Sentenza 4 febbraio 1987
Massime • 2
La disposizione del primo comma dell'art. 2 del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 (contenente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza), convertito - con modificazioni - in legge 31 marzo 1977 n. 91, non vieta che gli aumenti periodici della retribuzione per scatti di anzianità operino, in conformità alla disciplina contrattuale prevalente nel settore industriale, anche sulla indennità di contingenza; ciò, in particolare, anche per quanto concerne il divieto di ricalcolo, dal momento che la ratio di questo, essendo costituita dall'intento d'impedire effetti moltiplicatori sulla retribuzione, non viene in alcun modo lesa da un meccanismo che non comporta la percentualizzazione della indennità di contingenza. ( V 475/84, mass n 432708).*
Le organizzazioni sindacali, salvo il caso di mandato ad hoc, hanno poteri contrattuali solo in ordine agli interessi collettivi della categoria rappresentata (e non possono interferire sui rapporti individuali dei lavoratori a questa appartenenti) in ipotesi anche retroattivamente, se non con riguardo a situazioni non ancora definite. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto esatta, alla stregua del principio suesposto, l'affermazione dell'impugnata sentenza circa la non operatività, sui diritti già maturati dai lavoratori in tema di computo degli scatti di anzianità, dell'accordo sindacale del luglio 1978). ( V 4280/82, mass n 422255; ( V 2039/82, mass n 419899).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/1987, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 1987 |
Testo completo
La disposizione del primo comma dell'art. 2 del d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 (contenente norme per l'applicazione dell'indennità di contingenza), convertito - con modificazioni - in legge 31 marzo 1977 n. 91, non vieta che gli aumenti periodici della retribuzione per scatti di anzianità operino, in conformità alla disciplina contrattuale prevalente nel settore industriale, anche sulla indennità di contingenza;
ciò, in particolare, anche per quanto concerne il divieto di ricalcolo, dal momento che la ratio di questo, essendo costituita dall'intento d'impedire effetti moltiplicatori sulla retribuzione, non viene in alcun modo lesa da un meccanismo che non comporta la percentualizzazione della indennità di contingenza. ( V 475/84, mass n 432708).*