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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 03/02/2026, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1730/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TUCCILLO LUIGI, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11397/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250026847783 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1677/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame depositato nei termini di legge, la parte Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.02820250026847783000, notificata in data 25.03.2025, meglio evidenziata in epigrafe;
l'atto è relativo ad un presunto debito tributario – tassa automobilistica per la vettura – anno di imposta
2019, pari ad euro 367,50.
Nei motivi di impugnazione ha eccepito la nullità assoluta ed illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica del presupposto avviso di accertamento entro il termine triennale, da cui la maturata prescrizione del tributo.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – SS - – rilevando, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva su profili attinenti la notifica di atti precedenti a quello impugnato, di competenza esclusiva dell'ente impositore, deducendo la rituale notifica dell'avviso di accertamento, cui ha fatto seguito successivo atto interruttivo della prescrizione.
La Regione Campania, sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
All'udienza odierna, il Giudice monocratico deliberava come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, allo stato degli atti, appare fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli avvisi di accertamento indicati nella cartella come atti presupposti. È principio generale del diritto tributario, fondato sull'art. 2697 c.c., che l'onere di provare la regolare notificazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento gravi sull'Amministrazione
Finanziaria. Tale prova deve essere fornita mediante la produzione in giudizio delle relate di notifica o degli avvisi di ricevimento delle raccomandate (cfr. Cass. n. 22573/2021; Cass. n. 33300/2019).
Nel caso in esame, la Regione Campania, ente titolare del credito e unico soggetto in possesso della documentazione relativa agli avvisi di accertamento, non si è costituita e non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l'avvenuta e rituale notifica degli atti presupposti, gli avvisi di accertamento indicati in cartella.
L'Agenzia delle Entrate-SS, dal canto suo, ha prodotto l'estratto di ruolo e la relata della cartella, documenti inidonei a provare la notifica degli atti precedenti di competenza dell'Ente. In assenza di tale prova, gli atti presupposti devono considerarsi giuridicamente inesistenti nei confronti della ricorrente.
L'invalidità della notifica degli atti presupposti comporta, quale diretta conseguenza, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. L'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982 stabilisce che l'azione per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Per la tassa automobilistica relativa all'anno 2019, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2020 ed è spirato il 31 dicembre 2022. Anche volendo considerare i periodi di sospensione dell'attività di riscossione disposti dalla normativa emergenziale
COVID-19 (che hanno prorogato i termini di circa due anni complessivi), la notifica della cartella di pagamento avvenuta il 25/03/2025 risulta comunque tardiva. Infatti, mancando la prova della notifica degli avvisi di accertamento (che nell'estratto di ruolo risulterebbero notificati nel 2022, ma di cui non v'è traccia documentale in atti), non vi è alcun atto interruttivo valido intervenuto tra la scadenza del pagamento e la notifica della cartella impugnata. Ne consegue che il diritto alla riscossione vantato dalla Regione
Campania si è irrimediabilmente prescritto prima della notifica dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Considerato che
il vizio sostanziale che ha determinato l'accoglimento del ricorso è imputabile esclusivamente all'Ente Impositore, si dispone la condanna della Regione Campania al pagamento delle spese di lite. Sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-SS, la quale ha svolto attività di riscossione sulla base di un ruolo formato dall'Ente e ha eccepito la propria estraneità ai vizi di notifica degli atti prodromici.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata. Condanna la Regione
Campania al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro
300,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario, che ne ha fatto richiesta. Compensa le spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - SS.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
TUCCILLO LUIGI, Giudice monocratico in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 11397/2025 depositato il 16/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SS - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250026847783 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1677/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame depositato nei termini di legge, la parte Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n.02820250026847783000, notificata in data 25.03.2025, meglio evidenziata in epigrafe;
l'atto è relativo ad un presunto debito tributario – tassa automobilistica per la vettura – anno di imposta
2019, pari ad euro 367,50.
Nei motivi di impugnazione ha eccepito la nullità assoluta ed illegittimità dell'atto impugnato per omessa notifica del presupposto avviso di accertamento entro il termine triennale, da cui la maturata prescrizione del tributo.
Si è costituita Agenzia delle Entrate – SS - – rilevando, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva su profili attinenti la notifica di atti precedenti a quello impugnato, di competenza esclusiva dell'ente impositore, deducendo la rituale notifica dell'avviso di accertamento, cui ha fatto seguito successivo atto interruttivo della prescrizione.
La Regione Campania, sebbene regolarmente evocata in giudizio, non si è costituita.
All'udienza odierna, il Giudice monocratico deliberava come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, allo stato degli atti, appare fondato e merita accoglimento.
Parte ricorrente ha dedotto la mancata notifica degli avvisi di accertamento indicati nella cartella come atti presupposti. È principio generale del diritto tributario, fondato sull'art. 2697 c.c., che l'onere di provare la regolare notificazione degli atti prodromici alla cartella di pagamento gravi sull'Amministrazione
Finanziaria. Tale prova deve essere fornita mediante la produzione in giudizio delle relate di notifica o degli avvisi di ricevimento delle raccomandate (cfr. Cass. n. 22573/2021; Cass. n. 33300/2019).
Nel caso in esame, la Regione Campania, ente titolare del credito e unico soggetto in possesso della documentazione relativa agli avvisi di accertamento, non si è costituita e non ha prodotto alcuna documentazione atta a dimostrare l'avvenuta e rituale notifica degli atti presupposti, gli avvisi di accertamento indicati in cartella.
L'Agenzia delle Entrate-SS, dal canto suo, ha prodotto l'estratto di ruolo e la relata della cartella, documenti inidonei a provare la notifica degli atti precedenti di competenza dell'Ente. In assenza di tale prova, gli atti presupposti devono considerarsi giuridicamente inesistenti nei confronti della ricorrente.
L'invalidità della notifica degli atti presupposti comporta, quale diretta conseguenza, l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione. L'art. 5, comma 51, del D.L. n. 953/1982 stabilisce che l'azione per il recupero delle tasse automobilistiche si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Per la tassa automobilistica relativa all'anno 2019, il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2020 ed è spirato il 31 dicembre 2022. Anche volendo considerare i periodi di sospensione dell'attività di riscossione disposti dalla normativa emergenziale
COVID-19 (che hanno prorogato i termini di circa due anni complessivi), la notifica della cartella di pagamento avvenuta il 25/03/2025 risulta comunque tardiva. Infatti, mancando la prova della notifica degli avvisi di accertamento (che nell'estratto di ruolo risulterebbero notificati nel 2022, ma di cui non v'è traccia documentale in atti), non vi è alcun atto interruttivo valido intervenuto tra la scadenza del pagamento e la notifica della cartella impugnata. Ne consegue che il diritto alla riscossione vantato dalla Regione
Campania si è irrimediabilmente prescritto prima della notifica dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Considerato che
il vizio sostanziale che ha determinato l'accoglimento del ricorso è imputabile esclusivamente all'Ente Impositore, si dispone la condanna della Regione Campania al pagamento delle spese di lite. Sussistono giusti motivi per compensare le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-SS, la quale ha svolto attività di riscossione sulla base di un ruolo formato dall'Ente e ha eccepito la propria estraneità ai vizi di notifica degli atti prodromici.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento impugnata. Condanna la Regione
Campania al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi euro
300,00 per onorari, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15 per cento, IVA e CPA come per legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario, che ne ha fatto richiesta. Compensa le spese di lite nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - SS.