bensì al fatto dello svolgimento effettivo della prestazione di lavoro presso la medesima, con la conseguenza che competente a conoscere della causa concernente la legittimità del provvedimento di assegnazione del
Pag. 4 di 10 dipendente, ove questa non abbia avuto concreta attuazione, non può essere il giudice del luogo ove si trova la nuova dipendenza, ma quello del luogo ove si trova la sede di lavoro di provenienza (cfr. Cass., n. 21690 del 2011; in tema, Cass., n. 15093 del 2017). Trattasi di conclusione assolutamente condivisibile, tenuto conto anche della sua idoneità a prevenire condotte distopiche e strumentali, volte ad alterare il principio del giudice naturale stabilito per legge.
Nel caso di specie, è pacifico ed incontestato che il provvedimento di trasferimento non abbia mai avuto attuazione e la ricorrente non abbia mai svolto attività lavorativa presso la sede di
Piacenza, ove la stessa risulta essere stata trasferita, motivo per cui la causa risulta correttamente radicata presso questo Ufficio.
8. Venendo al merito della questione sottoposta, pare opportuno prendere le mosse dalla contestazione disciplinare mossa dal datore di lavoro e posta alla base del licenziamento irrogato, che si fonda sull'assenza ingiustificata della ricorrente che, in seguito alla cessazione di un periodo di malattia successivo al trasferimento presso la sede di Piacenza, non risulta aver prestato la propria attività lavorativa dall'ottobre 2023 al maggio 2024, per poi proseguire nell'assenza anche successivamente alle iniziative disciplinari del datore di lavoro, la prima senza alcun esito in termini di sanzione, la seconda con il provvedimento espulsivo per giusta causa.
È del tutto pacifico che la ricorrente non si sia mai presentata a lavoro presso la sede di
Piacenza, elemento dimostrato anche dalla corrispondenza intercorsa da parte datoriale, nella quale la stessa rivendica la legittimità del proprio rifiuto a fronte della ritenuta invalidità del trasferimento e della messa a disposizione delle proprie risorse lavorative presso l'originaria sede di Prato.
La condotta “materiale” posta alla base del provvedimento impugnato è, pertanto, del tutto pacifica.
9. Ciò posto, non sussistono gli estremi per l'applicazione della tutela invocata in via principale, ovvero l'art. 2 d.lgs. 23 del 2015, rinvenendosi criticità sia in termini di allegazione che di effettiva prova circa elementi relativi alla nullità del provvedimento datoriale impugnato.
Occorre difatti osservare che parte ricorrente nel proprio ricorso impugna il licenziamento sotto vari profili, dalla violazione del principio di tempestività alla violazione del ne bis in idem all'insussistenza del fatto materiale. Diversamente, la ricorrente accenna, quasi a ritenerlo implicito nel narrato del ricorso, alla prospettazione del carattere ritorsivo della misura datoriale, senza tuttavia un'idonea allegazione degli elementi di fatto e di diritto da porre alla base della valutazione. Tale allegazione certamente non può evincersi di per sé solo attraverso una lettura congiunta dell'impugnativa con il primo ricorso promosso circa la legittimità del trasferimento (in
Pag. 5 di 10 cui la lavoratrice dava una lettura specifica rapportando il trasferimento al rifiuto della ricorrente di una diminuzione dell'orario di lavoro).
Ne deriva, pertanto, che già deve cogliersi un'assoluta incertezza nelle allegazioni del profilo di nullità invocato.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere sanabile una simile carenza e ritenere che il motivo ritorsivo sia afferente al rifiuto del trasferimento presso la sede di Piacenza, l'insieme delle circostanze fattuali non depongono per un collegamento del licenziamento ad una ragione di rappresaglia unica e determinante1. Al di là delle criticità di seguito esposte circa la legittimità del trasferimento, la resistente ha, difatti, dimostrato di aver provveduto ad una serie di assunzioni nell'ambito del collocamento mirato presso la sede di Prato, antecedente fattuale posto alla base sia della richiesta di riduzione oraria che del trasferimento della lavoratrice.
Pertanto, per quanto non adeguatamente provata nella sua legittimità (per come si avrà modo di dire infra), il provvedimento datoriale si colloca in una decisione afferente a posizioni lavorative terze ed estranee, di talché la riduzione oraria ed il conseguente trasferimento si collocano nella sequenza temporale non in termini di causa effetto rispetto a rimostranze della lavoratrice, ma quale conseguenza della decisione di radicare un collocamento mirato nella sede pratese e nella riorganizzazione del monte ore del personale presente, cui sono conseguite tutte le scelte datoriali lamentate dalla lavoratrice, non viceversa. In altri termini, la richiesta di riduzione dell'orario consegue e non precede la volontà di riorganizzazione dell'unità produttiva al fine di inserire una risorsa aggiuntiva in collocamento mirato e, pertanto, non è dato scorgere un preordinato progetto di esclusione o rappresaglia nei confronti della lavoratrice.
