Ordinanza cautelare 9 marzo 2022
Ordinanza cautelare 14 aprile 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 09/03/2022, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/03/2022
N. 00177/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 177 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa concessione di misura cautelare,
dell'Avviso di intimazione n° -OMISSIS-emesso il 30.11.2021 da Agenzia Entrate Riscossione, notificato il 14.01.2022;
nonché per l’annullamento, quale atto presupposto,
dell'eventuale provvedimento emesso da AG.E.A. ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. a), del Decreto Dirigenziale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22.01.2020, di “individuazione delle partite creditorie”, in quanto reso omettendo di escludere “i crediti non più esigibili”;
nonché per l'annullamento, quali ulteriori atti presupposti,
- della Cartella di pagamento Agenzia Entrate Riscossione n° -OMISSIS-, riferita nel predetto avviso, presuntivamente notificata l'11.12.2018;
- del Ruolo oggetto della predetta cartella di pagamento, avente ad oggetto, secondo quanto desumibile dal predetto Avviso di pagamento Prelievo Latte, Ente Impositore AG.E.A. per anno 1996;
- degli atti dell'AG.E.A. di determinazione degli importi per tale annualità;
- di ogni ulteriore atto prodromico o successivo e consequenziale;
nonché per la dichiarazione di estinzione del credito per compensazione con gli importi dovuti alla cessata società “-OMISSIS-” e, per essa, ai soci e quindi all'odierno ricorrente, per contributi pubblici all'agricoltura (PAC, ecc.), ovvero di provvidenze ed aiuti agricoli comunitari e nazionali connessi e cofinanziati erogati da organismi pagatori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 8 marzo 2022 la dott.ssa Anna Abbate e udito per la parte ricorrente il difensore avv.to M. Musio, in sostituzione dell'avv.to M. Santoro;
Considerato che appare necessario, ai fini della decisione sull’istanza cautelare proposta dal ricorrente, disporre incombenti istruttori a carico delle Amministrazioni resistenti/intimate, ordinando ad AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e all’Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore , l’esibizione di tutti gli atti adottati dalle medesime Amministrazioni nei confronti dell’odierno ricorrente (con relativa relata di notifica) prima dell’intimazione di pagamento, inerente al “prelievo latte sulle consegne” per l’anno 2006, impugnata col ricorso introduttivo del presente giudizio e elencati puntualmente in epigrafe quali atti presupposti altresì impugnati (trattasi, in particolare, della Cartella di pagamento AG.E.A. - Agenzia Entrate Riscossione n° -OMISSIS-, indicata nella predetta intimazione di pagamento, presuntivamente notificata l'11.12.2018, e del ruolo oggetto della predetta cartella di pagamento), che chiariscano compiutamente l’iter procedimentale e provvedimentale seguito dalle Amministrazioni prima dell’intimazione di pagamento impugnata, con espresso avvertimento che, in caso di inottemperanza all’ordine istruttorio impartito dal Tribunale, potranno essere desunti argomenti di prova ai sensi degli artt. 116, secondo comma, c.p.c. e 64, quarto comma, c.p.a., con particolare riferimento alle circostanze fattuali dedotte dal ricorrente.
Al predetto adempimento le Amministrazioni predette dovranno provvedere entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, della notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
La trattazione dell’incidente cautelare deve essere conseguentemente rinviata alla successiva Camera di Consiglio indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, sospesa ogni pronuncia in relazione all’istanza cautelare proposta dal ricorrente, ordina all’AG.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e all’Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , di provvedere agli adempimenti istruttori indicati motivazione, nel termine di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione a cura di parte della presente ordinanza istruttoria.
Rinvia la causa per il prosieguo alla Camera di Consiglio del 13/04/2022.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti anche non costituite in giudizio.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 8 marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Referendario, Estensore
Giovanni Gallone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO