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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 21/05/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N . R . G . 1 8 7 5 / 2 0 2 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il T r i b u n a l e , i n c o m p o s i z i o n e m o n o c r a t i c a , n e l l a p e r s o n a d e l G i u d i c e d o t t . s s a
M a r i a T e r e s a P i a F a r i n a , h a p r o n u n c i a t o l a s e g u e n t e
S E N T E N Z A
n e l l a c a u s a c i v i l e d i I G r a d o i s c r i t t a a l n . r . g . avente ad oggetto P.IVA_1 impugnazione di delibera condominiale , vertente
TRA
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro Lido (CZ), in viale Magna Grecia n. 213 press o lo studio dell'avv. Gaspare
Guarino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(P. IVA , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 amministratore pro tempore elettivamente dom iciliato in Catanzaro alla Controparte_2 via Mario Greco n. 78, presso lo studio dell'avv. Antonio Natali che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 12 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta, le parti rassegnavano le conclusioni chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione con declaratoria della cessata materia del contendere.
In particolare,
Per l'attore:
“Alla luce di quanto sopra esposto, la delibera condominiale del 7 giugno 2024, che ha ratificato la delibera oggetto del presente giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, e per tali motivi SI CHIEDE All'Ill.mo giudice di rigettare le pagina 1 di 10 richieste in punto di soccombenza reciproca e compensazione delle spese di lite e di provvedere sulle spese di lite, in favore d el sottoscritto procuratore antistatario ex art.
93 c.p.c., in base ad una valutazione di soccombenza virtuale del convenuto .
Per il convenuto: CP_1
“inammissibilità della domanda per carenza di interesse del sig. ad Parte_1 impugnare la delibera assembleare per i motivi già ampiamente spiegati e per non avere lui, malgrado le richieste dell'amministratore, mai consentito alla partecipazione ad essi ed al godimento di qualunque beneficio ad essi collegato.
Da ultimo, alla luce di quanto assunto dalle parti nel corso del giudizio, non può che dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle s pese e dei compensi di lite.
In ordine alla chiesta compensazione delle spese, ritenendo la scrivente difesa la sussistenza dei presupposti per tale declaratoria ”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificat o, , premesso di essere Parte_1 proprietario di un'unità immobiliare nel complesso condominiale “ sito a Controparte_1
Catanzaro (CZ) viale Crotone VIII traversa n. 23 , impugnava la delibera assembleare del
29 novembre 2023 deducendone la nullità/annullabilità in q uanto adottata in seguito ad una assemblea condominiale illegittimamente convocata e per l'effetto chiedeva altresì dichiarare nullo ed inefficace il contratto per i lavori di effic ientamento energetico superbonus 110% accettato e firmato nella stessa delibera con dominiale, previa sospensione dell'efficacia.
In particolare, a fondamento della domanda l'attore rappresentava: - che in data 29 novembre 2023 si era riunita in seconda convocazione l 'assemblea straordinaria dei condomini per deliberare sul contratto per i lavori straordinari e autorizzazione all'amministratore alla firma dello stesso;
- che l'amministratore condominiale inviava il relativo avviso tramite raccomandata solo in data 23.11. 2023 e il sig. riceveva Pt_1
l'avviso di giacenza della raccomandata solo in data 24 novembre 2023, ovvero appena 4 giorni prima della riunione, peraltro con indicazione del 30 novembre 2023 quale data disponibile per il ritiro del plico presso l'ufficio pos tale;
- che pertanto il condomino veniva a conoscenza del contenuto della raccomandata solo successivamente Pt_1 alla riunione ormai svoltasi e non vi presenziava per l'omessa o viziata convocazione della stessa, ove si era proceduto alla approvazione de l punto all'ordine del giorno;
- che in data 13 dicembre 2023 si teneva una nuova riunione avente ad oggetto la dichiarazione, da parte dei 13 condomini partecipanti ai lavori straordinari , di esonero degli altri condomini non partecipanti al pagamento delle spese comuni;
- che pure a tale pagina 2 di 10 assemblea il risultava assente;
- che in data 9.2.2024 parte attrice inviava Pt_1 raccomandata all'amministratore in cui manifestava la volontà di prendere parte ai lavori di efficientamento energetico e lamentava l'impossibilità di aver partecipato alla riunione condominiale del 29 novembre 2023; - che in data 4 marzo 2024 l'attore attivava la procedura di mediazione innanzi all'OMF di Catanzaro e veniva fissato il primo incontro, regolarmente notificato al Condominio, che tuttavia non si presentava;
- che, pertanto, stante l'infruttuoso esperimento delle p rocedura di mediazione, impugnava la delibera condominiale innanzi a questo Tribunale deducendo la violazione dell'art. 66 disp. att.
c.c. comma 3, che prevede che la riunione sia comunicata a ciascun condomino nel termine di almeno 5 giorni prima;
- che inoltre la delibera in questione presentav a alcune irregolarità formali quali la manc ata indicazione dell'ora di inizio nonché dei millesimi .
Tanto dedotto, parte attrice concludeva con le domande sopra riportate.
1.2. Si costituiva in giudizio il asserendo l'infondatezza in Controparte_1 fatto ed in diritto delle domande attoree con opposizione alla richiesta di sospensione dell'efficacia; chiedeva altresì che venisse dichiarata la cessata materia del contendere per essere stata la delibera impugnata oggetto di ratifica in una successiva assemblea condominiale.
In via preliminare, parte convenuta formulava infatti richiesta di riunione ad altro procedimento, introdotto successivamente al presente ed avente ad oggetto la delibera assembleare del 3 aprile 2024 (delibera assembleare successiva a quella del 29 novembre
2023) nonché quella del 22 aprile 2024 (delibera assembleare sostitutiva che ha ratificato quella del 29 novembre 2023).