Oltretutto, la circostanza per cui il datore si sarebbe posto in un'ottica di rappresaglia mal si concilia con la lunga latenza della reazione al comportamento ostativo della lavoratrice, a fronte della collocabilità di una contestazione disciplinare molto tempo prima della prima missiva e della astratta idoneità già dalla prima misura di collocare un provvedimento espulsivo. L'inerzia dimostrata, censurata dalla ricorrente in rapporto alla violazione del principio di tempestività,
Pag. 6 di 10 contribuisce tuttavia sotto il profilo ritorsivo a rendere sfumato l'intento di rappresaglia che, pertanto, oltre a non essere stato adeguatamente allegato, non risulta comunque dimostrato.
10. La criticità del provvedimento datoriale si coglie, diversamente, nella riferita concatenazione degli eventi che ha portato il datore di lavoro a trasferire la dipendente, che aveva rifiutato la riduzione dell'orario di lavoro proposta presso la sede di Prato, presso la sede di
Piacenza.
Il datore di lavoro, difatti, sostiene che l'esercizio delle proprie prerogative datoriali, prima con riferimento alla richiesta di riduzione dell'orario di lavoro e poi del trasferimento, risultano connesse all'esigenza oggettiva di assicurare un monte ore ai fini dell'assunzione di personale nelle liste di collocamento mirato.
Tuttavia, non risulta adeguatamente dimostrato il perché la scelta datoriale abbia diretto presso la sede di Prato, con conseguente necessità di revisione dell'orario dei dipendenti già presenti che, come noto, ben avrebbero potuto rifiutare l'eventuale proposta dell'orario lavorativo2.
Non risultano, in altri termini, elementi che rendono del tutto necessitata e non diversamente percorribile l'assunzione presso la sede di Prato, piuttosto che altre sedi disponibili, considerato peraltro che, come emerge dalla lettura della visura camerale, la società annovera numerosissime sedi, anche nella stessa Toscana. Pertanto, le allegazioni difensive in punto di conformità a buona fede della propria scelta organizzativa risultano oltremodo lacunose, in quanto, a fronte di un certo numero di sedi (anche su livello regionale e comunque nazionale) ed a fronte di numerosi lavoratori, non viene allegata alcuna altra proposta di riduzione oraria ad altri dipendenti presso altre sedi (ma unicamente alla sig.ra ovvero indisponibilità di un diverso aggiustamento o Pt_1 di una diversa collocazione del lavoratore inserito nelle liste obbligatorie. Stante la stretta consequenzialità, la criticità nella dimostrazione della necessità di collocazione del lavoratore presso la sede pratese si riverbera necessariamente sulle ulteriori scelte datoriali;
nello specifico, il trasferimento della lavoratrice.
Se, difatti, da un lato non risulta utilmente invocabile l'art. 33 comma 5 Legge n. 104 del 1992
(dal momento che il familiare della lavoratrice non risulta inquadrabile nella categoria dei soggetti cui è diretta la norma di protezione), dall'altro le esigenze tecniche ed organizzative poste alla base del trasferimento risentono della criticità della valutazione originaria di strutturazione della sede lavorativa della dipendente. In altri termini, la mancata dimostrazione della necessità di
Pag. 7 di 10 assicurare la collocazione mirata proprio nella sede della lavoratrice e dell'inesistenza di ulteriori possibilità di collocazione e ridistribuzione oraria rende critica la legittimità dell'intera riorganizzazione datoriale per la posizione della sig.ra e, pertanto, illegittimo anche il Pt_1 trasferimento disposto presso la sede di Piacenza.
La legittimità del trasferimento della lavoratrice risulta, conclusivamente, compromessa dalla carenza di motivazione che ha accompagnato l'intera sequenza delle scelte datoriali. In particolare, il datore di lavoro non ha adeguatamente dimostrato perché la sede di Prato sia stata individuata come unica destinazione possibile per l'assunzione del lavoratore appartenente alle liste di collocamento mirato, né perché la proposta di riduzione oraria sia stata rivolta esclusivamente alla sig.ra Considerata la presenza di numerose sedi aziendali, anche nella Pt_1 stessa regione, e l'assenza di evidenze circa l'impossibilità di soluzioni alternative (tra i vari lavoratori avente identiche mansioni), le esigenze organizzative addotte appaiono generiche e non supportate da elementi oggettivi.
11. Venendo quindi alla valutazione del comportamento della lavoratrice nel contesto sopra descritto, non vi sono motivi per discostarsi dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui, anche in caso di trasferimento illegittimo il rifiuto del dipendente ad assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere, in ragione delle circostanze, conforme a buona fede
(cfr. Cass., n. 14138 del 2018; Cass., n. 29054 del 2017; da ultimo, Cass., n. 6966 del 2025).
Nel caso di specie, non vi sono motivi per ritenere contrario a buona fede il comportamento della lavoratrice, tenuto conto dell'offerta, costantemente mantenuta della prestazione presso l'ufficio originario. L'indisponibilità, vieppiù, si inserisce in un contesto familiare oggettivamente complesso, aggravato dalla notevole distanza della nuova sede di destinazione, situata in altra
Regione e priva di collegamenti agevoli. Risultano, difatti, in atti certificazioni anagrafiche che attestano (si veda, in particolare, l'all. 10) che la sig.ra risulta convivente, oltre che con Pt_1 persona minorenne ( nato nel 2012), con il marito, il quale risulta Persona_1 Persona_2 affetto da gravi patologie cardiache e, per questo, riconosciuto invalido al 46% dalla commissione medica istituita presso l'Inps (si veda all.11 ricorso).
