Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 04/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 715/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Claudio Baglioni Presidente dott.ssa Francesca Altrui Consigliere Relatore
dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 715 /2023 promossa da:
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Vincenzo Mariconda e Manuela Piazza ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Paolo Fantusati in Perugia, Viale Centova n. 6 CAP 06128, come da procura alle liti in atti APPELLANTE contro
(C.F. e P. IV ), in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco D. elettivamente domiciliata in Perugia, via Mario Angeloni n. 43/A presso lo studio del difensore giusta procura in atti APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
e nei confronti di (c.f./p.iva , in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata CP_2 P.IVA_3
e difesa dall'Avv. Gabriele Fagioli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Perugia, Piazza Danti n.7 giusta procura in atti APPELLATA di
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_3 tempore,
APPELLATA-CONTUMACE di pagina 1 di 2
APPELLATO
avente ad
OGGETTO
Altri contratti atipici – Impugnazione sentenza 1534/23 Tribunale Perugia pubbl. 13/10/23
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in appello notificato in data 7.12.2023 impugnava la Parte_1
sentenza n. 1534/2023 emessa dal Tribunale di Perugia il 13/10/2023.
La causa veniva iscritta a R.G. n. 715 /2023 e la prima udienza veniva fissata per il 8.5.2024.
Si costituivasno in giudizio formulando appello incidentale, e Controparte_1 CP_2 [...]
. rimaneva contumace. CP_4 Controparte_3
Nelle more del giudizio le parti depositavano rinunce all'appello principale e incidentale e relative accettazioni, a spese compensate.
Ai sensi dell'art. 306, deve pertanto essere dichiarata l'estinzione del giudizio a spese compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Perugia, 04/03/2025
Il Consigliere Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Altrui dott. Claudio Baglioni
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