Nel merito, il Condominio deduceva: - che con la delibera del 30 dicembre 2021
l'assemblea del condominio decideva per l'esecuzione dei lavori di Controparte_1 ristrutturazione della struttura condominiale accedendo così alla possibilità di godere del beneficio fiscale previsto dalla discipline relativa all'efficientamento energetico del
Superbonus 110%; - che in detta seduta assembleare era presente, fra gli altri, anche il condomino , il quale riservava la sua accettazione alla partecipazione Parte_1 dei lavori, solo all'esito di verifiche progettuali e di conformità urbanistica;
- che con successiva seduta assembleare del 15 novembre 2023 , non tenutasi per il mancato raggiungimento del numero legale, i cond omini presenti manifestavano comunque la volontà, tradotta infatti nel medesimo verbale, di voler partecipare ai lavori di ristrutturazione godendo della disciplina fiscale di cui al Superbonus 110% ; - che tale verbale veniva inviato anche al allo s copo di stimolare una risposta positiva che Pt_1 tuttavia non perveniva;
- che successivamente si tenevano le assemblee condominiali richiamate dall'attore del 29 novembre e del 13 dicembre 2023 con le quali venivano pagina 3 di 10 approvati i lavori;
- che con mail del 9 febbraio 2024 l'amministratore rappres entava al la necessità di versare le somme di sua spettanza su apposito iban per la Pt_1 effettiva partecipazione ai lavori con indicazione dei contatti del direttore dei lavori in caso di necessità; - che con successive e-mail del 13 febbraio e del 19 febbraio 2024 sollecitava di nuovo la sua formale adesione ai lavori senza avere riscontro, ma ricevendo invece l'invito all'incontro di mediazione;
- che in ogni caso l'assemblea condominiale veniva riconvocata per i giorni 21 -22 aprile 2024 (oggetto di autonoma impugnazione in altro giudizio) e con il medesimo ordine del giorno della delibera impugnata, ed in quella sede l'assemblea ratificava la decisione già presa in data 29 novembre 2023, che dunque si sostituiva a quella impugnata;
- che pertanto doveva dichiararsi cessata la materia del contendere;
- che rispetto alla delibera del 13 dicembre non era stata dedotta alcuna irregolarità nell'atto introduttivo del giudizio con infruttuosa decorrenza del termine decadenziale di 30 giorni per l'impugnativa.
Concludeva pertanto con la rich iesta di rigetto/inammissibilità delle domande attoree e condanna al pagamento delle spese di lite.
1.3. Successivamente, le parti depositavano rispettivamente le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e all'udienza di prima comparizione del 4 novembre 2024 entrambi i difensori si riportavano ai propri scritti, chiedendo un rinvio per precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, assegnati i termini di cui al novellato art. 189 c.p.c., fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza in trattazione scritta del 12 maggio 2025, tenuta dallo scrivente Magistrato subentrato nel ruolo del precedente Giudice .
1.4 All'esito dell'udienza del 12 maggio 2025, il Giudice dava atto del deposito di note scritte da entrambe le parti e tratteneva la causa in decision e.
2. Preliminarmente, questo Giudice ritiene di disattendere la richiesta di riunione con il giudizio n.2814/2024 RGAC, avente ad oggetto l'impugnazione di altra delibera assembleare del 22 aprile 2024, atteso che lo stesso risulta ancora in stato di trattazione e ha ad oggetto questioni ul teriori per quanto pros pettato dalle parti;
l'odierno processo è invece di facile e pronta soluzione per cui, per cui a giudizio dello scrivente magistrato, un'eventuale riunione non gioverebbe ad una celere definizione delle caus e.
3. Venendo al merito del giudizio, va fin da subito evidenziato che, alla luce di quanto emerso in corso di causa circa l'intervenuta ratifica da parte della compagine condominiale della delibera impugnata, il Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda avanzata dalle parti volta alla dichiarazione della cessata materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad ottenere una pronuncia da parte dello scrivente giudicante sul punto, con le precisazioni che di seguito si impongono.
pagina 4 di 10 3.1. Deve, a tal fine, rammentarsi che la cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del giudizio di creazione giurisprudenziale che viene dichiarata dal Giudice, su istanza di parte o d'ufficio, allorquando si verifica nel corso del processo un mutamento della situazione di fatto, tale da impedire la definizione del giudizio.
Come ribadito a tal proposito dalla Suprema Corte: “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del process o sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1 3217 del 28/05/2013).
In tale evenienza, dunque, il Giudice d à atto della cessata materia del contendere con sentenza dichiarativa, con l a quale deve comunque provvedere sulle spese di lite sulla base del criterio della “soccombenza virtuale” o, in altern ativa, disponendo la compensazione integrale delle stesse, anche qualora le parti non abbiano espresso una richiesta in tal senso, giacché il loro silenzio sul punto deve essere inteso come invito al
Giudice “ad astenersi dall'individuare chi sarebbe stato soccombente" (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 30728 del 26/11/2019).
Considerato che nel presente giudizio residua quale oggetto del contendere tra le parti, esclusivamente il regime delle spese processuali, il Giudicante ritiene utile a tal fine procedere all'esame di fondatezza della domanda attorea nella sua interezza, onde formulare compiutamente il giudizio di cd. soccombenza vi rtuale.
Nel caso di specie, è emerso quale dato pacifico tra le parti che la delibera impugnata è stata adottata in una seduta assembleare non correttamente convocata, ossia quella del 29 novembre 2023. La stessa parte convenuta, a pag. 7 della comparsa di risposta, rappresenta che “Effettivamente, l'esame dell'avviso di giacenza, consegnato all'attore il
24 novembre 2024, non lascia du bbi sulla mancanza del ricevimento nel termine di cinque giorni prima della data (28 novembre 2024) fissata per l'adunanza assembleare in prima convocazione e, quindi, in ordine alla irregolare convocazione dell'assemblea del
convenuto”. CP_1
La norma violata in esame è l'art. 66 disp. att. c.c. comma 3, il quale prevede che:
“l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'i ndicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa . In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione pagina 5 di 10 degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché no n ritualmente convocati ”.
Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi al riguardo affermando che:
“in tema di condominio, l'avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c .
(nel testo applicabile ratione temporis), è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l 'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il dimostri la d ata in cui esso è pervenuto all 'indirizzo del CP_1 destinatario, ex art. 1335 c.c., con l 'ulteriore conseguenza che, nell 'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegna ta per l'assenza del destinatario, detta data coincide c on quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro” (cfr. Cass N. 23396 del
2017 e n. 8275 del 25/03/2019).
Ne consegue che la delibera impugnata avrebbe dovuto essere annullata, poiché l'avviso di giacenza della raccomand ata di convocazione era pacificamente giunto a parte attrice in data 24 novembre 2024 e dunque in violazione del termine dilatorio di 5 giorni (data assemblea 29 novembre in quanto non deve conteggiarsi il giorno della riunione).
Pertanto, sotto tale profilo e alla luce della normativa e giurisprudenza sopra richiamata , la domanda di parte attrice sul punto avrebbe trovato accoglimento con annullamento della delibera assembleare impugnata.
3.2 Ciò detto, la delibera condominiale per cui è causa è stata sostituita dapprima con delibera assembleare del 22 aprile 2024 (la quale a sua volta è oggetto di autonoma impugnazione pendente presso questo Tribunale) e poi di nuovo con quella del 7 giugno
2024 (non impugnata) entrambe sopravvenute all'indomani dell'incardinazione del presente giudizio, iscritto in data 16 aprile 20 24. Occorre osservare che le delibere di ratifica sono successive anche all'esito della procedura di mediazione . Pertanto, i fatti che hanno determinato il venir meno dell'interesse di parte attrice e la conseguente declaratoria di cessata materia del contendere sono certamente succes sivi all'istaurazione del presente giudizio.
Per tali ragioni deve osservarsi che non hanno pregio le deduzioni di parte convenuta volte a sostenere l'inammissibilità della domanda attorea per carenza originaria di interesse ad impugnare la delibera condominiale, tesi sostenuta richiamando giurisprudenza di legittimità sulla necessità di prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozion e dell'atto impugnato. In particolare, il deduce CP_1 che l'attore non aveva alcun interesse a contestare (quindi non aveva alcun interesse ad impugnare) il deliberato assembleare voluto ed approvato in ordine ai lavori di pagina 6 di 10 efficientamento energetico dagli altri condomini avendo lui mai consentit o alla partecipazione ad essi ed al godimento di qualunque beneficio ad essi collegato ed evidenziando a sostegno di ciò il mancato riscontro ad alcun e missive inviate dall'amministratore di con dominio al (e-mail del 9,13 e 19 febbraio 2024 citate Pt_1 nella comparsa di costituzione).
Tuttavia, tali argomentazioni non colgono nel segno , in quanto la ricostruzione fattuale effettuata dal convenuto in ordine alla carenza di interesse del è sconfessata Pt_1 dalle produzioni documentali in atti ed in particolare dalla raccomandata inviata in data
14.2.2024 all'amministratore di condominio , ove espressamente si legge: “Il sig.
è proprietario di una unità immobiliare Condominio “ Parte_1 CP_1
, ed ha manifestato la sua volontà nella realizzazione dei lavori di “Intervento di
[...] efficientamento energetico” (cfr. all. 5 all'atto di citazione), nonché dalla diversa valenza che avrebbe avuto la possibilità di discutere in assemblea profili relativi ai lavori straordinari che l'amministratore di condominio continuava a sottoporre al in Pt_1 diversa sede unilateralmente a mezzo mail.
A fronte di tali evidenze documen tali e considerato che anche la delibera del 22 aprile
2024 è stata oggetto di autonoma impugnazione innanzi a questo Tribu nale, deve escludersi tanto una carenza di interesse in concreto e quanto una pronuncia di inammissibilità per carenza di interesse ad agire orig inaria come prospet tata dal convenuto;
la vicenda in esame deve essere più correttamente ricondotta nell'alveo della cessata materia del contendere per fatti sopravvenuti nel corso del giudizio.
Infatti, è emerso che con nuova assemb lea del 7 giugno 2024 è stato ratificato l'ordine del giorno dell'assemblea del 22 aprile (ergo quello del 29 novembre 2023), e tale ultima delibera (avente ad oggetto anche ulteriori punti all'ordine del giorno) non è stata impugnata né dall'attore né dagli altri condomini.
Tale circostanza fa venir meno qualsiasi interesse delle parti ad ottenere una pronuncia di merito, comportando la dichiarazione della cessata materia del contendere .
In tali termini si è espressa la giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione affermando il seguente principio di diritto, al quale questo Tribunale aderisce non riscontrando nel caso di specie alcuna ragione per discostarsi: “In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la c essazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico conte nuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, de lla deliberazione impugnata, ferma soltanto pagina 7 di 10 l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità”(cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
10847 del 08/06/2020 ; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20071 del 11/08 /2017).
3.3 Ciononostante, sempre nell'ambito del giudizio di soccombenza virtuale ai fini del regime delle spese di lite, occorre ulteriormente osservare che part e attrice aveva formulato domanda, tanto nell'atto di citazione quanto nella precisazione delle conclusioni, nei seguenti termini: “Accertare e dichiarare la nullità e/o annul labilità della delibera condominiale del 29 novembre 2023, relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno – unico punto all'ordine del giorno, per la mancata convocazione del condomino nei termini previsti dall'art. 66. Disp. att.ve c.c., e per l'effetto Pt_1 dichiarare nullo ed inefficace il contratto per i lavori di efficientamento energetico superbonus 110% accettato e firmato nella stessa delibera condominiale del 29 novembre
2023”.