Conseguentemente, il rifiuto della lavoratrice di prendere possesso presso la sede di Piacenza risulta essere proporzionato e non violativo dei parametri di buona fede e correttezza, elemento, quindi, che rende il comportamento disciplinarmente neutro e non suscettibile di essere stigmatizzato, vieppiù con l'adozione della misura massima del licenziamento, che, pertanto, deve ritenersi illegittimo.
12. Alla luce di tali premesse, deve riconoscersi che il "fatto" disciplinare contestato non esiste né sul piano oggettivo e tanto meno su quello soggettivo, ma trattasi un fatto privo di rilevanza
Pag. 8 di 10 giuridica perché non è antigiuridico, né idoneo ad incidere sul rapporto fiduciario e a produrre effetti sul piano disciplinare, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 3 comma 2 d.lgs. 23 del 2015 (cfr. ex multis, Cass., n. 12174 del 2019 e Cass., n. 30429 del 2023).
Tali conclusioni rendono superflua ogni ulteriore valutazione in ordine agli ulteriori motivi di licenziamento, inerenti la tempestività ed alla violazione del ne bis in idem, che non condurrebbero comunque ad una tutela maggiore per la lavoratrice.
Occorre, inoltre, precisare che non risulta certamente parametrabile ad un effettivo esercizio del diritto di opzione l'adesione da parte della lavoratrice alla proposta indennitaria in sede di conciliazione della controversia, dove invece la datrice di lavoro si era dichiarata favorevole alla proposta di reintegra nel posto di lavoro;
ciò alla luce del contesto, limitato al tentativo di conciliazione e, pertanto, con diversi presupposti di valutazione rispetto ad un vero e proprio ordine di reintegra cui si ricollegano anche ulteriori conseguenze dal punto di vista indennitario.
In applicazione della tutela prevista dal comma 2 dell'art. 3 citato, la Controparte_1 deve, pertanto, essere condannata alla reintegra nel posto di lavoro che, data l'illegittimità del trasferimento, deve individuarsi nell'originaria sede di Prato, dove la ricorrente ha prestato servizio fino al trasferimento a Piacenza. La datrice deve essere condannata anche ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal dì del licenziamento a quello di effettiva reintegra, detratto l'aliunde perceptum et percipiendum
(ove la ricorrente abbia nel frattempo reperito altra attività lavorativa), nel limite massimo di 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegra.
13. In punto di spese del giudizio, occorre valorizzare, oltre all'accoglimento della prima domanda in ipotesi in punto di impugnazione del licenziamento, la condotta della resistente in sede di conciliazione, che ha aderito alla proposta di reintegra nel posto di lavoro. Tale elemento rende equa la compensazione di metà delle spese del giudizio. L'ulteriore metà segue il regime della soccombenza e viene liquidata come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'assenza di attività di istruzione probatoria diverse dalle allegazioni iniziali delle parti costituite.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
Pag. 9 di 10 1) annulla il licenziamento impugnato da e per l'effetto ordina alla convenuta Parte_1 la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro presso l'originaria Controparte_1 sede lavorativa antecedente al trasferimento impugnato, che dichiara invalido;
2) condanna la società convenuta al pagamento in favore di di una indennità Parte_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal dì del licenziamento a quello di effettiva reintegra, detratto l'aliunde perceptum et percipiendum, nel limite massimo di 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegra;
3) condanna la società convenuta alla refusione di metà delle spese di lite, che liquida per l'intero in €. 7.400,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge (pertanto, in favore della difesa di parte ricorrente, €. 3.700,00); compensa l'altra metà delle spese di lite sostenute dalle parti.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 28 maggio 2025 – il 28 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il panorama giurisprudenziale è univoco nel ritenere necessaria la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento. Pertanto, il lavoratore deve indicare e provare i profili specifici da cui desumere l'intento ritorsivo quale motivo unico e determinante del recesso, atteso che in tal caso la doglianza ha per oggetto il fatto impeditivo del diritto del datore di lavoro di avvalersi di una giusta causa, o di un giustificato motivo, pur formalmente apparenti (Cass., n. 20742 del 2018 e successive conformi tra cui Cass., n. 21465 del 2022). In altri termini, l'onere della prova del carattere ritorsivo nel provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore e può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia. 2 L'unilaterale trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, vietata dalla normativa in assenza di accordo delle parti risultante da atto scritto (D.Lgs. n. 81 del 2015, artt. 5 e 8 che hanno ripreso i principi di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, artt. 2,5 e 8); si cfr. in termini Cass., n. 15676 del 2023.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PRATO
Sezione Unica Civile – Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del giudice dr.ssa Cristina
Mancini, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1015 / 2023 r.g. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Riccardo Barbera e dell'avv. Alessandro Burzo;
Parte_1
Parte ricorrente contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il Controparte_1 patrocinio dell'avv. Diego Di Napoli;
Parte resistente
Procedimento in cui è riunita la causa civile di I Grado iscritta al n. 987 / 2024 r.g. tra le stesse parti, con medesima posizione processuale.
