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Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXII, sentenza 05/02/2026, n. 1857 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1857 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1857/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8013/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240165477836000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20538/2025 depositato il
24/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbali e atti di causa.
Resistente: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 7.04.2025 ad ER (così si indica, anche in seguito, per brevità, Agenzia delle
Entrate IO) nonché alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in data 28.4.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe e notificata in data 5.3.2025, per l'importo di euro
208,34 e relativa al contributo unificato processo tributario anno 2022.
La parte ricorrente ha dedotto l'inesistenza o la nullità della notifica degli atti presupposti (avviso di accertamento e/o invito al pagamento).
La parte ricorrente ha quindi chiesto che, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, ne fosse dichiarata la nullità, con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore costituito.
In data 16.5.2025 si è costituita ER, che ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva in ordine all'omessa notifica degli atti prodromici e alle eccezioni relative al merito della pretesa, sussistendo al riguardo la legittimazione passiva dell'ente impositore, e ha eccepito il difetto di ogni supporto probatorio in relazione all'istanza di sospensione. Ha quindi concluso nei seguenti termini: “Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ader in relazione alle eccezioni relative alla omessa notifica degli atti prodromici, riguardando esclusivamente l'ente impositore con ogni conseguenza anche in odine alle spese;
Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992”.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania si è costituita in data 28.5.2025 sostenendo l'effettuata notifica degli atti presupposti e ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Ha inoltre rimesso a questa Corte ogni valutazione circa la temerarietà della lite instaurata.
All'udienza del 28.4.2025 il ricorrente ha rinunciato all'istanza di sospensiva in relazione alla quale è stato, quindi, dichiarato non esservi luogo a provvedere.
All'udienza del 24.11.2025, all'esito della discussione, questa Corte, in composizione monocratica, ha deciso la causa come da dispositivo di cui è stata data lettura immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. A fronte della documentazione prodotta sia da ER e soprattutto dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, risulta chiaramente dimostrata l'avvenuta notifica da parte dell'Ufficio dell'invito al pagamento n. 7208/22 e dell'atto di irrogazione della sanzione rispettivamente in data 5/05/2022 e
22/08/2022 a mezzo pec presso il difensore domiciliatario. Tale notifica deve ritenersi perfettamente rituale alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 25412/22). Peraltro, nessuna contestazione è stata sollevata in ordine alla predetta documentazione da parte del ricorrente né lo stesso ha contestato in alcun modo la riferibilità di tali atti alla cartella impugnata (che neppure ha prodotto, atteso che alla voce “atto impugnato” del fascicolo telematico di parte ricorrente corrisponde la sentenza n. 2042 depositata il 25.06.2016 che risulta prodotta pure sotto la voce “sentenza favorevole”).
Tale riferibilità è peraltro confermata anche dalle risultanze dell'estratto ruolo prodotto da ER né sull'atto impugnato sono sorte contestazioni tra le parti, sicché questo Giudice ha ritenuto di non avvalersi del potere di cui al comma 5 dell'art. 22 del d.lgs. 546/1992 (v. Cass. n. 19580 del 24/07/2018).
Risulta pertanto dimostrata la notifica degli atti presupposti a quello impugnato in questa sede.
2. Il ricorso va, quindi, rigettato.
3. Non sussistono i presupposti per poter configurare nella specie la temerarietà della lite.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 32, in composizione monocratica, così provvede:
rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida, in complessivi € 280,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di II della Campania, e in complessivi € 280,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, in favore di Agenzia Entrate-IO.
Così deciso in Napoli il 24 novembre 2025.
Il Presidente estensore
IE RI
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 32, riunita in udienza il 24/11/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCRIMA ANTONIETTA, Giudice monocratico in data 24/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8013/2025 depositato il 28/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di Ii Grado Della Campania
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240165477836000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20538/2025 depositato il
24/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente: come da verbali e atti di causa.
Resistente: come da verbali e atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato in data 7.04.2025 ad ER (così si indica, anche in seguito, per brevità, Agenzia delle
Entrate IO) nonché alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania e depositato presso questa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado in data 28.4.2025, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento indicata in epigrafe e notificata in data 5.3.2025, per l'importo di euro
208,34 e relativa al contributo unificato processo tributario anno 2022.
La parte ricorrente ha dedotto l'inesistenza o la nullità della notifica degli atti presupposti (avviso di accertamento e/o invito al pagamento).
La parte ricorrente ha quindi chiesto che, previa sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato, ne fosse dichiarata la nullità, con vittoria di spese da distrarre in favore del procuratore costituito.
In data 16.5.2025 si è costituita ER, che ha eccepito la sua carenza di legittimazione passiva in ordine all'omessa notifica degli atti prodromici e alle eccezioni relative al merito della pretesa, sussistendo al riguardo la legittimazione passiva dell'ente impositore, e ha eccepito il difetto di ogni supporto probatorio in relazione all'istanza di sospensione. Ha quindi concluso nei seguenti termini: “Dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell'Ader in relazione alle eccezioni relative alla omessa notifica degli atti prodromici, riguardando esclusivamente l'ente impositore con ogni conseguenza anche in odine alle spese;
Rigettare la domanda proposta dal ricorrente, in quanto infondata in fatto ed in diritto;
Condannare il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies, del D.Lgs. n. 546/1992”.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania si è costituita in data 28.5.2025 sostenendo l'effettuata notifica degli atti presupposti e ha concluso per l'inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Ha inoltre rimesso a questa Corte ogni valutazione circa la temerarietà della lite instaurata.
All'udienza del 28.4.2025 il ricorrente ha rinunciato all'istanza di sospensiva in relazione alla quale è stato, quindi, dichiarato non esservi luogo a provvedere.
All'udienza del 24.11.2025, all'esito della discussione, questa Corte, in composizione monocratica, ha deciso la causa come da dispositivo di cui è stata data lettura immediata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. A fronte della documentazione prodotta sia da ER e soprattutto dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, risulta chiaramente dimostrata l'avvenuta notifica da parte dell'Ufficio dell'invito al pagamento n. 7208/22 e dell'atto di irrogazione della sanzione rispettivamente in data 5/05/2022 e
22/08/2022 a mezzo pec presso il difensore domiciliatario. Tale notifica deve ritenersi perfettamente rituale alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 25412/22). Peraltro, nessuna contestazione è stata sollevata in ordine alla predetta documentazione da parte del ricorrente né lo stesso ha contestato in alcun modo la riferibilità di tali atti alla cartella impugnata (che neppure ha prodotto, atteso che alla voce “atto impugnato” del fascicolo telematico di parte ricorrente corrisponde la sentenza n. 2042 depositata il 25.06.2016 che risulta prodotta pure sotto la voce “sentenza favorevole”).
Tale riferibilità è peraltro confermata anche dalle risultanze dell'estratto ruolo prodotto da ER né sull'atto impugnato sono sorte contestazioni tra le parti, sicché questo Giudice ha ritenuto di non avvalersi del potere di cui al comma 5 dell'art. 22 del d.lgs. 546/1992 (v. Cass. n. 19580 del 24/07/2018).
Risulta pertanto dimostrata la notifica degli atti presupposti a quello impugnato in questa sede.
2. Il ricorso va, quindi, rigettato.
3. Non sussistono i presupposti per poter configurare nella specie la temerarietà della lite.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli – Sezione 32, in composizione monocratica, così provvede:
rigetta il ricorso;
- condanna la parte ricorrente alle spese di giudizio che liquida, in complessivi € 280,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di II della Campania, e in complessivi € 280,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% e accessori come per legge, in favore di Agenzia Entrate-IO.
Così deciso in Napoli il 24 novembre 2025.
Il Presidente estensore
IE RI