Orbene, la domanda così formulata ha ad oggetto una duplice rich iesta: la prima, già sopra esaminata, di annullamento della delibera con dominiale, la seconda diversa, e che sarebbe stata oggetto di ulteriore pronunciamento di q uesto Giudice, relativa alla dichiarazione di nullità/inefficacia del contratto per i lavori di efficientamento energetico.
Su tale aspetto occorre osservare che , sebbene possa ad oggi dirsi parimenti cessata la materia del contendere alla luce dei fatti sopravvenuti in corso di causa, tuttavia il vaglio di fondatezza di tale ulteriore domanda no n avrebbe potuto concludersi positivamente per le ragioni che di seguito si espongono.
La delibera condominiale impugnata, nelle more del suo annullamento (successivo alla stipula del contratto di appalto), sarebbe rimasta efficace e vincolante tanto per l'amministratore di condominio, mandatario del la compagine condominiale, quanto per i singoli condòmini, vincolati dal contratto stipulato in esecuzione della delibera.
Rispetto ai terzi estranei alla compagine condominiale (nella specie, l'impresa appaltatrice), vale invero il principio sancito dall'art. 2377, comma 7, c.c. (norma dettata in materia societaria, ma pacificamente applicabile per analogia anche in materia condominiale, cfr. Cass. n. 2999/2010), in base al quale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che "In tema di condominio negli edifici, i terzi in buona fede che hanno acquisito diritti in seguito ad una deliberazione assembleare non vedono scalfita la situazione giuridica derivante da quel rapporto se, successivamente, la deliberazione è stata invalidata dall'Aut orità Giudiziaria" (cfr. Cass. sez. II 22/07/2014 n.16695).
Pertanto, il contratto d'appalto stipulato prima della caducazione della delibera di approvazione dei lavori rende irrilevante la sopravvenuta pronuncia giudiziale di annullamento, dovendosi, ai sensi del citato art. 237 7, comma 7, c.c., reputare "... pagina 8 di 10 azionabili nei confronti del e dei singoli condomini i diritti acquistat i da CP_1 terzi in buona fede in esecuzione di una delibera impugnata, anteriormente al suo annullamento" (cfr. ancora Cass. sez. n.16695/2014).
Analogamente si è espressa anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite affermando - in tema di effetti dell'annullamento della delibera disposto dal giudice , relativa all'impugnazione di un riparto di spese di amministrazione - che un diretto corollario del principio dell'efficacia obbligatoria delle deliberazioni assembleari nei confronti di tutt i i condòmini è l'ulteriore principio (che viene previsto in modo espresso, per quanto riguarda le deliberazioni dell'assemblea delle società, dall'articolo 2377, comma 7, del
Codice civile) secondo cui la sentenza di annullamento della deliberazione dell'assemblea ha efficacia di giudicato, per quanto riguarda la causa di invalidità accertata, nei confronti di tutti i condòmini, compresi quindi quelli che non abbia no partecipato al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro (Cass. Sezioni
Unite n. 9839/2021).
Da ciò consegue che sono fatti salvi nei confronti dei terzi, purché di buona fede, gli effetti dei contratti stipul ati in esecuzione di delib era condominiale, successivamente giudizialmente invalidata.
Da ciò sarebbe derivata l'infondatezza della prospettazione di parte attrice nella parte in cui postula un'automatica caducazi one retroattiva, in termini di nullità, del contratto stipulato in esecuzione di delibera all'epoca non sospesa, e dunque efficace, che sarebbe stata solo successivamente annullata giudizialmente.
Infatti, nel caso in esame, la società appaltatrice dei lavori straordinari di efficientamento energetico è terzo in buona fede , laddove la buona fede si presume;
grava sulla parte che ne eccepisce il difetto, l'onere di fornirne la prova della mala fede, in particolare delle persone che ricoprano la carica di organi rappresentativi della società opposta
(circostanza questa non contestata dall 'attore che si è limitato a sostenere che il non è soggetto terzo in buona fede, senza tuttavia tenere conto che il CP_1 soggetto terzo è appunto la società appaltatrice).
4. Chiarito ciò e venendo al regime delle spese di lite, deve concludersi che, in virtù del già richiamato principio di soccombenza virtuale, la domanda di parte attrice avrebbe trovato solo parziale accogl imento ed in particolare con riguardo al capo sull'annullamento della delibera asse mbleare, non ravvisandosi invece la fondatezza dell'ulteriore richiesta di nullità/inefficacia del contratto di appalto, vuoi da considerarsi autonomo capo della medesima domanda, vuoi da considerarsi persino domanda autonoma essa stessa stante il diverso petitum.
pagina 9 di 10 Tanto trova conferma in una recente pronuncia a SS UU della Corte di C assazione laddove, in tema di spese processuali, la nozione di reciproca soccombenza viene ritenuta configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non anche ove si verifichi l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una sola domanda (cfr. Sez.
U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 ).
Infatti, preme precisare che nel caso di specie, alla luce di quanto sopra ampiamente argomentato, la pronuncia di questo Giudice non sarebbe stata un mero accoglimento della domanda in misura ridotta (come ad es. in caso di riduzione del quantum richiesto), quanto piuttosto un espresso rigetto del capo di domanda relativo alla dichiarazione di inefficacia/nullità del contratto di appalto, con conseguente soccombenza reciproca e possibilità per il Giudice di compensare le spese di lite.
Dunque, sulla scorta di quanto ricostruito e tenuto conto della parziale soccombenza virtuale di entrambe le parti, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in perso na del giudice monocratico, dott.ssa Maria Teresa Pia Farina, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Catanzaro, 21 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Teresa Pia Farina
pagina 10 di 10
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il T r i b u n a l e , i n c o m p o s i z i o n e m o n o c r a t i c a , n e l l a p e r s o n a d e l G i u d i c e d o t t . s s a
M a r i a T e r e s a P i a F a r i n a , h a p r o n u n c i a t o l a s e g u e n t e
S E N T E N Z A
n e l l a c a u s a c i v i l e d i I G r a d o i s c r i t t a a l n . r . g . avente ad oggetto P.IVA_1 impugnazione di delibera condominiale , vertente
TRA
, (C.F. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Catanzaro Lido (CZ), in viale Magna Grecia n. 213 press o lo studio dell'avv. Gaspare
Guarino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce all'atto di citazione
ATTORE
E
(P. IVA , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2 amministratore pro tempore elettivamente dom iciliato in Catanzaro alla Controparte_2 via Mario Greco n. 78, presso lo studio dell'avv. Antonio Natali che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 12 maggio 2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta, le parti rassegnavano le conclusioni chiedendo che la causa venisse trattenuta in decisione con declaratoria della cessata materia del contendere.
