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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/05/2025, n. 4256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4256 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1728/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Marco Luigi Quatrida, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1728/2021 promossa da:
d , con l'avv. ROCCO DE BONIS CRISTALLI Parte_1 Parte_2
PARTI ATTOREE
CONTRO
, con gli avv.ti ERIKA VILLANOVA e YASMINE LAACHIR AR
MESSER Controparte_2
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI delle parti:
Per le parti attoree:
“Voglia l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Milano:
In via principale a) accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del sig. e della CP_3 Controparte_4
[... nella verificazione del sinistro avvenuto il 2.7.2019 sulla carreggiata Est dell'autostrada A4 MI-VE con direzione Venezia al km 210 in Comune di Rovato (BS),
b) conseguentemente, condannare , in persona del legale rappresentante, a Controparte_5
rimborsare alla sig.ra e al sig. tutti i danni, patrimoniali e non Parte_1 Parte_2
patrimoniali da questi rispettivamente subìti, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali pagina 1 di 8 dalla data del fatto al saldo effettivo, al netto di quanto già da questi ricevuto
In subordine c) decidere secondo emergenze istruttorie, condannando , in persona del Controparte_5
legale rappresentante, in proporzione alla quota di responsabilità a carico del sig. e della CP_3
a rimborsare alla sig.ra e al sig. tutti i danni, Controparte_4 Parte_1 Parte_2
patrimoniali e non patrimoniali da questi rispettivamente subìti, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali dalla data del fatto al saldo effettivo, al netto di quanto già da questi ricevuto
In ogni caso d) con condanna di parte convenuta al risarcimento del danno emergente a favore della sig.ra e del sig. per le spese inerenti all'attività difensiva stragiudiziale prestata Parte_1 Parte_2
nel loro interesse e) con vittoria di spese e competenze nel presente giudizio, oltre spese generali 15% e accessori fiscali di legge.”
Per l' : AR
“NEL MERITO
PRINCIPALE, accertare e dichiarare la responsabilità quantomeno dell'Attore Parte_3
Sig. e dell'attrice sig.ra ella causazione del sinistro e, per l'effetto, rigettare ogni CP_6 Pt_1 domanda attorea per tutti i motivi di cui alla presente comparsa in considerazione dell'offerta Contr satisfattiva di n ordine al danno materiale, salvo ripetizione dell'indebito;
In via subordinata, una volta accertato il rispettivo grado di responsabilità delle parti coinvolte, considerata la condotta imprudente del sig. , contenere il risarcimento dovuto, in base alle CP_7 responsabilità accertate nella rigorosa espletanda istruttoria, contenendo l'esborso nelle somme accertate anche per mezzo di CTU, sia tecnica, sia cinematica e sia medico legale, e rigorosamente provate in corso di causa, escludendo tutte le voci che rappresentano mere duplicazioni, decurtando la
Contr Contr somma di Euro 13.500,00 liquidata da per in sede stragiudiziale per il danno materiale e CP_1 decurtando altresì tutte le somme eventualmente erogate da ed al sig. Controparte_9 CP_10
, da accertarsi in corso di causa anche per tramite di un ordine di esibizione ex art. 210-211 cpc;
CP_7
Si chiede, comunque, solo nella denegata ipotesi di liquidazione a favore dell'Attore di una somma che dovrà essere comunque minima e fondata sulle risultanze della CTU e dell'espletanda istruttoria, di parametrare la refusione delle spese legali giudiziali a favore di parte attrice in base al decisum, ed a favore di parte convenuta in proporzione alla quota di soccombenza, considerato il valore della causa in base al quale parte attrice ha promosso le proprie richieste. E ciò in quanto l'Ill.mo Giudice non potrà non considerare che una eventuale condanna di UCI scarl per somme di gran lunga inferiori rispetto a pagina 2 di 8 quelle azionate dovrà comportare una soccombenza sostanziale dell'Attore, con conseguente sua condanna parziale alla spese di lite.
