Art. 14. (Utilizzazione di insegnanti immessi in ruolo)
Qualora, a seguito delle immissioni in ruolo disposte per effetto del precedente articolo 13, si determini un soprannumero rispetto alle cattedre o posti di ruolo organico disponibili, si applica per l'utilizzazione del personale il disposto di cui all'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391 .
Gli insegnanti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori e gli insegnanti delle libere attivita' complementari, immessi in ruolo per effetto di quanto disposto dal precedente articolo 13, sono utilizzati, rispettivamente, nei corsi medesimi e nell'insegnamento di libere attivita' complementari nella scuola media, fino a quando non verra' loro assegnata la sede definitiva ai sensi del sedicesimo comma del precedente articolo 13.
Qualora, a seguito delle immissioni in ruolo disposte per effetto del precedente articolo 13, si determini un soprannumero rispetto alle cattedre o posti di ruolo organico disponibili, si applica per l'utilizzazione del personale il disposto di cui all'articolo unico della legge 14 agosto 1974, n. 391 .
Gli insegnanti dei corsi sperimentali di scuola media per lavoratori e gli insegnanti delle libere attivita' complementari, immessi in ruolo per effetto di quanto disposto dal precedente articolo 13, sono utilizzati, rispettivamente, nei corsi medesimi e nell'insegnamento di libere attivita' complementari nella scuola media, fino a quando non verra' loro assegnata la sede definitiva ai sensi del sedicesimo comma del precedente articolo 13.