Oggetto: impugnazione di licenziamento (art. 441 bis c.p.c.) – impugnazione di trasferimento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. rappresenta di esser stata assunta alle dipendenze di Parte_1 Controparte_1 in data 30.09.2018 con contratto a tempo determinato per venticinque ore settimanali,
[...] divenuto poi, in data 31.10.2019, a tempo indeterminato con 38 ore settimanali. Riferisce di aver svolto la propria attività lavorativa presso la sede di Via della Solidarietà 12 in
Prato. In data 08.05.2023 la direttrice della società le comunicava oralmente la decisione datoriale di ridurre l'orario settimanale fino a 25 ore settimanali e la ricorrente, dunque, riporta di essersi recata presso la propria associazione sindacale che, via PEC, confermava il suo dissenso rispetto a detta decisione e la disponibilità a mantenere l'orario precedentemente concordato. La ricorrente riporta di aver subito, nonostante il rifiuto espresso, un'attribuzione di turni con riduzione oraria per alcuni giorni (dall'8.5.2023 al 12.05.2023), con conseguente riduzione stipendiale e di aver ricevuto comunicazione del suo trasferimento da Prato alla sede di Piacenza, Via Strada Agazzana
n.38/05, giustificato dalla datrice come conseguenza del rifiuto di accettare il nuovo orario lavorativo part time connesso all'assunzione di personale ai fini dell'ottemperanza della Legge
68/1999.
La lavoratrice, dopo aver chiesto tramite la propria associazione sindacale alla datrice la revoca del provvedimento, agiva presso il Tribunale chiedendo la sospensione ex art. 700 c.p.c. dei provvedimenti datoriali, chiedendo l'accertamento dell'assenza delle ragioni oggettive alla base e la nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 33 comma 5 della Legge 104/1992, in quanto coniuge affetto da invalidità al 46% a causa di una patologia cardiaca. Tale ricorso veniva rigettato.
La ricorrente espone, infine, di aver inviato, in data 13.10.2023, alla datrice di lavoro una dichiarazione di disponibilità a riprendere la propria attività lavorativa presso la sede originaria, stante la sua indisponibilità al trasferimento presso la sede di Piacenza, ma di non aver ricevuto alcun riscontro positivo. Qualifica, dunque, il provvedimento d trasferimento come ritorsivo, individuandolo come diretta conseguenza del rifiuto della diminuzione oraria impostale.
La sig.ra ha quindi intrapreso una prima iniziativa giudiziaria impugnando il Pt_1 provvedimento di trasferimento.
2. Si è costituita in giudizio nel presente procedimento (così, come si avrà modo di dire, nel successivo ricorso qui riunito) la datrice di lavoro eccependo in via Controparte_1 preliminare sia la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, alla luce del licenziamento per giusta causa della dipendente in data 22/07/2024, sia l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Piacenza (quale sede di lavoro della ricorrente) o di UD (quale sede legale della società e luogo di sottoscrizione del contratto), alla luce del decorso di sei mesi dal trasferimento all'iscrizione a ruolo del procedimento.
Nel merito, nega la sussistenza di qualsivoglia atteggiamento ritorsivo, adducendo, altresì, ragioni tecniche e organizzative alla base del trasferimento, che individua nell'obbligatorio inserimento presso la sede di Prato di un soggetto appartenente alle categorie protette, per quanto
Pag. 2 di 10 previsto dalla Legge 68 del 1999. La circostanza ha comportato, espone, una riduzione necessaria dell'orario della ricorrente, al fine di evitare un esubero orario rispetto alle necessità effettive della struttura, che, contrariamente, per la sede di Piacenza, sarebbero risultate del tutto congrue nel caso di trasferimento effettivo, sulla base di calcoli orari, di personale impiegato e di capienza della struttura allegati nel ricorso.
Allega altresì l'impossibilità di trasferire la ricorrente presso una sede toscana, alla luce della situazione occupazionale stabile ad eccezione delle sedi di Aulla, che cadrebbe in deficit orario, e
Livorno, che attesa la missione di un somministrato al 31.08.2023 si dichiara disponibile ad assumerla.
Parte convenuta contesta altresì la legittimazione di parte ricorrente ai sensi dell'art. 33 della
L. 104\1992, stante l'assenza di un accertamento tecnico circa le condizioni del coniuge o di una richiesta di espletamento in merito.
3. Al presente procedimento risulta riunita la causa n. 987 del 2024, inizialmente assegnata ad altro giudice e qui riunita giusto provvedimento della Presidente del Tribunale, promossa dalla lavoratrice al fine sia di impugnare il licenziamento per giusta causa nel frattempo intervenuto, sia di ottenere la condanna della datrice al pagamento di differenze retributive, quantificate in
35.389,00 euro, rapportate all'accertamento di un inquadramento superiore rispetto a quello riconosciuto (domanda, quest'ultima, separata con provvedimento ai sensi dell'art. 441 bis c.p.c., il cui procedimento è tuttora in corso).