In ogni caso, con condanna a carico di controparte di spese, diritti ed onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA, incluse;
In via istruttoria,
a. ci si oppone ad eventuale richiesta di prova testimoniale.
b. nella denegata ipotesi di ammissione della prova testimoniale, si chiede sin d'ora di essere ammessi a prova contraria con riserva di nominare e con capitoli di prova che ci riserva di adeguatamente articolare nei termini di cui all'Art. 183 comma VI cpc.
c. si chiede in via istruttoria, nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venissero accolte le domande preliminari e principali sopra esposte, disporsi CTU cinematica, CTU TECNICA e CTU medico legale nella persona del sig. , con riserva di precisare il quesito. CP_7
d. Si chiede sin da ora all'Ill.mo Giudice di ordinare al sig. la dichiarazione ex art. 142 del Cod. CP_7
CP_1 Ass. e di ordinare ex art. 210-211 cpc ad ed o a qualsivoglia Ente previdenziale CP_10
competente di esibire tutta la documentazione, se del caso, relativa al sinistro stradale de quo ed alle somme eventualmente erogate, da decurtare dalla somma eventualmente oggetto di condanna per evitare duplicazioni del danno a detrimento dell'odierna deducente.
e. con ogni riserva di meglio articolare nelle memorie ex art. 183 comma VI cpc che sin da ora si richiedono.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ed hanno convenuto in giudizio l' Parte_1 Parte_2 AR
e la società ffermando: che in data 2/7/2019, in un
[...] Controparte_4
tratto autostradale, si era verificato un sinistro tra l'autovettura di proprietà di Parte_1
condotta da e l'autoarticolato con targa straniera di proprietà della società
[...] Parte_2
che in seguito al sinistro aveva riportato lesioni Controparte_4 Parte_2
e l'autovettura aveva subito danni;
che l' aveva versato a AR
a somma, trattenuta in acconto, di Euro 13.500,00; e chiedendo la condanna Parte_1 dell al risarcimento dei danni lamentati dalle parti attoree. AR
Contr L costituitosi in giudizio, ha contrastato le domande attoree.
La società non si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata Controparte_4 contumace relativamente all'azione diretta esercitata nei confronti dell' AR
.
[...]
pagina 3 di 8 Contr Nel corso dell'istruttoria non sono state ammesse le richieste di prova orale avanzate dall' ella relativa memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 cpc, essendo i dedotti capitoli relativi a circostanze di carattere documentale ovvero valutativo ovvero generico e sono state espletate sia una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale in relazione a sia una consulenza tecnica d'ufficio in relazione Parte_2
alla dinamica del sinistro ed ai danni subiti dall'autovettura di Parte_1
All'esito del contraddittorio il Giudice osserva quanto segue:
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in relazione alla dinamica del sinistro -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva, tenuto conto della valutazione, come previsto dall'art. 195 cpc, delle osservazioni formulate sulla relazione peritale- il CTU ha accertato:
o che il sinistro si era verificato “in corrispondenza dello svincolo per l'uscita di Rovato”
e che “nel tratto interessato, l'autostrada segue andamento rettilineo e pianeggiante ed
è formata dalle tre corsie di scorrimento affiancate sulla destra dalla corsia di decelerazione per lo svincolo di uscita”; che vigevano i seguenti limiti di velocità “130 km/h per autovetture” e “80 km/h per gli autoarticolati”; e che il sinistro si è verificato in “condizioni ambientali” di “visibilità ottima”;
o che il conducente dell'autoarticolato stava percorrendo “la seconda corsia di marcia ad una velocità di 85 km/h” mentre “lungo la prima corsia” stava procedendo l'autovettura
Mercedes “di proprietà di e condotta da ”; il Parte_1 CP_12 conducente dell'autoarticolato “in corrispondenza dello svincolo per Rovato” deviava
“di traiettoria intendendo portare il mezzo in prima corsia, tuttavia non avvedendosi della presenza della Mercedes in prima corsia”; l'autovettura “al momento dell'impatto” procedeva ad “una velocità prossima a quella dell'autoarticolato”;
o che l' “urto” si era verificato “tra lo spigolo anteriore destro del trattore stradale e lo spigolo posteriore sinistro dell'autovettura”, e quest'ultima a seguito dell'urto era entrata “in rotazione”, e “dopo aver colliso nuovamente contro la parte anteriore sinistra del trattore stradale”, urtava “frontalmente la barriera spartitraffico newjersey”, “proprio mentre lungo la terza corsia” sopraggiungeva un'altra auto che urtava “a sua volta” la Mercedes;
