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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 21/02/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta presso il Tribunale di Rieti al n. 1101 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 2 ottobre 2024 e vertente
TRA
in persona del suo amministratore unico Parte_1
(P.IVA , Parte_2 P.IVA_1
(cod. fisc. ), Parte_2 CodiceFiscale_1
(cod. fisc. ), Parte_3 CodiceFiscale_2
(cod. fisc. ), Parte_4 CodiceFiscale_3
(cod fisc ), Parte_5 CodiceFiscale_4 tutti elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Adolfo Leone e Giulia
Leone entrambi del Foro di Roma dai quali sono rappresentati e difesi in virtù procura in atti
ATTORI - OPPONENTI
E
società a responsabilità , Codice Controparte_1 Controparte_2
Fiscale, Partita Iva ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n.
, P.IVA_2
e per essa, quale mandataria, giusta procura del 18.10.2022 in autentica del Dr. , Notaio in Pordenone (Rep N. 311663. – Racc. N. Persona_1
41583) registrata a Pordenone il 20/10/2022 al n.15129, serie 1T
1 a socio unico, c.f. e p. iva Parte_6
, , quest'ultima in persona del procuratore speciale Dott.ssa P.IVA_3
procura per atto Notaio di Milano del 21 Parte_7 Persona_2 ottobre 2022, Rep. n. 5488 – Racc. n. 4129, domiciliata presso e nello studio dell'avv. Marco Battaglia del Foro di Roma che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA – OPPOSTA
sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 2 ottobre 2024
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 07.08.2020, la
[...]
e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 hanno convenuto in giudizio la e, per essa la Parte_5 Controparte_1 di lei allora mandataria al fine di opporsi all'atto di Controparte_3 precetto loro notificato da tale convenuta con il quale questa aveva intimato alla società attrice - e avvisato della richiesta gli altri attori ex art. 603 cpc - il pagamento del complessivo importo di euro 169.155,77 a titolo di capitale, interessi e spese di precetto sul presupposto della sussistenza del debito scaturito dal contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 07.07.2010 a rogito
Notaio Dott. di Rieti (Rep. n. 61684 Racc. n. 19268) tra Persona_3 [...]
e , garantito con Parte_8 Parte_1
l'ipoteca concessa dal terzo su un immobile di cui ora Controparte_4 risultavano proprietari, iure successionis, i predetti Parte_3 Parte_2
e
[...] Parte_4 Parte_5
A fondamento dell'opposizione avverso tale atto di precetto gli opponenti hanno dedotto nell'atto di citazione:
1) la carenza di legittimazione attiva della per non aver la Controparte_1 stessa fornito prova della propria qualità di cessionaria dei crediti originariamente vantati dalla Parte_8
2 2) l'usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto;
3) il mancato computo, nel conteggio della somma precettata, dell'importo di euro 43.500,00 versato dalla a deconto della suddetta Parte_1 esposizione.
Gli opponenti, quindi, hanno chiesto, nelle conclusioni rassegante nell'atto di citazione, che venisse dichiarata la carenza in capo alla (e alla Controparte_1 di lei mandataria) della legittimazione ad agire nei loro confronti e, comunque, che venisse accertata l'illegittimità ovvero l'inefficacia dell'atto di precetto, con conseguente suo annullamento in ragione della nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi contenuta nel mutuo sopra menzionato nonché per effetto dei versamenti medio tempore eseguiti, ovvero, in subordine, rideterminata la somma dovuta sulla scorta delle suddette contestazioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata la Controparte_1 contestava le doglianze degli opponenti chiedendo per l'effetto il rigetto dell'opposizione.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 cpc gli opponenti deducevano altresì la non debenza degli interessi anatocistici derivanti dal sistema di ammortamento alla francese contemplato nel contratto di mutuo, per non essere stati espressamente pattuiti.
Con comparsa depositata in data 28.12.2022 si costituiva in giudizio la
[...]
quale nuova procuratrice della in Parte_6 Controparte_1 sostituzione della precedente procuratrice 1. Controparte_3
La causa, che veniva istruita solo documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 02.10.2024.
Gli opponenti precisavano le conclusioni nel seguente modo:
“Piaccia al Signor Giudice, disattesa ogni contraria istanza:
A) in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della e della Rev Gestione Crediti per non avere provato in Controparte_1 modo certo la cessione e la titolarità dei crediti in blocco e, per l'effetto, dichiarare la illegittimità dell'atto di precetto, annullandolo;
B) rideterminare l'effettivo debito in considerazione del compensato controcredito assunto in capo all'opponente per l'avvenuto pagamento di interessi e remunerazioni non dovute;
3 C) In subordine, accertare e dichiarare che il contratto de quo ha violato l'art. 117 TUB, disponendo la rideterminazione degli interessi pattuiti al Tasso Minimo dei BOT;
D) accertare e dichiarare che gli opponenti hanno subìto, tramite il meccanismo del calcolo degli interessi secondo il cd. metodo alla francese, in seno al piano di ammortamento predisposto dalla Banca convenuta, l'anatocismo vietato dalla legge ex art. 1283 cod. civ. e che, pertanto, le somme versate dovranno avere diversa imputazione previo ricalcolo del piano di ammortamento secondo il metodo dell'interesse semplice o all'italiana;
E) per effetto del subordinato accoglimento della conclusione di cui al precedente punto, ritenere e dichiarare la sola debenza in restituzione alla convenuta erogante di solo capitale ed interessi al saggio legale tempo per tempo vigente, con esclusione della applicazione di qualsivoglia sistema composito di calcolo degli interessi. Tanto sia con riguardo alle rate già versate
(comprensive di capitale ed interessi) sia con riferimento ai ratei ancora impagati ed a scadere, il tutto con ogni conseguente ricalcolo (anche delle rate future) sino all'estinzione, compensazione e/o restituzione all'attore del supero per quanto indebitamente sin qui versato.