Dopo aver ripercorso la cronologia degli eventi già rappresentata nel ricorso principale, la sig.ra espone di aver ricevuto, il 6.5.2024, contestazione disciplinare avente ad oggetto Pt_1
l'assenza ingiustificata dal lavoro dal 15.10.2023, iniziativa datoriale cui non seguiva alcuna sanzione disciplinare. Seguiva analoga contestazione con raccomandata del 28.6.2024 cui seguiva, il 10.7.2024, licenziamento per giusta causa.
La sig.ra impugna il provvedimento datoriale sotto vari profili di illegittimità. Pt_1
Contesta, difatti, la tardività della contestazione, assunta dopo molti mesi rispetto al trasferimento ed al rifiuto della lavoratrice di prendere servizio presso la struttura di Piacenza ed in seguito ad una prima contestazione disciplinare che non dava adito a sanzioni di sorta. Deduce la violazione del principio del ne bis in idem per identità dei fatti posti alla base delle due iniziative disciplinari e l'insussistenza del fatto, deputando l'assenza al rifiuto di prendere servizio presso la sede di
Piacenza, reputando illegittimo il trasferimento per le ragioni già esposte nel procedimento principale.
Chiede, conseguentemente, la condanna della alla reintegra nel posto Controparte_1 di lavoro per effetto dell'applicazione dell'art. 2 d.lgs. 23 del 2015 ovvero, in ipotesi, dell'art. 3,
Pag. 3 di 10 comma 2, d.lgs. 23 del 2015. In ulteriore ipotesi subordinata, richiede la tutela obbligatoria ai sensi dell'art. 3, comma 1, d.lgs. citato, individuando la misura dell'indennità in 1.453,12 euro.
4. La si è costituita chiedendo il rigetto della domanda. Sotto il Controparte_1 profilo della dedotta nullità o illegittimità del licenziamento, la datrice deduce la piena legittimità del procedimento disciplinare, ripercorrendo le difese svolte nella causa inerente al trasferimento della lavoratrice (eccependo la violazione del ne bis in idem), ed eccepisce, in ipotesi, l'aliude perceptum et percipiendum.
5. Fallito il tentativo di conciliazione e disposta la riunione delle cause, la causa relativa all'impugnativa del licenziamento ed al trasferimento non ha necessitato ulteriori approfondimenti istruttori rispetto alle allegazioni documentali delle parti costituite, rendendola quindi suscettibile di essere decisa. All'esito della discussione orale e dell'esame delle difese delle parti, è stato pubblicato dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con il quale sono state accolte le domande promosse dalla lavoratrice.
6. In rapporto alle questioni preliminari sollevate da parte resistente, non vi sono motivi per dichiarare la cessata materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse ad agire con riferimento al primo ricorso, intrapreso al fine di accertare l'illegittimità del trasferimento intervenuto. Difatti, la successiva impugnativa del provvedimento datoriale, con cui si richiede il ripristino del rapporto di lavoro per effetto dell'applicazione della normativa a tutela dei licenziamenti illegittimi (ovvero, ratione temporis, il cd. Job's Act), rende del tutto attuale l'interesse della lavoratrice ad ottenere anche una pronuncia circa il trasferimento intervenuto e, pertanto, il ripristino del rapporto di lavoro presso la sede originaria di Prato. Tale conclusione non conduce neppure a ritenere violato il ne bis in idem processuale - come eccepito dalla resistente nella comparsa del procedimento riunito -, dal momento che le doglianze della sig.ra con Pt_1 riferimento al trasferimento risultano connaturate alla deduzione difensiva circa l'insussistenza
(disciplinare, più che materiale) del fatto posto alla base del licenziamento, fatto successivo su cui si incentra il secondo ricorso promosso dalla lavoratrice.
7. Parimenti, non risulta persuasiva l'eccezione di incompetenza territoriale (proposta dalla parte ricorrente rispetto al primo ricorso promosso). Come sottolineato dalla giurisprudenza richiamata anche da parte ricorrente in sede di prima udienza, nel rito del lavoro il criterio della competenza territoriale del giudice del luogo dove si trova la dipendenza aziendale cui il lavoratore è addetto, in base a quanto previsto dall'art. 413, comma 2, c.p.c., va riferito non all'atto con cui il lavoratore sia stato destinato alla dipendenza, bensì al fatto dello svolgimento effettivo della prestazione di lavoro presso la medesima, con la conseguenza che competente a conoscere della causa concernente la legittimità del provvedimento di assegnazione del
Pag. 4 di 10 dipendente, ove questa non abbia avuto concreta attuazione, non può essere il giudice del luogo ove si trova la nuova dipendenza, ma quello del luogo ove si trova la sede di lavoro di provenienza (cfr. Cass., n. 21690 del 2011; in tema, Cass., n. 15093 del 2017). Trattasi di conclusione assolutamente condivisibile, tenuto conto anche della sua idoneità a prevenire condotte distopiche e strumentali, volte ad alterare il principio del giudice naturale stabilito per legge.