o l'esclusione della circostanza “che la Mercedes fosse in fase di sorpasso veloce sulla destra, ovvero che il suo movimento fosse così repentino da risultare incontrollabile ed imprevedibile da parte del conducente del mezzo pesante”;
pagina 4 di 8 o che “il conducente dell'autoarticolato” ha “intersecato la traiettoria della Mercedes che godeva di diritto di precedenza” e che “ogni autista è cosciente del fatto che gli specchi laterali non garantiscono la visuale completa dello spazio intorno al mezzo, e pertanto lo spostamento a destra deve avvenire lentamente per poter aver più tempo a disposizione per avvistare altri veicoli, ed eventualmente dare il tempo a questi di sottrarsi alla collisione”;
- tenuto conto degli elementi emersi in sede di consulenza tecnica d'ufficio, nel caso di specie appare sussistere sul piano causale un collegamento eziologico assorbente tra il sinistro ed il comportamento del conducente dell'autoarticolato, in quanto quest'ultimo, prima di operare il cambio di corsia, avrebbe dovuto assicurarsi della presenza o meno di altri veicoli in prima corsia, ed invece non si era uniformato alla norma di prudenza evidenziata dal CTU, la quale imponeva all'autista di effettuare “lo spostamento a destra” ad un'andatura adeguata, ossia
“lentamente”, “per poter aver più tempo a disposizione per avvistare altri veicoli”;
- nella consulenza tecnica d'ufficio espletata in relazione ai danni all'autovettura di proprietà di l CTU ha accertato -in modo condivisibile, considerato il carattere Parte_1 esauriente dell'indagine svolta- che il “valore commerciale del mezzo all'epoca del sinistro” era
“pari a circa 36.350 €” e che “la riparazione e regola d'arte del veicolo sarebbe stata antieconomica”;
- nella consulenza tecnica d'ufficio medico-legale espletata -le cui conclusioni appaiono condivisibili, in quanto l'indagine svolta appare accurata, dotata di intrinseca coerenza ed esaustiva- il CTU ha accertato: la sussistenza in capo a in seguito all'evento per Parte_2 cui è causa di un periodo di inabilità temporanea parziale “al 75%” di “11 (undici) giorni”, oltre ad un periodo di inabilità temporanea parziale “al 50%” di “10 (dieci) giorni” e di un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale “al 25%” di “15 (quindici) giorni”; nonché la sussistenza di postumi permanenti nella misura “dello 0.5%”;
- ciò posto,
o in relazione a Parte_1
▪ costituiscono voci di danno emergente risarcibile in favore della stessa la somma di Euro 210,00 quale costo del traino dell'auto e la somma di Euro 35.850,00, tenuto conto sia del valore commerciale ante-sinistro dell'autovettura accertato in sede di ctu “pari a circa 36.350 €”, sia del carattere antieconomico della relativa riparazione -dato quest'ultimo accertato dal CTU e condiviso anche dalle pagina 5 di 8 parti- sia della documentata circostanza che il relitto è stato venduto dall'attrice per un corrispettivo pari ad Euro 500,00;
▪ nulla può essere riconosciuto né in relazione alle lamentate spese per “passaggio di proprietà”, considerato che tale allegazione appare priva di carattere specifico e non avendo le parti attoree prodotto sul punto alcuna documentazione, né in relazione al bollo lamentato come non goduto, posto che il pagamento dello stesso prescinde dall'uso del veicolo;
▪ il danno emergente risarcibile in favore di pertanto Parte_1
complessivamente pari ad Euro 36.060,00, oltre rivalutazione;
▪ dal suddetto importo di Euro 36.060,00, deve essere detratto l'importo di Euro Contr 13.500,00 che a allegato di avere ricevuto dall' Parte_1 prima dell'instaurazione della presente causa;
▪ il valore del danno ed il versamento dell'acconto devono essere resi omogenei devalutando la somma complessiva alla data del fatto;
gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla somma via via rivalutata dalla data del fatto alla data dell'acconto (3/3/2020, v. la lettera di cui al doc. 8 delle produzioni delle parti attoree); quindi deve essere detratto l'acconto e l'importo ottenuto dalla detrazione deve essere rivalutato dalla data dell'acconto fino alla data della liquidazione, con applicazione degli interessi compensativi nella misura sopra indicata sulla somma via via rivalutata sino alla data della liquidazione;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo;