F) accertare e dichiarare che il debitore opponente sia rimesso in termini ed adempia ratealmente il pagamento del capitale residuo secondo le determinazioni in punto di ricalcolo dell'effettivo dovuto come da superiori gradate domande;
G) accertare e dichiarare che la nuova rata per l'adempimento del solo capitale sia ricondotta ad equità e venga a corrispondersi secondo l'ordine temporale che il Giudice vorrà rendere;
H) nella denegata ipotesi di rigetto della eccezione in via principale, accertare e dichiarare la illegittimità parziale dell'atto di precetto, riducendone l'importo dovuto e dichiarando che la somma dovuta ammonta ad € 125.655,77;
I) con vittoria delle spese di lite.
Parte opposta, invece, precisava le conclusioni nel seguente modo:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertati i fatti così come esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e l'attuale titolarità del credito per cui è causa in capo alla oppo-st : Controparte_1
4 In via preliminare: rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e/o titolarità, così come formulata dagli opponenti in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. e Parte_2
Sigg.r Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_5 nei confronti della perché manifestatamente temeraria oltre Controparte_1 che infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto dichiarare la medesima attuale ed esclusiva titolare del credito portato dal mutuo posto Controparte_1
a fondamento dell'atto di precetto opposto;
Nel merito: rigettare integralmente l'opposizione a precetto, così come spiegata dalla in persona del suo legale rap-presentante pro Parte_1 tempore, Sig. e dai Sigg.ri Parte_2 Parte_3 Parte_2
e per-chè palesemente inammissibile oltre Parte_4 Parte_5 che infondata, sia in fatto che in diritto e, comunque, perché non provata, dichiarando, per l'effetto, la legittimità del contratto di mutuo per cui è causa stipulato per atto del 07.07.2010 a rogito Notaio Dott. di Rieti Persona_3
Rep. n. 61684 Racc. n. 19268 nonchè del precetto opposto;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso 15% ex D.L. n. 55/2014”.
2. Tanto premesso, il motivo di opposizione con il quale gli attori hanno contestato l'attuale titolarità del credito in capo a è infondato. Controparte_1
Vero è che ha stipulato il contratto di mutuo (dal Parte_1 quale è disceso, poi, l'obbligo in capo al mutuatario di restituire al mutuante il capitale mutuato unitamente agli interessi corrispettivi) con
[...]
e che dunque era questo, Parte_8 originariamente, il creditore.
È però accaduto, poi, che la Banca di Italia, dopo aver disposto il trasferimento alla e del Lazio S.p.a., ente ponte costituito ex D.Lgs. Controparte_5
180/2015 e DL n. 183/2015 a seguito della risoluzione della Banca Popolare dell'Etruria e del indistintamente di tutti i crediti ed i debiti già Parte_8 facenti capo a quest'ultima, con provvedimenti del 26.01.2016 e del 30.12.2016, pubblicati rispettivamente in Gazzetta Ufficiale del 17.03.2016 n. 64 e del
24.02.2017 n. 46 aveva imposto al suddetto ente il trasferimento, senza alcuna eccezione alcuna (costituita dai debiti oggetto dei rapporti di leasing), di tutti i
5 crediti appostati a sofferenza alla data del 30.09.2015 (v. doc. nn. 20 e 21 allegati alla comparsa di costituzione e risposta della parte opposta).
Quindi il credito per cui è causa, giusta quanto stabilito nel suddetto provvedimento, veniva ceduto dalla Controparte_6
a
[...] Controparte_3
In detti crediti rientrava quello restitutorio derivante dal contratto di mutuo in questione posto che quest'ultimo era già stato risolto in data 19.06.2014 con lettera raccomandata inviata alla (doc. n. 4 prodotto da Parte_1 parte opposta).
Tale credito, poi, veniva ceduto alla tramite una operazione di Controparte_1 cartolarizzazione ex lege n. 130/1999 nell'ambito della quale la
[...] trasferiva tutti i crediti di cui era originaria titolare la Banca CP_3
Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. e successivamente trasferitile in seguito alle vicende sopra descritte.
Parte opposta ha prodotto la copia della Gazzetta Ufficiale (doc. 22 di parte opposta) sulla quale venne pubblicata tale operazione di cessione.
In tale pubblicazione non sono indicati analiticamente i debiti o i debitori ceduti, ma le categorie di debiti ceduti.
Ora, in tali categorie (inerente, come detto, tutti i crediti di cui era originaria titolare la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop.) può univocamente ricondursi il rapporto obbligatorio per cui è causa.
In ordine alla sufficienza di tale prova della cessione, la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n. 15884; v. anche Cassazione Civile sez. VI, 29/09/2020
n. 20495 ; Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; Corte appello Napoli sez. III, 15/07/2020, n.2627).
In ogni caso parte opposta ha corroborato tale prova producendo anche:
6 1) l'attestazione del notaio di Roma del 15.09.2020, rep. n. Persona_4
61928, inerente l'inclusione del credito per cui è causa tra quelli trasferiti alla
REV Gestione Crediti per effetto dell'attuazione del programma di risoluzione della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. e dei provvedimenti di
Banca d'Italia sopra menzionati (doc. n. 13 di parte opposta).
2) l'attestazione del notaio di Roma del 15.09.2020, Rep. n. Persona_4
61929, inerente l'inclusione del credito verso la tra Parte_1 quelli ceduti all'odierna opposta (doc. n. 14 prodotto da parte Controparte_1 opposta).
Tali attestazioni notarili, in quanto atti pubblici, fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fino a querela di falso, dei fatti dei quali il notaio rogante ha avuto percezione diretta perché da lui stesso compiuti (e quindi: l'accertamento che la suddetta posizione figurasse nell'elenco di quelle oggetto di cessioni).
Va poi chiarito che in tali attestazioni non vi è solo un richiamo a dei numeri identificativi dei crediti (che, essendo stati associati agli stessi crediti dal creditore, da soli non consentono di identificare inequivocamente quello per cui
è causa): esse contengono l'esplicita dichiarazione che trattasi dei crediti nei confronti di Parte_1
3. Anche l'ulteriore motivo di opposizione esplicitato nell'atto di citazione per cui non sarebbero dovuti gli interessi in quanto, secondo gli opponenti, sarebbero usurari, è da rigettare.
La causa rientra nell'alveo del contenzioso bancario e, segnatamente, è ascrivibile all'alveo tipologico del giudizio di accertamento negativo, in seno al quale la banca che esperisce azione di esatto adempimento ha l'onere di allegare e quindi provare il titolo (producendo i contratti di conto corrente e i relativi estratti;
il contratto di mutuo), potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del correntista o del mutuatario, mentre il cliente che invece assume l'indebito conteggio, da parte della banca, di interessi o spese o commissioni non dovuti (perché non oggetto di pattuizioni oppure oggetto di pattuizioni nulle oppure perché erroneamente calcolate) ha quantomeno l'onere di allegare specificamente i movimenti nei quali sono stati conteggiati tali interessi, spese, commissioni, onde consentire la loro verifica e/o, ancora, i giorni in cui assume essere stata contabilizzata in anticipo o in ritardo un'operazione di prelievo o una rimessa con conseguente erroneo calcolo della
7 decorrenza degli interessi passivi o attivi o calcolo su una base errata del capitale.
L'onere di allegazione comporta (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate
(e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova).
Tale onere, quindi, ha ad oggetto quegli elementi che devono essere determinanti per consentire al giudice di esercitare il proprio compito di valutazione onde pervenire ad una decisione sulla controversia, ma non tali da dimostrare, di per sè, la fondatezza delle pretese rispettivamente fatte valere dalle parti, spettando al giudice - sulla base dei dati forniti dalle parti in applicazione del principio dispositivo, da contemperare, ex art. 111 Cost., con il principio c.d. "di acquisizione probatoria" - di verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se e quale tra le diverse istanze sia fondata e in che termini.
L'allegazione dei fatti e dei documenti, sia per l'attore che per il convenuto, è un'attività imprescindibile nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione, tanto più che anche il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'altra non è scevro di conseguenze, dati gli effetti del principio di non contestazione (tempestiva e specifica), oggi codificato a seguito della modifica dell'art. 115, primo comma, cod. proc. civ. Detto regime di allegazione è inderogabile in quanto il processo civile di cognizione si fonda su preclusioni rigide che non possono essere modificate su accordo delle parti, nemmeno con il consenso del giudice, posto che l'interesse sotteso non è di natura privatistica bensì ha carattere pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo, funzionale al raggiungimento del principio costituzionale della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.).
Nel caso di specie, mentre la Banca ha assolto tanto l'onere di allegazione quanto il distinto ma collegato onere probatorio sulla stessa gravanti (attraverso l'indicazione del titolo da cui trae origine il proprio diritto di credito nei confronti della attraverso, poi, la produzione del contratto Parte_1 di mutuo ipotecario), gli opponenti si sono limitati ad una generica rappresentazione delle doglianze relative alle illegittime applicazioni da parte della banca di interessi usurari, operando richiami a massime e principi di diritto
8 elaborati dalla giurisprudenza diffusamente citata e senza, poi, addurre alcun altro elemento probatorio a supporto della richiesta di ammissione di CTU econometrica che, in assenza di adeguati elementi di specificità, non avrebbe dovuto essere disposta.
In tema di interessi asseritamente usurari una adeguata allegazione avrebbe dovuto consistere non solo nell'indicazione del tasso concordato, ma anche nell'indicazione della soglia che si assume essere stata superata;
nell'indicazione del tasso che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonche'
l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine avrebbero dovuto essere indicate, con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumevano illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari (Tribunale Roma, 3869/19) e che si chiede di ripetere e/o di scomputare dalla somma precettata.
Non è dunque sufficiente la mera enunciazione, come nel caso di specie effettuata dagli opponenti in modo del tutto generico ed astratto, circa la illegittima applicazione di interessi ultralegali o usurari ad attivare il procedimento di verifica contabile in sede giudiziaria, poiché semplicemente citando le più comuni pratiche potenzialmente illegittime in ambito bancario, unitamente alle pronunce di giurisprudenza sul tema, non si assolve al sia pur minimo onere di allegazione che, comunque, continua a gravare sull'opponente anche nella materia bancaria che qui ci occupa.
L'assunto è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema d'inammissibilità della CTU, a tenore del quale "l'espletamento della consulenza tecnica contabile non va immune da preclusioni, nel senso che si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo al riguardo irrilevante financo il consenso della controparte"
(Cass. 27 aprile 2016, n. 8403; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24549), né la CTU econometrica, che ha ad oggetto l'accertamento di determinate situazioni di fatto da eseguirsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, può sottrarsi all'applicazione dei principi in materia di onere probatorio, mancando
9 nel caso di specie proprio l'allegazione di tutti gli elementi fattuali dedotti in controversia.
4. Anche l'eccezione di intervenuta parziale estinzione dell'obbligazione è infondata.
Gli opponenti hanno dimostrato di aver corrisposto, mediante dei bonifici mensili eseguiti dal mese di marzo 2017 al mese di agosto 2019, la somma di €
43.500,00.
Tuttavia, parte opposta ha dimostrato l'esistenza di un ulteriore rapporto obbligatorio tra le parti, derivante da un contratto di conto corrente (n.
01/036/91079) caratterizzato da uno scoperto (non contestato dagli opponenti).
Ora, poiché dalle causali dei bonifici non si evince la scelta del debitore di imputare il pagamento ad un debito piuttosto che ad un altro, correttamente il creditore ha imputato i pagamenti effettuati al credito meno garantito, così come prevede l'art 1193, comma 2 c.c., ovvero a quello derivante dal conto corrente (essendo invece il debito derivante dal mutuo, che è oggetto del precetto opposto e per cui ora è causa, garantito da ipoteca).
5. Infine, si rileva quanto segue con riguardo alla eccepita (nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 cpc) nullità della previsione di interessi anatocistici, con conseguente gratuità del mutuo, in ragione del fatto che “al di là del primo periodo di preammortamento, [il contratto] prevede, a decorrere dal
31.01.2011 e sino alla fine del piano, il sistema composito degli interessi con piano di ammortamento alla francese. Orbene, con tali previsioni contrattuali, la Banca ha violato il disposto della Delibera CICR n. 2 del 09.02.2000 la quale all'art. 6 espressamente impone che: “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla 5 capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto” (così gli opponenti nella memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1 cpc).
Va ricordato, al riguardo, che il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene
10 secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi
(decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via.
Tanto chiarito, deve anzitutto rilevarsi che non è configurabile un effetto anatocistico derivante dalla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione
(anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi "scaduti" cioè non pagati alla scadenza, mentre nel contratto di mutuo le rate sono esigibili a determinate scadenze, tanto da non potersi discorrere, nella fisiologia del rapporto contrattuale, di interessi scaduti.
Anche se si volesse prescindere da tale dirimente considerazione, dovrebbe rilevarsi come l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. "alla francese" non comporti automaticamente un effetto anatocistico (nel senso che deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia di per sé il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo). Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo
"alla francese" la capitalizzazione avviene in regime "composto", che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta
(diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo
11 successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).
Dunque la effettiva produzione di un vietato effetto anatocistico può dipendere di volta in volta dal singolo contratto, che va esaminato in concreto.
Per ciò, la deduzione di una parte circa l'effetto anatocistico non potrebbe essere fondata sulla mera allegazione del tipo di ammortamento (“alla francese”, appunto), ma deve essere accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato (Cass. n. 13144/2023; Cass., SS.UU, sent. n. 15130/2024).
6. L'opposizione, pertanto, deve essere in toto rigettata.
7. Le spese di lite, liquidate sulla base dei valori medi con riguardo all'attività svolta nella fase di studio, nella fase introduttiva, nella fase decisionale e sulla base dei valori minimi con riguardo alla fase istruttoria
(consistita nella sola redazione di memorie ex art. 183 cpc, non anche nell'assunzione della prova) stabiliti dal D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) rigetta, in quanto infondata, l'opposizione proposta ex art. 615, comma
1 c.p.c. da Parte_1 Parte_3 Parte_2
e avverso il precetto datato 22.06.2020 e a Parte_4 Parte_5 loro notificato da con il quale questa aveva intimato alla Controparte_1
il pagamento del complessivo importo di euro Parte_1
169.155,77 a titolo di capitale, interessi e spese di precetto e, per l'effetto, rigetta tutte le domande da questi proposte;
2) condanna Parte_1 Parte_3 Parte_2
e in solido tra loro, a rifondere a Parte_4 Parte_5 [...]
rappresentata nel presente giudizio dalla sua procuratrice CP_1 [...]
a socio unico, le spese di lite che liquida in € Parte_6
11.268,00 per compenso professionale oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali.
Rieti, 21 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Roberto Colonnello
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta presso il Tribunale di Rieti al n. 1101 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, trattenuta in decisione all'udienza del 2 ottobre 2024 e vertente
TRA
in persona del suo amministratore unico Parte_1
(P.IVA , Parte_2 P.IVA_1
(cod. fisc. ), Parte_2 CodiceFiscale_1
(cod. fisc. ), Parte_3 CodiceFiscale_2
(cod. fisc. ), Parte_4 CodiceFiscale_3
(cod fisc ), Parte_5 CodiceFiscale_4 tutti elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti Adolfo Leone e Giulia
Leone entrambi del Foro di Roma dai quali sono rappresentati e difesi in virtù procura in atti
ATTORI - OPPONENTI
E
società a responsabilità , Codice Controparte_1 Controparte_2
Fiscale, Partita Iva ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n.