In particolare,
Per l'attore:
“Alla luce di quanto sopra esposto, la delibera condominiale del 7 giugno 2024, che ha ratificato la delibera oggetto del presente giudizio, determina la cessazione della materia del contendere, e per tali motivi SI CHIEDE All'Ill.mo giudice di rigettare le pagina 1 di 10 richieste in punto di soccombenza reciproca e compensazione delle spese di lite e di provvedere sulle spese di lite, in favore d el sottoscritto procuratore antistatario ex art.
93 c.p.c., in base ad una valutazione di soccombenza virtuale del convenuto .
Per il convenuto: CP_1
“inammissibilità della domanda per carenza di interesse del sig. ad Parte_1 impugnare la delibera assembleare per i motivi già ampiamente spiegati e per non avere lui, malgrado le richieste dell'amministratore, mai consentito alla partecipazione ad essi ed al godimento di qualunque beneficio ad essi collegato.
Da ultimo, alla luce di quanto assunto dalle parti nel corso del giudizio, non può che dichiararsi la cessata materia del contendere con compensazione delle s pese e dei compensi di lite.
In ordine alla chiesta compensazione delle spese, ritenendo la scrivente difesa la sussistenza dei presupposti per tale declaratoria ”.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificat o, , premesso di essere Parte_1 proprietario di un'unità immobiliare nel complesso condominiale “ sito a Controparte_1
Catanzaro (CZ) viale Crotone VIII traversa n. 23 , impugnava la delibera assembleare del
29 novembre 2023 deducendone la nullità/annullabilità in q uanto adottata in seguito ad una assemblea condominiale illegittimamente convocata e per l'effetto chiedeva altresì dichiarare nullo ed inefficace il contratto per i lavori di effic ientamento energetico superbonus 110% accettato e firmato nella stessa delibera con dominiale, previa sospensione dell'efficacia.
In particolare, a fondamento della domanda l'attore rappresentava: - che in data 29 novembre 2023 si era riunita in seconda convocazione l 'assemblea straordinaria dei condomini per deliberare sul contratto per i lavori straordinari e autorizzazione all'amministratore alla firma dello stesso;
- che l'amministratore condominiale inviava il relativo avviso tramite raccomandata solo in data 23.11. 2023 e il sig. riceveva Pt_1
l'avviso di giacenza della raccomandata solo in data 24 novembre 2023, ovvero appena 4 giorni prima della riunione, peraltro con indicazione del 30 novembre 2023 quale data disponibile per il ritiro del plico presso l'ufficio pos tale;
- che pertanto il condomino veniva a conoscenza del contenuto della raccomandata solo successivamente Pt_1 alla riunione ormai svoltasi e non vi presenziava per l'omessa o viziata convocazione della stessa, ove si era proceduto alla approvazione de l punto all'ordine del giorno;
- che in data 13 dicembre 2023 si teneva una nuova riunione avente ad oggetto la dichiarazione, da parte dei 13 condomini partecipanti ai lavori straordinari , di esonero degli altri condomini non partecipanti al pagamento delle spese comuni;
- che pure a tale pagina 2 di 10 assemblea il risultava assente;
- che in data 9.2.2024 parte attrice inviava Pt_1 raccomandata all'amministratore in cui manifestava la volontà di prendere parte ai lavori di efficientamento energetico e lamentava l'impossibilità di aver partecipato alla riunione condominiale del 29 novembre 2023; - che in data 4 marzo 2024 l'attore attivava la procedura di mediazione innanzi all'OMF di Catanzaro e veniva fissato il primo incontro, regolarmente notificato al Condominio, che tuttavia non si presentava;
- che, pertanto, stante l'infruttuoso esperimento delle p rocedura di mediazione, impugnava la delibera condominiale innanzi a questo Tribunale deducendo la violazione dell'art. 66 disp. att.
c.c. comma 3, che prevede che la riunione sia comunicata a ciascun condomino nel termine di almeno 5 giorni prima;
- che inoltre la delibera in questione presentav a alcune irregolarità formali quali la manc ata indicazione dell'ora di inizio nonché dei millesimi .
Tanto dedotto, parte attrice concludeva con le domande sopra riportate.
1.2. Si costituiva in giudizio il asserendo l'infondatezza in Controparte_1 fatto ed in diritto delle domande attoree con opposizione alla richiesta di sospensione dell'efficacia; chiedeva altresì che venisse dichiarata la cessata materia del contendere per essere stata la delibera impugnata oggetto di ratifica in una successiva assemblea condominiale.
In via preliminare, parte convenuta formulava infatti richiesta di riunione ad altro procedimento, introdotto successivamente al presente ed avente ad oggetto la delibera assembleare del 3 aprile 2024 (delibera assembleare successiva a quella del 29 novembre
2023) nonché quella del 22 aprile 2024 (delibera assembleare sostitutiva che ha ratificato quella del 29 novembre 2023).