o in relazione ad : Parte_2
▪ la quantificazione del danno non patrimoniale subito dallo stesso va effettuata tenendo conto delle conclusioni esposte dalla relazione del CTU, nonché, trattandosi nella fattispecie di lesioni all'integrità psicofisica pari allo 0,5% derivate da sinistro conseguente alla circolazione di veicoli a motore, dei parametri fissati dall'art. 139 del codice delle assicurazioni, come aggiornato dal
DM 16/7/2024; sulla base di tali elementi -considerata l'età dell'infortunato, la durata e la misura dell'inabilità temporanea e l'entità dei postumi permanenti- il danno subito va liquidato in Euro 352,87 per il danno permanente ed in Euro
939,08 per il danno temporaneo, per un totale di Euro 1.291,95, somma liquidata pagina 6 di 8 in moneta attuale, ammontare esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale derivato all'attore;
▪ costituisce voce di danno patrimoniale risarcibile in favore dello stesso la somma di Euro 305,00 di cui al documento n. 19 delle produzioni delle parti attoree;
nulla può essere riconosciuto in relazione lamentata perdita degli occhiali da vista in occasione dell'incidente, essendo tale perdita rimasta un assunto indimostrato;
il danno emergente risarcibile in favore dell'attore è pertanto pari ad Euro 305,00, oltre rivalutazione;
▪ la sommatoria dell'importo di Euro 1.291,95 per il danno non patrimoniale e dell'importo di Euro 305,00 per il danno patrimoniale determina il danno complessivamente risarcibile in favore dell'attore che ammonta ad Euro
1.596,95; gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della
Corte di Cassazione (sent. n. 1712/95), decorrono dalla data del fatto sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo;
o in relazione alle parti attoree:
▪ costituiscono voce di danno patrimoniale risarcibile in favore delle stesse le spese legali stragiudiziali, la cui liquidazione ai sensi del DM 55/14 nel testo applicabile ratione temporis, vista l'attività documentata in atti, appare congrua nella misura di Euro 1.200,00, oltre rivalutazione;
gli interessi compensativi, secondo l'insegnamento delle S.U. della Corte di Cassazione (sent. n. 1712/95), decorrono dalla data dell'evento di danno sino alla data della liquidazione e si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data dell'evento di danno e via via rivalutata nell'arco di tempo suddetto;
sulla somma liquidata in moneta attuale decorrono inoltre gli interessi legali dalla data della liquidazione al saldo.
In considerazione di quanto sopra esposto l deve essere AR
condannato al pagamento:
- in favore di della somma di Euro 36.060,00, oltre accessori come Parte_1
sopra indicato, dedotto l'importo di Euro 13.500,00, secondo i criteri sopra indicati;
- in favore di della somma di Euro 1.596,95, oltre accessori come sopra indicato;
Parte_2
- in favore delle parti attoree della somma di Euro 1.200,00, oltre accessori come sopra indicato.
pagina 7 di 8 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del DM 55/14, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dell'attività difensiva svolta;
ne consegue che l
[...]
deve essere condannato alla rifusione in favore delle parti attoree delle spese AR
di lite liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 4.200,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa.
Le spese delle ctu espletate devono essere poste definitivamente a carico dell' AR
.
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza o domanda disattesa:
1. condanna l' al pagamento in favore di AR Parte_1
della somma di Euro 36.060,00, oltre accessori come indicato in motivazione, dedotto l'importo di
Euro 13.500,00, secondo i criteri indicati in motivazione;
2. condanna l' al pagamento in favore di della AR Parte_2
somma di Euro 1.596,95, oltre accessori come indicato in motivazione;
3. condanna l al pagamento in favore delle parti attoree della AR
somma di Euro 1.200,00, oltre accessori come indicato in motivazione;
4. condanna l' alla rifusione in favore delle parti attoree delle spese AR
di lite liquidate in Euro 545,00 per esborsi ed Euro 4.200,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre ad iva e cpa;
5. pone a carico dell' le spese delle ctu espletate. AR
Milano, 24/05/2025
Il Giudice
dott. Marco Luigi Quatrida
pagina 8 di 8