Sentenza 3 giugno 2015
Ordinanza collegiale 19 aprile 2018
Sentenza 19 aprile 2021
Sentenza 16 giugno 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 16/06/2022, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2022
N. 00984/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00318/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 318 del 2015, proposto da
Società Edilstevi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Violante, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Mazzeo in Lecce, via Cantatore;
contro
Comune di ND, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Anna Bucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Calasso in Lecce, piazzetta Scipione De Summa, n. 15;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza del T.A.R. Puglia - Sezione di Lecce n° 1345/2014, depositata in data 04.06.2014, non impugnata e passata in giudicato, notificata in forma esecutiva in data 25.6.2014.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Viste le sentenze di ottemperanza n. 1832/2015 e n. 549/2021 di questo Tribunale;
Vista l’istanza di parte ricorrente del 22/07/2021 introduttiva dell’incidente di esecuzione;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 7 giugno 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to A. Mazzeo, in sostituzione dell'avv.to A. Violante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. 1832/2015 del 03/06/2015, il T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, in accoglimento del ricorso di ottemperanza, introduttivo del presente giudizio, proposto dalla Società ricorrente, ha nominato Commissario ad acta il Dirigente dell’U.T.C. di Lecce, affinchè, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della predetta decisione, provvedesse “ alla tipizzazione dell'area di proprietà della Edilstevi srl sita in ND su Via Materdomini, contrassegnata in catasto alla partita 144338, fg.35, particella 567, della estensione di mq 9564, compresa in un ambito urbano individuato come "zona bianca" ”, in esecuzione della sentenza di questo T.A.R. n° 1345/2014, che - accogliendo il ricorso di cognizione avverso il silenzio rifiuto - aveva ordinato al Comune di ND di provvedere, entro il termine di 120 giorni dalla comunicazione e/o notifica della sentenza, alla ritipizzazione urbanistica dell’area in questione.
Con ordinanza collegiale n. 655 del 19/04/2018, questa Sezione, “ Vista la Deliberazione n° 1 del 25/01/2017 assunta dal predetto Commissario ad acta in esecuzione della sentenza n° 1345/2014 del T.A.R. Puglia - Sezione di Lecce (statuente l’obbligo di provvedere del Comune di ND sull’istanza di riqualificazione urbanistica in relazione all’area di proprietà della Società ricorrente) e depositata in data 25 settembre 2017 dall’Arch. Maniglio Luigi, unitamente all’istanza di liquidazione del proprio compenso ”, liquidava in favore del Commissario ad acta nominato Arch. Maniglio Luigi il compenso onnicomprensivo di € 1.500,00 (Millecinquecento/00), ponendolo a carico del Comune di ND.
Successivamente, la Società ricorrente ha proposto un incidente di esecuzione, con istanza datata 17/10/2019, notificata il 02/12/2020 al Comune di ND e alla Regione Puglia e depositata in giudizio il 03/12/2020, nella quale, premettendo che « il Commissario ad acta nominato Arch. Maniglio Luigi, in esecuzione della predetta sentenza n. 1345/2014 del Tar Puglia – sez. di Lecce – assumeva la deliberazione n. 1 del 25.1.2017, depositata nel giudizio in data 25.5.2017, con la quale tra l’altro deliberava: 1) “di adottare le determinazioni in ordine al suolo di proprietà della società Edilstevi”, 2) “di demandare nella fase di proposta dello strumento urbanistico esecutivo di iniziativa privata (P.d.L.) i procedimenti di cui all’art. 96 per il parere di compatibilità paesaggistica regionale e di verifica di assoggettabilità alla VAS di cui alla L.R. n. 44/2012”, 3) “di demandare al Segretario Generale ed al Dirigente della ripartizione tecnica del Comune di ND, per quanto di loro rispettiva competenza e spettanza, l’espletamento degli ulteriori adempimenti e procedure di legge”», lamentava che « il Comune di ND a tutt’oggi non ha attivato la procedura di assoggettabilità o di esclusione della VAS e non ha trasmesso alla Regione Puglia Settore Urbanistica il parere ex art. 89 del DPR 380/2001 » e ha chiesto a questo Tribunale la fissazione di un’udienza per la verifica dell’esecuzione del giudicato indicato e per la pronuncia di ogni più opportuno conseguente provvedimento.
Con sentenza n. 549 del 19/04/2021, questa Sezione ha accolto la predetta istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione, ordinando « al Comune di ND, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere, entro il termine di 90 (novanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, a completare la procedura de qua con la formale proposta di assoggettabilità a V.A.S. o di esclusione della V.A.S. e a richiedere alla Regione Puglia Settore Urbanistica il parere ex art. 89 (“Parere sugli strumenti urbanistici”) del D.P.R. 380/2001 (secondo il quale “1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. 2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale. 3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso in senso negativo.”) », condannando il Comune di ND, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese della fase esecutiva (predetto incidente di esecuzione), liquidate in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), oltre gli accessori di legge.
Ora la Società ricorrente propone un ulteriore incidente di esecuzione, con istanza notificata il 22/07/2021 al Comune di ND e alla Regione Puglia e depositata in giudizio in pari data, nella quale, premettendo che la suddetta sentenza di ottemperanza n. 549 del 19/04/2021 « è stata notificata in data 20.4.2021 al Comune di ND, nonché alla Regione Puglia, ma sono decorsi i 90 gg. fissati dal Tar per l’adempimento degli incombenti specificamente ordinati al Comune di ND, senza che quest’ultimo abbia provveduto ad attuarli », chiede « la fissazione di una udienza per la pronuncia di ogni più opportuno provvedimento per procedere alla esecuzione di quanto già statuito da questo Tar nella sentenza n. 549/2021 del 19.4.2021, emessa in relazione ad altro incidente di esecuzione, e quindi sempre per la verifica del giudicato in narrativa ».
Il 03/11/2021, si è costituita in giudizio la Regione Puglia, depositando una memoria di costituzione per resistere « all’avversa richiesta di ottemperanza ed a ogni domanda antagonista, ove rivolte nei confronti della Regione Puglia, sin da ora impugnandole e contestandole in toto, in uno alla documentazione ex adverso prodotta, e chiedendone l’integrale rigetto, stanti le loro improcedibilità, inammissibilità ed infondatezza ».
Il 05/12/2021, la Regione Puglia ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale ha rappresentato che « con nota prot. n. 65616 del 23/6/2021 il Comune ha inviato formale istanza di verifica di assoggettabilità a VAS (art.8 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.) per la variante relativa all’area di proprietà della Società Edilstevi a r.l. trasmettendo la relativa documentazione » e che, pertanto, « si è in attesa della redazione del provvedimento conclusivo della procedura di verifica di assoggettabilità, successivo all’istruttoria da parte della Sezione regionale per le Autorizzazioni ambientali », evidenziando che « non è ascrivibile alcun addebito a carico della Regione Puglia » e, in conseguenza, chiedendo, per quanto di interesse regionale, il rigetto del ricorso.
Il 20/12/2021, la Regione Puglia ha depositato in giudizio note di udienza, chiedendo il passaggio in decisione della causa, insistendo nell’accoglimento delle conclusioni già rassegnate.
Nella Camera di Consiglio del 22/12/2021, il difensore di parte ricorrente, su invito del Presidente, ha chiesto un breve rinvio per consentire alla Regione Puglia di definire il procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della variante urbanistica, quindi il Presidente ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio dell'8 marzo 2022.
Nella Camera di Consiglio dell’08/03/2022, i difensori di entrambe le parti hanno chiesto un rinvio, essendo in via di completamento la verifica di assoggettabilità a VAS, quindi il Presidente ha disposto il rinvio della causa alla Camera di Consiglio del 27 aprile 2022.