Nel merito, il Condominio deduceva: - che con la delibera del 30 dicembre 2021
l'assemblea del condominio decideva per l'esecuzione dei lavori di Controparte_1 ristrutturazione della struttura condominiale accedendo così alla possibilità di godere del beneficio fiscale previsto dalla discipline relativa all'efficientamento energetico del
Superbonus 110%; - che in detta seduta assembleare era presente, fra gli altri, anche il condomino , il quale riservava la sua accettazione alla partecipazione Parte_1 dei lavori, solo all'esito di verifiche progettuali e di conformità urbanistica;
- che con successiva seduta assembleare del 15 novembre 2023 , non tenutasi per il mancato raggiungimento del numero legale, i cond omini presenti manifestavano comunque la volontà, tradotta infatti nel medesimo verbale, di voler partecipare ai lavori di ristrutturazione godendo della disciplina fiscale di cui al Superbonus 110% ; - che tale verbale veniva inviato anche al allo s copo di stimolare una risposta positiva che Pt_1 tuttavia non perveniva;
- che successivamente si tenevano le assemblee condominiali richiamate dall'attore del 29 novembre e del 13 dicembre 2023 con le quali venivano pagina 3 di 10 approvati i lavori;
- che con mail del 9 febbraio 2024 l'amministratore rappres entava al la necessità di versare le somme di sua spettanza su apposito iban per la Pt_1 effettiva partecipazione ai lavori con indicazione dei contatti del direttore dei lavori in caso di necessità; - che con successive e-mail del 13 febbraio e del 19 febbraio 2024 sollecitava di nuovo la sua formale adesione ai lavori senza avere riscontro, ma ricevendo invece l'invito all'incontro di mediazione;
- che in ogni caso l'assemblea condominiale veniva riconvocata per i giorni 21 -22 aprile 2024 (oggetto di autonoma impugnazione in altro giudizio) e con il medesimo ordine del giorno della delibera impugnata, ed in quella sede l'assemblea ratificava la decisione già presa in data 29 novembre 2023, che dunque si sostituiva a quella impugnata;
- che pertanto doveva dichiararsi cessata la materia del contendere;
- che rispetto alla delibera del 13 dicembre non era stata dedotta alcuna irregolarità nell'atto introduttivo del giudizio con infruttuosa decorrenza del termine decadenziale di 30 giorni per l'impugnativa.
Concludeva pertanto con la rich iesta di rigetto/inammissibilità delle domande attoree e condanna al pagamento delle spese di lite.
1.3. Successivamente, le parti depositavano rispettivamente le memorie ex art. 171 ter c.p.c. e all'udienza di prima comparizione del 4 novembre 2024 entrambi i difensori si riportavano ai propri scritti, chiedendo un rinvio per precisazione delle conclusioni.
Il Giudice, assegnati i termini di cui al novellato art. 189 c.p.c., fissava per la rimessione della causa in decisione l'udienza in trattazione scritta del 12 maggio 2025, tenuta dallo scrivente Magistrato subentrato nel ruolo del precedente Giudice .
1.4 All'esito dell'udienza del 12 maggio 2025, il Giudice dava atto del deposito di note scritte da entrambe le parti e tratteneva la causa in decision e.
2. Preliminarmente, questo Giudice ritiene di disattendere la richiesta di riunione con il giudizio n.2814/2024 RGAC, avente ad oggetto l'impugnazione di altra delibera assembleare del 22 aprile 2024, atteso che lo stesso risulta ancora in stato di trattazione e ha ad oggetto questioni ul teriori per quanto pros pettato dalle parti;
l'odierno processo è invece di facile e pronta soluzione per cui, per cui a giudizio dello scrivente magistrato, un'eventuale riunione non gioverebbe ad una celere definizione delle caus e.
3. Venendo al merito del giudizio, va fin da subito evidenziato che, alla luce di quanto emerso in corso di causa circa l'intervenuta ratifica da parte della compagine condominiale della delibera impugnata, il Tribunale ritiene di dover accogliere la domanda avanzata dalle parti volta alla dichiarazione della cessata materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad ottenere una pronuncia da parte dello scrivente giudicante sul punto, con le precisazioni che di seguito si impongono.
pagina 4 di 10 3.1. Deve, a tal fine, rammentarsi che la cessazione della materia del contendere rappresenta un'ipotesi di estinzione del giudizio di creazione giurisprudenziale che viene dichiarata dal Giudice, su istanza di parte o d'ufficio, allorquando si verifica nel corso del processo un mutamento della situazione di fatto, tale da impedire la definizione del giudizio.
Come ribadito a tal proposito dalla Suprema Corte: “La materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del process o sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1 3217 del 28/05/2013).
In tale evenienza, dunque, il Giudice d à atto della cessata materia del contendere con sentenza dichiarativa, con l a quale deve comunque provvedere sulle spese di lite sulla base del criterio della “soccombenza virtuale” o, in altern ativa, disponendo la compensazione integrale delle stesse, anche qualora le parti non abbiano espresso una richiesta in tal senso, giacché il loro silenzio sul punto deve essere inteso come invito al
Giudice “ad astenersi dall'individuare chi sarebbe stato soccombente" (Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 30728 del 26/11/2019).
Considerato che nel presente giudizio residua quale oggetto del contendere tra le parti, esclusivamente il regime delle spese processuali, il Giudicante ritiene utile a tal fine procedere all'esame di fondatezza della domanda attorea nella sua interezza, onde formulare compiutamente il giudizio di cd. soccombenza vi rtuale.
Nel caso di specie, è emerso quale dato pacifico tra le parti che la delibera impugnata è stata adottata in una seduta assembleare non correttamente convocata, ossia quella del 29 novembre 2023. La stessa parte convenuta, a pag. 7 della comparsa di risposta, rappresenta che “Effettivamente, l'esame dell'avviso di giacenza, consegnato all'attore il
24 novembre 2024, non lascia du bbi sulla mancanza del ricevimento nel termine di cinque giorni prima della data (28 novembre 2024) fissata per l'adunanza assembleare in prima convocazione e, quindi, in ordine alla irregolare convocazione dell'assemblea del
convenuto”. CP_1
La norma violata in esame è l'art. 66 disp. att. c.c. comma 3, il quale prevede che:
“l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'i ndicazione del luogo e dell'ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale si terrà la riunione e dell'ora della stessa . In caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione pagina 5 di 10 degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo 1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché no n ritualmente convocati ”.
Anche la Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi al riguardo affermando che:
“in tema di condominio, l'avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c .
(nel testo applicabile ratione temporis), è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l 'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il dimostri la d ata in cui esso è pervenuto all 'indirizzo del CP_1 destinatario, ex art. 1335 c.c., con l 'ulteriore conseguenza che, nell 'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegna ta per l'assenza del destinatario, detta data coincide c on quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro” (cfr. Cass N. 23396 del
2017 e n. 8275 del 25/03/2019).
Ne consegue che la delibera impugnata avrebbe dovuto essere annullata, poiché l'avviso di giacenza della raccomand ata di convocazione era pacificamente giunto a parte attrice in data 24 novembre 2024 e dunque in violazione del termine dilatorio di 5 giorni (data assemblea 29 novembre in quanto non deve conteggiarsi il giorno della riunione).
Pertanto, sotto tale profilo e alla luce della normativa e giurisprudenza sopra richiamata , la domanda di parte attrice sul punto avrebbe trovato accoglimento con annullamento della delibera assembleare impugnata.
3.2 Ciò detto, la delibera condominiale per cui è causa è stata sostituita dapprima con delibera assembleare del 22 aprile 2024 (la quale a sua volta è oggetto di autonoma impugnazione pendente presso questo Tribunale) e poi di nuovo con quella del 7 giugno
2024 (non impugnata) entrambe sopravvenute all'indomani dell'incardinazione del presente giudizio, iscritto in data 16 aprile 20 24. Occorre osservare che le delibere di ratifica sono successive anche all'esito della procedura di mediazione . Pertanto, i fatti che hanno determinato il venir meno dell'interesse di parte attrice e la conseguente declaratoria di cessata materia del contendere sono certamente succes sivi all'istaurazione del presente giudizio.
Per tali ragioni deve osservarsi che non hanno pregio le deduzioni di parte convenuta volte a sostenere l'inammissibilità della domanda attorea per carenza originaria di interesse ad impugnare la delibera condominiale, tesi sostenuta richiamando giurisprudenza di legittimità sulla necessità di prova di uno specifico interesse diverso da quello alla semplice rimozion e dell'atto impugnato. In particolare, il deduce CP_1 che l'attore non aveva alcun interesse a contestare (quindi non aveva alcun interesse ad impugnare) il deliberato assembleare voluto ed approvato in ordine ai lavori di pagina 6 di 10 efficientamento energetico dagli altri condomini avendo lui mai consentit o alla partecipazione ad essi ed al godimento di qualunque beneficio ad essi collegato ed evidenziando a sostegno di ciò il mancato riscontro ad alcun e missive inviate dall'amministratore di con dominio al (e-mail del 9,13 e 19 febbraio 2024 citate Pt_1 nella comparsa di costituzione).
Tuttavia, tali argomentazioni non colgono nel segno , in quanto la ricostruzione fattuale effettuata dal convenuto in ordine alla carenza di interesse del è sconfessata Pt_1 dalle produzioni documentali in atti ed in particolare dalla raccomandata inviata in data
14.2.2024 all'amministratore di condominio , ove espressamente si legge: “Il sig.
è proprietario di una unità immobiliare Condominio “ Parte_1 CP_1
, ed ha manifestato la sua volontà nella realizzazione dei lavori di “Intervento di
[...] efficientamento energetico” (cfr. all. 5 all'atto di citazione), nonché dalla diversa valenza che avrebbe avuto la possibilità di discutere in assemblea profili relativi ai lavori straordinari che l'amministratore di condominio continuava a sottoporre al in Pt_1 diversa sede unilateralmente a mezzo mail.
A fronte di tali evidenze documen tali e considerato che anche la delibera del 22 aprile
2024 è stata oggetto di autonoma impugnazione innanzi a questo Tribu nale, deve escludersi tanto una carenza di interesse in concreto e quanto una pronuncia di inammissibilità per carenza di interesse ad agire orig inaria come prospet tata dal convenuto;
la vicenda in esame deve essere più correttamente ricondotta nell'alveo della cessata materia del contendere per fatti sopravvenuti nel corso del giudizio.
Infatti, è emerso che con nuova assemb lea del 7 giugno 2024 è stato ratificato l'ordine del giorno dell'assemblea del 22 aprile (ergo quello del 29 novembre 2023), e tale ultima delibera (avente ad oggetto anche ulteriori punti all'ordine del giorno) non è stata impugnata né dall'attore né dagli altri condomini.
Tale circostanza fa venir meno qualsiasi interesse delle parti ad ottenere una pronuncia di merito, comportando la dichiarazione della cessata materia del contendere .
In tali termini si è espressa la giurisprudenza costante della Suprema Corte di Cassazione affermando il seguente principio di diritto, al quale questo Tribunale aderisce non riscontrando nel caso di specie alcuna ragione per discostarsi: “In tema di impugnazione delle delibere condominiali, la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall'assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la c essazione della materia del contendere, analogamente a quanto disposto dall'art. 2377, comma 8, c.c. dettato in tema di società di capitali, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico conte nuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, de lla deliberazione impugnata, ferma soltanto pagina 7 di 10 l'avvenuta rimozione dell'iniziale causa di invalidità”(cfr. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n.
10847 del 08/06/2020 ; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20071 del 11/08 /2017).
3.3 Ciononostante, sempre nell'ambito del giudizio di soccombenza virtuale ai fini del regime delle spese di lite, occorre ulteriormente osservare che part e attrice aveva formulato domanda, tanto nell'atto di citazione quanto nella precisazione delle conclusioni, nei seguenti termini: “Accertare e dichiarare la nullità e/o annul labilità della delibera condominiale del 29 novembre 2023, relativamente al punto 1 dell'ordine del giorno – unico punto all'ordine del giorno, per la mancata convocazione del condomino nei termini previsti dall'art. 66. Disp. att.ve c.c., e per l'effetto Pt_1 dichiarare nullo ed inefficace il contratto per i lavori di efficientamento energetico superbonus 110% accettato e firmato nella stessa delibera condominiale del 29 novembre
2023”.
Orbene, la domanda così formulata ha ad oggetto una duplice rich iesta: la prima, già sopra esaminata, di annullamento della delibera con dominiale, la seconda diversa, e che sarebbe stata oggetto di ulteriore pronunciamento di q uesto Giudice, relativa alla dichiarazione di nullità/inefficacia del contratto per i lavori di efficientamento energetico.
Su tale aspetto occorre osservare che , sebbene possa ad oggi dirsi parimenti cessata la materia del contendere alla luce dei fatti sopravvenuti in corso di causa, tuttavia il vaglio di fondatezza di tale ulteriore domanda no n avrebbe potuto concludersi positivamente per le ragioni che di seguito si espongono.
La delibera condominiale impugnata, nelle more del suo annullamento (successivo alla stipula del contratto di appalto), sarebbe rimasta efficace e vincolante tanto per l'amministratore di condominio, mandatario del la compagine condominiale, quanto per i singoli condòmini, vincolati dal contratto stipulato in esecuzione della delibera.
Rispetto ai terzi estranei alla compagine condominiale (nella specie, l'impresa appaltatrice), vale invero il principio sancito dall'art. 2377, comma 7, c.c. (norma dettata in materia societaria, ma pacificamente applicabile per analogia anche in materia condominiale, cfr. Cass. n. 2999/2010), in base al quale, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che "In tema di condominio negli edifici, i terzi in buona fede che hanno acquisito diritti in seguito ad una deliberazione assembleare non vedono scalfita la situazione giuridica derivante da quel rapporto se, successivamente, la deliberazione è stata invalidata dall'Aut orità Giudiziaria" (cfr. Cass. sez. II 22/07/2014 n.16695).
Pertanto, il contratto d'appalto stipulato prima della caducazione della delibera di approvazione dei lavori rende irrilevante la sopravvenuta pronuncia giudiziale di annullamento, dovendosi, ai sensi del citato art. 237 7, comma 7, c.c., reputare "... pagina 8 di 10 azionabili nei confronti del e dei singoli condomini i diritti acquistat i da CP_1 terzi in buona fede in esecuzione di una delibera impugnata, anteriormente al suo annullamento" (cfr. ancora Cass. sez. n.16695/2014).
Analogamente si è espressa anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite affermando - in tema di effetti dell'annullamento della delibera disposto dal giudice , relativa all'impugnazione di un riparto di spese di amministrazione - che un diretto corollario del principio dell'efficacia obbligatoria delle deliberazioni assembleari nei confronti di tutt i i condòmini è l'ulteriore principio (che viene previsto in modo espresso, per quanto riguarda le deliberazioni dell'assemblea delle società, dall'articolo 2377, comma 7, del
Codice civile) secondo cui la sentenza di annullamento della deliberazione dell'assemblea ha efficacia di giudicato, per quanto riguarda la causa di invalidità accertata, nei confronti di tutti i condòmini, compresi quindi quelli che non abbia no partecipato al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro (Cass. Sezioni
Unite n. 9839/2021).
Da ciò consegue che sono fatti salvi nei confronti dei terzi, purché di buona fede, gli effetti dei contratti stipul ati in esecuzione di delib era condominiale, successivamente giudizialmente invalidata.
Da ciò sarebbe derivata l'infondatezza della prospettazione di parte attrice nella parte in cui postula un'automatica caducazi one retroattiva, in termini di nullità, del contratto stipulato in esecuzione di delibera all'epoca non sospesa, e dunque efficace, che sarebbe stata solo successivamente annullata giudizialmente.
Infatti, nel caso in esame, la società appaltatrice dei lavori straordinari di efficientamento energetico è terzo in buona fede , laddove la buona fede si presume;
grava sulla parte che ne eccepisce il difetto, l'onere di fornirne la prova della mala fede, in particolare delle persone che ricoprano la carica di organi rappresentativi della società opposta
(circostanza questa non contestata dall 'attore che si è limitato a sostenere che il non è soggetto terzo in buona fede, senza tuttavia tenere conto che il CP_1 soggetto terzo è appunto la società appaltatrice).
4. Chiarito ciò e venendo al regime delle spese di lite, deve concludersi che, in virtù del già richiamato principio di soccombenza virtuale, la domanda di parte attrice avrebbe trovato solo parziale accogl imento ed in particolare con riguardo al capo sull'annullamento della delibera asse mbleare, non ravvisandosi invece la fondatezza dell'ulteriore richiesta di nullità/inefficacia del contratto di appalto, vuoi da considerarsi autonomo capo della medesima domanda, vuoi da considerarsi persino domanda autonoma essa stessa stante il diverso petitum.
pagina 9 di 10 Tanto trova conferma in una recente pronuncia a SS UU della Corte di C assazione laddove, in tema di spese processuali, la nozione di reciproca soccombenza viene ritenuta configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non anche ove si verifichi l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una sola domanda (cfr. Sez.
U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 ).
Infatti, preme precisare che nel caso di specie, alla luce di quanto sopra ampiamente argomentato, la pronuncia di questo Giudice non sarebbe stata un mero accoglimento della domanda in misura ridotta (come ad es. in caso di riduzione del quantum richiesto), quanto piuttosto un espresso rigetto del capo di domanda relativo alla dichiarazione di inefficacia/nullità del contratto di appalto, con conseguente soccombenza reciproca e possibilità per il Giudice di compensare le spese di lite.
Dunque, sulla scorta di quanto ricostruito e tenuto conto della parziale soccombenza virtuale di entrambe le parti, ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in perso na del giudice monocratico, dott.ssa Maria Teresa Pia Farina, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Catanzaro, 21 maggio 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Maria Teresa Pia Farina
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