Nel caso di specie, è pacifico ed incontestato che il provvedimento di trasferimento non abbia mai avuto attuazione e la ricorrente non abbia mai svolto attività lavorativa presso la sede di
Piacenza, ove la stessa risulta essere stata trasferita, motivo per cui la causa risulta correttamente radicata presso questo Ufficio.
8. Venendo al merito della questione sottoposta, pare opportuno prendere le mosse dalla contestazione disciplinare mossa dal datore di lavoro e posta alla base del licenziamento irrogato, che si fonda sull'assenza ingiustificata della ricorrente che, in seguito alla cessazione di un periodo di malattia successivo al trasferimento presso la sede di Piacenza, non risulta aver prestato la propria attività lavorativa dall'ottobre 2023 al maggio 2024, per poi proseguire nell'assenza anche successivamente alle iniziative disciplinari del datore di lavoro, la prima senza alcun esito in termini di sanzione, la seconda con il provvedimento espulsivo per giusta causa.
È del tutto pacifico che la ricorrente non si sia mai presentata a lavoro presso la sede di
Piacenza, elemento dimostrato anche dalla corrispondenza intercorsa da parte datoriale, nella quale la stessa rivendica la legittimità del proprio rifiuto a fronte della ritenuta invalidità del trasferimento e della messa a disposizione delle proprie risorse lavorative presso l'originaria sede di Prato.
La condotta “materiale” posta alla base del provvedimento impugnato è, pertanto, del tutto pacifica.
9. Ciò posto, non sussistono gli estremi per l'applicazione della tutela invocata in via principale, ovvero l'art. 2 d.lgs. 23 del 2015, rinvenendosi criticità sia in termini di allegazione che di effettiva prova circa elementi relativi alla nullità del provvedimento datoriale impugnato.
Occorre difatti osservare che parte ricorrente nel proprio ricorso impugna il licenziamento sotto vari profili, dalla violazione del principio di tempestività alla violazione del ne bis in idem all'insussistenza del fatto materiale. Diversamente, la ricorrente accenna, quasi a ritenerlo implicito nel narrato del ricorso, alla prospettazione del carattere ritorsivo della misura datoriale, senza tuttavia un'idonea allegazione degli elementi di fatto e di diritto da porre alla base della valutazione. Tale allegazione certamente non può evincersi di per sé solo attraverso una lettura congiunta dell'impugnativa con il primo ricorso promosso circa la legittimità del trasferimento (in
Pag. 5 di 10 cui la lavoratrice dava una lettura specifica rapportando il trasferimento al rifiuto della ricorrente di una diminuzione dell'orario di lavoro).
Ne deriva, pertanto, che già deve cogliersi un'assoluta incertezza nelle allegazioni del profilo di nullità invocato.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere sanabile una simile carenza e ritenere che il motivo ritorsivo sia afferente al rifiuto del trasferimento presso la sede di Piacenza, l'insieme delle circostanze fattuali non depongono per un collegamento del licenziamento ad una ragione di rappresaglia unica e determinante1. Al di là delle criticità di seguito esposte circa la legittimità del trasferimento, la resistente ha, difatti, dimostrato di aver provveduto ad una serie di assunzioni nell'ambito del collocamento mirato presso la sede di Prato, antecedente fattuale posto alla base sia della richiesta di riduzione oraria che del trasferimento della lavoratrice.
Pertanto, per quanto non adeguatamente provata nella sua legittimità (per come si avrà modo di dire infra), il provvedimento datoriale si colloca in una decisione afferente a posizioni lavorative terze ed estranee, di talché la riduzione oraria ed il conseguente trasferimento si collocano nella sequenza temporale non in termini di causa effetto rispetto a rimostranze della lavoratrice, ma quale conseguenza della decisione di radicare un collocamento mirato nella sede pratese e nella riorganizzazione del monte ore del personale presente, cui sono conseguite tutte le scelte datoriali lamentate dalla lavoratrice, non viceversa. In altri termini, la richiesta di riduzione dell'orario consegue e non precede la volontà di riorganizzazione dell'unità produttiva al fine di inserire una risorsa aggiuntiva in collocamento mirato e, pertanto, non è dato scorgere un preordinato progetto di esclusione o rappresaglia nei confronti della lavoratrice.
Oltretutto, la circostanza per cui il datore si sarebbe posto in un'ottica di rappresaglia mal si concilia con la lunga latenza della reazione al comportamento ostativo della lavoratrice, a fronte della collocabilità di una contestazione disciplinare molto tempo prima della prima missiva e della astratta idoneità già dalla prima misura di collocare un provvedimento espulsivo. L'inerzia dimostrata, censurata dalla ricorrente in rapporto alla violazione del principio di tempestività,
Pag. 6 di 10 contribuisce tuttavia sotto il profilo ritorsivo a rendere sfumato l'intento di rappresaglia che, pertanto, oltre a non essere stato adeguatamente allegato, non risulta comunque dimostrato.
10. La criticità del provvedimento datoriale si coglie, diversamente, nella riferita concatenazione degli eventi che ha portato il datore di lavoro a trasferire la dipendente, che aveva rifiutato la riduzione dell'orario di lavoro proposta presso la sede di Prato, presso la sede di
Piacenza.
Il datore di lavoro, difatti, sostiene che l'esercizio delle proprie prerogative datoriali, prima con riferimento alla richiesta di riduzione dell'orario di lavoro e poi del trasferimento, risultano connesse all'esigenza oggettiva di assicurare un monte ore ai fini dell'assunzione di personale nelle liste di collocamento mirato.
Tuttavia, non risulta adeguatamente dimostrato il perché la scelta datoriale abbia diretto presso la sede di Prato, con conseguente necessità di revisione dell'orario dei dipendenti già presenti che, come noto, ben avrebbero potuto rifiutare l'eventuale proposta dell'orario lavorativo2.
Non risultano, in altri termini, elementi che rendono del tutto necessitata e non diversamente percorribile l'assunzione presso la sede di Prato, piuttosto che altre sedi disponibili, considerato peraltro che, come emerge dalla lettura della visura camerale, la società annovera numerosissime sedi, anche nella stessa Toscana. Pertanto, le allegazioni difensive in punto di conformità a buona fede della propria scelta organizzativa risultano oltremodo lacunose, in quanto, a fronte di un certo numero di sedi (anche su livello regionale e comunque nazionale) ed a fronte di numerosi lavoratori, non viene allegata alcuna altra proposta di riduzione oraria ad altri dipendenti presso altre sedi (ma unicamente alla sig.ra ovvero indisponibilità di un diverso aggiustamento o Pt_1 di una diversa collocazione del lavoratore inserito nelle liste obbligatorie. Stante la stretta consequenzialità, la criticità nella dimostrazione della necessità di collocazione del lavoratore presso la sede pratese si riverbera necessariamente sulle ulteriori scelte datoriali;
nello specifico, il trasferimento della lavoratrice.
Se, difatti, da un lato non risulta utilmente invocabile l'art. 33 comma 5 Legge n. 104 del 1992
(dal momento che il familiare della lavoratrice non risulta inquadrabile nella categoria dei soggetti cui è diretta la norma di protezione), dall'altro le esigenze tecniche ed organizzative poste alla base del trasferimento risentono della criticità della valutazione originaria di strutturazione della sede lavorativa della dipendente. In altri termini, la mancata dimostrazione della necessità di
Pag. 7 di 10 assicurare la collocazione mirata proprio nella sede della lavoratrice e dell'inesistenza di ulteriori possibilità di collocazione e ridistribuzione oraria rende critica la legittimità dell'intera riorganizzazione datoriale per la posizione della sig.ra e, pertanto, illegittimo anche il Pt_1 trasferimento disposto presso la sede di Piacenza.
La legittimità del trasferimento della lavoratrice risulta, conclusivamente, compromessa dalla carenza di motivazione che ha accompagnato l'intera sequenza delle scelte datoriali. In particolare, il datore di lavoro non ha adeguatamente dimostrato perché la sede di Prato sia stata individuata come unica destinazione possibile per l'assunzione del lavoratore appartenente alle liste di collocamento mirato, né perché la proposta di riduzione oraria sia stata rivolta esclusivamente alla sig.ra Considerata la presenza di numerose sedi aziendali, anche nella Pt_1 stessa regione, e l'assenza di evidenze circa l'impossibilità di soluzioni alternative (tra i vari lavoratori avente identiche mansioni), le esigenze organizzative addotte appaiono generiche e non supportate da elementi oggettivi.
11. Venendo quindi alla valutazione del comportamento della lavoratrice nel contesto sopra descritto, non vi sono motivi per discostarsi dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui, anche in caso di trasferimento illegittimo il rifiuto del dipendente ad assumere servizio presso la sede di destinazione deve essere, in ragione delle circostanze, conforme a buona fede
(cfr. Cass., n. 14138 del 2018; Cass., n. 29054 del 2017; da ultimo, Cass., n. 6966 del 2025).
Nel caso di specie, non vi sono motivi per ritenere contrario a buona fede il comportamento della lavoratrice, tenuto conto dell'offerta, costantemente mantenuta della prestazione presso l'ufficio originario. L'indisponibilità, vieppiù, si inserisce in un contesto familiare oggettivamente complesso, aggravato dalla notevole distanza della nuova sede di destinazione, situata in altra
Regione e priva di collegamenti agevoli. Risultano, difatti, in atti certificazioni anagrafiche che attestano (si veda, in particolare, l'all. 10) che la sig.ra risulta convivente, oltre che con Pt_1 persona minorenne ( nato nel 2012), con il marito, il quale risulta Persona_1 Persona_2 affetto da gravi patologie cardiache e, per questo, riconosciuto invalido al 46% dalla commissione medica istituita presso l'Inps (si veda all.11 ricorso).
Conseguentemente, il rifiuto della lavoratrice di prendere possesso presso la sede di Piacenza risulta essere proporzionato e non violativo dei parametri di buona fede e correttezza, elemento, quindi, che rende il comportamento disciplinarmente neutro e non suscettibile di essere stigmatizzato, vieppiù con l'adozione della misura massima del licenziamento, che, pertanto, deve ritenersi illegittimo.
12. Alla luce di tali premesse, deve riconoscersi che il "fatto" disciplinare contestato non esiste né sul piano oggettivo e tanto meno su quello soggettivo, ma trattasi un fatto privo di rilevanza
Pag. 8 di 10 giuridica perché non è antigiuridico, né idoneo ad incidere sul rapporto fiduciario e a produrre effetti sul piano disciplinare, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria di cui all'art. 3 comma 2 d.lgs. 23 del 2015 (cfr. ex multis, Cass., n. 12174 del 2019 e Cass., n. 30429 del 2023).
Tali conclusioni rendono superflua ogni ulteriore valutazione in ordine agli ulteriori motivi di licenziamento, inerenti la tempestività ed alla violazione del ne bis in idem, che non condurrebbero comunque ad una tutela maggiore per la lavoratrice.
Occorre, inoltre, precisare che non risulta certamente parametrabile ad un effettivo esercizio del diritto di opzione l'adesione da parte della lavoratrice alla proposta indennitaria in sede di conciliazione della controversia, dove invece la datrice di lavoro si era dichiarata favorevole alla proposta di reintegra nel posto di lavoro;
ciò alla luce del contesto, limitato al tentativo di conciliazione e, pertanto, con diversi presupposti di valutazione rispetto ad un vero e proprio ordine di reintegra cui si ricollegano anche ulteriori conseguenze dal punto di vista indennitario.
In applicazione della tutela prevista dal comma 2 dell'art. 3 citato, la Controparte_1 deve, pertanto, essere condannata alla reintegra nel posto di lavoro che, data l'illegittimità del trasferimento, deve individuarsi nell'originaria sede di Prato, dove la ricorrente ha prestato servizio fino al trasferimento a Piacenza. La datrice deve essere condannata anche ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal dì del licenziamento a quello di effettiva reintegra, detratto l'aliunde perceptum et percipiendum
(ove la ricorrente abbia nel frattempo reperito altra attività lavorativa), nel limite massimo di 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegra.
13. In punto di spese del giudizio, occorre valorizzare, oltre all'accoglimento della prima domanda in ipotesi in punto di impugnazione del licenziamento, la condotta della resistente in sede di conciliazione, che ha aderito alla proposta di reintegra nel posto di lavoro. Tale elemento rende equa la compensazione di metà delle spese del giudizio. L'ulteriore metà segue il regime della soccombenza e viene liquidata come da dispositivo che segue, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia e dell'assenza di attività di istruzione probatoria diverse dalle allegazioni iniziali delle parti costituite.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
Pag. 9 di 10 1) annulla il licenziamento impugnato da e per l'effetto ordina alla convenuta Parte_1 la reintegrazione della ricorrente nel posto di lavoro presso l'originaria Controparte_1 sede lavorativa antecedente al trasferimento impugnato, che dichiara invalido;
2) condanna la società convenuta al pagamento in favore di di una indennità Parte_1 risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto dal dì del licenziamento a quello di effettiva reintegra, detratto l'aliunde perceptum et percipiendum, nel limite massimo di 12 mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello di effettiva reintegra;
3) condanna la società convenuta alla refusione di metà delle spese di lite, che liquida per l'intero in €. 7.400,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.A.P., se dovute come per legge (pertanto, in favore della difesa di parte ricorrente, €. 3.700,00); compensa l'altra metà delle spese di lite sostenute dalle parti.
Motivazione riservata in sessanta giorni.
Così deciso in Prato, il 28 maggio 2025 – il 28 luglio 2025
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Cristina Mancini
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy.
Pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Il panorama giurisprudenziale è univoco nel ritenere necessaria la prova che l'intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso, dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento. Pertanto, il lavoratore deve indicare e provare i profili specifici da cui desumere l'intento ritorsivo quale motivo unico e determinante del recesso, atteso che in tal caso la doglianza ha per oggetto il fatto impeditivo del diritto del datore di lavoro di avvalersi di una giusta causa, o di un giustificato motivo, pur formalmente apparenti (Cass., n. 20742 del 2018 e successive conformi tra cui Cass., n. 21465 del 2022). In altri termini, l'onere della prova del carattere ritorsivo nel provvedimento adottato dal datore di lavoro grava sul lavoratore e può essere assolto con la dimostrazione di elementi specifici tali da far ritenere con sufficiente certezza l'intento di rappresaglia. 2 L'unilaterale trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, vietata dalla normativa in assenza di accordo delle parti risultante da atto scritto (D.Lgs. n. 81 del 2015, artt. 5 e 8 che hanno ripreso i principi di cui al D.Lgs. n. 61 del 2000, artt. 2,5 e 8); si cfr. in termini Cass., n. 15676 del 2023.