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Decreto 8 marzo 2025
Decreto 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, decreto 08/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N.V.G. 2278-3/2020
Tribunale Ordinario di Ancona
Ufficio del Giudice Tutelare
Il Giudice Tutelare, letta l'istanza depositata dall'avv. Maurizio DIOCIAIUTI, in qualità di amministratore di sostegno di con cui chiede l'autorizzazione ad Parte_1 aderire, in nome e per conto del beneficiario, alla convocazione dell'incontro di mediazione presso la Camera di Conciliazione Forense di Ancona, al fine di addivenire alla divisione della comunione ereditaria esistente con i fratelli del predetto, assumendone la rappresentanza e difesa nella procedura in parola;
esaminati gli atti;
rilevato che l'amministrato attualmente risiede nell'immobile oggetto della domanda di divisione, il quale necessiterebbe di vari interventi di manutenzione, allo stato non effettuabili, stante il diniego di questi a sostenere i relativi costi e a consentire l'accesso all'abitazione;
preso atto che il suddetto immobile non sarebbe naturalmente divisibile e, pertanto, le controparti hanno richiesto espressamente la vendita del bene;
ritenuto che
quanto richiesto risponda agli interessi dell'amministrato, tenuto conto delle ragioni poste a fondamento dell'istanza e, segnatamente, del fatto che con l'eventuale ricavato dalla vendita dell'immobile in parola si potrebbe reperire un'abitazione più idonea alle esigenze del predetto;
ritenuto, pertanto, opportuno che l'amministratore di sostegno si adoperi al fine di verificare quale sarà la futura residenza del beneficiario, a seguito dell'eventuale vendita del suddetto immobile;
ritenuto che
l'amministratore di sostegno possa rappresentare e assistere l'interessato nella procedura di mediazione in parola, al fine di evitare aggravio di oneri e costi per il predetto, rappresentando sin d'ora che il rimborso delle spese vive sostenute e il compenso per l'indicata attività dovranno essere richiesti nell'ambito della richiesta di liquidazione dell'equa indennità ex artt. 379 e 411 c.c. e che non verranno comunque autorizzati pagamenti di compensi professionali superiori ai valori medi tabellari;
P.T.R.
AUTORIZZA l'avv. Maurizio DIOCIAIUTI, n. q. di cui sopra, a compiere quanto richiesto nei limiti di cui in parte motiva, rendendo ogni dichiarazione a tal fine opportuna;
Contr INVITA, altresì, l' relazionare in merito alla ricerca di nuove soluzioni abitative per l'amministrato idonee a garantire le necessità di cura e assistenza dello stesso;
Decreto immediatamente efficace ex art. 473- ter c.p.c. Ancona, lì 07/III/2025
Il Giudice Tutelare
Lara Seccacini
Tribunale Ordinario di Ancona
Ufficio del Giudice Tutelare
Il Giudice Tutelare, letta l'istanza depositata dall'avv. Maurizio DIOCIAIUTI, in qualità di amministratore di sostegno di con cui chiede l'autorizzazione ad Parte_1 aderire, in nome e per conto del beneficiario, alla convocazione dell'incontro di mediazione presso la Camera di Conciliazione Forense di Ancona, al fine di addivenire alla divisione della comunione ereditaria esistente con i fratelli del predetto, assumendone la rappresentanza e difesa nella procedura in parola;
esaminati gli atti;
rilevato che l'amministrato attualmente risiede nell'immobile oggetto della domanda di divisione, il quale necessiterebbe di vari interventi di manutenzione, allo stato non effettuabili, stante il diniego di questi a sostenere i relativi costi e a consentire l'accesso all'abitazione;
preso atto che il suddetto immobile non sarebbe naturalmente divisibile e, pertanto, le controparti hanno richiesto espressamente la vendita del bene;
ritenuto che
quanto richiesto risponda agli interessi dell'amministrato, tenuto conto delle ragioni poste a fondamento dell'istanza e, segnatamente, del fatto che con l'eventuale ricavato dalla vendita dell'immobile in parola si potrebbe reperire un'abitazione più idonea alle esigenze del predetto;
ritenuto, pertanto, opportuno che l'amministratore di sostegno si adoperi al fine di verificare quale sarà la futura residenza del beneficiario, a seguito dell'eventuale vendita del suddetto immobile;
ritenuto che
l'amministratore di sostegno possa rappresentare e assistere l'interessato nella procedura di mediazione in parola, al fine di evitare aggravio di oneri e costi per il predetto, rappresentando sin d'ora che il rimborso delle spese vive sostenute e il compenso per l'indicata attività dovranno essere richiesti nell'ambito della richiesta di liquidazione dell'equa indennità ex artt. 379 e 411 c.c. e che non verranno comunque autorizzati pagamenti di compensi professionali superiori ai valori medi tabellari;
P.T.R.
AUTORIZZA l'avv. Maurizio DIOCIAIUTI, n. q. di cui sopra, a compiere quanto richiesto nei limiti di cui in parte motiva, rendendo ogni dichiarazione a tal fine opportuna;
Contr INVITA, altresì, l' relazionare in merito alla ricerca di nuove soluzioni abitative per l'amministrato idonee a garantire le necessità di cura e assistenza dello stesso;
Decreto immediatamente efficace ex art. 473- ter c.p.c. Ancona, lì 07/III/2025
Il Giudice Tutelare
Lara Seccacini