, P.IVA_2
e per essa, quale mandataria, giusta procura del 18.10.2022 in autentica del Dr. , Notaio in Pordenone (Rep N. 311663. – Racc. N. Persona_1
41583) registrata a Pordenone il 20/10/2022 al n.15129, serie 1T
1 a socio unico, c.f. e p. iva Parte_6
, , quest'ultima in persona del procuratore speciale Dott.ssa P.IVA_3
procura per atto Notaio di Milano del 21 Parte_7 Persona_2 ottobre 2022, Rep. n. 5488 – Racc. n. 4129, domiciliata presso e nello studio dell'avv. Marco Battaglia del Foro di Roma che la rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTA – OPPOSTA
sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza del 2 ottobre 2024
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 07.08.2020, la
[...]
e Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4 hanno convenuto in giudizio la e, per essa la Parte_5 Controparte_1 di lei allora mandataria al fine di opporsi all'atto di Controparte_3 precetto loro notificato da tale convenuta con il quale questa aveva intimato alla società attrice - e avvisato della richiesta gli altri attori ex art. 603 cpc - il pagamento del complessivo importo di euro 169.155,77 a titolo di capitale, interessi e spese di precetto sul presupposto della sussistenza del debito scaturito dal contratto di mutuo ipotecario stipulato in data 07.07.2010 a rogito
Notaio Dott. di Rieti (Rep. n. 61684 Racc. n. 19268) tra Persona_3 [...]
e , garantito con Parte_8 Parte_1
l'ipoteca concessa dal terzo su un immobile di cui ora Controparte_4 risultavano proprietari, iure successionis, i predetti Parte_3 Parte_2
e
[...] Parte_4 Parte_5
A fondamento dell'opposizione avverso tale atto di precetto gli opponenti hanno dedotto nell'atto di citazione:
1) la carenza di legittimazione attiva della per non aver la Controparte_1 stessa fornito prova della propria qualità di cessionaria dei crediti originariamente vantati dalla Parte_8
2 2) l'usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto di mutuo posto a fondamento dell'atto di precetto opposto;
3) il mancato computo, nel conteggio della somma precettata, dell'importo di euro 43.500,00 versato dalla a deconto della suddetta Parte_1 esposizione.
Gli opponenti, quindi, hanno chiesto, nelle conclusioni rassegante nell'atto di citazione, che venisse dichiarata la carenza in capo alla (e alla Controparte_1 di lei mandataria) della legittimazione ad agire nei loro confronti e, comunque, che venisse accertata l'illegittimità ovvero l'inefficacia dell'atto di precetto, con conseguente suo annullamento in ragione della nullità della clausola relativa alla determinazione degli interessi contenuta nel mutuo sopra menzionato nonché per effetto dei versamenti medio tempore eseguiti, ovvero, in subordine, rideterminata la somma dovuta sulla scorta delle suddette contestazioni.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata la Controparte_1 contestava le doglianze degli opponenti chiedendo per l'effetto il rigetto dell'opposizione.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 cpc gli opponenti deducevano altresì la non debenza degli interessi anatocistici derivanti dal sistema di ammortamento alla francese contemplato nel contratto di mutuo, per non essere stati espressamente pattuiti.
Con comparsa depositata in data 28.12.2022 si costituiva in giudizio la
[...]
quale nuova procuratrice della in Parte_6 Controparte_1 sostituzione della precedente procuratrice 1. Controparte_3
La causa, che veniva istruita solo documentalmente, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni al 02.10.2024.
Gli opponenti precisavano le conclusioni nel seguente modo:
“Piaccia al Signor Giudice, disattesa ogni contraria istanza:
A) in via preliminare accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire della e della Rev Gestione Crediti per non avere provato in Controparte_1 modo certo la cessione e la titolarità dei crediti in blocco e, per l'effetto, dichiarare la illegittimità dell'atto di precetto, annullandolo;
B) rideterminare l'effettivo debito in considerazione del compensato controcredito assunto in capo all'opponente per l'avvenuto pagamento di interessi e remunerazioni non dovute;
3 C) In subordine, accertare e dichiarare che il contratto de quo ha violato l'art. 117 TUB, disponendo la rideterminazione degli interessi pattuiti al Tasso Minimo dei BOT;
D) accertare e dichiarare che gli opponenti hanno subìto, tramite il meccanismo del calcolo degli interessi secondo il cd. metodo alla francese, in seno al piano di ammortamento predisposto dalla Banca convenuta, l'anatocismo vietato dalla legge ex art. 1283 cod. civ. e che, pertanto, le somme versate dovranno avere diversa imputazione previo ricalcolo del piano di ammortamento secondo il metodo dell'interesse semplice o all'italiana;
E) per effetto del subordinato accoglimento della conclusione di cui al precedente punto, ritenere e dichiarare la sola debenza in restituzione alla convenuta erogante di solo capitale ed interessi al saggio legale tempo per tempo vigente, con esclusione della applicazione di qualsivoglia sistema composito di calcolo degli interessi. Tanto sia con riguardo alle rate già versate
(comprensive di capitale ed interessi) sia con riferimento ai ratei ancora impagati ed a scadere, il tutto con ogni conseguente ricalcolo (anche delle rate future) sino all'estinzione, compensazione e/o restituzione all'attore del supero per quanto indebitamente sin qui versato.
F) accertare e dichiarare che il debitore opponente sia rimesso in termini ed adempia ratealmente il pagamento del capitale residuo secondo le determinazioni in punto di ricalcolo dell'effettivo dovuto come da superiori gradate domande;
G) accertare e dichiarare che la nuova rata per l'adempimento del solo capitale sia ricondotta ad equità e venga a corrispondersi secondo l'ordine temporale che il Giudice vorrà rendere;
H) nella denegata ipotesi di rigetto della eccezione in via principale, accertare e dichiarare la illegittimità parziale dell'atto di precetto, riducendone l'importo dovuto e dichiarando che la somma dovuta ammonta ad € 125.655,77;
I) con vittoria delle spese di lite.
Parte opposta, invece, precisava le conclusioni nel seguente modo:
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertati i fatti così come esposti nella narrativa della comparsa di costituzione e risposta e l'attuale titolarità del credito per cui è causa in capo alla oppo-st : Controparte_1
4 In via preliminare: rigettare l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e/o titolarità, così come formulata dagli opponenti in Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. e Parte_2
Sigg.r Parte_3 Parte_2 Parte_4 Parte_5 nei confronti della perché manifestatamente temeraria oltre Controparte_1 che infondata sia in fatto che in diritto e per l'effetto dichiarare la medesima attuale ed esclusiva titolare del credito portato dal mutuo posto Controparte_1
a fondamento dell'atto di precetto opposto;
Nel merito: rigettare integralmente l'opposizione a precetto, così come spiegata dalla in persona del suo legale rap-presentante pro Parte_1 tempore, Sig. e dai Sigg.ri Parte_2 Parte_3 Parte_2
e per-chè palesemente inammissibile oltre Parte_4 Parte_5 che infondata, sia in fatto che in diritto e, comunque, perché non provata, dichiarando, per l'effetto, la legittimità del contratto di mutuo per cui è causa stipulato per atto del 07.07.2010 a rogito Notaio Dott. di Rieti Persona_3
Rep. n. 61684 Racc. n. 19268 nonchè del precetto opposto;
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso 15% ex D.L. n. 55/2014”.
2. Tanto premesso, il motivo di opposizione con il quale gli attori hanno contestato l'attuale titolarità del credito in capo a è infondato. Controparte_1
Vero è che ha stipulato il contratto di mutuo (dal Parte_1 quale è disceso, poi, l'obbligo in capo al mutuatario di restituire al mutuante il capitale mutuato unitamente agli interessi corrispettivi) con
[...]
e che dunque era questo, Parte_8 originariamente, il creditore.
È però accaduto, poi, che la Banca di Italia, dopo aver disposto il trasferimento alla e del Lazio S.p.a., ente ponte costituito ex D.Lgs. Controparte_5
180/2015 e DL n. 183/2015 a seguito della risoluzione della Banca Popolare dell'Etruria e del indistintamente di tutti i crediti ed i debiti già Parte_8 facenti capo a quest'ultima, con provvedimenti del 26.01.2016 e del 30.12.2016, pubblicati rispettivamente in Gazzetta Ufficiale del 17.03.2016 n. 64 e del
24.02.2017 n. 46 aveva imposto al suddetto ente il trasferimento, senza alcuna eccezione alcuna (costituita dai debiti oggetto dei rapporti di leasing), di tutti i
5 crediti appostati a sofferenza alla data del 30.09.2015 (v. doc. nn. 20 e 21 allegati alla comparsa di costituzione e risposta della parte opposta).
Quindi il credito per cui è causa, giusta quanto stabilito nel suddetto provvedimento, veniva ceduto dalla Controparte_6
a
[...] Controparte_3
In detti crediti rientrava quello restitutorio derivante dal contratto di mutuo in questione posto che quest'ultimo era già stato risolto in data 19.06.2014 con lettera raccomandata inviata alla (doc. n. 4 prodotto da Parte_1 parte opposta).
Tale credito, poi, veniva ceduto alla tramite una operazione di Controparte_1 cartolarizzazione ex lege n. 130/1999 nell'ambito della quale la
[...] trasferiva tutti i crediti di cui era originaria titolare la Banca CP_3
Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. e successivamente trasferitile in seguito alle vicende sopra descritte.
Parte opposta ha prodotto la copia della Gazzetta Ufficiale (doc. 22 di parte opposta) sulla quale venne pubblicata tale operazione di cessione.
In tale pubblicazione non sono indicati analiticamente i debiti o i debitori ceduti, ma le categorie di debiti ceduti.
Ora, in tali categorie (inerente, come detto, tutti i crediti di cui era originaria titolare la Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop.) può univocamente ricondursi il rapporto obbligatorio per cui è causa.
In ordine alla sufficienza di tale prova della cessione, la giurisprudenza ha chiarito che “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cassazione civile sez. III, 13/06/2019, n. 15884; v. anche Cassazione Civile sez. VI, 29/09/2020
n. 20495 ; Cassazione civile sez. I, 29/12/2017, n.31188; Corte appello Napoli sez. III, 15/07/2020, n.2627).
In ogni caso parte opposta ha corroborato tale prova producendo anche:
6 1) l'attestazione del notaio di Roma del 15.09.2020, rep. n. Persona_4
61928, inerente l'inclusione del credito per cui è causa tra quelli trasferiti alla
REV Gestione Crediti per effetto dell'attuazione del programma di risoluzione della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. e dei provvedimenti di
Banca d'Italia sopra menzionati (doc. n. 13 di parte opposta).
2) l'attestazione del notaio di Roma del 15.09.2020, Rep. n. Persona_4
61929, inerente l'inclusione del credito verso la tra Parte_1 quelli ceduti all'odierna opposta (doc. n. 14 prodotto da parte Controparte_1 opposta).
Tali attestazioni notarili, in quanto atti pubblici, fanno piena prova, ai sensi dell'art. 2700 c.c., fino a querela di falso, dei fatti dei quali il notaio rogante ha avuto percezione diretta perché da lui stesso compiuti (e quindi: l'accertamento che la suddetta posizione figurasse nell'elenco di quelle oggetto di cessioni).
Va poi chiarito che in tali attestazioni non vi è solo un richiamo a dei numeri identificativi dei crediti (che, essendo stati associati agli stessi crediti dal creditore, da soli non consentono di identificare inequivocamente quello per cui
è causa): esse contengono l'esplicita dichiarazione che trattasi dei crediti nei confronti di Parte_1
3. Anche l'ulteriore motivo di opposizione esplicitato nell'atto di citazione per cui non sarebbero dovuti gli interessi in quanto, secondo gli opponenti, sarebbero usurari, è da rigettare.
La causa rientra nell'alveo del contenzioso bancario e, segnatamente, è ascrivibile all'alveo tipologico del giudizio di accertamento negativo, in seno al quale la banca che esperisce azione di esatto adempimento ha l'onere di allegare e quindi provare il titolo (producendo i contratti di conto corrente e i relativi estratti;
il contratto di mutuo), potendosi limitare ad allegare l'inadempimento del correntista o del mutuatario, mentre il cliente che invece assume l'indebito conteggio, da parte della banca, di interessi o spese o commissioni non dovuti (perché non oggetto di pattuizioni oppure oggetto di pattuizioni nulle oppure perché erroneamente calcolate) ha quantomeno l'onere di allegare specificamente i movimenti nei quali sono stati conteggiati tali interessi, spese, commissioni, onde consentire la loro verifica e/o, ancora, i giorni in cui assume essere stata contabilizzata in anticipo o in ritardo un'operazione di prelievo o una rimessa con conseguente erroneo calcolo della
7 decorrenza degli interessi passivi o attivi o calcolo su una base errata del capitale.
L'onere di allegazione comporta (sia per l'attore sia per il convenuto) la formulazione delle rispettive pretese in modo specifico, con la precisa indicazione dei fatti e dei documenti sui quali tali rispettive pretese sono fondate
(e la richiesta dell'assunzione dei relativi mezzi di prova).
Tale onere, quindi, ha ad oggetto quegli elementi che devono essere determinanti per consentire al giudice di esercitare il proprio compito di valutazione onde pervenire ad una decisione sulla controversia, ma non tali da dimostrare, di per sè, la fondatezza delle pretese rispettivamente fatte valere dalle parti, spettando al giudice - sulla base dei dati forniti dalle parti in applicazione del principio dispositivo, da contemperare, ex art. 111 Cost., con il principio c.d. "di acquisizione probatoria" - di verificare in concreto e con riguardo alle singole fattispecie se e quale tra le diverse istanze sia fondata e in che termini.
L'allegazione dei fatti e dei documenti, sia per l'attore che per il convenuto, è un'attività imprescindibile nell'esercizio dell'azione e nella formulazione dell'eccezione, tanto più che anche il silenzio di una parte sui fatti allegati dall'altra non è scevro di conseguenze, dati gli effetti del principio di non contestazione (tempestiva e specifica), oggi codificato a seguito della modifica dell'art. 115, primo comma, cod. proc. civ. Detto regime di allegazione è inderogabile in quanto il processo civile di cognizione si fonda su preclusioni rigide che non possono essere modificate su accordo delle parti, nemmeno con il consenso del giudice, posto che l'interesse sotteso non è di natura privatistica bensì ha carattere pubblicistico, in quanto condiziona il celere e regolare andamento del processo, funzionale al raggiungimento del principio costituzionale della sua ragionevole durata (art. 111 Cost.).
Nel caso di specie, mentre la Banca ha assolto tanto l'onere di allegazione quanto il distinto ma collegato onere probatorio sulla stessa gravanti (attraverso l'indicazione del titolo da cui trae origine il proprio diritto di credito nei confronti della attraverso, poi, la produzione del contratto Parte_1 di mutuo ipotecario), gli opponenti si sono limitati ad una generica rappresentazione delle doglianze relative alle illegittime applicazioni da parte della banca di interessi usurari, operando richiami a massime e principi di diritto
8 elaborati dalla giurisprudenza diffusamente citata e senza, poi, addurre alcun altro elemento probatorio a supporto della richiesta di ammissione di CTU econometrica che, in assenza di adeguati elementi di specificità, non avrebbe dovuto essere disposta.
In tema di interessi asseritamente usurari una adeguata allegazione avrebbe dovuto consistere non solo nell'indicazione del tasso concordato, ma anche nell'indicazione della soglia che si assume essere stata superata;
nell'indicazione del tasso che si ritiene sia stato effettivamente praticato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso -, l'esatto periodo di superamento del tasso soglia e i vari tassi soglia nei diversi periodi in cui se ne assume il superamento nonche'
l'esatta contestazione relativa alla dedotta usura: infine avrebbero dovuto essere indicate, con conteggi chiari e verificabili, le somme che si assumevano illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti usurari (Tribunale Roma, 3869/19) e che si chiede di ripetere e/o di scomputare dalla somma precettata.
Non è dunque sufficiente la mera enunciazione, come nel caso di specie effettuata dagli opponenti in modo del tutto generico ed astratto, circa la illegittima applicazione di interessi ultralegali o usurari ad attivare il procedimento di verifica contabile in sede giudiziaria, poiché semplicemente citando le più comuni pratiche potenzialmente illegittime in ambito bancario, unitamente alle pronunce di giurisprudenza sul tema, non si assolve al sia pur minimo onere di allegazione che, comunque, continua a gravare sull'opponente anche nella materia bancaria che qui ci occupa.
L'assunto è in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema d'inammissibilità della CTU, a tenore del quale "l'espletamento della consulenza tecnica contabile non va immune da preclusioni, nel senso che si deve escludere l'ammissibilità della produzione tardiva di prove documentali concernenti fatti e situazioni poste direttamente a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito, essendo al riguardo irrilevante financo il consenso della controparte"
(Cass. 27 aprile 2016, n. 8403; Cass. 2 dicembre 2010, n. 24549), né la CTU econometrica, che ha ad oggetto l'accertamento di determinate situazioni di fatto da eseguirsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, può sottrarsi all'applicazione dei principi in materia di onere probatorio, mancando
9 nel caso di specie proprio l'allegazione di tutti gli elementi fattuali dedotti in controversia.
4. Anche l'eccezione di intervenuta parziale estinzione dell'obbligazione è infondata.
Gli opponenti hanno dimostrato di aver corrisposto, mediante dei bonifici mensili eseguiti dal mese di marzo 2017 al mese di agosto 2019, la somma di €
43.500,00.
Tuttavia, parte opposta ha dimostrato l'esistenza di un ulteriore rapporto obbligatorio tra le parti, derivante da un contratto di conto corrente (n.
01/036/91079) caratterizzato da uno scoperto (non contestato dagli opponenti).
Ora, poiché dalle causali dei bonifici non si evince la scelta del debitore di imputare il pagamento ad un debito piuttosto che ad un altro, correttamente il creditore ha imputato i pagamenti effettuati al credito meno garantito, così come prevede l'art 1193, comma 2 c.c., ovvero a quello derivante dal conto corrente (essendo invece il debito derivante dal mutuo, che è oggetto del precetto opposto e per cui ora è causa, garantito da ipoteca).
5. Infine, si rileva quanto segue con riguardo alla eccepita (nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 cpc) nullità della previsione di interessi anatocistici, con conseguente gratuità del mutuo, in ragione del fatto che “al di là del primo periodo di preammortamento, [il contratto] prevede, a decorrere dal
31.01.2011 e sino alla fine del piano, il sistema composito degli interessi con piano di ammortamento alla francese. Orbene, con tali previsioni contrattuali, la Banca ha violato il disposto della Delibera CICR n. 2 del 09.02.2000 la quale all'art. 6 espressamente impone che: “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla 5 capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto” (così gli opponenti nella memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1 cpc).
Va ricordato, al riguardo, che il piano di ammortamento alla francese è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene
10 secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi
(decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. I matematici finanziari hanno chiarito che il piano di ammortamento in questione si sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non viceversa.
Il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi (maturati nell'anno), determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via.
Tanto chiarito, deve anzitutto rilevarsi che non è configurabile un effetto anatocistico derivante dalla fisiologia dei rapporti di mutuo a restituzione frazionata, riferendosi il divieto ex art. 1283 c.c. (comunque superabile alle condizioni ivi previste) al momento patologico del rapporto, cioè alla pattuizione
(anticipata) avente ad oggetto la produzione di interessi su interessi "scaduti" cioè non pagati alla scadenza, mentre nel contratto di mutuo le rate sono esigibili a determinate scadenze, tanto da non potersi discorrere, nella fisiologia del rapporto contrattuale, di interessi scaduti.
Anche se si volesse prescindere da tale dirimente considerazione, dovrebbe rilevarsi come l'utilizzo del sistema di ammortamento cd. "alla francese" non comporti automaticamente un effetto anatocistico (nel senso che deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia di per sé il risultato di un calcolo che li determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi nel periodo successivo). Una opposta conclusione non potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel mutuo
"alla francese" la capitalizzazione avviene in regime "composto", che è una espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a generare a loro volta
(diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo
11 successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica fisiologica del rapporto).
Dunque la effettiva produzione di un vietato effetto anatocistico può dipendere di volta in volta dal singolo contratto, che va esaminato in concreto.
Per ciò, la deduzione di una parte circa l'effetto anatocistico non potrebbe essere fondata sulla mera allegazione del tipo di ammortamento (“alla francese”, appunto), ma deve essere accompagnata da specifiche deduzioni ed argomentazioni volte a dimostrare l'avvenuta concreta produzione, nella specie, di un tale risultato (Cass. n. 13144/2023; Cass., SS.UU, sent. n. 15130/2024).
6. L'opposizione, pertanto, deve essere in toto rigettata.
7. Le spese di lite, liquidate sulla base dei valori medi con riguardo all'attività svolta nella fase di studio, nella fase introduttiva, nella fase decisionale e sulla base dei valori minimi con riguardo alla fase istruttoria
(consistita nella sola redazione di memorie ex art. 183 cpc, non anche nell'assunzione della prova) stabiliti dal D.M. 55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o ritenuta assorbita, così provvede:
1) rigetta, in quanto infondata, l'opposizione proposta ex art. 615, comma
1 c.p.c. da Parte_1 Parte_3 Parte_2
e avverso il precetto datato 22.06.2020 e a Parte_4 Parte_5 loro notificato da con il quale questa aveva intimato alla Controparte_1
il pagamento del complessivo importo di euro Parte_1
169.155,77 a titolo di capitale, interessi e spese di precetto e, per l'effetto, rigetta tutte le domande da questi proposte;
2) condanna Parte_1 Parte_3 Parte_2
e in solido tra loro, a rifondere a Parte_4 Parte_5 [...]
rappresentata nel presente giudizio dalla sua procuratrice CP_1 [...]
a socio unico, le spese di lite che liquida in € Parte_6
11.268,00 per compenso professionale oltre IVA, C.P.A., rimborso forfettario spese generali.
Rieti, 21 febbraio 2025
IL GIUDICE dott. Roberto Colonnello
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