Il 13/04/2022, la Regione Puglia ha depositato in giudizio la determina dirigenziale n. 122 del 12/04/2022, con la quale la Regione Puglia ha deciso « di non assoggettare la proposta di qualificazione urbanistica suoli di proprietà Edilstevi s.r.l. in esecuzione sentenza TAR Lecce n. 549/2021, adottata con Deliberazione del Commissario ad Acta n.1 del 25/01/2017 alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii .».
Nella Camera di Consiglio del 27 aprile 2022, il Presidente, preso atto che il difensore della ricorrente lamentava ancora un mancato compiuto adempimento da parte del Comune di ND, ha disposto il rinvio della trattazione dell'incidente di esecuzione alla Camera di Consiglio del 7 giugno 2022, invitando parte ricorrente a precisare con apposita memoria i residui aspetti della lamentata omessa completa ottemperanza da parte del Comune di ND.
Il 30/05/2022, la Regione Puglia ha depositato in giudizio una memoria difensiva, nella quale « A completamento della documentazione già prodotta, è stata depositata la deliberazione di Giunta Regionale n. 741 del 23 maggio 2022, con cui - all’esito della procedura di valutazione ambientale e di verifica della compatibilità paesaggistica - è stata approvata con prescrizioni la variante puntuale per riqualificazione del suolo sito nel Comune di ND, per cui è giudizio », insistendo nelle conclusioni in atti.
Il 03/06/2022, la Società ricorrente ha depositato una memoria difensiva, nella quale ha rappresentato che « solo in data 5.5.2022 il Comune di ND inoltrava alla Regione la richiesta del predetto parere ex art. 89 del D.P.R. 380/2001 », rimettendosi alla decisione di questo Tribunale.
Non si è costituito in questa fase del giudizio di ottemperanza il Comune di ND.
All’udienza in Camera di Consiglio del 07/06/2022, la causa è stata trattenuta in decisione ai fini della decisione dell’incidente di esecuzione.
2. - L’istanza introduttiva del presente incidente di esecuzione (proposta dalla Società ricorrente in data 22 luglio 2021) è divenuta improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Osserva, infatti, il Tribunale che, dalla documentazione esibita agli atti del processo di ottemperanza, risulta che il Comune di ND, con nota prot. n. 65616 del 23/6/2021 (precedente alla notifica dell’istanza introduttiva del presente incidente di esecuzione), ha inviato alla Regione Puglia la formale istanza di verifica di assoggettabilità a VAS (art. 8 L.R. n. 44/2012 e ss.mm.ii.) per la variante urbanistica (puntuale) relativa all’area di proprietà della S.r.l. Edilstevi e che il relativo procedimento è stato definito, nelle more del presente incidente di esecuzione, con determina dirigenziale regionale n. 122 del 12/04/2022 (di esclusione dalla V.A.S. della delibera n. 1/2017 di ritipizzazione urbanistica dell’area de qua ), ma che, solo in data 5.5.2022, inoltrava alla Regione Puglia la richiesta del parere dell’U.T.R. ex art. 89 del D.P.R n. 380/2001, sicchè l’istanza introduttiva del presente incidente di esecuzione deve essere dichiarata, ai sensi dell’art. 34 comma 5 c.p.a., improcedibile per cessazione della materia del contendere.
3. - Le spese del presente incidente di esecuzione, seguendo la soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Comune di ND (che ha ottemperato tardivamente al giudicato ed alla sentenza di ottemperanza n. 549/2021 di questo Tribunale nella parte in cui gli ordinava - anche - di chiedere alla Regione Puglia Settore Urbanistica il parere ex art. 89 del D.P.R. 380/2001) e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione attivato in data 22 luglio 2021 nell’ambito del ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, la dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Condanna il Comune di ND, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese della presente fase esecutiva, liquidate in complessivi euro 800,00 (Ottocento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO